Ente provinciale per il turismo, Trento, 1936 maggio 2 - 1975 dicembre 31 ( 1936 maggio 2 - 1975 dicembre 31 )

Ente provinciale per il turismo, Trento, 1936 maggio 2 - 1975 dicembre 31

Ente provinciale per il turismo

ente

1936 maggio 2 - 1975 dicembre 31

Il Regio Decreto del 20 giugno 1935, n. 1425 Nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (1), convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413 (2) , costituisce gli Enti Provinciali per il Turismo, che verranno istituiti dal Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda in ogni provincia, in sostituzione dei precedenti Comitati provinciali per il turismo. Essi avranno ordinamento ed amministrazione propria, saranno posti "alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda" e sotto vigilanza dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.
L'Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene istituito con Decreto Ministeriale 26 novembre 1935 (3). Il 2 maggio 1936 il Prefetto di Trento Silvio Piva ne dichiara costituito il Consiglio (4). In questa occasione viene approvato il regolamento dell'Ente e vengono nominate le Commissioni interne: per la vigilanza e la disciplina dell'organizzazione turistica provinciale, per la propaganda, per le comunicazioni, per le manifestazioni.
Il Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda viene sostituito nel 1937 dal Ministero della Cultura Popolare (5) , che rimane organo tutorio dell'E.P.T. fino al 1947, quando viene istituito il Commissariato per il turismo (decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 12 settembre 1947, n. 941 (6 ), alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è organo centrale in materia di turismo e, fra l'altro, promuove e coordina le attività degli organismi operanti nel settore. Fino allo statuto di autonomia della regione Trentino - Alto Adige il Commissariato per il turismo approva le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'E.P.T.
Il D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (7) , in materia di "Disposizioni relative al turismo e alle industrie alberghiere" stabilisce che "le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo, industrie alberghiere e rifugi alpini sono trasferite alla Giunta regionale" (Assessorato al turismo); essa esercita "la vigilanza e la tutela sugli Enti Provinciali per il turismo", provvede alla nomina dei loro presidenti, "sentito il Commissariato per il turismo"; approva inoltre le delibere del Consiglio dell'E.P.T.
"Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti, e a conformarsi alle direttive del Commissariato nella raccolta e nella elaborazione dei dati e degli elementi medesimi".
La legge regionale 18 luglio 1955, n. 19 Modificazioni all'ordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano (8) istituisce la Giunta esecutiva, da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione dell'E.P.T. nel proprio seno: essa è composta di cinque membri e presieduta dal Presidente dell'Ente stesso. Due di detti membri vengono scelti "fra i presidenti in carica delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo delle rispettive Province, il terzo fra i rappresentanti dell'organizzazione alberghiera, il quarto e il quinto fra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
La Giunta esecutiva:
a) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) predispone le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) attua i compiti che le verranno affidati dal Consiglio."
In questo primo periodo, dunque, la Giunta non ha facoltà di emettere deliberazioni proprie.
La L. R. 19/1955 istituisce anche un Collegio di tre revisori, organo dell'Ente, "da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione" previa approvazione della Giunta Regionale.
"I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari dell'Ente, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonché le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Esso compila e presenta apposite relazioni al Consiglio sia sull'andamento dell'amministrazione che sul bilancio preventivo nonché sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale."
Giunta esecutiva e Collegio dei revisori dei conti vengono nominati dal Consiglio nella seduta del 4 ottobre 1955 (9) .
In base a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia (10) , la L. R. 1 dicembre 1958, n. 29 Delega alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera (11) trasferisce le competenze di vigilanza e tutela sull'Ente Provinciale per il Turismo alla Giunta provinciale di Trento.
Con la legge n. 617 del 31 luglio 1959 (12) il Commissariato per il turismo viene sostituito dal Ministero del Turismo e dello spettacolo, che diventa quindi il nuovo referente statale per l'E.P.T.
Il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 Riordinamento degli Enti provinciali del turismo (13) prevede un ampliamento dei loro compiti e l'assunzione da parte di essi della piena responsabilità di tutta l'attività turistica provinciale: gli EE.PP.T. sono tenuti a coordinare l'opera dei vari Enti ed organismi operanti nel settore del turismo, ed a realizzare tutte quelle iniziative che valgano ad incrementare e stimolare l'afflusso dei forestieri, anche su delega del Ministero del Turismo e dello spettacolo. Viene ampliata la composizione del Consiglio di amministrazione (la cui durata in carica viene portata da tre a quattro anni) e creato un Comitato esecutivo, costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione. "Il Comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio, delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio".
L'istituzione del Comitato esecutivo non viene recepita dal Consiglio di amministrazione dell'E.P.T. di Trento, il quale, sentito il parere dell'Amministrazione Regionale, stabilisce di continuare ad applicare la L. R. 19/1955 sulla costituzione della Giunta esecutiva, con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per il nuovo organo dal D.P.R. 1044/1960.
Alla Giunta viene delegata "l'adozione di tutti gli atti deliberativi e provvedimenti relativi alle seguenti materie:
a) classificazione degli esercizi alberghieri con il solo obbligo di sentire il Presidente dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno eTurismo nel cui territorio ricadono gli esercizi da classificare,
b) espressione dei pareri previsti dalle leggi nazionali e regionali e richiesti dalle singole autorità;
c) Agenzie di viaggio e Uffici turistici, ivi compreso il personale addetto;
d) designazione dei revisori dei conti delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo" (14) .
Sulla base della norma statale viene promulgata la L. R. 6 novembre 1964, n. 36 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, contenente "Modificazioni all'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano"(15) . Essa aumenta a sei membri la composizione della Giunta (viene tolta la specificazione "esecutiva") con l'elezione di un rappresentante scelto fra i presidenti delle associazioni Pro Loco, e ne amplia le competenze: spetta alla Giunta, organo dell'Ente, "di predisporre le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio; di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive deliberate dal Consiglio; di deliberare sulle liti attive e passive; di dare pareri su richieste di contributi in base a leggi di intervento a favore dell'industria alberghiera; di deliberare su quanto altro ad essa è demandato dal Consiglio".
Con il nuovo Statuto di Autonomia del 1972 viene trasferita alle province di Trento e di Bolzano la facoltà (già spettante alla Regione dopo lo Statuto del 1948) di emanare norme legislative in materia di turismo e industria alberghiera.
Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere (16) prevede il passaggio di attribuzioni dell'amministrazione dello Stato alle province di Trento e Bolzano. Esse esercitano le competenze già svolte "sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale". Questi "continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni, e i relativi programmi di attività saranno preventivamente approvati dalla provincia interessata".
L'anno successivo, nel quadro di un'ampia riorganizzazione del settore turistico pubblico, l'Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene soppresso (L. P. 22 dicembre 1975, n. 54 (17), con effetto dal 1° gennaio del 1976. La Provincia Autonoma di Trento gli "subentra in tutti i rapporti attivi e passivi".
L''Ente Provinciale per il Turismo di Trento viene soppresso (L. P. 22 dicembre 1975, n. 54 ), con effetto dal 1° gennaio del 1976. L'articolo n. 7 della citata legge prevede la nomina di un Commissario liquidatore che dovrà provvedere al completamento delle pratiche contabili ed amministrative nei primi mesi del 1976.

