Provveditorato agli studi di Trento, Trento, 1919 luglio 31-1989 settembre 5 ( 1919 luglio 31-1989 settembre 5 )

Provveditorato agli studi di Trento, Trento, 1919 luglio 31-1989 settembre 5

Provveditorato agli studi di Trento

Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina

Ufficio scolastico del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina

ente

1919 luglio 31-1989 settembre 5

Il provveditore agli studi viene istituito nel regno sabaudo, con L. 13 novembre 1859, n. 3725, o "legge Casati", quale organo decentrato dell'amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione. Il provveditore è titolare, all'interno di una circoscrizione provinciale, di funzioni di sovrintendenza diretta sulla scuola secondaria, e di funzioni di sovrintendenza indiretta sulle scuole elementari, tramite la presidenza del consiglio scolastico provinciale, organo di vigilanza unico per l'istruzione primaria e secondaria (1).
Nel territorio trentino, in seguito all'annessione al Regno d'Italia, il 31 luglio 1919 viene istituito il Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, organo dell'amministrazione statale al quale spettano la vigilanza e direzione di tutti i servizi civili governativi (2). Secondo quanto riportato in una pubblicazione del 1921, il commissariato gestisce l'amministrazione scolastica tramite la divisione VI, articolata in due reparti, addetti rispettivamente il primo alle scuole medie ed industriali, il secondo alle scuole elementari; il capo della divisione VI è individuato con la denominazione di provveditore agli studi (3). Il carteggio conservato nell'archivio del Provveditorato agli studi di Trento relativamente agli anni 1920 e 1921 (4) riporta l'intestazione "Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina-Ufficio scolastico" (5). Alla fine del 1922 (6) vengono soppressi i commissariati generali civili delle nuove provincie, e il R. D. 20 dicembre 1923, n. 3113 (7), stabilisce la data del primo febbraio 1924 per il passaggio della scuola trentina all'ordinamento italiano, specificando che: "L'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, è affidata al regio Provveditorato" (8). Il Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina, con sede a Trento, ha competenza sul territorio delle attuali provincie di Trento e Bolzano. Nel 1936, in virtù del R. D. L. 9 marzo 1936, n. 400, la circoscrizione del provveditorato è limitata alla provincia di Trento (9) e l'ente assume la denominazione di Provveditorato agli studi di Trento.
Alla fine degli anni '80 prende avvio il processo di soppressione del Provveditorato agli studi di Trento, con l'emanazione del D. P. R. 15 luglio 1988, n. 405 (10). Il provvedimento comporta il passaggio alla Provincia autonoma di Trento delle attribuzioni già proprie dell'amministrazione statale in materia di istruzione elementare e secondaria, comprese quelle esercitate dagli organi periferici dello Stato, quali i provveditorati. Viene prevista la nomina, da parte del Ministro della pubblica istruzione su proposta della Giunta provinciale di Trento, di un Sovrintendente scolastico provinciale, il quale esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria che la normativa nazionale conferisce ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Viene stabilito che, fino a quando non sarà istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente, e non sarà nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuerà a svolgere, anche per conto della Provincia, le attribuzioni ad essa demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente il Provveditorato agli studi di Trento sarà soppresso.
Con L. P. 28 agosto 1989, n. 6, viene istituito l'Ufficio del sovrintendente scolastico, o Sovrintendenza scolastica provinciale (11).

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Il provveditorato agli studi, costituito dal provveditore e dall'ufficio scolastico, può essere definito come ufficio statale periferico (12). Il provveditore agli studi è un organo decentrato dell'amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione (13). Solo il provveditore è titolare di personalità giuridica nei rapporti con terzi; l'ufficio scolastico, la struttura amministrativa che coadiuva il provveditore nel suo lavoro, non può compiere atti giuridicamente rilevanti: "mentre l'ufficio si sostanzia di un complesso di strutture soggettive predisposte all'esercizio di un certo compendio di funzioni, l'organo ne rappresenta una articolazione interna abilitata a compiere in nome proprio atti giuridici direttamente imputabili alla persona giuridica" (14).

