Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano, Albiano, [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27 ( [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27 )

Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano, Albiano, [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano

Comitato comunale O.N.B. di Albiano

ONB di Albiano

ente

[1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

L'Opera nazionale Balilla viene istituita con L. 3 aprile 1926, n. 2247 (1). Già a partire dal primo dopoguerra si erano formate organizzazioni giovanili fasciste, a cominciare dalle "avanguardie studentesche" fino ai primi gruppi di "Balilla". La norma del 1926 "passava le organizzazioni giovanili dall'orbita del Partito a quella dello Stato, elevando le formazioni dei Balilla e degli Avanguardisti alla dignità di ente parastatale, denominato Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" (2), dedicato agli italiani di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni. L'iscrizione all'Opera Balilla formalmente non era obbligatoria (3).
Con R. D. L. 9 gennaio 1927, n. 5 (4), viene vietata "qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani"; non sono comprese nel divieto le organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale Balilla, all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, e le organizzazioni con finalità prevalentemente religiose (5). Con R. D. L. 9 Aprile 1928, n. 696 (6), vengono vietate e soppresse anche l'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani e le organizzazioni con finalità prevalentemente religiose; alle formazioni e organizzazioni facenti capo all'Opera Nazionale Balilla è assegnato di fatto il monopolio in materia di promozione de "l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani" (7).
Con R. D. 27 maggio 1929, n. 942 (8), viene disposta l'istituzione di sezioni dell'Opera anche nei territori coloniali italiani.
L'Opera nazionale Balilla viene soppressa e sostituita dalla Gioventù italiana del Littorio con R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839 (9).

La prime notizie relative all'istituzione del comitato comunale O.N.B. di Albiano sono contenute nella circolare n. 393 del 29 marzo 1927 del podestà ai maestri elementari di Albiano, Lona, Lases e Sevignano, con la quale veniva sollecitata tale istituzione. La prima attestazione è però contenuta nella deliberazione n. 45 del 2 giugno 1928 in merito allo stanziamento per l'equipaggiamento dei 120 Balilla e Piccole italiane del paese e circondario. Nel 1934 il comune di Albiano finanziò l'acquisto di tre radio rurali da installare nelle scuole elementari di Albiano, Lona e Lases su richiesta del locale comitato O.N.B. Nel 1936 veniva segnalato il grave stato di deperimento del Comitato che non aveva mezzi economici e pertanto gli fu assegnato del legname, la cui vendita avrebbe potuto finanziare l'attività.
La seconda data riportata nell'intestazione è quella istituzionale.

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ente funzionale territoriale

La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla la definisce come ente morale. Per quanto riguarda tale formula, si riporta parte della definizione che compare sul "Nuovo digesto italiano": "in vista degl'interessi collettivi e sociali, il diritto attribuisce la soggettività giuridica all'organizzazione unitaria di persone e di mezzi diretta al soddisfacimento dei medesimi, e questa soggettività designa col termine di persona giuridica.... La terminologia usata nelle fonti per designare questi enti giuridici è molto varia. Per limitarci ai giorni nostri, si parlava di corpi morali nell'art. 2 del Codice civile italiano del 1865, mentre, nelle nostre leggi speciali, si riscontra, ora la denominazione di corpo o ente morale, ora l'altra di ente collettivo, o di ente giuridico, o di persona giuridica" (10). All'epoca nella quale viene emanata la legge istitutiva dell'Opera nazionale Balilla la definizione di ente morale costituisce quindi sinonimo di "persona giuridica", ovvero un soggetto giuridico costituito da una "organizzazione unitaria di persone e di mezzi" diretta al soddisfacimento di interessi collettivi e sociali" (11).
Il "Nuovo digesto italiano" qualifica poi l'ente come parastatale, specificando come "Questo procedimento, per cui istituti e organizzazioni, sorti in seno al Partito, vengono a un certo punto immessi nella struttura giuridica dello Stato, non è nuovo nella legislazione fascista; ne costituisce anzi uno dei motivi più caratteristici" (12). Si riporta in merito una definizione classificatoria ad opera di Guido Zanobini: "Gli enti parastatali ... costituiscono una categoria particolare degli enti pubblici: quelli che estendono la loro azione a tutto il territorio dello Stato. Oltre a questo elemento essenziale, si ritengono necessarie a meglio individuare la categoria degli enti parastatali le seguenti circostanze: a) la costituzione per opera dello Stato stesso... Questo primo carattere, sebbene generalissimo, non sembra tuttavia essenziale: esistono enti che le leggi stesse includono fra i parastatali..., che lo Stato non ha istituiti, ma solo riconosciuti e trasformati; b) il finanziamento dell'ente da parte dello Stato, sia che questo costituisca all'ente una donazione di beni, sia che gli assicuri una entrata fissa sul suo bilancio: non è necessario, però, che tale finanziamento sia a carico dello Stato in modo totale. Da questo elemento deriva anche quello della particolare ingerenza che lo Stato si riserva nell'amministrazione finanziaria dell'ente; c) a questi elementi noi crediamo che si debba aggiungere quello negativo che l'ente parastatale non abbia carattere di corporazione, ma soltanto di istituzione o fondazione pubblica" (13).
L'Opera Balilla non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. In particolare, essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'attività dell'ente, la norma istitutiva dell'Opera prevede le seguenti fonti: le contribuzioni dei soci; le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore dell'Opera; un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 (14) aggiunge alle fonti di finanziamento sopra descritte anche le rendite del patrimonio dell'ente, costituito da lasciti e donazioni.

