Scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" di Vezzano, Vezzano, 1967 ottobre 1 - [1984] ( 1967 - [1984] )

Scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" di Vezzano, Vezzano, 1967 ottobre 1 - [1984]

Scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" di Vezzano

Scuola media statale di Vezzano

Scuola media statale "Stefano Bellesini" di Vezzano

ente

1967 - [1984]

Le scuole medie vennero istituite con la legge del 1 luglio 1940 n. 899 allo scopo di garantire l'istruzione scolastica ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni di età: "La Scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli" (1). Le scuole medie assorbirono i corsi inferiori del ginnasio, dell'istituto magistrale e degli studi tecnici, mentre le scuole di avviamento professionale e i corsi inferiori della scuola d'arte verranno assorbiti soltanto più tardi con una nuova riforma scolastica. Quest'ultima entrerà in vigore con la legge del 31 dicembre 1962 n. 1859 (2) e sostituirà, di fatto, ogni altro tipo di scuola e ordinamento fino ad allora vigente per la suddetta fascia di età, comprese le scuole di avviamento professionale (3). Grazie a questa legge venne istituita la scuola media unificata, obbligatoria e gratuita della durata di tre anni. A partire dal 1° ottobre 1963 inizia l'attività delle prime classi della scuola media unificata, e negli anni a seguire vengono attivati i cicli scolastici delle classi seconde e terze; contestualmente vengono soppresse le classi prima, seconda e terza funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonché le corrispondenti classi delle scuole istituite con R.D. 5 febbraio 1928 n. 577 (4). La nuova scuola media venne istituita in tutti i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, e in ogni altra località in cui si ravvisa la necessità dell'istituzione stessa. Ciascuna scuola ha di regola non oltre 24 classi e ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni limitrofi (5). Alla scuola media, di durata triennale, si accede con la licenza elementare e al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza, cui sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14º anno di età, purché in possesso della licenza della scuola elementare. Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondari (6).
La scuola media statale di Vezzano viene istituita a partire dall'anno scolastico 1967/1968 con il funzionamento di 7 classi autorizzate dal Provveditorato agli studi di Trento (7): 3 prime classi, 2 seconde classi e 2 terze classi. In precedenza a Vezzano esisteva la scuola media quale sezione staccata della scuola media "Giovanni Segantini" di Trento per l'anno scolastico 1963/1964, sezione staccata della scuola media "Savino Pedrolli" di Gardolo per l'anno scolastico 1964/1965 e infine quale sezione staccata della scuola media di Aldeno per gli anni scolastici 1965/1966 e 1966/1967.
Per il primo anno scolastico della scuola media autonoma, in mancanza del preside titolare, viene affidato l'incarico a Emilio Eccher (8) succeduto poi con nomina ufficiale a partire dal 1 ottobre 1968 da Franco Coretti che rimane preside della scuola di Vezzano fino all'anno scolastico 1975/1976, da Maria Luisa Jaffei Barbieri per gli anni scolastici 1976/1977 e 1977/1978, da Giuseppe Betta per l'anno scolastico 1978/1979 e da Rosanna Carrozzini nell'anno scolastico 1979/1980 (9).
Il 24 giugno del 1967 si riunisce in un'aula della scuola media statale di Vezzano il collegio dei professori per decidere in merito all'intitolazione del nuovo edificio scolastico. Tra le varie ipotesi avanzate, anche sentite le proposte dell'ufficio decanale di Vezzano, viene scelto il nome di "Stefano Bellesini" e l'intitolazione viene accolta positivamente dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 9366 del 5 luglio (10).
Nei primi mesi di attività della scuola vengono rilevate e comunicate al comune di Vezzano alcune criticità dell'edificio: la mancanza di arredamento dei locali da adibire a presidenza e segreteria, di armadi e scaffalatura per archivio, di macchina da scrivere e telefono; dotazioni per le aule di applicazione tecnica femminile e maschile, oltre ad alcuni guasti e malfunzionamenti degli impianti. Nel maggio del 1968 viene autorizzato alla scuola il finanziamento per la realizzazione di opere di edilizia scolastica quali il completamento dell'edificio scolastico e acquisto di arredamento (11).
Nella relazione finale per l'anno scolastico 1967/1968 compilata dal preside Eccher da inviare al Ministero della pubblica istruzione è dichiarato che la nuova sede della scuola, in via Roma, è in locali idonei sebbene priva di palestra e le lezioni di educazione fisica si effettuano nel corridoio. Non vi sono né biblioteche né aule speciali destinate a osservazioni scientifiche, educazione artistica, applicazioni tecniche femminili e maschili e sono in dotazione della scuola quale sussidi didattici per l'educazione musicale una pianola elettrica e due diapason.
Negli anni '70, soprattutto a seguito alle varianti apportate alla suddivisione dei territori dei Comprensori in zone scolastiche e al conseguente obbligo della scuola di accettare le iscrizioni degli alunni provenienti anche da Terlago (Vallelaghi), Monte Terlago (Vallelaghi) e Covelo (Vallelaghi), si verificò un considerevole aumento della popolazione scolastica (12). Per mancanza di aule, le prime classi nascevano con un numero eccessivo di alunni. Nel 1978 il preside chiede formalmente al comune di Vezzano e agli altri comuni di provenienza degli alunni che venga riconsiderato il progetto di ampliamento presentato alcuni anni prima. La scuola disponeva solo di 8 aule normali, poiché era stata originariamente progettata per una popolazione non superiore alle 150 unità e necessitava di altre tre aule a cui aggiungere le aule specifiche per educazione artistica, tecnica, musicale, l'aula di scienze e la biblioteca.
Nel quadro del cammino intrapreso dalla Provincia autonoma di Trento verso l'autonomia scolastica si inseriscono i regolamenti attuativi della L.P. 9 novembre 1990, n. 29 relativi alle competenze della dirigenza scolastica, al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, all'autonomia delle istituzioni scolastiche e infine alla contabilità (13). Al fine del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della razionalizzazione della rete scolastica è prevista l'adozione di un quadro provinciale dell'offerta scolastica per la migliore distribuzione delle scuole sul territorio, secondo parametri che tengano conto delle peculiarità ambientali e sociali locali, delle minoranze linguistiche presenti sul territorio, favorendo la costituzione di istituti comprensivi e di istituti secondari di diverso ordine e grado. In tale contesto s'inserisce la costituzione dell'istituto comprensivo Valle dei Laghi - Dro, di cui fanno parte oltre alla scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" Vezzano, le scuole secondarie di primo grado di Cavedine, Dro e le scuole primarie di Vezzano, Terlago, Sarche, Pietramurata, Dro, Cavedine e Calavino.

