Gioventù italiana del Littorio, Molina di Ledro, 1937 novembre 12 - 1943 agosto 5 ( 1937 novembre 12 - 1943 agosto 5 )

Gioventù italiana del Littorio, Molina di Ledro, 1937 novembre 12 - 1943 agosto 5

Gioventù italiana del Littorio

GIL di Molina di Ledro

ente

1937 novembre 12 - 1943 agosto 5

La Gioventù italiana del Littorio viene istituita con R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839 (1). Vengono contestualmente soppressi il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile (2), l'Opera nazionale Balilla (3), i Fasci giovanili di combattimento (4).
Quanto all'effettiva diffusione della Gioventù italiana del Littorio, così si esprime Tina Tomasi: "La GIL, fedele specchio del regime che la emana, per il fatto stesso di effettuare il reclutamento nelle scuole, è un'organizzazione classista che lascia al di fuori i figli degli operai ed i contadini, non appena abbiano finito la scuola elementare. Ancora nel 1939 i tesserati, ammontanti al 50% dei ragazzi italiani dai 6 ai 18 anni, decrescono in percentuale via via che aumenta l'età, e che si passa dalle regioni più ricche e più progredite del Nord a quelle sottosviluppate con alte punte di analfabetismo del Mezzogiorno" (5).
La Gioventù italiana del Littorio viene soppressa con la norma che sopprime il Partito nazionale fascista, R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704 (6); i compiti istituzionali dell'ente vengono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale; vengono inoltre trasferite ai due ministeri "le attività e le passività eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale fascista di pertinenza delle singole organizzazioni".
Con Decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944 (7) viene insediato, per quanto riguarda la parte d'Italia non più soggetta al regime fascista, il primo Commissario della "Gioventù italiana", dando così di fatto il via all'istituzione di quello che diverrà l'ente Gioventù italiana, successore per molti aspetti della Gioventù italiana del Littorio, anche se inizialmente tenuto soltanto a "recuperare e conservare i beni di pertinenza dell'ente GIL e predisporre il piano di ripartizione dei compiti e delle attività residue tra i Ministeri della difesa e della pubblica istruzione" (8).
Diverse sono le vicende dell'ente nel territorio del Nord Italia, il quale, nel periodo compreso tra il settembre 1943 e la primavera del 1945, è soggetto in parte alla Repubblica sociale italiana ed in parte ad amministrazioni militari germaniche. Per quanto riguarda il territorio sottoposto alla Repubblica sociale, si ha notizia dell'esistenza di un'Opera Balilla, ente che sostituisce la Gioventù italiana del Littorio, articolata in una Presidenza centrale ed in Comitati provinciali (9). Nei territori sottoposti all'amministrazione militare tedesca della Zona operazioni Prealpi (Operationszone Alpenvorland) viene espressamente proibita la ricostituzione del Partito fascista e delle sue organizzazioni (tranne che nella provincia di Belluno), così come l'attribuzione di qualunque funzione istituzionale ad organi della Repubblica sociale (10). Per quanto riguarda però il territorio della provincia di Trento, sottoposto all'amministrazione militare germanica e anche all'autorità civile impersonata dal Prefetto de Bertolini, risulta una prosecuzione almeno parziale dell'attività della Gioventù italiana del Littorio. Il Prefetto infatti scrive al Provveditore agli studi di Trento, il 22 dicembre 1943, "consigliandolo prudentemente di mantenere in vita nel Trentino un'istituzione fascista come la GIL", sotto la presidenza di Stefano Cipriani, "in quanto quello era l'unico mezzo per ottenere dal Ministero fondi per l'assistenza" (11); l'effettivo svolgimento di attività è poi attestato da varia documentazione dell'archivio dell'Ufficio provinciale di Trento della Gioventù italiana.

L'unico registro presente in archivio non consente di individuare la data precisa di costituzione, né di tracciare una storia esaustiva dell'ente; pertanto le date riportate in intestazione sono quelle istituzionali.

