Beneficio parrocchiale della Natività di Maria, Spormaggiore, sec. XIII - 1987 gennaio 24 ( sec. XIII - 1987 gennaio 24 )

Beneficio parrocchiale della Natività di Maria, Spormaggiore, sec. XIII - 1987 gennaio 24

Beneficio parrocchiale della Natività di Maria

ente

sec. XIII - 1987 gennaio 24

Non esiste un documento che attesti la fondazione del beneficio parrocchiale di Spormaggiore; trattandosi di una parrocchia molto antica si dice che esso esiste 'ab immemorabili'. Il primo sacerdote investito della cura di Spormaggiore di cui si abbia testimonianza è un certo Nicolò, presente nel 1288 e che nel 1295 pagò la decima papale (1). Il beneficio era di libera collazione vescovile: era il vescovo che nominava i parroci in seguito a un concorso; il vescovo era anche patrono.
Anticamente il parroco veniva mantenuto dalla comunità: egli aveva a disposizione la "quarta" del grano raccolto a Spormaggiore, Sporminore e Cavedago, una parte della decima del "brascato", il ricavato in natura e in denaro dall'affitto di diversi prati e fondi, dai livelli e dagli "incerti" a lui dovuti per la celebrazione di funerali (in genere elemosine) e di matrimoni (un fazzoletto o una somma in denaro) (2). Gli oneri del beneficiato erano la somministrazione di alcuni pranzi ai cantori e ai sacerdoti che intervenivano alle funzioni in determinati giorni del calendario ecclesiastico (Epifania, Venerdì e Sabato santi, Corpus Domini), il pagamento del salario ai contadini che provvedevano alla raccolta delle decime e delle tasse (steora canonica e pontificia).
Nel 1852 il Comune e il neo eletto parroco Domenico Formaini pervennero ad un accordo relativo al mantenimento del sacerdote, accordo dichiarato per volontà delle parti revocabile in qualsiasi momento (3). Il Comune si impegnava a pagare annualmente 400 fiorini più altri 200 per il mantenimento del cooperatore che però doveva alloggiare in canonica. Quest'ultima e l'orto annesso erano a disposizione del parroco. Il parroco aggiungeva a questa congrua i "proventi di stola", cioè i pagamenti per i funerali e per i matrimoni. In cambio il parroco cedeva al Comune, che se ne assumeva l'amministrazione, i diritti sulle decime e sui livelli, che da alcuni anni erano stati dichiarati dal governo riconvertibili, gli stabili e gli interessi dei capitali di pertinenza del beneficio parrocchiale. Egli inoltre si doveva procurare il vino e le ostie per le messe e, ogni quattro anni, gli oli santi, pagare il predicatore, offrire il pranzo al coro e all'organista.
Nella fassione presentata nel 1878 dal parroco Giovanni Battista Inama si legge che il beneficio aveva in carico 39 messe di fondazione, e che aveva i seguenti obblighi: "1. Esercizio immediato di cura d'anime nel paese di Spormaggiore di anime circa 1600 disperse in sette frazioni: la villa, Damiano di sopra, Damiano di sotto, Maurina, Fabbrica, Leghe e Sedriago di cui tre distano mezzora e Maurina è di anime 70, coll'assistenza fino al 1872 di due cooperatori, poscia di uno solo, meno i due ultimi anni; 2. Celebrare la messa pro populo giusta i canoni che sono circa 84 e quelle del beneficio parrocchiale; 3. Far eseguire gli obblighi della primissaria Spaur, del beneficio Altspaur, sorvegliare sul beneficio Cristan e aver cura di varie opere pie, degli infermi, della compagnia del Santissimo, delle anime e di vari legati privati; 4. Fare i titolari delle due curazie di Sporminore e Cavedago, le dispense e stati liberi delle medesime; 5. Delegare il curato di Cavedago pei matrimoni e morti e presiedere il consiglio della Compagnia ivi eretta, e delegare il curato di Sporminore per i morti capi di famiglia; 6. Sorvegliare le fondazioni Onestinghel e concorrere al conferimento dei relativi stipendi di recente istituzione; 7. Far le spese al predicatore dell'Avvento e della Quaresima e far venire ogni quattro anni gli olii santi per le quattro parrocchie Spor, Denno, Flavon e Tassullo" (4). La dotazione del beneficio consisteva nella canonica con annessi cortile e stabbio e con tutti i mobili, l'orto attiguo, 18 appezzamenti di terreno, due capitali, i diritti di stola ed "emolumenti" di fondazione (celebrazione delle messe per la chiesa e la sorveglianza sul beneficio Altspaur). Le uscite invece erano rappresentate dalle spese di "economia domestica" (pagamento della persona di servizio, lavori di miglioramento nei fondi), dal mantenimento del cooperatore, dal pagamento di tasse e da altre spese (cancelleria, pranzi, mantenimento predicatore, biglietti pasquali ecc.). Il patrimonio era ancora gestito dal Comune, secondo l'accordo del 1852.
Con la legge del 19 settembre 1898 n. 176 e ai sensi del'ordinanza ministeriale del 16 novembre 1898 n. 205, il governo ritocca la fassione del parroco concedendo il supplemento di congrua; in seguito al concordato tra Stato italiano e Chiesa gli emolumenti di congrua vennero versati al parroco dalla prefettura di Trento.
Il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, cosa che nella diocesi di Trento si è attuata.
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio parrocchiale della Natività di Maria in Spormaggiore ha perso la personalità giuridica civile.

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ente della chiesa cattolica

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa. L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero. Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti. L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

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Assistenza/beneficenza

Diocesi di Trento
Decanato di Mezzolombardo

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(1) Cfr. CURZEL E., Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origine al XIII secolo (studio introduttivo e schede), Bologna 1999, p. 195.
(2) Cfr. ADT, Atti visitali, n. 62, c. 503.
(3) Ibidem, Parrocchie e curazie, 149 n. 2D.
(4) Ibidem, 71.c n. 1a.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ADT, Atti Visitali
ADT, Parrocchie e curazie

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Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Codice di diritto canonico (1983)

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Spormaggiore
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio parrocchiale della Natività di Maria in Spormaggiore