Comunità di Carano, Carano, [1458] - 1810 agosto 31 ( [1458] - 1810 agosto 31 )

Comunità di Carano, Carano, [1458] - 1810 agosto 31

Comunità di Carano

ente

[1458] - 1810 agosto 31

L'abitato di Carano si trova nella bassa val di Fiemme a 1083 metri di altitudine. Esso è disposto su di un terrazzo in posizione dominante con vista sulla catena del Lagorai e sulle Pale di san Martino, lungo l'antica strada (del Silàn) Cavalese-Aguai-Trodena. La valle del Rio Val, detto anche val d'Osta, divide il paese in due parti: la Villa, che è l'agglomerato più elevato (m. 1120) e Radoi dove sorge la chiesa (m. 1083). (1) Il comune di Carano, cui apparteneva anche il "maso" di San Lugano costituito comune nel 1913 ed aggregato nel 1926 a Trodena, comprende le località Aguai, Calvello, Cela, Dosso, Veronza, Solaiol. Secondo quanto attestato dai reperti archeologici rinvenuti nell'ambito del suo territorio, Carano è uno dei villaggi più antichi della valle e fu sede fin dal Medioevo di una comunità rurale (regola), che assieme a Cavalese, Castello, Cadrobio, (2) Trodena, Daiano e Tesero formava la Magnifica Comunità di Fiemme. Quest'ultima è un'istituzione che non ha trovato precisa collocazione all'interno di rigidi schemi giuridici. Le sue origini non si discostano molto da quelle delle altre comunità montane che la storiografia ha italiana ha individuato numerose nel versante meridionale delle Alpi.(3) Essa nacque, sicuramente in epoca prelongobarda,(4) come Comune di Pieve, con finalità religiose e civili e con un suo proprio patrimonio comunitario (boschi, valli, prati, ponti, strade, etc.) di cui potevano fruire tutti i 'vicini', gli abitanti dei 'vici', i villaggi membri della Comunità.(5) Quando nel 1245 il territorio di quest'ultima venne suddiviso per ragioni amministrative in quattro "Quartieri", ciascuno dei quali raggruppava due o più regole, Carano assieme a Daiano costituì il secondo quartiere della Comunità. Essendo però aumentata la popolazione, specialmente a Predazzo, Panchià e Ziano, e, infine, essendo nel 1210 entrata a far parte del Comune di Fiemme anche Moena, nel 1315 la mappa territoriale del Comun Generale venne riorganizzata e Carano costituì assieme a Castello e Trodena il quarto quartiere. Ad ognuno di questi venne data in godimento una uguale parte dei "bona publica" (boschi e pascoli) da usufruire stabilmente, mentre altri beni (pascoli montani e malghe, appezzamenti segabili, etc.) venivano assegnati, secondo un sistema di rotazione quadriennale (rotolo) rimasto in vigore fino al 1847, a ciascun quartiere.(6)
La principale prerogativa degli abitanti di Fiemme così suddivisi, era il diritto di vicinìa o della comunanza generale, inteso come diritto personale di quegli antichi abitatori, che consiste nell'appartenenza agli homines Flemi di monti, pascoli, boschi, acque e degli usi civici costituiti su di essi.
In concreto i vicini avevano il diritto di tagliare nei boschi della comunità la quantità di legna da ardere necessaria a ciscun fuoco. Ci si doveva astenere da tagliarla nei "gazi" (selve nere), che erano parti di bosco, il cui sfruttamento era vincolato da precisi provvedimenti della Comunità. In tali aree si poteva tagliare solo il legname ocorrente per la costruzione o riparazione delle case, col permesso della regola a cui i gazi erano assegnati in uso. (7)
I vicini potevano avvalersi del diritto di far carbone con i residui delle fratte, del diritto di pascolo del bestiame sulle montagne del 'rotolo', del diritto di falciare sulle montagne assegnate al quartiere o sue regole il fieno che era loro necessario. Un diritto assai significativo era quello di ronco: la Comunità dava in godimento al vicino per tre anni un appezzamento di terreno montano o boschivo dissodato per seminarvi biade, lino o canape, che non poteva essere arato, ma solo vangato o zappato. Allo scadere dei tre anni, il ronco doveva essere restituito alla comunità, la quale poteva decidere di locarlo allo stesso dissodatore. Significative sono a tal proposito le pergamene trovate nell'archivio comunale di Carano, le quali attestano una locazione enfiteutica - effettuata per la prima volta nel 1649 e successivamente riconfermata- di tredici ronchi situati in località Aguai in favore della regola di Carano, la quale era tenuta a pagare alla Magnifica Comunità un canone annuo di otto staia di segala.
