Comune di Coredo

1461 - 1997

superfondo

23 pergamene; 508 buste; 846 registri

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Discreto

80.0

Non sono state trovate notizie relative a segnalazioni del fondo archivistico o particolari interventi di riordino avvenuti negli anni, se non la descrizione sintetica dell'archivio nella "Guida storico-archivistica del Trentino", di Albino Casetti pubblicata nel 1961 (1) e l'indagine conoscitiva effettuata dall'Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento eseguita nell'aprile del 1977.
Nel 2002 venne riorganizzato l'archivio comunale sia storico che di deposito, collocando in modo ordinato sugli scaffali la documentazione divisa per fondi di appartenenza, rispettando le partizioni storiche, per serie, in ordine cronologico, senza però eseguire un riordino accurato all'interno delle buste.
L'archivio si trovava, al momento del riordino, al piano terra dell'edificio comunale di Coredo, all'interno di appositi scaffali compact: il lavoro di ordinamento e inventariazione si è svolto presso la cooperativa "A.R.Coop." di Rovereto dove la documentazione prelevata a Coredo, è rimasta temporaneamente in deposito.
Una fase importante del lavoro è stata l'individuazione della documentazione prodotta da soggetti diversi e la costituzione dei relativi fondi archivistici così come sono stati sopra elencati; ulteriori notizie più precise si trovano nell'introduzioni ai singoli fondi.

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Condizione giuridica

Ai sensi dell'art.53, comma 1 del D.lgs.22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" gli archivi degli enti pubblici territoriali fanno parte del demanio culturale; il comma 2 del medesimo articolo dispone che "i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dal presente codice".

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Il complesso archivistico conservato al piano terra dell'edificio comunale di Coredo comprende il fondo proprio del comune di Coredo e la documentazione di altri 12 fondi archivistici prodotti da soggetti diversi: l'archivio del comune di Tavon, 1839 - 1928 (con doc. fino al 1930); l'archivio del Comprensorio dell'acquedotto di Coredo, 1845 - 1871; l'archivio della Congregazione di carità poi Ente Comunale di assistenza di Coredo, 1841 - 1995; l'archivio della Società d'abbellimento poi Pro Loco di Coredo, 1913 - 1948; l'archivio del Circondario sanitario di Coredo - Smarano - Sfruz e Tavon, 1921 - 1928; l'archivio del Consorzio per il servizio di segreteria fra i comuni di Coredo, Smarano, Sfruz e Tavon, 1923 - 1926; l'archivio del Consorzio ostetrico Coredo - Smarano - Sfruz, 1953 - 1980; l'archivio del Consorzio per il servizio medico- chirurgico Coredo - Smarano - Sfruz, 1953 - 1993; l'archivio dell' Amministrazione separata per gli usi civici di Coredo,1940 - 1986; l'archivio dell'Amministrazione separata per gli usi civici di Tavon, 1954 - 1969; l'archivio del Giudice conciliatore di Coredo, 1929 - 1997; l'archivio del segretario comunale di Coredo in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1934 - 1951.

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Per l'individuazione dei documenti da scartare ci si è attenuti al massimario di scarto per i comuni allegato alla deliberazione della giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993, n. 3692.

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Il fondo archivistico del comune di Coredo, al momento del riordino, si presentava raccolto in scatole e buste con una sommaria indicazione del contenuto.
Gli atti e la contabilità fino al 1923 erano raccolti insieme per argomenti, in maniera confusa, presumibilmente in seguito ad un intervento di riordino sommario dell'inizio del secolo XX, come si deduce dal materiale usato per il condizionamento. Sono stati ricondotti per quanto possibile, data anche la loro incompletezza, all'ordine originario secondo la periodizzazione storico-istituzionale e la struttura seriale e di unità emersa.
Con le operazioni di riordino la documentazione è stata ripartita in sottofondi, sulla base delle cesure storico-istituzionali, costituiti dagli atti prodotti dalla comunità di antico regime (1461 - 1810), dal comune di ordinamento italico (1810 - 1817), dal comune di ordinamento austriaco (1818 - 1923), dal comune di ordinamento italiano (dal 1923 in poi); sono stati evidenziati inoltre i nuclei documentari dell'Azienda elettrica, della Commissione comunale per l'alimentazione e del Corpo dei Vigili del fuoco sopra ricordati.
L'illustrazione delle caratteristiche di ogni sottofondo è stata esposta nella relativa scheda.
Quasi completo per il periodo postunitario, l'archivio ha subito perdite rilevanti per quanto riguarda le epoche antecedenti.

