Sede di Trento dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, Trento, [1962]-1983 settembre 6 ( [1962]-1983 settembre 6 )

Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, Trento, [1962]-1983 settembre 6

Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni

ente

[1962]-1983 settembre 6

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ha origine da un associazione tra alcuni industriali, fondata a Milano nel 1894, con la denominazione di Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro (1). L'associazione si trasforma in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 79 (2). Dal luglio del 1926 in poi l'ente ha sede a Roma.
Con R. D. 25 ottobre 1938, n. 2176 (3) l'ente assume la denominazione di Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni, ed ottiene riconoscimento giuridico all'interno del nuovo sistema corporativo, quale istituto organizzato da una associazione di datori di lavoro (4).
Dopo il secondo conflitto mondiale e dopo alcuni anni di gestione commissariale, iniziata alla fine del 1944 (5), l'ente viene riorganizzato con L. 19 dicembre 1952, n. 2390 (6). L'ente assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, e si configura come ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512 (7) viene approvato lo statuto del rinnovato ente.
A partire dalla seconda metà degli anni '70 inizia il processo di soppressione dell'ente. Con D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 (8) viene sancita la soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed il trasferimento alle regioni delle sue funzioni e del patrimonio.
Con L. 23 dicembre 1978, n. 833 (9) è dichiarata l'estinzione dell'ente e ne sono nominati i commissari liquidatori. La norma prevede il passaggio alle nuove Unità sanitarie locali, a decorrere dall'1 gennaio 1980, dei compiti e delle funzioni svolte dall'ente su base locale (ispezioni, collaudi, visite mediche e simili). Con la stessa norma viene sancita la futura istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, organo statale addetto alla consulenza tecnico-scientifica nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione, al quale sono affidati compiti di ricerca e di sperimentazione in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro, nonché compiti in materia di omologazione di macchine, impianti ed apparecchi e di mezzi personali di protezione.
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro viene istituito con D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619 (10). L'effettivo passaggio dei compiti e del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni alle Unità sanitarie locali ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro viene più volte prorogato (11), finché, con D. L. 22 gennaio 1982, n. 10 (12), tale termine non viene definitivamente posto alla data dell'1 luglio 1982.

L'esistenza a Trento di un'articolazione territoriale dell'ente è attestata a partire dal 1962 (13), con la denominazione di Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
Per quanto riguarda la soppressione dell'ufficio, questa è determinata dall'iter normativo descritto sopra per quanto riguarda l'ente nazionale, ma anche dalla normativa emanata dall'amministrazione provinciale trentina. In particolare, con L. P. 6 dicembre 1980, n. 33 (14) viene sancita la futura istituzione del Servizio di prevenzione, interno al Servizio sanitario provinciale, destinato ad assorbire, tra le altre, anche le funzioni già attribuite all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Il Servizio di prevenzione viene istituito con L. P. 29 agosto 1983, n. 29 (15).
Il personale già dipendente del soppresso Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni viene comandato alla Provincia autonoma di Trento con decreto del Ministro della sanità di data 28 dicembre 1985 (16), dopo essere già stato utilizzato in via provvisoria dalla Provincia a partire dal 1983, ai sensi della L. P. 6 dicembre 1980, n. 33 (17).