Condizione giuridica del personale
Con R.D. 1 giugno 1933, n. 641 (15), viene richiesta l'iscrizione al Partito nazionale fascista per l'ammissione ad impieghi presso le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, o delle opere nazionali, e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

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La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sancisce quale scopo dell'ente l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, dedicata ai minori di anni 18 di ambo i sessi. L'Opera realizza le sue finalità per mezzo delle istituzioni dei Balilla, dedicata ai fanciulli dagli 8 ai 14 anni, e degli Avanguardisti, dedicata ai giovani dai 14 anni ai 18, addetta quest'ultima specialmente all'addestramento ed alla preparazione dei giovani alla vita militare (16). L'iscrizione all'Opera non è obbligatoria.
La norma istitutiva assegna all'ente anche le seguenti competenze: fondazione di istituzioni dirette all'assistenza della gioventù; sovvenzione di istituzioni che dispongono di rendite inadeguate, purchè seguano le direttive dell'Opera; promozione presso le autorità competenti di riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire borse di studio, perché venga data la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.
Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, così elenca i compiti dell'Opera: infondere nei giovani il sentimento della disciplina e dell'educazione militare; provvedere all'istruzione premilitare, anche tramite esercitazioni pratiche, gite ed escursioni; provvedere all'istruzione ginnico-sportiva, secondo i programmi in uso nelle scuole medie, completata con gite, escursioni, campeggi, manifestazioni atletiche (tutti gli enti pubblici sono tenuti a mettere a disposizione dell'Opera le rispettive palestre e strutture sportive); provvedere all'educazione spirituale e culturale, tramite scuole di preparazione culturale e centri di studio e propaganda; provvedere all'istruzione professionale e tecnica, tramite l'istituzione di scuole di arte e mestieri ad uso dei propri iscritti; provvedere all'educazione ed assistenza religiosa, tramite un Ispettore centrale nominato in accordo con l'autorità ecclesiastica e tramite i cappellani dell'Opera, uno per ogni coorte. Una pubblicazione dell'Opera così descrive l'attuazione di tali compiti: "Per preparare le future generazioni alla responsabilità della vita politica e civile, occorre che la educazione morale sia curata anche al di fuori della scuola. A ciò attende l'Opera Balilla con ogni mezzo (conferenze, giochi collettivi, gare scolastiche, passeggiate istruttive, proiezioni cinematografiche, gare di linguaggio grafico, educazione musicale e soprattutto corale, corsi di cultura fascista, borse di studio e di operosità). L'educazione religiosa, affidata ai cappellani delle singole Legioni, non si limita all'insegnamento della dottrina cristiana, ma associa la fede in Dio all'amore per la Patria. Una grande efficacia morale esercitano i corsi di istruzione professionale e soprattutto i corsi di preparazione agricola, organizzati dovunque. Tutte le attività dei giovani organizzati sono concentrate nelle case dei Balilla, corredate di biblioteche, di cinematografi, di palestre e di tutto ciò che può servire alla istruzione, alla ricreazione. L'Opera ha costruito già le Case dei Balilla nella gran parte dei capoluoghi di provincia ed anche in molti centri minori." (17). Le "Case del Balilla" sono realizzate di concerto con i comuni e le province (18).
L'Opera Balilla ha anche compiti di natura assistenziale e previdenziale nei confronti degli iscritti: "L'assistenza igienico sanitaria è praticata a mezzo dei sanitari addetti all'Opera, che in numero di varie migliaia, prestano gratuitamente la loro attività con le visite sanitarie, con le cure a domicilio e in ambulatorio, con la loro presenza nei campeggi, nei raduni e dovunque siano concentrati gruppi di organizzati. La previdenza e l'assicurazione sono curate dall'Opera Balilla, per mezzo della cassa mutua assistenza, intitolata al nome di Arnaldo Mussolini... . La Cassa garantisce l'indennizzo per ogni infortunio che capiti ad un organizzato, anche nei momenti della sua vita in cui egli non si trova nei ranghi, ma attende alle sue normali occupazioni." (19).