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ente pubblico territoriale

Il R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, così recita: "La Gioventù italiana del Littorio ha personalità giuridica". A titolo esplicativo di tale formula si riporta parte della definizione che compare sul Nuovo digesto italiano del 1939, quindi una definizione dottrinaria contemporanea rispetto alla norma istitutiva della Gioventù italiana del Littorio: "in vista degl'interessi collettivi e sociali, il diritto attribuisce la soggettività giuridica all'organizzazione unitaria di persone e di mezzi diretta al soddisfacimento dei medesimi, e questa soggettività designa col termine di persona giuridica ... La terminologia usata nelle fonti per designare questi enti giuridici è molto varia. Per limitarci ai giorni nostri, si parlava di corpi morali nell'art. 2 del c.c. italiano del 1865, mentre, nelle nostre leggi speciali, si riscontra, ora la denominazione di corpo o ente morale, ora l'altra di ente collettivo, o di ente giuridico, o di persona giuridica" (12). La personalità giuridica definisce dunque un soggetto giuridico costituito da una "organizzazione unitaria di persone e di mezzi" diretta al soddisfacimento di interessi collettivi e sociali. La natura giuridica pubblica della Gioventù italiana del Littorio è poi sancita per via dottrinaria: "Essa ha natura di diritto pubblico, dato l'interesse generale e pubblico dei suoi compiti" (13), e ancora: "Ha ritenuto infatti la Suprema Corte che a conferire il carattere di ente pubblico ad un ente è essenziale che l'attività del medesimo venga a trovarsi di fronte allo Stato in una relazione tale da potersi dire riguardata da questo come una integrazione delle sue proprie funzioni, e quell'ente che le esplica come un organismo ausiliario pel raggiungimento dei suoi fini" (14).
La norma istitutiva definisce poi la Gioventù italiana del Littorio come "organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del Regime Fascista ... istituita nel seno del Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista". La stretta appartenenza dell'ente ad un partito politico non ne modifica la natura giuridica pubblica, e ciò non soltanto in quanto l'ente stesso integra funzioni proprie dello Stato, ma anche per una peculiarità del regime fascista, ovvero la trasformazione di un partito politico in ente di diritto pubblico con valenza costituzionale. Con L. 9 dicembre 1928, n. 2693 (15), integrata dalla L. 14 dicembre 1929, n. 2099 (16), il Gran Consiglio, organo supremo del Partito nazionale fascista, diviene anche organo costituzionale dello Stato. Si verifica così un processo di compenetrazione reciproca tra Stato e partito fascista (17), all'interno del quale una organizzazione di partito, come la Gioventù italiana del Littorio, può essere considerata quale ente parastatale. Si riporta in merito una definizione classificatoria ad opera di Guido Zanobini: "Gli enti parastatali ... costituiscono una categoria particolare degli enti pubblici: quelli che estendono la loro azione a tutto il territorio dello Stato. Oltre a questo elemento essenziale, si ritengono necessarie a meglio individuare la categoria degli enti parastatali le seguenti circostanze: a) la costituzione per opera dello Stato stesso... Questo primo carattere, sebbene generalissimo, non sembra tuttavia essenziale: esistono enti che le leggi stesse includono fra i parastatali..., che lo Stato non ha istituiti, ma solo riconosciuti e trasformati; b) il finanziamento dell'ente da parte dello Stato, sia che questo costituisca all'ente una donazione di beni, sia che gli assicuri una entrata fissa sul suo bilancio: non è necessario, però, che tale finanziamento sia a carico dello Stato in modo totale. Da questo elemento deriva anche quello della particolare ingerenza che lo Stato si riserva nell'amministrazione finanziaria dell'ente; c) a questi elementi noi crediamo che si debba aggiungere quello negativo che l'ente parastatale non abbia carattere di corporazione, ma soltanto di istituzione o fondazione pubblica" (18).
La dottrina giuridica degli anni '30 classifica poi la Gioventù italiana del Littorio anche come ente assistenziale (19).
La norma istitutiva estende alla Gioventù italiana del Littorio le disposizioni di favore esistenti per le IPAB: in particolare, l'ente può richiedere la rappresentazione in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato. Il R. D. 8 giugno 1940, n. 779 (20), ribadisce espressamente il diritto della Gioventù italiana del Littorio ad essere rappresentata e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Per quanto riguarda i finanziamenti, la norma istitutiva specifica: "La Gioventù italiana del Littorio provvede ai propri scopi: a) con i contributi del Partito Nazionale Fascista, dei Ministeri, di enti, di istituzioni e dei soci; b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni o sovvenzioni disposte a suo favore [...].". Secondo Tina Tomasi il finanziamento dell'ente è, di fatto, a totale carico dello Stato (21). Con L.16 novembre 1939, n. 1804 (22) viene assegnato all'ente un contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; il contributo viene poi aumentato nel 1940 e nel 1941 (23).
Condizione giuridica del personale
Il personale della Gioventù italiana del Littorio è suddiviso nelle seguenti categorie: personale di ruolo (a sua volta suddivisa in personale di concetto e personale d'ordine), personale comandato, personale avventizio e personale salariato (24).
Ai funzionari della Gioventù italiana del Littorio "va senza dubbio attribuita la qualità di pubblico ufficiale, appartengano essi al ramo amministrativo, al ramo insegnante o al ramo di assistenza sanitaria o di vigilanza disciplinare. L'articolo 357 del codice penale, infatti, considera pubblico ufficiale ogni persona, impiegato o non, che eserciti una pubblica funzione, e la dottrina ritiene che eserciti una pubblica funzione ogni persona fisica che forma o concorre a formare, con la sua volontà individuale, la volontà dello Stato o di altro ente pubblico, diretta al conseguimento di un fine pubblico, e non può certo dubitarsi che i funzionari della G. I. L. concorrano con la propria attività volitiva all'esplicazione di un fine proprio dello Stato fascista..." (25).
Con R. D. 1 giugno 1933, n. 641 (26), viene richiesta l'iscrizione al Partito nazionale fascista per l'ammissione ad impieghi presso le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