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Dal 1952 in poi l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni può essere considerato un ente parastatale. Si riporta in merito una definizione ad opera di Guido Zanobini: "Gli enti parastatali ... costituiscono una categoria particolare degli enti pubblici: quelli che estendono la loro azione a tutto il territorio dello Stato. Oltre a questo elemento essenziale, si ritengono necessarie a meglio individuare la categoria degli enti parastatali le seguenti circostanze: a) la costituzione per opera dello Stato stesso... Questo primo carattere, sebbene generalissimo, non sembra tuttavia essenziale: esistono enti che le leggi stesse includono fra i parastatali..., che lo Stato non ha istituiti, ma solo riconosciuti e trasformati; b) il finanziamento dell'ente da parte dello Stato, sia che questo costituisca all'ente una donazione di beni, sia che gli assicuri una entrata fissa sul suo bilancio: non è necessario, però, che tale finanziamento sia a carico dello Stato in modo totale. Da questo elemento deriva anche quello della particolare ingerenza che lo Stato si riserva nell'amministrazione finanziaria dell'ente; c) a questi elementi noi crediamo che si debba aggiungere quello negativo che l'ente parastatale non abbia carattere di corporazione, ma soltanto di istituzione o fondazione pubblica" (18).
La L. 20 marzo 1975, n. 70 (19), recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici, definisce l' Ente nazionale prevenzione infortuni all'interno della categoria degli "enti preposti a servizi di pubblico interesse".
Per quanto riguarda il finanziamento dell'attività dell'ente, lo statuto del 1954 prevede le seguenti entrate: un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le entrate derivanti dal patrimonio dell'ente, i contributi stabiliti da apposite leggi a carico di altri enti, i contributi volontari di enti e di privati, i proventi derivanti da servizi retribuiti espletati dall'ente.

Le sedi periferiche dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sono definibili, secondo la classificazione proposta da Guido Zanobini, quali organi periferici di ente parastatale: "Per adempiere i loro compiti, quasi tutti gli enti parastatali hanno organi centrali ed organi periferici: i primi residenti di solito nella capitale, i secondi nei capoluoghi delle singole provincie..." (20).
Lo statuto dell'ente approvato nel 1954 affida al suo Presidente la possibilità di delegare la firma di alcuni atti amministrativi, concernenti l'attività dell'ente nell'ambito delle sedi periferiche, ai dirigenti delle sedi stesse ed ai funzionari che, in caso di assenza o di impedimento, sono designati a farne le veci.
I contratti relativi all'erogazione dei servizi dell'ente possono essere firmati dai Direttori delle Sedi provinciali, su delega del Presidente dell'ente (21).

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La L. 19 dicembre 1952, n. 2390, affida all'ente lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.
Lo statuto approvato con D. P. R. 18 dicembre 1954, n.1512, ribadisce quanto sancito dalla norma del 1952, elencando le seguenti attività di competenza dell'ente:
- studi e ricerche nei diversi settori dell'attività istituzionale;
- proposte alle autorità competenti per l'applicazione delle norme di natura prevenzionale vigenti e per la formulazione di nuove norme;
- formazione di tecnici specializzati della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- azione di educazione e di propaganda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'igiene del lavoro anche nel campo scolastico;
- istituzione di servizi specializzati per l'orientamento professionale dei lavoratori;
- consulenza tecnica, per incarico delle pubbliche amministrazioni o di enti ed imprenditori, in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- effettuazione, su richiesta degli imprenditori, di visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, qualora non sia stabilita la competenza di speciali categorie di sanitari;
- effettuazione, per delega delle autorità competenti e per incarico degli imprenditori, collaudi e verifiche di impianti, macchine, apparecchi e congegni ai fini dell'igiene del lavoro e della sicurezza.
All'ente sono assegnate inoltre specifiche competenze dalle norme di seguito descritte.
Con L. 24 ottobre 1942, n.1415 (22), e con il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 24 dicembre 1951, n. 1767 (23) vengono assegnate all'ente competenze in materia di esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi (necessario per l'ottenimento della licenza d'esercizio) e le ispezioni periodiche possono, su autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, essere eseguite da ingegneri dell'Ente nazionale prevenzione infortuni scelti da un elenco approvato annualmente dal ministero (non possono essere affidate all'ente le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi delle amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole). Un membro dell'Ente nazionale prevenzione infortuni partecipa alla commissione esaminatrice alla quale è affidato l'esame teorico-pratico per l'ottenimento del certificato di abilitazione necessario per la manutenzione periodica di ascensori e montacarichi.
Il D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547 (24) istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, della quale fanno parte due esperti designati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. La norma assegna al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la facoltà di affidare, tramite appositi decreti, le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza di impianti, installazioni ed attrezzature, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura delle verifiche e dei controlli stessi.
Il Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 aprile 1957 (25) affida all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ai sensi della norma del 27 aprile 1955, la verifica delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti sviluppabili su carro e dei ponti sospesi muniti di argano, la verifica degli idroestrattori a forza centrifuga aventi il diametro esterno del paniere superiore a 50 centimetri, la verifica delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di leggi.
Con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1959 (26), in vigore dall'1 gennaio 1960, con il quale viene abrogato il decreto del 1957, sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative alle scale aeree ad inclinazione variabile, ai ponti sviluppabili su carro, ai ponti sospesi muniti di argano, agli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, agli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri, ed alle gru ed altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni anche i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature sopraelencate (tranne che per quanto riguarda le gru e gli idroestrattori a forza centrifuga), ovvero i collaudi da effettuarsi presso i produttori delle attrezzature prima della cessione agli utenti od ai rivenditori, ed i collaudi da effettuarsi a cura dei datori di lavoro, utenti delle attrezzature, prima della loro messa in servizio.
Il D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185 (27) assegna competenze all'ente in materia di sorveglianza sui lavoratori esposti a rischi da radiazioni ionizzanti. I datori di lavoro esercenti attività che comportano la delimitazione di zone controllate devono assicurare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni e la sorveglianza medica dei lavoratori. I datori di lavoro possono chiedere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio di essere autorizzati ad affidare la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (l'Ispettorato del lavoro decide sulla richiesta, sentito il medico provinciale). L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni svolge i suoi compiti in materia di sorveglianza tramite esperti qualificati e medici autorizzati ai sensi della norma stessa.
Con Decreto ministeriale 22 febbraio 1965 (28) sono affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, sempre ai sensi del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, le verifiche periodiche su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e su impianti di messa a terra precedentemente affidate agli ispettorati del lavoro. Per quanto riguarda le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, le verifiche sono di competenza dell'ente quando interessano aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo dei vigili del fuoco, oppure camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed all'altezza, possano costituire pericolo, oppure ancora strutture metalliche degli edifici, recipienti ed apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto. Per quanto riguarda gli impianti di messa a terra, sono di competenza dell'ente le verifiche sugli impianti prima della messa in servizio degli stessi (29).

