Registri delle spedalità

1953-1962

4.11

serie

I registri e le pratiche denominate "spedalità" riguardano le spese per le cure ospedaliere dei meno abbienti assunte dal comune.
L'assistenza medica gratuita ai poveri nel Regno d'Italia fu ritenuta obbligatoria per i comuni tanto dalle leggi comunali e provinciali del 1865 e del 1889, come pure dalla normativa sulla sanità pubblica del 1888. Tali prestazioni assistenziali gratuite erano però limitate, dalla legislazione nazionale, all'obbligo di sostenere le spese per il servizio sanitario prestato da medici, chirurghi e levatrici (e solo nel caso in cui non vi provvedessero istituzioni particolari).
Due provvedimenti garantivano l'assistenza ai malati poveri: la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza", che riformava l'organizzazione e la gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed il relativo regolamento amministrativo emanato con il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 "Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza". Gli artt. 72-77 della legge del 1890 e gli artt. 109-116 del regolamento amministrativo del 1891 dettavano norme in materia di domicilio di soccorso, una sorta di domicilio legale (ossia fissato dalla legge), ai fini del pagamento delle spese di degenza ospedaliera dei bisognosi.
Nel Testo unico delle leggi sanitarie promulgato con R.D. 1 agosto 1907 n. 636 confluiva l'ampliamento dei compiti affidati agli enti locali dalle varie leggi succedutesi in materia di sanità pubblica.
A partire dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 "Riforma della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza" e fino all'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", nel caso in cui istituti mutualistici o assistenziali non potessero assumere gli oneri per le prestazioni ospedaliere ai poveri del luogo, questi dovevano essere a carico del comune.
La materia fu ulteriormente disciplinata dal R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 "Testo unico per la finanza locale", dalla Legge 3 dicembre 1931 n. 1580 "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali", dal R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 e dalla Legge 26 aprile 1954 n. 251 "Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175".
Un gruppo di ospedali romani erano regolati da una legislazione speciale, iniziata con la Legge 30 luglio 1896 n. 343 "Sulla beneficienza pubblica per la città di Roma" e protratta fino all'ordinamento imposto dal testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 "Testo unico per la finanza locale", che permise una deviazione dal domicilio di soccorso al diritto singolare romano o spedalità romane.
Le spedalità a carico del comune cessarono con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, sopra ricordata, che assicurò a tutti i cittadini l'assistenza a carico del servizio sanitario nazionale.

In apposito registro, denominato "registro delle spedalità", veniva tenuta la contabilità delle spese sostenute dal comune per i cittadini poveri ricoverati in ospedale. Vi venivano annotati i dati personali di ogni ricoverato (dati anagrafici ed eventuale iscrizione nell'elenco dei poveri), dati relativi al ricovero ospedaliero, alle relative spese ed al recupero di queste.
La serie conserva un solo registro delle spedalità.

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Denominazione Estremi cronologici Livello
"Registro delle spese sostenute per ricovero di ammalati e del ricupero di esse" (tit. int.) 1953-1962 UNITA
Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Comune di Ledro LEDRO Pubblico No
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sopra, 1947 - 2009 dicembre 31 1947 [giugno 24] - 2009 dicembre 31