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Il R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, così si esprime riguardo le competenze dell'ente, dedicato ai giovani dai 6 ai 21 anni di età: "I compiti che la Gioventù italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono: a) la preparazione spirituale, sportiva e premilitare; b) l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa predisposti di concerto con il Ministero per l'educazione nazionale; c) l'istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con le finalità della Gioventù italiana del Littorio; d) l'assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico, o con altri mezzi disposti dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, comandante generale; e) l'organizzazione di viaggi e crociere a carattere educativo. La Gioventù Italiana del Littorio ha inoltre la facoltà di istruire o di promuove l'istituzione di borse di studio e di provvede alla loro assegnazione. Alla Gioventù italiana del Littorio spetta la vigilanza su tutte le colonie climatiche e istituzioni affini, da chiunque fondate o gestite".
Per quanto riguarda i beni a disposizione dell'ente, la norma del 1937 così recita: "Le istituzioni, le scuole, le accademie, i collegi appartenenti all'Opera nazionale Balilla, passano, nella attuale situazione di fatto e di diritto, alla Gioventù italiana del Littorio. Le attività e passività dell'Opera nazionale Balilla e dei Fasci giovanili di combattimento nonché gli immobili di proprietà del Partito Nazionale Fascista, adibiti a caserme dei giovani fascisti e a colonie climatiche, sono trasferiti alla Gioventù italiana del Littorio" (anche il personale dell'Opera Balilla passa alle dipendenze del nuovo ente). Ed inoltre: "I Comuni e le Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornire le sedi della Gioventù italiana del Littorio [...] e a mantenere in suo favore le concessioni in uso gratuito delle palestre già assegnate all'Opera nazionale Balilla o ai Fasci giovanili di combattimento". Le Istruzioni amministrativo-contabili dell'ente, approvate dal Comandante generale nell'ottobre del 1937 (27), elencano i seguenti elementi patrimoniali costituenti di norma la dotazione dei Comandi federali: palestre, "Case G. I. L.", campi sportivi, biblioteche, attrezzature ginnico-sportive, materiale da equipaggiamento e da esercitazione premilitare, mobilio, titoli pubblici e privati, rendite derivanti da lasciti, legati o donazioni.
Così un giurista descrive, nel 1939, la missione dell'ente: "La Gioventù italiana del Littorio come già l'Opera nazionale Balilla, mira essenzialmente a preparare i giovani fisicamente e moralmente, in guisa da renderli degni della nuova norma di vita italiana. A tal uopo, procura di dar loro il senso della disciplina e della gerarchia, di alimentarne i sentimenti religiosi e nazionali e di promuoverne la formazione fisica e l'educazione professionale" (28).
La Gioventù italiana del Littorio prosegue dunque le attività già svolte dall'Opera nazionale Balilla: la preparazione spirituale, la preparazione sportiva e l'insegnamento dell'educazione fisica. Con L. 22 maggio 1939, n. 866 (29), viene soppressa la Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma (30), sostituita dall'Accademia maschile della Gioventù italiana del Littorio con sede in Roma (31) e dall'Accademia femminile della Gioventù italiana del Littorio con sede in Orvieto. Le due accademie hanno i seguenti scopi: preparazione, "attraverso una integrale educazione fascista", di dirigenti e istruttori della Gioventù italiana del Littorio e di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole e presso le forze armate; formazione politica e professionale dei giovani ai fini della preparazione ginnico-sportiva della nazione; perfezionamento della cultura politica, scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo della educazione giovanile; promozione del progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva; organizzazione di speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le forze armate e per le organizzazioni del regime. Presso l'accademia di Roma si svolgono anche corsi per preparare gli aspiranti ufficiali di complemento dell'esercito, e viene istituita anche una Accademia di scherma. Con L. 14 novembre 1941, n. 1361 (32) l'insegnamento dell'educazione fisica viene considerato a tutti gli effetti alla stessa stregua degli altri insegnamenti. Gli insegnanti di educazione fisica, pur rimanendo alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando federale della G.I.L., sono subordinati al capo dell'istituto per l'attività che svolgono nella scuola e sono tenuti all'osservanza degli obblighi scolastici derivanti dal proprio insegnamento.
Il rapporto tra l'istruzione scolastica e la Gioventù italiana del Littorio si fa più stretto di quello che intercorreva con l'Opera Balilla. La "Carta della scuola", presentata dal ministro Bottai al Gran Consiglio del Fascismo il 19 gennaio 1939 e da questo approvata con apposito ordine del giorno del 15 febbraio1939, con il quale la si definisce come "documento fondamentale che consacra la stretta collaborazione tra la scuola e le organizzazioni giovanili del Partito" (33), afferma che: "nell'ordine fascista, età scolastica ed età politica coincidono. Scuola, G.I.L. e G.U.F. formano, insieme, uno strumento unitario di educazione fascista. L'obbligo di frequentarli costituisce il servizio scolastico, che impegna i cittadini dalla prima età ai ventun'anni. Tale servizio consiste nella frequenza, dal quarto al quattordicesimo anno, della scuola e della GIL, e continua in questa fino a ventun'anni anche per chi non seguita gli studi". La Gioventù italiana del Littorio è uno tra gli enti morali ai quali può essere affidata la gestione diretta di scuole non classificate o rurali, succedendo anche in tale competenza all'Opera Balilla (34); le scuole rurali passeranno alla gestione statale a partire dal 1942 (35). Con R. D. 5 luglio 1934, n. 1210 (36) viene disposta la presenza di un rappresentante dell'Opera Balilla, e quindi poi della Gioventù