"Catasti"

1777-1883 (con documenti dal 1573 e fino al 1896)

superfondo

registri 1360, volumi 20, buste 7, fascicoli 21

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80.4

IL SISTEMA CATASTALE TERESIANO NEL TIROLO. CENNI STORICI
Il catasto teresiano tirolese è il sistema catastale attivo nell'intero Tirolo dalla seconda metà del secolo XVIII agli anni '80 del secolo XIX. Si tratta di un sistema di prelievo fiscale relativo all'imposta fondiaria, costituito da un'organizzazione tecnico-amministrativa, da un complesso di operazioni volte al censimento ed alla stima dei beni da sottoporre all'imposta ed al calcolo ed esazione dell'imposta, da un complesso documentario che riflette tali operazioni. Il complesso documentario è imperniato sui catasti, registri che fungono da inventario o elenco dei beni immobili, ed è costituito anche da altra documentazione, complementare ai catasti o volta all'aggiornamento (o "tenuta in evidenza") dei dati originariamente riportati sui catasti.

Prima del catasto teresiano: gli estimi e la “Landsteuer”
Il "sistema steorale" tirolese antecedente al catasto teresiano prende avvio nel secolo XVI, e costituisce un sistema di prelievo fiscale sulle proprietà immobiliari finalizzato principalmente al finanziamento della spesa per la difesa territoriale mediante un'imposta diretta, la “Landsteuer”. Con la promulgazione del Landlibell del 1511 anche i principati vescovili di Bressanone e di Trento sono coinvolti nel sistema della Landsteuer. La fase iniziale della produzione di estimi, gli elenchi dei beni immobili soggetti all'imposta, si situa nel corso del secolo XVI, continuando nei secoli successivi. Ogni comunità o giurisdizione produce e conserva il proprio estimo, ciascuno elaborato con criteri specifici (1).

La riforma teresiana
Il sistema della Landsteuer presentava aspetti problematici, rispetto ai quali si registrano diversi tentativi di intervento da parte delle autorità statali. L'atto iniziale di quello che diverrà il catasto teresiano è generalmente considerato l'editto di Carlo VI del 17 marzo 1722, con il quale si intendono affrontare alcuni di tali problemi: la mancata proporzionalità dell'imposta tra diversi territori e tra diversi contribuenti, le esenzioni godute da nobiltà e clero, le sacche di renitenza (comprendenti intere giurisdizioni del principato trentino) (2).
La prima fase di gestazione del catasto teresiano si può considerare conclusa tra il 1775 (quando cominciano ad essere raccolte le fassioni, le dichiarazioni relative ai beni da sottoporre all'imposta) ed il 1777 (3). Atto normativo fondamentale è la patente imperiale del 26 marzo 1777 (4), la quale definisce le autorità addette al censimento dei beni immobili ed alla gestione del sistema catastale a livello distrettuale (le commissioni steorali locali, cioè gli organi giudiziari di prima istanza delle giurisdizioni), i criteri per la stima dei beni da tassare ("enti steorabili") e le modalità di compilazione dei catasti. Tra le innovazioni apportate dal nuovo sistema catastale, rispetto a quello fino allora vigente nel Tirolo, si possono citare: l'affidamento della redazione e conservazione dei catasti ad organi statali, l'affidamento delle stime a personale specializzato, la standardizzazione della descrizione dei beni, la descrizione dei beni sui registri catastali delle diverse comunità fondata sulla localizzazione dei beni stessi nel territorio di una comunità e non nel luogo di residenza del possessore (gli estimi elencavano sotto il nome del possessore tutti i beni di sua proprietà, anche se situati in territori di diverse comunità).
Intanto il trattato del 24 luglio 1777 tra il Principato vescovile di Trento ed il governo di Innsbruck coinvolge direttamente anche il principato trentino nel nuovo sistema catastale. Dal 1777 comincia la rilevazione dei valori di stima dei beni, compito affidato a due responsabili per ogni giurisdizione, l'uno appartenente alla giurisdizione all'interno della quale giacciono i beni, l'altro ad una giurisdizione limitrofa. Si giunge così alla redazione dei protocolli delle stime, cioè i catasti compilati nella sola facciata di sinistra, riportanti la descrizione ed il valore di stima dei beni. Per quanto riguarda la steora nobile, l'imposta sui proventi da prestazioni dominicali, si decide di addossarne il pagamento ai percettori delle prestazioni; sui catasti, a margine della descizione dei beni, viene segnalata provvisoriamente l'esistenza di prestazioni dominicali, mentre le stime ed il calcolo dei valori imponibili vengono rimandate ad una fase successiva. Tra il 1780 ed il 1783 viene effettuata una rilevazione generale dei prezzi di compravendita degli immobili e dei prezzi correnti dei proventi dominicali. Si affronta quindi il problema della steora dominicale, insieme a quello del calcolo dei valori imponibili dei beni immobili (5). Una norma emanata dalla Commissione steorale tirolese il 22 febbraio 1783, ed i relativi "Schiarimenti generali" del 14 giugno 1783 (6) stabiliscono le regole per la determinazione dell'imposta nobile e per il calcolo dei valori imponibili. L'imposta nobile è applicata soltanto alle prestazioni non affrancabili; i relativi valori imponibili (definiti con la formula di "capitale steorale") sono determinati in base alla media dei proventi degli ultimi venti anni (sono calcolati i prezzi medi dei generi utilizzati per le prestazioni in natura); i proventi dominicali sono registrati su repertori separati rispetto ai catasti rusticali, i sommari nobili (7). I valori imponibili dei beni immobili, da riportarsi sulla facciata destra a completamento dei catasti rusticali, vengono sottoposti alla detrazione del valore imponibile delle prestazioni dominicali eventualmente radicate sul bene (8).
Un'ordinanza del governo tirolese decreta l'esordio ufficiale del nuovo sistema per il 30 novembre 1784, stabilendo per il 31 ottobre 1796 il termine ultimo per presentare ai responsabili della perequazione reclami e richieste di correzione. "Ma il 31 ottobre 1796, quando la provincia contava di aver ormai portato a compimento la fase sperimentale della perequazione, l'intero Tirolo meridionale era da quasi due mesi in mano alle armate napoleoniche" (9). Si può notare come il sistema catastale teresiano non fosse ancora pienamente definito al momento degli sconvolgimenti napoleonici. In particolare, il "bilancio generale” non è ancora completato per quanto riguarda i principati di Trento e Bressanone (10).
Le guerre napoleoniche e la dominazione bavarese ed italica portano ad una sostanziale interruzione nella gestione del catasto teresiano. Nel 1805 era stata emanata, dalle autorità austriache, una dettagliata norma per la tenuta in evidenza del catasto (11) che non era divenuta esecutiva. Dal 1808 risultano cessate le commissioni steorali locali (12). Nel 1811 vengono istituite le cancellerie del censo, preposte all'amministrazione catastale (13). Vengono intraprese le operazioni preliminari per la formazione di un nuovo catasto, il "catasto napoleonico", che avrebbe dovuto sostituire il "teresiano" (14). Ma i governi bavarese ed italico “mantennero in sostanza le massime del sistema steorale” teresiano, come definito alla fine del XVIII secolo (15).
Con la Restaurazione si definisce il passaggio dell'intero territorio trentino all'Impero d'Austria. L'amministrazione austriaca conserva provvisoriamente in vita le cancellerie del censo, fino al 1824, quando le competenze in materia catastale passano ai giudizi distrettuali, eredi delle giurisdizioni settecentesche (16). Una circolare dell'Intendenza di finanza di Trento, del 4 febbraio 1814, così descrive la situazione del sistema catastale dopo le dominazioni napoleoniche: "Vari comuni portarono dei reclami sul disordine, in cui segnatamente da tre anni a questa parte trovasi immersa l'intera materia steurale del Tirolo meridionale"; la circolare ravvisa la necessità di una rettifica complessiva dei registri catastali (17).
Dal 1824 riprendono i lavori di ristabilimento del catasto fondiario tirolese (18). La Computisteria degli Stati provinciali riprende le attività di rilevamento dei prezzi dei beni immobili e dei calcoli perequatori, vengono riattivate le commissioni steorali locali, ora costituite dai giudizi distrettuali e dai magistrati politico-economici di Trento e Rovereto (19). Con la Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850 (20) viene comunicata l'istituzione degli uffici delle imposte, ai quali vengono affidate le operazioni volte a mantenere lo stato di evidenza delle imposte dirette prima di competenza dei giudizi distrettuali. Si definisce così la configurazione istituzionale di riferimento del catasto teresiano tirolese fino al termine del suo utilizzo.
Il catasto teresiano resta in vigore fino agli anni '80 del secolo XIX. Il sistema catastale destinato a sostituirlo, il catasto stabile austriaco, istituito in altre parti dell'Impero con Sovrana patente 23 dicembre 1817 (21), si afferma gradualmente nel Tirolo. Tra il 1853 ed il 1861 viene effettuata la mappatura del territorio, ma soltanto negli anni Ottanta, dal 1887 per quanto riguarda Trento, si comincia ad utilizzare il nuovo catasto a fini fiscali (22). La tenuta in evidenza del catasto teresiano, prova del suo utilizzo quale strumento per il prelievo fiscale, è attestata fino al 1883 (23).
Il sistema catastale teresiano tirolese, nel confronto con i catasti ottocenteschi degli stati italiani e dei territori austriaci, può essere considerato come "un sistema ormai datato e inadeguato alle esigenze dei tempi" (24). Il teresiano non comprende una rappresentazione cartografica del territori (25), e mantiene il "tradizionale modello di imposta ripartitiva, vigente in tutti gli stati d'antico regime" (26): la quota di imposta a carico di ogni singolo contribuente non è calcolata soltanto sul valore dei suoi beni, ma anche su un rapporto tra i valori di tutti i beni soggetti ad imposta presenti nella giurisdizione, ed ogni giurisdizione è soggetta ad una quota di imposta predeterminata (27).

Ulteriori informazioni sul sistema catastale teresiano tirolese sono di seguito espresse in forma di glossario, comprendente l'esplicazione di alcuni dei termini tecnici catastali, ricorrenti sia nelle descrizioni archivistiche del presente inventario che sulla documentazione, ed alcune informazioni sulle unità di misura monetarie e di superficie.


GLOSSARIO

Annotazione marginale
Descrizione in forma discorsiva delle prestazioni dominicali (decime, livelli e simili) gravanti sul bene sottoposto a steora, con i relativi importi in denaro o in natura e l'indicazione dei soggetti percettori delle prestazioni; costituisce il contenuto della prima finca dei catasti teresiani (28).

Bene/ente/oggetto steorabile
Bene soggetto all'imposta fondiaria. Per quanto riguarda i beni da sottoporsi alla steora rusticale, così li elenca l'Istruzione esecutiva della norma del 26 marzo 1777 (29): castelli e palazzi, residenze nobili, case, tenute o masi, magazzini, fienili, stalle, osterie, birrerie, segherie, mulini, filatoi, orti, campi e "chiusure", frutteti, prati, vigneti, peschiere, stagni, boschi comunali e privati, le "ischie" e le "alpi" (30). I beni immobili esenti dalla steora sono invece: le chiese ed i cimiteri, le fortificazioni e gli edifici appartenenti al demanio militare, gli ospedali militari (31). Così vengono elencati dal Direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck, nel 1828, gli "oggetti steorabili" sottoposti alla steora nobile: "censi fondiari e signoriali (die Vogtei), censi a sussidio ed altrettali censi infrancabili, decime fisse ed indeterminate, carreggi, opere servili, retribuzioni alla cucina del padrone diretto ed altre simili prestazioni", tra le quali sono evidenziati i livelli, "tanto frequenti nel Tirolo meridionale", ma soltanto se non affrancabili, e quindi considerabili come "veri canoni ereditari". Non sono sottoposti alla steora nobile, in quanto solitamente affrancabili, le prestazioni "che vestono la natura di" legati pii, salari, alimenti, imposte per spese comunali, e le prestazioni provenienti da mutui (32).

Capitale steorale
Valore imponibile del bene soggetto ad imposta fondiaria. Sui catasti compilati tra il 1777 ed il 1783 compare soltanto il valore di stima, e soltanto dal 1784 comincia ad essere compilata la facciata destra dei catasti, sulla quale compaiono i valori imponibili. Le modalità di calcolo dei valori imponibili sono inizialmente stabilite con decreto del 21 agosto 1781, che prevede la detrazione, o "deduzione", di 5/8 del valore di stima (33). Dopo la fase di rilevazione dei prezzi di compravendita degli immobili, attuata entro la fine del 1783, viene introdotta un'ulteriore detrazione (o, in alcuni casi, una maggiorazione) rispetto al valore di stima, denominata "detassazione", di importo generalmente fissato in 23 o 24 carantani per fiorino. L'insieme delle detrazioni assume la denominazione di "detrazione generale" (o "diffalco generale"), ed è di entità diversa da un distretto all'altro (34).

Capitale steorale relativo alle prestazioni dominicali
Valore imponibile delle prestazioni dominicali gravanti sul bene soggetto alla steora rusticale, calcolato tramite una tabella di trasformazione (o "Computo a scala") dell'importo delle prestazioni (sia in denaro che in natura) in valori monetari imponibili (35). Il capitale steorale relativo alle prestazioni dominicali compare sui registri catastali soltanto a partire dal 1784.

Capitale steorale depurato
Valore imponibile del bene soggetto ad imposta fondiaria, risultato della detrazione dal capitale steorale del capitale steorale attribuito alle prestazioni dominicali (36). Il capitale steorale depurato compare sui registri catastali soltanto a partire dal 1784.

Colmello/colomello/colonello/columello
Aggregazione territoriale che funge da unità contributiva in epoca medievale (37).

Comune catastale
Partizione del territorio di un comune amministrativo individuata dal punto di vista catastale. Dall'epoca dell'impianto del catasto teresiano alla metà del secolo XIX la comunità (poi il comune amministrativo) ed il comune catastale sembrano, nel Tirolo, sostanzialmente coincidere. Secondo la Circolare del Governo 26 ottobre 1819, n. 20491- 2453 (38) la divisione dei territori comunali deve essere "corroborata essenzialmente dal cattastro steurale" (39). La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 (40), stabilisce che si deve "considerare come comune locale la comune catastrale". Soltanto dopo la metà del XIX secolo, con l'elenco dei comuni tirolesi riportato dal Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854 (41), si definisce un'articolazione del territorio in comuni amministrativi e comuni catastali: il comune amministrativo può coincidere con il comune catastale, o comprendere più comuni catastali. I comuni catastali corrispondono solitamente a località le quali, all'epoca dell'impianto del catasto teresiano, costituivano comunità a sé stanti.

Esonero del suolo
Processo di riforma messo in atto alla metà del secolo XIX volto all'affrancazione ed al regolamento degli oneri fondiari. Il processo, definito con le formule di "esonero del suolo", o "svincolamento della gleba", consiste nella soppressione degli oneri o pesi che gravavano sui fondi (decime, canoni e livelli, prestazioni in natura) e nella liquidazione di un indennizzo, o direttamente a coloro che percepivano le prestazioni, o ad una apposita cassa, il Fondo provinciale di esonero (42). Il processo prende il via con Patente imperiale del 7 settembre 1848 (43), con la quale viene stabilita, per tutto il territorio imperiale, l'abolizione di "ogni peso fondiario", e con essa anche l'abolizione di ogni differenza tra fondi dominicali e rusticali. Viene confermato irrevocabilmente nel possesso, ora libero e pieno, chi nel passato deteneva beni soggetti ad oneri fondiari. Con Patente imperiale del 4 marzo 1849 (44) vengono decretate "l'abolizione e l'affrancazione degli oneri inerenti al suolo" e vengono istituite a tale scopo delle commissioni di liquidazione presso gli uffici giudiziari distrettuali (45).

Evidenza catastale
Il mantenimento dello stato di evidenza del catasto consiste nel periodico aggiornamento dei dati sensibili rispetto alle finalità del sistema catastale stesso, tramite: l'individuazione dei nuovi possessori/proprietari dei beni sottoposti all'imposta fondiaria, la verifica di mutamenti di valore dei beni, l'individuazione di beni sfuggiti al censimento originario (quali terreni già incolti e quindi privi di valore o edifici costruiti dopo la compilazione dei catasti), la verifica delle quote di imposta a carico dei soggetti tenuti al pagamento e della proporzionalità delle stesse rispetto alle quote di imposta a carico delle comunità e giurisdizioni (46).

Fante steorale (dal tedesco "Steuerknecht")
Il fante steorale costituisce un'unità di misura della quota di imposta fondiaria a carico delle singole giurisdizioni e comunità tirolesi, calcolata in origine, nel XVI secolo, sul costo del mantenimento mensile di un militare di professione, in base a norme comprese nel Landlibell del 1511 (47). L'importo dell'imposta fondiaria a carico della provincia tirolese è suddiviso in quote predeterminate a carico delle singole giurisdizioni, espresse appunto in fanti steorali.

Fassione nobile/rusticale
La fassione è la dichiarazione presentata dal possessore o dal proprietario relativamente ai beni sottoposti all'imposta fondiaria: "Intendesi per dichiarazione, ovvero fassione, la fedele e chiara indicazione di tutti gli enti steorabili che un proprietario possiede" (48). La fassione nobile si riferisce alle rendite dominicali (censi, livelli, decime), quella rusticale si riferisce ai beni sottoposti all'imposta rusticale. L'obbligo e le modalità di presentazione delle fassioni, sia nobili che rusticali, sono sanciti con Sovrana patente 6 agosto 1774 (49). Le fassioni devono essere presentate alle commissioni steorali locali della giurisdizione nella quale si trovano i fondi onerati da rendite dominicali o i beni da sottoporsi all'imposta rusticale, e devono essere conservate negli archivi delle commissioni stesse. Dopo la prima fase di presentazione delle fassioni, generalmente attuata tra il 1775 ed il 1777, è prevista la presentazione di nuove fassioni "riguardo ad oggetti finora occultati, oppure andati poscia soggetti alla steora", o per qualunque variazione da registrarsi nei catasti o nei sommari nobili (50).

Misure di superficie
Con Sovrana patente 6 agosto 1774 si stabiliscono le unità di misura di superficie da utilizzarsi obbligatoriamente sui registri catastali: "Esistendo al tempo della perequazione misure assai tra di esse diverse, e dinotando perfino la misura dello stesso nome una differente capacità, secondo che veniva in uso in diversi distretti giudiciali, la suddetta patente, riferendosi a quella dei 9 aprile 1771, prescrisse, che per introdurre la necessaria uniformità si dovesse indicare la dimensione dei fondi in termini usati in Austria e ridotta in pertiche di Vienna..." (51). Secondo quanto riportato da Albino Casetti e da Remo Stenico la misura di superficie di Vienna è, dal 1768, la pertica (Klafter) quadrata, equivalente a metri quadri 3,597 (52). Le altre misure, relative alle diverse tipologie di terreni, imposte dalla norma del 1774 sono: il piovo (jugero, o Jauch, o Joch, o Jugum), di 1000 pertiche viennesi quadrate, per i campi; il graber, di 150 pertiche viennesi quadrate, per i vigneti; l'opera (o Tagmahd), di 500 pertiche viennesi quadrate, per i prati; il Morgen, di 500 pertiche viennesi quadrate, per i boschi.

Novale
Il nuovo ente steorabile, o novale, è il bene che produce una rendita fondiaria ma non è registrato sui catasti originari, quale, ad esempio, un terreno già incolto e ridotto a coltura dopo la compilazione dei catasti, o un edificio costruito dopo la compilazione dei catasti (53). La già citata Istruzione esecutiva della norma del 26 marzo 1777 definiva i novali sotto due fattispecie: terreni incolti i quali, al tempo della stima catastale, fossero già in parte messi a coltura, o terreni incolti i quali, al tempo della stima catastale, fossero in parte destinati ad essere messi a coltura. La norma stabiliva che tali fondi dovessero essere stimati secondo un valore medio di coltivazione, e che dovessero essere sottoposti a steora entro un decennio dalla loro "divisione, o rispettiva terminazione" (si ritiene che con tali formule si faccia riferimento alla delimitazione dell'incolto in funzione della messa a coltura). Tra il 1796 e l'inizio del XIX secolo le operazioni di rilevazione dei novali si interrompono. Dopo la Restaurazione varie norme ribadiscono la necessità di registrare i novali: l'Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 (54), la Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759 (55), la Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108. La circolare del 1826 riporta una nuova definizione dei novali, definizione che ora comprende i terreni già incolti e poi messi a coltura, i nuovi fabbricati, i canoni radicati sui fondi, tutti i nuovi enti steorabili e tutti i terreni ed enti non ancora soggetti alla steora (56). Il Direttore della Computisteria degli stati provinciali definisce come novali, nella citata pubblicazione del 1828, gli "oggetti steorabili di nuova origine", e "le altre sostanze che all'atto delle operazioni generali fossero state taciute o non colpite di steora", cioè gli oggetti steorabili non registrati in precedenza sui catasti, o registrati ma con valore di stima nullo (57).

Partita nobile/rusticale
Sui registri catastali la partita è costituita dal complesso dei beni steorabili pertinenti ad un unico possessore o proprietario. La partita nobile è costituita dal complesso delle prestazioni dominicali percepite da un unico proprietario in una giurisdizione o in un comune. La partita rusticale è costituita dal complesso dei beni soggetti alla steora rusticale pertinenti ad un unico possessore nel territorio di un comune.

Perequazione
Nel sistema catastale tirolese il termine indica la ripartizione proporzionale dei carichi fiscali tra i soggetti che concorrono al gettito fiscale (singoli soggetti, comuni, giurisdizioni) e tra le diverse tipologie di imposta (rusticale e nobile), ed indica anche il complesso di operazioni svolte per ottenere ed aggiornare tale ripartizione proporzionale.

Possessore/proprietario
Soggetto titolare di beni immobili, ed in quanto tale tenuto al pagamento dell'imposta fondiaria. Nella più volte citata "Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo..." del 1828, e nella normativa in materia catastale settecentesca ed ottocentesca (almeno nella traduzione italiana), vengono definiti semplicemente come "proprietari" sia i soggetti tenuti al pagamento della steora rusticale che quelli tenuti al pagamento della steora nobile. I rapporti di titolarità dei beni immobili sono però diversi nei due casi: il soggetto che corrisponde la steora rusticale utilizza effettivamente il bene (dominio utile), il soggetto che corrisponde la steora nobile percepisce prestazioni dominicali in denaro o in natura (quali censi, livelli e decime, perpetue e non affrancabili) radicate sul bene (dominio diretto) (58). Nel sistema fiscale tirolese i soggetti tenuti al pagamento della steora rusticale in diversi casi godevano della piena proprietà dei beni; ciò avveniva quando i beni stessi non erano gravati da prestazioni dominicali: in tali casi i beni erano soggetti soltanto alla steora rusticale, e non anche a quella nobile (59). Nel presente inventario sono utilizzati i termini: "possessore", ad indicare il soggetto tenuto al pagamento della steora rusticale (sia quando titolare del solo dominio utile, sia quando titolare della piena proprietà); "proprietario", ad indicare il soggetto tenuto al pagamento della steora nobile (60).