Le operazioni di riordino sono state effettuate tenendo come costante riferimento metodologico il principio basilare del metodo storico, secondo il quale il riordinatore deve rispettare e dove necessario ripristinare l'organizzazione assegnata all'archivio dall'ente generatore.
Si possono indicare le seguenti fasi principali:

a) schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l'intitolazione, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia (fascicolo, busta, registro).

b) Ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio è stato riordinato per numero di protocollo, in ordine cronologico,secondo i vari titolari di classificazione, secondo quanto richiesto dalla documentazione; per rubriche e articoli i documenti giustificativi dei conti consuntivi, ecc.

c) Strutturazione del complesso archivistico: sono state ripartite le unità archivistiche secondo una struttura multilivellare, in fondi,sottofondi, serie, sottoserie. Le serie sono state ordinate secondo criteri enunciati da E. Casanova, facenti riferimento a categorie direttive, esecutive e consuntive: statuti e deliberazioni degli organi, atti amministrativi e documenti contabili. All'interno di ciascuna serie poi le unità sono per lo più ordinate cronologicamente.

d) Condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in scatole chiuse per una migliore conservazione e anche per una maggiore protezione in caso di spostamenti dell'archivio;

e) Numerazione delle unità archivistiche. L'archivio comunale preunitario, non più suscettibile di accrescimenti, è impostato su serie chiuse di atti dotati di una numerazione progressiva. Allo stesso modo sono stati organizzati gli archivi aggregati relativi ad enti estinti. L'archivio comunale postunitario, invece è stato impostato su serie aperte, aventi ciascuna una numerazione indipendente, in modo da consentire il loro progressivo accrescimento con i documenti che usciranno dall'archivio di deposito, trascorsi quant'anni dalla loro produzione.

La redazione dell'inventario: criteri

Per la redazione dell'inventario sono state seguite le norme dettate della Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato n. 39/1966 e le indicazioni del Servizio per i beni librari e archivistici della Provincia, in particolare, le "Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari" elaborate dal medesimo nel 2003.
Si è fatto uso del programma Sesamo, messo a disposizione dalla Sovrintendenza beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento.
Per ogni unità di descrizione compaiono in inventario:
- un numero progressivo con valore virtuale scritto a sinistra del titolo;
- il titolo originale o attribuito, scritto in grassetto. Si sono riportati fra virgolette i titoli originali, riportando all'uso moderno i segni d'interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole. Nel caso in cui il titolo originale non fosse completo o non rispecchiasse del tutto la natura del documento, si è data una descrizione più dettagliata nel contenuto;
- gli estremi cronologici con eventuali ricostruzioni poste fra parentesi quadre;
- eventuali descrizioni del contenuto, dove si riportano le notizie più significative . Per quanto riguarda il carteggio postunitario, vengono segnalati i fascicoli dotati di titolo originario e quelli ritenuti significativi sul piano della storia e dei diritti del comune interessato (ad es. stemma comunale, controversie per oggetti rilevanti, definizioni di confini e diritti, acquisto e vendita di immobili, assunzione di mutui, lavori pubblici rilevanti, istituzioni di ospedali, fondazioni e legati, avvenimenti rilevanti e calamità avvenuti nel comune). Ciò può essere discutibile archivisticamente, ma è stato fatto nel tentativo di dare qualche indicazione utile alla ricerca;
- la descrizione estrinseca: si è indicata la consistenza e il tipo di legatura per tutti i registri del periodo preunitario, mentre per il periodo postunitario viene data la consistenza solo per i registri degli organi deliberativi;
- il numero che indica l'unità di conservazione del pezzo. La segnatura è costituita da quattro elementi: il numero del fondo archivistico, il numero di classificazione (corrispondente al numero della serie a cui il pezzo appartiene), il numero di corda e il numero dell'unità di condizionamento (nel caso che un'unità di condizionamento contenga più di una unità archivistica) preceduta dall'indicazione b. (busta). In base a questa segnatura la documentazione è disposta fisicamente in archivio e pertanto compare anche sull'unità di condizionamento (buste o registri);
- il numero di riferimento per gli indici: nella descrizione delle singole unità compare in alto a destra fra parentesi.