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ente funzionale territoriale

"Spetta agli Enti Provinciali per il Turismo provvedere:
a) al collegamento permanente fra tutti i Comuni, enti, associazioni ed organizzazioni che hanno interesse allo sviluppo turistico per la Provincia;
b) coordinare e disciplinare nell'ambito della Provincia l'attività delle Aziende di soggiorno, di cura e di turismo e di tutte le associazioni, organizzazioni ed istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri;
c) promuovere, coordinare e disciplinare le manifestazioni e le iniziative di interesse turistico;
d) promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di propaganda delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché degli enti ed organizzazioni che si propongono analoghe finalità per assicurare l'utile impiego dei mezzi e delle varie forme della propaganda stessa in armonia alle direttive superiori, ed assumere ed attuare iniziative comunque intese alla maggiore valorizzazione ed efficienza del turismo provinciale;
e) studiare i problemi turistici prospettando gli eventuali provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale;
f) presentare proposte e dare pareri in materia turistica;
g) compiere tutte le attribuzioni che ad essi fossero demandate dal Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda".
Gli Enti Provinciali per il Turismo sono finanziati dai Consigli dell'Economia Corporativa, dalle Amministrazioni dei Comuni che applicano l'imposta di soggiorno, dalle Amministrazioni Provinciali, dalle Aziende Autonome, dagli enti, organizzazioni ed interessati in genere al movimento turistico.

