Registri dei nati e dei battezzati

1920 - 1975

A 1

serie

Nella XXIV sessione del Concilio di Trento, tenutasi l'11 novembre 1563, quando i lavori erano quasi arrivati a conclusione, si affrontò la regolamentazione del sacramento del matrimonio; nella rubrica "De reformatione circa matrimoni", tra le altre disposizioni, si obbligavano i parroci a tenere e compilare un registro dei matrimoni e un registro dei battesimi.
Il registro dei battesimi era estremamente importante, non solo perché il battesimo era il sacramento che permetteva al nuovo nato di salvarsi dalla dannazione ed entrare nella comunità cristiana, ma anche perché nel battesimo si instaurava con padrini e madrine un rapporto di cognazione spirituale, un legame più forte e maggiormente vincolante di quello di sangue; era quindi necessario conoscere e ricordare i vincoli di parentela spirituale, perché rendevano impossibile un'unione matrimoniale (1).
Nel "Rituale Romanum" di Paolo V del 1614 veniva ribadita la necessità di tenere il registro dei battesimi e quello dei matrimoni. A conclusione del lungo capitolo sul significato e il valore del battesimo e sulle indicazioni da seguire nei casi di dubbia interpretazione, il "Rituale" concludeva "antequam infans ex ecclesia asportetur, aut susceptores discedant, eorum nomina, et alia de administratio baptismo ad praescriptam formam in baptismali libro, parochus accurate describat". Il "Rituale" non si limitava tuttavia a dettare norme, ma forniva ai curatori d'anime anche dei modelli da seguire perché la compilazione dei registri fosse corretta, completa e uniforme (2).
Studi recenti hanno messo in luce come già prima del Concilio i vescovi di Trento avessero in diverse occasioni raccomandato la compilazione dei registri battesimali, per questo negli archivi delle parrocchie trentine si trovano registri già dall'inizio del XVI secolo (3).
Se si escludono le successive modifiche del "Rituale Romanum", che non apportarono variazioni significative alla gestione dei registri compilati a cura dei sacerdoti, si deve arrivare fino al 1781 per trovare, per i territori soggetti all'Impero, una importante innovazione che modifica il ruolo stesso dei curatori d'anime. Con circolare imperale del 1 maggio 1781 i registri parrocchiali (non solo quindi quelli dei battesimi, ma anche quelli di matrimoni e morti) vennero investiti di valore pubblico, con valenza civile. La successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 stabilì formule ed espressioni linguistiche uniformi per la compilazione dei registri ordinando ai curatori d'anime di "impiegare ogni cura ed attenzione, acciocché per il bene de' ... sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".
Il governo bavarese tolse ai parroci il ruolo di ufficiali civili e con disposizione del 24 settembre 1808 la gestione dell'anagrafe venne trasferita ai consigli comunali (4). Dopo la restaurazione del governo austriaco, con la circolare imperiale del 21 settembre 1815 veniva restituito ai parroci il ruolo di ufficiali civili e il compito di compilare i registri anagrafici (5). I parroci avevano comunque continuato ad aggiornare diligentemente i registri anagrafici, anche nel periodo in cui ne erano stati esentati (6).
Con ordinanza governativa n. 3681 del 30 giugno 1815 si rinnovò l'obbligo di utilizzare registri anagrafici prestampati, che facilitavano la correttezza e l'uniformità dei dati raccolti.
I parroci mantennero quindi il loro ruolo di ufficiali civili fino all'impianto dell'Ufficio di stato civile presso i comuni il 1 gennaio 1924 quando, a seguito del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, venivano estese alle nuove Province le disposizioni relative allo stato civile (7).

La serie è costituita da un unico registro dei nati, con registrazioni dal 1920 al 1975.

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Per gli estremi cronologici dei registri dei nati e battezzati quale data iniziale viene indicata quella del giorno della nascita, quale data finale si indica quella del battesimo, anche se nella maggior parte dei casi il battesimo veniva impartito il medesimo giorno della nascita.

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(1) "Parochus antequam ad baptismum conferendum accedat diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur quem vel quos elegerint ut baptizatum de sacro fonte suscipiant et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat et in libro eorum nomina describat doceat que eos quam cognationem contraxerint ne ignorantia ulla excusari valeant" (Sessione XXIV "De reformatione circa matrimonii", cap. II; l'obbligo di tenere il registro dei matrimoni è al cap. I).
(2) "Rituale Romanum, Pauli V P.M. iussu editum", Romae 1617, pp. 11-19, con i modelli per la registrazione alle pp. 378-384; il "Rituale" venne promulgato con la costituzione "Apostolicae sedis" il 17 giugno 1614.
(3) Si veda BOSCHI J., Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica (secoli XV-XX), Trento 2011, in particolare per i registri battesimali pp. 48-55; SPARAPANI L., I libri parrocchiali della diocesi di Trento, in G. COPPOLA - C. GRANDI (a cura di), La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali, questioni di metodo ed esperienze, Bologna 1987, pp. 277-319, in part. p. 282.
(4) "Istruzioni per i Capi delle Comuni", 24 settembre 1808, Sezione II, Titolo IV, par. 27, in "Foglio d'avvisi", p. 976.
(5) "Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti", in Raccolta delle leggi provinciali, II, p. 406; GRANDI C., Curatore d'anime dello stato civile, in La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali, questioni di metodo ed esperienze, a cura di G. COPPOLA - C. GRANDI, Bologna 1987, pp. 251-273, in part. p. 282.
(6) Nel 1811 lo stesso Ordinariato vescovile aveva inviato una circolare ai curatori d'anime con la quale li esortava a continuare a svolgere i loro compiti e ad aggiornare i registri anagrafici, si veda BOSCHI J., Gli archivi parrocchiali trentini, pp. 53-54.
(7) R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove province delle disposizioni relative all'ordinamento dello Stato civile".

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Decreto governiale 21 settembre 1815, n. 9286, Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Denominazione Estremi cronologici Livello
"Volume 1°. Nati e battezzati, 1920-1975" 1920 maggio 4 - 1975 dicembre 7 UNITA
Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Parrocchia dei Santi Martino e Giuliano in San Martino di Castrozza PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Ecclesiastico No
Denominazione Estremi cronologici
Decreto governiale 21 settembre 1815, n. 9286, Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti 1815 settembre 21
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile" 1923 settembre 24
Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale 1808 settembre 24
Denominazione Estremi cronologici
Priorato dei Santi Martino e Giuliano, San Martino di Castrozza, sec. XIII in. - 1418 sec. XIII in. - 1418
Priorato secolare dei Santi Martino e Giuliano, San Martino di Castrozza, 1418 - 1954 giugno 30 1418 - 1953 giugno 30
Parrocchia dei Santi Martino e Giuliano di Castrozza, San Martino di Castrozza, 1954 luglio 1 - 1954 luglio 1 -