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ente di istruzione e ricerca

Secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva (L. 1859/1962) la scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado. Il piano di studi comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione, italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica; nelle prime classi sono inoltre obbligatorie le applicazioni tecniche e l'educazione musicale, che diventano facoltative nelle classi successive (14). Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue (15). Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe e tale materia è facoltativa (16). L'alunno che intende seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all'inizio di ogni anno scolastico (17). Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese. I programmi e gli orari d'insegnamento, come le prove d'esame, sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (18). L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 26 ore settimanali.

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Istruzione

A capo dell'istituto scolastico vi è la Presidenza, retta dal preside il quale osserva e fa osservare nella scuola le leggi e gli ordini delle autorità superiori, sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola e ne risponde; cura i rapporti fra scuola e famiglia. Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal Collegio dei docenti. Gli istituti scolastici statali di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati. Le pratiche amministrative vengono espletate da un ufficio di segreteria cui viene assegnato un segretario di ruolo che, nelle scuole con più di 500 alunni, viene coadiuvato da un aiuto segretario non di ruolo. Con DPR 416/1974 (19) vengono istituiti gli organi collegiali della scuola italiana, fatte salve le disposizioni particolari per le province di Trento e di Bolzano (20).
- Il Consiglio di classe, composto dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti, è presieduto dal preside dell'istituto (o da un docente delegato membro del Consiglio) ed ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori ed alunni nonché assumere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
- Il Collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, è presieduto dal direttore didattico o dal preside dell'istituto. Il Collegio delibera in materia di funzionamento didattico, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; formula proposte al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la definizione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della L. 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
-Il Consiglio di istituto è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non inferiore a 16 anni compiuti. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Il Consiglio e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici, mentre la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Il Consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. Il Consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. Esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.
-La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al Collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe.

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Fino al 1989 il Provveditorato agli studi, organo decentrato dell'amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione, era titolare all'interno di una circoscrizione provinciale di funzioni di sovrintendenza diretta sulla scuola secondaria. Con L.P. 28 agosto 1989, n. 6 ("Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione"), le funzioni fino ad allora demandate al Provveditorato agli studi di Trento vengono espletate dalla Sovrintendenza scolastica provinciale. Al fine di fornire alla Giunta provinciale gli strumenti per valutare la produttività del sistema scolastico nella provincia di Trento, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonché per valutare nel tempo gli effetti delle iniziative legislative e delle politiche scolastiche condotte a livello provinciale, viene in seguito anche istituito il Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, gestito con la collaborazione della Sovrintendenza scolastica provinciale e dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi - IPRASE (L.P. 9 novembre 1990, n. 29 "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio"). La L.P. 23 febbraio 1998, n.3 ("Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998") istituisce con l'art. 52 l'Agenzia provinciale per l'Istruzione, dotata di autonomia amministrativa e contabile, attribuendo alla medesima il compito di provvedere alle attività gestionali relative alla istruzione elementare e secondaria. Con L.P. 15 marzo 2005, n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione"), viene istituito il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e l'anno seguente, con L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ("Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"), si definiscono le finalità e le funzioni del sistema educativo provinciale, nell'ambito del sistema educativo nazionale. In base alle nuove disposizioni la Provincia garantisce l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo i principi costituzionali e vigila sull'adeguatezza dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e sui risultati effettivamente raggiunti.

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Le informazioni relative a "Funzioni, occupazioni e attività", "Struttura amministrativa" e "Contesto generale" sono tratte da "Scuola media statale di Aldeno. Inventario dell'archivio (1929-1980)" a cura di Mirella Duci con incarico e direzione tecnica della Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali. Ufficio per i beni archivistici, librari e archivio provinciale, 2015.

