Il curatore d'anime era il legittimo amministratore della sostanza della chiesa curata, come anche delle chiese annesse e di tutte le fondazioni istituite a favore delle stesse. Il patrimonio della chiesa era costituito dagli apparati, dagli utensili, dagli arredi sacri di cui essa è provvista per il culto divino, dagli altri beni mobili di sua proprietà, come pure dai fabbricati, fondi, capitali, introiti, diritti ad essa appartenenti, i cui proventi sono destinati a sopperire ai bisogni del culto divino e al mantenimento in buono stato dei fabbricati. Il parroco svolgeva la sua attività di responsabile amministrativo affiancato dai fabbricieri (detti anche sindaci o massari), quali rappresentanti della comunità. L'istituzione e l'azione dei fabbricieri vennero disciplinate da un decreto napoleonico del 26 maggio 1807: venivano nominati per decreto ministeriale o prefettizio, erano generalmente tre per ciascuna chiesa e duravano in carica cinque anni. Nella diocesi di Trento venne emanata nel 1865 una normativa relativa all'amministrazione delle chiese che disciplinava, tra l'altro, anche il rapporto del curatore d'anime coi fabbricieri. Il primo era considerato l'organo ecclesiastico dell'amministrazione e a lui competeva la principale direzione; i fabbricieri gli erano affiancati "tanto allo scopo di prestargli assistenza, quanto nella loro qualità di rappresentanti della comunità ecclesiastica (...). Tanto il curator d'anime che i fabbricieri devono sempre aver cognizione di quanto concerne l'amministrazione". I fabbricieri venivano di regola proposti al curatore d'anime; il loro ufficio durava due anni, salvo la possibilità di essere riconfermati. Dal 1874 (Legge 7 maggio 1874, Boll. Leggi dell'Impero n. 50) spettava al decano il diritto di nominare i fabbricieri proposti dalla comunità. Le fabbricerie erano perciò organi amministrativi dipendenti dall'autorità ecclesiastica, ai quali era demandata l'amministrazione dei beni temporali di una chiesa, con esclusione di qualsiasi ingerenza nelle questioni di culto. Anche il Codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1183-1184) contemplava espressamente la fabbriceria, escludendola però da molte ingerenze (elemosine di messe, ordine della chiesa e del cimitero, disposizione e custodia dei libri parrocchiali, ecc.). Lo stesso Codice conferiva alla chiesa personalità giuridica, con il diritto di acquistare, ritenere, amministrare liberamente ed indipendentemente da ogni potere civile beni temporali per il conseguimento dei propri fini (can. 1495). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'esclusivo controllo dell'Ordinario. Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per la natura stessa dell'ente ne era il presidente. Il Concordato del 1929 e il regio decreto del 26 settembre 1935 ridimensionarono ulteriormente la rilevanza delle fabbricerie. L'ente chiesa parrocchiale è stato soppresso in seguito all'applicazione degli adempimenti in materia di revisione concordataria seguiti alla legge 20 maggio 1985 n. 222, e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione (decreto 13 febbraio 1987, n.33), in particolare in seguito all'approvazione dei decreti con i quali è stata stabilita la sede e la denominazione dei nuovi enti parrocchia.
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