Ente comunale di assistenza di Nave San Rocco, Nave San Rocco, 1948 maggio 15 - [1994 giugno 3] ( 1948 maggio 15 - [1994 giugno 3] )

Ente comunale di assistenza di Nave San Rocco, Nave San Rocco, 1948 maggio 15 - [1994 giugno 3]

Ente comunale di assistenza di Nave San Rocco

ECA di Nave San Rocco

ente

1948 maggio 15 - [1994 giugno 3]

Gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) sono istituiti con la legge datata 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore dal 1° luglio 1937, in ogni comune del regno in sostituzione delle precedenti Congregazioni di Carità che contestualmente erano soppresse. Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 che sanciva la soppressione del partito nazionale fascista
La Legge Regionale del 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli E.C.A., con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni, singoli o associati.
Con la L. P. datata 12 luglio 1991, n. 14 che disponeva l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, era stabilito (art.10) che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. Per quanto riguardava l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza tutte le funzioni venivano delegate alla Giunta provinciale.
Ciononostante i Comitati E.C.A. del Trentino-Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari; l'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai Comprensori, nel caso di comuni con meno di 20.000 abitanti è avvenuto a partire dal 1° luglio 1993.

Con la ricostituzione a comune di Nave San Rocco nel 1948, fu necessario istituire anche nel nuovo comune un Ente comunale di assistenza, in forza della legge del 3 giugno 1937, n. 847 che sostituiva le Congregazioni di carità.
La prima attestazione dell'avvenuta istituzione di tale ente è una copia dei verbali di deliberazione del Comune di Nave San Rocco del 15 maggio 1948 che tratta della nomina dei componenti del comitato d'amministrazione E.C.A (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, I, 1948, n. 9). Dopo l'approvazione prefettizia della nomina del comitato, il comitato stesso ne elesse il presidente, in data 22 dicembre 1948 (Archivio dell'Ente comunale assistenza di Nave San Rocco, deliberazioni del comitato d'amministrazione, copie, 1948 - 1994, deliberazione n. 1).
Passando le competenze sui servizi socio-assistenziali alle provincie con L.R. 25 febbraio 1892, n.2, anche l'E.C.A di Nave San Rocco venne soppresso, come risulta dagli atti relativi allo scioglimento dell'ente (ECA Nave San Rocco, carteggio, atti e contabilità, 1982, n. 206) anche se in realtà i Comitati di gestione degli enti continuarono la loro attività precariamente fino al 1987, quando con L.R. n.6/1897 entrarono in vigore le nuove norme per il rinnovo dei Comitati amministrativi degli E.C.A e si poterono così rinnovare i comitati di gestione.
L'E.C.A. di Nave San Rocco continuò ad operare fino al 1994, come risulta dalla documentazione dell'ente stesso, in particolare dall'ultima attestazione del protocollo degli esibiti datata 3 giugno 1994.

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ente di assistenza e beneficenza

Ente pubblico.
La legge datata 3 giugno 1937, n. 847 ed entrata in vigore dal 1° luglio 1937, sopprimeva la Congregazione di Carità e istituiva in ogni comune del regno l'Ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla Congregazione di Carità. Ciononostante, restava in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("legge Crispi") con le modificazioni precedenti (legge speciale 20 novembre 1859, legge organica 3 agosto 1862, n.753) e quelle successive (R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; legge 17 giugno 1926, n.1187.
Con il R.D.L. del 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del Comitato di amministrazione dell'E.C.A.
Con il D.P.R. del 19 agosto 1954, n. 968 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, è sostituito l'art.3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi; appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art.11).
Con la legge regionale del 25 febbraio 1982, n. 2, con effetto dal 3 marzo 1982, sono dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza. Tuttavia la circolare della Provincia Autonoma di Trento del 23 giugno 1993, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli E.C.A.; nella circolare è specificato che i comuni di Trento e Rovereto o i Comprensori diventano i nuovi Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

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La legge del 3 giugno 1937, n. 847, istituiva in ogni comune l'Ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gl'individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art.1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.
Inoltre, come si deduce dagli articoli 7 e 8, il tipo di assistenza fornita dagli E.C.A. era quella "generica", che si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno, etc.).
L'E.C.A. poteva acquistare e possedere beni, ricevere lasciti e donazioni. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'E.C.A. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta.
In base all'art.4 della legge del 1937, l'E.C.A. poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'E.C.A. doveva tenere distinte, con bilancio separato, le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrate.
L'Ente comunale di assistenza doveva inoltre curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria; era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.
In base all'art.8 l'E.C.A. doveva essere costituito anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.
L'E.C.A. aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.
L'E.C.A. non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. Per ottenere l'intervento assistenziale non era richiesto lo stato di povertà.
Successivamente, con l'art.15 del D.D.L. del 22 marzo 1945, n. 173, che istituiva i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, fu redatto un elenco delle persone dimoranti nel comune bisognose di assistenza o già assistite; in base all'iscrizione in tale elenco veniva rilasciato agli interessai, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli E.C.A. di esigere, da coloro che richiedevano assistenza, il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.
Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli E.C.A. sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la L. 3 novembre 1954, n. 1042.