(1) Art. 1, L. 1 luglio 1940 n. 899 "Istituzione della scuola media"; sostanziali modifiche alla L. 899/1940 vennero apportate con D. Lgsl. 7 settembre 1945, n. 816 "Modificazioni all'ordinamento della scuola media, Istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituito magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante."
(2) L. 31 dicembre 1962, n. 1859 "Istituzione e ordinamento della scuola media statale". Modifiche alla L. 1859/1962 vennero apportate con L. 16 giugno 1977, n. 348 e L. 4 agosto 1977, n. 517.
(3) "A partire dal 1 ottobre 1963, le preesistenti scuole media, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuola media in conformità al nuovo ordinamento", L. 1859/1962, art. 16.
(4) R. D. 5 febbraio 1928, n. 577 "Testo unico sull'istruzione. Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione".
(5) L. 1859/1962, art. 10.
(6) L. 1859/1962, artt. 4, 5, 6. Per coloro che intendono iscriversi a un liceo classico è prevista anche una prova di latino.
(7) ASSBV, 92. A 6 - Scuola media, n. prot. 12, 29 settembre 1967.
(8) ASSBV, 89. A 1 - Personale direttivo e docente, n. prot. 4, 18 settembre 1967.
(9) Le informazioni arrivano all'anno scolastico 1979/1980, poiché l'intervento di ordinamento e inventariazione condotto nel 2022 si è svolto sulla documentazione dell'archivio oggetto di versamento fino al 1980.
(10) ASSBV, 92. A 6 - Scuola media, "Intitolazione scuola media", 1966-1968. Stefano Bellesini è nato a Trento il 25 novembre 1774. Fu educatore, maestro elementare, direttore delle scuole elementari della città di Trento e fondatore di una scuola gratuita; morì a Roma nell'assistere i malati di peste e fu beatificato nel 1904. Il suo nome è legato a Vezzano per discendenza della linea paterna.
(11) ASSBV, 92. A 6 - Scuola media, n. prot. 706, 6 giugno 1968.
(12) Le classi passano da una media di 7 a 9 classi a partire dall'anno scolastico 1975/1976.
(13) L.P. 9 novembre 1990, n. 29 "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio"; decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n.12-11/Leg; decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg e decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg.
(14) Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1977, n. 348 "Modifiche di alcune norme della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale".
(15) Comma abrogato dall'art. 1 della L. 348/1977.
(16) Comma abrogato dall'art. 1 della L. 348/1977.
(17) Comma abrogato dall'art. 1 della L. 348/1977.
(18) D.M. 9 febbraio 1979.
(19) Il DPR 416/1974 viene in seguito integrato da L. 14 gennaio 1975, n.1, L. 11 ottobre 1977, n. 748 e L. 14 agosto 1982, n. 582 e definitivamente superato dal D.L. del 16 aprile 1994, n. 297.
(20) Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

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La prima redazione della scheda è stata realizzata nel 2011 nell'ambito dell'inserimento dei dati del censimento "Scuole medie inferiori della Provincia autonoma di Trento. Censimento descrittivo degli archivi" curato da Giuliana Campestrin, Annamaria Lazzeri, Cristina Sega, utilizzando i dati presenti nel medesimo e apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.
L'aggiornamento della scheda è stato realizzato nel 2022 nell'ambito del progetto "Scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" di Vezzano. Inventario dell'archivio" curato da Marica Odorizzi e Renata Tomasoni (Arcadia s.c.) con incarico e direzione tecnica dalla Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali. Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

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APTn, Scuola secondaria di primo grado "Stefano Bellesini" di Vezzano

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D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg, Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche

Decreto del presidente della giunta provinciale 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg.

Legge 16 giugno 1977, n. 348, Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e l'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Decreto ministeriale 9 febbraio 1979, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

Legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione

Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998

Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

Decreto del presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg, Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Legge 1 luglio 1940, n. 899 Istituzione della scuola media

Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante

Legge 31 dicembre 1962, n.1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Denominazione Estremi cronologici
D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg, Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche 1999 ottobre 18
Decreto del presidente della giunta provinciale 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg. 2000
Legge 16 giugno 1977, n. 348, Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale 1977 giugno 16
Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e l'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico 1977 agosto 4
Decreto ministeriale 9 febbraio 1979, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale. 1979 febbraio 9
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento 1988 luglio 15
Legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione 1989 agosto 28
Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio 1990 novembre 9
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 1994 aprile 16
Legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998 1998 febbraio 23
Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione 2005 marzo 15
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino 2006 agosto 7
Decreto del presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg, Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" 1999 ottobre 18
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica 1974 maggio 31
Legge 1 luglio 1940, n. 899 Istituzione della scuola media 1940 luglio 1
Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante 1945 settembre 7
Legge 31 dicembre 1962, n.1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale 1962 dicembre 31
Denominazione Estremi cronologici
Scuola media statale "Stefano Bellesini"
Scuola media inferiore "S. Bellesini" di Vezzano