Tenuta e revisione delle liste elettorali

1953 - 1975

1.5.22

serie

Nel periodo fascista fu approvato, con R.D.L. 2 settembre 1928, n. 1993, il Testo unico della legge elettorale politica, che disciplinava, fra l'altro, le operazioni relative alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali.
Nell'immediato Dopoguerra, con Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, vennero ripristinati gli organi comunali elettivi. Negli anni successivi la materia fu disciplinata dalla Legge 24 febbraio 1951, n. 84, "Norme per l'elezione dei consigli comunali", e dal D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, "Approvazione del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
La Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente le "Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali", ha istituito, fra l'altro, la commissione per la revisione delle liste elettorali, che doveva effettuare annualmente una revisione delle liste elettorali. Le operazioni di revisione dovevano avere inizio entro il mese di ottobre. Non oltre il 15 dicembre la commissione doveva procedere alla formazione di tre elenchi separati, distinti per uomini e donne, contenenti rispettivamente i nominativi di coloro che risultavano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, i nominativi di coloro per cui era proposta la cancellazione perché incorsi in determinati problemi di natura giudiziaria e infine i nominativi di coloro le cui domande di iscrizione non erano state accolte, specificandone i motivi. Entro il 31 dicembre il sindaco doveva invitare chiunque ne avesse interesse, attraverso l'affissione di appositi avvisi all'albo e in altri luoghi pubblici, a prendere visione degli elenchi elaborati dalla commissione e a presentare gli eventuali reclami entro il 15 gennaio. Durante tale periodo gli elenchi rimanevano depositati, per la visione, presso gli uffici comunali.
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 1058/1947 erano elettori tutti i cittadini che avessero compiuto il 21° anno di età e non fossero incorsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 2, che stabiliva i casi di esclusione dal diritto di voto o di perdita temporanea o definitiva dello stesso. Erano iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune coloro che, oltre ad aver compiuto il 21° anno di età o ad essere in procinto di compierlo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui avevano inizio le operazioni di revisione annuale delle liste, non fossero incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto di voto e fossero compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
Le revisioni dinamiche, ovvero quelle previste dall'art. 25 della Legge 1058/1947 (cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza italiana o del diritto elettorale, trasferimento della residenza), dovevano essere effettuate dalla commissione elettorale comunale almeno ogni tre mesi.
Con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è stato emanato il "Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", che ha stabilito che la commissione elettorale comunale, eletta dal consiglio comunale, debba rimanere in carica fintanto che rimane in carica il consiglio che l'ha eletta (in precedenza aveva durata biennale). Sono stati fissati inoltre nuovi termini per le revisioni delle liste, che sono divenute revisioni semestrali. Entro il 10 aprile ed entro il 10 ottobre di ogni anno la commissione elettorale comunale avrebbe dovuto procedere alla formazione di due elenchi, distinti per uomini e donne, contenenti rispettivamente i nominativi di coloro che venivano iscritti e di coloro che venivano cancellati dalle liste elettorali, con le relative motivazioni. Entro l'11 aprile ed entro l'11 ottobre il sindaco doveva far affiggere gli avvisi di compilazione degli elenchi, che rimanevano in deposito presso gli uffici comunali per la visione da parte degli interessati. Eventuali ricorsi dovevano essere presentati entro il 20 aprile ed entro il 20 ottobre.
Il D.P.R. 223/1967 ha stabilito che le revisioni dinamiche, ovvero quelle previste dall'art. 32 del D.P.R. 223/1967 e successive modifiche (cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza italiana o del diritto elettorale, trasferimento della residenza, acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative) debbano essere effettuate almeno ogni sei mesi.
Il D.P.R. del 1967 ha previsto inoltre che debbano essere iscritti d'ufficio nelle liste i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età (poi modificato in 18°, come sotto specificato) rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno (l'iscrizione in questo caso deve avvenire nella revisione da effettuarsi entro il 10 ottobre precedente) e dal 1° luglio al 31 dicembre (l'iscrizione in quest'altro caso deve avvenire nella revisione da effettuarsi entro il 10 aprile precedente). La Legge 8 marzo 1975, n. 39, infine, ha esteso il diritto all'elettorato attivo a coloro che compiranno, entro il semestre successivo a quello in cui avviene la revisione, il 18° anno di età.

La serie comprende la documentazione riguardante le revisioni ordinarie, dinamiche e straordinarie delle liste elettorali dal 1953 al 1975.

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Denominazione Estremi cronologici Livello
Revisioni delle liste elettorali 1953 - 1966 UNITA
Revisioni delle liste elettorali 1967 - 1971 UNITA
Revisioni delle liste elettorali 1972 - 1975 UNITA
Denominazione Comune Condizione giuridica Servizio archivio
Comune di San Michele all'Adige SAN MICHELE ALL'ADIGE Pubblico No
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Faedo, Faedo, 1952 dicembre 17 - 2019 dicembre 31 1952 dicembre 17 - 2019 dicembre 31