Alle funzioni determinate dalla norma istitutiva dell'Opera se ne aggiungono successivamente altre, alcune delle quali non limitate agli iscritti all'Opera, in materia di educazione fisica, istruzione marinara, scuole rurali non classificate, istruzione femminile, patronati scolastici, istruzione premilitare.
"Per quanto riguarda l'Educazione fisica, due sono i compiti attribuiti dallo Stato all'Opera Balilla: l'Educazione fisica scolastica obbligatoria; l'educazione fisica degli organizzati. L'azione dell'Opera Balilla ha oramai raggiunto in questi campi i tre principali obbiettivi che si proponeva e cioè: la costruzione di un gran numero di palestre e di campi sportivi; migliorare la preparazione degli insegnanti di educazione fisica (a tal fine sono state istituite l'Accademia Fascista in Roma e l'Accademia Fascista femminile in Orvieto); fare propaganda tra le famiglie e tra i giovani a favore della ginnastica e degli sports, in modo da creare intorno ai ragazzi un ambiente che non sia ostile all'Educazione fisica" (20). Con R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2341 (21), con il quale viene soppresso l'Ente nazionale per l'educazione fisica, e con R.D.L. 9 agosto 1929, n. 1596 (22) viene infatti affidato all'Opera nazionale Balilla anche l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, "ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fondere l'ordinamento speciale dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole medie con quello generale che accoglie la gioventù della nazione". "L'Opera nazionale Balilla, dotata di notevoli mezzi finanziari, realizzò numerosi impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. L'educazione fisica, anche in virtù di una rinnovata finalizzazione a scopi militari, ricevette una maggiore spinta sportiva, che culminerà nell'organizzazione di competizioni anche a carattere agonistico. Con l'ONB l'educazione fisica si diffonde capillarmente nella scuola: sono previste due ore settimanali di lezione e mezza giornata alla settimana per le esercitazioni all'aperto. Inoltre l'educazione fisica si riavvicina alla scuola perchè, con la trasformazione del ministero della pubblica istruzione in ministero dell'Educazione Nazionale, con competenze pure in materia di educazione fisica della gioventù, fu istituito, in seno ad esso, un segretariato di Stato per l'Educazione Fisica e Giovanile." (23).
Riguardo all'istruzione marinara, con R.D. 14 giugno 1928, n. 1551 (24) viene stabilita la costituzione di reparti avanguardisti e balilla marinai in tutte le città marinare ed in quelle site sui laghi e corsi d'acqua navigabili. A questi viene impartita un'istruzione detta "marinara", la quale "verte su tutti i campi della complessa attività marinaresca, ed, in ispecie, su quelli che interessano la marina militare, la marina mercantile, le industrie navali, la pesca, la navigazione interna, i ludi nautici". A tale scopo l'Opera istituisce biblioteche e scuole di cultura marinara e artigianato per i mestieri attinenti alle industrie del mare, ad uso dei giovani iscritti ai reparti avanguardisti e balilla marinai, o, nelle località dove non esistono scuole di carattere marinaro istituite dalla Lega navale italiana, aperte anche ai non iscritti all'Opera. "Esistono inoltre le navi scuola, che, nei maggiori porti raccolgono orfani della gente di mare, orfani di guerra, e fanciulli abbandonati, per avviarli al mare, fornendoli di una educazione elementare e professionale sufficiente per farne dei marinai della R. Marina o della Marina Mercantile, nei cantieri ecc.... Inoltre l'Opera organizza ogni anno un viaggio navale di istruzione e una crociera navale, la cui iscrizione è aperta a tutti gli organizzati" (25).