italiana del Littorio, nelle Giunte per l'istruzione media tecnica, organi consultivi ed amministrativi istituiti presso ogni provveditorato agli studi per le scuole ed istituti di istruzione tecnica. Con R. D. L. 3 giugno 1938, n. 994 (37) viene inoltre prevista l'istituzione di collegi e scuole speciali, alle dirette dipendenze della Gioventù italiana del Littorio, anziché del Ministero per l'educazione nazionale; tra i collegi istituiti dalla Gioventù italiana del Littorio si possono citare: i collegi navali di Brindisi e Venezia; i collegi per istruttori di Napoli, Roma ed Udine; il Collegio aereonautico di Forlì; il Collegio Littorio di Roma; i collegi magistrali di Udine ed Orvieto; il Collegio arti e mestieri di Gradisca d'Isonzo (38). Una circolare del Commissariato nazionale per la Gioventù italiana del 23 novembre 1947 (39) elenca anche i collegi di Bergamo, di Brescia, di Lecce, dell'Impruneta di Pozzolatico, di Città di Castello, di Castello Montanaro di Piacenza, di Vittorio Veneto, di Tagliacozzo, di Spoleto. Tra le scuole di specializzazione è istituita una scuola di specializzazione militare a Bolzano (40), ed una scuola marinara a Sabaudia (41).
La Gioventù italiana del Littorio gestisce inoltre corsi di avviamento professionale, ma "i corsi di lavoro organizzati dalla GIL per i giovani non iscritti alle scuole si risolvono in un totale fallimento" (42).
Anche l'Accademia di musica istituita a Roma nel 1936 viene affidata alla Gioventù italiana del Littorio, e trasformata in Conservatorio con R. D. 26 gennaio 1942, n. 234 (43).
In materia di istruzione femminile, con il passaggio di competenze dall'Opera Balilla alla Gioventù italiana del Littorio si ha una nuova articolazione in fasce di età delle assistite: alle Piccole Italiane, dagli 8 ai 14 anni, ed alle Giovani Italiane, dai 14 ai 18, si aggiungono ora le Giovani Fasciste, dai 18 ai 21 anni. Le Giovani Fasciste sono inquadrate a seconda delle attività che svolgono nei seguenti gruppi: sportivo, culturale artistico ricreativo, economia domestica, avviamento professionale, giovani massaie rurali, coloniale, giovani operaie. Lo scopo dell'organizzazione delle Giovani Fasciste è di rinsaldare in esse la fede fascista e di prepararle alla missione che il Partito assegna alla donna, anche tramite corsi di preparazione domestica da svolgersi in tutti i comuni. Le Piccole e le Giovani Italiane vengono preparate ai doveri propri della donna con esercitazioni ginnico-sportive, attività artistiche, ricreative e con l'assistenza igienico-sanitaria e spirituale, particolarmente indirizzata al culto delle virtù familiari e al compimento della missione domestica (44).
L'Opera Balilla aveva anche compiti di natura assistenziale e previdenziale nei confronti degli iscritti; anche tali compiti passano alla Gioventù italiana del Littorio; l'assistenza igienico sanitaria è praticata da operatori sanitari i quali prestano gratuitamente la loro attività con cure a domicilio e in ambulatorio e con la presenza nei campeggi e nei raduni; la previdenza e l'assicurazione sono curate per mezzo della cassa mutua assistenza "Arnaldo Mussolini": "La Cassa garantisce l'indennizzo per ogni infortunio che capiti ad un organizzato, anche nei momenti della sua vita in cui egli non si trova nei ranghi, ma attende alle sue normali occupazioni." (45). Inoltre: "Alcuni compiti originariamente spettanti alla Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nei riguardi dell'assistenza educativa e profilattica dei fanciulli d'età prescolastica e scolastica, debbono intendersi oggi assorbiti da quelli, assai più larghi e comprensivi, attribuiti alla Gioventù italiana del Littorio" (46).
Anche i patronati scolastici comunali passano alla Gioventù italiana del Littorio (47). Al patronato sono attribuiti compiti assistenziali nei confronti degli alunni delle scuole elementari: refezione scolastica, concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, dotazione di mezzi meccanici di illustrazione didattica, fondazione di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per arti e mestieri, fondazione di giardini ed asili d'infanzia, fondazione di ricreatori ed educatori, istituzione di scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico. Presso i patronati possono essere istituiti gli economati scolastici, aventi il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria (48). Con R. D. L. 5 settembre 1938, n. 1620 (49) viene soppresso l'Ente nazionale per la mutualità scolastica (50) e passano alla Gioventù italiana del Littorio sia le attività e passività dell'ente, compreso il patrimonio immobiliare, sia le sue competenze in materia di "educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza agli scolari".
La norma istitutiva della Gioventù italiana del Littorio affida a questa anche le competenze in materia di istruzione premilitare già attribuite all'Opera nazionale Balilla ed ai Fasci giovanili di combattimento (51). La L. 11 aprile 1938, n. 405 (52) ribadisce l'attribuzione alla Gioventù italiana del Littorio dell'istruzione premilitare "a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età, alla chiamata alle armi". Inoltre, "I Giovani Fascisti possono anche esser chiamati a concorrere a servizi militari territoriali di presidio e di ordine pubblico, previ accordi con le autorità competenti" (53)
