Ente comunale di assistenza di Massimeno, Massimeno, 1952 ottobre 19 - 1993 luglio 1 ( 1952-1993 )

Ente comunale di assistenza di Massimeno, Massimeno, 1952 ottobre 19 - 1993 luglio 1

Ente comunale di assistenza di Massimeno

ECA di Massimeno

ente

1952-1993

Gli Enti comunali di assistenza (di seguito verrà usata per indicarli la sigla per i quali sono comunemente conosciuti, E.C.A.) sono stati istituiti con la legge datata 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore in ogni comune del regno il successivo 1 luglio, in sostituzione delle precedenti Congregazioni di carità, che contemporaneamente venivano soppresse.
Il R.D.L. del 14 aprile 1944, n. 125, entrato in vigore dal 7 giugno, modificava la precedente legge del 1937, anche in seguito al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 che sanciva la soppressione del partito nazionale fascista.
La legge regionale del 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli E.C.A., con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia (D.P.R.. 31 agosto 1972, n.670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni, singoli o associati.
Con la legge provinciale di data 12 luglio 1991, n. 14 che disponeva l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, veniva stabilito nell'art. 10 che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. Alla Giunta provinciale venivano delegate tutte le funzioni riguardanti l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza.
Nonostante queste disposizioni legislative i comitati E.C.A. del Trentino Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari. L'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai comprensori con meno di 20.000 abitanti è avvenuto a partire dal 1 luglio 1993.
Qualora vi fosse stata la fusione di più comuni in uno solo, i rispettivi enti di assistenza cessavano di esistere, e ne doveva essere costituito uno "ex novo" nel comune ampliato territorialmente. Se invece un comune diventa autonomo dopo esser stata frazione aggregata ad altro comune doveva essere costituita l'E.C.A. nel nuovo comune, e rinnovarlo nel vecchio comune smembrato.

Dopo la ricostituzione di Massimeno da frazione a comune autonomo, a norma della Legge regionale 16 aprile 1952, n. 8, il Consiglio comunale, in data 19 ottobre 1952, deliberazione n. 4, delibera la nomina del comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza (E.C.A), nomina approvata dalla Giunta provinciale il 27 ottobre 1952, n. 17623/1/III. Il primo verbale di deliberazione dell'E.C.A, nel quale venne eletto il presidente del comitato di amministrazione, riporta la data 12 gennaio 1953 (1).
Ultima attestazione di quest'ente è la documentazione relativa alla contabilità dell'anno 1974 (2).

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ente di assistenza e beneficenza

Ente pubblico morale.
L'ente comunale di assistenza viene classificato come ente pubblico morale. La legge del 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore dal 1 luglio 1937 sopprimeva le congregazioni di carità e istituiva in ogni comune del regno gli enti comunali di assistenza, trasferendo ad esse tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti.
Restava comunque in vigore la "legge Crispi" del 17 luglio 1890, n. 6972 con le modificazioni precedenti (3) e quelle successive (4).
Con il R.D.L.datato 14 aprile 1944, n. 125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del comitato di amministrazione dell'E.C.A.
L'art. 3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 riguardante il decentramento dei servizi del ministero dell'interno viene sostituito dal D.P.R. del 19 agosto 1954, n. 968. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi: alla prima classe appartengono quelle che esercitano assistenza e beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art. 11).
Con la legge regionale di data 25 febbraio 1982, n. 2, con effetto dal 3 marzo, sono dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza. Tuttavia la circolare della Provincia autonoma di Trento, portante la data del 23 giugno 1993, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli stessi ente. Viene anche specifiato che i comuni di Trento e Rovereto, o i comprensori, diventano nuovi enti gestori dei servizi socio assistenziali.

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La legge del 3 giugno 1937, n. 847, disponeva l'istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gl'individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art.1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adegua la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.
Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della stessa legge, l'assistenza cui sono destinati gli E.C.A. era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno ecc.). L'art. 5 recita che in ogni comune veniva soppressa la Congregazione di carità e venivano affidate all'E.C.A. "tutte le attribuzioni... assegnate dalle leggi... alla congregazione di carità, intendendosi sostituto in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione con l'ente comunale di assistenza alla congregazione di carità". Pertanto (art. 6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni ente comunale di assistenza il patrimonio della congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ad essa affidate". L'art. 7 disponeva la fusione "con l'ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva la separazione dagli enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrate dalla congregazione di carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri per persone anziane, inabili ecc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico. Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla Congregazione di carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art.3 sempre della stesse legge, l'E.C.A. aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni, e ad esso erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era suffuciente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'E.C.A.. Se invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art. 4 l'E.C.A. poteva amministrare per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, i suoi fini, il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'E.C.A. doveva tenere distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle istituzioni amministrate, con bilancio separato.
L'ente doveva inoltre curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale davanti all'autorità amministrativa e giudiziaria. Secondo l'art. 8 era anche incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati. Dunque doveva essere costituito in ogni comune, poiché era il centro attorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il ministero dell'interno, tramite le prefetture, asseganava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demanategli per legge.
Come scopi assistenziali aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza. L'E.C.A. non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. Non veniva richiesto nella legge del 1937 lo stato di povertà per l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 che istituiva i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, viene istituito in ogni comune, a cura dell'ente stesso, un elenco delle persone lì dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Agli interessati iscritti in questa lista, veniva rilasciato un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo dell'E.C.A. esigere, da coloro che ne richiedevano l'assistenza, il possesso del libretto e di annotare i procedimenti adottati.