Steora (dal tedesco "Steuer") (61)
In ambito tirolese il termine indica solitamente, quando privo di ulteriori specificazioni, la Landsteuer, l'imposta diretta fondiaria, attiva almeno dal XVI secolo, articolata nella steora rusticale e nella steora nobile o dominicale (62). La steora nobile, o dominicale, grava sulle prestazioni, quali censi, livelli e decime, in denaro o in natura, dovute a terzi dai possessori di beni immobili, quando tali prestazioni siano perpetue e non affrancabili (63). La steora nobile viene progressivamente meno con il perfezionamento del processo dell'"esonero del suolo", in attuazione di quanto previsto con Sovrana Patente 20 ottobre 1848 (64). La steora rusticale riguarda "fondi, fabbriche (case), arti e mestieri e diritti reali" (65). Essa è calcolata prendendo in considerazione il valore del bene, valutato rispetto ai valori medi di compravendita: "si considerava il bene immobile come un capitale consolidato, di valore corrispondente al prezzo pagato per ottenerlo, e si considerava quindi la rendita fittizia che tale capitale avrebbe generato se investito" (66).

Termine/termine steorale/termine d'imposta
Vocabolo corrispondente, nella fase di impianto del catasto teresiano, al numero di rate e quindi di scadenze di pagamento della steora. La determinazione dell'imposta fondiaria stabilita nella fase iniziale di utilizzo del catasto teresiano, dal 1784, comporta che ogni "fante" d'imposta debba pagare due "termini", uno per il pagamento degli interessi sul debito del paese ed uno per le spese di amministrazione pubblica, ed un terzo termine aggiuntivo, inizialmente definito come straordinario (per soddisfare il "postulato del Sovrano"), ma poi mantenutosi stabilmente; i catasti originari riportano quindi, per la quota di steora, la specificazione "in tre termini". Ogni termine è quantificato inizialmente nell'importo di 18 fiorini, per un totale annuo di 54 fiorini in valuta del Tirolo per ogni fante di imposta, pagabili in due rate da un termine e mezzo ciascuna, cioè di 27 fiorini ciascuna (il "termine" non corrisponde più, quindi, alla scadenza della rata, ma ad una frazione di 18 fiorini dell'importo annuale di steora per ogni "fante" d'imposta). Nel 1828 i "termini" sono sei, pagabili in quattro rate di un termine e mezzo ciascuna (67). Ordinanze e leggi successive, a partire dal 1850, determinano nuovi aumenti dei termini e dell'importo dell'imposta.

Trasporto catastale/censuario/d'estimo (o voltura)
Registrazione catastale relativa ai mutamenti di proprietà o di valore dei beni sottoposti all'imposta fondiaria, mutamenti intervenuti dopo la compilazione dei catasti originari.

Valore di stima
Nella fase di impianto del catasto teresiano, ai beni soggetti all'imposta fondiaria tirolese deve essere attribuito, dai periti nominati dalle giurisdizioni, un valore di stima. L'Istruzione del 1777 stabilisce che il valore di stima di un terreno sia attribuito valutando il prezzo medio al quale esso potrebbe essere venduto, in condizioni medie di coltura e libero da ogni prestazione dominicale; per quanto riguarda gli edifici, le case di città e borghi sono stimate secondo il prezzo medio di compravendita, le case di campagna secondo il valore della porzione di terreno che occupano, considerato al pari di terreno arativo della migliore qualità (68).

Valuta
Dal 1777 circa fino alla Restaurazione sui registri catastali i valori monetari sono espressi in "valuta del Tirolo", composta da fiorini (fl.), carantani o Kreuzer (k.), quattrini (q.) e perner (pr.): un fiorino è costituito da 60 carantani, un carantano da 5 quattrini, un quattrino da 10 perner. Anche dopo la Restaurazione restano espressi in "valuta del Tirolo" il valore di stima e il valore imponibile. Dalla Restaurazione alla fine del 1857 l'importo della steora è espresso in "valuta viennese moneta di convenzione" (V. V. M. C.); anche la "valuta viennese" è composta da fiorini (fl.), carantani (k.), quattrini (q.) e perner (pr.). Dalla fine del 1857 alla cessazione del catasto teresiano l'importo della steora è espresso in "valuta austriaca" (ö. W. ), composta da fiorini e Neukreuzer (o "soldi"): un fiorino è costituito da 100 Neukreuzer (69).

I SOGGETTI PRODUTTORI DEL CATASTO TERESIANO (fine sec. XVIII-1824)
L'individuazione e la definizione dei soggetti produttori della documentazione catastale risulta complessa. In antico regime i registri catastali sono prodotti all'interno di due distinti contesti statali, quello tirolese e quello del Principato vescovile di Trento. Gli estimi pre-teresiani venivano compilati e conservati dalle singole comunità. I catasti teresiani vengono invece compilati da periti nominati da autorità di ambito distrettuale, le commissioni steorali locali, le quali producono anche i registri relativi alla tenuta in evidenza del catasto. Durante il Regno italico la compilazione, l'aggiornamento e la custodia dei registri divengono competenza di autorità statali di ambito sovradistrettuale, i cancellieri del censo, mantenuti in attività fino al 1824. Dal 1824 fino alla metà del XIX secolo la compilazione, l'aggiornamento e la custodia dei registri restano unificate, quali competenze dei giudizi distrettuali (e dei magistrati politico-economici per le città di Trento e Rovereto). Dal 1850 in poi la compilazione dei registri catastali viene effettuata dai nuovi uffici delle imposte, direttamente sottoposti ai giudizi distrettuali, mentre la custodia e la tenuta in evidenza dei registri restano, ufficialmente, di competenza delle autorità politiche distrettuali, ma pare che tali competenze si limitino ad un'attività di supervisione: è probabile, infatti, che anche la custodia dei registri stessi sia stata di fatto demandata agli uffici delle imposte, lo dimostrerebbe il fatto che molti versamenti sono pervenuti all'Archivio di Stato di Trento direttamente da uffici delle imposte. Le autorità politiche distrettuali subiscono una riforma, definitiva dal 1868, con la creazione dei capitanati distrettuali.
Fino al 1868 l'ambito territoriale di ogni ufficio delle imposte coincideva con quello dell'autorità politica-giudiziaria distrettuale alla quale era direttamente sottoposta. Dal 1868 in poi da ogni capitanato distrettuale dipendono direttamente uno o più uffici delle imposte, l'ambito territoriale dei quali continua a coincidere con il distretto giudiziario (cioè con l'ambito territoriale dei giudizi distrettuali, ora autorità soltanto giudiziarie).
Si verifica una continuità di trasmissione della documentazione attraverso le diverse cesure istituzionali: il superfondo risulta infatti costituito da fondi acquisiti successivamente dai diversi soggetti produttori succedutisi nel tempo, fino alla configurazione istituzionale finale, quella articolata in capitanati distrettuali ed uffici delle imposte. Tali acquisizioni sono confermate anche dalle annotazioni archivistiche presenti sui registri: ad esempio alcuni registri compilati prima della metà del XIX secolo riportano annotazioni successive ad opera degli uffici delle imposte.

Antico regime.
Nella fase di impianto del sistema catastale la direzione della perequazione catastale tirolese è affidata alla Commissione di perequazione, o Commissione perequatoria, istituita nel 1771 e composta da membri del Governo tirolese e membri degli Stati provinciali. Alla commissione competono l'emanazione di ordinanze ed istruzioni a livello provinciale e la sorveglianza sull'esecuzione delle stesse. Subordinati alla Commissione di perequazione sono, per il territorio tirolese: il Commissario al bilancio generale, addetto al rilevamento dei prezzi medi correnti dei beni immobili ed ai calcoli perequatori; i commissari superiori circolari, incaricati dell'allestimento dei lavori e di funzioni ispettive e direttive nei confronti delle commissioni locali; le commissioni steorali locali cioè, nelle città maggiori, i magistrati addetti all'amministrazione economica, nel restante territorio i giudizi di prima istanza. Le commissioni steorali locali sono addette ad alcune operazioni di perequazione a livello locale (raccolta delle fassioni, esecuzione delle stime, compilazione dei registri catastali) e, a perequazione ultimata, alla tenuta in evidenza dei catasti ed alla conservazione del sistema catastale (70). La Sovrana patente del 26 marzo 1777 istituisce in ogni circolo un Commissario circolare, nominato dalla Provincia tirolese, con funzioni di supervisione e controllo sulle commissioni locali.
Nel territorio del Principato vescovile la sovrintendenza alle operazioni di censimento non è affidata alla Commissione di perequazione tirolese, ma ad una commissione incaricata dal Principe vescovo, costituita dai commissari Alberto Alberti Poia e Ludovico Lutti, istituita con editto del 24 dicembre 1777 (71). Per quanto riguarda la città e la pretura interna di Trento le operazioni di perequazione sono affidate al Magistrato consolare (72). Alla commissione di perequazione vescovile (ed al Magistrato consolare) risultano affidate anche alcune operazioni di perequazione che in territorio tirolese competono al Commissario al bilancio generale (quali la ripartizione del carico fiscale tra le diverse comunità e giurisdizioni, la rilevazione dei prezzi di compravendita dei beni e dei valori dei proventi dominicali), oltre alle funzioni di controllo sull'attività delle commissioni steorali locali, che nel resto del territorio tirolese sono attribuite ai commissari superiori circolari (73). Soltanto nella fase del bilancio generale finale del sistema catastale teresiano interviene, anche per il territorio vescovile, un Commissario speciale alla perequazione di nomina provinciale (74). Le commissioni steorali locali nel territorio vescovile sono costituite dagli organi giudiziari di prima istanza delle giurisdizioni, e dal Magistrato consolare per la città e la pretura interna di Trento.
Nella fase finale del processo di impianto del catasto teresiano, dopo il 1784, si verificano diverse variazioni delle istituzioni ad esso addette. Le funzioni dei commissari superiori circolari cessano appena compiute le stime. La Commissione di perequazione tirolese viene sciolta nel 1787 (75), mentre la commissione di perequazione vescovile risulta ancora attiva almeno fino al 1792 (76). Le funzioni della Commissione di perequazione tirolese passano, per le funzioni amministrative, al Compromesso steorale, o Compromissariato steorale, istituito alla fine del secolo XVI ed addetto alle questioni steorali ma non alla fase di perequazione del 1777-1784. Il Compromesso steorale è composto da due consiglieri del Governo, da rappresentanti dei Principati di Trento e Bressanone, e dal Presidente e da deputati dei ceti degli Stati provinciali. Le funzioni esecutive già attribuite alla Commissione di perequazione passano invece all'Attività provinciale. Le funzioni del Commissario al bilancio generale cessano al termine della perequazione; le sue attribuzioni passano alla Computisteria degli Stati provinciali (Ständische, o Landschaftliche, Buchhaltung) di Innsbruck, istituita nel 1789. Alle commissioni locali restano affidate la tenuta in evidenza dei registri catastali e la conservazione ed aggiornamento del sistema catastale a livello distrettuale (77).

Le Commissioni steorali locali: gli organi giudiziari di prima istanza ed i magistrati civici
La Sovrana patente 26 marzo 1777 definisce le autorità addette alla descrizione ed alla tassazione dei beni a livello locale come “Giudici locali”; sono questi a nominare i periti, o “giudiciali tassatori”, ai quali incombe la stima dei beni da registrare sui catasti. Le “Regole direttive generali concernenti il sistema steorale del Tirolo dell'anno 1784” definiscono le commissioni steorali locali, come “i Giudici, o Vicari, che in nome del Sovrano amministrano in prima istanza la giustizia al contadino o al cittadino, venendo a ciò nominati o dallo stesso Sovrano o dai rispettivi dinasti” (78). Tali norme assegnano alle commissioni steorali locali la gestione della raccolta delle fassioni e la nomina dei periti, o “giudiciali tassatori”, ai quali incombe la stima dei beni da registrare sui catasti; una volta redatto il protocollo delle stime, cioè il catasto compilato nella sola facciata sinistra, questo dovrebbe essere firmato sia dai periti che dalla commissione steorale locale. Una volta compilati i catasti di una giurisdizione, essi devono essere trasmessi dalla commissione locale, insieme alle fassioni ed ai rendiconti delle spese sostenute per le operazioni catastali, alla Commissione perequatoria (o, per i territori vescovili, alla commissione incaricata dal Principe vescovo) per i controlli e le operazioni di perequazione. Una volta restituita la documentazione alle commissioni steorali locali, esse devono trasmettere temporaneamente i catasti alle amministrazioni comunali, le quali sono tenute a renderli pubblici ed a raccogliere ulteriori informazioni dai possessori su eventuali errori nelle stime. Dopo la successiva fase di perequazione (comprendente le operazioni di rilevamento dei prezzi di compravendita degli enti steorabili e dei valori dei proventi dominicali gravanti sui beni immobili, processo attuato tra la fine del 1780 ed il 1783) vengono assegnate alle commissioni steorali locali diverse incombenze: la redazione definitiva dei catasti, con la compilazione della facciata destra riportante i valori liquidi imponibili e la quota di steora; la redazione degli estratti tabellari, dei sommari nobili, di prospetti statistici su popolazione e territorio; una prima stima dei novali; il censimento dei “diritti reali”. Ultimata anche tale fase di perequazione alle commissioni steorali locali restano affidate la tenuta in evidenza dei catasti e la conservazione complessiva del sistema catastale per la rispettiva giurisdizione. Per il mantenimento dell'evidenza catastale sono previste la raccolta di eventuali nuove fassioni, sia rusticali che nobili, riguardo ai novali, cioè “ad oggetti finora occultati, oppure andati poscia soggetti alla steora” (le fassioni, raccolte per comuni di riferimento, devono essere conservate negli archivi delle commissioni steorali locali), la registrazione di variazioni di proprietà o di valore di beni soggetti ad imposta, le eventuali rettificazioni dei dati necessari per la determinazione delle quote di steora facenti capo ai singoli comuni o all'intera giurisdzione (79). Le “Regole direttive per conservare nello stato presente il sistema steorale del Tirolo dell'anno 1784”, compilate nel 1793 (80) elencano inoltre le seguenti incombenze delle commissioni steorali locali, le quali, terminata la fase di perequazione, sono tenute a rilevare e notificare alla Provincia tutti i novali non rilevati, ad accogliere i reclami dei contribuenti e fornire ad essi consulenze sull'applicazione delle norme in materia di imposte dirette, a redigere e trasmettere alla Provincia i protocolli di controllo e di rettificazione relativi alla rilevazione di errori nelle stime o nelle registrazioni catastali, a conservare tutti gli atti relativi alle stime e tutte le fassioni.
Tra le attribuzioni assegnate alle commissioni steorali locali in antico regime non figura l'esazione dell'imposta fondiaria, funzione assegnata all'amministrazione dei ceti tirolesi e, per il territorio del Principato trentino, all'amministrazione vescovile (81).
I giudizi, o giurisdizioni (82), sono enti di origine medievale, con competenze in materia giudiziaria, di amministrazione politica, di amministrazione dell'urbario del signore territoriale, in materia di difesa militare ed in materia fiscale. Per quanto riguarda in particolare le competenze in materia militare e fiscale, tra loro intimamente legate nel sistema della steora tirolese, almeno dal 1780 le giurisdizioni minori, cioè quelle alle quali incombeva una quota di prestazione militare-fiscale inferiore al quarto di “fante steorale”, sono aggregate alle giurisdizioni limitrofe più grandi per gli oneri in materia di difesa, mentre devono provvedere autonomamente agli oneri fiscali. Più in generale, soltanto i giudizi maggiori detengono tutte le competenze elencate sopra, mentre esistono giudizi di dimensioni inferiori, fino alla singola comunità o al singolo castello, dotati soltanto di alcune competenze (nel qual caso per le competenze superiori i giudizi minori dipendono, o fanno parte dell'ambito giurisdizionale, di giudizi maggiori limitrofi) (83).
Nell'epoca di produzione del catasto teresiano i giudizi risultano coinvolti già da tempo nella dinamica istituzionale che investe i territori austriaci, comprendente spinte verso una forma statale centralizzata, bilanciate dal mantenimento di autonomie tradizionali. La dinamica centralizzatrice risulta più rapida nell'ambito di diretto dominio tirolese, mentre incontra maggiori resistenze nel territorio del Principato vescovile di Trento. In ambito tirolese si verifica un'accentuazione dell'uniformità del controllo statale con l'istituzione dei capitanati circolari, sancita con decreti imperiali del primo giugno e 26 ottobre 1754 (84). Le forme di controllo a livello centrale, tramite gli uffici circolari, sui giudizi tirolesi vengono ulteriormente regolamentate con circolari del 29 dicembre 1783 e del 10 febbraio 1788 (85). Diversa è la situazione nell'ambito del principato vescovile, caratterizzata ancora in pieno secolo XVIII da un accentuato particolarismo giuridico: ”La stessa varietà di denominazioni dei funzionari di queste giurisdizioni (capitano, commissario, luogotenente, podestà) lungi dall'indicare una delimitazione precisa delle competenze di ciascuno, testimonia lo stretto intreccio ancora esistente tra funzioni amministrative e giudiziarie, nonché la sovrapposizione e confusione dei compiti, mentre le differenti modalità di nomina che, pur spettando sempre al principe, per alcuni avveniva in maniera diretta, per altri era vincolata da una preventiva scelta di nomi proposti dalle comunità, e la varia durata delle cariche confermano il carattere confuso e disorganico del sistema" (86).
Sia in ambito tirolese che vescovile verso la fine del XVIII secolo si verificano riforme riguardanti l'ambito giudiziario di prima istanza, all'insegna della maggior uniformità giurisdizionale: in ambito tirolese con le norme emanate da Giuseppe II, a partire dalla Patente 1 maggio 1781 sull'ordinamento dei tribunali, in ambito vescovile con il Codice giudiziario nella causa civile pel Principato di Trento, attivato a partire dal 1788 (87). Anche le giurisdizioni già facenti parte del Principato vescovile di Trento cominciano poi ad essere direttamente coinvolte nell'articolazione istituzionale di emanazione imperiale, dopo la secolarizzazione del principato avvenuta nel 1803, quando il territorio del Tirolo italiano era stato suddiviso nei due circoli di Trento e Rovereto. Ma: “Il nuovo ordinamento amministrativo e giudiziario era ancora in corso quando si verificò nel 1806 l'annessione del Tirolo da parte della Baviera...” (88).
Risulta impossibile definire precisamente per ogni giurisdizione a quale livello della complessa articolazione istituzionale di antico regime descritta finora si situassero gli effettivi soggetti produttori della documentazione conservata nel superfondo “Catasti”, e risulta quindi impossibile anche definire con certezza gli ambiti territoriali di riferimento delle singole commissioni steorali locali. Come visto sopra le commissioni steorali locali corrispondono ai giudizi di prima istanza. Le “Regole direttive generali concernenti il sistema steorale del Tirolo dell'anno 1784” definiscono con più precisione il concetto di “prima istanza”, riferendolo all'amministrazione della giustizia, ed in particolare alle figure dei “Giudici, o Vicari”. Ma risulta impossibile definire per ogni territorio quale fosse considerato il rispettivo giudizio di prima istanza, ed ancor meno agevole risulta stabilire quale fosse l'effettivo soggetto produttore della documentazione catastale. La documentazione conservata nel superfondo qui descritto non fornisce indicazioni univoche in tal senso. I catasti riportano solitamente nei titoli la denominazione della comunità alla quale sono dedicati e quella della giurisdizione di riferimento a livello politico, ma non forniscono indicazioni sull'ambito istituzionale corrispondente alla Commissione steorale locale. Si veda l'esempio del circondario delle Giudicarie interiori, compreso nella giurisdizione delle Giudicarie (o giurisdizione di Stenico), articolato nelle tre pievi di Bleggio, Lomaso e Banale, quest'ultima suddivisa in due comuni generali: Banale verso Castel Stenico e Banale verso Castel Mani (89). Secondo quanto riportato da Casetti la prima istanza civile delle Giudicarie è suddivisa tra il Vicario di Stenico (pievi di Banale, Bleggio e Lomaso) ed il Vicario di Tione (pievi di Condino, Bono, Tione e Rendena), mentre alla Giurisdizione delle Giudicarie compete la giurisdizione di appello (90). Il livello istituzionale del giudizio di prima istanza dovrebbe dunque corrispondere ai due vicariati. I catasti prodotti per tale ambito territoriale riportano nel titolo la denominazione della comunità alla quale sono dedicati, seguita dalla denominazione della pieve o comune generale di riferimento, ed infine quella della giurisdizione di riferimento al livello più alto: "Cattasto della Communità di Breguzzo unitamente alla Comunità di Bondo. Pieve di Tione. Giurisdizione di Stenico", oppure "Manifestazione delli enti steurabili posti nella Villa di Agrone, suo distretto e regole in Pieve di Bono, Giurisdizione di Stenico", oppure “Comunità di Pergnano e Berghi. Pieve del Banale. Giurisdizione di Stenico”. Non vengono quindi citati i livelli istituzionali corrispondenti ai due circondari o vicariati di Stenico e di Tione, intermedi tra la Giurisdizione delle Giudicarie e le pievi, e dotati della prima istanza in materia civile. Nemmeno le tipologie documentarie prodotte per l'ambito territoriale di un'intera giurisdizione, per esempio Estratti tabellari o Sommari nobili, riportano riferimenti espliciti al soggetto produttore, né con la denominazione di commissione steorale locale, né con denominazioni che rimandino ad organi giudiziari. In un caso si trova un riferimento ad un vicariato formulato in maniera tale da non permettere di comprendere se il vicariato stesso figura come soggetto produttore o come semplice ambito territoriale di riferimento: "Sommario generale degli estratti tavelari di tutte le Regole del Vicariato di Castello in Fiemme”, titolo posto in testa ad una raccolta rilegata di estratti tabellari relativi ai comuni della Giurisdizione di Castello di Fiemme (91). In altri casi si ricavano informazioni sugli ambiti territoriali dei soggetti produttori, ma non informazioni certe sul soggetto che svolge tale funzione (92).
Anche le fonti bibliografiche, i più volte citati von Voltelini e Casetti (93) non permettono l'assegnazione univoca della funzione di commissione steorale (e neppure di quella di organo giudiziario di prima istanza) ad una struttura in particolare tra quelle citate per le diverse giurisdizioni. Si veda l'esempio del territorio di Arco, di Drena e di Penede. Voltelini tratta il territorio in questione come articolato nelle due contee di Arco (con Drena) e Penede, spiegando peraltro che le due contee di Arco e Drena risultano per alcuni periodi tra loro unite, in altre fasi separate; il territorio della Contea di Penede, invece, "coincideva con quello del Comune di Nago-Torbole" (94). Casetti, riguardo all'articolazione istituzionale del territorio in questione, preferisce la seguente formulazione: “La giurisdizione dei Conti d'Arco si accentrò nei castelli d'Arco, Penede e Drena. In Arco funsero uno o due Vicari o Commissari, in Drena saltuariamente un Commissario (il più delle volte quello stesso d'Arco); in Penede per le cause civili un Giudice, eletto annualmente dal Comune di Nago-Torbole, e, per le cause criminali e la seconda istanza in civile, un Commissario dei Conti (molte volte è lo stesso Vicario d'Arco)” (95). Le informazioni riportate in materia da Voltelini coincidono, salvo una precisazione: “E ancora il 28 gennaio 1786 viene citato un commissario a parte per Drena” (96). Sulla “Cronologica sistematica compilazione...” è riportato un elenco delle giurisdizioni compilato a fini fiscali (97). Il Tirolo di lingua italiana è suddiviso in tre distretti: “all'Adige” (con le giurisdizioni di Castelfondo, Mezzocorona, Spor, Flavon, Belfort), “ai confini d'Italia” (con le giurisdizioni di Königsberg, Grumes, Rovereto, Nomi, Gresta, Arco, Penede, Drena, Folgaria, Castelpietra, Levico, Castellalto, Telvana, Ivano, Primiero), ed un distretto costituito dal Principato di Trento, per il quale non è riportata l'articolazione in giurisdizioni. L'elenco si riferisce al calcolo dell'imposizione fiscale ed all'esazione dell'imposta, e definisce come giurisdizioni a sé stanti anche le più piccole. Ma, come già accennato, le giurisdizioni di minore entità dovevano provvedere autonomamente agli oneri fiscali, senza necessariamente disporre della prima istanza giudiziaria. Anche l'elenco ora descritto non permette quindi di definire gli ambiti territoriali delle commissioni steorali locali (98).