Un delegato della Gioventù italiana del Littorio è membro di diritto del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (54). Con L 17 agosto 1941, n. 942 (55), vengono attribuite alla Gioventù italiana del Littorio l'amministrazione dell'Opera nazionale degli orfani di guerra ed in generale "l'assistenza, l'educazione e la preparazione al lavoro professionale degli orfani di guerra". Per l'attuazione di tali compiti la Gioventù italiana del Littorio può istituire collegi a carattere di orientamento professionale, tecnico e pre-militare, oppure avvalersi di altri collegi e istituti sottoposti alla sua vigilanza; per l'assistenza agli orfani di guerra di età inferiore ai sei anni la Gioventù italiana del Littorio si avvale dell'organizzazione e delle attività assistenziali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Al vertice della Gioventù italiana del Littorio è il Comandante generale, Segretario del Partito nazionale fascista, Ministro Segretario di Stato. Al Comandante generale, in quanto Segretario del Partito nazionale fascista, sono affidate le seguenti funzioni: propone al Duce la nomina e la revoca dei Segretari federali, preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento, e quindi Comandanti federali della Gioventù italiana del Littorio; propone al Duce la nomina e la revoca dei dirigenti nazionali delle organizzazioni dipendenti dal Partito nazionale fascista, quale è la Gioventù italiana del Littorio; nomina e revoca i gerarchi centrali e provinciali delle organizzazioni del Partito nazionale fascista, tra i quali i componenti del Comando generale e dei comandi federali della Gioventù italiana del Littorio; emana regolamenti e norme per il funzionamento delle organizzazioni dipendenti dal partito, quale è la Gioventù italiana del Littorio; ha facoltà di annullare o di modificare i provvedimenti delle dipendenti gerarchie, nei riguardi delle quali ha potere di sostituzione (56). Il Comandante generale, inoltre, approva il conto consuntivo del Comando generale e l'allegata relazione del Collegio centrale dei revisori (57).
Il Comando generale della Gioventù italiana del Littorio è costituito, oltre che dal Comandante generale, da due vice-Comandanti generali, dal Capo di Stato maggiore, da due sotto Capi di Stato maggiore, dall'Ispettrice generale per le Organizzazioni femminili, dalla Direzione centrale dei servizi amministrativi, dal Servizio stampa, dalle accademie e collegi, dalle colonie permanenti, (58).
Il Capo di Stato maggiore sostituisce il Comandante generale, in caso di assenza o impedimento di questo, nella direzione e sorveglianza della gestione amministrativa del Comando, e gestisce i Servizi logistici (laboratorio e magazzini centrali) (59). Dall'aprile del 1940 il Capo di Stato maggiore diviene unico vice-Comandante generale (60).
Dai sotto Capi di Stato maggiore dipendono il Servizio preparazione spirituale e professionale, l'Ufficio militare di educazione fisica e sportiva, l'Ufficio personale, l'Ufficio disciplina ed il Servizio di sanità e assistenza (addetto ai compiti di natura assistenziale e previdenziale nei confronti degli iscritti).
Dall'Ispettrice generale per le Organizzazioni femminili dipendono, per quanto riguarda la componente femminile, il Servizio preparazione spirituale e i corsi a carattere domestico o sociale, l'educazione fisica e sportiva, l'Ufficio personale, l'Ufficio disciplina, il Servizio di sanità e assistenza.
Alla Direzione centrale dei servizi amministrativi sono affidate la predisposizione degli atti d'ufficio, il coordinamento delle norme amministrative e contabili dell'ente, le ispezioni amministrative e contabili su comandi ed enti dipendenti (61). Dal 1940 la Direzione assume la denominazione di Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi (62).
Dal Comando generale dipendono le accademie ed i collegi: l'Accademia maschile della Gioventù italiana del Littorio, con sede in Roma, l'Accademia femminile della Gioventù italiana del Littorio, con sede in Orvieto, l'Accademia di musica, istituita a Roma nel 1936, situata nel Foro Mussolini, trasformata in Conservatorio nel gennaio 1942, i collegi, con annesse scuole medie, istituiti alle dirette dipendenze della Gioventù italiana del Littorio (anziché del Ministero per l'educazione nazionale). Tali enti hanno propri consigli di amministrazione; sono sottoposte al controllo del Comando generale le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio, gli acquisti e vendite di immobili (63).
Presso il Comando generale è istituito un Collegio centrale dei revisori, incaricati di vigilare sulla gestione della Gioventù italiana del Littorio con le facoltà e gli obblighi che competono ai sindaci delle società commerciali. I revisori sono nominati dal Comandante generale, su proposta dei ministri dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale e delle corporazioni. Il Collegio centrale dei revisori è competente anche riguardo la gestione delle accademie, collegi, convitti, navi scuola e colonie permanenti(64) .
Ai fini di coordinare i programmi di attività della Gioventù italiana del Littorio con l'azione dei Ministeri competenti nei settori educativo, sanitario e premilitare, è istituita la Consulta della Gioventù italiana del Littorio, composta del Ministro dell'Educazione Nazionale, dei Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, del Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, della rappresentante dei Fasci femminili, nonché del Comandante generale e dei vice-Comandanti generali della G.I.L. componenti di diritto (65).
In ogni provincia è istituito un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; il Segretario federale (66) è il Comandante federale della Gioventù italiana del Littorio. Da lui dipendono un vice Comandante federale, un Capo di stato maggiore, un Comitato dei revisori, una Commissione provinciale scuola (67). In ogni comune è istituito un Comando comunale della Gioventù italiana del Littorio; il Segretario politico del Fascio di combattimento è Comandante della Gioventù italiana del Littorio ed ha alle sue dipendenze un vice-Comandante membro del Direttorio del Fascio di Combattimento, un Comandante giovani fascisti, un Comandante avanguardisti e balilla, un ufficio amministrativo e una ispettrice femminile, dalla quale dipendono una vice-ispettrice e le capogruppo (68).
L'inquadramento dei Giovani Fascisti "è affidato a ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (ruolo G.I.L.). Inoltre sono assegnati a ciascun Comando federale degli ufficiali superiori dell'Esercito, per l'organizzazione militare dei Giovani Fascisti e per la premilitare generale e specializzata"; "L'inquadramento degli Avanguardisti è affidato, per esigenze di carattere organizzativo, a ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, a capi centuria e cadetti (ruolo G.I.L.)" (69).

