(1) L. 3 aprile 1926, n. 2247, "Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G. U. 11 gennaio 1927, n. 7.
(2) Cfr. R. RICCI, "Balilla (O. N.)", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. II, Torino, 1937, p. 184.
(3) Ma, secondo diversi autori: "Il tesseramento, in pratica coattivo, avviene nelle scuole, ed è totalitario in quelle di primo grado, larghissimo nelle medie... Rimane così escluso o quasi il proletariato urbano e soprattutto rurale"; cfr. T. TOMASI, "Idealismo e fascismo nella scuola italiana", Firenze, 1969, p. 142; ed anche, riguardo "agli organismi giovanili, sindacali e del tempo libero" del Partito fascista: "le disposizioni date dai dirigenti centrali ai responsabili periferici erano chiare nel richiedere il tesseramento di tutti indistintamente i componenti delle diverse categorie"; cfr. P. PICCOLI, "Lo Stato totalitario (1927-1940)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. I, p. 225.
(4) R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, "Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.
(5) Con L. 2 giugno 1927, n. 1115 ,"Conversione in legge del r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 11 luglio 1927, n. 158, viene specificato che possono continuare a sussistere anche le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano.
(6) R.D.L. 9 Aprile 1928, n. 696, "modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 13 aprile 1928 , n. 88; convertito in legge con L. 29 novembre 1928, n. 2675, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 12 dicembre 1928, n. 288.
(7) Con i Patti lateranensi, sottoscritti l'11 febbraio 1929, viene poi concessa alla Chiesa la garanzia di libertà ed autonomia per le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica operanti sotto l'immediata dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica; cfr. A. AQUARONE, "L'organizzazione dello Stato totalitario", Torino 1965, pp. 294-298.
(8) R.D. 27 maggio 1929, n. 942, "Costituzione nelle colonie italiane delle sezioni dell'Opera nazionale Balilla, pubblicato in G.U. 15 giugno 1929, n. 139.
(9) R.D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, "Istituzione della Gioventù italiana del Littorio", pubblicato in G.U. 12 novembre 1937, n. 262, convertito in legge con L. 23 dicembre 1937, n. 2566 , "conversione in legge del r. decreto-legge 27 ottobre 1937-xv, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G.U. 28 febbraio 1938, n. 48.
(10) Cfr. G. MENOTTI DE FRANCESCO, "Persona giuridica", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. IX, Torino 1939, p. 933.
(11) Anche nei decenni successivi nel lessico giuridico italiano è continuato l'uso della locuzione "ente morale", ma dopo l'emanazione del codice civile del 1942 essa è utilizzata per definire specificamente una persona giuridica privata che abbia acquistato la qualità di soggetto di diritto pubblico (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato; cfr. G. LANDI, G. POTENZA, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp. 57-59 e 94).
(12) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.
(13) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.
(14) R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, "Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.
(15) R.D. 1 giugno 1933, n. 641 , "Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali", pubblicato in G.U. 23 giugno 1933, n. 145.
(16) A partire dal 1935 possono essere iscritti all'opera anche i bambini sotto gli 8 anni: "il Duce ha voluto che l'onore di militare nell'organizzazione fosse concesso a tutti i bimbi, indipendentemente dai limiti di età", cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, "Il Capo Centuria", Roma 1935.
(17) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(18) Cfr. T. TOMASI, cit., p. 142.
(19) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(20) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(21) R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2341, "soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164, convertito in legge con L. 31 maggio 1928, n. 1449, "conversione in legge del r. decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e il passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.
(22) R.D.L. 9 agosto 1929, n. 1596, "che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicato in G.U. 21 novembre 1929, n. 220, convertito in legge con L. 23 dicembre 1929, n. 2286, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicata in G.U. 24 gennaio 1930, n. 19.
(23) Cfr. D. BARONCHELLI, "La normativa sportiva nella scuola nella seconda metà del '900", tesi di laurea, relatore Giovanni Gonzi, Università degli studi di Parma, facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2000/2001. Con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore", pubblicato in G.U. 7 dicembre 1933, n. 283, S.O., viene poi istituita l'Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma, istituto addetto alla formazione degli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonché alla preparazione degli istruttori e dei dirigenti dell'Opera nazionale Balilla.