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Il provveditore agli studi è titolare di funzioni di sovrintendenza generale sul complesso scolastico nell'ambito della circoscrizione di riferimento. Il provveditore sovrintende alla istruzione materna, elementare (tramite gli ispettori scolastici ed i direttori didattici), media, secondaria superiore e artistica; provvede all'ordinamento ed all'organizzazione interna delle scuole; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi. Dal provveditore dipendono gerarchicamente i capi d'istituto e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, gli ispettori e direttori didattici ed i maestri elementari. Per quanto riguarda l'istruzione elementare, il provveditore bandisce i concorsi magistrali, nomina i maestri e dispone i loro trasferimenti; per quanto riguarda l'istruzione media, provvede alla tenuta degli albi professionali degli insegnanti secondari (15).
Si descrivono di seguito i principali provvedimenti normativi riguardanti l'affidamento di competenze al provveditore.
Il R. D. 6 maggio 1923, n. 1054 (16), assegna ai provveditori l'erogazione di alcune sanzioni disciplinari nei confronti di insegnanti e presidi di istituti di istruzione media (ammonizione, censura e sospensione dallo stipendio fino ad un mese), la decisione in merito a ricorsi contro le assegnazioni di incarichi di insegnamento decise dai presidi, la nomina delle commissioni per gli esami di ammissione alle scuole, l'approvazione per l'apertura di istituti privati e la loro eventuale chiusura d'urgenza. Al provveditore è assegnata la presidenza della giunta per l'istruzione media, o giunta provinciale per le scuole medie, tramite la quale esercita ulteriori funzioni di sovrintendenza sugli istituti di istruzione media della circoscrizione (17).
Il R. D. 30 aprile 1924, n. 965 (18) definisce le attribuzioni della giunta per l'istruzione media: funzione consultiva su affari e questioni riguardanti l'istruzione media; vigilanza sulla buona amministrazione dei legati e lasciti fatti a vantaggio dell'istruzione media; esame ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli istituti d'istruzione media o di educazione, forniti di personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali.
Il R. D. 22 gennaio 1925, n. 432 (19), definisce le competenze del provveditore agli studi in materia di istruzione elementare e post-elementare. Al provveditore è affidata l'amministrazione scolastica per tutti i comuni della circoscrizione, eccettuati i capoluoghi di provincia (20); il provveditore vigila, personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici (21), sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio degli insegnanti rilasciati dagli ispettori scolastici e contro i dinieghi di congedo e le nomine dei supplenti da parte degli ispettori; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, la chiusura temporanea delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i comuni inadempienti agli obblighi scolastici. Il provveditore, inoltre, bandisce i concorsi per la nomina del personale insegnante e nomina la commissione giudicante, nomina i maestri e ne stabilisce l'assegnazione alle singole sedi, dispensa dal servizio gli insegnanti nei casi di inettitudine didattica, dispone le sospensioni d'urgenza dei maestri per motivi disciplinari, approva le nomine del personale insegnante in scuole materne, autorizza l'apertura di scuole sussidiate (22), formula il giudizio di approvazione o di riprovazione per i libri di testo presentati da editori o autori con domicilio nella sua circoscrizione, approva i progetti degli edifici scolastici (su parere del genio civile e del medico provinciale), approva gli statuti dei patronati scolastici e le loro modificazioni.
La norma del 1925 assegna al provveditore la presidenza del consiglio scolastico e del consiglio di disciplina. Il consiglio scolastico delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole; amministra i fondi e le rendite destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici. Il consiglio scolastico, inoltre, dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sull'idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulle graduatorie di concorso, sulla istituzione di corsi di lezione nelle classi superiori alla quinta e su ogni altro provvedimento sul quale il provveditore agli studi reputi opportuno interpellarlo.
Il consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali.
Il R. D. L. 6 dicembre 1926, 2480 (23), ed il R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1185 (24) sanciscono la costituzione, presso i provveditorati agli studi, degli albi delle persone abilitate all'insegnamento presso gli istituti di istruzione media della circoscrizione. Ai provveditori sono affidate le punizioni disciplinari per gli insegnanti iscritti all'albo: avvertimento, censura, sospensione o radiazione dall'albo.
Il R. D. 5 febbraio 1928, n. 577 (25) ribadisce sostanzialmente le competenze definite dal testo unico del 1925. Al provveditore è affidata anche la facoltà di istituzione di scuole non classificate, cioè "le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante" (26).
Il R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 (27), specifica dettagliatamente le competenze affidate al provveditore agli studi in materia di istruzione elementare, dalle norme del 1925 e del 1928. Viene affidato al provveditore il servizio del monte pensioni, sia per quanto riguarda l'iscrizione dei maestri e degli enti, sia per quanto riguarda le trattenute ed il versamento dei contributi, sia per quanto riguarda la raccolta degli atti necessari per la liquidazione degli assegni.
Con R. D. 17 marzo 1930, n. 394 (28) i patronati scolastici comunali sono sottratti alla competenza dei provveditorati, passando alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla (ed in seguito alla Gioventù italiana del Littorio). I patronati scolastici vengono ricostituiti come enti pubblici dotati di personalità giuridica e propri organi di amministrazione, nuovamente sottoposti al controllo dei provveditorati agli studi, con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457 (29) e con L. 4 marzo 1958, n. 261 (30). Nel territorio della provincia di Trento i patronati sono definitivamente soppressi con L. P. 10 agosto 1978, n. 30 (31).
Con R. D. L. 26 settembre 1935, n.1866 (32) vengono attribuiti esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale tutti i poteri e le funzioni inerenti al governo dell'insegnamento elementare, e vengono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono poteri e funzioni in materia di insegnamento elementare ai provveditori agli studi. Il provveditore agisce, in materia di insegnamento elementare, su deleghe specificamente concesse dal ministro.
Con R. D. L. 21 novembre 1938, n. 2163 (33), vengono ridelineate le attribuzioni generali dei provveditori agli studi. Il provveditore sopraintende all'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi; cura i rapporti con la Gioventù italiana del Littorio per l'assistenza e l'educazione fisica degli alunni.
Viene istituito il consiglio provinciale dell'educazione, che sostitusce tutti gli organi consultivi presenti presso il provveditorato agli studi e diviene organo consultivo unico per l'istruzione elementare e media.
Con R. D. L. 27 maggio 1946, n. 556 (34) viene soppresso il consiglio provinciale dell'educazione e viene istituito il consiglio scolastico provinciale, attivo in materia di istruzione elementare. Il consiglio scolastico determina il piano per l'istituzione delle nuove scuole elementari, esprime pareri sui progetti di costruzione dei nuovi edifici scolastici, approva gli statuti ed i bilanci preventivi e consuntivi dei patronati scolastici.
Con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237 (35) vengono nuovamente assegnate al provveditore agli studi attribuzioni proprie in materia di istruzione elementare (attribuzioni già riservate al ministero competente in materia di istruzione dal R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1866). Il provveditore sovraintende, personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce i concorsi magistrali, approva le graduatorie relative e provvede alla nomina ed ai trasferimenti degli insegnanti; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio degli insegnanti rilasciati dagli Ispettori scolastici; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone, nei casi gravi ed urgenti, la chiusura temporanea delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto, commissari per indagare su amministrazioni comunali inadempienti agli obblighi verso la scuola.