La partecipazione democratica di tutte le regole alla vita politico-amministrativa della comunità era garantita dalla rotazione delle cariche che avevano durata annuale e dalla divisione dei poteri. Le deliberazioni venivano prese, a maggioranza di voti, dall'assemblea plenaria dei vicini, che si riuniva a Cavalese due volte all'anno, il 1° maggio e il 15 agosto nei Comuni o Placiti Generali. L'esecutivo era affidato allo scario, che, coadiuvato dai nove "Regolani de Comun", per la realizzazione pratica dei programmi di governo si serviva di nove funzionari, detti Saltari de' comun.
Il potere giudiziario era esercitato dallo scario, dai quattro giurati di Banco e dai giurati di Consiglio,(8) formanti il Consiglio di valle, controllato dal vicario vescovile. Quest'ultimo assieme al capitano o luogotenente costituiva l'anello di congiunzione fra la Magnifica Comunità e l'autorità principesco-vescovile trentina, cui la valle, pur con ampi margini di autonomia, era soggetta fin dall'XI secolo.(9) Il vicario, la cui nomina era di spettanza vescovile, giudicava nelle cause civili e criminali; il capitano (o luogotenente) sovrintendeva alle rendite camerali e giudicava nelle cause in appello fino a 25 fiorini.
L'appartenenza alla Comunità di Fiemme non pregiudicava l'autonomia politico-amministrativa delle singole regole, ciascuna delle quali aveva un suo territorio, una parte del quale restava indiviso nel pascolo comune, mentre il resto veniva assegnato agli abitanti per consentire loro coltivazioni particolari (el diviso).
Ogni regola aveva un suo statuto (carta di regola), che, attraverso una serie di norme, definiva gli aspetti civili della vita comunitaria: diritti e doveri dei vicini, competenze degli ufficiali comunitari, criteri per l'amministrazione delle risorse economiche, pene per i trasgressori delle norme in esse contenute. La carta di regola di Carano non trattava questioni di diritto civile e criminale, materie disciplinate rispettivamente dai libri II e III delle Consuetudini di Fiemme, redatte nel 1613.(10)
La prima redazione della Carta di Regola di Carano non ci è pervenuta, in quanto fu probabilmente distrutta dagli stessi regolani, allorquando nel 1789 procedettero alla stesura di un nuovo statuto, la cui elaborazione fu resa necessaria dall'evolversi della vita comunitaria. La carta di regola venne redatta da un attuario (notaio) in presenza degli ufficiali comunitari, i quali codificavano le norme stabilite e approvate dall'assemblea plenaria dei vicini. Quest'ultima era il fulcro centrale, l'organo sovrano cui dovevano far capo tutte le decisioni. Alla regola, cui spettavano funzioni deliberanti ed esecutive, partecipavano i capifamiglia residenti nel villaggio con stabile dimora e in possesso dei diritti comunitari. Le decisioni venivano prese a maggioranza dei votanti con un sistema ispirato quindi al principio della uguaglianza tra le famiglie.(11)
Il 22 febbraio di ogni anno, festa della cattedra di san Pietro, i vicini venivano convocati per l'elezione dei tre regolani, che dovevano essere scelti da una rosa di sei candidati, proposta dai regolani uscenti. Nelle mani di questi ultimi i nuovi eletti dovevano prestare giuramento di fedeltà, "toccando con la mano destra la scritura de' ordini e prometendo soto vincolo di giuramento di fedelmente e realmente fonger l'officio di regolani e di osservare e far osservare a tutto loro pottere e sapere li ordini di essa regola e di mantener li ordini e i diritti ad essa aspetanti".(12)
I regolani dovevano provvedere ad una serie di incombenze amministrative, tra le quali quella di applicare le pene previste, vigilare sull'attività degli ufficiali comunali, visitare assieme ad un'apposita commissione le case per controllarne il tiraggio dei camini e l'efficienza delle stufe a legna al fine di evitare incendi. Oltre a queste mansioni, il secondo regolano in ordine di preferenza doveva fungere le funzioni di 'scossor di regola',(13) era cioè tenuto 'duopo la festa di san Martino e per tutto il mese di novembre di rascuotere dalli vicini e da foresti tutte le entrate dell'onoranda regola'.