La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento emanato con R.D. 2 luglio 1890, n. 6952, Testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497, modificato da vari provvedimenti successivi fra cui il R.D.L. 20 aprile 1920, n. 452) fu estesa nei territori annessi al Regno con R.D. 19 settembre 1921, n. 1331.
Le liste di leva cominciarono ad essere compilate secondo la normativa italiana con la classe 1901, sottoposta a visita nel 1922.
Insieme ai nati nel 1901 dovevano iscriversi obbligatoriamente nelle liste di leva, a partire dal gennaio 1922, anche i nati nel 1899 e 1900 che non fossero stati dichiarati definitivamente riformati sotto il precedente regime.
Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, fu approvato un nuovo "Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito".
Nel periodo fascista, la normativa relativa al reclutamento venne raccolta in un Testo unico approvato con R.D. 8 settembre 1932, n. 1332. Tale Testo unico fu poi modificato con R.D.L. 21 novembre 1934, n. 1879, e con R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, che approvava un nuovo "Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio Esercito". Quest'ultimo prevedeva, all'art. 51, che i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati nel 20° anno di età e, all'art. 101, che la chiamata alle armi normalmente avvenisse nel 21° anno.
Il principale provvedimento in materia nel periodo successivo alla II Guerra mondiale fu il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica"). Ai sensi dell'art. 1, i soggetti destinatari della chiamata continuarono ad essere tutti i cittadini italiani di sesso maschile inclusi nelle liste di leva. I giovani dovevano essere iscritti nelle liste di leva nell'anno in cui compivano il 18° anno di età (art. 34); la chiamata alla leva doveva avvenire nell'anno in cui compivano il 20° anno di età (art. 44). L'art. 37 prevedeva che la lista di leva dovesse essere compilata a cura del capo dell'Amministrazione comunale, entro il mese di gennaio. I giovani dovevano essere iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni comunali dovevano compilare un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione. Il primo giorno del successivo mese di febbraio doveva essere pubblicato, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti nella lista, che doveva rimanere esposto per quindici giorni consecutivi. L'art. 38 prevedeva inoltre che nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comunale dovesse registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli fossero stati presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori. Nel corso del mese di marzo la lista di leva doveva essere aggiornata con le nuove iscrizioni e cancellazioni che fossero necessarie e dovevano essere introdotte in essa tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami. Ai sensi del successivo art. 39, la lista, firmata dal capo dell'amministrazione comunale, doveva essere trasmessa, nei primi dieci giorni del mese di aprile, in copia autentica, al commissario capo dell'Ufficio di leva competente per territorio.
Le liste di leva contengono: il numero d'ordine, il cognome e nome degli iscritti, le indicazioni relative ai provenienti da leve anteriori, i dati relativi a nascita e residenza e le variazioni alla lista di leva, descrizioni fisiche e le decisioni del consiglio di leva. Le liste venivano verificate dalla giunta municipale fino al 1926.
Vi è unita la corrispondenza relativa alla formazione, aggiunte e cancellazioni delle liste.
Le liste dei renitenti riportano in ordine alfabetico l'elenco degli individui che non si sono presentati alla visita di leva. Su tali registri compare: il numero d'ordine, il cognome e il nome del renitente, le generalità dei genitori, la professione, il luogo di nascita, il numero della lista di leva di riferimento, la data di nascita, la data della chiamata all'arruolamento e le annotazioni. Queste liste venivano compilate dall'ufficio di leva della provincia e firmate dal commissario di leva; venivano pubblicate nei comuni all'albo pretorio.
Le liste dei riformati riportano in ordine alfabetico l'elenco degli individui che presentano malattie o difetti fisici che impediscono lo svolgimento del servizio militare, inviati a successive visite per la conferma o meno della riforma. Su tali registri compare: il numero d'ordine, il cognome e il nome, la classe di appartenenza, le generalità dei genitori, il luogo di nascita, l'indirizzo, la descrizione fisica e le decisioni del consiglio di leva, dove viene riportato il motivo della riforma o dell'ottenuta abilità al servizio.
La serie comprende le liste di leva relative alle classi di nascita 1901-1906 redatte fra il 1922 e il 1925. Sono state riordinate in ordine cronologico, secondo la classe di nascita, con i relativi allegati. In testa alla serie si trova un fascicolo contenente le liste di leva compilate nel 1925 contenenti i nominativi dei giovani delle classi 1894-1900 che prestarono servizio con l'esercito austroungarico richiamati dall'esercito italiano.
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