Chiesa di San Nicolò, Castelfondo, sec. XV - 1987 gennaio 24 ( sec. XV - 1987 gennaio24 )

Chiesa di San Nicolò, Castelfondo, sec. XV - 1987 gennaio 24

Chiesa di San Nicolò

ente

sec. XV - 1987 gennaio24

Anticamente la chiesa battesimale di Castelfondo si trovava presso il castello ed era dedicata a Santa Maria, detta anche Santa Maria "del dosso". In seguito al danneggiamento del castello all'inizio del XV secolo, la sede pievana venne trasferita nella frazione di Melango (antica denominazione di Castelfondo) nella chiesa di San Nicolò. La nuova sede era anche più vicina ai villaggi di Raina e Dovena che costituivano la comunità di Castelfondo (1).
Nel 1421 gli abitanti di Melango ottennero il permesso di ampliare la cappella di San Nicolò; i lavori si protrassero fino circa al 1430, quando fu consacrata.
All'inizio del XVI secolo si decise di riedificarla, utilizzando per il pagamento dell'opera parte dell'eredità del parroco Martino Doll da Strasburgo che, con testamento del 16 maggio 1507, aveva lasciato i suoi beni alla chiesa (2). I lavori vennero affidati al maestro muratore Pietro Carlon originario dalla Valle d'Intelvi (3) che si assunse anche l'impegno della costruzione della parte principale del campanile, opera portata a termine nel 1551 da Giovanni fu Domenico Varenino, altro mastro muratore comasco (4). In occasione della visita pastorale del 1537, i visitatori segnalarono che i lavori erano per gran parte ultimati, mancavano ancora alcune parti che sarebbero state eseguite con il contributo del dinasta Bernardino Thun (5).
Nella visita successiva del 1579 si segnalò la presenza all'interno della chiesa di tre altari: il maggiore dedicato a San Nicolò e i due laterati dedicati alla Madonna e a Santa Caterina, quest'ultimo consacrato nel 1517 e presso il quale era fondato un beneficio (6).
Un ulteriore intervento, questa volta di ampliamento, si ebbe nel 1873 con l'allungamento della navata di due arcate.
Il patrono della chiesa era il Comune che concorreva alle spese per il restauro, per la manutenzione straordinaria e per l'assicurazione. Infatti, anticamente, esisteva uno stretto legame tra la chiesa e la comunità: erano gli uomini di Castelfondo che si impegnavano per la manutenzione esterna e per quella degli arredi sacri. Il legame tra la comunità e la chiesa si esplicava anche nell'amministrazione dei suoi beni: essa era infatti affidata a dei sindaci, chiamati anche fabbricieri a seconda del periodo storico, eletti dalla comunità e approvati dal sacerdote. Gli incaricati presentavano le rese di conto del loro operato annuale, per riceverne l'approvazione, al parroco e ai rappresentanti della comunità, detti "regolani" (7).
All'inizio dell'Ottocento la chiesa aveva come dotazione dei capitali, degli appezzamenti di terreno e il diritto alla riscossione delle decime (8).
L'inventario redatto nel 1894 descrive il patrimonio della chiesa che consisteva in capitali investiti presso privati, in sette campi e prati, oltre agli arredi, ai paramenti sacri e ai mobili (9). Le spese fisse annuali consistevano nel pagamento delle messe legatarie, del salario al sacrestano, al coro e agli amministratori, delle imposte.
Nel 1929, in seguito a Concordato, l'amministrazione della chiesa passò nelle mani esclusive del parroco.
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato quest'ultimo sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Chiesa di San Nicolò in Castelfondo è stato soppresso e i suoi beni (con tutte le relative pertinenze, accessioni, comproprietà, diritti, servitù e ipoteche) sono stati assegnati all'ente Parrocchia di San Nicolò con sede in Castelfondo.