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Il R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, norma istitutiva della Gioventù italiana del Littorio, pone l'ente "nel seno del Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne è il Comandante generale".

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1. R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, "Istituzione della Gioventù italiana del Littorio", pubblicato in G. U. 12 novembre 1937, n. 262, convertito in legge con L. 23 dicembre 1937, n. 2566, "conversione in legge del r. decreto-legge 27 ottobre 1937-xv, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G. U. 28 febbraio 1938, n. 48.
2. Istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale con R. D. 12 novembre 1929, n. 1661, "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile", pubblicato in G. U. 30 settembre 1929, n. 227.
3. Istituita con L. 3 aprile 1926, n. 2247, "Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G. U. 11 gennaio 1927, n. 7.
4. Istituiti presso ogni Fascio di combattimento del Partito nazionale fascista con R. D.17 novembre 1932, n. 1456, "Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 21 novembre 1932, n. 268.
5. Cfr. T. TOMASI, "Idealismo e fascismo nella scuola italiana", Firenze, 1969, p. 152; cfr. anche A. AQUARONE, "L'organizzazione dello Stato totalitario", Torino 1965, pp. 267-269.
6. R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704, "Soppressione del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 5 agosto 1943, n. 180.
7. Decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944, "Nomina dell'avv. Vincenzo di Palma a Commissario della 'Gioventù italiana'", pubblicato in G. U. 17 maggio 1944, n. 28, serie speciale.
8. Cfr. D. P. C. M. 19 agosto 1944, pubblicato in G. U. 26 ottobre 1944, n. 73, serie speciale.
9. Cfr. Archivio dell'Ufficio provinciale di Trento della Gioventù italiana, d'ora in avanti AGITn, 1.5.57, circolare della Presidenza centrale dell'Opera Balilla ai Comitati provinciali del 27 settembre 1944 sul servizio di educazione fisica.
10. Cfr. M. LUN, "Le strutture amministrative e militari", in "La Zona d'operazione delle Prealpi nella seconda guerra mondiale", a cura di A. DI MICHELE, R. TAIANI, Trento, 2009, pp. 95 e 99, e U. CORSINI, "La politica tedesca nell'Alpenvorland e l'atteggiamento delle popolazioni nelle tre provincie di Bolzano-Trento-Belluno", in "Fascismo, Antifascismo e Resistenza. Seminario di studi storici. Trento, dicembre 1975-aprile 1976", a cura di Comitato provinciale per il 30° anniversario della resistenza e della liberazione, Trento 1978.
11. Cfr. A. VADAGNINI, "Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. II, p. 119.
12. Cfr. G. MENOTTI DE FRANCESCO, "Persona giuridica", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. IX, Torino 1939, p. 933.
13. Cfr. C. ZAPPULLI, "Gioventù italiana del Littorio", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VI, Torino 1938, p. 266.
14. C. ZAPPULLI, cit., p. 266, nota 2.
15. L. 9 dicembre 1928, n. 2693, "Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo", pubblicata in G. U. 11 dicembre 1928, n. 287.
16. L. 14 dicembre 1929, n. 2099, "Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista", pubblicata in G. U. 16 dicembre 1929, n. 292.
17. Cfr. A. AQUARONE, "L'organizzazione dello Stato totalitario", Torino 1965; E. GENTILE, "La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista", Roma 2002; S. MERLINI, "Il governo costituzionale", in "Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi", a cura di R. ROMANELLI, Roma 1995.
18. Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.
19. Cfr. A. LO MONACO-APRILE, "Opere assistenziali (legislazione sulle)", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. IX, Torino 1939, p. 94.
20. R. D. 8 giugno 1940, n. 779, "Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato", pubblicato in G. U. 12 luglio 1940, n. 162.
21. Cfr. T. TOMASI, cit., p. 144.
22. L. 16 novembre 1939, n. 1804, "Assegnazione alla Gioventù italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore", pubblicata in G. U. 15 dicembre 1939, n. 290.
23. Con L. 13 maggio 1940, n. 585, "Assegnazione alla Gioventù italiana del Littorio di un maggior contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore", pubblicata in G. U. 19 giugno 1940, n. 143, e con L. 28 giugno 1941, n. 681, "Aumento del contributo statale a favore della Gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G. U. 29 luglio 1941, n. 177.
24. Cfr. deliberazione del Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio dell'1 marzo 1938, in "Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo per il Commissariato gioventù italiana", s. d.
25. Cfr. C. ZAPPULLI, cit., pp. 266-267.
26. R. D. 1 giugno 1933, n. 641 , "Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali", pubblicato in G. U. 23 giugno 1933, n. 145.
27. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938.
28.Cfr. A. LO MONACO-APRILE, cit., p. 94.
29. L. 22 maggio 1939, n. 866, "Sistemazione delle accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto", pubblicata in G. U. 28 giugno 1939, n. 150.
30. Istituita con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore", pubblicato in G. U. 7 dicembre 1933, n. 283, S. O.