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Turismo

Gli organi degli Enti Provinciali per il Turismo sono:
1) il Presidente
2) il Consiglio.
"Il Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo ha la legale rapresentanza di esso. Egli convoca e presiede il Consiglio, fissa gli ordini del giorno, dispone gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila all'esatta e tempestiva applicazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio, ed adempie agli incarichi che gli fossero affidati dal Sottosegretariato di Stato per la Stampa e Propaganda" (18) attraverso il proprio organo esecutivo, la direzione generale dell'ENIT.
"Il Consiglio si compone:
1) dei presidenti delle aziende autonome per le stazioni di soggiorno, di cura e di turismo comprese nel territorio della Provincia, e, ove esistano, dei membri del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa che rappresentano in seno al Consiglio stesso gli interessi del movimento turistico;
2) di quattro rappresentanti dell'organizzazione alberghiera e delle agenzie di viaggi, due dei quali nominati dalla Federazione dei datori di lavoro e due da quella dei prestatori d'opera;
3) di tre esperti in materia turistica, a preferenza scelti nelle altre categorie maggiormente interessate al movimento turistico.
Sono inoltre membri di diritto dell'Ente Provinciale del Turismo:
un rappresentante del Prefetto, un membro del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa scelto dal Prefetto, un rappresentante del Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista, il Preside della Provincia e il Podestà del capoluogo di Provincia.
Il Presidente e i componenti di cui ai punti 1, 2, 3 sono nominati dal Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda.
Il Presidente ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio è assistito da un Segretario da esso nominato"...
L'organizzazione interna dell'E.P.T. di Trento, per quanto si ricava da un documento databile approssimativamente al 1958, era suddivisa nei seguenti uffici:
- Direzione e affari generali
- Protocollo - Archivio - Ufficio computisteria
- Ufficio ragioneria - Economato
- Organizzazione ricettiva principale: classifica alberghi, pensioni, locande, affittappartamenti, affittacamere, case di cura
- Organizzazione ricettiva complementare: rappresentante le altre possibilità ricettive, competenze in parte passate alla Giunta Provinciale o di pertinenza del Commissariato del Governo (colonie, case per ferie, campeggi, alberghi per la gioventù, villaggi turistici)
- Organizzazione periferica: contatti con le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e con le Associazioni Pro Loco
- Stampa - Propaganda - Pubblicità - Manifestazioni
- Statistica - Controlloimposta soggiorni
L'E.P.T. di Trento aveva inoltre due uffici distaccati:
- l'Ufficio turistico del Trentino a Milano (dal 1958)
- l'Ufficio turistico del Trentino a Roma (dal 1959).

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1. Pubblicato nella G.U. 6 agosto 1935, n. 182;
2. In G. U. 23 marzo 1936, n. 68;
3. Confronta registro ei verbali di deliberazioni del Consiglio n. 1, verbale n. 1;
4. Registro dei verbali di deliberzione del consiglio n. 1, verbale n. 1, p.5;
5. R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
6. In G.U. 27 settembre 1947, n. 222;
7. In B.U. 9 maggio 1952, n. 11, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato;
8. In B.U. 20 luglio 1955, n. 19, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato;
9. Registro dei verbali delle sedute del Consiglio n. 5, verbale n. 6;
10. Art. 14, comma I: "La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, delegando alle Province, ai Comuni ed altri enti locali o valendosi dei loro uffici";
11. In B.U. 2 dicembre 1958, n. 49;
12. Vedi registro dei verbali di deliberazione del Consiglio n. 1, verbale n. 1, p. 6;
13. In G.U. 6 ottobre 1960, n. 245, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato;
14. Registro delle deliberazioni del Consiglio n. 6, verbale I della seduta del 21/3/1964, p. 188;
15. In B.U. 10 novembre 1964, n. 49, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato;
16. In G.U. 26 luglio 1974, n. 196, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato;
17. In B.U. 23 dicembre 1975, n. 64;
18. In G.U. 6 agosto 1935 n. 182, come le citazioni che seguono nel testo, dove non altrimenti indicato

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La scheda è stata redatta nel 2011 nell'ambito dell'inserimento dei dati dell'inventario "Ente Provinciale per il Turismo - EPT. Inventario dell'archivio (1935 - 1975)" curato da Monica Paoli e Cristina Sadler, utilizzando i dati presenti nel medesimo inventario e apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Denominazione Estremi cronologici
Provincia autonoma di Trento
Denominazione Estremi cronologici
Ente provinciale per il turismo