Il periodo delle guerre napoleoniche e dell'annessione del Principato vescovile al Tirolo (1796-1805).
Tra il 1796 ed il 1814 il territorio del Tirolo meridionale, compreso il Principato vescovile di Trento, è coinvolto dalle guerre napoleoniche e da un rapido avvicendarsi di contesti statali ed istituzionali. Tra il 1796 ed il 1803 si verificano diverse occupazioni di truppe francesi ed austriache, con la formazione di governi provvisori. Nel 1803 si giunge alla definitiva secolarizzazione del Principato vescovile di Trento ed alla sua annessione alla provincia austriaca del Tirolo. La provincia tirolese viene suddivisa in 6 circoli: Trento, Rovereto, Val d'Adige e Venosta (con sede a Bolzano), Pusteria e Val d'Isarco, Inn superiore, Inn inferiore. I circoli fanno capo ai Capitani di circolo, dipendenti dal Governo tirolese di Innsbruck e dalla Cancelleria Aulica di Vienna. Le giurisdizioni già appartenenti al Principato vescovile di Trento vengono inserite nell'articolazione istituzionale tirolese, e, insieme alle altre giurisdizioni del Tirolo meridionale di lingua italiana (tranne la Val di Fassa), fanno capo alle autorità circolari di Trento e di Rovereto. Le giurisdizioni di Castelfondo e Mezzocorona passano al Circolo di Trento dal Circolo di Bolzano (99). La Valle di Fassa, già compresa nel Principato vescovile di Bressanone, viene unita al Circolo di Bolzano, quale giudizio a sé stante (100). Il territorio del Tirolo meridionale ricade ora interamente nel sistema politico-amministrativo austriaco tirolese, e la tenuta in evidenza della documentazione catastale resta affidata alle commissioni steorali locali, cioè agli organi giudiziari di prima istanza delle giurisdizioni. Il 28 giugno 1805 viene emanata dal Compromesso steorale tirolese la “Norma generale per tutte le locali commessioni steorali del Tirolo e delli due distretti principeschi di Trento e Bressanone per tenere in istato di continua evidenza tutti li catastri di steora rusticale”, norma che non diverrà esecutiva fino alla Restaurazione. Nel frattempo si succedono le configurazioni istituzionali determinate dalle dominazioni napoleoniche, sotto i regni di Baviera ed Italico.

Regno di Baviera (1806-1810).
Per quanto riguarda l'amministrazione catastale, “il governo bavaro non istituì alcun ufficio esplicitamente preposto ai catasti” (101). Secondo quanto riportato dal Direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck, i governi bavarese ed italico “mantennero in sostanza le massime del sistema steorale” teresiano, come definito alla fine del XVIII secolo; le commissioni steorali locali cessano però la loro attività entro il 1808 (102), fino a quell'anno è da supporsi che la funzione di commissione steorale locale resti affidata alle giurisdizioni patrimoniali. Il sistema istituzionale bavarese vede infatti nel Tirolo il mantenimento delle strutture giurisdizionali dinastiche, poste sotto il controllo di nuovi giudizi distrettuali statali. L'amministrazione finanziaria sul territorio è affidata invece alle amministrazioni camerali. Non è possibile definire con precisione quali enti, nel breve periodo che intercorre dalla cessazione delle commissioni steorali locali fino alla fine della dominazione bavarese, gestiscano il catasto teresiano. Nel presente superfondo sono peraltro conservati pochissimi registri catastali prodotti durante il Regno di Baviera: si citano ad esempio alcuni libri dei trasporti relativi al territorio della Giurisdizione di Gresta, la cui compilazione inizia a partire dal 1807-1808 e prosegue successivamente a cura della Cancelleria del censo di Mori (103). Nel 1807, per iniziativa del governo bavarese, alcuni giudizi distrettuali procedono alla trascrizione dei catasti delle comunità; in alcuni casi i catasti copiati vengono trasmessi alle amministrazioni camerali, forse per essere da queste conservati o esaminati (104.).
Durante l'amministrazione bavarese al Tirolo è preposto un Commissario generale, con sede ad Innsbruck; il territorio è articolato in 6 circoli: Trento, Rovereto, Bolzano, Pusteria, Inn superiore, Inn inferiore. Con norma del 1806 (105) vengono organizzati i giudizi distrettuali e le amministrazioni camerali nel Tirolo. Ai giudizi distrettuali non risultano affidate competenze in materia catastale e di imposte dirette. Agli uffici camerali sono affidati gli affari camerali o di finanza, compresa l'esazione delle imposte dirette (la norma non cita espicitamente la tenuta dei catasti). Nel circolo di Trento sono attivati gli uffici camerali di Trento, Levico, Cavalese e Mezzolombardo, nel circolo di Rovereto quelli di Rovereto e Riva (106).

Regno italico (1810-1813) e Cancellerie del censo (1810-1824).
Con il trattato di Parigi del 28 febbraio 1810 e con decreto del 28 maggio 1810 il territorio tirolese viene diviso tra il Regno di Baviera ed il Regno italico, e viene sancita l’unione al Regno italico di gran parte del Tirolo meridionale, con la denominazione di Dipartimento dell’Alto Adige e capoluogo Trento. Con decreto vicereale del 24 luglio 1810 il Dipartimento dell’Alto Adige viene diviso in cinque distretti: Trento (capoluogo e sede della Prefettura), Cles, Bolzano, Rovereto e Riva (sede di vice-prefetture). I distretti sono a loro volta divisi in cantoni, sedi di giudicature di pace (107).
Durante il Regno italico vengono estese anche al Dipartimento dell’Alto Adige le cancellerie del censo, enti preposti sia all’amministrazione territoriale (sovrintendevano alla gestione dei comuni di terza classe) sia all’amministrazione catastale (108). Secondo quanto sancito dalla normativa del Regno italico le cancellerie del censo avrebbero dovuto gestire l'impianto di un nuovo sistema catastale, il Catasto napoleonico, costituito sulla base di una rappresentazione cartografica del territorio; di tale tentativo, bloccato dalla Restaurazione, restano alcune tracce documentarie (mappe, sommarioni delle particelle, catastrini), non conservate nel presente superfondo (109). Sono invece conservati nel superfondo molti registri che attestano l'attività delle cancellerie del censo italiche nella tenuta in evidenza del catasto teresiano. Con Decreto 10 febbraio 1809, n. 21 (110) viene regolamentata la materia delle intestazioni e dei trasporti delle proprietà nei registri censuari. Per ogni comune devono essere predisposti l'estimo ed i registri censuari, da tenersi e custodirsi da parte delle cancellerie del censo. Ai cancellieri del censo incombe la tenuta in evidenza dei registri e l'aggiornamento dei cambi di proprietà (trasporti). I beni sottoposti ad imposta prediale devono essere indicati sui registri catastali con l'indicazione aggiornata del possessore, ed è obbligo dei possessori di beni fare in modo che vengano registrati i cambi di proprietà: i nuovi possessori sono tenuti a presentare alle cancellerie del censo le petizioni, con allegati i documenti attestanti il cambio di proprietà, in originale o in copia autentica. Il Decreto 28 settembre 1811, n. 233 (111) stabilisce la sede delle cancellerie del censo del Dipartimento dell'Alto Adige: Trento, per i cantoni di Trento, Lavis e Pergine; Levico, per i cantoni di Levico e Borgo; Cles, per i cantoni di Cles, Fondo e Denno; Malé, per il cantone di Malé; Bolzano, per i cantoni di Bolzano e Caldaro; Cavalese, per i cantoni di Cavalese ed Egna; Rovereto, per i cantoni di Rovereto, Mori ed Ala; Riva, per i cantoni di Riva e Condino; Tione, per i cantoni di Tione e Stenico.
Con Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 31 dicembre 1813 (112) vengono provvisoriamente mantenute in attività le cancellierie del censo napoleoniche. Ai cancellieri del censo sono affidati il mantenimento dello stato di evidenza dei catasti e la ripartizione delle imposte dirette e ad essi devono essere consegnati tutti i catasti rusticali ed i sommari della steora nobile. Le attività di competenza dei cancellieri del censo dopo la Restaurazione sono così elencate da Marcello Bonazza: “Custodia, tutela e cura dei catasti, controllo dell'evidenza catastale e formazione dei quinternetti per la riscossione dell'imposta fondiaria...” (113).
L'Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 (114) ribadisce l'obbligo di consegna di tutti i catasti rusticali e dei sommari della steora nobile ai cancellieri del censo (nessun comune, e per nessun motivo, può trattenere i catasti). L'Editto stabilisce inoltre che ogni comune deve dotarsi di due ingegneri o periti agrimensori addetti alla rilevazione di tutte le entità già soggette a steora ma non più tenute al pagamento della stessa, perchè non più in grado di generare rendite, ed a rintracciare, misurare e stimare tutti i novali e tutti gli enti steorabili non descritti nei catasti; i dati rilevati devono essere comunicati alle cancellerie del censo. Le cancellerie del censo sono tenute anche a redigere un sommarione, relativo all'intero territorio di competenza, riportante l'importo totale della stima ricavato da ciascun catasto (sia rusticale che dominicale, apponendovi l'importo steorale fissato dall'ultima rettificazione catastale eseguita prima del settembre 1810.
In una circolare dell'Intendenza di finanza di Trento del 4 febbraio 1814 si afferma che le cancellerie del censo del Tirolo meridionale attive a tale data sarebbero dovute essere nove, ma due terzi dei cancellieri hanno lasciato il posto vacante dall'ottobre 1813 (115). Probabilmente le nove cancellerie alle quali fa riferimento la circolare comprendono le otto istituite con il Decreto del settembre 1811, cioè Trento, Levico, Cles, Malé, Cavalese, Rovereto, Riva, e Tione, oltre ad una cancelleria competente per la zona del Primiero. Con la Patente sovrana del 14 marzo 1817 (116) i cantoni vengono sostituiti dai Giudizi distrettuali e, molto probabilmente, dopo questa data vengono modificati anche gli ambiti territoriali delle cancellerie del censo. Nel maggio del 1817 risultano attive le cancellerie del censo di Pergine, Lavis, Malé, Strigno e Trento (quest'ultima competente per il territorio dei distretti di Trento, Vezzano, Civezzano, Segonzano) (117). E' poi attestata l'esistenza di una Cancelleria del censo di Mori, almeno per gli anni 1821-1822 (118), di una Cancelleria del censo, o “Ufficio censuario” di Riva, competente anche per il distretto di Arco, almeno fino al 1819 (119), e della Cancelleria del censo di Levico (120). Risulta probabile che la cancelleria del censo di Levico abbia mantenuto la competenza sul territorio dell'ex giurisdizione di Caldonazzo, dei comuni di Bosentino e Vattaro, e forse anche delle ex giurisdizioni di Telvana e Castellalto, anche dopo il 1817). La cancelleria del censo di Strigno pare abbia mantenuto la competenza per la sola Giurisdizione d'Ivano e Tesino anche dopo il 1817, almeno a giudicare dal territorio di riferimento dei registri prodotti dopo quella data (121). La cancelleria del censo di Lavis, molto probabilmente, era competente anche per la località di Mezzolombardo e per il territorio delle ex giurisdizioni di Mezzocorona (comprendente Roveré della Luna, Grumo, Nave San Rocco) e di Fai e Zambana, o perlomeno questo è l'ambito territoriale al quale si riferisce un registro compilato, tra il 1814 ed il 1827, con modalità tipiche delle cancellerie del censo (122).
Le cancellerie del censo cessano a seguito di provvedimenti normativi emanati tra il 1822 ed il 1824. La Sovrana patente del 24 settembre 1822 (123) riattiva le commissioni steorali locali, che sono costituite dai giudizi distrettuali e dai magistrati politico-economici per le città di Trento e Rovereto, mentre alle cancellerie del censo rimangono le competenze di custodia e tenuta in evidenza dei registri catastali. I giudizi distrettuali ed i magistrati politico-economici, in qualità di commissioni steorali locali, hanno il compito di vigilare sull'esazione e sul pagamento delle imposte. Ogni possessore è sottoposto alla commissione steorale locale del distretto nel quale si trovano i beni.
La Circolare del governo del 30 settembre 1824 (124) stabilisce la data del primo novembre 1824 per la definitiva assunzione da parte della Provincia tirolese dell'attività di esazione dell'imposta fondiaria. Alla fine del 1824 cessa definitivamente l'attività delle cancellerie del censo e le competenze passano in toto ai giudizi distrettuali ed ai magistrati politico-economici (125).

La descrizione dell'amministrazione catastale successiva al 1824 è riportata nelle schede dedicate ai singoli soggetti produttori: giudizi distrettuali e magistrati politico-economici (fino al 1850), ed uffici delle imposte (dal 1850 in poi).

VICENDE ARCHIVISTICHE E VERSAMENTI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO
La documentazione descritta nel presente inventario era conservata fino al 2001 presso l'Archivio di Stato di Trento. Nella "Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani" la documentazione è descritta nella sezione "Catasti", sotto le voci "Catasti antichi" (5 registri, sec. XV-1687) e "Catasto teresiano" (1.289 registri e 37 buste, 1780-l896) (126). I registri sono stati versati nel 2001 all'Archivio provinciale di Trento.
Dal 1824 la documentazione catastale era in consegna ai giudizi distrettuali, ed ai magistrati politico-economici di Trento e Rovereto, per poi passare, dal febbraio 1850 ai nuovi uffici delle imposte (127). Si stabilizza così sia la configurazione istituzionale di riferimento, fino agli anni '80 del XIX secolo, quando il teresiano cessa di essere utilizzato a fini fiscali. Dopo la fine del primo conflitto mondiale l'Archivio di Stato di Trento riceve i primi versamenti di documentazione con il recupero dei fondi trentini dagli archivi austriaci (128). Un primo nucleo di registri catastali proviene dall'Archivio di Stato di Innsbruck, dove la documentazione era probabilmente confluita verso la fine del XIX secolo. La Commissione per il recupero delle opere storiche artistiche, organizzata dal Governo italiano dopo la fine del primo conflitto mondiale e guidata dall'ispettore generale degli archivi d'Italia Giovan Battista Rossano, annuncia, con relazione del 21 marzo 1919, il recupero da Innsbruck di registri e mappe del "Vecchio Catasto" trentino, "trovati in deplorevoli condizioni di conservazione". Vengono recuperati 763 registri catastali "divisi per Distretti Giudiziari e per Comuni", prodotti dal XVI al XIX secolo. Un secondo recupero di atti, avvenuto nell'aprile 1919, presso l'archivio della Luogotenenza di Innsbruck, comprende tra l'altro, "parecchi registri o filze di atti amministrativi del secolo XVIII e XIX, riferentisi alle servitù prediali di vari comuni e alle tasse di Rovereto". Nel gennaio 1920 Giovanni Ciccolini pubblica un primo articolo relativo ai recuperi, ricordando i fondi avuti da Innsbruck, tra i quali le mappe e i registri catastali (per questi ultimi notando che "ne mancano però parecchi").
Un altro nucleo di registri catastali viene versato direttamente da vari uffici delle imposte trentini (129), a seguito di una circolare dell'Intendenza di Finanza con la quale si richiede la consegna all'Archivio di Stato di "libri trasporti e catasti vecchi dei comuni con libro fondiario". Nel marzo del 1924 l'Ufficio delle imposte di Arco spedisce "(un) libro Catasto di Arco dell'anno 1767". L'Ufficio delle imposte di Pergine spedisce 33 libri di Canale, Castagnè, Costasavina, Ischia, Susà, Tenna. L'Ufficio delle imposte di Civezzano manda 32 volumi. L'Ufficio delle imposte di Stenico trasmette 12 pacchi. Nell'aprile del 1924 si ha il versamento di 34 registri dall'Ufficio delle imposte di Fondo. Nell'aprile del 1929 l'Ufficio del registro di Mezzolombardo scrive all'Archivio di Stato avvisando di un'imminente spedizione di 53 registri e 10 "fascicoli vari".
Una relazione trasmessa il 19 maggio 1925 dall'Archivio di Stato di Trento al Ministero dell'interno quantifica in complessivi 1400 volumi i Catasti e le "mappe comunali".
Durante il secondo conflitto mondiale si pone il problema del ricovero del materiale, la posizione dell'Archivio di Stato lo espone al pericolo di incursioni aeree. Nel corso del 1943 viene trasferita molta documentazione, comprendente 1299 registri catastali, presso il Castello del Buonconsiglio. Altro materiale viene trasportato nell'ex chiesa parrocchiale di Baselga di Pinè nel corso del 1944, compresi 55 registri catastali. I registri saranno riportati in Archivio di Stato nel 1946.
La documentazione catastale recuperata ad Innsbruck era già organizzata per distretti giudiziari e per comuni e, una volta pervenuta in Archivio di Stato, viene collocata all'interno della "sezione amministrativa". Negli anni successivi vengono effettuate operazioni di elencazione ed ordinamento. Le relazioni trasmesse dall'Archivio di Stato di Trento al Ministero dell'interno citano, nel 1925, tra gli inventari fino a quel momento compilati, un "Indice dei catasti", e, nel 1928, il lavoro di "Ordinamento e inventario della Collezione Catasti". Una relazione sullo stato di inventariazione dei fondi archivistici presentata nel 1941 al Ministero degli interni definisce come dotati di inventario i "Catasti del Trentino (divisi per Distretti Censuari e Comuni) reg. 1394, a. 1579-1896". Nel 1946 viene eseguito un riordinamento e collocazione negli scaffali di vari fondi, tra i quali quello dei "Catasti (vol. 1400, A. 1579-1880)". Nel 1951, Albino Casetti appronta "un inventario sommario" di varie serie, tra le quali i catasti, inventario con il quale è probabilmente fissato definitivamente l'ordine della documentazione presso l'Archivio di Stato di Trento. La struttura definitiva del fondo sembra avere mantenuto l'organizzazione per distretti giudiziari e per comuni (che già caratterizzava la documentazione presso l'Archivio di Stato di Innsbruck), con l'aggiunta del livello del distretto politico. La struttura archivistica definita nell'elenco in uso presso l'Archivio di Stato presenta infatti i registri raggruppati per capitanato distrettuale, e, all'interno del distretto politico, ordinati per distretto fiscale, e quindi per comune amministrativo e/o catastale, rispecchiando l'articolazione istituzionale in vigore dal 1868 alla fine del periodo austriaco (con diverse incoerenze al livello dedicato al comune).
Tra gli interventi effettuati presso l'Archivio di Stato per la conservazione dei catasti sono documentati interventi di disinfestazione nel 1965, e poi nel 1967. Nel 1967 è documentato anche un progetto di restauro alle legature, assegnato ad una legatoria di Trento (130).

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Il complesso documentario è conservato presso l'Archivio provinciale di Trento. La documentazione è stata affidata in custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento dall'Archivio di Stato di Trento ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506 (131). I fondi oggetto di versamento sono elencati nell'allegato A al decreto; al punto 9 dello stesso si indicano "9) Catasti: a) catasti antichi; b) catasti teresiani; c) mappe".

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La documentazione costituente il superfondo si riferisce alla gestione delle imposte dirette tra il XVIII secolo e la seconda metà del XIX secolo nel territorio dell'attuale provincia di Trento. La maggior parte della documentazione è costituita da registri relativi all'imposta fondiaria (già denominata anche come “steora”, “steora prediale”, “imposta prediale”), ed in particolare al sistema fiscale attivo in materia di imposta fondiaria dalla seconda metà del XVIII secolo, conosciuto come “Catasto teresiano”. Alcune tipologie di registri relativi all'imposta fondiaria sono compilate per il primo censimento dei beni soggetti all'imposta o nella fase di impianto del catasto teresiano (estimi, catasti, sommari nobili, estratti tabellari, protocolli di perequazione), altre tipologie sono compilate per la “tenuta in evidenza” del sistema catastale (libri dei trasporti, registri delle volture, catasti dei novali).
Sono inoltre conservati, in forma residuale, alcuni registri relativi ad altre imposte dirette (registri relativi alla steora o imposta d'industria ed all'imposta sulle rendite di fine secolo XIX),) e registri relativi alla contabilità degli indennizzi per il processo di “esonero del suolo”, avviato alla metà del XIX secolo. Si trova infine anche qualche protocollo provvisorio delle particelle fondiarie, tipologia riconducibile alla fase iniziale di impianto del catasto stabile.
Per quanto riguarda il nucleo principale della documentazione, quello relativo al catasto teresiano, si possono evidenziare alcune lacune. Risulta del tutto assente documentazione relativa ai distretti di Ala e di Primiero. Un solo registro è conservato per il distretto di Villa Lagarina e soltanto due registri sono conservati per il distretto di Vezzano. Per quanto riguarda il distretto di Fassa sono conservati unicamente alcuni catasti originari, mentre non è conservata documentazione relativa alle succesive operazioni di tenuta in evidenza dei catasti. Per il distretto di Malé sono conservati quasi unicamente estratti tabellari e protocolli di perequazione. Per quanto riguarda il distretto di Mori è conservata solo documentazione relativa al territorio dell'ex Giurisdizione di Gresta (località di Pannone, Valle, Varano, Chienis, Ronzo), mentre non è conservata documentazione relativa ai vicariati di Mori e Brentonico.

TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

ESTIMI
Gli estimi sono inventari o elenchi dei beni immobili collocati in un determinato territorio, redatti a fini fiscali. Nel presente inventario sono descritti come estimi i registri prodotti prima del 1777 (anno nel quale viene definito il modello di compilazione del catasto teresiano), che non riportano, a differenza dei catasti teresiani, una numerazione catastale continua dei beni immobili elencati.
Solitamente gli estimi presentano i seguenti dati: nome del possessore al quale è intestata la partita e, per ogni partita, descrizione in forma discorsiva dei singoli beni e della relativa superficie, indicazione delle prestazioni dominicali (decime, livelli e simili) radicate sugli stessi e indicazione del valore di stima di ciascun bene. A volte è presente una numerazione catastale per partite, cioè una numerazione dei beni immobili che riparte dal numero 1 per ogni partita.

