(1) "Parochus antequam ad baptismum conferendum accedat diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur quem vel quos elegerint ut baptizatum de sacro fonte suscipiant et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat et in libro eorum nomina describat doceat que eos quam cognationem contraxerint ne ignorantia ulla excusari valeant" (Sessione XXIV "De reformatione circa matrimonii", cap. II; l'obbligo di tenere il registro dei matrimoni è al cap. I).
(2) "Rituale Romanum, Pauli V P.M. iussu editum", Romae 1617, pp. 11-19, con i modelli per la registrazione alle pp. 378-384; il "Rituale" venne promulgato con la costituzione "Apostolicae sedis" il 17 giugno 1614.
(3) Si veda BOSCHI J., Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica (secoli XV-XX), Trento 2011, in particolare per i registri battesimali pp. 48-55; SPARAPANI L., I libri parrocchiali della diocesi di Trento, in G. COPPOLA - C. GRANDI (a cura di), La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali, questioni di metodo ed esperienze, Bologna 1987, pp. 277-319, in part. p. 282.
(4) "Istruzioni per i Capi delle Comuni", 24 settembre 1808, Sezione II, Titolo IV, par. 27, in "Foglio d'avvisi", p. 976.
(5) "Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti", in Raccolta delle leggi provinciali, II, p. 406; GRANDI C., Curatore d'anime dello stato civile, in La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali, questioni di metodo ed esperienze, a cura di G. COPPOLA - C. GRANDI, Bologna 1987, pp. 251-273, in part. p. 282.
(6) Nel 1811 lo stesso Ordinariato vescovile aveva inviato una circolare ai curatori d'anime con la quale li esortava a continuare a svolgere i loro compiti e ad aggiornare i registri anagrafici, si veda BOSCHI J., Gli archivi parrocchiali trentini, pp. 53-54.
(7) R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove province delle disposizioni relative all'ordinamento dello Stato civile".
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