Beneficio parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, Tezze (Grigno), 1773 - 1987 gennaio 24 ( 1773 - 1987 gennaio 24 )

Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, Tezze (Grigno), 1773 - 1987 gennaio 24

Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio di Padova

ente

1773 - 1987 gennaio 24

Il 6 dicembre 1773 l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, su sollecitazione della comunità di Tezze, acconsentì che l'antico beneficio "della Scorzara" passasse a beneficio curato di Tezze "per comodo della matrice parrocchia di Grigno ordinando espressamente che alle Tezze non abbia ad erigersi una nuova parrocchia dismembrata dall'antica Grigno ma una semplice curazia e che il nuovo curato abbia ad esser ministro subordinato e dipendente dal parroco di Grigno"(1). Il vescovo di Feltre Andrea Minucci eresse il beneficio curato il 25 maggio 1774.
La dotazione di partenza per la formazione del beneficio fu costituita dunque dal beneficio detto "della Scorzara". Francesco dell'Angelo da Grigno con suo testamento dell'8 giugno 1639 nominava come sua erede universale la comunità di Grigno e ad essa lasciava i suoi possedimenti situati in località Scorzara nella regola di Grigno con l'onere di far celebrare in memoria della sua anima cinque messe settimanali. Nel passaggio a beneficio curato la comunità di Grigno si riservava il diritto di presentazione del curato. Con il passare del tempo la comunità contribuì al mantenimento del curato versando uno stipendio in denaro. Nell'atto di consegna al nuovo curato di Tezze don Carlo Hellweger redatto il 3 settembre 1871, si legge infatti che "a titolo di congrua pel novello signor curato il lodevole comune di Grigno, giusta convenzione fatta d'accordo con reverendissimo Ordinariato di Trento, paga annualmente austriaci fiorini 400, pel cooperatore fiorini 210, per l'adempimento di n. 200 s. Messe legatarie gravitanti sul beneficio paga fiorini 100 in tutto annualmente 710 divisi questi in rate eguali di quartale in quartale"(2).
Il 15 settembre 1871, su proposta dell'Ordinariato di Trento, il comune di Grigno acquistò i beni del beneficio Scorzara con l'impegno, in cambio, di vesare annualmente per il mantenimento del curato di Tezze 800 corone, diventate 1000 dal 1875, e 200 corone per la celebrazione di 55 messe(3). Nel 1910 il Comune si svincolò da tale obbligo pagando al Governo il capitale corrispondente con l'aggiunta di 12.000 corone che confluirono a formare la congrua della nuova parrocchia(4). Infatti il 23 luglio 1912 il vescovo di Trento innalzava il beneficio curato di Tezze a beneficio parrocchiale; il 31 luglio la luogotenenza d'Innsbruck approvava tale decreto. Secondo questo accordo si stabilì che il parroco dovesse avere come congrua sostanziale "i beni e i redditi riconosciuti nella liquidazione della fassione della congrua come rettore, con nozione luogotenenziale dei 29 novembre 1911 n. 914/1; il capitale di corone 12.000 ammanito dal rettore di Tezze e investito in una obbligazione dello Stato, rendita in argento portante il n. 113.279 e vincolata al nome del beneficio parochiale di Tezze"(5).
Alla fine della lunga reggenza del parroco don Cirillo Gremes, nel 1950, il patrimonio del beneficio era costituito da diversi capitali depositati in Curia dagli interessi annuali dei quali si detraevano 71 Lire per soddisfare le messe del legato Scorzara; inoltre il parroco godeva dell'usufrutto della canonica con cortile di proprietà del comune di Grigno(6).
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio ha perso la sua personalità giuridica civile.

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ente della chiesa cattolica

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa.
L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero.
Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei comuni o di altri enti.
L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

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Chiesa

(1) "Archivio diocesano tridentino", "Investiture", 20, p. 138.
(2) Il documento si trova nelll'archivio parrocchiale di Strigno attualmente in fase di riordino.
(3) "Archivio diocesano tridentino", "Parrocchie e curazie", 109/B n. 1a.
(4) "Archivio diocesano tridentino", "Atti visitali", 105/b, 1932.
(5) "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Tezze V.", "Carteggio e atti", fasc. 3.
(6) "Archivio del beneficio parrocchiale di Tezze V.", "Carteggio e atti", fasc. 2.

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La scheda è stata redatta dalla cooperativa Koinè nel 2003, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo2000". La revisione effettuata nel 2010 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Denominazione Estremi cronologici
Comune di Grigno
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio di Padova in Tezze Valsugana