L'Opera Balilla è uno tra gli enti morali ai quali può essere affidata la gestione diretta di scuole non classificate o rurali. Con R.D. 31 ottobre 1923, n. 2410 (26), e con R.D. 22 gennaio 1925, n. 432 (27), viene soppressa l'Opera contro l'analfabetismo; le scuole rurali da questa istituite, destinate a raccogliere almeno 20 fanciulli di età compresa tra i 6 e i 14 anni, vengono date in gestione ad enti culturali aventi giurisdizione regionale o interregionale. Con R.D. 20 agosto 1926, n. 1667 (28), tali scuole vengono definite "Scuole non classificate", ovvero "tutte le scuole uniche miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di comuni. Esse sono istituite dai Provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da enti di cultura, aventi personalità giuridica". Con R.D. 6 settembre 1928, n. 2176 (29) viene assegnata all'Opera la gestione delle scuole non classificate in Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda il territorio trentino, il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, affida la gestione delle scuole rurali trentine all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.
Con D.L. 14 novembre 1929, n. 1992 (30) passano all'Opera Balilla anche le organizzazioni giovanili femminili prima dipendenti direttamente dalla Direzione del Partito nazionale fascista, le Piccole italiane e le Giovani italiane (31). "L'organizzazione femminile comprende, come è stato detto, le istituzioni delle Piccole Italiane (dalla nascita sino ai 14 anni) e delle Giovani Italiane (14-18 anni), che sono comandate dalle Fiduciarie provinciali e comunali. L'attività di queste organizzazioni è quella che si addice alla loro età, al loro sesso, alle funzioni che dovranno esercitare nella società fascista, e consiste perciò in corsi di taglio e cucito, ricamo, corsi di igiene, pronto soccorso, puericultura, economia domestica, ginnastica ritmica, gite, escursioni." (32).
Con R.D. 17 marzo 1930, n. 394 (33) passano alle dipendenze dell'Opera Balilla i patronati scolastici comunali (34). Al patronato sono attribuiti compiti assistenziali nei confronti degli alunni delle scuole elementari: refezione scolastica, concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, dotazione di mezzi meccanici di illustrazione didattica, fondazione di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per arti e mestieri, fondazione di giardini ed asili d'infanzia, fondazione di ricreatori ed educatori, istituzione di scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico. Con R.D. 12 luglio 1934, n. 1307 (35) viene poi affidata all'Opera Balilla la facoltà di istituire economati scolastici presso i patronati per facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.
L'istruzione pre-militare viene affidata temporaneamente all'Opera Balilla anche per i ragazzi diciottenni e per loro resa obbligatoria con L. 29 dicembre 1930, n. 1759 (36). Con la successiva L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (37), si specifica che "l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi". L'istruzione comprende due periodi: il primo, dall'ottavo anno di età al diciottesimo, compete all'Opera nazionale Balilla; il secondo, dal diciottesimo anno di età fino alla chiamata alle armi, compete alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento.
Un delegato dell'Opera Balilla è membro di diritto del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, in virtù della norma istitutiva di quest'ultima, L. 26 luglio 1929, n. 1397 (38). Con R.D. 5 luglio 1934, n. 1210 (39) viene disposta la partecipazione di un rappresentante dell'Opera nelle Giunte per l'istruzione media tecnica, organi consultivi ed amministrativi istituiti presso ogni provveditorato agli studi per le scuole ed istituti di istruzione tecnica (40).