L'esame dell'archivio della Sede di Trento dell'Ente nazionale prevenzione infortuni permette di rilevare che questa svolge le attività istituzionali previste dallo statuto dell'ente (tranne quelle in materia di studi e ricerche e di proposte alle autorità per la formulazione di norme di natura prevenzionale) e le attività previste dalla normativa descritta sopra. Sono attestate attività di: collaudo e di ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi, verifica delle gru e di altri apparecchi di sollevamento, sorveglianza sui lavoratori esposti a rischi da radiazioni ionizzanti, verifica su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e su impianti di messa a terra; educazione e propaganda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'igiene del lavoro, anche in campo scolastico; consulenza tecnica in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; effettuazione di visite mediche e psico-attitudinali preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni; attività di orientamento professionale, in convenzione con il Ministero del lavoro. Le attività in materia di sorveglianza sanitaria, di medicina del lavoro e le visite psico-attitudinali risultano svolte solitamente tramite convenzioni con medici ambulatoriali o enti sanitari.
La Sede di Trento ha competenza sul territorio della provincia di Trento.
Tra le attività svolte in particolare dalla Sede di Trento si segnala anche un servizio svolto senza esplicita prescrizione statutaria o di legge (30), ovvero l'esame dei tempi di reazione necessario agli autisti per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E, o la patente di guida ad uso pubblico, ai sensi del D. P. R. 30 giugno 1959, n. 420 (31). Inoltre, la L. P. 5 novembre 1977, n. 31 (32), sancisce la necessità, per i posti di agente tecnico inquadrati nei ruoli del personale provinciale, del referto fisio-psicotecnico di attitudine al servizio di guardiacaccia e di guardiapesca rilasciato dall'Ente nazionale prevenzione infortuni-Centro di psicologia del lavoro.