Con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (36) vengono ribadite le attribuzioni dei provveditori in materia di sanzioni disciplinari nei confronti di insegnanti e presidi di istituti di istruzione media stabilite dal R. D. 6 maggio 1923, n. 1054 (ammonizione, censura e sospensione dallo stipendio fino ad un mese).
Con D. L. 2 maggio 1947, n. 499 (37) viene istituito presso ogni provveditorato un ruolo organico degli insegnanti delle scuole elementari della provincia, o "ruolo provinciale".
Con D. Lgs. 7 maggio 1948, n. 1276 e con L. 19 marzo 1955, n. 160 (38) sono affidate al provveditore nuove competenze per quanto riguarda il conferimento di incarichi di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. Il provveditore riceve le domande, compila le graduatorie, assegna direttamente incarichi di insegnamento di durata annuale in quanto siano riferibili a cattedre di ruolo ordinario vacanti, posti di ruolo transitori o di ruolo speciale transitorio vacanti, o a posti per i quali non sia prevista o non sia possibile l'istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali. Il provveditore può inoltre erogare alcune sanzioni disciplinari.
Con D. P. R. 30 giugno 1955, n. 766 (39) sono assegnate al provveditore nuove funzioni in materia di gestione del personale direttivo ed insegnante nell'ambito dell'istruzione media, funzioni prima attribuite all'amministrazione centrale della pubblica istruzione. Il provveditore decide sugli aumenti periodici degli stipendi del personale direttivo ed insegnante, sull'attribuzione delle indennità di carovita, sul collocamento in aspettativa, sul riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera, sulla liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, sulla liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, sulla nomina dei capi d'istituto incaricati, sull'esonero dall'insegnamento dei capi di istituti di istruzione media tecnica, sulla concessione di congedi straordinari al personale direttivo ed insegnante, sui ricorsi contro i divieti ai professori di assunzione di insegnamento privato, sulla nomina del personale incaricato e supplente degli educandati femminili. Sono inoltre sancite alcune modificazioni al R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1845 (40), norma con la quale venivano specificate le attribuzioni esclusive del Ministero dell'educazione nazionale in materia disciplinare nell'ambito dell'istruzione media. Le sanzioni disciplinari previste per gli alunni che manchino ai doveri scolastici (o offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola), sono ora notificate al provveditore (e non più al ministro), ed anche il ricorso contro tali sanzioni deve essere presentato al provveditore.
Con L. 5 dicembre 1955, n.1440 (41) si stabilisce che l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato da tenersi annualmente presso i provveditorati agli studi. Le commissioni giudicatrici sono costituite presso i provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami
La L. 30 marzo 1961, n. 304 (42) assegna al provveditore nuove funzioni in materia di gestione del personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato nell'ambito dell'istruzione media (funzioni prima attribuite all'amministrazione centrale della pubblica istruzione): gli aumenti periodici di stipendio, l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, il riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio, la concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio, il collocamento in aspettativa, il collocamento a riposo per limiti di età, la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescienza. Ai provveditori è inoltre affidata la decisione in via definitiva sui ricorsi contro i provvedimenti dei capi di istituto concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo.
La L. 25 luglio 1966, n. 603 (43) assegna ai provveditori agli studi alcune funzioni in materia di immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media. Ai provveditori compete il ricevimento delle domande degli aspiranti, la compilazione delle graduatorie per ciascun tipo di insegnamento, la collocazione degli aspiranti in graduatoria, il comando di insegnanti di ruolo nella scuola media statale in cattedre o in posti di insegnamento presso istituti di istruzione secondaria superiore.
Con L. 18 marzo 1968, n. 444 (44), viene istituita la scuola materna statale. Viene sancito un piano annuale delle nuove istituzioni di scuole materne statali, determinato, distintamente per ciascuna provincia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposte formulate dai provveditori agli studi. Le scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore. Presso i provveditorati sono istituiti i ruoli organici provinciali delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale (le direttrici e le ispettrici costituiscono un ruolo organico nazionale).
Con L. 6 dicembre 1971, n. 1074 (45) si stabilisce che per il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario è necessaria la frequenza di corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione. Vengono istituite, per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, due commissioni provinciali, presiedute dai rispettivi provveditori agli studi, le quali formulano il piano istitutivo annuale dei corsi per la provincia, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento. Le commissioni, inoltre, nominano il personale docente ed approvano le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal corpo docente di ciascun corso. I compiti di segreteria delle commissioni sono assolti dal personale degli uffici scolastici provinciali.
Il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416 (46) modifica la natura del consiglio scolastico provinciale, ora competente su ogni ordine di scuole e non più necessariamente presieduto dal provveditore, che ne è comunque membro. Al consiglio scolastico provinciale sono affidate funzioni consultive nei confronti del provveditore agli studi e della regione in materia di pianificazione dello sviluppo e della distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche (i pareri del consiglio sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi), e funzioni consultive nei confronti del Ministro per la pubblica istruzione e della regione in materia di coordinamento delle iniziative per l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'attuazione del diritto allo studio. Il consiglio scolastico, inoltre, accerta il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei piani di finanziamento, determina i criteri generali per l'utilizzazione (al di fuori dell'orario scolastico) dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori su molti aspetti della gestione del personale docente e sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e dei singoli istituti.
Il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 417 (47) assegna ai provveditori le seguenti competenze: disporre le ispezioni degli ispettori tecnici nelle istituzioni scolastiche, indire i concorsi per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo (per quanto riguarda il personale insegnante della scuola media i concorsi sono indetti dalle sovrintendenze scolastiche regionali o interregionali), disporre la conferma in ruolo del personale insegnante al termine del periodo di prova, concedere i congedi straordinari e le aspettative al personale direttivo delle istituzioni scolastiche, decidere in via definitiva sui ricorsi contro la valutazione del servizio del personale docente, disporre i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali; disporre le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti del personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici; disporre alcune sanzioni disciplinari, ovvero la censura (nei riguardi del personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia), la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a sei mesi, i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e di decadenza dall'impiego, la dispensa dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento (nei riguardi del personale appartenente ai ruoli provinciali).