(14) Il terzo regolano doveva svolgere le funzioni di 'fontegger', responsabile del fondaco comunale del grano nel quale veniva versato, dopo la festa di san Martino, tutto il grano prodotto dalla regola, parte del quale veniva distribuito ai pertinenti poveri la primavera successiva. Nei giorni seguenti la loro elezione, i regolani dovevano procedere alla distribuzione delle varie cariche. Innanzitutto si dovevano scegliere i saltari, i quali avevano funzioni di guardia forestale e campestre (ne erano previsti due a custodia delle campagne di Aguai e Solaiol, due per il Bosco Negro vicino a San Lugano e due per il Bosco Bianco, mentre altri due avevano il compito di sorvegliare il bestiame, che veniva loro affidato dai vicini, per la transumanza estiva). Altri ancora, i saltari della razza, svolgevano funzioni di polizia antincendio, facendo in ogni casa ispezioni quindicinali per controllare il buon funzionamento dei camini e e dei forni a legna.
Un ufficio molto importante era quello svolto dai termoladori, i quali avevano il compito di rivedere i vecchi termini delle proprietà della regola e di intervenire nelle dispute sorte tra i vicini in materia di confini.
La carta di regola cita altri ufficiali di grado inferiore, come i giurati, che avevano il compito di coadiuvare i titolari delle cariche più importanti nell'amministrazione, e il sindaco o massaro della chiesa di San Nicolò che curava gli interessi economici della chiesa e la rappresentava nei negozi giuridici.
Il 17 ottobre 1784 a Carano scoppiò un incendio che distrusse un centinaio di abitazioni.(15) I lavori di ricostruzione comportarono un onere economico tale da costringere gli amministratori comunitari a contrarre debiti con privati o con enti ecclesiastici. Fra gli atti dell'archivio comunale vi sono infatti molti documenti relativi a costituzioni di censo (prestiti ad interesse) stipulate dalla regola di Carano tra il 1785 e il 1810. La somma più alta - tremila fiorini - venne data in prestito dal capitolo cattedrale di Bressanone, il quale pretese come garanzia tutti i beni della regola di Carano.(16)
Modificazioni radicali nell'ambito del secolare assetto della comunità fiemmese si ebbero tra il 1796 e il 1815, allorquando le riforme attuate dalle amministrazioni bavarese e napoleonica spazzarono via le antiche consuetudines, creando una frattura sostanziale rispetto agli ordinamenti comunitari che vennero a cessare definitivamente.
Dopo la breve occupazione francese (1797-1801), con la pace di Luneville ( 9 febbraio 1802) i principati vescovili di Trento e Bressanone furono secolarizzati in quanto i loro territori dovevano utilizzati per indennizzare i principi tedeschi delle perdite subite al di là del Reno.(17) La prospettiva che il principato potesse andare, in base al complesso sistema delle indennizzazioni, al granduca di Toscana fu smentita dal trattato di Parigi concluso tra la Francia e Francesco I d'Austria, in forza del quale il principato venne annesso alla Contea del Tirolo.(18)
L'amministrazione austriaca attuò una serie di interventi, che nel loro complesso miravano ad uniformare gli ex-principati alle altre province asburgiche. La Comunità di Fiemme, che aveva sempre difeso con successo i propri secolari privilegi contro ogni tentativo di centralizzazione da parte dei principi-vescovi, venne progressivamente privata delle sue competenze. Nel 1804, infatti, contemporaneamente ad un decreto capitanale del 7 aprile con cui si ordinava che ogni Congresso Comunale dovesse tenersi sotto la presidenza dell'autorità politica locale e nella fattispecie del Vicario generale di Fiemme, si disponeva che ogni procedimento giudiziario si armonizzasse con le norme sancite dall'ordinamento giudiziario e dal codice civile austriaco introdotti proprio allora nel territorio dell'ex Principato Vescovile. Successivamente, il 5 gennaio 1805, con l'estensione allo stesso territorio della circolare della validità del decreto circolare del 10 maggio 1787, fu vietata la convocazione di ogni Regola generale senza il consenso e il presidio dell'autorità superiore locale.(19) Il 4 giugno 1807 il governo del Regno di Baviera, al quale erano stai ceduti i due ex-principati dopo la sconfitta subita dall'Austria ad opera di Napoleone, emanò un provvedimento che prevedeva l'abolizione dello statuto, dei regolani e delle assemblee dei vicini. La figura dello scario fu sostituita da quella di un cassiere, che aveva il compito di ripartire le rendite del patrimonio boschivo, destinate a scopi pubblici, mentre la figura dei regolani fu sostituita con quella dei capo-villa.(20)