Il programma assistenziale dell'Ente comunale assistenza di Nave San Rocco per il periodo dall'1 novembre 1948 al 31 marzo 1949, così come risulta tra le deliberazioni del Comitato d'amministrazione 1948 - 1994 (ECA Nave San Rocco, 1948 dicembre 22, n. 61), prevedeva tra le spese dell'ente, oltre agli assegni per il personale impiegatizio, sussidi ai bisognosi di diverse tipologie: sussidi in denaro (solo in via eccezionale e per minimi importi), in generi alimentari (l'assistenza, in questo periodo, era prevista per sei famiglie), in combustibile, in vestiario; era prevista anche l'erogazione di somme per altre forme di assistenza generica, come l'assistenza dei malati a domicilio.
Dall'archivio dell'E.C.A di Nave San Rocco (fascicoli "minimo vitale" raccolti nel carteggio ed atti delle varie annate) risulta inoltre che l'ente erogava prestazioni a carattere economico sotto forma di assegni mensili e per un periodo di tempo determinato, secondo il principio del "minimo vitale": le prestazioni economiche di base corrispondenti al "minimo vitale" erano relative a bisogni fondamentali di vita come quelli dell'alimentazione, del vestiario, dell'igiene della persona e della casa, della vita di relazione, dell'abitazione (affitti, riscaldamento, spese condominiali).
Erano previste anche prestazioni economiche a carattere straordinario per la soddisfazione di bisogni determinanti situazioni di disagio o di emergenza non superabili senza l'intervento pubblico.
L'E.C.A doveva inoltre compilare dei prospetti mensili dei sussidi o maggiorazione del trattamento assistenziale che contenevano informazioni relative ai dati anagrafici dell'assistito, al periodo di corresponsione e agli importi erogati.
L'E.C.A. di Nave San Rocco non doveva comunque disporre di somme sufficienti agli scopi che si era prefisso, visto che nel 1971 il presidente dell'ente manda all'Assessorato regionale all'assistenza di Trento una richiesta per avere il contributo massimo possibile in quanto l'ente "si trova in notevoli difficoltà per far fronte all'assistenza ordinaria ai propri assistiti"; nella richiesta si fa notare anche che l'ente "vive esclusivamente sulle entrate che pervengono dallo stato" e che tali entrate erano insufficienti ai bisogni reali degli assistiti (ECA Nave San Rocco, carteggio, atti e contabilità, 1971, n. 162).

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Amministrazione

Assistenza/beneficenza

L'art.2 della legge 3 giugno 1937, n. 847 prevedeva che l'E.C.A. fosse amministrato da un comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni, e potevano sempre essere confermati.
Il R.D.L. del 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'E.C.A. doveva avere un Comitato di amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del Comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e alla L. 9 giugno 1947, n. 530 l'elezione spettava al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e le loro mansioni erano gratuite.
Il Comitato amministratore dell'E.C.A. esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.
Il Presidente del Comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponeva gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il Comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del Comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

In seguito all'entrata in vigore della L.R. 25 febbraio 1982, n. 2 relativa alle norme sullo scioglimento degli E.C.A e ai fini della rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti, anche l'E.C.A di Nave San Rocco dovette far pervenire alla Giunta regionale le schede di evidenza del patrimonio dell'ente; risulta così, secondo la rilevazione del 31 ottobre 1982, che l'ente possiede un patrimonio immobiliare in denaro depositato presso il tesoriere per le erogazioni assistenziali e per il "minimo vitale"; risulta poi che l'ente non possiede un patrimonio immobiliare né in terreni né in fabbricati e che tra il personale che svolge attività dell'E.C.A "in modo esclusivo e prevalente" esiste solo il segretario, prestante la propria opera a titolo completamente gratuito (ECA Nave San Rocco, carteggio, atti e contabilità, 1982, n. 206).
L'E.C.A di Nave San Rocco, dovendo servire una popolazione di meno di 5000 abitanti nel 1948, doveva eleggere i membri del comitato in numero di 5; essi restavano in carica per quattro anni.
Il comitato stesso doveva poi eleggere tra i suoi stessi membri un presidente.

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L'E.C.A., a norma dell'art.9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937, n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente e che veniva esercitato mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto coordinava l'attività assistenziale ed interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.
Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma attuata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso Ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (art.14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.
L'E.C.A. doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla L. 9 giugno 1947, n. 530, art.3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.
Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'E.C.A. era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.
Con D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 furono istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art.14).

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La scheda è stata redatta nel 2001 da Isabella Bolognesi, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento 2006.

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Archivio storico del comune di Nave San Rocco

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

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Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Terre d'Adige
Denominazione Estremi cronologici
Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi" 1948 novembre 24
Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista 1943 agosto 2
Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1951 luglio 30
Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 3
Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 28
Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99". 1940 dicembre 19
Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza" 1944 aprile 14
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica". 1981 marzo 24
Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" 1991 luglio 12
Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali" 1945 gennaio 18
Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica" 1945 marzo 22
Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1948 aprile 21
Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali" 1949 agosto 3
Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1954 aprile 7
Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno" 1954 agosto 19
Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1958 marzo 11
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1959 gennaio 26
Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie" 1963 gennaio 30
Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" 1973 febbraio 1
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica" 1975 marzo 28
Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza" 1987 giugno 11
Denominazione Estremi cronologici
Ente comunale assistenza di Nave San Rocco
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Nave San Rocco