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Lo statuto approvato con D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512 (33), sancisce per l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni una struttura amministrativa modellata su quella stabilita nel 1938, per quanto riguarda l'articolazione degli organi, ma modificata e rinnovata per quanto riguarda la loro composizione (34). Sono organi dell'ente il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio dei sindaci, il Direttore generale.
- Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, determina le materie da portare alla discussione di tali organi e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni, sovraintende al funzionamento dell'ente, firma gli atti e i documenti che importino impegni per l'ente.
Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, sentito il Comitato esecutivo, può delegare, per la firma di taluni atti amministrativi, il direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'ente nell'ambito delle sedi periferiche, i dirigenti delle sedi stesse. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
1) due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro del commercio, un rappresentante dei dirigenti di azienda, scelti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra i propri componenti già designati per ciascun settore dalle rispettive organizzazioni sindacali;
2) due rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale;
3) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica o un funzionario da lui delegato;
4) il Direttore generale dei rapporti di lavoro e il Direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) il Capo dell'Ispettorato medico del lavoro;
6) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del tesoro;
7) il Direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
8) un esperto in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nel campo dell'artigianato, scelto dal Ministro per l'industria e commercio;
9) un rappresentante del personale dell'E.N.P.I., designato dal personale stesso tra i dipendenti dell'Ente.
Spetta al Consiglio d'amministrazione di stabilire le direttive e di deliberare sui provvedimenti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente e sui problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dello stesso. Inoltre il Consiglio elegge al suo interno due vice presidenti, da scegliersi uno tra i rappresentanti dei lavoratori ed uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro; fissa le direttive generali dell'attività dell'ente e ne delibera i bilanci; delibera su tutte le questioni inerenti all'organizzazione centrale e periferica, all'amministrazione ed al funzionamento dell'ente, compresa l'istituzione di Comitati tecnici per settori specializzati; delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'ente, sugli atti di acquisto, permuta e vendita di immobili, sulle iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, sull'accettazione di donazioni e legati e sui contratti non di competenza specifica del Comitato esecutivo; delibera sul regolamento organico del personale, sulle proposte del Comitato esecutivo, sulle modificazioni allo statuto. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
- Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e dai due vice presidenti, da un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri, dal Direttore generale dei rapporti di lavoro e dal Capo dell'Ispettorato medico del lavoro, dal Direttore generale dell'I.N.A.I.L, dai rappresentanti dei Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.
Al Comitato esecutivo sono affidati i seguenti compiti: coadiuvare il Presidente per il conseguimento dei fini dell'ente; predisporre i bilanci dell'ente; esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; deliberare la stipulazione di contratti che impegnino l'ente per una cifra inferiore a quella che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, autorizzare l'ente a promuovere azioni giudiziarie; provvedere all'assunzione, alla gestione ed al licenziamento del personale; esercitare, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.
- Il Collegio dei sindaci è costituito da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un rappresentante dei lavoratori ed un rappresentante dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
- Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione. Il Direttore è capo dei servizi centrali e periferici dell'ente, ed è addetto alla gestione ordinaria dell'ente, sull'andamento della quale riferisce al Consiglio di amministrazione.
Al Direttore competono l'esecuzione delle delibere degli organi di amministrazione dell'ente e la
direzione e l'amministrazione del personale, del quale cura la disciplina, l'assegnazione negli uffici e nelle sedi ed i relativi trasferimenti, la disciplina del lavoro straordinario.
Il Direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Per quanto riguarda l'articolazione dei servizi centrali dell'ente, a capo dei quali è il Direttore generale, le circolari inviate alla Sede di Trento nella seconda metà degli anni '70 (35) attestano l'esistenza delle seguenti partizioni amministrative: Direzione generale, Servizi degli affari generali e del personale, Servizio ragioneria, Servizio tecnico, Servizio sanitario.

Lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, approvato con D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512, prevede che alle sedi periferiche dell'ente siano preposti dei Direttori; è prevista inoltre la presenza di funzionari i quali, in caso di assenza o di impedimento dei Direttori, sono designati a farne le veci.
Le Sedi provinciali sono dotate di personale di ruolo, di personale temporaneo e di personale con rapporto di incarico professionale (tecnici, medici, psicologi) (36).