31. L'accademia di Roma ha sede nel Foro Mussolini, grande complesso sportivo edificato durante gli anni '30, comprendente lo Stadio dei cipressi, ora Stadio olimpico, lo Stadio dei marmi, piscine, campi da tennis, ma anche l'Accademia di musica, poi Conservatorio.
32. L. 14 novembre 1941, n. 1361, "Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti", pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301.
33. Cfr. T. TOMASI, cit., p. 165.
34. Per quanto riguarda il territorio trentino, il R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione", pubblicato in G. U. 23 aprile 1928, n. 95, affida la gestione delle scuole rurali trentine all'Opera nazionale di assistenza all'italia redenta.
35. Con L. 1 giugno 1942, n. 675, "Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo b dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato", pubblicata in G. U. 27 giugno 1942, n. 151, e con L. 31 maggio 1943, n. 570, "Collocamento dei direttori didattici nel grado 9, gruppo b, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'italia redenta e dall'ente Le scuole per i contadini dell'agro romano", pubblicata in G. U. 3 luglio 1943, n. 152.
36. R. D. 5 luglio 1934, n. 1210, "Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle giunte per l'istruzione media tecnica", pubblicato in G. U. 1 agosto 1934, n. 179.
37. R. D. L. 3 giugno 1938, n. 994, "Concernente la sistemazione delle scuole medie e dei collegi della Gioventù italiana del Littorio", convertito in legge con L. 16 gennaio 1939, n. 255, "Conversione in legge del r. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie e dei collegi della Gioventù italiana del Littorio, pubblicata in G. U. 24 febbraio 1939, n. 46.
38. Cfr. "Gioventù italiana", anno I, n. 7, ottobre 1962.
39. Cfr. AGITn, 1.3.23, fasc. Circolari 1947.
40. Cfr. L. 20 novembre 1939, n. 1910, "Estensione alla scuola della Gioventù italiana del Littorio (G.I.L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G. U. 30 dicembre 1939, n. 302.
41. Cfr. L. 1 luglio 1940, n. 1210, "Soppressione delle navi scuola marinaretti e istituzione della Scuola marinara 'Caracciolo' della G.I.L. in Sabaudia, pubblicata in G. U. 5 settembre 1940, n. 208.
42. Gudizio espresso in T. TOMASI, cit., p. 172, con riferimento a M. Morandi, "Attuazione del servizio del lavoro", in "Critica fascista", 15 giugno 1942.
43. R. D. 26 gennaio 1942, n. 234, "Trasformazione dell'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio al Foro Mussolini, in Roma, in Conservatorio di musica della G.I.L.", pubblicato in G. U. 31 marzo 1942, n. 74.
44.Cfr. Partito nazionale fascista, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
45. Cfr. Opera nazionale Balilla, "Il Capo Centuria", Roma 1935, e Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, , "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938.
46. Cfr. A. LO MONACO-APRILE, cit., p. 94; l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia era stata istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277, "Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia", pubblicata in G. U. 7 gennaio 1926, n. 4.
47. I patronati scolastici sono istituiti facoltativamente con R. D. 16 febbraio 1888, n. 5296, "regolamento per l'istruzione elementare". Con L. 4 giugno 1911 n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicato in G. U. 17 giugno 1911, n.142, e con R. D. 2 gennaio 1913, n. 604, "che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, (patronati scolastici) e per la concessione di sussidi ed indennità, pubblicato in G. U. 12 luglio 1913, n.162, viene istituito in ogni comune il patronato scolastico, ente morale. Per quanto riguarda il territorio trentino, le norme sui patronati vengono recepite con Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 28 marzo 1924, cfr. Q. ANTONELLI, "Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino", in "Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo", a cura di R. G. ARCAINI, Trento 2003, p. LIII. I patronati scolastici comunali passano alle dipendenze dell'Opera Balilla con R. D. 17 marzo 1930, n. 394, "Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici", pubblicato in G. U. 26 aprile 1930, n. 98.
48. R. D. 12 luglio 1934, n. 1307, "Istituzione di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G. U. 17 agosto 1934, n. 192.
49. R. D. L. 5 settembre 1938, n. 1620, "Riguardante la soppressione dell'Ente della mutualità scolastica ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Partito nazionale fascista (Gioventù italiana del Littorio)", pubblicato in G. U. 22 ottobre 1938, n. 243, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 267, pubblicata in G. U. 25 febbraio 1939, n. 47.
50. Istituito con L. 3 gennaio 1929, n. 17, pubblicata in G. U. 9 febbraio 1929, n. 34, regolamentato con R. D. 16 febbraio 1933, n. 156, e con L. 29 gennaio 1934, n. 598 del 29 gennaio 1934.
51. La L. 31 dicembre 1934, n. 2150, "Norme sull'istruzione pre-militare", pubblicata in G. U. 21 gennaio 1934, n. 17, specificava che "l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi"; l'istruzione comprende due periodi: il primo, dall'ottavo anno di età al diciottesimo, competeva all'Opera nazionale Balilla; il secondo, dal diciottesimo anno di età fino alla chiamata alle armi, competeva alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento.
