Il Regio Decreto del 20 giugno 1935, n. 1425 Nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (1), convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413 (2) , costituisce gli Enti Provinciali per il Turismo, che verranno istituiti dal Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda in ogni provincia, in sostituzione dei precedenti Comitati provinciali per il turismo. Essi avranno ordinamento ed amministrazione propria, saranno posti "alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda" e sotto vigilanza dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.
L'Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene istituito con Decreto Ministeriale 26 novembre 1935 (3). Il 2 maggio 1936 il Prefetto di Trento Silvio Piva ne dichiara costituito il Consiglio (4). In questa occasione viene approvato il regolamento dell'Ente e vengono nominate le Commissioni interne: per la vigilanza e la disciplina dell'organizzazione turistica provinciale, per la propaganda, per le comunicazioni, per le manifestazioni.
Il Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda viene sostituito nel 1937 dal Ministero della Cultura Popolare (5) , che rimane organo tutorio dell'E.P.T. fino al 1947, quando viene istituito il Commissariato per il turismo (decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 12 settembre 1947, n. 941 (6 ), alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è organo centrale in materia di turismo e, fra l'altro, promuove e coordina le attività degli organismi operanti nel settore. Fino allo statuto di autonomia della regione Trentino - Alto Adige il Commissariato per il turismo approva le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'E.P.T.
Il D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (7) , in materia di "Disposizioni relative al turismo e alle industrie alberghiere" stabilisce che "le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo, industrie alberghiere e rifugi alpini sono trasferite alla Giunta regionale" (Assessorato al turismo); essa esercita "la vigilanza e la tutela sugli Enti Provinciali per il turismo", provvede alla nomina dei loro presidenti, "sentito il Commissariato per il turismo"; approva inoltre le delibere del Consiglio dell'E.P.T.
"Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti, e a conformarsi alle direttive del Commissariato nella raccolta e nella elaborazione dei dati e degli elementi medesimi".
La legge regionale 18 luglio 1955, n. 19 Modificazioni all'ordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano (8) istituisce la Giunta esecutiva, da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione dell'E.P.T. nel proprio seno: essa è composta di cinque membri e presieduta dal Presidente dell'Ente stesso. Due di detti membri vengono scelti "fra i presidenti in carica delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo delle rispettive Province, il terzo fra i rappresentanti dell'organizzazione alberghiera, il quarto e il quinto fra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
La Giunta esecutiva:
a) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) predispone le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) attua i compiti che le verranno affidati dal Consiglio."
In questo primo periodo, dunque, la Giunta non ha facoltà di emettere deliberazioni proprie.
La L. R. 19/1955 istituisce anche un Collegio di tre revisori, organo dell'Ente, "da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione" previa approvazione della Giunta Regionale.
"I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari dell'Ente, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonché le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Esso compila e presenta apposite relazioni al Consiglio sia sull'andamento dell'amministrazione che sul bilancio preventivo nonché sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale."
Giunta esecutiva e Collegio dei revisori dei conti vengono nominati dal Consiglio nella seduta del 4 ottobre 1955 (9) .
In base a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia (10) , la L. R. 1 dicembre 1958, n. 29 Delega alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera (11) trasferisce le competenze di vigilanza e tutela sull'Ente Provinciale per il Turismo alla Giunta provinciale di Trento.
Con la legge n. 617 del 31 luglio 1959 (12) il Commissariato per il turismo viene sostituito dal Ministero del Turismo e dello spettacolo, che diventa quindi il nuovo referente statale per l'E.P.T.
Il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 Riordinamento degli Enti provinciali del turismo (13) prevede un ampliamento dei loro compiti e l'assunzione da parte di essi della piena responsabilità di tutta l'attività turistica provinciale: gli EE.PP.T. sono tenuti a coordinare l'opera dei vari Enti ed organismi operanti nel settore del turismo, ed a realizzare tutte quelle iniziative che valgano ad incrementare e stimolare l'afflusso dei forestieri, anche su delega del Ministero del Turismo e dello spettacolo. Viene ampliata la composizione del Consiglio di amministrazione (la cui durata in carica viene portata da tre a quattro anni) e creato un Comitato esecutivo, costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione. "Il Comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio, delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio".
L'istituzione del Comitato esecutivo non viene recepita dal Consiglio di amministrazione dell'E.P.T. di Trento, il quale, sentito il parere dell'Amministrazione Regionale, stabilisce di continuare ad applicare la L. R. 19/1955 sulla costituzione della Giunta esecutiva, con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per il nuovo organo dal D.P.R. 1044/1960.
Alla Giunta viene delegata "l'adozione di tutti gli atti deliberativi e provvedimenti relativi alle seguenti materie:
a) classificazione degli esercizi alberghieri con il solo obbligo di sentire il Presidente dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno eTurismo nel cui territorio ricadono gli esercizi da classificare,
b) espressione dei pareri previsti dalle leggi nazionali e regionali e richiesti dalle singole autorità;
c) Agenzie di viaggio e Uffici turistici, ivi compreso il personale addetto;
d) designazione dei revisori dei conti delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo" (14) .
Sulla base della norma statale viene promulgata la L. R. 6 novembre 1964, n. 36 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, contenente "Modificazioni all'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano"(15) . Essa aumenta a sei membri la composizione della Giunta (viene tolta la specificazione "esecutiva") con l'elezione di un rappresentante scelto fra i presidenti delle associazioni Pro Loco, e ne amplia le competenze: spetta alla Giunta, organo dell'Ente, "di predisporre le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio; di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive deliberate dal Consiglio; di deliberare sulle liti attive e passive; di dare pareri su richieste di contributi in base a leggi di intervento a favore dell'industria alberghiera; di deliberare su quanto altro ad essa è demandato dal Consiglio".
Con il nuovo Statuto di Autonomia del 1972 viene trasferita alle province di Trento e di Bolzano la facoltà (già spettante alla Regione dopo lo Statuto del 1948) di emanare norme legislative in materia di turismo e industria alberghiera.
Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere (16) prevede il passaggio di attribuzioni dell'amministrazione dello Stato alle province di Trento e Bolzano. Esse esercitano le competenze già svolte "sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale". Questi "continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni, e i relativi programmi di attività saranno preventivamente approvati dalla provincia interessata".
L'anno successivo, nel quadro di un'ampia riorganizzazione del settore turistico pubblico, l'Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene soppresso (L. P. 22 dicembre 1975, n. 54 (17), con effetto dal 1° gennaio del 1976. La Provincia Autonoma di Trento gli "subentra in tutti i rapporti attivi e passivi".
L''Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene soppresso (L. P. 22 dicembre 1975, n. 54 ), con effetto dal 1° gennaio del 1976. L'articolo n. 7 della citata legge prevede la nomina di un Commissario liquidatore che dovrà provvedere al completamento delle pratiche contabili ed amministrative nei primi mesi del 1976.
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