I registri di matrimonio, insieme a quelli di battesimo, furono introdotti nel diritto canonico dal "Decretum de Reformatione Matrimonii" del Concilio di Trento (Sess. XXIV, capp. 1-2). I titoli 91- 97 del "Rituale Romano" emanato da Paolo V nel 1614 proposero le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri. Tali normative trovarono applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; i libri del matrimonio infatti vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili ed anagrafiche.
L'interesse dell'autorità politica austriaca verso i libri parrocchiali si manifestò con la lettera circolare del primo maggio 1781, che li dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. La successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 prescrisse l'uso di formule ed espressioni linguistiche uniformi nella compilazione: "impiegare ogni cura ed attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".
Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile furono trasferite ai Comuni - tuttavia senza che per questo venisse meno la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci - con la legge imperiale del 20 aprile 1815 ed il decreto del 21 agosto 1815 della Commissione aulica centrale d'organizzazione veniva restituito ai curatori d'anime il compito di ufficiali di stato civile, che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano presso i Comuni.
Se durante la dominazione austriaca il matrimonio celebrato in chiesa aveva validità civile e al parroco veniva richiesta un'attenzione particolare nella produzione degli atti necessari per la celebrazione e la registrazione del sacramento (Cfr. Codice civile austriaco, § 80), negli anni tra l'annessione al Regno d'Italia e il Concordato del 1929 stipulato tra la Santa Sede e l'autorità politica, il rito civile e religioso venivano celebrati separatamente. Con la legge n. 847 del 27 maggio 1929 lo Stato italiano riconobbe la validità civile del matrimonio celebrato secondo le norme di diritto canonico ed il curatore d'anime è tenuto alla notificazione dell'avvenuta celebrazione al Comune, per la sua trascrizione nei registri anagrafici.
La serie si compone di tre registri sui quali sono registrati i matrimoni celebrati in Dimaro dal 1878. Le registrazioni precedenti, dal 1597, si trovano sui registri della serie "Registri dei nati e battezzati, matrimoni e morti".
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