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Istruzione

Politica

Secondo la norma istitutiva, L. 3 aprile 1926, n. 2247, organi dell'Opera sono il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva.
Il Consiglio centrale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da ventitré consiglieri, nominati con decreto reale su proposta del Capo del governo. Il Presidente è scelto tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (41), sentito il parere del Comandante generale della milizia stessa, e dura in carica quattro anni. Fanno parte del Consiglio centrale, anch'esso di durata quadriennale: due rappresentanti del Ministero dell'interno; un rappresentante per ciascuno dei ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi ministri; un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comandante generale della milizia stessa; un rappresentante delle federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano; un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo-lavoro; gli altri componenti del Consiglio centrale vengono scelti fra le persone competenti nelle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù. Con R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, viene sancita la presenza nel Consiglio centrale dell'Opera anche di un rappresentante del Ministero per le corporazioni. Con R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, si specifica come del Consiglio centrale dell'Opera debbano fare parte anche un rappresentante della Direzione generale del Partito nazionale fascista e l'Ispettrice centrale per l'educazione e l'assistenza religiosa. La norma specifica anche le attribuzioni del Consiglio centrale: delibera i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente; adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente; delibera le assegnazioni di fondi ai Comitati provinciali.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio centrale e da altri cinque componenti scelti dal Capo del governo tra i membri del Consiglio centrale. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 specifica i compiti della Giunta: propone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente; delibera i regolamenti di servizio interno e di tesoreria; delibera l'accettazione di lasciti e doni, le azioni in giudizio, l'acquisto di beni immobili; gestisce le assunzioni ed i licenziamenti del personale; nomina i Comitati provinciali e delibera sulle proposte degli stessi; decide sui ricorsi prodotti contro le deliberazioni dei Comitati provinciali. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 istituisce anche l'Ufficio di segreteria, addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Opera ed alla formazione del relativo inventario, oltre che alla gestione dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni dell'ente. Viene inoltre prevista la presenza di un servizio di riscossione e tesoreria, da affidarsi preferibilmente ad un istituto di credito.
In ogni provincia è poi costituito un Comitato provinciale, alla diretta dipendenza del Presidente dell'Opera nazionale, composto da un Presidente e da dieci consiglieri. Del Comitato provinciale fanno parte di diritto un Consigliere di prefettura ed un insegnante di istituti medi, nominati rispettivamente dal Prefetto e dal Provveditore agli studi della regione, ed il Comandante la locale Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il Presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera residenti in provincia. Il Presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
In ogni comune è istituito invece un Comitato comunale, composto di un Presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale (42).
Con R.D.L. 10 agosto 1927, n. 1554 (43), vengono conferiti al Presidente dell'Opera nazionale Balilla i poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva.

La norma istitutiva dell'Opera articola l'ente nelle due istituzioni dei Balilla, dedicata ai fanciulli dagli 8 ai 14 anni, e degli Avanguardisti, dedicata ai giovani dai 14 anni ai 18 e addetta specialmente all'addestramento dei giovani alla vita militare. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 specifica che i reparti Balilla ed Avanguardisti sono organizzati militarmente, e suddivisi in squadre, manipoli, centurie, coorti e legioni, guidati rispettivamente da comandanti di legione, centurioni, capi manipolo e capi-squadra.

La poca documentazione presente in archivio permette solo di segnalare che il Comitato si incontrava mensilmente per verificare l'attività dei Balilla e degli Avanguardisti, stilava una relazione che poi spediva alla Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla in Trento. Il presidente del comitato nel 1932 era Valentino Gilli e il vice presidente Giuseppe Filippi. Il comune di Albiano concorreva alla gestione.

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La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sottopone l'ente alla vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro. Il Consiglio centrale è nominato con decreto reale su proposta del Capo del governo. Il Capo del governo, sentito il Presidente dell'Opera, può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato. L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Capo del governo.
Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 stabilisce l'obbligo di trasmissione al Capo del Governo di un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Opera. La norma specifica inoltre le tipologie di atti sottoposti all'approvazione del Capo del Governo: bilanci preventivi e relative modificazioni; conti consuntivi; deliberazioni relative a variazioni patrimoniali; deliberazioni relative al servizio di tesoreria ed alle piante organiche del personale; ogni deliberazione relativa all'indirizzo ed all'attività dell'Opera.
Con D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, l'Opera è posta alle dipendenze del Ministero dell'Educazione Nazionale, già Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce la nuova denominazione con R.D. 12 novembre 1929, n. 1661 (44), norma con la quale viene istituito anche il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile. Il Sottosegretario di Stato per l'Educazione fisica e giovanile è Presidente di diritto dell'Opera nazionale Balilla.

Il Comitato comunale O.N.B. di Albiano manteneva rapporti con il comune di Albiano e con la Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla in Trento.