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La consultabilità dei documenti dell'archivio comunale è disciplinata dall'art. 24 della L.P. 17 febbraio 2003,n.1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale in materia. In base a tale normativa i documenti dell'archivio comunale sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data. I documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli relativi a rivelare i provvedimenti di cui all'art.686 del Codice di Procedura Penale (relativo alle "iscrizioni nel casellario giudiziale") sono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso di questi termini, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
I documenti dell'archivio storico comunale sono liberamente consultabili, previa presentazione di una richiesta motivata al sindaco, che potrà accoglierla quando l'archivio non si trovi in corso di riordinamento, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.
La consultazione dei documenti dell'archivio storico comunale viene negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di esclusione dagli Archivi di Stato oppure quando si rilevi la manifesta mancanza di un progetto di ricerca.
Le ricerche da parte di persone che non hanno compiuto i sedici anni di età debbono svolgersi con la collaborazione dell'archivista. Gli esperimenti didattici e le ricerche scolastiche debbono avvenire sotto la guida e la responsabilità dell'insegnante e debbono essere concordate in ogni caso con l'ente.
E' esclusa in ogni caso la possibilità di ottenere in prestito i documenti. Gli atti dell'archivio storico non debbono essere asportati dalla stessa neppure per uso interno dell'ente, se non per breve tempo e sotto il controllo del segretario o dell'archivista, che deve provvedere alla loro ricollocazione. Se il comune è dotato di un servizio continuativo di consultazione al pubblico, i documenti debbono essere consultati presso la sala di studio.

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La fotoriproduzione sostitutiva è ammessa nei limiti e con le cautele stabilite dall'art.25 della legge del 4 gennaio 1968 , n. 15 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 29 marzo 1979. La fotoriproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è eseguita in conformità alla normativa tecnica disposta dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici - di data 1 febbraio 1988 n. 12.
L'ente pubblico può rifiutare la fotoriproduzione (microfilmatura e fotografia) dei documenti solo per comprovati motivi, quali, ad esempio, l'impossibilità di procedere alla stessa a causa del cattivo stato di conservazione dei documenti. Lo stesso può richiedere che le riproduzioni fotografiche siano eseguite con luce naturale. Nei procedimenti vanno comunque evitate quelle manovre che potrebbero compromettere l'integrità dei singoli documenti o delle unità archivistiche che li contengono. Con le stesse cautele è ammesso l'uso saltuario della fotocopiatrice.

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1.) Albino CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento,Temi, 1961, p. 255
2.) Circolare del ministero dell'interno n. 17100-2 del 1 marzo 1897

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Circolare del Ministero dell'interno Div. III, Sez. II, 1 marzo 1897, n. 17100-2, 'Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali'

Circolare 16 dicembre 1811, n. 22140/3442, del prefetto del dipartimento dell'Alto Adige Alessandro Agucchi, contenente le disposizioni sulla tenuta dell'archivio comunale, del registro di protocollo con relativo indice, del registro dei mandati

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Circolare dell'Ufficio del registro di Trento, 20 aprile 1924, riguardante la tenuta del repertorio degli atti soggetti a registro

Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Comune di Predaia PREDAIA Pubblico No