Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 - ( 1987 giugno 8 - )

Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 -

Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento

ente

1987 giugno 8 -

Il Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento viene istituito con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (1), e con Delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987. Esso assorbe le competenze dell'Ufficio del Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica] e, per quanto riguarda la materia mineraria, quelle del Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, [vedi scheda specifica].

Provincia

Struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente in materia mineraria.
Notizie relative alla condizione giuridica dei beni costituenti l'ambito di competenza dell'ufficio:
Miniere e cave (2) costituiscono beni demaniali, almeno a partire dall'entrata in vigore del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (3); tale regime è confermato dagli artt. 826 e 840 del Codice civile (4).
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (5), art. 58, i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Con D. P. R. 27 luglio 1962, n. 1350 (6), le miniere, cave e torbiere di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato esistenti nelle province di Trento e Bolzano vengono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione Trentino - Alto Adige.
Con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (7), art. 68, le province di Trento e Bolzano succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali dello Stato e della Regione.
Con D. P. R. 20 gennaio 1973, n. 115 (8), sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano le miniere, le acque mineralie termali, le cave e le torbiere di proprietà della Regione

Normativa di riferimento per l'amministrazione mineraria
Le principali norme legislative che regolamentano la materia mineraria per il periodo di riferimento sono le seguenti:
- il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (9), riportante le norme fondamentali per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere e cave; la legge ha continuato ad essere applicata anche dalla Provincia di Trento (almeno in materia di miniere, essendo la materia relativa alle cave disciplinata con leggi provinciali partire dal 1978);
- la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (10), che aggiorna la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- la L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (11), riportante norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, riportante norme di polizia delle miniere e cave, esplicitamente richiamata anche dalla legge istitutiva del Servizio;
- la L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (12), con la quale viene stabilito che i provvedimenti concernenti permessi di ricerca e concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente, e che i relativi canoni devono essere riscossi dalla Provincia;
- la L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (13) e la L. P. 4 marzo 1980, n. 6 (14), entrambe relative alla disciplina dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della provincia di Trento
- la L. P. 18 febbraio 1988, n. 6 (15), riguardante vari interventi nel settore minerario;
- la L. P. 11 marzo 1993, n. 7 (16), riportante norme integrative della L. P. 4 marzo 1980, n. 6, in materia di attività estrattiva del porfido;
- la L. P. 16 dicembre 1993, n. 42 (17), riportante modifiche alla L. P. 4 marzo 1980, n. 6;
- il D. P. R. 18 aprile 1994, n. 382 (18), riportante la nuova disciplina dei procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale (19).

