L'adozione dei registri dei matrimoni, come per i registri dei nati e battezzati, si deve alle disposizioni contenute nei decreti del Concilio di Trento, in particolare nella Sessione XXIV, cap. 2, "De reformatione matrimoni" del 1563, nella quale si legge: "Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonium describat, quem diligenter apud se custodiat". Nella stessa Sessione, fu emanato anche il primo dei dieci capitoli che costituiscono il "De reformatione matrimonii", rappresentato dal Decreto Tametsi, che ha regolato la forma del matrimonio fino all'emanazione del Codice di diritto canonico del 1917. La novità più rilevante di tale decreto fu l'introduzione di una forma di celebrazione del matrimonio obbligatoria per la sua validità. Vennero introdotti il valore del consenso dei genitori e la necessità delle pubblicazioni che dovevano precedere il matrimonio; venne stabilito che il matrimonio dovesse celebrarsi alla presenza del proprio parroco o di un suo delegato e alla presenza di almeno due testimoni. Le modalità di compilazione, la corretta, regolare e uniforme tenuta dei registri matrimoniali vennero invece regolamentate attraverso il Rituale Romano di papa Paolo V nel 1614. Altre sostanziali modifiche normative alla produzione e tenuta dei registri matrimoniali (1) non avvennero fino al 1781, quando le autorità austriache riconobbero a tali registrazioni validità anche dal punto di vista civile. Prerogativa revocata nel 1808 dal governo bavarese che l'affidò agli organi civili (comuni), e che la restituì nuovamente alle autorità ecclesiastiche con decreto imperiale del 21 agosto 1815 (2).
A partire dal 1 gennaio 1924, in seguito all'annessione del Trentino al Regno d'Italia e alle disposizioni del Codice civile italiano relative all'impianto dello stato civile presso i Comuni italiani (R.D. 24 settembre 1923, n. 2013), ai parroci venne tolta definitivamente la funzione di ufficiali di stato civile.
Fu solamente nel 1929, con il "Concordato fra la Santa Sede e l'Italia" (art. 34), sottoscritto l'11 febbraio 1929, e la successiva Legge 27 maggio 1929, n. 847 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio" (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1929, n. 33), che "Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili" (3). Secondo le nuove norme concordatarie, il parroco, esaminata la documentazione prodotta dagli sposi, effettuate le pubblicazioni di matrimonio, che devono essere eseguite sia in chiesa che presso il Comune, può celebrare il rito e dichiarare gli sposi uniti nel matrimonio. Il parroco, finita la celebrazione, sempre alla presenza dei testimoni, deve informare gli sposi sugli effetti sacramentali del matrimonio ma anche sugli obblighi civili, dando lettura degli articoli del Codice civile (nn. 143, 144, 145), riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Firmato il registro dei matrimoni, il parroco redige l'atto di matrimonio in duplice copia, di cui una rimane nell'archivio parrocchiale e l'altra è destinata all'Ufficio di stato civile del comune, per la necessaria trascrizione nei registri dell'anagrafe.
La serie si compone di 2 registri che restituiscono la testimonianza dei matrimoni celebrati nella chiesa di Bolbeno tra il 1800 e il 1962. In realtà, come specificato da una nota scritta da don Giuseppe Fostini all'inizio del primo ("Libro II dei matrimoni...") dei due registri presenti nella serie, le registrazioni ivi contenute, relative al periodo 1800-1894, sono state desunte da quanto riportato nei rispettivi libri III, IV e V della parrocchia di Tione. Don Fostini quindi nel 1900 ricopiò in forma sintetica (trascrivendo solo i nomi degli sposi, dei rispettivi genitori, del ministro celebrante e dei testimoni), i dati relativi ai matrimoni celebrati a Bolbeno presenti nei registri anagrafici della parrocchia di Tione. Le vere e proprie registrazioni dei matrimoni di Bolbeno partono con il 1895. Altre registrazioni di matrimoni celebrati tra il 1826 e il 1835 si trovano nel "Libro I..." di cui alla serie Registri dei nati, matrimoni e morti (A 1.1).
Il primo registro di questa serie si presenta, così come imposto dall'autorità politica austriaca, con ordinanza governativa del 30 giugno 1815, a tabella prestampata, nella quale vengono inseriti in maniera ordinata i dati richiesti: la data del matrimonio, le generalità dello sposo e della sposa, la religione, l'età, lo stato civile dei due sposi, il nome del ministro celebrante, dei testimoni e la loro condizione (professione). Il secondo registro della serie è compilato in base alle norme del Concordato del 1929.
I registri sono corredati di indice alfabetico per cognomi.
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