Nell'ordinamento italiano, come in quello di altri Stati, chiunque intendesse eseguire un'opera edilizia è sempre stato soggetto ad un atto d'assenso dell'autorità competente al fine di verificare che la stessa non fosse in contrasto con gli interessi pubblici tutelati.
Il R.D. 12 febbraio 1911 concernente il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, esteso alle nuove province nel 1923, all'art. 111 demandava ai regolamenti edilizi comunali la disciplina della materia, ivi compresa la formazione della commissione consultiva edilizia. L'art. 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie, disponeva che i progetti per la costruzione, ricostruzione o sopraelevazione di case dovessero essere sottoposti al visto del podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia. La materia fu disciplinata organicamente con la legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m., che dettava norme riguardanti la licenza di eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero di procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, ecc., le attribuzioni del podestà per la vigilanza sulle costruzioni e il contenuto dei regolamenti edilizi comunali. Questi ultimi dovevano disporre anche in ordine alla formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia comunale. In base a tale normativa la licenza edilizia veniva rilasciata dal podestà (poi dal sindaco) dietro presentazione di domanda nelle forme stabilite dal regolamento edilizio comunale, previo parere della commissione edilizia.
La serie raccolta in 14 buste comprende domande e concessioni edilizie dal 1942 al 1973.
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