Le chiese esistenti sul territorio con origini più antiche vengono denominate pievi ("pluif" in celtico, "plou" in bretone, "plêf" in ladino-friulano, "plaif" in engadinese, "ploâh" in ladino della Val di Non). L'origine del termine, lungi dall'essere stato studiato nella sua complessità, è però molto difficile da definire. L'esigenza di garantire al popolo cristiano e in special modo a coloro che vivevano lontano dalle sedi vescovili quell'insieme di servizi sacramentali e pastorali che va sotto il termine generico di "cura d'anime" rese presto necessario l'invio di ecclesiastici nella campagne per annunciare il Vangelo anche lontano dalle mura cittadine (9). In Occidente ciò accadde a partire dalla seconda metà del IV secolo. Buona parte della storiografia chiama "pievi" i centri di cura d'anime sorti nel territorio extraurbano fin dal IV-V secolo ma è solo a partire dall'VIII secolo che il termine "plebs" cominciò a significare non solo la comunità cristiana ma anche il territorio in cui tale comunità risiedeva e l'edificio sacro al quale essa faceva riferimento. A una stabile suddivisione territoriale delle diocesi in circoscrizioni minori si giunse con la legislazione carolingia all'inizio del IX secolo. Questa estese anche all'Italia centro-settentrionale le norme che rendevano obbligatorio il pagamento della decima e precisò che gli introiti provenienti da tale pagamento dovevano essere destinati solo alle chiese battesimali. "Nacque in questo modo il "sistema" pievano, nel quale la realtà vivente (l'insieme del clero e del "popolo di Dio"), la realtà di pietra (il complesso degli edifici) e la realtà giurisdizionale (l'ambito territoriale di esercizio della giurisdizione spirituale, dal quale l'ente otteneva anche il suo sostentamento) assumevano significativamente lo stesso nome: plebs, pieve" (10). Da questo momento si viene a creare una completa ripartizione del territorio diocesano in distretti ecclesiastici minori, che riproducevano strutture civili preesistenti o rispettavano determinati confini naturali. In seguito i mutamenti demografici spinsero alla formazione di nuove pievi, ma il "sistema pievano" non fu per questo scardinato mantenendosi stabile fino alla fine del XIII secolo. Non è possibile attestare, dall'esame dei documenti pervenuti, se nel territorio trentino prima del 1000 il termine pieve fosse utilizzato nell'accezione sopra descritta (cioè indicante la triplice realtà istituzionale, edilizia e territoriale), per questo è necessario rivolgersi a fonti del XII secolo. Se ci si limita a prendere in considerazione le 68 circoscrizioni pievane della diocesi di Trento esistenti alla fine del XIII secolo si scopre che ben 33 di esse sono attestate prima del 1200 e altre 25 compaiono nella prima metà del XIII secolo (11).
Il termine "parrocchia" (12) deriva dal greco e indica, dal punto di vista etimologico, una qualsiasi circoscrizione territoriale. Nei primi secoli della cristianità fino al basso medioevo il termine venne adottato per indicare le ripartizioni dei territori diocesani in circoscrizioni minori, fenomeno nato in conseguenza del moltiplicarsi nelle diocesi di nuove chiese sotto la spinta delle crescenti esigenze dei fedeli. La consacrazione definitiva del "sistema parrocchiale" si ebbe con il Concilio di Trento che, sulla base della precedente normativa pontificia e conciliare, dettò una nuova e completa disciplina della struttura della Chiesa. I legislatori del Concilio prescrissero che, per la più efficace tutela della cura delle anime affidate ai vescovi, il "populus fidelium" si dovesse distinguere in parrocchie proprie con confini determinati e che a ciascuna di esse venisse assegnato un sacerdote che vi risiedesse, soltanto dal quale i fedeli potevano ricevere i Sacramenti (Sess. XXIV, cap. 13). Si ordinò così che venissero erette parrocchie in tutti i luoghi in cui esse non esistevano e si stabilirono delle norme per assicurare ai parroci un reddito minimo. Il parroco si impegnava a risiedere nel luogo assegnatogli, ad approfondire la conoscenza della comunità dei fedeli attraverso la compilazione e l'accurata custodia dei libri parrocchiali e a partecipare alle adunanze vicariali. I principi enunciati dal Concilio di Trento e successivamente ribaditi nella normativa pontificia sono stati accolti e sintetizzati nel testo del Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 216 §1 dispone che il territorio di ogni diocesi debba essere diviso in "distinctas partes territoriales", a ciascuna delle quali "sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura". L'istituzione parrocchiale dunque risulta costituita, oltre che dall'elemento territoriale, da altri tre elementi: un determinato "popolo", una peculiare "chiesa" e un "pastor". Il Codice di diritto canonico del 1983 ha riconosciuto la personalità giuridica della parrocchia espressamente concepita come "Communitas Christifidelium" (CIC 1983, can. 515 §3). Tale riforma è stata recepita sia nell'accordo tra Stato e Chiesa (legge 121/1985) sia nelle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 222/1985); le diocesi e le parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce loro la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".
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