CATASTI TERESIANI (compilati tra il 1777 ed il 1796)
“Il catasto è uno strumento per la descrizione, la misura e la stima dei beni immobili – dunque, sostanzialmente, terreni e fabbricati – appartenenti a singoli individui oppure a enti e istituzioni. Scopo primario, e per lungo tempo esclusivo, della descrizione è l’assegnazione di una rendita catastale in base alla quale calcolare il reddito imponibile e l’onere fiscale a carico del proprietario. Come tale, dunque, il catasto rappresenta il dispositivo necessario alla determinazione dell’imposta diretta fondiaria” (132). I catasti sono dedicati principalmente alla steora rusticale, e sono perciò chiamati anche “catasti rusticali”, ma sono utilizzati anche per operazioni riguardanti la steora nobile (133).
La “Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell’anno 1793” riporta un modello di compilazione per i catasti (134). Le registrazioni si distribuiscono sulle facciate sinistra e destra in maniera speculare. La facciata di sinistra, chiamata anche “protocollo delle stime”, è suddivisa in quattro finche, riportanti rispettivamente:
1) la descrizione delle prestazioni dominicali (decime, livelli e simili) gravanti sul bene sottoposto a steora, con i relativi importi in denaro o in natura e l'indicazione dei soggetti percettori delle prestazioni; in assenza di prestazioni, il bene è dichiarato “esente da decima” o “libero, e franco”;
2) il numero catastale, con il quale viene individuato il singolo bene sottoposto a steora. L'insieme dei numeri catastali, raggruppati per partita (cioè per possessore), costituisce una numerazione progressiva continua (135);
3) il nome del possessore dei beni, cioè il soggetto al quale sono intestati uno o più beni costituenti una partita catastale (136), seguito, per ogni singolo bene sottoposto a steora ed individuato da un proprio numero catastale, dalla descrizione per esteso del bene stesso: la tipologia (edificio, campo, bosco), la localizzazione, l'elenco dei confinanti ai quattro punti cardinali (137), la superficie in pertiche viennesi, la qualità (ottima, buona, cattiva). Sono inoltre indicate con lettere alfabetiche le diverse parti (casa, vigna, prato ecc.) delle quali è eventualmente composto un podere o maso individuato da un unico numero catastale. Alcuni catasti riportano nella finca dedicata alla descrizione del bene anche delle annotazioni relative ai trasporti (cambiamenti di proprietà);
4) il valore di stima (o cifra d’estimo) suddiviso in due colonne, relative rispettivamente la prima ai valori di stima delle diverse parti nelle quali è eventualmente diviso il bene individuato da un unico numero catastale, la seconda al valore di stima complessivo dei beni costituiti da più “corpi” o dei beni non suddivisi in “corpi”.
La facciata destra del catasto secondo le prescrizioni del 1777 “deesi lasciar in bianco in tutto il Catastro, come riservata per registrarvi le annotazioni, o aggiunte, che ulteriormente occorressero” (138). Con patente del 24 maggio 1784, alla quale è allegato un modello per la compilazione (139), viene invece stabilito che la facciata destra del catasto sia utilizzata per riportare:
1) il numero catastale (viene ripetuto quello che già compare sulla facciata sinistra);
2) il “capitale steorale”, ossia l'importo del valore imponibile dopo la detrazione di 5/8 dal valore di stima (140);
3) l'importo del capitale steorale relativo alle prestazioni dominicali gravanti sul bene, ridotto a capitale steorale liquido imponibile tramite una tabella di trasformazione dell'importo delle prestazioni, sia in denaro che in natura, in valori monetari imponibili;
4) l'importo del capitale steorale dopo la detrazione del capitale liquido steorale attribuito alle prestazioni dominicali (“capitale steorale depurato”) (141);
5) l'importo della steora, articolato in tre “termini”, espresso in fiorini (fl.), carantani (k.), quattrini (q.) e perner (pr.) (142).
Molti catasti riportano quali prime registrazioni quelle relative ai beni della comunità, spesso assegnando ad essi una numerazione catastale propria, separata da quella generale. A volte si trova anche, subito dopo l'elenco dei beni della comunità, un elenco delle prestazioni feudali dovute dalla comunità al dinasta della giurisdizione (143).
Nel 1828 viene pubblicato, a cura del direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck, un saggio sul catasto teresiano, riportante anche un modello di catasto (144). Il modello differisce da quello del 1784 soltanto per quanto riguarda la seconda finca della facciata destra del catasto, quella relativa all'importo del capitale steorale, qui definito come “importo liquido a favore del fondo steorale, stabilito mediante il controllo”. Il nuovo modello di calcolo dovrebbe essere entrato in vigore tra il 1784 ed il 1793: oltre alla detrazione di 5/8 dal valore di stima, può essere applicata un'ulteriore detrazione, o una maggiorazione nei casi in cui fossero state effettuate stime di valore catastale troppo basse. Nella pubblicazione del 1828 si raccomanda anche di procedere con la registrazione dei cambiamenti di proprietà. Gli aggiornamenti sono da riportarsi, per quanto possibile, sui catasti già formati, non essendo permessa la formazione di nuovi catasti, “se non ove quelli già esistenti siano talmente difettuosi, che oltre l'opera per metterli in istato di evidenza converrebbe ancora correggere da capo tutte le operazioni, od almeno una delle principali” (145). Si spiegano probabilmente così le annotazioni relative a cambiamenti di proprietà che si trovano su alcuni catasti, solitamente nella finca dedicata alla descrizione del bene soggetto a steora.
I catasti comprendono solitamente anche un indice alfabetico dei possessori, posto ad inizio o a fine registro, con rimando alle pagine o, in alternativa, ai numeri catastali o di partita. Sul frontespizio o su alcune carte iniziali si trova spesso anche una nota introduttiva riportante informazioni relative al territorio comunale ed ai suoi confini (a volte con la descrizione della qualità dei terreni e dei rischi ai quali sono sottoposti), alle modalità di determinazione della “detrazione generale”, ai destinatari della decima; di frequente si trova anche la descrizione delle prestazioni feudali a carico della comunità.

PROTOCOLLI DI PEREQUAZIONE
La fase preliminare alla formazione definitiva dei catasti teresiani (1780-1783) prevede il rilevamento dei prezzi di compravendita degli enti steorabili e dei valori correnti dei proventi dominicali gravanti sui beni (146). I protocolli di perequazione sono volumi che raccolgono gli atti redatti durante questa fase di rilevamento, attuato, in ambito vescovile, perlopiù nel corso del 1783, a cura di un commissario inviato nelle diverse comunità e giurisdizioni vescovili in rappresentanza della commissione nominata dal Principe vescovo e costituita dai Consiglieri aulici Alberti e Lutti.
I protocolli conservati nel superfondo si riferiscono tutti al territorio vescovile.
I protocolli di perequazione sono costituiti dai verbali delle operazioni di controllo dei documenti ufficiali di compravendita e di locazione (documenti conservati negli archivi notarili o presso i notai) risalenti al periodo 1760-1780 e di confronto dei valori riportati su tali atti con i valori di stima determinati dai due periti di prima istanza, tramite le perizie attuate tra il 1777 ed il 1779. Alle sedute di controllo degli atti partecipano, oltre al commissario vescovile, i rappresentanti delle comunità coinvolte nella perequazione. Allegati ai verbali si trovano solitamente: prospetti riportanti gli estratti degli atti di compravendita, permuta, locazione di beni immobili utilizzati per i controlli, prospetti riportanti gli atti di controllo dei valori rispetto alle stime catastali, prospetti riportanti gli importi delle prestazioni dominicali e fassioni nobili, prospetti relativi alle spese sostenute per i lavori di controllo e di redazione dei relativi atti.

ESTRATTI TABELLARI
L'estratto tabellare (o “estratto tabellarico”, o “estratto dal protocollo delle stime”) è uno strumento di corredo dei catasti, compilato dalle commissioni steorali locali, che riporta la superficie ed il valore di stima catastale dei beni soggetti a steora nel territorio di una giurisdizione o di un comune. I dati sono articolati per tipologia di terreno e qualità di coltivazione o pascolo, per quanto riguarda i terreni, o per tipologia di edifici. L'estratto riporta dati ripresi dalla facciata di sinistra dei catasti. La “Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell’anno 1793” riporta un modello di compilazione per gli estratti tabellari “sopra le stime apparenti dal Catastro”. Una o più pagine sono destinate ad ogni comune; per ogni possessore sono elencati di seguito i dati relativi ai diversi beni da questo posseduti nel comune. Nelle prime tre finche sono riportati:
1) nome del possessore;
2) numero catastale;
3) lettere alfabetiche corrispondenti alle diverse parti (casa, vigna, prato ecc.) nelle quali è eventualmente diviso il bene.
Le successive sette finche sono dedicate alla descrizione dei beni, con eventuale superficie e valore di stima, articolati per tipologie:
4) case di città e borghi e case rurali;
5) campi;
6) vigneti di pianura o di collina;;
7) prati da due segature d'erba all'anno, prati da una segatura d'erba all'anno (e quindi “di trista qualità), e paludi;
8) boschi;
9) peschiere;
10) diritti reali di traffico.
Segue quindi la undicesima ed ultima finca, relativa alla superficie e valore di stima complessivi del bene individuato da un unico numero catastale. A fine pagina sono riportate le somme totali del numero di case, delle superfici e dei valori di stima catastale delle diverse tipologie di beni presenti nel territorio del comune (147).
Il modello di estratto tabellare riportato dal direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck, nella sua opera del 1828, risulta del tutto identico a quello della fine del Settecento sopra descritto, salvo che nel 1828 viene chiamato “estratto dal protocollo delle stime”.

SOMMARI (O REPERTORI) NOBILI
Il sommario nobile, o sommario del catasto nobile, costituisce un repertorio, compilato dalle Commissioni steorali locali a partire dal novembre 1783, riportante i valori dei proventi soggetti a steora dominicale nel territorio di una giurisdizione, o, più spesso, di una singola comunità. Le registrazioni sono raggruppate per padrone direttario (il beneficiario dei proventi) e per tipologia di prestazione (148). I dati riportati sui sommari nobili provengono dalle fassioni nobili o dominicali, dalle note a margine dei catasti e dalle rilevazioni dei prezzi dei proventi dominicali effettuate tra il 1780 ed il 1783.
La “Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell’anno 1793” riporta un modello di compilazione per i sommari nobili. L'intestazione riporta il nome della giurisdizione, seguito dalla formula: “Summario sopra l'importo capitale di tutti i proventi nobili, ai quali sono sottoposte le terre e case di questa giurisdizione”. I dati sono articolati nelle seguenti finche:
1) numero della fassione nobile (ad ogni padrone direttario è assegnato un unico numero, la fassione nobile comprende tutte le prestazioni dominicali percepite da un soggetto in una data giurisdizione);
2) nome del padrone direttario, con gli importi e la descrizione delle singole prestazioni, in denaro o in natura);
3) tassa capitale, o capitale steorale, cioè il valore imponibile delle prestazioni dominicali, facente capo ad un padrone direttario; si ricava sulla base di una tabella di trasformazione dell'importo delle prestazioni, sia in denaro che in natura, in valori monetari imponibili;
4) steora da pagarsi da parte di un padrone direttario, con l'importo espresso in fiorini (fl.), carantani (k.), quattrini (q.) e perner (pr.);.
Alla fine del sommario si trova un estratto riassuntivo dei dati (149).
Il modello di sommario nobile riportato dal direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck, nella sua opera del 1828, risulta identico a quello della fine del Settecento sopra descritto (150). La Circolare del Governo del 17 dicembre 1821, n. 23827 riporta indicazioni destinate ai capitanati circolari ed ai giudizi distrettuali in materia di registrazione della steora nobile e della sua distinzione dalla steora rusticale. La circolare ricorda che tutte le prestazioni alle quali un padrone direttario ha diritto su diversi beni e fondi situati in uno stesso distretto sono riportate nel rispettivo Sommario della steora nobile (o Sommario degli enti nobili). Una Istruzione per le commissioni steorali locali tirolesi del 1843 (151) assegna alle commissioni steorali locali il compito di aggiornare i nuovi sommari degli enti nobili quando si registrano dei novali sui libri dei trasporti.
I sommari nobili sono spesso compresi in registri catastali di varia natura, quelli relativi ai soli novali sono spesso compresi in catasti dei novali.

RACCOLTE DI FASSIONI NOBILI
La Sovrana patente 6 agosto 1774, che sancisce l'obbligo e le modalità di presentazione delle fassioni nobili, stabilisce che ogni soggetto che percepisca proventi dominicali debba descrivere nella fassione nobile tutto ciò che ha il diritto di percepire, quale prestazione perpetua e non affrancabile, dai propri beni immobili vincolati a dominio diretto. La fassione nobile deve riportare la descrizione delle prestazioni (la tipologia, la quantificazione del provento in natura o in denaro, l'eventuale presenza di ulteriori aggravi dominicali radicati sulle prestazioni stesse), ed il riferimento al bene sul quale è radicata la prestazione, con l'indicazione del numero catastale e del possessore (cioè di colui che ha il dominio utile).
Sono conservate raccolte di fassioni nobili nei fondi relativi ai distretti di Malé ed Arco. Le fassioni possono essere rilegate in volumi o raccolte in fascicoli.

CATASTI DEI NOVALI
Dopo la prima fase di compilazione dei catasti teresiani, dal 1777 alla fine del XVIII secolo, si pone il problema della registrazione dei nuovi enti steorabili, o novali, i beni che producono una rendita fondiaria ma che non sono registrati sui catasti originari (quali, ad esempio, terreni già incolti e poi ridotti a coltura, o edifici costruiti dopo la compilazione dei catasti). A tale scopo sono compilati, a partire dal secolo XIX, i catasti dei novali. Questi registri riportano generalmente soltanto i dati che si ritrovano sulla facciata sinistra dei catasti teresiani: i nomi dei possessori, la descrizione dei beni e delle prestazioni dominicali su essi gravanti, i valori di stima, e, in aggiunta, la quota di steora. Più raramente sono presenti anche i valori imponibili (capitale steorale, capitale steorale delle prestazioni dominicali, capitale steorale liquido). I numeri catastali attribuiti ai beni registrati continuano progressivamente dall'ultimo numero presente sul catasto settecentesco.
Il direttore della Computisteria degli stati provinciali definisce come novali, nella citata pubblicazione del 1828, gli “oggetti steorabili di nuova origine”, e “le altre sostanze che all'atto delle operazioni generali fossero state taciute o non colpite di steora”, cioè gli oggetti steorabili non registrati in precedenza sui catasti, o registrati ma con valore di stima nullo. Secondo quanto raccomandato dal direttore della Computisteria provinciale, i novali possono essere registrati, anziché sui catasti, sui libri di trasporto, ma “soltanto nel momento che vi nascono dei cambiamenti”. Si possono poi registrare sui libri di trasporto i novali costituiti da fondi già registrati sui catasti, ma che abbiano aumentato in seguito il valore di stima perché una parte del fondo, già incolta, è stata ridotta a coltura. Se però la parte di fondo che è stata ridotta a coltura appartiene ad un padrone diverso rispetto a quello del resto del fondo, oppure se è libera da prestazioni dominicali mentre il resto del fondo è vincolato da prestazioni dominicali, questa si deve registrare sul catasto, assegnandole un nuovo numero catastale, e non sul libro di trasporto. Se poi una partita catastale ha subito “molti cambiamenti”, “dovrebbero essi non più nel catastro ma nel libro di trasporto essere annotati”, in ordine cronologico (152).
La produzione di catasti dei novali è attestata fino agli anni '70 del XIX secolo.

RACCOLTE DI FASSIONI RELATIVE AI NOVALI
Le fassioni rusticali sono le dichiarazioni presentate dai possessori relative ai beni sottoposti alla “steora rusticale”, la quale riguarda “fondi, fabbriche (case), arti e mestieri e diritti reali”. Secondo quanto stabilito con la Sovrana patente 6 agosto 1774 la fassione rusticale deve riportare la descrizione dei beni posseduti: superficie, qualità, località e definizione dei confini, descrizione delle prestazioni dominicali gravanti sui beni. La stessa norma prevede anche la presentazione di nuove fassioni “riguardo ad oggetti finora occultati, oppure andati poscia soggetti alla steora”.
Le fassioni conservate sono state prodotte dal 1827 in poi, in ottemperanza alla richiesta di registrazione dei novali riportata dalla Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108. Sono conservate raccolte di fassioni rusticali relative ai novali nei fondi dei distretti di Cavalese, Arco, Stenico e Mezzolombardo. Le fassioni possono essere rilegate in volumi o raccolte in fascicoli.

LIBRI DEI TRASPORTI
I “libri di trasporto”, o “libri dei trasporti”, sono registri riportanti dati relativi ai mutamenti di proprietà o di valore dei beni sottoposti all'imposta fondiaria, mutamenti intervenuti dopo la compilazione dei catasti originari. I libri dei trasporti sono strumenti per il mantenimento dell’evidenza catastale (153), previsti dalle istruzioni della Commissione steorale provinciale del 1793: devono essere compilati dai commissari locali e devono riportare ogni cambiamento riguardante la proprietà dei beni immobili e le relative prestazioni dominicali. Le istruzioni rilevano la necessità che tutti i documenti relativi a trascrizioni di diritti reali (atti di compravendita, permuta, cessione e simili) riportino il numero catastale del bene coinvolto, in modo da facilitare le operazioni di aggiornamento (154).
La produzione di libri dei trasporti ha inizio, in alcuni distretti, già alla fine del XVIII secolo e prosegue nel corso del XIX secolo, con modalità di compilazione che cambiano da un distretto ad un altro. Normalmente sono riportati i nomi dei nuovi e dei precedenti possessori, la descrizione dei beni, gli estremi degli atti sui quali i trasporti si fondano (compravendite, permute, successioni ereditarie, licenze di riduzione a coltura ecc.), solitamente con il riferimento alla registrazione degli atti stessi effettuata sui Libri di archiviazione (dal 1817) o presso gli uffici addetti a particolari materie (155), e i valori catastali attribuiti ai beni oggetto di trasporti (valore di stima , valori imponibili, importo della steora).
I dati possono essere raggruppati per partite, quindi per possessori (in ordine alfabetico sui nomi dei possessori, o ponendo le partite in ordine cronologico rispetto alle date dei primi trasporti, o raggruppate per nuclei famigliari), oppure articolati per singoli beni/numeri catastali, con o senza rinumerazione completa della sequenza originaria dei numeri catastali.
I libri dei trasporti vengono quasi sempre utilizzati anche dopo la prima compilazione, per annotazioni o registrazioni relative a trasporti successivi e difficile è determinarne gli estremi cronologici: le date riportate possono corrispondere al documento sul quale si fonda il trasporto o alla registrazione del trasporto stesso, e a volte le registrazioni vengono effettuate molto tempo dopo rispetto all'epoca in cui avviene l'effettiva variazione di proprietà o di valore del bene.
Sul frontespizio dei libri di trasporto si trova spesso una nota introduttiva riportante informazioni relative al territorio comunale ed ai suoi confini, alle modalità di compilazione dei registri, alle modalità di determinazione dei valori imponibili.
Le tipologie dei registri di trasporto conservati variano a seconda dei periodi e delle norme applicate; si descrivono di seguito le più diffuse.