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La L. 19 dicembre 1952, n. 2390, stabilisce la necessità dell'approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.
L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'ente e dei suoi singoli servizi. Il Consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Lo statuto approvato con D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512, affida la nomina del Consiglio di amministrazione dell'ente e del suo presidente ad appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (37).
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti modificazioni allo statuto devono essere approvate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.
I bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa col Ministro per il tesoro.
La L. 21 marzo 1958, n. 259 (38), sottopone gli enti a cui lo Stato contribuisce finanziariamente in via ordinaria, tra i quali l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni , al controllo della Corte dei conti; gli enti devono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; devono essere trasmesse alla Corte dei conti anche le relazioni degli organi di revisione presentate in corso di esercizio.

Le Sedi provinciali dipendono direttamente dall'amministrazione centrale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dal 1971 in poi con il tramite delle Direzioni regionali, organismi di coordinamento tra le sedi provinciali di una stessa regione. La Sede provinciale di Trento è posta, dal 1971, nell'ambito di competenza della Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige, anch'essa con sede a Trento.
I contratti relativi all'erogazione dei servizi dell'ente firmati dai Direttori delle Sedi provinciali sono sottoposti ad approvazione da parte del Direttore regionale di competenza e sottoposti al controllo del Direttore generale dell'ente (39).

