Dal "Manuale per gli uffici di collocamento dell'Ufficio regionale del lavoro per il Trentino Alto-Adige" del 1960, a cura del dott. Giovanni Gieri (3), si deduce che il "servizio del collocamento dei lavoratori e le funzioni ad esso inerenti" venivano svolte:
a) nei capoluoghi di regione, dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;
b) nei capoluoghi di provincia, dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
c) nei Comuni che presentavano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione, dalle Sezioni staccate degli Uffici del lavoro;
d) negli altri Comuni, dagli Uffici di Collocamento.
Al funzionamento degli Uffici di Collocamento di cui alla precedente lettera d) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvedeva con i "collocatori" ed i "corrispondenti", il cui stato giuridico ed economico era regolato dalla Legge 16 maggio 1956, n. 562, modificata dalle Leggi 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110.
I collocatori e i corrispondenti, secondo l'art. 1 della legge n. 562 del 16 maggio 1956, svolgevano compiti relativi al collocamento della mano d'opera e le altre funzioni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 520 del 19 marzo 1955, nonchè incarichi nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale loro assegnati con il Decreto Ministeriale del 6 maggio 1957 (come previsto dall'art. 1 della citata legge 16 maggio 1956, n. 562).
In breve tali compiti erano:
- di avviare al lavoro i prestatori d'opera disoccupati secondo quanto previsto dalla legge n. 264 del 29 aprile 1949;
- di effettuare rilevazioni statistiche relative alla disoccupazione registrata e agli avviamenti al lavoro;
- di promuovere corsi di addestramento professionale e di formazione;
- di erogare indennità e sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati;
- di registrare le migrazioni interne di lavoratori;
- di tenere elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e dei contributi unificati in agricoltura;
- di comunicare gli avviamenti al lavoro dei prestatori d'opera alle sedi provinciali dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., alla Cassa provinciale di malattia, all'E.N.P.A.S.;
- di espletare gli adempimenti che venivano, di volta in volta, richiesti dall'Ufficio regionale o provinciale del lavoro.
Nello svolgimento di tali attività, erano tenuti alla compilazione di un registro di protocollo e alla conservazione dell'archivio.
L'Ufficio di collocamento di Torcegno aveva giurisdizione anche nel comune di Ronchi (4). Si occupava di tenere aggiornate le liste dei lavoratori iscritti mediante la vidimazione mensile del modello C1 (conosciuto anche come tesserino rosa), sul quale i lavoratori dovevano annotare lo stato di disoccupazione, al fine di non retrocedere o peggio essere cancellati dalle liste di collocamento. Quando un datore di lavoro intendeva assumere del personale, doveva presentare una richiesta di avviamento al lavoro all'ufficio di collocamento specificando solo il numero di lavoratori richiesto e la qualifica. Spettava poi all'ufficio di collocamento disporre il nulla osta per l'avviamento dei lavoratori che, in caso di assunzione, venivano cancellati dalle liste. Il loro rapporto di lavoro veniva trascritto su un apposito Libretto di Lavoro previsto dalla legge, che attestava l'avvenuta effettuazione del lavoro, la qualifica conseguita, il periodo etc. Il personale addetto al collocamento doveva inoltre inviare mensilmente all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione le liste degli iscritti al collocamento, reclutare lavoratori richiesti da paesi esteri segnalando mensilmente le emigrazioni e immigrazioni dei lavoratori, segnalare i lavoratori disoccupati aventi diritto al soccorso invernale, diffondere notizie relative a corsi di formazione, segnalare mensilmente la situazione degli apprendisti sul territorio di propria competenza. Una particolare attenzione era rivolta ai lavoratori agricoli, dei quali erano tenuti gli elenchi nominativi.
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