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Il provveditorato agli studi è costituito dal provveditore e dall'ufficio scolastico.
Il provveditore è dirigente di ufficio periferico, "con circoscrizione non inferiore alla provincia", dell'amministrazione statale. Il D. P. R. 30 giugno 1972, n. 748 (48), elenca i compiti affidati a tale tipologia di dirigenti di uffici statali: direzione, con connessa potestà decisoria, dell'ufficio; studio, ricerca, consulenza, progettazione e programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal ministro, di istruzioni e disposizioni per la applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione; rappresentanza dell'amministrazione e cura degli interessi della stessa presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.
Con L. 7 dicembre 1961, n. 1264 (49) viene definita la figura del vice-provveditore agli studi, "diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento", e che esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore. Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti il provveditore è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie
La struttura tecnico amministrativa a disposizione del provveditore agli studi è l'ufficio scolastico, istituito con L. 4 giugno 1911 n. 487. Il R. D. 3 novembre 1923, n. 2453, ed il R. D. 22 gennaio 1925, n. 432, testo unico delle leggi sulla istruzione elementare e post-elementare, definiscono l'ufficio scolastico come "costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine".
Il R. D. 26 aprile 1928, n. 1297, specifica che l'ufficio scolastico agisce sotto la direzione del provveditore e ne sancisce le competenze. I funzionari amministrativi curano gli affari amministrativi del provveditorato e la regolare trascrizione di tutti gli atti riguardanti la carriera degli insegnanti. In caso di assenza o di impedimento del provveditore, questo è sostituito dal funzionario amministrativo più elevato in grado o dal più anziano. I funzionari di ragioneria curano gli affari contabili del provveditorato; il funzionario più elevato in grado è responsabile della regolarità delle scritture contabili e degli ordini di pagamento. Spetta all'ufficio di ragioneria compilare i rendiconti delle somme anticipate o messe a disposizione del provveditorato e provvedere alle trattenute ed al versamento dei contributi al monte pensioni. Agli impiegati d'ordine dell'ufficio scolastico sono affidate la tenuta dell'archivio e del protocollo e la copia e la spedizione della corrispondenza. Essi curano anche, per quanto riguarda l'istruzione elementare, la tenuta dello schedario degli insegnanti dipendenti dal provveditorato, di un elenco degli insegnanti temporaneamente o definitivamente esclusi dall'insegnamento, del registro degli insegnanti prescritto per il servizio del monte pensioni. Un impiegato dell'ufficio scolastico, designato dal provveditore, funge da segretario del consiglio scolastico.
Il R. D. 23 giugno 1938, n. 1224 (50) affida alla ragioneria del provveditorato agli studi l'apertura dei conti individuali per il pagamento degli assegni agli insegnanti elementari: i direttori didattici predispongono gli ordinativi di pagamento per i maestri elementari da loro dipendenti; gli ordinativi devono essere firmati dal provveditore e vistati dal capo dell'ufficio di ragioneria del provveditorato.
Presso i provveditorati sono istituiti nel corso del tempo vari organi collegiali; tra i principali organi presieduti dal provveditore si trovano la giunta per le scuole medie ed il consiglio scolastico.
La L. 4 giugno 1911, n. 487, istituisce la giunta provinciale per le scuole medie, composta da due rappresentanti del consiglio provinciale e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletti dai rispettivi consigli, dal medico provinciale e da due capi e due insegnanti di istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.
Con R. D. 3 novembre 1923, n. 2453 e con R. D. 22 gennaio 1925, n. 432 viene regolamentato il consiglio scolastico, composto di sei membri, oltre il presidente: un preside di scuole medie governative, un sanitario, altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola. I membri del consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale, restano in carica un triennio e sono riconfermabili. Con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, la durata in carica dei membri del consiglio scolastico diviene biennale
Con R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1866 (51), viene soppresso il consiglio scolastico.
Con R. D. L. 21 novembre 1938, n. 2163 (52), viene istituito il consiglio provinciale dell'educazione, che sostitusce tutti gli organi consultivi presenti presso il provveditorato agli studi e diviene organo consultivo unico per l'istruzione elementare e media della circoscrizione. Il consiglio provinciale dell'educazione è composto da: il provveditore agli studi, che lo presiede, tre capi di istituti di istruzione media, il presidente del consorzio provinciale di istruzione tecnica, i fiduciari provinciali delle sezioni scuola elementare e scuola media dell'associazione fascista della scuola, un rappresentante della Gioventù italiana del Littorio, un rappresentante del consiglio provinciale delle corporazioni, un rappresentante dell'ispettorato corporativo, un rappresentante dell'unione fascista tra le famiglie numerose, un ispettore scolastico o un direttore didattico, il medico provinciale, due altri membri scelti dal Ministro dell'educazione nazionale. I membri del consiglio provinciale dell'educazione sono nominati per decreto ministeriale, restano in carica un triennio e sono riconfermabili. Un impiegato dell'ufficio scolastico, designato dal provveditore, funge da segretario del consiglio provinciale dell'educazione.
Con R. D. L. 27 maggio 1946, n. 556 (53), viene soppresso il consiglio provinciale dell'educazione e viene istituito il consiglio scolastico provinciale, competente in materia di istruzione elementare; il consiglio scolastico provinciale è composto di sei membri, oltre il provveditore che lo presiede: una persona residente nella provincia che abbia particolari competenze nell'ambito dell'istruzione elementare, un preside (o un professore) di istituto magistrale, un maestro elementare eletto dai colleghi, un rappresentante dell'amministrazione provinciale, un rappresentante del comune capoluogo di provincia ed un rappresentante di uno degli altri comuni della provincia. Il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416, definisce il nuovo consiglio scolastico provinciale, competente per le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. Il provveditore agli studi è membro del consiglio scolastico provinciale, ma non ne è più necessariamente il presidente; il provveditore presiede invece i tre consigli di disciplina (per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media) eletti all'interno del consiglio scolastico provinciale.

