Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, Tione di Trento, [1212] - 1987 gennaio 24 ( [1212] - 1987 gennaio 24 )

Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, Tione di Trento, [1212] - 1987 gennaio 24

Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista

ente

[1212] - 1987 gennaio 24

Il primo pievano di Tione ricordato nei documenti è un certo Bonavida nel 1212 (1), mentre risale al 9 marzo 1240 il primo documento relativo all'investitura del beneficio della pieve di Santa Maria conferita dal principe vescovo di Trento Aldrighetto a tale Widone (Guido).
Nel 1510 venne insignito del beneficio della pieve di Tione il cardinale Adriano Castellesi di Corneto che, accogliendo la preghiera dei Tionesi, rinunciò alle sue entrate in favore della ricostruzione della chiesa parrocchiale, i cui lavori andavano a rilento a causa della povertà degli abitanti (2). Sospettato di aver congiurato contro l'elezione di papa Leone X, il cardinale Castellesi fu privato di tutte le sue cariche; il pontefice assegnò la pieve di Tione in commenda a Ludovico dei Conti di San Bonifacio, che la cedette a don Giovanni Zanetti da Campo Lomaso.
Nel 1536 gli successe Domenico Calvetti da Fiavé; l'anno seguente i visitatori vescovili registrarono lo stato indecoroso della canonica parrocchiale, definita vecchia e a rischio di crollo. In seguito vennero sicuramente intrapresi dei lavori di ristrutturazione, poiché nella visita successiva (1579) la canonica fu trovata ben costruita. Circa la consistenza patrimoniale del beneficio in questo periodo non si hanno notizie, solo dalla seconda metà del XVIII secolo si può trovare un urbario. La visita pastorale che si compì nel 1750 rilevò infatti la mancanza di un urbario dei beni parrocchiali, già lamentata dal parroco Antonio Sizzo de Noris che aveva trovato "bona suae domus parochialis plurimum diminuita et praeiudicata". La mancanza non solo di un urbario ma anche dei documenti relativi ai censi, ai livelli e ai capitali spettanti al beneficio avevano reso praticamente impossibile qualsiasi riscontro, tanto che si ordinò di organizzare una apposita commissione di "probos, idoneos viros" che "investigandi et designandi bona et proventus dictae domus parochialis eadem mensurandi, opponendi confinia, urbarium seu inventarium exinde conficiendi" (3). Venne delegato all'esecuzione un sacerdote della pieve, don Faustino Malacarne. L'urbario, redatto in forma pubblica dal notaio Giovanni Battista Scalfi di Preore, venne pubblicato in chiesa il 26 maggio 1754 durante una messa solenne (4). In esso erano definiti i "Beni canonicali della pieve di Thione ... misurati e perticati da Gianbattista Batistini agrimensore e stimadore giurato della comunità di Thione": fondi arativi, prati, capitali, livelli e altri diritti. Grazie a questo urbario è possibile avere un'idea della consistenza patrimoniale del beneficio parrocchiale di Tione nel XVIII secolo e di quanto spettasse al suo parroco: la comunità contribuiva con pane, sale, vino e formaggio di malga e pagava alla canonica un livello annuo di "stari sei di segala o miglio"; la chiesa parrocchiale pagava un livello annuo perpetuo di "stari uno di miglio" e in più altri sei troni per il vino e le ostie che il parroco somministrava al beneficiato Rubinelli; il beneficiato Festi versava altri 13 troni; il beneficiato Zanetti pagava le elemosine per le messe. Il beneficio parrocchiale di Tione possedeva inoltre beni nelle pertinenze delle comunità sottoposte alla cura spirituale della parrocchia (fondi arativi e livelli), comunità che corrispondevano inoltre all'arciprete un compenso annuo per le celebrazioni nelle solennità dei titolari e per le rese di conto. Anche i massari delle confraternite pagavano per le celebrazioni di messe e per le rese di conto.
Al parroco spettavano inoltre: dalla comunità di Tione il "formaggio delle primizie" delle due montagne di Lanzada e Cengledino, altro formaggio dalle comunità di Bondo, Zuclo, Bolbeno e la "quarta decimale" nella campagna di Tione.
Altri doveri e altri diritti dovevano essere reciprocamente rispettati dal parroco e dalle curazie dipendenti. Nel 1781 il curato di Montagne doveva recarsi alla parrocchiale in determinate feste e ricorrenze, invitare il parroco agli obiti dei maggiori di otto anni e corrispondergli la relativa elemosina (5); al parroco spettavano anche gli "incerti" per i matrimoni. Il parroco di Tione era tenuto a mandare il cappellano per assistere le confessioni e cantare messa durante le festività natalizie e pasquali, doveva recarsi alla chiesa di Montagne per la festa del titolare e per approvare i conti (6). Generalmente questa situazione sussistette anche per tutte le altre cure fino al raggiungimento della loro indipendenza. Nel corso del XVIII secolo Ragoli e Montagne avevano ottenuto lo svincolamento dalla parrocchia e potevano contare su un