- Il Decreto del Governo 10 marzo 1826, n. 295 (1) riporta le prescrizioni in materia di spese di mantenimento degli ammalati negli ospedali pubblici: nel caso di spese di mantenimento di infermi che non siano di competenza degli ospedali stessi o di parenti degli infermi, tali spese sono da pagarsi tramite gli introiti delle imposte del giudizio distrettuale o del comune di competenza, a cura del capitanato circolare.
Gli amministratori degli ospedali sono tenuti a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei costi di mantenimento al capitanato circolare di riferimento del paziente, o, nel caso di pazienti esteri, al Governo di Innsbruck.
- Il Dispaccio della Luogotenenza del Tirolo e Vorarlberg 10 marzo 1857 (2), con il quale si definisce il concetto di ospedale pubblico generale, stabilisce le norme relative al recupero delle spese di cura e mantenimento dei ricoverati in tale categoria di ospedali.
Il Dispaccio riporta le norme relative al recupero delle spese di cura e mantenimento relative a ricoverati non solventi in proprio e non esigibili da terzi (comuni, associazioni e corporazioni) in base alle leggi vigenti ed agli obblighi di fondazione e statutari propri del singolo ospedale; tali spese sono a carico del bilancio provinciale del Dominio o territorio amministrativo di appartenenza del malato; le spese di cura e mantenimento per malati insolventi esteri sono a carico dello Stato di appartenenza e, se da esso non esigibili, a carico del bilancio provinciale del Dominio o territorio amministrativo di appartenenza dell'ospedale.
Le spese di cura e mantenimento per malati insolventi ricoverati in un ospedale pubblico generale in quanto colti da malattia lontano dal proprio comune sono a carico del bilancio provinciale, e se il fondo provinciale non potesse provvedere l'amministrazione dell'ospedale è tenuta ad avvisare il comune di pertinenza del malato, che può scegliere se pagare le spese all'ospedale o disporre in altro modo per la cura.
Gli ospedali sono tenuti a trasmettere ogni trimestre all'autorità politica provinciale direttamente preposta dei prospetti relativi alle spese di mantenimento rimaste insolute alla fine del trimestre, corredati dei documenti e protocolli di ammissione e dei conti individuali relativi.
- Lo "Statuto fondamentale per l'amministrazione del pio ospedale Giovanelli in Tesero", approvato dalla Direzione dell'ente il 24 maggio 1893 e dall'assemblea dei capocomune del distretto il 27 gennaio 1894 (3) affida al Segretario la gestione della contabilità relativa ai ricoveri in ospedale, compresa la riscossione dei crediti relativi a spese di ricovero. Le spese di ricovero relative ai ricoverati poveri della valle sono pagate con le rendite patrimoniali e, per la parte eccedente tali rendite, con i contributi dei comuni di Fiemme (Cavalese, Carano, Predazzo, Valfloriana, Castello, Varena, Anterivo, Forno, Tesero, Panchià, Capriana, Daiano, Moena, Stramentizzo, Trodena, Ziano, San Lugano, Rover- Carbonare), in misura proporzionale al numero di presenze eccedenti la quota preventivata per ciascun comune; il regolamento ricorda come tale regola vigesse già prima dell'emanazione dello stesso.
Secondo quanto riportato nel verbale della seduta della Direzione del 27 giugno 1912 (4) al Ragioniere è affidata la redazione dei prospetti trimestrali relativi alle spese di di cura e mantenimento e la trasmissione degli stessi alla Giunta provinciale.
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