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ente della chiesa cattolica

Il curatore d'anime era il legittimo amministratore della sostanza della chiesa curata, come anche delle chiese annesse e di tutte le fondazioni istituite a favore delle stesse. Il patrimonio della chiesa era costituito dagli apparati, dagli utensili, dagli arredi sacri di cui essa è provvista per il culto divino, dagli altri beni mobili di sua proprietà, come pure dai fabbricati, fondi, capitali, introiti, diritti ad essa appartenenti, i cui proventi sono destinati a sopperire ai bisogni del culto divino e al mantenimento in buono stato dei fabbricati. Il parroco svolgeva la sua attività di responsabile amministrativo affiancato dai fabbricieri (detti anche sindaci o massari), quali rappresentanti della comunità. L'istituzione e l'azione dei fabbricieri vennero disciplinate da un decreto napoleonico del 26 maggio 1807: venivano nominati per decreto ministeriale o prefettizio, erano generalmente tre per ciascuna chiesa e duravano in carica cinque anni. Nella diocesi di Trento venne emanata nel 1865 una normativa relativa all'amministrazione delle chiese che disciplinava, tra l'altro, anche il rapporto del curatore d'anime coi fabbricieri. Il primo era considerato l'organo ecclesiastico dell'amministrazione e a lui competeva la principale direzione; i fabbricieri gli erano affiancati "tanto allo scopo di prestargli assistenza, quanto nella loro qualità di rappresentanti della comunità ecclesiastica (...). Tanto il curator d'anime che i fabbricieri devono sempre aver cognizione di quanto concerne l'amministrazione". I fabbricieri venivano di regola proposti al curatore d'anime; il loro ufficio durava due anni, salvo la possibilità di essere riconfermati. Dal 1874 (Legge 7 maggio 1874, Boll. Leggi dell'Impero n. 50) spettava al decano il diritto di nominare i fabbricieri proposti dalla comunità. Le fabbricerie erano perciò organi amministrativi dipendenti dall'autorità ecclesiastica, ai quali era demandata l'amministrazione dei beni temporali di una chiesa, con esclusione di qualsiasi ingerenza nelle questioni di culto. Anche il Codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1183-1184) contemplava espressamente la fabbriceria, escludendola però da molte ingerenze (elemosine di messe, ordine della chiesa e del cimitero, disposizione e custodia dei libri parrocchiali, ecc.). Lo stesso Codice conferiva alla chiesa personalità giuridica, con il diritto di acquistare, ritenere, amministrare liberamente ed indipendentemente da ogni potere civile beni temporali per il conseguimento dei propri fini (can. 1495). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'esclusivo controllo dell'Ordinario. Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per la natura stessa dell'ente ne era il presidente. Il Concordato del 1929 e il regio decreto del 26 settembre 1935 ridimensionarono ulteriormente la rilevanza delle fabbricerie. L'ente chiesa parrocchiale è stato soppresso in seguito all'applicazione degli adempimenti in materia di revisione concordataria seguiti alla legge 20 maggio 1985 n. 222, e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione (decreto 13 febbraio 1987, n.33), in particolare in seguito all'approvazione dei decreti con i quali è stata stabilita la sede e la denominazione dei nuovi enti parrocchia.

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Chiesa

(1) Cfr. WEBER S., Le chiese della Val di Non nella storia e nell'arte. Vol. II: I decanati di Cles e Fondo, Mori, 1992 (ristampa anastatica), p. 140.
(2) Cfr. Chiesa di San Nicolò in Castelfondo, Urbari, reg. 1.
(3) Provincia di Como.
(4) Cfr. Chiesa di San Nicolò in Castelfondo, Urbari e registri delle rese di conto dei sindaci, reg. 1, cc. 23-25.
(5) Cfr. ADT, Atti Visitali, n. 1, c. 101.
(6) Ibidem, n. 3, c. 241.
(7) Cfr. Chiesa di San Nicolò in Castelfondo, Registri delle rese di conto dei sindaci.
(8) Ibidem, Carteggio e atti, fasc. 1.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ADT, Atti visitali
ADT, Parrocchie e curazie
ADT, Miscellanea
ADT, Libro B

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Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Codice di diritto canonico (1983)

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Borgo d'Anaunia
Denominazione Estremi cronologici
Chiesa di San Nicolò in Castelfondo
Denominazione Estremi cronologici
Chiesa di Sant'Antonio
Parrocchia di San Nicolò