Congregazione di Carità, Godenzo-Poia (Comano Terme), [1847 - 1869] ( [1847 - 1869] )

Congregazione di Carità, Godenzo-Poia (Comano Terme), [1847 - 1869]

Congregazione di Carità

Durante la dominazione austriaca, in alcuni comuni la Congregazione di carità venne designata con le denominazioni "Fondo poveri" (o "Fondo dei poveri"), "Armenfond" o "Congregazione dei poveri".

ente

[1847 - 1869]

Le autorità napoleoniche si dimostrarono assai attente al problema della pubblica assistenza e beneficenza, istituendo in Trentino le Congregazioni di carità in base al Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49. All'art. 2 si stabiliva che: "in ogni comune del Dipartimento dell'Alto Adige e dei Cantoni di Tobiano e Primiero tutti gli spedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza ... avranno una sola e medesima amministrazione che prenderà il titolo di Congregazione di carità".
Con l'annessione del Trentino all'Austria venne sostanzialmente confermata la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l'unica legge che nomina la Congregazione di carità è l'editto del commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814. In base all'art. 118 del suddetto editto si stabiliva che "La Reggenza riconosce i segnalati servizi, che nel corso dei tre ultimi anni hanno essi (si tratta degli "Istituti di beneficenza esistenti sotto il nome di Congregazioni di carità") prestato a favore dell'umanità languente, e pel sostegno, e promozione delle rispettive fondazioni, e si ripromette dai medesimi eguale zelo, ed impegno disinteressato per l'avvenire, ed in questa fiducia Essa non tarda a provvisoriamente confermarli ne' luoghi, ove esistono, e di invitarli ad esporle tutte quelle circostanze, che riguardano il compimento del numero dei Membri, che vi appartengono, l'amministrazione della sostanza, ed il miglioramento di tali istituti." In aggiunta, l'art. 119 estendeva la possibilità di istituzione della Congregazione di carità per quegli Istituti di beneficenza situati nelle frazioni o nei paesi non capoluogo di comune, dimostrando che la rendita lorda dei loro Istituti ammontasse a 500 fiorini o più: alla politica centralistica del Regno d'Italia, che vedeva nelle Congregazioni di carità un valido strumento per controllare meglio il sistema assistenziale pubblico, si opponeva ora una evidente spinta al decentramento amministrativo messa in atto dall'Impero, che intendeva attribuire maggiore facoltà di autodeterminazione alle singole istituzioni piuttosto che all'ente che le amministrava. E ciò pur mantenendo sempre separate l'amministrazione e le competenze della Congregazione - o delle istituzioni che le facevano capo - da quelle dei comuni relativi.

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Godenzo-Poia (Comano Terme, Tn)

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ente di assistenza e beneficenza

In Trentino la Congregazione di carità venne istituita e regolamentata con il Decreto Vicereale datato 15 febbraio 1811, n. 49, seguito poi da un'analoga disposizione datata 28 dicembre 1811, n. 305.
La normativa austriaca in fatto di pubblica assistenza e beneficenza trattò della Congregazione di carità soltanto negli artt. 118-125 dell'editto del De Roschmann datato 1° marzo 1814. Successivamente le normative generali riguardarono l'amministrazione e l'organizzazione dei singoli enti o fondazioni pie amministrate dalle Congregazioni (cfr. B. Bortoli-C. Grandi, Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814 - 1918), Trento 1983) e la tutela dei poveri direttamente da parte dei comuni (leggi del 17 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28, del 3 dicembre 1863, n. 105 e del 22 gennaio 1879, n. 13); l'organizzazione e la gestione delle Congregazioni venne invece regolamentata con le diverse Circolari inviate dalle autorità ai comuni e con gli statuti delle Congregazioni stesse, sottoposti all'approvazione superiore.

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Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statuale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza di persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico - psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da essa amministrati.

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Assistenza/beneficenza

In seguito al passaggio del Trentino all'ordinamento austriaco, l'editto del De Roschmann del 1° marzo 1814 confermava sostanzialmente la normativa vigente in materia di pubblica assistenza e beneficenza regolamentata. Tutte le Congregazioni di carità dovevano, entro un mese dalla data di pubblicazione del suddetto editto, fornire all'Autorità da cui dipendevano i conti arretrati esaminati dal consiglio comunale che ne redigeva un verbale ed in particolare un elenco sommario di tutte le spese sostenute per "somministrazioni fatte al Militare durante il soggiorno delle Imp. Reg. Truppe, indicando ingenuinamente (ossia secondo verità) le anticipazioni avute, ed i pagamenti ricevuti a conto". Le Congregazioni dovevano inoltre presentare, sempre entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Editto, un prospetto dettagliato delle attività e passività degli enti da esse amministrati, accompagnato dalle proprie proposte per una migliore amministrazione patrimoniale. L'attivo di bilancio e le sostanze disponibili dovevano essere reinvestiti in capitali fruttiferi dalle Congregazioni per un termine variabile secondo le circostanze e in modo che queste liquidità non venissero usate per risanare debiti urgenti e pesanti. Durante questa amministrazione le disposizioni fondamentali erano previste nello statuto che ogni Congregazione di carità doveva darsi (cfr., a titolo di esempio, nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833).
Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la rappresentanza della Congregazione - che doveva riunirsi almeno una volta al mese - fosse composta da un preside (o presidente), possibilmente il curatore d'anime locale, da due consiglieri e da un cassiere; anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime ed il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della Congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (cfr., a titolo di esempio, lo statuto della Congregazione contenuto nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, la Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e la Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833). Le Congregazioni aventi una rendita lorda di fiorini 2000 o più, se la loro proposta era fondata, avevano facoltà di assumere un proprio cursore ovvero un messo per l'esecuzione: per fare ciò esse dovevano rendere noto l'importo dei loro crediti e il numero dei debitori da perseguire; anche questo cursore non avrebbe potuto comunque ricevere ed eseguire che mandati convalidati dal comune e dal giudice locale.
La rappresentanza della Congregazione si doveva occupare della conservazione del patrimonio e di decidere riguardo all'elargizione dei sussidi; le sue deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi da loro dovuti e le somme mano a mano versate; in tale registro dovevano poi comparire gli incassi dedotti dal giornale e le spese (per sussidi o altro) dedotte anch'esse dal giornale ma divise per mese. Il cassiere era altresì autorizzato a incassare gli interessi sui capitali e le rendite dei beni immobili e a rilasciare le relative quietanze. Egli doveva inoltre, sulla base di mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata dalle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla rappresentanza comunale. Tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione.

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Con il passaggio del Trentino all'Austria, le Congregazioni di carità furono sottoposte direttamente all'I.R. Giudizio Distrettuale, mentre i rapporti tra le Congregazioni e i comuni divennero più stretti. A partire dalla metà del secolo XIX, alcune leggi stabilivano che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli istituiti esistenti, la rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale, potendo decidere in quale modo impiegarli (Leggi del 24 marzo 1849 e del 3 dicembre 1863, n. 105). Gli istituti dei poveri, oltre agli eventuali lasciti o donazioni di cui beneficiavano, venivano inoltre finanziati con alcune entrate straordinarie del comune stesso come multe campestri, indennizzi forestali, incassi sui pubblici spettacoli, percentuali sulle vendite di legname e sulle vendite all'incanto di oggetti sequestrati (leggi del 24 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28 e del 22 gennaio 1879, n. 13).

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La scheda è stata redatta nell'ambito della revisone effettuata nel 2010, utilizzando i dati presenti nella scheda Congregazione di Carità di Godenzo-Poia(compilata da Monica Paoli in base al tracciato descrittivo del programma Sesamo2000), e apportando le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Denominazione Estremi cronologici
Comune di Comano Terme
Denominazione Estremi cronologici
Congregazione di Carità di Godenzo-Poia