Il programma di attività da svolgersi da parte dell'Ente comunale di assistenza di Massimeno veniva annualmente presentato nelle sedute del comitato di amministrazione. Fino alla metà degli anni Sessanta questi programmi coprivano l'arco temporale 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, in seguito dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. La loro approvazione da parte della Giunta provinciale di Trento ha permesso la conservazione queste deliberazioni. Dal confronto fra questi atti risulta chiara la continuità dell'attività assistenziale: vi erano delle entrate e delle spese. Fra le prime erano indicati: i fondi propri dell'E.C.A. destinati alla beneficenza generica, la quota del contributo obbligatorio e di quello facoltativo del comune, elargizioni da parte di altri enti e di privati, in denaro o in genere. Le spese consistevano in assegni al personale impiegato nell'attività di assistenza, in sussidi ai bisognosi, che erano aiutati con denaro (raramente e per minimi importi), generi alimentari, vestiti e nel pagamento degli affitti. Una voce era riservata anche all'assistenza ai disoccupati che non percepivano l'indennità di disoccupazione o un sussidio straordinario da parte del comune o di un altro ente. L'assistenza si calcolava in base alle condizioni di indigenza e tenendo presente del carico di famiglia e dell'età (5).
Indicazioni sull'attività svolta dall'E.C.A. vengono fornite anche dai fascicoli contenuti all'interno delle singole annate del carteggio, dove sono stati posti in evidenza, pervenuti in una cartelletta a parte anche al momento del riordino, i prospetti dei sussidi o le costanti maggiorazioni dei trattamenti assistenziali, e talvolta la distribuzione degli assegni ai vecchi lavoratori (6).

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Assistenza/beneficenza

L'art. 2 della legge 3 giungo 1937, n. 847 prevedeva che l'E.C.A. fosse amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali (quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; sei nei comuni con popolazione fra i 20.000 e i 100.000 abitanti; otto nei comuni con più di 100.000 abitanti). Questi rappresentanti erano nomintai dal Prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività ptoduttiva, al comune stesso; duravano in carica circa 4 anni, e potevano sempre essere confermati.
Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n. 125 entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'E.C.A. aveva un comitato per l'Amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di nove nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.
I membri del Comitato erano nominai a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (in seguito spetterà al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del Comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tantin nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di vori era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere si procedeva al ballottaggio (art. 6 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99): si poteva cioé votare solo per uno dei nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero dei vori. Le adunanze del Comitato di amministrazione potevano essere ordinarie, aventi luogo in maggio e in settembre, o nei periodi stabiliti dalla legge del 3 giugno 1937, n. 837 per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo, e straordinarie, convocate ogniqualvolta ci fosse un'urgente necessità. Il Comitato di amministrazione dell'E.C.A. esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente e alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare: deliberava entro settembre il bilancio di previsione, entro maggio il proprio conto e quello delle istituzioni che amministrava; predisponeva il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendeva deliberazioni per stare in giudizio; deliberava sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri e altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuoveva l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, lasciti e doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proponeva gli statuti e formulava i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominava, sospendeva e licenziava gli impiegati e i salariati; provvedeva al servizio di esazione e di tesoreria; nominava persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuoveva le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberava su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuoveva, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.
Il Presidente rappresentava l'ente, predisponeva gli atti deliberativi, organizzava l'attività assistenziale, spediva avvisi per la convocazione del Comitato e ne presiedeva e dirigeva le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, impiegati e salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

Il Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza di Massimeno era composto da cinque membri (in quanto nel comune risiedevano meno di 5.000 abitanti) e l'incarico aveva durata quadriennale. Il comitato eleggeva poi fra i suoi membri il presidente.

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L'E.C.A., a norma dell'art. 9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937, n. 847 era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente, e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto, dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.
Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 allo stesso ministro veniva riconosciuto il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (art. 14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.
L'E.C.A. doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo Comitato dal Prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data. In seguito alla legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 3 il Prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.
Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'E.C.A. era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.
Con D.D.L. del 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: fra l'altro, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art. 3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obblidìgo di riferirne subito al comitato stesso" (art. 14).

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(1) ACM, Archivio dell'E.C.A., "Deliberazioni del comitato di amministrazione ", A2.1.1.
(2) Ibid, "Carteggio ed atti, contabilità", A2.2.75.
(3) Legge speciale 20 novembre 1859; Legge organica 3 agosto 1862, n. 753.
(4) R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; Legge 17 giugno 1926, n. 1187.
(5) ACM, Archivio dell'E.C.A., "Deliberazioni del comitato di amministrazione", A2.1.1.
(6) Ibid, "Deliberazioni del comitato di amministrazione", A2.1.1; "Carteggio ed atti, contabilità", A2.2.

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La scheda è stata redatta da Francesca Gobbi nel 2004, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2010 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006

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Archivio storico del comune di Massimeno
ACM, Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Massimeno (E.C.A.)

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Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Massimeno
Denominazione Estremi cronologici
Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 3
Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 28
Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99". 1940 dicembre 19
Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista 1943 agosto 2
Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza" 1944 aprile 14
Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali" 1945 gennaio 18
Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica" 1945 marzo 22
Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1948 aprile 21
Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi" 1948 novembre 24
Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali" 1949 agosto 3
Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1951 luglio 30
Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1954 aprile 7
Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno" 1954 agosto 19
Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1958 marzo 11
Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità" 1958 marzo 13
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1959 gennaio 26
Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie" 1963 gennaio 30
Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" 1973 febbraio 1
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica". 1981 marzo 24
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica" 1975 marzo 28
Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale" 1980 settembre 1
Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza" 1982 febbraio 25
Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza" 1987 giugno 11
Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" 1991 luglio 12
Denominazione Estremi cronologici
Ente comunale di assistenza (ECA) di Massimeno
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Massimeno