Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.
Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.
Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.
I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.
I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.
Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.
Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n.1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art.43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art.1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelle che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrate separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.
Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.
Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n.1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. 1 prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1°ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.
Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.
L'amministrazione separata usi civici di Biacesa ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti.
Con decreto della Prefettura di Trento del 1 marzo 1947 di istituzione dell'Amministrazione separata usi civici di Biacesa viene nominato anche il primo commissario nella persona di Vittorio Grazioli. Con circolare prefettizia n. 200041/III/b del 27 giugno 1947 vengono indette per il 23 novembre le elezioni del comitato d'amministrazione, in sostituzione del commissario; viene eletto in qualità di presidente nuovamente Vittorio Grazioli. In seguito alle sue dimissioni, con decreto della giunta provinciale amministrativa del 12 novembre 1948 n. 35314/III/b, su proposta dei 59 capifamiglia della frazione, viene nominato presidente Bruno Maffei che coprirà tale carica fino alle nuove elezioni del 28 aprile 1953. Dopo questa data risulta eletto presidente Gilberto Maroni che espleterà il suo mandato fino allo scioglimento dell'amministrazione.
Nel primo anno di attività riveste l'incarico di segretario frazionale Gaetano Marchi, segretario comunale di Molina di Ledro. Con deliberazione del 25 febbraio1948, n. 2 il comitato, considerata la grande mole di lavoro del segretario comunale di Molina di Ledro (gestione del comune e delle quattro amministrazioni frazionali), delibera l'affidamento dei servizi amministrativi - contabili al maestro Italo Baldessari, mentre il segretario comunale mantiene funzioni direttive e di controllo. Dall'aprile 1954 riprende l'incarico, fino allo scioglimento dell'ente, il segretario comunale Lino Piva.
L'amministrazione si serviva di un messo frazionale, che, oltre alle normali funzioni, aveva mansioni di stradino (pulizia delle principali vie del paese e delle fontane) di guardia (sorveglianza del patrimonio frazionale, denuncia delle infrazione, tutela della proprietà privata, salvaguardia delle norme igieniche e sanitarie), inoltre si occupava del controllo dell'orologio del campanile della chiesa e svolgeva il servizio di sagrestano (pulizia della chiesa e del cimitero). L'incarico di messo frazionale viene svolto da Olindo Longo dal gennaio 1948 fino al dicembre 1953.
Le riunioni del comitato si tenevano nella sede municipale di Molina di Ledro; alcune nella "Sala lettura" di Biacesa.
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