(1) L'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro si configura quale associazione di diritto privato con compiti di vigilanza, anche tramite ispezioni nelle aziende affiliate, e di studio e propaganda in materia di infortuni e pericoli del lavoro nelle imprese, cfr. E. Benenati, "Cento anni di paternalismo aziendale", in "Tra fabbrica e società: mondi operai nell'Italia del Novecento", a cura di S. Musso, Milano 1997, pp. 60-61; l'adesione all'associazione da parte delle imprese avviene su base volontaria.
(2) R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 79, "Istituzione della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", convertito in legge con L. 24 maggio 1926, n. 898, "Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti regi aventi per oggetto argomenti diversi", pubblicata in G. U. 7 giugno 1926, n. 130; all'associazione sono ora obbligatoriamente iscritte tutte le imprese industriali e agricole soggette per legge all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Alcune modificazioni allo statuto dell'ente si hanno poi con R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1309, "Modificazioni al r. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'associazione nazionale per la previdenza degli infortuni sul lavoro" pubblicato in G. U. 4 agosto 1926, n. 179, convertito in legge con L. 30 giugno 1927, n. 1267, "Conversione in legge del r. decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al r. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'associazione nazionale per la previdenza degli infortuni sul lavoro", pubblicata in G. U. 2 agosto 1927, n. 177.
(3) R. D. 25 ottobre 1938, n. 2176, "Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G. U. 20 febbraio 1939, n. 42.
(4) Come previsto dalla L. 3 aprile 1926, n. 563, "Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro", pubblicata in G. U. 14 aprile 1926, n. 87, dalla quale prende avvio il sistema delle corporazioni, cfr. P. BARILE, "Istituzioni di diritto pubblico", Padova 1975, p. 72. La norma del 1926 attribuisce alle associazioni di imprenditori "l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale".
(5) Cfr. decreto ministeriale 14 ottobre 1944, "Nomina del Commissario straordinario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni".
(6) L. 19 dicembre 1952, n. 2390, "Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicata in G. U. 31 dicembre 1952, n. 302.
(7) D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512, "Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G. U. 4 aprile 1955, n. 77.
(8) D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", pubblicato in G. U. 29 agosto 1977, n. 234 S. O.
(9) L. 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360 S. O.
(10) D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619, "Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro", pubblicato in G. U. 7 ottobre 1980, n. 275 S. O.
(11) Con D. L. 30 aprile 1981, n. 169, "Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione", pubblicato in G. U. 2 maggio 1981, n. 119, con D. L. 20 luglio 1981, n. 379, "Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione", pubblicato in G. U. 21 luglio 1981, n. 198, e con D. L. 18 settembre 1981, n. 518, "Trasferimento delle funzioni svolte dall'ente nazionale prevenzione infortuni e dall'associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari", pubblicato in G. U. 19 settembre 1981, n. 258.
(12) D. L. 22 gennaio 1982, n. 10 , "Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC", pubblicato in G. U. 26 gennaio 1982, n. 24.
(13) Cfr. Archivio della Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, d'ora in avanti AENPITn, serie 1.1, Protocolli della corrispondenza.
(14) L. P. 6 dicembre 1980, n. 33, "Disciplina del servizio sanitario provinciale", pubblicata in B. U. 9 dicembre 1980, n. 61.
(15) L. P. 29 agosto 1983, n. 29, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico", pubblicata in B. U. 6 settembre 1983, n. 45. Con L. P. 5 settembre 1988, n. 33, "modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria", pubblicata in B. U. 13 settembre 1988, n. 41, il Servizio di prevenzione acquisisce la denominazione di Servizio multizonale di prevenzione.
(16) Cfr. L. P. 8 giugno 1987, n. 10, "Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale", pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28. L'inquadramento definitivo del personale proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni nel ruolo del personale provinciale viene infine sancito, con decorrenza giuridica dall'1 luglio 1982, con L. P. 23 febbraio 1990, n. 6, "Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente: 'nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento', e altre disposizioni in materia di personale", pubblicata in B. U. 6 marzo 1990, n. 11.
(17) L a L. P. 6 dicembre 1980, n. 33, prevede l'utilizzo in via provvisoria del personale da parte della Provincia a partire dalla data stabilita per la cessazione dei poteri dei commissari liquidatori (ovvero il 6 settembre 1983, come sancito dalla L. P. 29 agosto 1983, n. 29).
(18) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.
(19) L. 20 marzo 1975, n. 70, "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubblicata in G. U. 2 aprile 1975, n. 87.
(20) Cfr. G. ZANOBINI, cit., p. 238.
