L'obbligo delle pubblicazioni matrimoniali dettato dal Concilio di Trento aveva non solo lo scopo di impedire i matrimoni clandestini (poiché senza pubblicazioni il matrimonio non sarebbe stato valido), ma anche quello di verificare che non vi fossero impedimenti all'unione matrimoniale, dei quali il parroco non era al corrente.
Il Concilio di Trento nella sessione XXIV aveva di fatto ribadito le norme già promulgate nel canone 51 del Concilio Laterano IV stabilendo che "prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa" (1).
Anche il "Rituale Romanum" ribadiva l'obbligo delle pubblicazioni ordinando che "Antequam matrimonium contrahatur ter a proprio contrahentium parocho continuis diebus festis in ecclesia intra missarum solemnia ad ipsius Concilii prescriptum publice denuncietur, inter quos matrimonium sit contrahendum. Si vero vir et mulier parochiae sint diversae in utraque parochia fiant denunciationes: quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii procedatur" (2).
Con l'annessione del Trentino al Regno d'Italia, dal 1924 al 1929, il matrimonio religioso perse il valore civile che aveva avuto sotto la dominazione austriaca e gli sposi dovevano contrarre matrimonio sia davanti all’ufficiale civile, sia davanti al parroco. Gli accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano, ratificati dal Concordato del 1929, restituirono al matrimonio religioso il valore civile e nell'art. 34 veniva stabilito che "Le pubblicazioni del matrimonio ... saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale" (3).
Il quaderno delle pubblicazioni non era tra gli strumenti considerati necessari per la validità del matrimonio (ecclesiastico o civile che fosse) e nemmeno aveva un particolare valore probatorio, si trattava per lo più di uno strumento personale, che aveva il valore di promemoria per il parroco (4).
La serie è costituita da un unico quaderno per le pubblicazioni matrimoniali che copre il periodo dal 1962 al 1969. Le annotazioni sul quaderno riportano i nomi e i dati degli sposi (nascita, residenza, stato civile, professione) con le date delle tre domeniche consecutive - o due in caso di esenzione dalla terza pubblicazione - nelle quali viene fatta la pubblicazione durante la messa festiva.
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