proprio sacerdote in loco, eletto dalle comunità e che poteva esercitare liberamente le funzioni parrocchiali. Con tali concessioni venivano naturalmente meno alcuni diritti riservati al parroco e con essi parte delle entrate parrocchiali; a tale riguardo le curazie indipendenti erano state chiamate ad una sorta di risarcimento che si risolveva nel pagamento "una tantum" di una cifra stabilita. Nel decreto che dichiara l'indipendenza della curazia di Montagne (12 maggio 1794) venne stabilito che "in compenso della cessione di codesti diritti ed emolumenti che poteva ritrarre il signor parroco, la vicinia delle Montagne per una sol volta ... pagherà e contribuerà al beneficio parrochiale troni mille duecento e cinquanta ... in tre rate eguali ed a piacere di detta vicinia, coll'obbligo e patto di dover contribuire l'annuale interesse del quatro per cento sino alla total affrancazione ... qual somma capitale ... doverà essere pagata nelle mani del signor parroco di Tione e da questo poi investita nelle sicure forme a favore del benefizio parrochiale. Con ciò resta assolta la sudetta cura delle Montagne dalle sopranominate obligazioni ed aggravi cui andava prima soggetta ed all'incontro goderà in perpetuo dei diritti col presente istromento accordatigli" (7).
Risulta esteso proprio nel 1794 un nuovo urbario parrocchiale, purtroppo perduto (8).
Nel 1815 il reddito netto della parrocchia ammontava a 210 fiorini sebbene le entrate, costituite da livelli, decime, capitali e fondi, ammontassero a 708 fiorini: tanto risulta da un prospetto delle rendite parrocchiali steso dal parroco Pietro Paolo Marani (9). L'onere del mantenimento dei cooperatori determinò nel 1833 (decreto 13 novembre 1833 n. 21803) l'incorporamento dei benefici Rubinelli e Festi al beneficio parrocchiale, con lo scopo di procurare a quest'ultimo la somma necessaria per il mantenimento del secondo cooperatore della parrocchia (10).
Il 4 aprile 1827 un violento incendio procurò danni ingenti alla chiesa parrocchiale e devastò l'edificio canonicale; sorse in tale occasione la questione relativa ai diritti di patronato ovvero a chi spettasse sostenere le spese di rifabbrica della chiesa e della canonica. L'allora decano Andrea Collizzoli indirizzò all'Ordinariato la domanda del Giudizio distrettuale volta ad avere documenti e delucidazioni riguardo al patronato di quella parrocchia. In un rescritto del 6 marzo 1842 l'Ordinariato riferì che "non esiste in quest'archivio verun documento concernente l'erezione o il diritto di patronato di codesta parrocchia. Fino alla secolarizzazione del principato, essa era di libera collazione vescovile e perciò non riconosceva verun patrono. Le spese di fabbriche tanto della chiesa che della canonica venivano sostenute dai Comuni" (11). Fino al 6 aprile 1811 (nomina di don Pietro Marani) la parrocchia di Tione fu infatti conferita liberamente dal vescovo di Trento, senza alcuna nomina o presentazione né da parte governativa né da parte comunale. In seguito i parroci furono presentati dall'autorità politica e si attribuì al principe territoriale il pieno diritto di patronato. La questione non fu però risolta; le spese di ricostruzione più urgenti furono sostenute dal comune di Tione che si vide costretto ad anticipare delle quote. La nuova canonica fu pronta nel luglio del 1836. Anche dopo il decreto emanato dal Ministero delle Finanze nel gennaio 1854 col quale veniva riconosciuto l'obbligo dello Stato di concorrere per un terzo alle spese, la questione rimase irrisolta (12).
Sul beneficio parrocchiale ricadeva anche l'onere del mantenimento del sacerdote quaresimalista, ma nel 1859 fu stabilito un onorario fisso da corrispondere al predicatore e la quota venne suddivisa tra i comuni ("quadre") rientranti nel territorio della parrocchia di Tione.
I cambiamenti operati in questi anni avevano reso assai difficile controllare e amministrare il patrimonio del beneficio; a tale riguardo è interessante leggere quanto il parroco Ignazio Carli scrisse nelle sue "Memorie": "Quando fui nominato paroco-decano di Tione, il signor dottor Giacomo Marchetti procuratore dell'onor[evole] comune di Tione, mi presentò da esaminare la fascione parrochiale, l'inventario del benefizio e quanto poteva servirmi di base per non entrare a occhi chiusi. Consta il benefizio in gran parte di fondi e questi molto ingombri di gelsi. Nell'anno 1848 fino all'anno 1853 circa avvenne quell'abolizione legalmente violenta di decime e livelli, che come alla massima parte de' benefizi parochiali, così a quel di Tione recò non lieve diminuzione. Gli anni dal 1851 fino al 65 erano scorsi molto calamitosi al prodotto de' bachi [...]. Rilevata prudentemente ogni cosa, data un'occhiata al passato ed una al futuro, esposi alla reverendissima Curia il pensiero mio di proporre al Comune che si addossasse l'amministrazione del benefizio con tutti i suoi diritti e vantaggi per 8 anni ed al paroco annualmente versasse per quartali l'importo della congrua parochiale decanale di base giuseppina fiorini viennesi 500 (austriaci 525) e ai cooperatori un importo maggiore dello stabilito forse 80 anni fa, cioè fiorini austriaci 250, e tutto ciò in oro od argento. Quest'ultima cautela era suggerita dalla costante depreziazione delle Note di Banco austriache, che con un'altalena penosa perdevano talora fino il 25 per cento. L'Ordinariato [...] autorizzò [...]. Il Comune [...] assentì ma non di voglia" (13).