Libri di trasporto fino al 1837-1843.
Dopo l'interruzione dovuta alle guerre napoleoniche, la produzione di registri volti al mantenimento dell’evidenza catastale riprende sotto il Regno italico. Il citato Decreto 10 febbraio 1809, n. 21 regolamenta le intestazioni ed i trasporti delle proprietà nei registri catastali. I beni sottoposti ad imposta prediale devono essere riportati sui registri censuari con l'indicazione aggiornata del possessore, ed è obbligo dei possessori di beni fare in modo che vengano registrati i cambi di proprietà da parte dei cancellieri del censo. La norma stabilisce inoltre che “Nei luoghi dov'è in corso un metodo particolare pei trasporti, continuerà questo ad essere osservato...”, purché sia assolta la funzione di aggiornamento dei cambiamenti di proprietà. Le cancellerie del censo italiche restano attive fino al 1824; la produzione di libri dei trasporti da parte di tali uffici risulta così determinata sia da norme asburgiche che da norme italiche. Del resto, anche in questo caso come succede per altri registri, i libri dei trasporti di questo periodo continuano ad essere utilizzati negli anni successivi. L'unica tipologia di libro dei trasporti, tra quelle conservate, esplicitamente prodotta in adempimento a norme italiche è lo “spoglio catastale", che viene compilato in diversi distretti, in adempimento alla Circolare del Prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige dell'8 giugno 1811, n. 8683 (156). Si tratta di un registro dei trasporti simile a quello previsto dalla già citata “Norma generale per tutte le locali commessioni steorali del Tirolo...” del 1805, con la quale il governo tirolese intendeva regolamentare la tenuta in evidenza del catasto, poco prima di essere interrotto dai regni napoleonici. Lo "spoglio catastale” è strutturato per partite, sono cioè raggruppati insieme i dati relativi ai beni posseduti da ciascun possessore, e risulta prevalente, ma non l'unico adottato, l'ordine alfabetico tra le partite. Lo "spoglio catastale" si differenzia in vari particolari dal modello di libri dei trasporti del 1805, rispetto al quale risulta solitamente più sintetico: le partite sono spesso numerate, sono riportati di solito soltanto alcuni tra i diversi valori catastali previsti, e in genere soltanto le somme relative all'intera partita, non i valori relativi ai singoli beni, raramente sono riportate registrazioni relative a trasporti successivi alla data di compilazione. Quando queste registrazioni sono invece presenti, lo spoglio risulta difficilmente distinguibile da altre tipologie di libri dei trasporti con i dati articolati per partite. Nel presente inventario sono definiti con la formula “spoglio catastale” soltanto i registri che riportano tale definizione in originale, con prima compilazione del 1811 e non comprendenti, se non in forma sporadica, registrazioni relative a trasporti successivi alla data di compilazione.
Un'altra tipologia documentaria prodotta dalle cancellerie del censo sono i registri dei “trasporti d'estimo”, repertori delle volture, o trasporti, catastali. Le volture sono registrate in ordine cronologico e numerate su base annuale. Probabilmente si tratta di registri prodotti anche per finalità amministrative, forse per la contabilità delle spese relative alla redazione delle petizioni ed alle registrazioni dei trasporti. Il citato Decreto 10 febbraio 1809, n. 21 assegna ai nuovi possessori dei beni la responsabilità della registrazione dei cambi di proprietà, tramite la presentazione di petizioni (richieste di volture) riportanti: il nome del possessore, una sintetica descrizione ed il numero catastale del bene, il nome del comune dove si trova il bene, il nome del precedente possessore). Ai cancellieri del censo incombe il ricevimento e controllo delle petizioni e l'aggiornamento dei cambi di proprietà. Le petizioni devono essere numerate consecutivamente e conservate. Secondo quanto sancito con il decreto del 10 febbraio 1809, i cancellieri del censo possono redigere, dietro pagamento, le petizioni di trasporto, se ciò viene richiesto dai nuovi possessori, e, sempre dietro pagamento, devono attestare l'avvenuto controllo e restituzione dei documenti attestanti il cambio di proprietà. L'Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 ed una circolare del Governo tirolese del 7 novembre 1822 (157) impongono il pagamento di una tassa di trascrizione in favore delle cancellerie del censo del Tirolo meridionale. I registri dei “trasporti d'estimo” conservati sono prodotti da varie cancellerie del censo tra il 1812 ed il 1824.
A Restaurazione avvenuta un Decreto del Governo del 7 agosto 1824 ordina di ristabilire il catasto tirolese, mentre le cancellerie del censo cessano definitivamente di esistere. I libri dei trasporti compilati dopo questa data seguono il modello previsto dalla “Norma generale ...” del 1805. La più volte citata opera del 1828, a cura del direttore della Computisteria degli stati provinciali tirolesi, analizza la normativa settecentesca e ne attualizza le prescrizioni. L'opera riporta dei modelli di libri dei trasporti, identici a quelli previsti dalle disposizioni del 1805, con dovizia di esempi di compilazione (158). Anche il modello di libro di trasporti, o libro di evidenza, del 1805 prevede una struttura per partite. Ciò comporta necessariamente la frammentazione della sequenza numerica catastale. La norma, d'altra parte, non indica in quale ordine le partite debbano essere registrate, così come non scende in dettagli su altri aspetti, lasciando di fatto spazio ad una notevole varietà di modalità di compilazione. In molti casi le registrazioni relative alle prime partite rispecchiano l'ordine secondo il quale le partite sono registrate sui catasti originari settecenteschi. Le partite successive possono essere disposte in ordine cronologico rispetto alle date dei primi trasporti, oppure per nuclei famigliari. In altri casi la disposizione delle partite segue un ordine alfabetico sui nomi dei possessori. Questa versione del libro dei trasporti comporta spesso l'apposizione sul catasto, in corrispondenza del bene oggetto di trasporto, del rimando alla relativa pagina del libro dei trasporti.
Per ogni bene è prevista l'indicazione dei seguenti dati:
1) “Aggravi reali”, le prestazioni dominicali, con i relativi importi in natura o in denaro (nella forma modificata se hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato sul catasto);
2) numero catastale (eventualmente indicate con lettere alfabetiche sono le diverse parti (casa, vigna, prato ecc.) di un bene individuato da un unico numero catastale);
3) “indicazione delle partite rusticali rispetto alle quali hanno avuto luogo delle mutazioni”, dove sono indicati, per ogni numero catastale costituente la partita, nome del possessore, descrizione del bene oggetto di trasporto e modificazioni catastali subite, con gli estremi dei documenti sui quali le modificazioni si fondano;
4) “stima catastale”, il valore di stima attribuito al singolo bene;
5) ripetizione del numero catastale;
6) “importo liquido a favore del fondo steorale”, o capitale liquido steorale, o capitale steorale;
7) “il capitale delle gravezze da detrarsi importa...”, l'importo imponibile liquido, o capitale steorale, delle prestazioni dominicali (decime, livelli e simili) gravanti sul bene;
8) “fatto il diffalco ascende la somma depurata a carico della gleba a...”, l'importo del capitale steorale ottenuto dopo la detrazione del capitale liquido steorale attribuito alle prestazioni dominicali, detto anche “capitale steorale depurato”, il valore imponibile finale;
9) importo effettivo della steora, espresso in fiorini (fl.), carantani (k.), quattrini (q.) e perner (pr.);
10) annotazioni, riferite, in genere, ai costi di registrazione e trascrizione.
Risulta molto probabile che i libri dei trasporti compilati sul modello previsto dalla “Norma generale ...” del 1805 siano tutti, o quasi, compilati dal 1824 in poi. Sembra che le cancellerie del censo non avessero adottato il modello previsto dalla norma del 1805, neanche dopo il 1814. Inoltre un Decreto del Governo del 7 agosto 1824 ordina una revisione generale del catasto tirolese: probabilmente l'adozione del modello di libro dei trasporti del 1805 segue tale disposizione. Le modificazioni da registrarsi sui libri di trasporto sono, secondo il direttore della Computisteria provinciale, le seguenti: passaggi di proprietà di un fondo o di un maso o tenuta composti da più fondi; scomposizioni di masi o tenute o di singoli fondi in diverse proprietà; rettificazione di prestazioni dominicali, o consolidamento in denaro liquido di prestazioni dominicali in natura; permute di fondi in generale e permute dalle quali possano originarsi modificazioni riguardo alle prestazioni dominicali legate ai beni immobili; variazioni del valore di stima catastale di beni. Rispetto a quanto disposto dalla norma del 1805, che prevede la registrazione “di tutte le mutazioni, e divisioni accadute nelle partite rusticali dall'epoca de' formati catastri...”, il direttore della Computisteria provinciale afferma invece: “Sarebbe cosa superflua il voler registrare tutti i cangiamenti dopo la formazione dei catastri sino a quella dei libri di trasporto avvenuti rispetto ad una partita catastale. D'uopo è soltanto conoscere ed indicare nel libro di trasporto l'attuale possessore ed il documento, su cui fondato è il suo possesso”. Una volta formati i primi libri di trasporto post-Restaurazione, si devono invece registrare tutte le modificazioni di proprietà e di valore appena eseguita l'archiviazione dei relativi contratti, o appena avvenuta la presentazione dei relativi atti e documenti alle autorità competenti. Per quanto riguarda gli estremi degli atti sui quali i trasporti si fondano (atti di compravendita, permuta, divisione ereditaria, licenze di riduzione a coltura), l'autore specifica: “Convien sempre nel libro di trasporto indicare il giorno, il mese e l'anno del documento od atto pubblico, nel qual si fonda il cambiamento accaduto nella partita o nel numero catastale” (159).
Uno strumento di corredo di catasti e libri di trasporto, previsto dalla “Norma generale...” del 1805, è l'indice dei possessori (o “Registro sopra il libro di trasporto dietro i nomi delle partite catastrali regolati in ordine alfabetico”), riportante i nomi dei possessori di enti steorabili di un comune in ordine alfabetico. I dati sono articolati nelle seguenti finche:
1) nome del comune;
2) nome del possessore;
3) numeri e lettere catastali, finca che costituisce il legame dell'indice con il catasto, riportando i numeri catastali che individuano i beni del possessore, e le lettere alfabetiche che individuano le diverse parti (casa, vigna, prato ecc.) nelle quali è eventualmente diviso un bene;
4) pagina, finca dove sono riportati i numeri delle pagine (o carte) sulle quali sono registrate, sul libro dei trasporti (e, in alcuni casi, sui catasti) le mutazioni relative ai beni intestati ad uno stesso possessore.
La “Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo...” riporta un modello di indice dei possessori, identico a quello previsto dalla “Norma generale...” del 1805. L'indice viene così presentato: “Acciocché il libro di trasporto sia corrispondente al fine, deve esservi unito un indice, il quale presenti i nomi e cognomi dei possessori, i numeri catastrali, e la pagina dove sono registrati”. Per ogni comune si elencano in ordine alfabetico i possessori, e per ogni possessore si elencano i numeri catastali di tutti i beni posseduti registrati sul catasto, “lasciandovi uno spazio conveniente per potere aggiungere i numeri di quei fondi ch'egli in seguito andrebbe ad acquistare”. Infine si indicano i riferimenti alle pagine del libro dei trasporti sulle quali compaiono i fondi con le relative modificazioni. Ogni volta che si verifica un cambiamento di proprietà di un fondo (per compravendita o permuta), il numero catastale ed i relativi riferimenti ai numeri di pagina del libro dei trasporti devono essere contrassegnati rinchiudendoli in figure rettangolari. Nel caso di decesso di un possessore, e quindi di passaggio di tutti i suoi beni ad altri, il suo nome, i numeri catastali ed i relativi riferimenti ai numeri di pagina del libro dei trasporti devono essere contrassegnati rinchiudendoli in figure rettangolari. Gli indici dei possessori possono essere rilegati insieme al libro dei trasporti (160).
Anche i giudizi distrettuali hanno prodotto dei registri simili ai Registri dei trasporti d'estimo italici. Si tratta dei registri delle volture catastali, compilati utilizzando, di solito, il modello prestampato di libro di trasporti allegato alla “Norma generale...” del 1805. Anche in questo caso le volture sono registrate in ordine cronologico. Dopo la data di registrazione dei mutamenti di proprietà sono riportate solo alcune delle registrazioni che di solito compaiono sui libri di trasporto compilati sul modello del 1805: i nomi dei possessori e la descrizione delle modificazioni catastali subite dal bene, con gli estremi dei documenti sui quali le modificazioni si fondano, ed il valore imponibile “depurato”. Probabilmente si tratta di registri prodotti anche per finalità amministrative interne agli uffici addetti alla gestione del catasto, come la contabilità delle spese relative alle registrazioni dei trasporti, le quali dovevano essere pagate ai giudizi distrettuali (e poi agli uffici delle imposte), dai richiedenti il trasporto catastale (i nuovi possessori). Sono conservati registri delle volture catastali prodotti per i distretti di Strigno, di Cles, di Arco e di Stenico, compilati di solito a partire dal 1828-1830 fino alla seconda metà del XIX secolo (in alcuni casi fino all'inizio degli anni '70).

Libri di trasporto dal 1837 al 1857.
La citata Istruzione per le commissioni steorali locali tirolesi del 1843, pubblicata a cura della Commissione provinciale per il censimento del Tirolo, riporta due nuovi modelli di registri dedicati al mantenimento dell'evidenza catastale, che erano in uso probabilmente dall'entrata in vigore di una istruzione del 1 febbraio 1837, alla quale fa riferimento quella del 1843. I due modelli di registri sono definiti dalla norma rispettivamente come Libri di trasporto e come Registri dei nomi, e si completano a vicenda.
I Libri di trasporto riportano i dati strutturati in ordine di numerazione catastale, e sono dedicati ad evidenziare la descrizione aggiornata dei beni sottoposti alla steora, la relativa superficie ed il valore di stima, la descrizione delle prestazioni dominicali gravanti sui beni. I Registri dei nomi riportano invece i dati strutturati per partite, disposte in ordine alfabetico sui nomi dei possessori, ed evidenziano gli estremi degli atti giustificativi del possesso dei beni ed i valori dei capitali steorali e delle quote di steora.
I nuovi Libri di trasporto acquisiscono una natura notevolmente diversa rispetto a quelli prodotti in precedenza. Vengono infatti riveduti tutti i beni registrati sui catasti originari e sui catasti dei novali) preesistenti e ad essi vengono attribuiti nuovi numeri catastali (può assumere un proprio numero anche ciascuna parte di un bene originariamente individuata da una lettera alfabetica oppure, sotto un unico numero, possono essere accorpati, per effetto di variazioni avvenute, beni che in precedenza erano distinti) e vengono aggiornati i valori di stima (mentre i dati relativi ai possessori vengono aggiornati sui Registri dei nomi). I Libri di trasporto fungono quindi ora anche da catasti rinnovati (161).
L'istruzione del 1843 stabilisce che i novali devono ora essere sistematicamente registrati nei libri di trasporto (mentre l'istruzione del 1837 prevedeva che i novali venissero registrati, di norma, separatamente rispetto ai libri di trasporto, come già avveniva prima del 1837). Devono essere registrati sui nuovi libri di trasporto tutti i novali per i quali, dall'anno 1840, è scaduto il decennio di esenzione steorale. L'Istruzione del 1843 definisce la categoria dei novali sotto due fattispecie: 1) terreni ridotti a coltura, i quali non appaiono nei vecchi catasti o vi appaiono senza alcuna stima di valore; 2) beni registrati sui catasti, ma caricati soltanto di una piccola imposta, che abbiano in seguito acquisito un valore superiore a quello originario. Viene poi presa in considerazione una categoria sotto la quale possono ricadere entrambe le fattispecie, quella dei novali costituiti in seguito a concentrazioni o spartizioni di fondi prima costituenti unità fondiarie a sé stanti.
Sul modello di libro dei trasporti allegato all'istruzione del 1843 sono previste le seguenti finche:
1) “Prestazioni”, suddivisa in due colonne; la prima colonna riporta la descrizione delle prestazioni dominicali e relative detrazioni, con gli importi in denaro o in natura di prestazioni e detrazioni e la relativa differenza; la seconda colonna riporta l'importo delle prestazioni ridotto a capitale steorale liquido;
2) “numero catastale”; la finca è suddivisa in due colonne, relative rispettivamente al nuovo e vecchio numero catastale;
3) “denominazione dei fondi”, comprende: la descrizione del bene ripresa dal catasto originario con indicazione della superficie e dei confini seguita, eventualmente, dal dettaglio delle diverse porzioni (per effetto di acquisizioni, divisioni ereditarie, ecc., sotto lo stesso numero catastale possono essere accorpati beni o frazioni di beni che nel catasto originario erano registrati separatamente); infine è indicato il riferimento all'atto di approvazione delle autorità politiche relativo ad accorpamenti o smembramenti di fondi;
4) “tassa catastale in valuta del Tirolo”, cioè il valore di stima catastale; la finca è suddivisa in due colonne, relative rispettivamente alla tassa parziale (cioè il valore attribuito singolarmente alle diverse parti, che costituiscono eventualmente il bene) ed alla tassa totale;
5) riferimento al numero di pagina del registro dei nomi sul quale compare il possessore dell'ente steorabile;
6) “annotazioni”.
L'altro modello introdotto dall'istruzione è il Registro dei nomi, che completa il Libro dei trasporti (L'istruzione del 1843 definisce la tipologia documentaria come “indici ossia registri dei nomi”, ma in vari distretti i titoli originali dei registri riportano denominazioni quali “trasporti” o “libri di trasporto”.). Sul modello di registro dei nomi riportato nel 1843 è previsto l'inserimento dei seguenti dati:
1) nome del possessore dell'ente steorabile;
2) estremi degli atti sui quali si fondano il possesso ed i cambiamenti del possesso dell'ente steorabile (atti di acquisto, atti relativi a successione ereditaria, fassioni relative a novali, ecc.) ed in particolare gli estremi delle registrazioni sui libri di archiviazione;
3) elenco dei numeri catastali nuovi relativi a tutti i beni posseduti;
4) valore di stima del bene in valuta del Tirolo (lo stesso importo appare nella finca “Tassa catastale” sui libri dei trasporti);
5) capitale steorale in valuta del Tirolo, cioè il valore imponibile (o capitale liquido steorale);
6) capitale steorale, cioè il valore imponibile relativo alle prestazioni dominicali;
7) capitale steorale depurato, cioè il valore imponibile derivante dalla differenza tra il valore imponibile dei beni e quello relativo alle prestazioni dominicali;
8) steora ordinaria di 6 termini in "valuta viennese moneta di convenzione", cioè l'importo effettivo della steora, espresso in fiorini (fl.), carantani (k.), quattrini (q.) e perner (pr.)
9) descrizione delle prestazioni dominicali (quantità e qualità delle prestazioni, nomi dei padroni direttari, importo corrispondente espresso in fiorini e carantani).
I Registri dei nomi sono solitamente utilizzati per registrare anche i trasporti successivi alla data di prima compilazione, almeno fino all'adozione, a partire dal 1857, di un nuovo modello di libro dei trasporti.

Libri di trasporto dopo il 1857.
A partire dalla fine degli anni '50 del XIX secolo i libri dei trasporti/catasti rinnovati e i registri dei nomi, insieme alle eventuali altre tipologie residuali di libri di trasporto vengono gradualmente sostituite da un'unica nuova tipologia documentaria, strutturata per partite, con le partite disposte in ordine alfabetico sui nomi dei possessori. I nuovi libri dei trasporti raccolgono insieme i dati che nel modello precedente erano suddivisi in due registri distinti, riportando quindi sia i nomi dei possessori, sia la descrizione dei beni sottoposti alla steora. Non sono più riportati invece i dati relativi alle prestazioni dominicali gravanti sui beni, perché nel 1849 era iniziato un processo di riforma volto all'affrancazione e al regolamento degli oneri fondiari noto come “esonero del suolo”.
L'adozione del nuovo tipo di registro catastale comporta, nella maggior parte dei distretti, il ritorno alla numerazione catastale “vecchia”, quella riportata sui catasti originari e sui catasti dei novali prodotti prima del 1843, annullando di fatto la numerazione nuova usata nel periodo immediatamente precedente.
Molto spesso sui nuovi libri dei trasporti si trova anche, per ogni bene registrato, un riferimento al numero di “foglio individuale”. Il “foglio individuale di possesso” è un elenco dei beni appartenenti ad un singolo proprietario ed è una tipologia documentaria relativa al catasto stabile austriaco; il riferimento ad esso testimonia l'utilizzo di dati recuperati dal catasto teresiano per la fase di impianto del catasto successivo, che prende avvio nel 1853 con i lavori di misurazione per la formazione delle mappe (162). La stessa decisione di intraprendere una generale revisione dei registri catastali teresiani dopo la metà del secolo potrebbe avere tratto impulso proprio dal contemporaneo inizio della fase preliminare di impianto del nuovo catasto (163). La sistematica compilazione di nuovi libri di trasporti dopo il 1857 coincide anche con l'introduzione, proprio dalla fine del 1857, di una nuova valuta di riferimento.
Il nuovo modello di libro dei trasporti viene utilizzato fino alla cessazione del sistema catastale teresiano. I dati sono organizzati nelle seguenti finche:
1) nome del possessore dell'ente steorabile;
2) titoli sui quali si fondano il possesso ed i cambiamenti del possesso con il riferimento al libro dei trasporti precedente, se non sono intervenute modificazioni, con l'indicazione degli estremi degli atti sui quali i trasporti si fondano (in particolare gli estremi delle registrazioni sui libri di archiviazione), in caso contrario; in alcuni casi sono presenti anche le date delle registrazioni di trasporto;
3) “qualità”, la descrizione della tipologia dell'immobile;
4) “misura in pertiche viennesi”;
5) numero catastale (di solito è riportata la numerazione dei catasti originari);
6) valore di stima catastale in valuta del Tirolo;
7) capitale steorale in valuta del Tirolo (o capitale liquido steorale), cioè il valore imponibile;
8) steora di 6 termini in "valuta austriaca" (ö. W., in uso dal 1858), cioè l'importo effettivo della steora.
In fondo ai registri si possono trovare anche alcune carte riportanti le “rettificazioni” relative ad alcune delle partite; si ritiene che si tratti di registrazioni relative alle partite che hanno subito molti trasporti nel periodo di utilizzo del registro. Solitamente le rettificazioni risultano operate in due fasi successive, l'ultima delle quali è databile nella maggior parte dei casi agli anni 1880-1881.
Per la datazione dei registri si sono considerate, quale estremo cronologico finale, le date di registrazione degli ultimi trasporti o le date di compilazione delle “rettificazioni”, cioè, nella maggior parte dei casi, gli anni 1880 o 1881.

TIPOLOGIE DOCUMENTARIE RELATIVE ALL'ESONERO DEL SUOLO
Con Patente imperiale del 7 settembre 1848 viene stabilita l'abolizione di “ogni peso fondiario” per tutto il territorio imperiale. Le prestazioni dominicali gravanti su alcuni beni immobili devono essere indennizzate in denaro, ma solo per quanto riguarda le prestazioni in lavoro, in generi naturali o in denaro (o prestazioni redimibili), venendo escluso qualsiasi compenso per ogni altro tipo di prestazione (prestazioni semplicemente abolite). Una pubblicazione curata dalla Giunta provinciale tirolese considera prestazioni redimibili, i livelli, le locazioni perpetue, i censi e le prestazioni in generi a favore di chiese, benefici, scuole, istituti comunali (164).
Con Patente imperiale dell'11 aprile 1851 (165) vengono stabiliti i principi relativi all'indennizzo a favore dei soggetti che percepivano le prestazioni. Viene istituito un Fondo provinciale di esonero per il pagamento del capitale di indennizzo e, temporaneamente, finché tale capitale non sia liquidato, dei relativi interessi. Il Fondo provinciale è gestito dalla Direzione del fondo di esonero per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, organo alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze. Nel fondo confluiscono le somme versate dagli “onerati” (i possessori di beni soggetti a prestazioni dominicali), le sovraimposte che vengono istituite a partire dall'1 novembre 1851 per la copertura della quota di un terzo del capitale di indennizzo posta a carico della Provincia, le quote a carico dell'Erario statale. I possessori dei beni svincolati sono tenuti a corrispondere l'interesse ed una quota annua per l'ammortizzazione del capitale. Coloro a favore dei quali viene liquidata l'indennità ricevono obbligazioni per un valore equivalente a quello del capitale da indennizzarsi, sul quale percepiscono degli interessi del 5 % in due rate semestrali (166). Agli uffici delle imposte sono affidate le operazioni di contabilità e l'esazione delle sovraimposte.
Le tipologie di registri relativi all'esonero del suolo conservate in maggior numero e comuni a diversi distretti, sono i registri dei pagamenti degli indennizzi relativi all'esonero del suolo ed i prospetti individuali e sommari del debito per indennizzi relativi all'esonero del suolo.
I Registri dei pagamenti degli indennizzi riportano dati relativi ai pagamenti per il territorio di un singolo comune. Ad ogni soggetto tenuto al pagamento degli indennizzi (“onerato”), è dedicata una carta del registro, con i seguenti dati: importo degli arretrati per anno di riferimento, debito per l'anno corrente (per oneri aboliti/affrancabili e somma delle due tipologie ed importi delle rate, importo complessivo annuale dell'indennizzo (importo degli arretrati e debito per l'anno corrente), importo a capitale per oneri aboliti e affrancabili, e infine dati relativi ai pagamenti.
I prospetti individuali e sommari del debito riportano gli importi a capitale del debito relativo agli indennizzi per il territorio di un distretto fiscale/giudiziario. I registri sono articolati in “prospetti sommari” e/o in “prospetti individuali”. Ogni “prospetto” riporta i dati relativi agli indennizzi previsti da un singolo atto di approvazione di un certo numero di operazioni di esonero del suolo da parte della Commissione distrettuale del fondo di esonero. I “prospetti sommari” riportano in forma sintetica i dati complessivi di tutti i comuni del distretto. I “prospetti individuali” riportano i dati articolati per comune di riferimento (i comuni sul territorio dei quali si trovano i beni).

TIPOLOGIE DOCUMENTARIE RELATIVE AL CATASTO STABILE (Protocolli delle particelle): il catasto stabile è il sistema catastale relativo all'imposta fondiaria istituito con Sovrana patente 23 dicembre 1817 (167), che sostituisce nel Tirolo il sistema del catasto teresiano negli anni '80 del secolo XIX (168), in seguito all'attuazione di norme del 1879 (169) e del 1880 (170). Il catasto stabile è un catasto “geometrico-particellare”, cioè “una realizzazione fondata sulla misurazione dei beni immobili a opera di esperti e secondo criteri geometrici, preceduta dalla suddivisione del territorio in particelle catastali e accompagnata dalla formazione di carte per il riscontro topografico”. “La particella catastale (fondiaria se si applica al terreno, edificiale se si applica a un fabbricato), [...] individua il nucleo fondamentale ed elementare della proprietà, vale a dire una porzione di bene continua e ininterrotta, appartenente a un unico comune e a un unico proprietario e avente un’unica destinazione produttiva, che come tale può essere affittata, venduta o trasmessa in eredità (e naturalmente anche divisa o accorpata ad altre particelle)” (171). La norma del 1817 prevede infatti che il valore della rendita dei fondi e dei fabbricati si ottenga “per mezzo di geometrica misura, e formazione di mappe, e per mezzo della stima”. Per ogni comune deve essere allestita una mappa, la quale deve riportarne la “estensione, i confini, ogni superficie situata entro i medesimi secondo la diversità del genere della cultura, del proprietario, dei confini naturali, od artificiali, nella sua situazione topografica, figura e misura”. La fase preliminare di impianto del catasto stabile, comprendente la mappatura del territorio e la redazione dei protocolli provvisori delle particelle, si svolge nel Tirolo tra il 1853 ed il 1861 (172).
I Protocolli delle particelle sono registri preparatori, riportanti i seguenti dati: numero del foglio di mappa, denominazione della località, numero della particella, individuazione del proprietario (nome, condizione e domicilio), descrizione della particella (tipo di coltura o destinazione d’uso, misura della superficie).
Quando il catasto austriaco soppianta definitivamente quello teresiano negli anni Ottanta del XIX secolo, ha ormai perso la definizione di “stabile”, dovuta alla originaria impostazione dettata dalla norma del 1817, la quale prevedeva una "stima stabile" dei beni; infatti, con Legge 24 maggio 1869 (173) viene decretata la revisione della classificazione dei terreni ogni quindicennio, e viene regolamentata la determinazione delle tariffe catastali, che vengono basate sul reddito netto imponibile, sulle qualità di coltura e sulle categorie di classificazione. Con Legge 23 maggio 1883 (174), e con Ordinanza ministeriale dell'11 giugno 1883 (175) vengono sancite le disposizioni per l'aggiornamento delle stime e la tenuta in evidenza del catasto (176).