(24) R.D. 14 giugno 1928, n. 1551, "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei reparti avanguardisti e balilla marinai", pubblicato in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.
(25) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(26) R.D. 31 ottobre 1923, n. 2410, "Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento", pubblicato in G.U. 19 novembre 1923, n. 271.
(27) R.D. 22 gennaio 1925, n. 432, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione", pubblicato in G.U. 27 aprile 1925, n. 97.
(28) R.D. 20 agosto 1926, n. 1667, "Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica", pubblicato in G.U. 8 ottobre 1926, n. 234, riportato poi in R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, "Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione", pubblicato in G.U. 23 aprile 1928, n. 95.
(29) R.D. 6 settembre 1928, n. 2176, "Delega per la gestione delle scuole non classificate all'Opera nazionale Balilla, per la Calabria e la Sicilia, e all'Ente di cultura e di educazione della Sardegna, per la Sardegna", pubblicata in G.U. 8 ottobre 1928, n. 234.
(30) D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, "Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicato in G. U. 26 dicembre 1929, n. 275, convertito in legge con L. 26 dicembre 1929, n. 2239 , "Conversione in legge del r. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1930, n. 16.
(31) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.
(32) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..
(33) R.D. 17 marzo 1930, n. 394, "Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici", pubblicato in G.U. 26 aprile 1930, n. 98.
(34) I patronati scolastici sono istituiti facoltativamente con R. D. 16 febbraio 1888, n. 5296, "regolamento per l'istruzione elementare". Con L. 4 giugno 1911 n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicato in G.U. 17 giugno 1911, n. 142, e con R.D. 2 gennaio 1913, n. 604, "che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, (patronati scolastici) e per la concessione di sussidi ed indennità", pubblicato in G.U. 12 luglio 1913, n. 162, viene istituito in ogni comune il patronato scolastico, ente morale. Per quanto riguarda il territorio trentino, le norme sui patronati vengono recepite con Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 28 marzo 1924, cfr. Q. ANTONELLI, "Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino", in "Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo", a cura di R. G. ARCAINI, Trento 2003, p. LIII.
(35) R.D. 12 luglio 1934, n. 1307, "Istituzione di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 17 agosto1934, n. 192.
(36) L. 29 dicembre 1930, n. 1759, "Obbligatorietà della istruzione premilitare", pubblicata in G.U. 17 gennaio 1931, n. 13.
(37) L. 31 dicembre 1934, n. 2150, "Norme sull'istruzione pre-militare", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1934, n. 17.
(38) L. 26 luglio 1929, n. 1397, "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma", pubblicata in G.U. 14 agosto 1929, n. 189, seguita dal regolamento R.D. 13 novembre 1930, n. 1642, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra", pubblicato in G.U. 20 dicembre 1930, n. 295.
(39) R.D. 5 luglio 1934, n. 1210, "Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle giunte per l'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 1 agosto 1934, n. 179.
(40) Le giunte sono istituite con L. 15 giugno 1931, n. 889, "Riordinamento dell'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 17 luglio 1931, n. 163.
(41) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, o M.V.S.N., "è la guardia armata della Rivoluzione", "fondata dal Duce con deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, il 10 febbraio 1923"; essa "fa parte delle Forze armate dello Stato e presta giuramento di fedeltà al Re"; cfr. PARTITO NAZIONALE FASCISTA, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.
(42) I componenti dei comitati comunali sono scelti dal Comitato provinciale, preferibilmente tra i soci residenti nel comune. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fanno parte dei comitati un insegnante di detti istituti nominato dal Provveditore agli studi della regione ed il Comandante dal reparto della Milizia
(43) R.D.L. 10 agosto 1927, n. 1554, "conferimento al Presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicato in G.U. 2 settembre 1927, n. 205, convertito in legge con L. 13 novembre 1928, n. 2614, "Conversione in legge del r. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'opera nazionale balilla dei poteri del consiglio centrale e della giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicata in G. U. 6 dicembre 1928, n. 284.
(44) R.D. 12 novembre 1929, n. 1661, "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile", pubblicato in G.U. 30 settembre 1929, n. 227.
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