(1) In generale questa prima parte, salvo diverse indicazioni, è compilata seguendo la biografia di Luigi Onestinghel in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza della vita e del pensiero di uno studioso trentino alla luce di nuovi documenti: Luigi Onestinghel", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LX (1981), pp. 363-412.
(2) Una biografia di Onestinghel con un approfondimento del programma culturale da lui elaborato e i metodi di lavoro proposti è stata curata dagli amici e collaboratori dopo la sua morte ed è uscita a Rovereto nel 1919 con il titolo "L'eredità spirituale di Gino Onestinghel", vi sono interventi di Enrico Quaresima, Francesco Menestrina, Adolfo Cetto, padre Emilio Chiocchetti e Simone Weber.
(3) La corrispondenza con il francescano Emilio Chiocchetti è conservata presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino a Trento, ms. 712; presso la medesima istituzione sono conservate inoltre diverse raccolte di materiale relativo a Gino Onestinghel, ai suoi progetti culturali e ai suoi lavori (si vedano i mss. 708-711). Della corrispondenza con Ciccolini restano 14 lettere a firma di Onestinghel, scritte tra il 27 agosto 1917 e il 4 settembre 1918, raccolte in una busta sulla quale vi è annotato dallo stesso Ciccolini: "Questa corrispondenza del prof. Onestinghel desidero che sia consegnata alla Biblioteca comunale di Trento" - "Corrispondenza del prof. G. Onestinghel". Le lettere sono conservate in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1).
(4) F. LARGAIOLLI, "Bibliografia del Trentino: 1475-1903", Trento 1904.
(5) L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395; M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919. La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Anno di fondazione", Trento 1989, pp. 29-30; il piano per la costituzione della Società di scienze in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini e la nascita della nuova società nel 1919", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXVIII (2009), pp. 851-913, in part. pp. 909-913.
(6) La relazione è pubblicata integralmente ibid., pp. 895-907, cit. a p. 896; l'originale trascritto è conservato presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino a Trento, ms. 709.
(7) Approfondimenti sul metodo storiografico trentino in M. GARBARI, "Storia e storiografia nel Trentino nei secoli XVIII-XX. Accademia e Società", in "Origini e funzioni delle istituzioni di studi storici regionali nell'ambito dell'Arge-Alp", Trento, Arge-Alp, 1984, pp. 175-208.
(8) La struttura dei "Monumenta Tridentina" progettata da Onestinghel veniva presentata al convegno di Cles dal Chiocchetti (testo in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", per i "Monumenta" in part. pp. 898-900). Il prospetto dei "Monumenta" è stato pubblicato in "L'eredità spirituale", pp. 59-62 (con note sullo stato dei lavori) e da qui ripreso in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401. Una copia del prospetto è conservata anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione dell'attività (segn. 1.1.2).
(9) La parte relativa agli archivi parrocchiali trovava posto in "Monumenta", "I Serie: Inventari e regesti, Parte I: Inventari e regesti degli archivi ecclesiastici trentini, Vol. I: Valli di Non e di Sole". A Cles si programmò già la seconda parte del lavoro relativa agli archivi di Fiemme e Fassa e si presentarono altri studi, terminati o in conclusione, che avrebbero dovuto essere pubblicati in tempi brevi (L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 898-900).
(10) La relazione di Simone Weber è pubblicata, ibid., pp. 887-893, trascritta dall'originale conservato presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino, ms. 708.
(11) L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 895, 900.
(12) La necessità di un altro convegno, che si sarebbe dovuto tenere nella primavera del 1919, è esposta nella lettera del 4 settembre 1918 inviata da Onestinghel a Ciccolini, conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1).
(13) Decreto luogotenenziale del 4 luglio 1919, pubblicato in "Bollettino ufficiale del Commissariato Generale per la Venezia Tridentina", fasc. VII, agosto 1919.
(14) Per il contesto storico si veda RASERA F., "Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937)", in "Storia del Trentino, VI, L'età contemporanea. Il Novecento", a cura di A. LEONARDI - P. POMBENI, Bologna 2005, pp. 75-130.