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(1) L'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro si configura quale associazione di diritto privato con compiti di vigilanza, anche tramite ispezioni nelle aziende affiliate, e di studio e propaganda in materia di infortuni e pericoli del lavoro nelle imprese, cfr. E. Benenati, "Cento anni di paternalismo aziendale", in "Tra fabbrica e società: mondi operai nell'Italia del Novecento", a cura di S. Musso, Milano 1997, pp. 60-61; l'adesione all'associazione da parte delle imprese avviene su base volontaria.
(2) R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 79, "Istituzione della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", convertito in legge con L. 24 maggio 1926, n. 898, "Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti regi aventi per oggetto argomenti diversi", pubblicata in G. U. 7 giugno 1926, n. 130; all'associazione sono ora obbligatoriamente iscritte tutte le imprese industriali e agricole soggette per legge all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Alcune modificazioni allo statuto dell'ente si hanno poi con R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1309, "Modificazioni al r. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'associazione nazionale per la previdenza degli infortuni sul lavoro" pubblicato in G. U. 4 agosto 1926, n. 179, convertito in legge con L. 30 giugno 1927, n. 1267, "Conversione in legge del r. decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al r. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'associazione nazionale per la previdenza degli infortuni sul lavoro", pubblicata in G. U. 2 agosto 1927, n. 177.
(3) R. D. 25 ottobre 1938, n. 2176, "Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G. U. 20 febbraio 1939, n. 42.
(4) Come previsto dalla L. 3 aprile 1926, n. 563, "Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro", pubblicata in G. U. 14 aprile 1926, n. 87, dalla quale prende avvio il sistema delle corporazioni, cfr. P. BARILE, "Istituzioni di diritto pubblico", Padova 1975, p. 72. La norma del 1926 attribuisce alle associazioni di imprenditori "l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale".
(5) Cfr. decreto ministeriale 14 ottobre 1944, "Nomina del Commissario straordinario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni".
(6) L. 19 dicembre 1952, n. 2390, "Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicata in G. U. 31 dicembre 1952, n. 302.
(7) D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512, "Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G. U. 4 aprile 1955, n. 77.
(8) D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", pubblicato in G. U. 29 agosto 1977, n. 234 S. O.
(9) L. 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360 S. O.
(10) D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619, "Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro", pubblicato in G. U. 7 ottobre 1980, n. 275 S. O.
(11) Con D. L. 30 aprile 1981, n. 169, "Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione", pubblicato in G. U. 2 maggio 1981, n. 119, con D. L. 20 luglio 1981, n. 379, "Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione", pubblicato in G. U. 21 luglio 1981, n. 198, e con D. L. 18 settembre 1981, n. 518, "Trasferimento delle funzioni svolte dall'ente nazionale prevenzione infortuni e dall'associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari", pubblicato in G. U. 19 settembre 1981, n. 258.
(12) D. L. 22 gennaio 1982, n. 10 , "Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC", pubblicato in G. U. 26 gennaio 1982, n. 24.
(13) Cfr. Archivio della Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, d'ora in avanti AENPITn, serie 1.1, Protocolli della corrispondenza.
(14) L. P. 6 dicembre 1980, n. 33, "Disciplina del servizio sanitario provinciale", pubblicata in B. U. 9 dicembre 1980, n. 61.
(15) L. P. 29 agosto 1983, n. 29, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico", pubblicata in B. U. 6 settembre 1983, n. 45. Con L. P. 5 settembre 1988, n. 33, "modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria", pubblicata in B. U. 13 settembre 1988, n. 41, il Servizio di prevenzione acquisisce la denominazione di Servizio multizonale di prevenzione.
(16) Cfr. L. P. 8 giugno 1987, n. 10, "Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale", pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28. L'inquadramento definitivo del personale proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni nel ruolo del personale provinciale viene infine sancito, con decorrenza giuridica dall'1 luglio 1982, con L. P. 23 febbraio 1990, n. 6, "Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente: 'nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento', e altre disposizioni in materia di personale", pubblicata in B. U. 6 marzo 1990, n. 11.
(17) L a L. P. 6 dicembre 1980, n. 33, prevede l'utilizzo in via provvisoria del personale da parte della Provincia a partire dalla data stabilita per la cessazione dei poteri dei commissari liquidatori (ovvero il 6 settembre 1983, come sancito dalla L. P. 29 agosto 1983, n. 29).
(18) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.
(19) L. 20 marzo 1975, n. 70, "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubblicata in G. U. 2 aprile 1975, n. 87.
(20) Cfr. G. ZANOBINI, cit., p. 238.
(21) Cfr. Deliberazione del Presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni n. 524 del 24 dicembre 1976, allegata alla circolare n. 2-3 dei Servizi affari generali e del personale di data 11 gennaio 1977, in AENPITn, 1.2.124.
(22) L. 24 ottobre 1942, n. 1415, "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato", pubblicata in G. U. 16 dicembre 1942, n. 297.
(23) D. P. R. 24 dicembre 1951, n. 1767, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato", pubblicato in G. U. 17 marzo 1952, n. 66.
(24) D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato in G. U. 12 luglio 1955, n. 158.
(25) D. M. 3 aprile 1957, "Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547", pubblicato in G. U. 23 aprile 1957, n. 105.
(26) D. M. 12 settembre 1959, "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato in G. U. 11 dicembre 1959, n. 299.
(27) D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185, " Sicurezza degli impianti e protezione civile-sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", pubblicato in G. U. 16 aprile 1964, n. 95 S. O.
(28) D. M. 22 febbraio 1965, "Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra", pubblicato in G. U. 2 marzo 1965, n. 54.
(29) Mentre sono escluse dalla competenza dell'ente, ed affidate ai datori di lavoro, le verifiche degli impianti di terra prima della messa in servizio, e le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.
(30) Cfr. AENPITn, 1.3.142, comunicazione del Direttore della Sede di Trento al Servizio affari generali e del personale della Direzione generale dell'ente, protocollo n. 8108.
(31) D. P. R. 30 giugno 1959, n. 420, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", pubblicato in G.U. 30 giugno 1959, n. 152 S. O.
(32) L. P. 5 novembre 1977, n. 31, "Norme concernenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modificazioni al vigente ordinamento del personale provinciale", pubblicata in B. U. 10 novembre 1977, n. 55.
(33) Lo statuto viene modificato con D. P. R. 28 luglio 1960, n. 1146, "Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)", pubblicato in G.U. 22 ottobre 1960, n. 260, unicamente per quanto riguarda le proporzioni tra i rappresentanti delle diverse istituzioni nel Consiglio di amministrazione; il testo di seguito riportato comprende le modificazioni attuate nel 1960.
(34) Lo statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni, approvato con R. D. 25 ottobre 1938, n. 2176, definiva i seguenti organi: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Segretario generale, il Consigliere amministratore ed il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione era composto da: nove rappresentanti della Confederazione degli industriali, nove rappresentanti della Confederazione dei lavoratori dell'industria, un rappresentante della Confederazione dei commercianti, un rappresentante della Confederazione dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale delle casse mutua dell'industria, due rappresentanti del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un rappresentante della Federazione nazionale delle imprese di assicurazione, un rappresentante del Concordato italiano incendi, due rappresentanti dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, due rappresentanti della Federazione nazionale dirigenti aziende industriali, due rappresentanti della Federazione nazionale dei proprietari di immobili, due rappresentanti del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, due rappresentanti dell'Ente per l'unificazione dell'industria, il Segretario generale dell'ente. La Giunta esecutiva era composta dal Presidente, dai due vice presidenti e da altri quattro membri del Consiglio di amministrazione, due dei quali nominati rispettivamente dal Ministero delle corporazioni e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Presidente era nominato dal Presidente della Confederazione degli industriali, era titolare della rappresentanza legale dell'ente ed era presidente sia del Consiglio di amministrazione che della Giunta esecutiva. Il Segretario generale era nominato dal Consiglio di amministrazione, sovraintendeva all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi dell'ente e gestiva il personale. Il Consigliere amministratore predisponeva i bilanci preventivi e consuntivi. Il Collegio dei sindaci era costituito da cinque membri, due dei quali nominati dal Consiglio di amministrazione dell'ente, gli altri nominati rispettivamente dalla Confederazione degli industriali, dalla Confederazione dei lavoratori dell'industria e dal Ministero delle corporazioni.
(35) Cfr. circolari dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in AENPITn, serie 1.2.
(36) Cfr. circolari dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in particolare circolare n. 65-7 della Direzione generale di data 28 dicembre 1976, in AENPITn, 1.2.124.
(37) Anche gli acquisti di immobili da parte dell'ente risultano sottoposti ad autorizzazione del Presidente della Repubblica; cfr. D. P. R. 9 ottobre 1965, n. 1160, "Autorizzazione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, ad acquistare un immobile", pubblicato in G. U. 28 ottobre 1965, n. 270.
(38) L. 21 marzo 1958, n. 259, "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", pubblicata in G. U. 8 aprile 1958, n. 84.
(39) Cfr. Deliberazione del Presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni n. 524 del 24 dicembre 1976, allegata alla circolare n. 2-3 dei Servizi affari generali e del personale di data 11 gennaio 1977, in AENPITn, 1.2.124.