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Al momento del versamento in Archivio provinciale il complesso documentario era corredato da un elenco, nel quale i registri erano raggruppati per capitanato distrettuale, e, all'interno del distretto politico, per distretto fiscale-giudiziario (con i distretti disposti in ordine alfabetico) e, infine, per località o comune (con i comuni di ogni distretto disposti in ordine alfabetico) senza distinzione in serie. Questa organizzazione dei dati rispecchia, per quanto riguarda i livelli del capitanato distrettuale, e del distretto fiscale-giudiziario, l'articolazione istituzionale del Tirolo italiano come si presentava dopo il 1868 e fino alla fine del secolo. Confusi e incoerenti sembrano, invece, i criteri adottati per assegnare i singoli registri ai comuni di appartenenza, per i quali non è stata fotografata la situazione istituzionale di fine Ottocento. In realtà sotto la voce “comuni” dell'elenco sono comprese unità che fanno riferimento ad ambiti territoriali corrispondenti a quello del comune amministrativo di fine secolo e anche unità che riguardano un territorio inferiore a quello comunale, relative, per esempio, a località divenute frazioni di comuni o a località non più censite dai repertori ufficiali, in quanto completamente inglobate da altri centri. Oppure sono comprese unità riguardanti territori più estesi rispetto a quelli di singoli comuni (spesso relativi ad intere giurisdizioni d'antico regime o a interi distretti), che vengono elencate sotto la località che era sede della giurisdizione.
L'elenco non riesce a dar conto della varietà delle tipologie documentarie presenti, che vengono descritte in modo generico, così come vengono rilevati in modo approssimativo gli estremi cronologici delle unità.
In coda all'elenco, raggruppati nella sezione “Aggiunte”, si trovano alcuni registri relativi a comuni di diversi distretti.
La segnatura archivistica è costituita da due cifre arabe separate da una barra trasversale: il primo numero indica il comune di riferimento e la sequenza è continua attraverso i distretti; il secondo numero è riferito alla singola unità documentaria e riparte da uno per ogni comune. I registri della sezione “Aggiunte” sono numerati di seguito a quelli della prima parte dell'elenco.

Con il presente intervento di ordinamento si è innanzi tutto provveduto ad individuare una struttura archivistica in grado di dar conto della complessità del superfondo e, nello stesso tempo, di risolvere, per quanto possibile, le incongruenze del precedente ordinamento e quindi di rendere immediatamente comprensibili le dinamiche tra soggetti produttori, ambiti territoriali di competenza e produzione documentaria.
La struttura archivistica prevede cinque livelli organizzati gerarchicamente: fondo, subfondo, subsubfondo, serie, unità. Si è destinato il livello del fondo ai distretti fiscali-giudiziari, come si presentano alla fine del XIX secolo, raggruppati per capitanato distrettuale di riferimento, e quindi disposti in ordine alfabetico, ed il livello del subfondo ai singoli comuni, disposti a loro volta in ordine alfabetico all'interno del distretto di appartenenza. Tale impostazione si coordina adeguatamente sia all'ambito territoriale di riferimento dei soggetti produttori della documentazione, sia all'ambito territoriale di riferimento delle unità archivistiche. Infatti l'ambito territoriale del distretto giudiziario (fondo) corrisponde, dal 1824 in poi, a quello del soggetto produttore della documentazione, che è, dal 1824 al 1850, il giudizio distrettuale, dal 1850 in poi, l'ufficio delle imposte, il cui ambito territoriale coincide con quello del giudizio distrettuale (la documentazione prodotta dai soggetti di epoca anteriore si considera a tutti gli effetti acquisita dagli archivi degli uffici subentrati nelle competenze).
Il livello fittizio corrispondente al capitanato distrettuale (ufficio di coordinamento, dal 1868 in poi, dei soggetti produttori della documentazione catastale, ma non soggetto produttore in prima persona) serve solo a dare un ordine logico ai fondi all'interno del superfondo. L'ordine alfabetico dei distretti fiscali-giudiziari all'interno di ogni capitanato risulta, in particolare, coerente con l'impostazione adottata in materia dai repertori ufficiali delle località (177).
Il livello del subfondo è dedicato ai comuni, ma per quasi tutti i distretti è stato previsto anche un subfondo denominato “distretto di ...”, che precede quelli disposti in ordine alfabetico dei comuni, riservato a raggruppare tutte le unità che si riferiscono ad ambiti territoriali sovracomunali. Gli ambiti territoriali sovracomunali possono essere riferiti a distretti fiscali-giudiziari di fine Ottocento, a distretti fiscali-giudiziari post Restaurazione poi inglobati da altri distretti, alle cancellerie del censo, a giurisdizioni di antico regime oppure ad aggregazioni di comunità o pievi senza corrispondenza con soggetti produttori. Nei casi in cui il territorio della giurisdizione d'antico regime coincide con quello della comunità (è il caso, per esempio di Folgaria), le relative unità sono state descritte nel subfondo dedicato al comune. L'ordine delle unità all'interno di questi subfondi è alfabetico, in base alle località, e cronologico.
Per quanto riguarda i subfondi dedicati ai singoli comuni si è dovuta trovare una soluzione per rendere comprensibile una situazione istituzionale intricatissima ed estremamente complessa e dare alle unità riferite a località con territorio inferiore a quello comunale una giusta collocazione. La documentazione copre un arco temporale che va dalla fine dell'Antico Regime alla fine del XIX secolo, durante il quale l'organizzazione territoriale di comunità e comuni ha subito notevoli trasformazioni (178). Analogamente a quanto fatto per il livello di fondo, anche per il subfondo si è presa a riferimento la situazione istituzionale di fine Ottocento, che è quella sancita con il Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, "col quale viene pubblicato il prospetto de' comuni locali assegnati secondo l'organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto". Il prospetto riporta un elenco dei comuni amministrativi con il riferimento alla divisione in comuni catastali (179). Pertanto si è fatto coincidere il livello del subfondo con il comune amministrativo di fine secolo e a questo livello si sono descritte anche le unità relative a località, frazioni, ville ecc. appartenenti al comune. Per alcuni comuni è stato prevista un'ulteriore partizione in subsubfondi, corrispondenti ai comuni catastali, nei quali sono confluite le unità relative ai singoli comuni catastali o a località in essi ricomprese.
Subfondi e subsubfondi sono a loro volta organizzati in serie archivistiche, che per definizione dovrebbero raggruppare tipologie documentarie omogenee per contenuto e per forma.
Come è stato in precedenza illustrato, però, il superfondo è caratterizzato dalla presenza di tipologie documentarie talmente varie e numerose e di unità spesso eterogenee nel contenuto, da non rendere proficua una divisione in serie secondo consuetudine, tanto più che questo avrebbe comportato una proliferazione di serie costituite da una sola unità.
Si sono quindi individuate le serie considerando competenze dei soggetti produttori e tipologie documentarie tra loro affini, secondo la seguente sequenza:
- Estimi (anteriori al 1777);
- Registri e documentazione preparatoria e di corredo ai catasti (protocolli di perequazione, estratti tabellari, raccolte di fassioni ecc., 1777- fine sec. XVIII);
- Catasti e sommari nobili (registri per la descrizione, misura e stima dei beni immobili e registri per la descrizione e stima delle rendite dominicali gravanti su beni immobili, 1777- fine sec. XVIII);
- Registri e documentazione relativi al mantenimento dell'evidenza catastale, cioè all'aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili (catasti dei novali, libri dei trasporti, registri delle volture, ma anche fassioni, protocolli di rettificazione, estratti tabellari e sommari nobili ecc. se riferiti a situazioni mutate rispetto alle registrazioni originarie, sec. XIX);
- Registri relativi alla contabilità degli indennizzi per l'esonero del suolo (seconda metà sec. XIX).
Sono poi presenti, in maniera sporadica, quinternetti o altri registri relativi ad imposte diverse da quella fondiaria e, in un solo caso, protocolli delle particelle edificiali e fondiarie riferiti al catasto stabile austriaco (distretto della Valle di Ledro) e protocolli di rettificazione dell'imposta fondiaria dell'Ufficio del ricevitore provinciale delle steore di Trento. In fine a tutto è stata collocata una serie di Registri diversi che non hanno nessuna attinenza con la materia catastale o fiscale.
Per quanto riguarda l'ordine interno alle serie, si è optato in generale per un ordine logico-cronologico, che rispecchia quindi la successione cronologica e le modalità di compilazione e di collegamento reciproco tra le diverse tipologie documentarie. In particolare l'ordine delle unità all'interno della serie Registri e documentazione relativi al mantenimento dell'evidenza catastale segue un criterio cronologico, considerando il periodo di produzione delle unità (prima del 1810, tra il 1810 e gli anni Quaranta del sec. XIX, dagli anni Quaranta agli anni Sessanta del sec. XIX e dagli anni Sessanta all'inizio degli anni Ottanta del sec. XIX), e logico, nella pratica di tenere vicini registri che siano complementari uno all'altro (catasti rinnovati e registri dei nomi) o che siano la continuazione l'uno dell'altro (registri contraddistinti da numerazione delle carte continua o dalla distinzione delle registrazioni per lettere alfabetiche), anche se compilati in epoche diverse.

Criteri di descrizione.
Nella scheda superfondo, nella parte dedicata alla “Storia archivistica”, sono riportate innanzi tutto informazioni storiche generali sul sistema catastale teresiano, accompagnate da un glossario con la descrizione delle principali voci comparenti nei registri e altre informazioni utili per la comprensione della terminologia tecnica catastale e quindi delle descrizioni archivistiche delle unità A questa prima parte seguono le notizie relative ai soggetti produttori per il periodo da fine Settecento al 1824 (Antico regime e cancellerie del censo), mentre le notizie relative ai soggetti di periodo successivo si trovano nelle rispettive schede soggetto. Nella parte riservata al “Contenuto” è riportata la descrizione delle principali tipologie documentarie presenti.
Nelle schede fondo e, se necessario, nelle schede subfondo e subsubfondo si danno notizie in merito all'ambito territoriale del distretto, del comune o di altre entità amministrative, considerando le cesure storico-istituzionali intercorse nell'arco temporale di produzione della documentazione (1777-fine sec. XIX), e si forniscono informazioni rispetto ad eventuali particolarità a livello locale nell'applicazione della normativa e nella produzione documentaria (180).
Per quanto riguarda la definizione delle serie, è necessaria una precisazione in merito alla distinzione terminologica tra “estimo” e “catasto” (181): sono stati descritti come estimi i registri prodotti prima del 1777 (in quest'anno viene definito il modello di compilazione del catasto teresiano), nei quali i beni immobili non siano contraddistinti da numeri, mentre i catasti veri e propri sono tutti databili post 1777 e sono caratterizzati dalla presenza della numerazione catastale.
Nelle schede unità sono stati riportati la segnatura definitiva, il titolo (tra virgolette, se originale), gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia documentaria con il numero delle carte o pagine e l'indicazione di eventuali lacune (per i danni è stato compilato un elenco a parte), la presenza di indici, le caratteristiche materiali, la segnatura precedente, eventuali note.
Trattandosi di complesso documentario storico e non passibile di accrescimenti, è stata adottata una descrizione per serie chiuse. La segnatura definitiva delle unità, pertanto, è costituita da un numero progressivo unico per tutto il superfondo.
I titoli originali ricavati dalla coperta sono stati riportati solo se coevi al registro, altrimenti sono stati indicati eventuali titoli originali presenti sul frontespizio o sono stati attribuiti dei titoli sulla base delle tipologie documentarie rappresentate.
Per quanto riguarda gli estremi cronologici delle unità, sono state considerate le date di compilazione o di chiusura, segnalate da note poste ad inizio o fine registro, quando presenti oppure sono state indicate delle date desunte sulla base delle norme emanate in diversi periodi e valide per determinate tipologie di registrazioni.
Per i catasti, in particolare, si è optato, nei casi di assenza di date di compilazione certe, per la formula "sec. XVIII ultimo quarto", intendendo con tale formula alludere al periodo 1777-1796. La formazione dei catasti, infatti, richiede di solito lunghi lavori preparatori, e soltanto quando la compilazione è ultimata i registri possono essere utilizzati per le finalità di determinazione del carico fiscale. L'Istruzione sovrana del 26 marzo 1777 prevede la compilazione della sola facciata sinistra dei catasti, dedicata alla descrizione dei beni ed alla loro stima; con l'emanazione della patente del 24 maggio 1784 inizia la compilazione della facciata destra, utilizzata per riportare i valori imponibili e l'importo della quota di steora da pagarsi sul bene (182); contemporaneamente nel dicembre del 1784 ha inizio l'esazione della steora in base ai nuovi catasti, ma non tutte le commissioni locali hanno a tale data compiuto i lavori di ripartizione dell'imposta, tanto che viene concesso un semestre di tempo per ultimare i lavori (183) e poi vengono previste possibili ulteriori correzioni fino alla fine del 1796; il 1796 può quindi essere considerato come presumibile estremo finale più recente. Sui catasti a volte sono presenti anche registrazioni di rettifica successive alle date di compilazione o, sporadicamente, registrazioni relative a trasporti; in questi casi le relative date sono riportate tra parentesi, dopo gli estremi cronologici relativi alla compilazione.
Per i registri destinati all'aggiornamento dei dati catastali, cioè relativi al mantenimento dell'evidenza catastale, i cosidetti libri dei trasporti, si sono considerate le date delle registrazioni, se presenti. Bisogna tener conto, però, del fatto che le date possono essere riferite al trasporto (cambio di proprietà, novale ecc.) o al documento sul quale il trasporto si fonda (compravendita, permuta, licenza di riduzione a coltura ecc.) e che spesso è impossibile distinguerle. Possono, inoltre, essere presenti solo le date di compilazione e chiusura del registro. Nei casi dubbi e in mancanza di elementi per la datazione precisa è stata attribuita una datazione approssimativa, individuando i dati cronologici “post quem” e “ante quem” sulla base dei modelli di registro o delle regole di compilazione imposte dalle disposizioni normative o facendo riferimento alla valuta monetaria utilizzata per la registrazione dell'importo della steora.
Nello spazio riservato al contenuto delle unità sono state specificate meglio le tipologie documentarie e per ognuna sono stati forniti i dati caratterizzanti:
- per catasti, estratti tabellari, catasti dei novali e altri registri strutturati come elenco di beni immobili con numerazione catastale consecutiva sono stati indicati gli estremi dei numeri catastali;
- per i sommari nobili sono stati indicati gli estremi dei numeri delle fassioni (o partite) nobili (costituite dal complesso delle prestazioni dominicali percepite da uno stesso soggetto nel territorio del comune o della giurisdizione);
- per i registri dei trasporti è stata descritta la modalità di strutturazione dei dati (per partite, per singole operazioni di trasporto, per beni immobili in ordine di numero, per possessore in ordine alfabetico) e, a seconda dei casi, sono stati indicati gli estremi dei numeri delle partite, dei numeri delle operazioni di trasporto, dei numeri catastali, oppure le lettere riferite alle iniziali dei cognomi dei possessori registrati.
Nella descrizione dei catasti, nei quali a volte i beni immobili appartenenti alla comunità o le prestazioni feudali a carico della stessa sono numerati autonomamente rispetto a quelli appartenenti ai privati o ad altri enti, si è dato conto di questa particolarità, segnalando distintamente i numeri catastali riferiti all'una o all'altra parte.
La presenza nei registri di indici alfabetici che rimandano dai nomi dei possessori dei beni soggetti ad imposta ai relativi numeri di carta o pagina sul registro stesso è stata indicata di seguito alla tipologia documentaria e all'indicazione della consistenza dell'unità. Si sono date ulteriori specificazioni nel caso in cui, per esempio, i rimandi dall'indice fossero ai numeri catastali anziché ai numeri di pagina.
Nello spazio dedicato alle caratteristiche materiali è riportata la formula "Rilegatura recente (ASTn)", ad indicare che il registro è stato rilegato ex novo durante la permanenza presso l'Archivio di Stato di Trento, seguita dalle informazioni relative ad eventuali errori di rilegatura (inversione di carte, rilegatura del frontespizio di un registro all'inizio di un altro registro e simili).
Nel campo “segnature precedenti” è stata riportata la segnatura che compare sull'elenco dell'Archivio di Stato di Trento, costituita da due cifre arabe separate da barra trasversale.