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preunitario

Amministrazione

(1) Cfr. A. GORFER, "Le valli del Trentino. Trentino orientale", Calliano 1977, pp. 554-555; cfr. inoltre G. DELVAI - L. FELICETTI, "Memorie storiche di Carano e di San Lugano nel Trentino", Trento 1928.
(2) Cadrobio scomparve in seguito all'alluvione del 1339 e i suoi abitanti si trasferirono nella regola di Cavalese apportandovi i propri beni e i propri diritti. Cfr. C. DEGIAMPIETRO, "Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità", Calliano 1972, p. 35.
(3) M. GUIDETTI- P.H. STAHL,"Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'Ottocento", Milano 1977. Cfr. inoltre G. RIZZOLI, "Popolazioni e costituzioni antiche in Valsugana, Pineta, Fiemme, Fassa, Cadore, Ampezzo e i 7 Comuni vicentini", Feltre 1906.
(4) I Longobardi, che occuparono la valle di Fiemme nel VI secolo d.C., per ragioni fiscali mantennero e rafforzarono l'antico sistema della comunione patrimoniale plebana. Gli arimanni-exercitales longobardi, cui era stata affidata una parte dei 'bona publica', lentamente si amalgamarono agli 'homines Flemi' e diedero origine ad un'unica comunità vicinale, plebana e di valle, favorita dalla responsabilità solidale delle collettività per le imposte personali e reali. Cfr. M. PANTOZZI, "Pieve e Comunità di Fiemme", Trento 1989, p. 18. Sulla componente arimannica nell'ambito della costituzione della Magnifica Comunità di Fiemme.
(5) Cfr. M. PANTOZZI, "Pieve e Comunità di Fiemme", p. 18.
(6) I beni soggetti al 'rotolo' secondo quanto determinato nell'anno 1472 erano: 1) Cadino, Campolongo e Lavazè con gli affitti del monte Braga (il Corno); 2) Val di Moena, Lagorai, Viezzena, Tovazzo coi loro diritti e Cugola; 3) Cavelonte, Sadole, Cornon, Mont'Orfana (Bellamonte); 4) Valmazzor, Cecce, Valmoregna, Pozza, Pozzil, Solz, Cadignoni, Toval del Mazzon e Zochera con gli affitti toccanti a Valmaor. Con gli atti giudiziari del 9 marzo e del 30 giugno 1847 tutte le montagne e pezze segabili vennero divise per quartiere e date in libero godimento agli undici comuni. Essi potevano godere di questa assegnazione a loro piacimento, salvo divenirne proprietari quando venissero divisi gli altri beni della Comunità. Carano ricevette in godimento le Alpi Stue Alte e Cazzorghe in Cadino e i segabili in località Bellamonte e Coston. Cfr. M. PANTOZZI, "Pieve e Comunità di Fiemme", pp. 88-89.
(7) Su questo argomento cfr. il saggio di N. DELUGAN - C. VISANI, "Corpi e territori. Le trasformazioni della val di Fiemme nel XVI secolo", in "L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento", a cura di C. Mozzarelli, Milano 1988, pp. 29-39.
(8) I giurati, eletti dai vicini nelle singole regole, fungevano da periti, depositari di pegni, vigili. I giurati di Banco affiancavano lo scario nei procedimenti civili. Quelli di consiglio esprimevano pareri che erano vincolanti nelle cause penali. Nelle sentenze non dilazionabili sostituivano lo scario. Cfr. ivi, p. 25.
(9) Nel lungo processo di definizione dei rapporti tra la Comunità di Fiemme e il suo dominus una svolta importante si era avuta nel 1111 con la stipulazione dei Patti gebeardini, mediante i quali il principe vescovo riconobbe agli 'homines Flemi', in cambio di, una serie di esenzioni fiscali. Il privilegio concesso nel 1317 dal principe vescovo Enrico III di Lorena costituì un'altra tappa significativa nella storia della Comunità, riconoscendo esso, in modo chiaro e preciso, una proprietà comune su boschi e pascoli e i cosiddetti usi civici su di essi (diritto di caccia, di pesca, di legnatico, di pascolo, etc.).
(10) Cfr. "Carte di regola e statuti delle Comunità rurali trentine", a cura di F. Giacomoni, Milano 1991, vol. II, pp. 465-524.
(11) Cfr. E. CAPUZZO, "Carte di regola e usi civici nel Trentino", in "Studi trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 383-389.
(12) Cfr. Archivio comunale di Carano, Subfondo "Archivio fino alla soppressione del comune", serie Carta di regola, n. 1 "Quaderno overo libro de' ordini dell'onoranda regola di Carano", c. 12.
(13) Cfr. ivi, c. 17
(14) cfr. ivi, c. 62.
(15) Cfr. A. GORFER, "Le valli del Trentino", p. 554.
(16) Archivio comunale di Carano, Subfondo "Archivio fino alla soppressione del comune", serie Carteggio e atti, sottoserie Parte Prima, n. 33.1
(17) U. CORSINI, "Storia del Trentino nel secolo XIX", Rovereto, 1963, pp. 65 ss.
(18) J. KOEGL, "La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone", Trento 1964, pp. 393-403.
(19) Cfr. M. PANTOZZI, "Pieve e Comunità di Fiemme", p. 81.
(20) Cfr. C. DEGIAMPIETRO, "Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità", p. 103.

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La scheda è stata redatta nell?ambito della revisione effettuata nel 2010, utilizzando i dati presenti nella scheda soggetto Comune di Carano (compilata in base al tracciato descrittivo del programma ?Sesamo2000?), e apportando le modifiche a garantire la coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Denominazione Estremi cronologici
Comune di Ville di Fiemme
Denominazione Estremi cronologici
Archivio fino alla soppressione del comune
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Cavalese