La serie conserva le pratiche relative alle domande di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche che, per motivi diversi, non furono mai realizzate.
La documentazione è relativa a un arco cronologico molto ampio che va dal 1899 al 1996. La maggior parte delle pratiche sono state di fatto impiantate dall'Ufficio del Genio civile di Trento (già Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Trento), a partire dalla sua formale istituzione nel 1923, tuttavia si conserva una piccola parte di istanze di derivazione facenti capo ad autorità politico amministrative precedenti.
Si descrivono qui di seguito le fasi previste dal procedimento di concessione stabilite dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di rendere più comprensibile la documentazione conservata nelle pratiche delle domande di derivazione.
Per procedimento di concessione s'intende la procedura amministrativa per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica. L'aspirante, presentando istanza di concessione e formulando una proposta di utilizzazione delle risorse idriche, dava inizio al procedimento. La proposta era sottoposta ad un regime di pubblicità tale da sollecitare da parte di altri soggetti la presentazione di opposizioni, osservazioni o altre domande di concessione che, in concorrenza con la prima, proponessero utilizzazioni alternative delle medesime risorse idriche. In tal modo lo svolgersi del procedimento permetteva di valutare sia se gli interessi dei singoli alla utilizzazione della risorsa coincidessero con quelli di pubblico e generale interesse, sia che la richiesta di utilizzazione non compromettesse il buon regime delle acque.
La domanda di concessione poteva essere presentata da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che godesse di capacità giuridica.
Le istanze per nuove concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, corredate dei progetti di massima, dovevano essere dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartenevano le opere di presa.
L'Ufficio del Genio civile ne ordinava la pubblicazione mediante avviso sul 'Foglio degli annunzi legali' delle province nel cui territorio ricadevano le opere di presa e di restituzione delle acque. Lo stesso avviso veniva poi pubblicato anche in 'Gazzetta Ufficiale'.
Se la domanda riguardava una derivazione inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, il Ministero la respingeva con suo decreto, sentito preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In caso di rifiuto della domanda non si dava corso ad alcuna forma di pubblicità ed il procedimento si arrestava.
Qualora la domanda presentava i requisiti di ammissibilità, l'Ufficio del Genio civile decorsi 30 giorni dall'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, emetteva ordinanza di ammissione ad istruttoria della stessa, disponendone la pubblicazione con relativo progetto di massima e fissando un termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale potevano presentarsi le osservazioni e le opposizioni contro la derivazione richiesta.
L'art. 7 comma 8 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, prevede che "le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova". Da ciò si evince che l'avviso aveva la funzione di sollecitare la presentazione di domande incompatibili perché venissero dichiarate concorrenti con la domanda iniziale, e quindi ammesse ad un'istruttoria comune, permettendo di risparmiare tempo e di poter fare un esame comparato fra le stesse, ai fini dell'accoglimento di quella maggiormente rispondente al pubblico interesse.
Alla data e nel luogo stabiliti dall'ordinanza ministeriale di ammissione all'istruttoria, si dava luogo alla visita locale. Poteva intervenire chiunque ne avesse l'interesse, tuttavia l'Ufficio del Genio civile doveva espressamente invitarvi a prendere parte il richiedente e coloro che avevano presentato opposizione. A conclusione della visita, l'Ufficio del Genio civile redigeva un verbale in cui riportava le circostanze osservate, le opposizioni, le osservazioni, le controdeduzioni del richiedente e gli interventi dei partecipanti.
Dovevano poi essere richiesti i nulla osta del Ministero militare e del Magistrato alle acque di Venezia. Agli atti veniva poi allegata una relazione dell'ufficio idrografico competente per territorio.
L'Ufficio del Genio civile inviava gli atti al Ministero dei lavori pubblici, unitamente ad una relazione dettagliata sui risultati dell'istruttoria che mettesse in evidenza le caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e all'attendibilità delle opposizioni.
Ricevuti gli atti, il Ministero dei lavori pubblici, consultava il Consiglio superiore dei lavori pubblici che esprimeva un proprio parere sulla concessione e sugli elementi essenziali che dovevano essere inseriti nel disciplinare.
Accolto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e positivamente valutata l'opportunità di accogliere la domanda, gli atti venivano ritrasmessi all'Ufficio del Genio civile che predisponeva il disciplinare di concessione e invitava il richiedente a firmarlo. Nel disciplinare, atto negoziale di diritto pubblico, erano enunciate le condizioni della concessione, cioè le clausole volte a regolare il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.
