Beneficio parrocchiale di Santa Giustina, Balbido (Bleggio Superiore), 1678 gennaio 28 - 1987 gennaio 24 ( 1678 gennaio 28 - 1987 gennaio 24 )

Beneficio parrocchiale di Santa Giustina, Balbido (Bleggio Superiore), 1678 gennaio 28 - 1987 gennaio 24

Beneficio Crosina

Beneficio di Santa Giustina

Beneficio parrocchiale di Santa Giustina

ente

1678 gennaio 28 - 1987 gennaio 24

Il 28 gennaio 1678 il principe vescovo di Trento Francesco Alberti Poia formalizzò l'erezione del beneficio richiesto dalla popolazione di Balbido per il mantenimento di un sacerdote per la celebrazione degli uffici divini nella chiesa di Santa Giustina (1). La dotazione del beneficio ammontava a 2000 ragnesi e derivava dai lasciti testamentari di alcuni membri della nobile famiglia Crosina, primo fra tutti il principe vescovo di Bressanone Antonio Crosina, in favore della vicinia di Balbido. Il patrimonio del beneficio, consistente in capitali, affitti e beni immobili, doveva essere messo a frutto e amministrato dalla vicinia, alla quale spettava il diritto di patronato (2). Nel documento di erezione del beneficio veniva stabilito che il beneficiato era obbligato a soddisfare le disposizioni dei testatori e a celebrare tre messe alla settimana, soprattutto nei giorni festivi, senza interferire con i diritti del parroco del Bleggio; il sacerdote doveva intervenire alle funzioni nella chiesa parrocchiale in occasione del giorno di San'Eleuterio, titolare della chiesa pievana, e delle altre festività parrocchiali. Il primo sacerdote beneficiato presentato al vescovo per la necessaria approvazione fu il canonico Antonio Crosina di Manburg, nipote del vescovo Crosina.
In seguito alla concessione del Santissimo Sacramento nella chiesa di Santa Giustina, la popolazione di Balbido potè contare sulla presenza costante di un sacerdote. Il primissario curato infatti, attenendosi ai capitoli stipulati con il comune di Balbido, doveva celebrare la prima messa nei giorni feriali, per permettere ai fedeli di recarsi alla funzione prima di andare al lavoro. Il comune di Balbido metteva a disposizione del sacerdote la canonica, ossia la casa beneficiale Crosina, con l'orto attiguo, facendosi carico delle spese di manutenzione e gli garantiva un compenso annuo di 248 fiorini annui, oltre a un contributo in frumento e un rimborso in denaro per la legna da riscaldamento (3).
Il patrimonio del beneficio, costituito da diversi fondi situati nei territori di Balbido, Rango, Cavrasto e Larido e da diversi capitali continuò ad essere amministrato dal comune di Balbido fino al 1924 (4).
Nel 1912, dopo un lungo procedimento per la liquidazione della fassione per il completamento della congrua del curato Giovanni Benedetti, in cui si metteva in discussione l'obbligo di contribuzione del Comune e dopo aver preso in esame gli antichi documenti relativi al beneficio, la Luogotenenza per il Tirolo e Vorarlberg stabiliva che "il posto del beneficiato di Balbido è da ritenersi quale un posto di sacerdote ausiliare sistemizzato ... dipendente dalla parrocchia di Bleggio Superiore e che i cattolici della comunità ecclesiastica di Balbido sono obbligati a contribuire alla congrua legale del beneficiato oltre le rendite del beneficio, qualora il patrimonio si trovi ancora nell'amministrazione dei frazionisti di Balbido, con un annuo importo di Corone 196,66, nel quale è già compreso la prestazione della legna" (5). A tale decisione seguì il ricorso del Comune, che fu respinto.
In occasione dell'elevazione, avvenuta il 3 dicembre 1959, la dotazione del beneficio venne ritenuta sufficiente per garantire il mantenimento del parroco.
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio parrocchiale di Santa Giustina in Balbido ha perso la personalità giuridica civile.

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Balbido (Bleggio Superiore, TN)

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ente della chiesa cattolica

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa. L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero. Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti. L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

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Chiesa

Diocesi di Trento
Decanato di Lomaso

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(1) Cfr. Pergamene della parrocchia di Santa Giustina in Balbido, perg. 7.
(2) Cfr. Documentazione dell'archivio della comunità di Balbido.
(3) Cfr. i capitoli del primissario curato del 1847 in: Documentazione dell'archivio del comune di Balbido, Carteggio e atti, fasc. 1.
(4) Cfr. Beneficio parrocchiale di Santa Giustina in Balbido, Carteggio e atti, fasc. 1.
(5) Ibidem.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ADT, Atti visitali
ADT, Libro B
ADT, Investiture
ADT, Parrocchie e curazie
ADT, Benefici

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Codice di diritto canonico (1983)

Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Bleggio Superiore
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio parrocchiale di Santa Giustina in Balbido