(21) Cfr. Deliberazione del Presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni n. 524 del 24 dicembre 1976, allegata alla circolare n. 2-3 dei Servizi affari generali e del personale di data 11 gennaio 1977, in AENPITn, 1.2.124.
(22) L. 24 ottobre 1942, n. 1415, "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato", pubblicata in G. U. 16 dicembre 1942, n. 297.
(23) D. P. R. 24 dicembre 1951, n. 1767, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato", pubblicato in G. U. 17 marzo 1952, n. 66.
(24) D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato in G. U. 12 luglio 1955, n. 158.
(25) D. M. 3 aprile 1957, "Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547", pubblicato in G. U. 23 aprile 1957, n. 105.
(26) D. M. 12 settembre 1959, "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato in G. U. 11 dicembre 1959, n. 299.
(27) D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185, " Sicurezza degli impianti e protezione civile-sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", pubblicato in G. U. 16 aprile 1964, n. 95 S. O.
(28) D. M. 22 febbraio 1965, "Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra", pubblicato in G. U. 2 marzo 1965, n. 54.
(29) Mentre sono escluse dalla competenza dell'ente, ed affidate ai datori di lavoro, le verifiche degli impianti di terra prima della messa in servizio, e le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.
(30) Cfr. AENPITn, 1.3.142, comunicazione del Direttore della Sede di Trento al Servizio affari generali e del personale della Direzione generale dell'ente, protocollo n. 8108.
(31) D. P. R. 30 giugno 1959, n. 420, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", pubblicato in G.U. 30 giugno 1959, n. 152 S. O.
(32) L. P. 5 novembre 1977, n. 31, "Norme concernenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modificazioni al vigente ordinamento del personale provinciale", pubblicata in B. U. 10 novembre 1977, n. 55.
(33) Lo statuto viene modificato con D. P. R. 28 luglio 1960, n. 1146, "Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G.U. 22 ottobre 1960, n. 260, unicamente per quanto riguarda le proporzioni tra i rappresentanti delle diverse istituzioni nel Consiglio di amministrazione; il testo di seguito riportato comprende le modificazioni attuate nel 1960.
(34) Lo statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni, approvato con R. D. 25 ottobre 1938, n. 2176, definiva i seguenti organi: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Segretario generale, il Consigliere amministratore ed il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione era composto da: nove rappresentanti della Confederazione degli industriali, nove rappresentanti della Confederazione dei lavoratori dell'industria, un rappresentante della Confederazione dei commercianti, un rappresentante della Confederazione dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale delle casse mutua dell'industria, due rappresentanti del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un rappresentante della Federazione nazionale delle imprese di assicurazione, un rappresentante del Concordato italiano incendi, due rappresentanti dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, due rappresentanti della Federazione nazionale dirigenti aziende industriali, due rappresentanti della Federazione nazionale dei proprietari di immobili, due rappresentanti del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, due rappresentanti dell'Ente per l'unificazione dell'industria, il Segretario generale dell'ente. La Giunta esecutiva era composta dal Presidente, dai due vice presidenti e da altri quattro membri del Consiglio di amministrazione, due dei quali nominati rispettivamente dal Ministero delle corporazioni e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Presidente era nominato dal Presidente della Confederazione degli industriali, era titolare della rappresentanza legale dell'ente ed era presidente sia del Consiglio di amministrazione che della Giunta esecutiva. Il Segretario generale era nominato dal Consiglio di amministrazione, sovraintendeva all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi dell'ente e gestiva il personale. Il Consigliere amministratore predisponeva i bilanci preventivi e consuntivi. Il Collegio dei sindaci era costituito da cinque membri, due dei quali nominati dal Consiglio di amministrazione dell'ente, gli altri nominati rispettivamente dalla Confederazione degli industriali, dalla Confederazione dei lavoratori dell'industria e dal Ministero delle corporazioni.
(35) Cfr. circolari dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in AENPITn, serie 1.2.
(36) Cfr. circolari dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in particolare circolare n. 65-7 della Direzione generale di data 28 dicembre 1976, in AENPITn, 1.2.124.
(37) Anche gli acquisti di immobili da parte dell'ente risultano sottoposti ad autorizzazione del Presidente della Repubblica; cfr. D. P. R. 9 ottobre 1965, n. 1160, "Autorizzazione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, ad acquistare un immobile", pubblicato in G. U. 28 ottobre 1965, n. 270.
(38) L. 21 marzo 1958, n. 259, "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", pubblicata in G. U. 8 aprile 1958, n. 84.
(39) Cfr. Deliberazione del Presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni n. 524 del 24 dicembre 1976, allegata alla circolare n. 2-3 dei Servizi affari generali e del personale di data 11 gennaio 1977, in AENPITn, 1.2.124.
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