(1) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(2) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(3) Pubblicata in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(4) R. D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in G. U. 4 aprile 1942, n. 79.
(5) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(6) Pubblicato in G. U. 15 settembre 1962, n. 233.
(7) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(8) Pubblicato in G. U. 18 aprile 1973, n.101.
(9) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(10) Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301.
(11) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(12) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(13) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(14) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(15) Pubblicata in B. U. 1 marzo 1988, n. 10.
(16) Pubblicata in B. U. 23 marzo 1993, n. 13.
(17) Pubblicata in B. U. 28 dicembre 1993, n. 62.
(18) Pubblicato in G.U. 18 giugno 1994, n. 141
(19) Da un carteggio tra l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario ed i servizi Organizzazione e legislativo apprendiamo che alla data dell'ottobre 1997 non è ancora chiaro se tale decreto sia da applicarsi o meno da parte della Provincia.
(20) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
(21) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 752.
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