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Il provveditore agli studi costituisce un organo decentrato dell'amministrazione statale, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (54). Il ministero cambia denominazione, acquisendo quella di Ministero dell'educazione nazionale, con R. D. 12 novembre 1929, n. 1661 (55). Si torna alla denominazione precedente con R. D. 29 maggio 1944, n. 142 (56).
L'amministrazione scolastica del territorio dell'attuale provincia di Trento passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione verso la fine del 1922. In precedenza, dal dicembre 1918 al 31 luglio 1919, la funzione esecutiva e di controllo sull'attività dell'amministrazione civile è attribuita al Segretariato generale per gli affari civili (57). Dal 31 luglio 1919 all'ottobre del 1922 la vigilanza e la direzione di tutti i servizi civili governativi della Venezia Tridentina sono attribuite al Commissariato generale civile, mentre le funzioni proprie del governo, nell'amministrazione dei territori annessi, sono attribuite all'Ufficio centrale per le nuove provincie (58). I commissariati generali civili e l'Ufficio centrale per le nuove provincie vengono soppressi con R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1353, norma che sancisce anche il passaggio degli affari delle nuove provincie ai ministeri competenti per materia entro il 31 dicembre 1922 (59).
Il R. D. 22 gennaio 1925, n. 432, testo unico delle leggi sulla istruzione elementare e post-elementare, stabilisce che la vigilanza sul servizio contabile dei provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari delegati di volta in volta, d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
Il R. D. 26 aprile 1928, n. 1297, ed il R. D. 23 giugno 1938, n.1224, stabiliscono che il provveditore agli studi deve redigere ed inviare ogni anno al ministero il rendiconto della contabilità speciale relativa all'amministrazione scolastica (comprendente gli stipendi e le altre competenze che spettano al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al monte pensioni ed i contributi ad enti che mantengono scuole parificate) con allegati i conti annuali delle fondazioni scolastiche amministrate dal provveditore.
Il R. D. L. 21 novembre 1938, n. 2163, specifica che i posti di provveditore vengono conferiti direttamente dal Ministro dell'educazione nazionale, il quale può trasferire i Provveditori al ruolo di presidi di istituti di istruzione media.
A partire dal settembre del 1943 il territorio della provincia di Trento è sottoposto all'amministrazione militare tedesca della Zona operazioni prealpi (Operationszone Alpenvorland), ed all'autorità civile impersonata dal prefetto de Bertolini; il Provveditorato agli studi di Trento risulta posto in rapporti di dipendenza gerarchica nei confronti del prefetto (60). L'occupazione militare tedesca termina nel maggio del 1945 (61).
Con L. 28 luglio 1967, n. 641 (62) sono istituiti gli uffici scolastici regionali o interregionali, ai quali sono preposti dei sovrintendenti. La norma affida agli uffici scolastici regionali o interregionali competenze in materia di edilizia scolastica; norme successive affidano poi a tali enti competenze in materia di governo del personale della scuola. I provveditorati agli studi sono soggetti a forme di dipendenza gerarchica dagli uffici scolastici regionali o interregionali, per le materie di competenza di questi ultimi. Il territorio della provincia di Trento è compreso nella circoscrizione dell'Ufficio scolastico interregionale di Venezia.

