L'art. 73 del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 dispone che i notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbano tener nota dei protesti nel repertorio, giorno per giorno e per ordine di data.
I registri riportano sulla carta di sinistra: numero del foglio, firma del segretario comunale e timbro della Pretura di Riva del Garda e di Tione, numero del foglio e firma del pretore; seguono le finche che registrano: numero progressivo, data del protesto, generalità e domicilio del richiedente, luogo dove avviene il protesto e menzione delle ricerche eseguite, natura dell'obbligazione, generalità o ragione sociale del soggetto a cui carico si leva il protesto, somme dovute, risposte avute o motivi per cui non si ebbe risposta e annotazioni.
La serie comprende registrazioni dei protesti cambiari dal 1948 al 1970.
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