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(1) L. 3 aprile 1926, n. 2247, "Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G. U. 11 gennaio 1927, n. 7.
(2) Cfr. R. RICCI, "Balilla (O. N.)", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. II, Torino, 1937, p. 184.
(3) Ma, secondo diversi autori: "Il tesseramento, in pratica coattivo, avviene nelle scuole, ed è totalitario in quelle di primo grado, larghissimo nelle medie... Rimane così escluso o quasi il proletariato urbano e soprattutto rurale"; cfr. T. TOMASI, "Idealismo e fascismo nella scuola italiana", Firenze, 1969, p. 142; ed anche, riguardo "agli organismi giovanili, sindacali e del tempo libero" del Partito fascista: "le disposizioni date dai dirigenti centrali ai responsabili periferici erano chiare nel richiedere il tesseramento di tutti indistintamente i componenti delle diverse categorie"; cfr. P. PICCOLI, "Lo Stato totalitario (1927-1940)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. I, p. 225.
(4) R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, "Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.
(5) Con L. 2 giugno 1927, n. 1115 ,"Conversione in legge del r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 11 luglio 1927, n. 158, viene specificato che possono continuare a sussistere anche le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano.
(6) R.D.L. 9 Aprile 1928, n. 696, "modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 13 aprile 1928 , n. 88; convertito in legge con L. 29 novembre 1928, n. 2675, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 12 dicembre 1928, n. 288.
(7) Con i Patti lateranensi, sottoscritti l'11 febbraio 1929, viene poi concessa alla Chiesa la garanzia di libertà ed autonomia per le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica operanti sotto l'immediata dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica; cfr. A. AQUARONE, "L'organizzazione dello Stato totalitario", Torino 1965, pp. 294-298.
(8) R.D. 27 maggio 1929, n. 942, "Costituzione nelle colonie italiane delle sezioni dell'Opera nazionale Balilla, pubblicato in G.U. 15 giugno 1929, n. 139.
(9) R.D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, "Istituzione della Gioventù italiana del Littorio", pubblicato in G.U. 12 novembre 1937, n. 262, convertito in legge con L. 23 dicembre 1937, n. 2566 , "conversione in legge del r. decreto-legge 27 ottobre 1937-xv, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G.U. 28 febbraio 1938, n. 48.
(10) Cfr. G. MENOTTI DE FRANCESCO, "Persona giuridica", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. IX, Torino 1939, p. 933.
(11) Anche nei decenni successivi nel lessico giuridico italiano è continuato l'uso della locuzione "ente morale", ma dopo l'emanazione del codice civile del 1942 essa è utilizzata per definire specificamente una persona giuridica privata che abbia acquistato la qualità di soggetto di diritto pubblico (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato; cfr. G. LANDI, G. POTENZA, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp. 57-59 e 94).
(12) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.
(13) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.
(14) R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, "Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.
(15) R.D. 1 giugno 1933, n. 641 , "Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali", pubblicato in G.U. 23 giugno 1933, n. 145.
(16) A partire dal 1935 possono essere iscritti all'opera anche i bambini sotto gli 8 anni: "il Duce ha voluto che l'onore di militare nell'organizzazione fosse concesso a tutti i bimbi, indipendentemente dai limiti di età", cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, "Il Capo Centuria", Roma 1935.
(17) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(18) Cfr. T. TOMASI, cit., p. 142.
(19) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(20) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(21) R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2341, "soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164, convertito in legge con L. 31 maggio 1928, n. 1449, "conversione in legge del r. decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e il passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.
(22) R.D.L. 9 agosto 1929, n. 1596, "che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicato in G.U. 21 novembre 1929, n. 220, convertito in legge con L. 23 dicembre 1929, n. 2286, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicata in G.U. 24 gennaio 1930, n. 19.
(23) Cfr. D. BARONCHELLI, "La normativa sportiva nella scuola nella seconda metà del '900", tesi di laurea, relatore Giovanni Gonzi, Università degli studi di Parma, facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2000/2001. Con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore", pubblicato in G.U. 7 dicembre 1933, n. 283, S.O., viene poi istituita l'Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma, istituto addetto alla formazione degli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonché alla preparazione degli istruttori e dei dirigenti dell'Opera nazionale Balilla.