La fassione parrocchiale presentata a don Carli nel 1865, prima del suo ingresso, registrava all'entrata un totale di 996,73 fiorini derivanti da fondi, diritti, livelli in denaro, livelli in grano reluiti, decime, collette, proventi di stola, elemosine, contribuzioni dagli altari, offici e messe legatarie; le uscite, per la congrua del parroco e del cappellano, per steore, oli santi, "viglietti pasquali", vino, ostie, per pranzi dispensati ai sacerdoti in occasione delle feste del Corpus Domini e del titolare della parrocchia e al sacrestano, per messe da celebrare nelle chiese soggette, ammontavano a 861,99 fiorini (14). Con l'approvazione dell'Ordinariato don Carli stipulò prima del suo ingresso una convenzione con il comune di Tione (15) per la quale l'amministrazione del beneficio parrocchiale e dei due benefici annessi sarebbe rimasta in carico al Comune. Il comune di Tione si impegnava a versare annualmente una somma stabilita al parroco a titolo di congrua e di mantenimento dei due cooperatori. Tale somma (stimato in 1300 fiorini austriaci) prevedeva anche il mantenimento del primissario-maestro voluto in canonica per desiderio della Curia e del Comune. Dopo nove anni il comune di Tione disdisse la convenzione adducendo come motivazione principale la difficoltà nel riscuotere gli affitti e gli interessi delle rendite beneficiali, e "il continuare ulteriormente porterebbe un danno non indifferente al Comune venendo inceppata per intiero la riscossione dei redditi comunali". Il 2 ottobre 1874 la rappresentanza comunale deliberò di restituire al parroco l'amministrazione dei benefici parrocchiale, Festi e Rubinelli, ma si impegnò a integrare la congrua fino al raggiungimento della quota stabilita. Nel 1875 l'amministrazione del beneficio parrocchiale ritornò quindi nelle mani del parroco.
La fassione parrocchiale presentata nel 1882 non registra sostanzialmente variazioni rispetto alla dotazione e alle spese del beneficio, che si precisa essere "eretto ab immemorabili, di cui Cesare è patrono, e di cesarea nomina".
Il primo maggio 1911 divenne arciprete di Tione don Donato Perli, figura tra le più importanti di questa parrocchia, sacedote instancabile nella sua attività pastorale e umanitaria. A lui giunsero le richieste di indipendenza delle cure di Bolbeno, Zuclo e Preore, che si dicevano "disposte a pagare un equo compenso in denaro". Nel 1895 era stata accordata l'indipendenza a Breguzzo e don Perli, scrivendo all'Ordinariato il 4 gennaio 1912, così manifestò il suo favore: "Io aderisco volentieri alla chiesta indipendenza, togliendo così gli ultimi avanzi di ruderi medievali. Ognuno stia a casa propria e attenda specialmente nei giorni festivi ai doveri di cura d'anime verso la propria popolazione" (16).
Tutte le curazie erano quindi svincolate dalla parrocchia dalla quale dipendevano praticamente solo per la predicazione quaresimale, il cui onere spettava al parroco di Tione. In seguito alla visita pastorale compiuta nel 1912, al fine di sgravare il beneficio, fu concessa al parroco la licenza di usare parte delle rendite della mansioneria Zanetti per il mantenimento del sacerdote quaresimalista (17).
Lo stato patrimoniale ed economico del beneficio parrocchiale viene riassunto così nel 1929 dal decano Perli: "Nell'anteguerra il beneficio parrocchiale aveva un capitale di corone 4600 in titoli di stato austriaco che colla conversione in lire italiane s'è ridotto a lire 1570". Il patrimonio consisteva in capitali e fondi, la casa canonica era di proprietà del beneficio "ab immemorabili ... ricostruita sulle rovine d'un incendio l'anno 1830 dai Comuni delle Quadre dipendenti dalla parrocchia ... Le piccole riparazioni furono sempre portate dal parroco, le maggiori ordinarie dal comune di Tione per antica consuetudine ... Ha annessi una casetta rustica e l'orto". Il rustico, usato una volta dal parroco per il bestiame e i bachi da seta, veniva utilizzato dal sacrestano. I terreni del beneficio erano dati in affitto. Relativamente ai contributi "il decano deve dare ogni anno alla chiesa decanale £ 20; ... alla stessa chiesa per ostie e vino pelle messe £ 72,90; per ospitalità ai sacerdoti £ 24,40". Sul beneficio gravavano inoltre imposte e spese per messe (18).
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento ha perso la personalità giuridica civile.