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(1) Cfr. A. MATTIONI, "Provveditore agli studi", in "Digesto delle discipline pubblicistiche", vol. XII, Torino 1997, p. 257.
(2) Cfr. R. D. 24 luglio 1919, n. 1251, "relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, pubblicato in G. U. 28 luglio 1919, n. 179.
(3) Cfr. "Calendario almanacco per autorità e gli uffici per l'anno 1921" [Trento 1921], pag. 96. Già durante il primo conflitto mondiale, nei territori occupati dall'esercito italiano viene stabilito un'ordinamento scolastico provvisorio, mantenendo in gran parte l'ordinamento precedente, ma attribuendo al Segretariato generale per gli affari civili le funzioni già svolte dal Consiglio scolastico provinciale ed alcune già di competenza dei Consigli scolastici distrettuali. Cfr. anche REGIO ESERCITO ITALIANO, COMANDO SUPREMO, SEGRETARIATO GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI, "La gestione degli affari civili. Relazione", Fascicolo I, 31 dicembre 1916, Treviso 1916, pp. 71-75.
(4) Cfr. Archivio del Provveditorato agli studi di Trento, d'ora in avanti APSTn, busta n. 1.1.
(5) Ufficio scolastico è la denominazione della struttura tecnica-amministrativa posta alle dipendenze dei Provveditori dalla normativa italiana; cfr. L. 4 giugno 1911, n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicata in G. U. 17 giugno 1911, n. 142.
(6) Cfr. R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1353, pubblicato in G. U. 28 ottobre 1922.
(7) R. D. 20 dicembre 1923, n. 3113, "Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi", pubblicato in G. U. 1 febbraio 1924, n. 27.
(8) Secondo quanto riportato da Quinto Antonelli la definitiva attuazione dei nuovi ordinamenti si compie nell'ottobre 1924; cfr. Q. ANTONELLI, "Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino", in "Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo", a cura di R. G. ARCAINI, Trento 2003, p. LI. Per quanto riguarda il periodo compreso tra la soppressione del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, alla fine del 1922, e l'entrata in vigore del R. D. 20 dicembre 1923, n. 3113, si dispone unicamente di notizie ricavate dall'esame dell'archivio del Provveditorato di Trento: dal dicembre 1922 al luglio 1923 sulle carte compare l'intestazione "Regia Prefettura della Venezia Tridentina-Ufficio scolastico", a partire dal settembre 1923 si passa alla denominazione di Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina.
(9) Il R. D. L. 9 marzo 1936, n. 400, "Riordinamento dei regi Provveditorati agli studi", pubblicato in G. U. 20 marzo 1936, n. 66, stabilisce il ritorno alla circoscrizione provinciale dei Provveditorati (la circoscrizione dei Provveditorati era divenuta regionale, sostituendo la precedente circoscrizione provinciale, in virtù del R. D. 31 dicembre 1922, n. 1679, pubblicato in G. U. 31 dicembre 1922, n. 305). Nel 1927 si era intanto verificato il distacco dalla Provincia di Trento del territorio dell'attuale Provincia di Bolzano; con R. D. L. 2 gennaio 1927, n. 1," Riordinamento delle circoscrizioni provinciali", pubblicato in G. U. 11 gennaio 1927, n. 1, viene infatti istituita la Provincia di Bolzano, staccando dalla Provincia di Trento i circondari di Bolzano, Bressanone, Merano.
(10) D. P. R. 15 luglio 1988, n. 405, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento", pubblicato in G. U. 17 settembre 1988, n. 219.
(11) L. P. 28 agosto 1989, n. 6, "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione", pubblicata in B.U. 5 settembre 1989, n. 39. La norma prevede che la sovrintendenza scolastica provinciale inizi ad esercitare le funzioni ad essa demandate a decorrere dalla data di presa di servizio del sovrintendente scolastico; fino all'assunzione delle deliberazioni di nomina dei rispettivi capi ufficio, le preesistenti strutture del provveditorato agli studi e il personale ad esse assegnato continueranno a svolgere le attività e le funzioni loro demandate. Con L. P. 16 luglio 1990, n. 22, pubblicata in B.U. 24 luglio 1990, n. 34, viene definito l'inquadramento del personale dell'ex provveditorato nel ruolo provinciale.
(12) Cfr. S. CASSESE, "Il sistema amministrativo italiano", Bologna 1983, pp. 147-159.
(13) Cfr. A. MATTIONI, cit., p. 258.
(14) Cfr. R. ROMBOLI, S. PANIZZA, "Ordinamento giudiziario", in "Digesto delle discipline pubblicistiche", vol. X, Torino 1995.
(15) Cfr. V. ALEMANNI, "Istruzione media", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VII, Torino 1938, p. 340; A. MATTIONI, cit., pp. 257-258; G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume quinto. Le principali manifestazioni dell'azione amministrativa", Milano 1959, pp. 254-255.
(16) R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, "Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali", pubblicato in G. U. 2 giugno 1923, n. 129.
(17) Cfr. L. 4 giugno 1911, n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicata in G. U. 17 giugno 1911, n. 142, art. 97.
(18) R. D. 30 aprile 1924, n. 965, "Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media", pubblicato in G. U. 25 giugno 1924, n. 148.
(19) R. D. 22 gennaio 1925, n. 432, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione", pubblicato in G. U. 27 aprile 1925, n. 97.
(20) Le scuole elementari situate nei capoluoghi di provincia sono amministrate direttamente dalle amministrazioni comunali, fino all'entrata in vigore del R. D. 1 luglio 1933, n. 786, "Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi", pubblicato in G. U. 13 luglio 1933, n. 161, quando anche tali scuole rientrano pienamente all'interno dell'amministrazione scolastica statale.
(21) Cfr. R. D. 3 novembre 1923, n. 2453, "Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare", pubblicato in G. U. 26 novembre 1923, n. 277: le circoscrizioni dei provveditorati agli studi sono divise, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e in circoli didattici; la circoscrizione ispettiva è affidata ad un ispettore scolastico, il circolo didattico ad un direttore didattico. Gli ispettori scolastici ed i direttori didattici sono alla diretta dipendenza del provveditore agli studi.
(22) Scuole aperte da privati dove non esiste alcun'altra scuola, e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato;. Cfr. R. D. 31 ottobre 1923, n. 2410, "Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento".
(23) R. D. L. 6 dicembre 1926, 2480, "Regolamento per i concorsi a cattedre nei regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio".
(24) R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1185, "Regolamento per i concorsi a cattedra nelle regie scuole e nei regi istituti d'istruzione media tecnica", pubblicato in G. U. 28 luglio 1934, n. 176.