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(1) M. BONAZZA, “La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento”, Trento 2004, pp. 30-54. Si veda anche “Il Landlibell del 1511 negli archivi trentini”, a cura di F. CAGOL, S. GROFF, M. STENICO, Trento 2011, pp. 110-120.
(2) Cfr. M. BONAZZA, cit., pp. 43-55; M. CARBOGNIN, "La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo", in "Studi trentini di scienze storiche", LII, 1973, p. 70; "Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell'anno 1793", Innsbruck 1793, parte II, p. 199. La "Cronologica sistematica compilazione..." viene pubblicata quale raccolta delle norme e delle prescrizioni tecniche relative al nuovo sistema catastale, guida ufficiale “per uso e contegno delle Istanze e degli Impiegati, che trovansi incombenzati de’ pubblici affari steorali”
(3) Cfr. F. V. BARBACOVI, “Memorie storiche della città e del territorio di Trento”, Trento 1824, parte II, pp. 189-193; M. BONAZZA, cit., pp. 56-68; M. CARBOGNIN, cit., pp. 74-89.
(4) Riportata in “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, p. 49.
(5) M. BONAZZA, cit., pp. 68-73.
(6) Pubblicate in “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, pp. 106-113.
(7) M. BONAZZA, cit., p. 73.
(8) C. VOLIE, “Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo: secondo le relative patenti sovrane ed altre ordinanze, e secondo la Cronologica sistematica compilazione ecc. del 1793: con esempi e schiarimenti”, Innsbruck 1828, pp. 28-29, 76, 111-121. La "Esposizione dello stato attuale del censimento..." intende “presentare in complesso le massime e prescrizioni nelle quali è fondato l’attuale sistema di censimento” a “coloro che debbono occuparsi negli affari del censimento”. L’opera si rapporta esplicitamente con la "Cronologica sistematica compilazione..." del 1793, aggiornandone i contenuti al nuovo quadro normativo e istituzionale, ormai assestato dopo i rivolgimenti napoleonici e la Restaurazione.
(9) M. BONAZZA, cit., pp. 73-75.
(10) N. ZINI, Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana: cenni di storia istituzionale (1814-1923), in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), p. 169.
(11) Pubblicata in “Norma generale per tutte le locali commessioni steorali del Tirolo e delli due distretti principeschi di Trento e Bressanone per tenere in istato di continua evidenza tutti li catastri di steora rusticale. Tirolo”, Trento 1805.
(12) C.VOLIE, cit., p. 13.
(13) Decreto 28 settembre 1811, n. 233, "Decreto risguardante lo stabilimento delle cancellerie del censo", pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1811, Milano 1811.
(14) M. BONAZZA, cit., p. 96.
(15) C. VOLIE, cit., p. 13. E' infatti attestata la produzione, da parte delle cancellerie del censo italiche, anche di registri finalizzati al mantenimento dell'evidenza catastale del teresiano: libri dei trasporti, “spogli catastali”, elenchi delle petizioni per trasporti catastali.
(16) M. BONAZZA, cit., pp. 97-98, e N. ZINI, cit., pp. 179-180.
(17) M. BONAZZA, "La gestione dei catasti a Trento tra Antico regime e Restaurazione: Gaspare Crivelli da conservatore degli estimi pubblici a cancelliere del censo", in "Studi trentini di scienze storiche", anno LXXX, sezione I-3-S, Trento 2001, p. 82. Il periodo compreso tra le prime occupazioni francesi ed il 1824 risulta particolarmente critico per la gestione del catasto. Nel 1819 il cancelliere del censo di Trento, Gaspare Crivelli, descrive lo stato di confusione in cui si trovano i registri catastali del Tirolo meridionale. Per quanto riguarda il territorio di sua competenza, Crivelli denuncia la mancanza dei libri dei trasporti per i comuni di Segonzano, Sevignano, Albiano, Fornace, Piné, Civezzano, Meano, Povo; per molti di questi comuni, inoltre, i catasti riportano soltanto i valori di stima, e non i valori imponibili necessari per determinare l'imposizione fiscale; i catasti di Civezzano, poi, oltre che "mal piantati", risultano anche logorati dall'uso e non più adoperabili; cfr. M. BONAZZA, cit., pp. 82 e 88-89.
(18) Ma ancora nel 1826 si ravvisa la non completa registrazione dei nuovi beni da sottoporre all'imposta: si veda la Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108, "Si eccita chiunque a portare giusta il prescritto della polizza (Fassione) steurale i novali non per anche assoggettati alla Steura prediale", pubblicata in B. L. P. 1826, n. 133.
(19) C. VOLIE, cit., p. 13
(20) Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850, "relativamente al giorno in cui entrano in attività i nuovi Uffici del censo", pubblicata in B. L. P. 1850, n. 2.
(21) Sovrana patente 23 dicembre 1817, "Patente relativa alla rettificazione della Steura fondiaria", pubblicata in B. L. P. 1817, n. 98.
(22) M. BONAZZA, "La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento", Trento 2004, pp. 99-102.
(23) L'aggiornamento dei libri di trasporto entrati in vigore dopo il 1857 continua solitamente fino al 1880-1881, in un caso fino al 1882, cfr. ACatTn, Libro dei trasporti del Comune di Tavon, n. 419. La registrazione di novali è attestata, in un caso, fino al 1883, cfr. ACatTn, "Catasto de' novali del comune di Castelnuovo non registrati nell'estimo 1784. Giurisdizione di Telvana", n. 46.
(24) M. BONAZZA, cit., p. 98.
(25) Come invece, ad esempio, il coevo catasto teresiano attivato per lo Stato di Milano (cfr L. MANNORI, "I catasti italiani del Settecento: uno spaccato istituzionale", in "Le carte e la storia", n. 2, 2010, pp. 9-12) e la maggior parte dei sistemi catstali ottocenteschi.
(26) M. BONAZZA, cit. p. 24.
(27) M. BONAZZA, cit., p. 83.
(28) Cfr."Cronologica sistematica compilazione...", Innsbruck 1793, parte I, pp. 16, C. VOLIE, cit., p. 53, ed anche M. BONAZZA, cit., pp. 68-69.
(29) Istruzione "per tutti i Giudici del Tirolo sul metodo di tassare tutte le realità in riga alla Sovrana patente in ciò emanata lì 26 marzo 1777", riportata in "Cronologica sistematica compilazione...", Innsbruck 1793, parte II, p. 55.
(30) Il Direttore della Computisteria degli stati provinciali di Innsbruck così elenca, nel 1828, gli “oggetti steorabili” per quanto riguarda la “steora rusticale”, suddivisi tra “fondi, fabbriche (case), arti e mestieri e diritti reali”. Per quanto riguarda i fondi, sono elencati tenute o masi, giardini, orti, campi e “chiusure”, frutteti, prati, vigneti, peschiere, laghi e stagni, boschi comunali e privati, macchie o “ischie”, paludi e “alpi”. Per quanto riguarda le “fabbriche”, gli edifici, l'elenco ricalca quello della norma del 1777. Per quanto riguarda le “arti e mestieri e diritti reali”, sono comprese attività imprenditoriali connesse con un bene immobile, quali fabbriche di birra, osterie, concerie, segherie, mulini, filatoi, fucine, torchi per olio, bagni pubblici e simili, ed altri diritti connessi con un bene immobile, quali i “diritti di traffico” o diritti di passaggio, ma anche “diritto di locanda, di fabbricar birra”, di segheria o di fucina, diritti di caccia e pesca; C. VOLIE, cit., pp. 2-3, 19, 79-80.
(31) C. VOLIE, cit., p. 3.
(32) C. VOLIE, cit., pp. 2 e 5.
(33) C. VOLIE, cit., p. 76.
(34) Cfr. C. VOLIE, cit., pp. 9-10, 80-89, 195-203, e Circolare governiale 13 aprile 1821, n. 4341-649, la quale rimanda, per il calcolo della "detrazione generale" e quindi del capitale steorale, al computo riportante l'articolazione dei valori imponibili facenti capo alle singole giurisdizioni tirolesi riportato sulla "Cronologica sistematica compilazione..." (parte II, pp. 157-197), aggiornato alla fine del 1792. Per quanto riguarda il territorio dei due principati vescovili di Trento e Bressanone non sono riportati i dati necessari per la determinazione della "detrazione generale".
(35) C. VOLIE, cit., pp. 111-120.
(36) C. VOLIE, cit., p. 121.
(37) Cfr. M. BONAZZA, "Fisco e finanza: comunità, principato vescovile, sistema territoriale", in M. BELLABARBA, G. OLMI (a cura di), "Storia del Trentino", vol. IV, Bologna 2002, p. 359, nota 36, e M. BONAZZA, "La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento", Trento 2004, pp. 33 e 44.
(38) Circolare del Governo 26 ottobre 1819, n. 20491- 2453, "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg", pubblicata in B. L. P. 1819, n. 168.
(39) La norma, in vigore fino alla metà del secolo, definisce anche il diritto di appartenenza ad un comune e le modalità di ammissione al "nesso comunale" come strettamente connesse con il possesso di beni soggetti ad imposta fondiaria: "Sono da considerarsi come membri di una Comune tutti quelli che possedono nel distretto della medesima sia in proprietà, ossia in forza di locazione fondi soggetti a steora, case, livelli e simili, ovvero esercitano nella Comune un'arte o mestiere od un ramo d'industria. La circostanza, che i membri comunali abitino, o non abitino nella Comune, non stabilisce alcuna differenza, ma il solo abitare in una Comune non porta seco la qualità di membro della medesima".
(40) Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, pubblicata in B. L. I. 1849, n. 170.
(41) Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, "col quale viene pubblicato il prospetto de' comuni locali assegnati secondo l'organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto", pubblicato in B. L. P. 1854, n. 22.
(42) Cfr. J. HASSLWANTER, "Cenni ulteriori del Dottor Hasslwanter sulle sovrane patenti 11 aprile 1851 relative all'esonero del suolo nel Tirolo e Vorarlberg", Innsbruck 1851, e "Esposizione sommaria dei fondi provinciali, e degli affari relativi", Innsbruck 1862, pp. 79-81.
(43) Patente imperiale del 7 settembre 1848, "Abolizione del nesso di sudditela, e d'ogni peso fondiario", pubblicata in B. L. P. 1848, n. 99.
(44) Patente imperiale del 4 marzo 1849, "wodurch die Durchführung der Aufhebung des Unterhans-Verbandes und der Entlastung des Grund und Bodens angeordnet wird", pubblicata in B. L. I. 1849, n. 152.
(45) Con Ordinanza del Ministero dell'interno del 17 agosto1849 vengono istituite nella provincia del Tirolo e Vorarlberg una commissione provinciale, quattro commissioni circolari (una delle quali a Trento, per il Tirolo italiano), e, per ogni circondario dei giudizi distrettuali, una commissione distrettuale, cfr. "Esposizione sommaria dei fondi provinciali, e degli affari relativi", Innsbruck 1862, pp. 80-81. Con Dispaccio del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1850 (pubblicato in B. L. P. 1850, n. 31) viene affidata ai capi dei giudizi distrettuali la direzione degli affari attinenti al processo di svincolamento della gleba, e vengono affidati agli uffici delle imposte gli affari di contabilità attinenti al processo di svincolamento della gleba, già assegnati in precedenza alle commissioni distrettuali. Con Ordinanza del Presidio della Luogotenenza del Tirolo e Vorarlberg del 6 marzo 1860, "colla quale i lavori relativi all'affrancazione ed al regolamento degli oneri fondiari vengono demandati alle i. r. Preture quali commissioni locali", pubblicata in B. L. P. 1860, n. 11, le preture vengono nominate quali commissioni locali dei lavori relativi all'esonero del suolo, mentre la Luogotenenza funge da Commissione provinciale.
(46) C. VOLIE, cit., pp. 153 e 158.
(47) M. BONAZZA, cit., p. 43.
(48) C. VOLIE, cit., p. 15.
(49) Riportata in "Cronologica sistematica compilazione...", Innsbruck 1793, parte II, pp. 37-43.
(50) Sovrana patente 6 agosto 1774 e C. VOLIE, cit., pp. 16, 21-26, 191.
(51) C. VOLIE, cit., p. 18.
(52) Cfr. A. CASETTI, "Storia di Lavis. Giurisdizione di Königsberg-Montereale", Trento, 1981, p. XV; R. STENICO, "Lisignago nella storia", Trento 1991, pp. 414-417; "Tavole di ragguaglio fra le misure, e pesi di Vienna e le misure, e pesi antichi del Circolo di Trento nonché fra il piede monetario di Vienna, e quello del Tirolo, e d'Impero", Trento 1817, p. 13.
(53) Per l'analisi di alcuni processi di formazione dei novali, anche dal punto di vista normativo, cfr. M. NEQUIRITO, "La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento", Milano 2010, pp. 29-53 e 116; cfr. anche A. GORFER, "L'uomo e la foresta; per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina", Calliano 1988, pp. 132-138, e M. STENICO, M. WELBER, "Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del teroldego", Rovereto 2004, pp. 197-199.
(54) Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 emanato per la "provvisoria organizzazione delle Autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed Illirico", pubblicato in B. L. P. 1814, n. 2.
(55) Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759, "Steura degl'incolti ridotti a cultura", pubblicata in B. L. P. 1820, n. 26.
(56) La circolare del 1826 riporta anche una descrizione analitica della categoria dei novali: "fondi e siti comunali incolti", ceduti a titolo di concessione, vendita o spartizione per essere ridotti a coltura; terreni incolti che non sono passati di proprietà, ma soltanto negli ultimi tempi sono stati posti a coltivazione ("cioè convertiti in un campo, in un prato, in un vigneto o simile onde essere ridotti a frutto"); terreni che furono assegnati a qualcuno come incolti (denominati come pascoli, macchia, palude o simili) ed ora siano stati ridotti a coltura ed abbiano quindi acquisito un valore imponibile molto superiore a quello originario; tutti gli edifici di nuova costruzione e gli edifici che siano passati da una condizione di esenzione dalla steora (in quanto adibiti a caserme, conventi, ospedali e simili) ad una nuova destinazione d'uso non più esente; i "rami d'industria reale" (attività imprenditoriali connesse con un bene immobile, quali fabbriche di birra, osterie, concerie, segherie, mulini, filatoi, fucine, torchi per olio, bagni pubblici e simili, cfr. C. VOLIE, cit., pp. 79-80) non compresi nell'antecedente coscrizione steorale. I novali devono essere sottoposti a steora entro un decennio dalla messa a coltura, per quanto riguarda i terreni, o dalla costruzione, per quanto riguarda gli edifici.
(57) C. VOLIE, cit., pp. 163-172.
(58) Cfr.: C. VOLIE, cit., p. 2; G. HÄMMERLE, "Manuale del codice civile universale austriaco...", Innsbruck 1872, art. 354, p. 303 e artt. 357-360, pp. 310-313; W. BRAUNEDER, "Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung: mutamenti strutturali della proprietà e dell'impresa", in P. SCHIERA (a cura di), "La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo", Bologna 1981, pp. 248-249 e 254; N. ZINI, cit., pp. 148-149.
(59) Sui registri catastali quando un bene è esente da prestazioni dominicali compare solitamente, nella finca dedicata alle prestazioni, la dicitura "libero e franco". La distinzione tra "proprietario diretto" e "proprietario utile" viene progressivamente meno man mano che, nella seconda metà del XIX secolo, si perfeziona il processo dell'"esonero del suolo", processo volto all'abolizione di ogni "peso fondiario".
(60) Oppure in generale i soggetti sottoposti all'imposta fondiaria, in riferimento a tipologie documentarie per le quali non sussiste più la distinzione in steora nobile e rusticale, come nel caso del catasto stabile.
(61) G. MASCHKA, "Dizionario tedesco-italiano e italiano-tedesco", Milano 1877, p. 487.
(62) Durante il Regno italico la steora viene sostituita, per un breve lasso di tempo, dall' imposta prediale, M. BONAZZA, cit., p. 85. Anche dopo la Restaurazione alcuni testi normativi (nella traduzione ufficiale in lingua italana) mantengono la definizione di imposta prediale, ad indicare però la steora tirolese. Già dal 1828 si comincia ad utilizzare la denominazione di imposta fondiaria, anziché quella di steora o di imposta prediale (cfr. C. VOLIE, cit., pp. 1-2), ma ancora nel 1850 l'imposta fondiaria è definita in diversi testi normativi come imposta prediale. Il termine steora, seguito da opportune specificazioni, è utilizzato nel XIX secolo anche per indicare altre imposte dirette oltre a quella fondiaria: la steora d'industria, la steora casatico, la steora personale, la steora delle classi. A partire dal 1848 si comincia ad utilizzare nei testi normativi anche la definizione collettiva di imposte dirette, o imposizioni dirette.
(63) C. VOLIE, cit., p. 2.
(64) Sovrana Patente 20 ottobre 1848, riportata nel Decreto governativo 22 novembre 1848, n. 25402 imposte, "Emissione ed esazione delle imposte ed altri contributi diretti ed indiretti per l'anno camerale 1849", pubblicato in B. L. P. 1848, n. 130: "Il carico della complessiva imposta prediale della provincia dovrà effettuarsi in modo uniforme, poiché furono tolte tutte le differenze fra fondi dominicali e rusticali, la qual cosa si otterrà nel Tirolo e Vorarlberg quando dal valore catastale dello stabile non vi si porti più in deduzione il capitale dominicale".
(65) Cfr. Sovrana patente del 26 marzo 1777, cit.. Per quanto riguarda le "arti e mestieri e diritti reali", Volie le definisce come attività imprenditoriali e relativi diritti di esercizio connessi con un bene immobile (i diritti sono soggetti all'imposta sia se connessi in modo inscindibile al bene immobile, sia se vendibili a parte rispetto all'immobile). Vedi anche W. BRAUNEDER, cit., pp. 256-258. Già l'ordinanza imperiale del 6 agosto 1774 relativa alla presentazione delle fassioni (riportata in "Cronologica sistematica compilazione...", parte II, pp. 36-43) poneva tra gli elementi da rilevare i "diritti reali" annessi ad un edificio, "cioè di Osteria, Birraja, Fuccina, Sega, Molino e di qualsisia altra denominazione".
(66) M. BONAZZA, cit., p. 68.
(67) C. VOLIE, cit., p. 91.
(68) Cfr. "Cronologica sistematica compilazione...", Innsbruck 1793, parte II, pp. 55-58, e C. VOLIE, cit., pp. 28, 36 e 39.
(69) Cfr. A. CASETTI, Storia di Lavis. Giurisdizione di Königsberg-Montereale, Trento, 1981, pp. XIV-XV; C. GRANDI, A. LEONARDI, I. PASTORI BASSETTO, "Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino", Trento 1978, p. 10; "Tavole di ragguaglio fra le misure, e pesi di Vienna e le misure, e pesi antichi del Circolo di Trento nonché fra il piede monetario di Vienna, e quello del Tirolo, e d'Impero", Trento 1817, pp. 18-20.
(70) C. VOLIE, cit., pp. 11-12, 78-79. Per quanto riguarda l'attività della Commissione perequatoria, cfr. anche “Cronologica sistematica compilazione...”, cit., parte II, pp. 10-11 e 27.
(71) Cfr. M. MERIGGI, “Assolutismo asburgico e resistenze locali. Il principato vescovile di Trento dal 1776 alla secolarizzazione”, in M. BELLABARBA, G. OLMI ( a cura di) “Storia del Trentino, volume IV, L'età moderna”, Bologna 2002, pp. 127-134; M. CARBOGNIN, “La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo”, in “Studi trentini di scienze storiche”, anno LII, 1973, pp. 95-105; M. R. DI SIMONE, "Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo", Bologna 1992, pp. 215-216.
(72) F. V. BARBACOVI, “Memorie storiche della città e del territorio di Trento”, Trento 1824, parte II, p. 19.
(73) La commissione vescovile è il soggetto produttore dei protocolli di perequazione conservati nel superfondo. Alle sedute della commissione partecipano i rappresentanti delle comunità coinvolte nella perequazione.
(74) C. VOLIE, cit., pp. 11-12, 57.
(75) C. VOLIE, cit., pp. 11-13.
(76) Cfr. ACatTn, "Protocollo rettificatorio della Giurisdizione assessoriale, e Rabbi, di Cles", n. 303, 1788-1792.
(77) C. VOLIE, cit., pp. 11-13, 53, 78-79. Per quanto riguarda in particolare il Compromissariato steorale cfr. anche M. BELLABARBA, M. BONAZZA, K. OCCHI (a cura di), “Ceti tirolesi e territorio trentino: materiali dagli archivi di Innsbruck e di Trento, 1413-1790”, Bologna 2006, p. 84, e M. BONAZZA, “Il fisco in una statualità divisa: impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna”, Bologna 2001, pp. 125-144.
(78) “Cronologica sistematica compilazione...”, parte I, p. 11.
(79) C. VOLIE, cit., pp. 53-182.
(80) “Cronologica sistematica compilazione...”, parte I, pp. 67-69.
(81) Cfr. M. BONAZZA, “La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento”, Trento 2004, pp. 45-46 e 76, e “Cronologica sistematica compilazione...”, parte I, pp. 53-61.
(82) Per quanto riguarda le diverse tipologie di denominazioni che caratterizzano storicamente i giudizi nei quali è articolato il territorio del Tirolo meridionale (giurisdizione o giudizio/Gericht, contea/Graftschaft, pretura, giurisdizioni castellane o torri franche/Burgfrieden), cfr. F. DÖRRER, “Suddivisione amministrativa nel 1766”, in DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA REGIONALE, ISTITUTO DI GEOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' DI INNSBRUCK, a cura del, “Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas”, Trento 2001, e H. VON VOLTELINI, “Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803”, a cura di E. CURZEL, Trento 1999, pp. 25-26.
(83) Cfr. H. VON VOLTELINI, cit., pp. 19-28, e F. DÖRRER, cit. Sulla dinamica storica che interessa le giurisdizioni del Tirolo meridionale fra medio evo ed antico regime cfr. anche: A. CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento 1961, pp. 813-815 e 1006; I. ROGGER, “I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236”, in C. G. MOR, H. SCHMIDINGER (a cura di), “I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo”, Bologna 1979, pp. 180-211; F. DÖRRER, F. HUTER, "Sviluppo territoriale tra XII e XIX sec.", in DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA REGIONALE, ISTITUTO DI GEOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' DI INNSBRUCK (a cura del), cit.; H. VON VOLTELINI, cit. pp. 25-26, 72, 122-123, 208-210.
(84) F. DÖRRER, “Le condizioni politiche e amministrative del Tirolo alla fine del vecchio Impero”, in “Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'Antico regime”, Rovereto 1993, p. 72. Sulle dinamiche istituzionali che investono le giurisdizioni tirolesi nel secolo XVIII cfr. M. NEQUIRITO, “Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento”, in C. MOZZARELLI (a cura di), “Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento”, Milano 1988, pp. 65-78.
(85) H. VON VOLTELINI, cit., p. 13
(86) M. R. DI SIMONE, cit., pp. 159- 163.
(87) Cfr. M. R. DI SIMONE, "Diritto e riforme nel Settecento Trentino", in M. BELLABARBA, G. OLMI (a cura di), "Storia del Trentino, volume IV, L'età moderna", Bologna, 2002, pp. 222-229; A. MAGES VON KOMPILLAN, “Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzen hundert Jahren: Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck”, Innsbruck 1887, pp. 1-49.
(88) Cfr. F. DÖRRER, 1993, cit., p. 74.
(89) Cfr. H. VON VOLTELINI, cit., pp. 173-182; A. CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento 1961, pp. 43, 64, 399, 679
(90) Cfr. A. CASETTI, cit, p. 816, e H. VON VOLTELINI, cit., pp. 173-182.
(91) ACatTn, Estratti tabellari della Giurisdizione di Castello, n. 220.
(92) ACatTn: "Giurisdizione di Telvana. Importo summario capitale di tutti li proventi soggetti a steora nobile...", n. 1; "Estratto tabellario della Comunità di Caldonazzo. Giurisdizione di Caldonazzo Trappa feudale di Trento", n. 56; "Cattastro nobile della Giurisdizione di Castelfondo. Formato l'anno 1786", n. 436.
(93) Cfr. H. VON VOLTELINI, cit., e A. CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento 1961, quest'ultimo in una dissertazione generale, alle pp. 813-817, e nelle pagine dedicate ai singoli comuni sedi di giudizi.
(94) H. VON VOLTELINI, cit., pp. 195-196 e 200.
(95) A. CASETTI, cit., p. 22.
(96) H. VON VOLTELINI, cit., p. 196.
(97) “Cronologica sistematica compilazione..., parte I, pp. 55-56, e parte II, pp. 184-197.
(98) Informazioni più precise sono disponibili per il territorio della Pretura interna di Trento, composta dalla città e dai comuni di Mattarello, Valsorda, Ravina, Romagnano, Gardolo, Montevaccino, Sardagna, Cognola e Mezzolombardo. Qui la funzione di Commissione steorale locale è affidata al Magistrato consolare di Trento, tranne per quanto riguarda Mezzolombardo, dove tale funzione è affidata ad un giudice con competenza sulla sola comunità (cfr. M. CARBOGNIN, “La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo”, in “Studi trentini di scienze storiche”, LII, 1973, pp. 95-102, e M. BONAZZA, “La gestione dei catasti a Trento tra Antico regime e Restaurazione: Gaspare Crivelli da conservatore degli estimi pubblici a cancelliere del censo”, in “Studi trentini di scienze storiche”, anno LXXX, sezione I-3-S, Trento 2001, pp. 75-81). La gestione autonoma dell'impianto del teresiano da parte della comunità trova conferma nelle modalità di redazione del catasto, le quali si discostano notevolmente da quelle che caratterizzano invece il catasto di Trento e gli altri catasti della pretura interna.
(99) Cfr. A. CASETTI, cit., p. 828, F. DÖRRER, “Le condizioni politiche e amministrative del Tirolo alla fine del vecchio Impero”cit., p. 74, H. VON VOLTELINI, cit., p. 19 e S. BENVENUTI (a cura di), Storia del Trentino. 1. Periodizzazione e cronologia politico istituzionale, Trento 1995, pp. 68-79.
(100) Sotto il Regno di Baviera, con risoluzione sovrana del 30 marzo 1807, la Val di Fassa sarà unita al Giudizio distrettuale di Cavalese; cfr. A. CASETTI, cit., p. 1006.
(101) M. BONAZZA, “La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento”, Trento 2004, p. 95.
(102) C. VOLIE, cit., p. 13. Le commissioni steorali locali verranno riattivate dopo la Restaurazione, vedi la Sovrana patente del 24 settembre 1822 e la Circolare del governo del 30 settembre 1824.
(103) Cfr. ACatTn: “Estimo della Saltaria di Chienis formato dell'anno 1808”, n. 679; “1807. Estimo per trasporti di Ronzo”, n. 681; “Estimo dei trasporti della Comunità di Valle...”, n. 688.
(104) M. BONAZZA, cit., p. 95. Il "Catastro della Comunità di Chienis. Copiato nel 1807", ACatTn, n. 678, riporta una nota nella quale si afferma che il catasto è stato consegnato all'Amministrazione camerale di Rovereto
(105) Ordine dato ad Innsbruck il 27 novembre 1806 dal Regio Bavaro Commissariato generale in Tirolo, “Concerne l'organizzazione dei Giudizi Distrettuali e delle Amministrazioni Camerali nel Tirolo”, pubblicato in "Foglio d'avvisi per il Tirolo Meridionale", n. I, 1 aprile 1807.
(106) Cfr. l'allegato alla norma del 1806: "Prospetto tabellario de' Giudizj Distrettuali e delle Amministrazioni Camerali nel Tirolo colle Giurisdizioni ed Uffizj loro subordinati".)
(107) Cfr. A. CASETTI, cit., p. 830.
(108) M. BONAZZA, “La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento”, Trento 2004, pp. 96-97.
(109) Il Decreto relativo alla formazione del catasto napoleonico del 13 aprile 1807, n. 62 ("Decreto relativo alla formazione del Catasto del Regno", pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1807, Milano, n. 62) stabilisce che tutti i comuni devono avere una mappa topografica catastale del loro territorio, e definisce le tipologie documentarie dei sommarioni e dei quinternetti delle calcolazioni.
(110) Decreto 10 febbraio 1809, n. 21, "Decreto sui trasporti delle proprietà nei registri censuarj", pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano 1809.
(111) Decreto 28 settembre 1811, n. 233, "Decreto risguardante lo stabilimento delle cancellerie del censo", pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1811, Milano 1811.
(112) Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 31 dicembre 1813, “concernente la provvisoria organizzazione del sistema di finanza nella parte italiana ed illirica del Tirolo” , pubblicato in B. L. P. 1814, n. 1.
(113) M. BONAZZA, “La gestione dei catasti a Trento tra Antico regime e Restaurazione: Gaspare Crivelli da conservatore degli estimi pubblici a cancelliere del censo”, in “Studi trentini di scienze storiche”, anno LXXX, sezione I-3-S, Trento 2001, pp. 84-85.
(114) Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 emanato per la “provvisoria organizzazione delle Autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l’attuale amministrazione del Tirolo italiano ed Illirico”, pubblicato in B. L. P. 1814, n. 2.
(115) Cfr. M. BONAZZA, cit., p. 83.
(116) Patente sovrana 14 marzo 1817, “organizzazione dei Giudizj distrettuali”, pubblicata in B. L. P. 1817, n. 51.
(117) Cfr. M. BONAZZA, cit., p. 83.
(118) Cfr. ACatTn, annotazioni presenti sulle unità nn. 686, "Libro de' trasporti della Comune di Varano. Formato nel mese di agosto 1810" e 689, "Libro trasporti del Comune di Valle di Gresta, formato da me sottoscritto l'anno 1821. Andrea Anderlini imperial regio Cancelliere del [censo] in Mori".
(119) Cfr. ACatTn, n. 525, "Petizioni relative ai trasporti [cata]strali di Troiana fatte all'Ufficio censuario di Riva degli anni 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818. Troiana".
(120) Cfr. ACatTn, n. 1408, "Rettifiche catastrali 1824-1842".
(121) Cfr. ad esempio ACatTn, n. 144, "Registro trasporti d'estimo della Giurisdizione d'Ivano dal 1° gennaio 1818 fino a", 1818-1824.
(122) Cfr. ACatTn, n. 1154, Repertorio delle volture catastali relativo ai comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Roveré della Luna, Grumo, Nave San Rocco, Fai e Zambana.
(123) Sovrana patente del 24 settembre 1822, “riguardo al nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e le relative esecuzioni”, riportata nella Circolare del Governo del 30 ottobre 1822, “Nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e Vorarlberg, e per l'esecuzioni per la medesima”, pubblicata in B. L. P. 1822, n. 129.
(124) Circolare del governo del 30 settembre 1824, “il nuovo regolamento per l'esazione della Steora, e le esecuzioni relative alla medesima entra in attvità pel Tirolo col primo di novembre 1824”, pubblicata in B. L. P. 1824, n. 175.
(125) Cfr. M. BONAZZA, cit., p. 96; sull'amministrazione statale e provinciale delle imposte dirette dalla Restaurazione al 1824 cfr. N. ZINI, cit., pp. 177-182.
(126) "Archivio di Stato di Trento. Estratto dal volume IV della Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani", Roma 1994, p. 709.
(127) Agli uffici delle imposte vengono affidate le operazioni volte a mantenere lo stato di evidenza delle imposte dirette. Le norme assegnano alle autorità politiche distrettuali la custodia dei catasti. Ma le operazioni affidate agli uffici delle imposte richiedevano interventi continui sui registri. E' probabile che i registri restassero a disposizione degli uffici delle imposte: alcuni consistenti versamenti all'Archivio di Stato di Trento provengono dai diretti discendenti degli uffici delle imposte asburgici.
(128) Le informazioni sui versamenti e sulla consistenza della documentazione catastale teresiana presso l'Archivio di Stato di Trento sono tratte da M. SALTORI, "Relazione relativa ai fondi archivistici passati dall'Archivio di Stato di Trento all'Archivio provinciale di Trento", dattiloscritto inedito, 2005, pp. .2-3.
(129) Gli uffici distrettuali delle imposte di ordinamento austriaco vengono provvisoriamente ricostituiti con Ordinanza del Governatore di Trento del 9 novembre 1918, n. 119, pubblicata in Bollettino ufficiale della Direzione provinciale delle finanze per la Venezia Tridentina, anno 1918-1919, Malé 1919. Essi cessano con decreto del Ministero delle finanze del 16 dicembre 1923, a partire dall'1 gennaio 1924, sostituiti dagli uffici delle imposte di ordinamento italiano; cfr. S. NONES, "Sistema di riscossione delle imposte nelle nuove provincie del Regno fino alla unificazione della legislazione di diritto civile", [Trento] 1924, p. 11, e F. MENESTRINA, "Nuove provincie", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VIII, Torino 1939, p. 1182.
(130) Alcuni dei registri restaurati nella legatura presentano aspetti problematici, così individuabili: registri diversi (di diversa natura, di diverse epoche) rilegati insieme a formare un'unica unità materiale; parti di un registro (ad esempio il frontespizio con la descrizione del contenuto) rilegate erroneamente insieme ad un altro registro; scomparsa o parziale mutilazione dei bordi superiori, originariamente dedicati alla definizione del contenuto delle finche; mutilazioni nelle parti iniziali e finali (forse già perdute in precedenza, forse soltanto danneggiate e poco leggibili: l'elenco in uso presso l'Archivio di Stato riporta, in alcuni casi, segnature antiche non più presenti sui registri).
(131) Pubblicato in G. U. 5 febbraio 1999, n. 29.
(132) M. BONAZZA, cit., p. 9.
(133) La Circolare del Governo del 17 dicembre 1821, n. 23827 “Norme per rilevare a quanto ammonti la Steura dominicale”, pubblicata in B. L. P. 1821, n. 195, ricorda che i catasti rusticali riportano, per ogni numero catastale, la descrizione ed il valore di stima delle prestazioni dominicali (sotto la forma di “annotazioni a margine”), da utilizzarsi per il calcolo dell'imponibile a detrazione della steora fondiaria dei possessori ed a carico della steora nobile dei padroni dominicali: i giudizi distrettuali sono tenuti alla verifica dei dati registrati sui catasti anche per il controllo delle fassioni relative all'imposta dominicale.
(134) “Cronologica sistematica compilazione...”, parte II, pp. 70-72.
(135) Per quanto riguarda le modalità seguite per la numerazione catastale, cfr. M. STENICO, M. WELBER, “Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del teroldego”, Rovereto 2004, p. 196.
(136) La partita è costituita da beni individuati da numeri catastali tra loro consecutivi. Le partite all'interno dei registri sono disposte “spesso in ordine alfabetico, altrimenti secondo una specie di ordine ‘geografico’ a partire dal centro politico e amministrativo della comunità”, M. BONAZZA, cit., p. 79.
(137) “I punti cardinali erano individuati con chiarezza nei catasti roveretani, che parlano sempre di «mattina» per l’est, di «mezzodì» (abbreviato «1/2dì») per il sud, di «sera» per l’ovest e di «settentrione» (abbreviato «7ne») per il nord. Più complicato l’uso trentino, che utilizza piuttosto la formula «al 1°», «al 2°», «al 3°» e al «4°», corrispondenti rispettivamente all’est, al sud, all’ovest e al nord...”, M. BONAZZA, cit., p. 81
138) “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, pp. 70-72.
(139) “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, p. 132-133.
(140) La detrazione, o “deduzione” dei 5/8 sul valore di stima è sancita con decreto aulico del 21 agosto 1781, cfr. C. VOLIE, cit., p. 76. Gli esempi sul modello di catasto riportato sulla “Cronologica sistematica compilazione...” riportano invece una detrazione del 50% del valore di stima catastale, come sancito in precedenza, con patente sovrana del 26 marzo 1777.
(141) Possono verificarsi casi nei quali il capitale steorale relativo alle prestazioni dominicali risulti uguale o superiore al capitale steorale rusticale; in questi casi la finca relativa al “capitale steorale depurato” viene annullata con un segno trasversale; cfr. C. VOLIE, cit., p. 121.
(142) “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, p. 141.
(132) Per una descrizione delle prestazioni a carico delle comunità trentine cfr. M. NEQUIRITO (a cura di), “A norma di regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700”, Trento, 2002, p. 141.
(144) C. VOLIE, cit., pp. 200-202.
(145) C. VOLIE, cit., p. 166.
(146) Per un'analisi del processo di rilevamento dei prezzi di compravendita e dei valori dei proventi dominicali cfr. M. BONAZZA, cit., pp. 71-74.
(147) “Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, p. 101.
(148) Cfr. C. VOLIE, “cit., pp. 78 e 214-215, e M. BONAZZA, cit., pp 73, 82 e 97-98.
(149) Cfr.“Cronologica sistematica compilazione...”, Innsbruck 1793, parte II, p. 127.
(150) Cfr. C. VOLIE, cit., p. 220.
(151) Pubblicata in “Istruzione per le Commissioni steurali locali della Provincia del Tirolo rispetto al modo di registrare i Novali nei nuovi libri di trasporto”, Innsbruck 1843.
(152) Cfr. C. VOLIE, cit., pp. 163-172.
(153) Ibidem, pp. 153 e 158.
(154) Cfr.“Regole direttive per conservare nello stato presente il Sistema steorale del Tirolo dell'anno 1784”, in “Cronologica sistematica compilazione...”, cit., parte II, p. 61; cfr. anche parte I, p. 69.
(155) I Libri di archiviazione costituiscono il sistema di pubblicità immobiliare, cioè di registrazione delle variazioni di diritti reali (compravendita, permuta, ecc.), in vigore su tutto il territorio trentino dal 1817 ed affidato ai giudizi distrettuali. Gli atti relativi a successioni ereditarie o alla riduzione a coltura di fondi possono essere anch'essi registrati sui Libri di archiviazione, ma soltanto per quanto attiene alle variazioni di proprietà di beni immobili. Per quanto riguarda invece le altre tipologie di atti dei quali si possono trovare riportati sui libri dei trasporti gli estremi di registrazione, le autorizzazioni alle successioni ereditarie sono di competenza degli organi giudiziari (compresi i giudizi distrettuali, ma in quanto organi giudiziari), mentre le licenze di riduzione a coltura o di frazionamento di fondi agricoli risultano di competenza delle autorità politiche, in particolare di quelle circolari, cfr. la Patente sovrana 30 dicembre 1768, ripubblicata in B. L. P. 1821, n. 205, la notificazione governiale 27 ottobre 1826, “Potere delle Autorità politiche, e di quelle camerali nell'accordare a qualcuno terreni incolti, o permessi di fabbriche, e nello stabilire la tassa fondiaria e forestale”, pubblicata in B. L. P. 1826, n. 140, e M. NEQUIRITO, “La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento”, Milano 2010, pp. 111-122.
(156) Gli estremi della circolare, non rinvenuta, sono riportati su alcuni registri conservati nel supefondo.
(157) Circolare del Governo tirolese del 7 novembre 1822, “Schiarimento del § 243 dell'editto 1° marzo 1814 relativamente alla tassa dei Cancellieri steorali per le trascrizioni”, pubblicata in B. L. P. 1822, n. 137.
(158) Cfr. C. VOLIE, cit., pp. 13, 163-172 e 233-260.
(159) Ibidem, p. 164. Nel caso di documenti prodotti da organi giudiziari l'autore specifica: “è d'uopo pure indicare il foglio del protocollo”.
(160) Ibidem, pp. 170-172 e 260.
(161) L'istruzione del 1843 definisce la tipologia documentaria come “Libri di trasporto”, ma in diversi distretti i titoli originali dei registri riportano denominazioni quali “catasto” o simili; in alcuni casi si trova il titolo originale “Catastro nuovo”, cfr. Casotto, n. 79, Lavarone, nn. 92 e 93.
(162) Il riferimento al numero di “foglio individuale di possesso” si trova a volte anche su altre tipologie documentarie, come i catasti dei novali e le fassioni relative a novali prodotte nel distretto di Arco.
(163) Una traccia in tal senso è offerta da un catasto dei novali prodotto dall'Ufficio delle imposte di Riva del Garda nel 1869, n. 590, riportante il seguente titolo: “Prospetto dei novali assunto nell'anno 1859 coll'occasione che fu posto in stato di evidenza il catasto di Cologna e Gavazzo in consonanza del nuovo operato trigonometrico”.
(164) Cfr. “Esposizione sommaria dei fondi provinciali, e degli affari relativi”, Innsbruck 1862, pp. 81-82.
(165) Patente imperiale dell'11 aprile 1851, “con cui vengono emanati, per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, i principii relativi all'indennizzo capitale per i proventi abrogati o redimibili in conseguenza dell'effettuazione dell'esonero del suolo, ed al modo di eseguire il pagamento capitale incombente agli onerati”, pubblicata in B. L. I. 1851, n. 86.
(166) Il Dispaccio del Ministero dell’interno del 14 febbraio 1850, definisce i soggetti coinvolti nel processo di "svincolamento della gleba" con le formule di “percipienti”, riferita a coloro che godono di prestazioni dominicali da indennizzarsi, e di “tributari”, riferita ai possessori di beni soggetti a prestazioni dominicali, e quindi tenuti a versare gli indennizzi; questi ultimi vengono definiti invece come “onerati” dalla Patente imperiale dell'11 aprile 1851.
(167) Sovrana patente 23 dicembre 1817, “Patente relativa alla rettificazione della Steura fondiaria”, pubblicata in B. L. P. 1817, n. 98.
(168) Cfr. M. BONAZZA, cit., p. 102, e R. SCHOBER, “Storia della Dieta tirolese. 1816- 1918”, Trento 1987, p. 27.
(169) Legge 6 aprile 1879, “concernente modificazioni della legge 24 maggio 1860 (B. L. I. n. 88) sulla regolazione dell'imposta fondiaria e sulla soppressione della legge 15 dicembre 1875 (B. L. I. n. 154)”.
(170) Legge 28 marzo 1880, “concernente modificazioni e disposizioni suppletorie alla legge 6 aprile 1879 (B. L. I. n. 54) sulla regolazione dell'imposta fondiaria”, pubblicata in B. L. I. 1880, n. 34.
(171) M. BONAZZA, cit., p. 10.
(172) Cfr. “Instruktion zur Ausführung der Vermessung mit Anwendung des Mesztiches behufs Herstellung neuer pläne für die Zwecke des Grundsteuerkatasters”, Vienna 1907, pp. 15-20, e M. BONAZZA, cit., p. 15.
(173) Legge 24 maggio 1869, “sulla regolazione dell'imposta fondiaria”, pubblicata in B. L. I. 1869, n. 88.
(174) Legge 23 maggio 1883, “Tenuta in evidenza del catasto dell’imposta fondiaria”, pubblicata in B. L. I. 1883, n. 83.
(175) Ordinanza del Ministero delle finanze 11 giugno 1883,“Esecuzione della legge 23 maggio 1883 (B. L. I. n. 83) sulla tenuta in evidenza del catasto dell’imposta fondiaria”, pubblicata in B. L. I. 1883, n. 91.
(176) Cfr. anche R. MATTEUCCI, “L’unificazione tributaria”, in “Il foro delle nuove provincie”, anno II, aprile-giugno 1923, nn. 4- 6, pp. 280-282.
(177) Cfr., ad esempio, “Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31 dezember 1910. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Zentralkommission. VIII. Tirol und Vorarlberg”, Vienna 1917.
(178) Per quanto riguarda la pluralità e “fluidità” dell'articolazione istituzionale in antico regime, sia a livello di comunità che di giurisdizioni, cfr., ad esempio, M. R. DI SIMONE, cit., pp. 159-163; F. GIACOMONI, M. STENICO, “Vicini et forenses. La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di Antico Regime. Parte seconda”, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, anno LXXXIV, sezione 1- numero 2, Trento 2005, pp. 8-24; A. GORFER, “L'uomo e la foresta; per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina”, Calliano 1988, pp. 229-232; M. NEQUIRITO (a cura di), “A norma di regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700”, Trento, 2002; M. NEQUIRITO (a cura di), “'L'epoca d'ogni cangiamento'. Storia e documenti trentini del periodo napoleonico”, Trento 2004, pp.13-20; M. NEQUIRITO, “La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento”, Milano 2010, pp. 1-3 e 14-15.
(179) Soltanto dopo la metà del XIX secolo si divaricano gli ambiti del comune amministrativo e del comune catastale: la Circolare del Governo 26 ottobre 1819, “Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg”, stabilisce che la divisione del territorio comunale deve essere "corroborata essenzialmente dal cattastro steurale"; la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, pubblicata in B. L. I. 1849, n. 170, stabilisce che si deve "considerare come comune locale la comune catastrale".
(180) Ad esempio, quasi soltanto nel distretto di Cles è prodotto il “libro di evidenza”, un tipo particolare di libro dei trasporti costituito da uno spoglio catastale ed da un registro delle volture, e soltanto i catasti originari relativi a questo distretto riportano sistematicamente il riferimento alle carte corrispondenti sui libri d'evidenza; o ancora, nel fondo relativo al distretto di Fassa sono conservati solo i catasti settecenteschi e in quello di Malé si trovano quasi esclusivamente estratti tabellari, sommari nobili e protocolli di perequazione.
(181) Cfr. M. BONAZZA, cit., pp. 9-10.
(182) Cfr. "Cronologica sistematica compilazione...”, parte II, p. 132-133.
(183) Cfr. C. VOLIE, cit., pp. 129-152.

