Il Regio Decreto Legge 6 novembre 1930 n. 1503, convertito nella Legge 27 dicembre 1930 n. 1839, sulla periodicità dei censimenti, disponeva all'art. 1 che i censimenti dovessero effettuarsi ogni cinque anni il 21 aprile. Ulteriori norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione vennero dettate dal R.D. 26 febbraio 1931 n. 166 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 9 marzo 1931).
Il Regio Decreto Legge 9 agosto 1935 n. 1639, convertito nella Legge 9 gennaio 1936, dettava le norme concernenti l'VIII censimento della popolazione.
Il censimento dell'industria e del commercio venne indetto in base al R.D. del 23 marzo 1937 n. 387.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1951 n. 226) dettava le norme per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1951 n. 291, concernente i provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio.
Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1961 n. 1011 regolava il X censimento della popolazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961 n. 69 regolava il I censimento generale dell'agricoltura.
La Legge del 18 gennaio 1934 n. 120 stabilì la periodicità di dieci anni per i censimenti industriali e commerciali e venne fatto il "Censimento industriale e commerciale 1937-1940".
La serie conserva le pratiche concernenti i censimenti della popolazione, dell'industria e commercio e dell'agricoltura, relativi agli anni 1931-1961. La data indicata in inventario fa riferimento all'anno del censimento.
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