 Espandi il testo

Con L. P. 8 giugno 1987, n. 10, legge istitutiva del Servizio, sono ad esso affidate le seguenti competenze:
- trattazione degli affari in materia di miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- applicazione delle norme di polizia mineraria;
- attività di sorveglianza sull'industria estrattiva, allo scopo di assicurare il buon governo dei giacimenti e l'osservanza della disciplina del settore minerario;
- attuazione e promozione della ricerca mineraria di base, coordinamento e incentivazione della ricerca operativa anche con riguardo al settore delle acque minerali e termali;
- predisposizione della carta geomineraria provinciale e studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;
- raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria ai fini della programmazione del settore;
- attività di consulenza mineraria nei confronti della pubblica amministrazione.
In base alle norme contenute nel R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, al Servizio sono assegnate le seguenti competenze:
- in generale, rappresentanza degli interessi della collettività nel rapporto tra la Provincia, titolare del bene demaniale, e concessionario
- funzione consultiva nei confronti della Giunta provinciale in materia di concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca, ed in merito agli importi dei relativi canoni; istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca; funzione di controllo sulle relazioni annuali sullo stato dei lavori e di prescrizione di accorgimenti necessari;
- ispezioni su cave e miniere per le quali si sia rinunciato alla concessione, e redazione di un verbale sullo stato delle stesse;
- raccolta di dati statistici
- decisione sulle dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite entro il perimetro della miniera
- vigilanza sullo stato delle miniere dopo la scadenza o rinuncia alla concessione e sul passaggio di consegne tra concessionari, costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave o miniere.
In base alle norme contenute nella D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, al Servizio sono assegnate le seguenti competenze in materia di polizia mineraria:
- controllo sul Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e sul Comitato consultivo aziendale per la sicurezza, organi previsto per miniere o cave con almeno 50 operai nel turno più numeroso;
- verifica delle denunce di ricerca o coltivazione mineraria e di esercizio di cava, e delle relative variazioni, e verifica dei requisiti richiesti per il personale addetto a direzione e sorveglianza dei lavori;
- effettuazione di visite ispettive, per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza contenute nella legge;
- controllo dei piani topografici delle miniere o cave, da aggiornarsi mensilmente e da presentarsi annualmente al distretto, e dei programmi generali dei lavori nelle miniere, da presentarsi annualmente;
- controllo degli elenchi delle persone al lavoro in miniera;
- controllo ed approvazione del regolamento interno di sicurezza;
- suggerimento di provvedimenti di sicurezza all'esercente o di prescrizioni di sicurezza alla Prefettura, e controllo del relativo registro presso le imprese;
- ricevimento delle denunce di infortunio, inchiesta sull'infortunio e redazione e trasmissione all'autorità giudiziaria del verbale di constatazione di infortunio;
- ricevimento dei prospetti statistici mensili relativi agli infortuni e controllo del registro degli infortuni presso le imprese, anche per la tenuta della relativa statistica;
- ricevimento e decisione in merito ai programmi di ricerca tramite perforazione
- accertamento delle contravvenzioni e relativa verbalizzazione, con rapporto all'autorità giudiziaria o diffida diretta agli inadempienti ad uniformarsi alla norma violata.
In base alle norme contenute nella L. P. 24 agosto 1973, n. 33 e nella L. P. 31 gennaio 1976, n. 12 (20), riportanti entrambe norme relative alla concessione di contributi per imprese esercenti attività estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali, la seconda riportante anche norme relative alla concessione di contributi per per ricerche minerarie, al Servizio vengono affidate l'istruttoria delle domande di contributo e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori sovvenzionati; i contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale.
In base alle norme contenute nella L. P. 12 dicembre 1978, n. 59, e con L. P. 4 marzo 1980, n. 6, al Servizio vengono assegnate funzioni di sorveglianza sull'attività di coltivazione di cave e torbiere, con facoltà di adottare provvedimenti di sospensione della coltivazione, di impartire prescrizioni particolari, di proporre modifiche al disciplinare di concessione; tali norme legislative assegnano inoltre al Servizio funzioni di consulenza nei confronti delle amministrazioni comunali in materia di approvazione dei programmi di attuazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e di determinazione dei canoni dovuti per l'esercizio di cave e discariche.
Con L. 6 ottobre 1982, n. 752 (21), al servizio vengono assegnate funzioni di: sorveglianza sull'esecuzione dei progetti di ricerca da presentarsi da parte dei titolari di permessi di ricerca nelle zone considerate interessanti ai fini dell'approvvigionamento di minerali di rilevante interesse nazionale; controllo sulla rispondenza ai requisiti richiesti e sulla congruità delle spese delle opere oggetto dei contributi previsti dalla legge; eventuali proposte di varianti tecniche ai progetti di ricerca.
Con L. P. 18 febbraio 1988, n. 6, vengono ribadite le funzioni assegnate al Servizio in materia di promozione delle ricerca mineraria di base, e vengono ad esso assegnate competenze in materia di contributi per l'utilizzazione degli scarti delle cave di porfido, e cioè l'istruttoria delle domande di contributo e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori sovvenzionati.
Dopo l'attivazione dell'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici, avvenuta nel corso del 1993 in base a disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n. 13780 del 4 novembre 1988, il Servizio continua a svolgere direttamente le competenze in materia di polizia mineraria e di sorveglianza sull'industria estrattiva.
L'istruttoria dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, la programmazione e pianificazione in materia mineraria, l'istruttoria delle pratiche di contributo, le attività di ricerca e di studio nel campo delle risorse minerarie, le attività di consulenza ad enti e privati e le competenze in materia di statistica mineraria sono appannaggio dell'Ufficio, il quale cura anche la segreteria del Consiglio provinciale delle miniere [vedi scheda specifica] e del Comitato tecnico interdisciplinare [vedi scheda specifica].

 Espandi il testo

Amministrazione

A partire dal 1993, in base a disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n. 13780 del 4 novembre 1988, all'interno del Servizio opera l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici.
Il Servizio dipende direttamente dalla Giunta provinciale. La delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987 colloca il Servizio all'interno del Dipartimento attività economiche; a partire dal 1996 il Servizio è collocato all'interno del Dipartimento industria, artigianato e commercio; alla data di redazione della presente scheda (febbraio 2005) il Servizio è collocato all'interno del Dipartimento industria, artigianato e lavoro.
(1) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(2) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(3) Pubblicata in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(4) R. D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in G. U. 4 aprile 1942, n. 79.
(5) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(6) Pubblicato in G. U. 15 settembre 1962, n. 233.
(7) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(8) Pubblicato in G. U. 18 aprile 1973, n.101.
(9) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(10) Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301.
(11) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(12) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(13) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(14) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(15) Pubblicata in B. U. 1 marzo 1988, n. 10.
(16) Pubblicata in B. U. 23 marzo 1993, n. 13.
(17) Pubblicata in B. U. 28 dicembre 1993, n. 62.
(18) Pubblicato in G.U. 18 giugno 1994, n. 141
(19) Da un carteggio tra l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario ed i servizi Organizzazione e legislativo apprendiamo che alla data dell'ottobre 1997 non è ancora chiaro se tale decreto sia da applicarsi o meno da parte della Provincia.
(20) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
(21) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 752.

 Espandi il testo

La scheda è stata redatta nel 2005 da Nicola Zini, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento 2006.
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente, riportando in nota le fonti archivistiche precise.











Caricamento...