(24) R.D. 14 giugno 1928, n. 1551, "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei reparti avanguardisti e balilla marinai", pubblicato in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.
(25) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(26) R.D. 31 ottobre 1923, n. 2410, "Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento", pubblicato in G.U. 19 novembre 1923, n. 271.
(27) R.D. 22 gennaio 1925, n. 432, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione", pubblicato in G.U. 27 aprile 1925, n. 97.
(28) R.D. 20 agosto 1926, n. 1667, "Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica", pubblicato in G.U. 8 ottobre 1926, n. 234, riportato poi in R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, "Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione", pubblicato in G.U. 23 aprile 1928, n. 95.
(29) R.D. 6 settembre 1928, n. 2176, "Delega per la gestione delle scuole non classificate all'Opera nazionale Balilla, per la Calabria e la Sicilia, e all'Ente di cultura e di educazione della Sardegna, per la Sardegna", pubblicata in G.U. 8 ottobre 1928, n. 234.
(30) D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, "Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicato in G. U. 26 dicembre 1929, n. 275, convertito in legge con L. 26 dicembre 1929, n. 2239 , "Conversione in legge del r. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1930, n. 16.
(31) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.
(32) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(33) R.D. 17 marzo 1930, n. 394, "Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici", pubblicato in G.U. 26 aprile 1930, n. 98.
(34) I patronati scolastici sono istituiti facoltativamente con R. D. 16 febbraio 1888, n. 5296, "regolamento per l'istruzione elementare". Con L. 4 giugno 1911 n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicato in G.U. 17 giugno 1911, n. 142, e con R.D. 2 gennaio 1913, n. 604, "che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, (patronati scolastici) e per la concessione di sussidi ed indennità", pubblicato in G.U. 12 luglio 1913, n. 162, viene istituito in ogni comune il patronato scolastico, ente morale. Per quanto riguarda il territorio trentino, le norme sui patronati vengono recepite con Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 28 marzo 1924, cfr. Q. ANTONELLI, "Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino", in "Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo", a cura di R. G. ARCAINI, Trento 2003, p. LIII.
(35) R.D. 12 luglio 1934, n. 1307, "Istituzione di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 17 agosto1934, n. 192.
(36) L. 29 dicembre 1930, n. 1759, "Obbligatorietà della istruzione premilitare", pubblicata in G.U. 17 gennaio 1931, n. 13.
(37) L. 31 dicembre 1934, n. 2150, "Norme sull'istruzione pre-militare", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1934, n. 17.
(38) L. 26 luglio 1929, n. 1397, "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma", pubblicata in G.U. 14 agosto 1929, n. 189, seguita dal regolamento R.D. 13 novembre 1930, n. 1642, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra", pubblicato in G.U. 20 dicembre 1930, n. 295.
(39) R.D. 5 luglio 1934, n. 1210, "Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle giunte per l'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 1 agosto 1934, n. 179.
(40) Le giunte sono istituite con L. 15 giugno 1931, n. 889, "Riordinamento dell'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 17 luglio 1931, n. 163.
(41) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, o M.V.S.N., "è la guardia armata della Rivoluzione", "fondata dal Duce con deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, il 10 febbraio 1923"; essa "fa parte delle Forze armate dello Stato e presta giuramento di fedeltà al Re"; cfr. PARTITO NAZIONALE FASCISTA, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
(42) I componenti dei comitati comunali sono scelti dal Comitato provinciale, preferibilmente tra i soci residenti nel comune. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fanno parte dei comitati un insegnante di detti istituti nominato dal Provveditore agli studi della regione ed il Comandante dal reparto della Milizia
(43) R.D.L. 10 agosto 1927, n. 1554, "conferimento al Presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicato in G.U. 2 settembre 1927, n. 205, convertito in legge con L. 13 novembre 1928, n. 2614, "Conversione in legge del r. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'opera nazionale balilla dei poteri del consiglio centrale e della giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicata in G. U. 6 dicembre 1928, n. 284.
(44) R.D. 12 novembre 1929, n. 1661, "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile", pubblicato in G.U. 30 settembre 1929, n. 227.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informatico degli archivi storici del Trentino. Manuale guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ACAl, "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

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Denominazione Estremi cronologici
Comune di Albiano
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Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano
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