Le liste elettorali contengono l'elencazione degli aventi diritto al voto. Queste liste venivano riviste annualmente dalla commissione elettorale comunale e approvate dalla commissione provinciale e danno luogo a liste particolari annuali, debitamente aggiornate, degli elettori politici e amministrativi.
Le norme per la formazione di una lista permanente degli elettori, sia in occasione delle elezioni amministrative che di quelle politiche, furono fissate dal R.D. 4 febbraio 1915 introdotta in Trentino con il regio decreto, già citato, del 1923. Il Testo unico della legge elettorale politica venne approvato con R.D.L. del 2 settembre 1928, n. 1993; con il D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 23 venne esteso alle donne il diritto di voto; altre norme vennero emanate nel 1946 a seguito della riorganizzazione degli organi comunali elettivi e in genere del sistema elettorale (D.L.L. 7.01.1946, n. 1; D.L.L.4.03.1946, n. 68,; D.L.L. 10.03.1946, n. 76; D.L.L. 15.03.1946, n.83).
Le liste sono così composte: n. d'ordine, n. della sezione alla quale l'elettore è iscritto, cognome, nome e paternità, titolo di studio, professione, abilitazione, titolo o documento in base al quale è effettuata l'iscrizione, anno dell'iscrizione nella lista; se l'iscritto risiede all'estero: lo stato dove risiede, annotazioni, data e motivo della cancellazione dell'elettore dalla lista e firma dell'impiegato che approva la variazione.
La serie raccoglie le liste sezionali e generali dal 1947 al 1950.
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