La documentazione è composta dall'insieme delle pratiche relative ai singoli matrimoni celebrati nella parrocchia. Gli atti, prodotti dagli enti ecclesiastici o civili e dai futuri sposi, variano per genere e quantità a seconda delle epoche e dei governi. Si possono trovare, per esempio, certificati di battesimo e di cresima, esami di religione, attestati di avvenute pubblicazioni, dispense vescovili da impedimenti, permessi politici e militari, consensi paterni. Il permesso politico, introdotto nel Tirolo con il decreto della Cancelleria aulica del 12 maggio 1820, veniva rilasciato dal Comune e doveva dimostrare che lo sposo fosse in grado di mantenere una famiglia mediante l'esercizio di un'attività o fosse garantito da una paga giornaliera. Ai parroci era vietato benedire i matrimoni di coloro che non lo avessero presentato. In seguito alla legge n. 847 del 27 maggio 1929, la documentazione di ogni matrimonio viene raccolta nel bifoglio "Esame dei contraenti", consistente nelle domande da farsi agli sposi secondo il can. 1020 del Codice di diritto canonico, e comprende anche la notificazione al comune dell'avvenuta celebrazione da parte del parroco con la relativa attestazione della sua registrazione nei registri anagrafici comunali.
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