Alla redazione e firma del disciplinare faceva infine seguito il provvedimento di concessione, emesso dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze che assumeva la forma di un decreto interministeriale.
Riguardo alle domande che poi non portarono alla realizzazione di nessuna opera, spesso era la ditta stessa che rinunciava alla derivazione oppure, se ammessa ad istruttoria, oppure un decreto ministeriale motivato respingeva la domanda (ai sensi degli artt. 18-19 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285).
Le pratiche, quasi sempre pluriennali, venivano impiantate alla data di presentazione dell'istanza di concessione. Sulla coperta del fascicolo era riportato il numero della domanda di derivazione, il numero di conto corrente di contabilità speciale dell'Ufficio del Genio civile ove versare la somma per le spese di istruttoria, la data della domanda seguita dalla data di presentazione della stessa, il nome della ditta richiedente e lo scopo della derivazione.
L'entità della documentazione contenuta nelle singole pratiche varia a seconda del momento in cui si è fermata la procedura, tuttavia eccettuata questa variabile, la tipologia documentale risulta piuttosto omogenea. Sono conservati gli atti salienti relativi alla procedura sopradescritta, spesso accompagnati dal carteggio interlocutorio, dagli atti preparatori e dalle minute: la domanda di derivazione (a cui dovevano essere allegate più copie del progetto), il carteggio interlocutorio tra l'Ufficio del Genio civile e il Ministero dei lavori pubblici, l'avviso (o l'editto) di pubblicazione della domanda anche in minuta e spesso con le notifiche di spedizione degli avvisi ai singoli comuni ove dovevano essere pubblicati, le copie delle Gazzette ufficiali, dei Fogli di annunzi legali e dei Bollettini ufficiali dove era stata pubblicata la domanda di derivazione, le opposizioni e le osservazioni, il verbale di visita di sopralluogo con gli atti preparatori, la relazione dell'Ufficio del Genio civile, i pareri e i decreti ministeriali di autorizzazione, carteggi interlocutori con la ditta richiedente, il disciplinare di concessione con atti preparatori, le eventuali istanze di proroga dei termini di presentazione dei progetti esecutivi alla realizzazione delle opere, spesso gli atti relativi al subingresso di una società ad un'altra in merito alla stessa domanda di concessione, le quietanze di pagamento delle spese di istruttoria e talvolta la rinuncia della ditta richiedente alla concessione.
Le domande di derivazione sono organizzate nel seguente modo:
- dal 1899 al 1923 in ordine cronologico. Le domande erano presentate all'autorità politico amministrativa competente sul territorio in cui ricadeva la costruzione dell'opera (Capitanati distrettuali di riferimento (1850-1918), poi Commissariati civili dei distretti politici di competenza (1919-1922) e Commissariato generale civile di Trento (1919-1922) e Ufficio dei lavori pubblici della Prefettura di Trento (1922-1923);
- dal 1923, anno di istituzione dell'Ufficio del Genio civile, al 1976 le domande sono organizzate secondo il numero di derivazione assegnato al momento di presentazione della domanda e registrata sui rispettivi registri delle 'Derivazioni'. Sono presenti domande di data anche antecedente al 1923 ma che vennero ripresentate al nuovo ufficio competente e poi istruite. Per alcune domande non è stato rinvenuto il numero di derivazione.
- dal 1976, in semplice ordine cronologico, non essendo più in uso il sistema di assegnare un numero alla domanda di derivazione.
Il sistema di classificazione delle carte varia negli anni in seno al variare dei soggetti produttori. Fino al 1918, quando le istanze di derivazione facevano capo ai Capitanati distrettuali, le carte venivano archiviate secondo il sistema della 'Registratur' in uso dall'amministrazione austriaca. In seguito, dal 1919 fino ai primi anni'20, il Commissariato generale civile di Trento e i Commissariati civili dei distretti politici, dopo aver protocollato le carte vi assegnavano la seguente classificazione "Divisione IV, sezione 2; serie I, categoria 22" seguita dal numero arabo del fascicolo corrispondente. Un ulteriore cambiamento avvenne dopo l'istituzione dell'Ufficio del Genio civile (anche se fino agli anni '30 sono pochissime le carte che presentano la classificazione), ove si riscontra, accanto al numero di protocollo, l'indicazione 's. d.' (servizio derivazioni).
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