(25) R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione", pubblicato in G. U. 23 aprile 1928, n. 95.
(26) Cfr. R. D. 20 agosto 1926, n. 1667, "Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica", pubblicato in G. U. 8 ottobre 1926, n. 234 e richiamato nel testo unico del 1928; le scuole non classificate vengono gestite, su delega dello Stato, da enti di cultura, aventi personalità giuridica"; "la scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed è convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio più di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti".
(27) R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 , "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare", pubblicato in G. U. 19 luglio 1928, n. 167 S. O.
(28) R. D. 17 marzo 1930, n. 394, "Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici", pubblicato in G. U. 26 aprile 1930, n. 98.
(29) D. Lgs. C. P. S. del 24 gennaio 1947, n. 457, "Riordinamento dei Patronati scolastici", pubblicato in G. U. 18 giugno 1947, n. 136.
(30) L. 4 marzo 1958, n. 261, "Norme per il riordinamento dei patronati scolastici", pubblicata in G. U. 9 aprile 1958, n. 85.
(31) L. P. 10 agosto 1978, n. 30, " Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori, pubblicata in B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(32) R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1866, "Aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione", pubblicato in G. U. 7 novembre 1935, n. 259.
(33) R. D. L. 21 novembre 1938, n. 2163, "Contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari", pubblicato in G. U. 16 febbraio 1939, n. 39.
(34) R. D. L. 27 maggio 1946, n. 556, "Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali", pubblicato in G. U. 4 luglio 1946, n. 147.
(35) D. L. C. P. S. 30 agosto 1946, n. 237, "Attribuzioni dei provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare", pubblicato in G. U. 26 ottobre 1946, n. 244.
(36) D. C. P. S. 21 aprile 1947, n. 629, "Relativo alla nomina dei capi di istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale", pubblicato in G. U. 18 luglio 1947, n. 163.
(37) D. L. 2 maggio 1947, n. 499, "Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari", pubblicato in G. U. 25 giugno 1947, n. 142.
(38) D. Lgs. 7 maggio 1948, n. 1276, pubblicato in G. U. 5 novembre 1948, n. 258, e L. 19 marzo 1955, n. 160, "Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica", pubblicata in G. U. 5 aprile 1955, n. 78.
(39) D. P. R. 30 giugno 1955, n. 766, "Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione", pubblicato in G. U. 26 agosto 1955, n. 196; cfr. anche L. 30 marzo 1961, n. 304, "Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione".
(40) R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1845, "Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica", pubblicato in G. U. 2 novembre 1935, n. 256.
(41) L. 5 dicembre 1955, n. 1440, "Nuove norme per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio", pubblicata in G. U. 3 febbraio 1956, n. 28.
(42) L. 30 marzo 1961, n. 304, "Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del ministero della pubblica istruzione", pubblicata in G. U. 5 maggio 1961, n. 110.
(43) L. 25 luglio 1966, n. 603, "Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media", pubblicata in G. U. 5 agosto 1966, n. 194.
(44) L. 18 marzo 1968, n. 444, "Ordinamento della scuola materna statale", pubblicata in G. U. 22 aprile 1968, n. 103.
(45) L. 6 dicembre 1971, n. 1074, "Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante", pubblicata in G. U. 18 dicembre 1971, n. 319.
(46) D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416, "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica", pubblicato in G. U. 13 settembre 1974, n. 239, S. O.
(47) D. P. R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato", pubblicato in G. U. 13 settembre 1974, n. 239, S. O.
(48) D. P. R. 30 giugno 1972, n. 748, "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", pubblicato in G. U. 11 dicembre 1972, n. 320.
(49) L. 7 dicembre 1961, n. 1264, "Riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici", pubblicata in G. U. 12 dicembre 1961, n. 307.
(50) R. D. 23 giugno 1938, n. 1224, "Regolamento per i servizi di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi", pubblicato in G. U. 16 agosto 1938, n. 185.
(51) R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1866, "Aggiornamento del Testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, postelementare e sulle opere di integrazione", pubblicato in G. U. 7 novembre 1935, n. 259.
(52) R. D. L. 21 novembre 1938, n. 2163, "norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli Studi e per l'istituzione del Consiglio Provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari", pubblicato in G. U. 13 febbraio 1939, n. 36.
(53) R. D. L. 27 maggio 1946, n. 556, "Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo nelle scuole di Stato".
(54) Cfr. L. 13 novembre 1859, n. 3725, e L. 4 giugno 1911, n. 487; cfr. anche A. MATTIONI, cit., p. 257.
(55) R. D. 12 novembre 1929, n. 1661, "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile", pubblicato in G. U. 30 settembre 1929, n. 227.
(56) R. D. 29 maggio 1944, n. 142, "Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica istruzione", pubblicato in G. U. 10 giugno 1944, n. 35.
(57) Cfr. F. MENESTRINA, "Nuove provincie", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VIII, Torino 1939, p. 1180, e la circolare del Segretariato generale per gli affari civili del 31 luglio 1919, n. 232- 43, pubblicata in REGIO ESERCITO ITALIANO, COMANDO SUPREMO, SEGRETARIATO GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI, "La gestione degli affari civili. Documenti", Fascicolo XXII, 31 luglio 1919, pp. 128- 129).
(58) Istituiti rispettivamente con R. D. 24 luglio 1919, n. 1251, "relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina", pubblicato in G. U. 28 luglio 1919, n. 179, e con Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, "col quale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio centrale per le Nuove provincie del regno", pubblicato in G. U. 7 luglio 1919, n. 160.
(59) cfr. R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1353, "Concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle Nuove provincie", pubblicato in G. U. 28 ottobre 1922, n. 254.
(60) Cfr. A. VADAGNINI, "Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. II, p. 119.
(61) Cfr. A. VADAGNINI, "Dai venti di guerra alla ricostruzione (1938-1948)", in "Storia del Trentino", vol. VI, "L'età contemporanea. Il Novecento", Bologna 2005, p. 150.
(62) L. 28 luglio 1967, n. 641, "Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971", pubblicata in G. U. 8 agosto 1967, n. 198.