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ente della chiesa cattolica

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa. L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero. Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti. L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

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Chiesa

(1) Fonte principale per nomi e brevi notizie sui parroci di Tione rimangono le "Memorie" di don Ignazio Carli, che fu parroco a Tione dal 1865 al 1896. Nell'archivio parrocchiale si conservano però solo le fotocopie del suo lavoro, poiché l'originale si trova attualmente in possesso della famiglia Carli di Bleggio. Il parroco utilizzò, per la parte relativa alla storia dei pievani di Tione, il lavoro di un suo predecessore, don Andrea Comini (1782-1809), che per primo aveva intrapreso la ricerca storica. Don Carli disponeva solo di alcuni frammenti del "Diario" di don Comini, andato perduto ancora prima del suo arrivo a Tione.
(2) Il restauro fu completato intorno all'anno 1515; il cardinale Castellesi procurò alla chiesa un diploma di indulgenze e la dotò di una preziosa pianeta.
(3) Cfr. ADT, Atti visitali, n. 59.
(4) L'urbario andò probabilmente distrutto, ma ne esiste copia presso l'Archivio diocesano tridentino: cfr. Miscellanea VI, n. 36.
(5) Si tratta del diritto di stola nera; il diritto di stola bianca (obiti di bambini fino a sette anni) spettava al curato.
(6) Cfr. ADT, Libro B (10), n. 217.
(7) Cfr. Ufficio parrocchiale decanale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento, Carteggio e atti ordinati, b. 25, cc. 1-6.
(8) L'urbario mancava già nel 1837, come rilevava il parroco Andrea Collizzoli nell'inviare all'Ordinariato il prospetto generale delle messe legatarie della parrocchia: cfr. Ufficio parrocchiale decanale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento, Registri dei legati missari, reg. 4, p. 2.
(9) Cfr. ADT, Libro B (176), n. 105.
(10) Cfr. in questo inventario l'introduzione al soggetto Beneficio Rubinelli in Tione.
(11) Cfr. ADT, Libro B (412), n. 745.
(12) Cfr. Ufficio parrocchiale decanale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento, Carteggio e atti, fasc. 6.
(13) Cfr. nota (1).
(14) Cfr. ADT, Parrocchie e curazie, 77.c
(15) Cfr. Ufficio parrocchiale decanale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento, Carteggio e atti ordinati, b. 1.
(16) Cfr. ADT, Parrocchie e curazie, 77.c
(17) Cfr. Ufficio parrocchiale decanale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento, Carteggio e atti, fasc. 9.
(18) Cfr. ADT, Parrocchie e curazie, 77.c

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ADT, Atti visitali
ADT, Libro B
ADT, Miscellanea
ADT, Parrocchie e curazie

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Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese e dei benefici nonché delle fondazioni ecclesiastiche nella diocesi di Trento, 1865

Codice di diritto canonico (1983)

Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Tione di Trento
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista in Tione di Trento