Il Consiglio scolastico locale(1), nominato in ogni comunità scolastica in ottemperanza della legge del 30 aprile 1892 n. 7, aveva funzioni di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, sui corsi speciali di insegnamento collegati alle scuole popolari pubbliche e, infine, sui corsi di perfezionamento per ragazze del circondario scolastico. Prima di questa legge era in vigore il "Regolamento politico per le scuole elementari" pubblicato l'11 agosto 1805: la scuola aveva carattere conservativo-religioso-morale-politico; era affidata alla chiesa la sorveglianza scolastica, l'approvazione dei programmi e dei libri di testo, la proposta dei maestri definitivi e la nomina degli assistenti e dei supplenti; spettavano ai Comuni le spese per gli edifici e gli stipendi dei maestri. In seguito la legge del 25 maggio 1868, n. 48, recante le disposizioni di massima sui rapporti della scuola con la chiesa, demandava la suprema direzione e sorveglianza su tutto ciò che riguardava l'istruzione e l'educazione al Ministero dell'istruzione, al Consiglio scolastico provinciale, al Consiglio scolastico distrettuale e al Consiglio scolastico locale. Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale e dal patrono della scuola, se c'era. Il curatore d'anime del territorio cui apparteneva la scuola rappresentava gli interessi religiosi della scolaresca e aveva diritto di voto; al suo posto poteva essere nominato dall'autorità ecclesiastica superiore un sacerdote.
Tale istituzione venne soppressa con la riforma Gentile del 1923 e tutte le mansioni affidatele dalla legge del 1892 furono assegnate ad altri organi (patronati, sindaci, direttori didattici, ispettori).
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