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Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 31 dicembre 1813, concernente la provvisoria organizzazione del sistema di finanza nella parte italiana ed illirica del Tirolo

Sovrana patente del 20 giugno 1817, Patente relativa all'introduzione della Steura d'industria

Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico

Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Sovrana patente 23 dicembre 1817, Patente relativa alla rettificazione della Steura fondiaria

Legge 24 maggio 1869, sulla regolazione dell'imposta fondiaria

Patente imperiale del 7 settembre 1848, Abolizione del nesso di sudditela, e d'ogni peso fondiario

Ordine dato ad Innsbruck il 27 novembre 1806 dal Regio Bavaro Commissariato generale in Tirolo, Concerne l'organizzazione dei Giudizi Distrettuali e delle Amministrazioni Camerali nel Tirolo

Circolare governiale 13 aprile 1821, n. 4341-649, Principj da seguirsi nello scompartire la Steura fondiaria, smembrandosi dei beni

Legge 23 maggio 1883, Tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria

Legge 28 marzo 1880, concernente modificazioni e disposizioni suppletorie alla legge 6 aprile 1879 (B. L. I. n. 54) sulla regolazione dell'imposta fondiaria

Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg

Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850, relativamente al giorno in cui entrano in attività i nuovi Uffici del censo

Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108, Si eccita chiunque a portare giusta il prescritto della polizza (Fassione) steurale i novali non per anche assoggettati alla Steura prediale

Patente imperiale del 24 marzo 1816, Ristabilimento della costituzione degli Stati del Tirolo

Circolare del governo del 30 settembre 1824, il nuovo regolamento per l'esazione della Steora, e le esecuzioni relative alla medesima entra in attvità pel Tirolo col primo di novembre 1824

Circolare del Governo del 30 ottobre 1822, Nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e Vorarlberg, e per l'esecuzioni per la medesima

Patente sovrana 14 marzo 1817 , n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"

Decreto 29 giugno 1809, n. 78, sull'organizzazione definitiva dei cancellieri del censo

Decreto 10 febbraio 1809, con cui si dispone che ogni comune deve avere il suo estimo e conseguentemente i suoi registri censuari particolari in cui siano descritti i possessori attuali dei fondi posti nel territorio del comune.

Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, col quale viene pubblicato il prospetto de' comuni locali assegnati secondo l'organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto

Dispaccio del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1850, al presidente della Commissione per lo svincolamento della gleba nella provincia del Tirolo e Vorarlberg con cui viene demandata la direzione degli affari dello svincolamento della gleba ai giudici distrettuali ed ai presidi dei Tribunali correzionali, ed il disimpegno degli affari di contabilità, che vi sono connessi, agli Uffici del censo, e si stabilisce che i rappresentanti de' percipienti e de' tributari non hanno alcun titolo a verun compenso da parte dello Stato

Circolare del Governo del 17 dicembre 1821, n. 23827, Norme per rilevare a quanto ammonti la Steura dominicale

Decreto governativo 22 novembre 1848, n. 25402 imposte, Emissione ed esazione delle imposte ed altri contributi diretti ed indiretti per l'anno camerale 1849

Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759, Steura degl'incolti ridotti a cultura

Patente imperiale dell'11 aprile 1851, con cui vengono emanati, per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, i principii relativi all'indennizzo capitale per i proventi abrogati o redimibili in conseguenza dell'effettuazione dell'esonero del suolo, ed al modo di eseguire il pagamento capitale incombente agli onerati

Decreto 28 settembre 1811, n. 233, Decreto risguardante lo stabilimento delle cancellerie del censo

Decreto 8 giugno 1805, Decreto sull'Amministrazione pubblica, e sul Comparto territoriale del Regno

Decreto 28 giugno 1805, Decreto sull'Amministrazione del Censo

Ordine sovrano del 21 giugno 1808 concernente la nuova divisione territoriale del Regno di Baviera

Notificazione 29 novembre 1849, emanata dall'i. r. commissione d'attivazione del poter giudiziario pel Tirolo e Vorarlberg relativa all'organizzazione delle nuove autorità giudiziarie in questa provincia

Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Archivio provinciale di Trento TRENTO Pubblico Si
Denominazione Estremi cronologici
Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 31 dicembre 1813, concernente la provvisoria organizzazione del sistema di finanza nella parte italiana ed illirica del Tirolo 1813 dicembre 31
Sovrana patente del 20 giugno 1817, Patente relativa all'introduzione della Steura d'industria 1817 giugno 20
Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico 1814 marzo 01
Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird" 1849 marzo 17
Sovrana patente 23 dicembre 1817, Patente relativa alla rettificazione della Steura fondiaria 1817 dicembre 23
Legge 24 maggio 1869, sulla regolazione dell'imposta fondiaria 1869 maggio 24
Patente imperiale del 7 settembre 1848, Abolizione del nesso di sudditela, e d'ogni peso fondiario 1848 settembre 7
Ordine dato ad Innsbruck il 27 novembre 1806 dal Regio Bavaro Commissariato generale in Tirolo, Concerne l'organizzazione dei Giudizi Distrettuali e delle Amministrazioni Camerali nel Tirolo 1806
Circolare governiale 13 aprile 1821, n. 4341-649, Principj da seguirsi nello scompartire la Steura fondiaria, smembrandosi dei beni 1821
Legge 23 maggio 1883, Tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria 1883 maggio 23
Legge 28 marzo 1880, concernente modificazioni e disposizioni suppletorie alla legge 6 aprile 1879 (B. L. I. n. 54) sulla regolazione dell'imposta fondiaria 1880 marzo 28
Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg 1819 ottobre 26
Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850, relativamente al giorno in cui entrano in attività i nuovi Uffici del censo 1850 gennaio 24
Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108, Si eccita chiunque a portare giusta il prescritto della polizza (Fassione) steurale i novali non per anche assoggettati alla Steura prediale 1826
Patente imperiale del 24 marzo 1816, Ristabilimento della costituzione degli Stati del Tirolo 1816 marzo 24
Circolare del governo del 30 settembre 1824, il nuovo regolamento per l'esazione della Steora, e le esecuzioni relative alla medesima entra in attvità pel Tirolo col primo di novembre 1824 1824 settembre 24
Circolare del Governo del 30 ottobre 1822, Nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e Vorarlberg, e per l'esecuzioni per la medesima 1822
Patente sovrana 14 marzo 1817 , n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali" 1817 marzo 14
Decreto 29 giugno 1809, n. 78, sull'organizzazione definitiva dei cancellieri del censo 1809 giugno 29
Decreto 10 febbraio 1809, con cui si dispone che ogni comune deve avere il suo estimo e conseguentemente i suoi registri censuari particolari in cui siano descritti i possessori attuali dei fondi posti nel territorio del comune. 1809 febbraio 10
Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, col quale viene pubblicato il prospetto de' comuni locali assegnati secondo l'organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto 1854 novembre 24
Dispaccio del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1850, al presidente della Commissione per lo svincolamento della gleba nella provincia del Tirolo e Vorarlberg con cui viene demandata la direzione degli affari dello svincolamento della gleba ai giudici distrettuali ed ai presidi dei Tribunali correzionali, ed il disimpegno degli affari di contabilità, che vi sono connessi, agli Uffici del censo, e si stabilisce che i rappresentanti de' percipienti e de' tributari non hanno alcun titolo a verun compenso da parte dello Stato 1850 febbraio 14
Circolare del Governo del 17 dicembre 1821, n. 23827, Norme per rilevare a quanto ammonti la Steura dominicale 1821 dicembre 17
Decreto governativo 22 novembre 1848, n. 25402 imposte, Emissione ed esazione delle imposte ed altri contributi diretti ed indiretti per l'anno camerale 1849 1848 novembre 22
Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759, Steura degl'incolti ridotti a cultura 1820 febbraio 18
Patente imperiale dell'11 aprile 1851, con cui vengono emanati, per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, i principii relativi all'indennizzo capitale per i proventi abrogati o redimibili in conseguenza dell'effettuazione dell'esonero del suolo, ed al modo di eseguire il pagamento capitale incombente agli onerati 1851 aprile 11
Decreto 28 settembre 1811, n. 233, Decreto risguardante lo stabilimento delle cancellerie del censo 1811
Decreto 8 giugno 1805, Decreto sull'Amministrazione pubblica, e sul Comparto territoriale del Regno 1805
Decreto 28 giugno 1805, Decreto sull'Amministrazione del Censo 1805
Ordine sovrano del 21 giugno 1808 concernente la nuova divisione territoriale del Regno di Baviera 1808 giugno 21
Notificazione 29 novembre 1849, emanata dall'i. r. commissione d'attivazione del poter giudiziario pel Tirolo e Vorarlberg relativa all'organizzazione delle nuove autorità giudiziarie in questa provincia 1849 novembre 29