Si descrive di seguito la normativa principale in materia di istituzione di nuove scuole medie inferiori e superiori o di trasformazione di sezioni staccate in scuole autonome.
Il R. D. 6 maggio 1923, n.1054 (1) stabilisce che l'istituzione di nuove scuole medie deve avvenire tramite apposito provvedimento normativo.
La L. 15 giugno 1931, n. 889 (2) stabilisce che le scuole ed istituti di istruzione tecnica statali sono istituiti con decreto reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri ministeri eventualmente interessati.
La L. 31 dicembre 1962, n. 1859 (3) stabilisce che le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro l'ottobre 1966 deve essere istituita la scuola media in tutti i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa. Possono essere costituiti corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni limitrofi. L'istituzione di scuole medie e delle loro sezioni staccate è promossa secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi limitrofe. A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo. A partire dal 1 ottobre 1963 sono trasformate in scuole medie in conformità al nuovo ordinamento le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado. I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica sono trasformati in scuole medie con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che ne integra i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati.
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