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Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali

Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione

Regio Decreto legge 27 maggio 1946, n. 556, Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo nelle scuole di Stato

Regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici

Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione

Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare

Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile

Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, "Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi"

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1312, Norme per il Patronato scolastico

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e l'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251, relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina

Regio decreto legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, determinazione delle nuove tabelle organiche dell'amministrazione centrale e regionale del ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari

Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, Riordinamento dei Patronati scolastici

Legge 14 ottobre 1938, n. 1771, ordinamento delle scuole rurali

Regio Decreto legge 9 marzo 1936, n. 400, Riordinamento dei regi provveditorati agli studi

Legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione

Legge 28 luglio 1967, n. 641, Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971

Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276

Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 "Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare"

Regio Decreto 29 maggio 1944, n. 142, Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica istruzione

Legge 4 giugno 1911, n.487, Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare

Regio decreto legislativo 19 febbraio 1926, n.1667 - Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica

Legge 4 marzo 1958, n. 261, Norme per il riordinamento dei patronati scolastici

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1209, che stabilisce nuove norme per la gestione dll'Amministrazione scolastica e per la semplificazione dei servizi contabili

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, Regolamento per i servizi di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi

Regio Decreto legge 26 settembre 1935, n. 1866, Aggiornamento del Testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, postelementare e sulle opere di integrazione

Regio Decreto legge 21 novembre 1938, n. 2163, norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli Studi e per l'istituzione del Consiglio Provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, Relativo alla nomina dei capi di istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237, Attribuzioni dei provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare

Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali 1923 maggio 6
Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento 1923 ottobre 31
Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924 1923 dicembre 20
Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione 1925
Regio Decreto legge 27 maggio 1946, n. 556, Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo nelle scuole di Stato 1946 maggio 27
Regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici 1930 marzo 17
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione 1928 febbraio 5
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare 1928 aprile 26
Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile 1929 settembre 12
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, "Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi" 1933 luglio 1
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1312, Norme per il Patronato scolastico 1934 luglio 12
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" 1934 marzo 3
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica 1974 maggio 31
Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e l'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico 1977 agosto 4
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento 1988 luglio 15
Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251, relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina 1919 luglio 24
Regio decreto legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie. 1922 ottobre 17
Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, determinazione delle nuove tabelle organiche dell'amministrazione centrale e regionale del ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari 1922 dicembre 31
Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, Riordinamento dei Patronati scolastici 1947 gennaio 24
Legge 14 ottobre 1938, n. 1771, ordinamento delle scuole rurali 1938 ottobre 14
Regio Decreto legge 9 marzo 1936, n. 400, Riordinamento dei regi provveditorati agli studi 1936 marzo 9
Legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione 1989 agosto 28
Legge 28 luglio 1967, n. 641, Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971 1967 luglio 28
Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 1948 maggio 7
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 "Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare" 1923 novembre 3
Regio Decreto 29 maggio 1944, n. 142, Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica istruzione 1944 maggio 29
Legge 4 giugno 1911, n.487, Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare 1911 giugno 4
Regio decreto legislativo 19 febbraio 1926, n.1667 - Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica 1926 febbraio 19
Legge 4 marzo 1958, n. 261, Norme per il riordinamento dei patronati scolastici 1958 marzo 4
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica 1974 maggio 31
Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1209, che stabilisce nuove norme per la gestione dll'Amministrazione scolastica e per la semplificazione dei servizi contabili 1923 maggio 27
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 1923 novembre 18
Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, Regolamento per i servizi di ragioneria dei Regi Provveditorati agli studi 1938 giugno 23
Regio Decreto legge 26 settembre 1935, n. 1866, Aggiornamento del Testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, postelementare e sulle opere di integrazione 1935 settembre 26
Regio Decreto legge 21 novembre 1938, n. 2163, norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli Studi e per l'istituzione del Consiglio Provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari 1938 novembre 21
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, Relativo alla nomina dei capi di istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale 1947 aprile 21
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237, Attribuzioni dei provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare 1946 agosto 30
Denominazione Estremi cronologici
Provveditorato agli studi di Trento
Provveditorato agli studi di Trento
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