52. L. 11 aprile 1938, n. 405, "Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare", pubblicata in G. U. 5 maggio 1938, n. 102.
53. Cfr. Partito nazionale fascista, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
54. Istituita come Opera nazionale con L. 26 luglio 1929, n. 1397, "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma", pubblicata in G. U. 14 agosto 1929, n. 189, seguita dal regolamento R. D. 13 novembre 1930, n. 1642, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra", pubblicato in G. U. 20 dicembre 1930, n. 295.
55. L. 17 agosto 1941, n. 942, "Attribuzione alla Gioventù italiana del Littorio della assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra", pubblicata in G. U. 13 settembre 1941, n. 217.
56. Cfr. gli statuti del Partito nazionale fascista: R. D. 20 dicembre 1929, n. 2137, "Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 21 dicembre 1929, n. 297; R. D. 17 novembre 1932, n. 1456, "Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 21 novembre 1932, n. 268; R. D. 28 aprile 1938, n. 513, "Statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 18 maggio 1938, n. 112; R. D. 23 gennaio 1940, n. 33, "Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 16 febbraio 1940, n. 39; R. D. 17 febbraio 1941, n. 69, "Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista", pubblicato in G. U. 28 febbraio 1941, n. 51, S. O..
57. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, , Comando generale, "Determinazione 20 febbraio 1940-XVIII recante variazioni alle istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", 3° supplemento al "Bollettino del Comando generale della G.I.L.", n. 9, 1 marzo 1940-XVIII, Roma 1940, p. 12.
58. Cfr. C. ZAPPULLI, cit., pp. 267-268, e Partito nazionale fascista, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
59. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938, pp. 23, 53.
60. Cfr. decreto del Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio del 4 aprile 1940, in Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, , Comando generale, "Determinazione 20 febbraio 1940-XVIII recante variazioni alle istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", 3° supplemento al "Bollettino del Comando generale della G.I.L.", n. 9, 1 marzo 1940-XVIII, Roma 1940, p. 25.
61. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, , "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938, pp. 23, 53.
62. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, Comando generale, "Determinazione 20 febbraio 1940-XVIII recante variazioni alle istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", 3° supplemento al "Bollettino del Comando generale della G.I.L.", n. 9, 1 marzo 1940-XVIII, Roma 1940, p. 12.
63.Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938, p. 70.
64. Cfr. Partito nazionale fascista - Gioventù italiana del LIttorio, "Istruzioni amministrativo-contabili per i servizi della G. I. L.", Roma 1938, pp. 79-80, e C. ZAPPULLI, cit., pp. 267-268.
65. Cfr. C. ZAPPULLI, cit., pp. 267-268.
66. Il Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o Segretario federale, è il funzionario dirigente del Partito nazionale fascista a livello provinciale; cfr. gli statuti del Partito nazionale fascista.
67. Cfr. C. ZAPPULLI, cit., p. 268, e Partito nazionale fascista, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
68. Cfr. C. ZAPPULLI, cit., p. 268.
69. La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, o M.V.S.N., "è la guardia armata della Rivoluzione", "fondata dal Duce con deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, il 10 febbraio 1923"; essa "fa parte delle Forze armate dello Stato e presta giuramento di fedeltà al Re"; cfr. Partito nazionale fascista, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.

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La scheda è stata compilata secondo le norme di "Sistema informatico degli archivi storici del Trentino." Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ACMdL, A13 Gioventù italiana del Littorio (GIL) di Molina di Ledro, 1937 - 1943

Per la parte generale si è ripreso la scheda profilo istituzionale redatta da Nicola Zini nel dicembre 2009.

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Legge 22 maggio 1939, n. 866, Sistemazione delle accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto

L. 16 gennaio 1939, n. 255, Conversione in legge del regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie e dei collegi della Gioventù italiana del Littorio

Legge 17 agosto 1941, n. 942, Attribuzione alla gioventù italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra

Regio Decreto Legge 27 ottobre 1937, n. 1839, Istituzione Gioventù Italiana del Littorio

Legge 23 dicembre 1937, n. 2566, conversione in legge del regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio

Decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944, Nomina dell'avv. Vincenzo di Palma a Commissario della 'Gioventù italiana'

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 agosto 1944, Nomina del prof. Giorgio Candeloro a commissario della Gioventù italiana

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Ledro
Denominazione Estremi cronologici
Gioventù italiana del Littorio (GIL) di Molina di Ledro