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Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, "Disciplina del servizio sanitario locale"

Legge 21 marzo 1958, n. 259, Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

Legge 19 dicembre 1952, n. 2390, Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)

L. P. 29 agosto 1983, n. 29, Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico

Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Decreto ministeriale 12 settembre 1959, Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Decreto ministeriale 22 febbraio 1965, Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146, Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)

Decreto legge 18 settembre 1981, n. 518, Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari

Decreto legge 22 gennaio 1982, n. 10, Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC

Denominazione Estremi cronologici
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" 1977 luglio 24
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" 1978 dicembre 23
Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, "Disciplina del servizio sanitario locale" 1980 dicembre 6
Legge 21 marzo 1958, n. 259, Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 1958 marzo 21
Legge 19 dicembre 1952, n. 2390, Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 1952 dicembre 19
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) 1954 dicembre 18
L. P. 29 agosto 1983, n. 29, Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico 1983 agosto 29
Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato 1951 dicembre 24
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 1955 aprile 27
Decreto ministeriale 12 settembre 1959, Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 1959 settembre 12
Decreto ministeriale 22 febbraio 1965, Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra 1965 febbraio 22
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146, Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) 1960 luglio 28
Decreto legge 18 settembre 1981, n. 518, Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari 1981 settembre 18
Decreto legge 22 gennaio 1982, n. 10, Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC 1982 gennaio 22
Denominazione Estremi cronologici
Sede di Trento dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
Denominazione Estremi cronologici
Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni