In seguito al passaggio del Trentino all'ordinamento austriaco, l'editto del De Roschmann del 1° marzo 1814 confermava sostanzialmente la normativa vigente in materia di pubblica assistenza e beneficenza regolamentata. Tutte le Congregazioni di carità dovevano, entro un mese dalla data di pubblicazione del suddetto editto, fornire all'Autorità da cui dipendevano i conti arretrati esaminati dal consiglio comunale che ne redigeva un verbale ed in particolare un elenco sommario di tutte le spese sostenute per "somministrazioni fatte al Militare durante il soggiorno delle Imp. Reg. Truppe, indicando ingenuinamente (ossia secondo verità) le anticipazioni avute, ed i pagamenti ricevuti a conto". Le Congregazioni dovevano inoltre presentare, sempre entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Editto, un prospetto dettagliato delle attività e passività degli enti da esse amministrati, accompagnato dalle proprie proposte per una migliore amministrazione patrimoniale. L'attivo di bilancio e le sostanze disponibili dovevano essere reinvestiti in capitali fruttiferi dalle Congregazioni per un termine variabile secondo le circostanze e in modo che queste liquidità non venissero usate per risanare debiti urgenti e pesanti. Durante questa amministrazione le disposizioni fondamentali erano previste nello statuto che ogni Congregazione di carità doveva darsi (cfr., a titolo di esempio, nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833).
Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la rappresentanza della Congregazione - che doveva riunirsi almeno una volta al mese - fosse composta da un preside (o presidente), possibilmente il curatore d'anime locale, da due consiglieri e da un cassiere; anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime ed il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della Congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (cfr., a titolo di esempio, lo statuto della Congregazione contenuto nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, la Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e la Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833). Le Congregazioni aventi una rendita lorda di fiorini 2000 o più, se la loro proposta era fondata, avevano facoltà di assumere un proprio cursore ovvero un messo per l'esecuzione: per fare ciò esse dovevano rendere noto l'importo dei loro crediti e il numero dei debitori da perseguire; anche questo cursore non avrebbe potuto comunque ricevere ed eseguire che mandati convalidati dal comune e dal giudice locale.
La rappresentanza della Congregazione si doveva occupare della conservazione del patrimonio e di decidere riguardo all'elargizione dei sussidi; le sue deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi da loro dovuti e le somme mano a mano versate; in tale registro dovevano poi comparire gli incassi dedotti dal giornale e le spese (per sussidi o altro) dedotte anch'esse dal giornale ma divise per mese. Il cassiere era altresì autorizzato a incassare gli interessi sui capitali e le rendite dei beni immobili e a rilasciare le relative quietanze. Egli doveva inoltre, sulla base di mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata dalle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla rappresentanza comunale. Tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione.
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