(15) L. 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia", pubblicata in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1920, n. 1322 e in "Gazzetta Ufficiale", 1 ottobre 1920, n. 232.
(16) R.D. 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove Provincie annesse al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1178, il Codice penale, quello di procedura penale ed altre leggi, pubblicato in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1921, pp. 2492-2493.
(17) L. 7 dicembre 1888, con cui vengono emanati uno statuto comunale e un regolamento elettorale comunale per la città di Trento, pubblicata in "Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg", 1889, n. 1. Lo statuto rimase in vigore fino all'introduzione della legge comunale italiana avvenuta con R.D. 11 gennaio 1923, n. 9.
(18) M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 36-40.
(19) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 385-397.
(20) La lettera-circolare a stampa è datata 8 maggio ma, visti i riferimenti interni, è stata probabilmente scritta dopo il 29 maggio. Una copia della lettera era indirizzata a Lamberto Cesarini Sforza, poi eletto primo presidente della Società, per questo è stata conservata in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1). La lettera trascritta in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 77-78, fa parte invece della documentazione inerente la fondazione della Società che è stata conservata nel fondo dell'Archivio storico del Comune di Trento (d'ora in poi ACT), Archivio storico del Comune di Trento, Fondo di ordinamento austriaco (1817-1922), Protocolli di sessione del Consiglio comunale di Trento, sub 1919.
(21) Della riunione del 15 giugno è stato conservato un resoconto stenografico (conservato in ACT) e la verbalizzazione del medesimo resoconto, quest'ultima in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1), entrambe le versioni in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 81-95; pp. 114-120. I membri del comitato promotore vengono elencati nel verbale dell'assemblea del 13 agosto e sono: Lamberto Cesarini Sforza, Arnaldo Segarizzi, Giuseppe Menestrina, Adolfo Cetto, Simone Weber, Gino Sette, Emilio Chiocchetti, Giacomo Roberti ed Ettore Zucchelli.
(22) Della riunione di fondazione del 13 agosto 1919 è conservato il resoconto stenografico (in ACT) e una versione parziale della verbalizzazione del medesimo resoconto, quest'ultimo in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore, (segn. 1.1.1), entrambe le versioni in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 103-112, p. 120.
(23) Lo statuto nella versione redatta il 15 giugno era stato inviato all'Ufficio per gli affari civili per l'approvazione e restituito vistato il 30 giugno 1919. Questa copia venne allegata al verbale della riunione del 13 agosto e l'anno successivo venne pubblicata sul primo numero della rivista in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394, dopo aver apportato una modifica all'articolo 1, che risultava fondamentale per lo stato giuridico della Società e sulla quale si avrà occasione di ritornare in seguito. Rispetto alla copia allegata al verbale della riunione del 13 agosto (pubblicato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 106-112) la versione pubblicata sulla rivista è priva dell'articolo transitorio col quale si dava "mandato ai rappresentanti del comitato promotore di scegliere i soci ordinari fra i collaboratori delle cessate riviste trentine e fra coloro che con memorie originali si sono occupati di studi trentini" (art. 41), decisione che era stata deliberata nel corso dell'assemblea del 15 giugno. Lo stesso articolo stabiliva che "I membri di tale comitato s'intendono già eletti soci ordinari e costituiscono provvisoriamente l'Ufficio di presidenza fino a quando si riunirà la prima assemblea per procedere alla nomina definitiva delle cariche sociali".
(24) Si confronti la versione pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 85, trascritta dall'originale conservato presso l'Archivio storico del Comune di Trento e quella tratta dalla già citata copia in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1), trascritta nel medesimo volume a p. 117.
(25) Nella revisione dello statuto del 1926 tutte le cariche sarebbero divenute annuali, ma con possibilità di rielezione immediata allo scadere dell'ufficio (art. 19); si veda lo statuto pubblicato in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(26) Onestinghel scriveva a Ciccolini informandolo sugli abbonamenti raccolti nella zona di Cloz ed esortandolo ad impegnarsi per raccogliere quante più adesioni possibili; le lettere in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1). Un preciso resoconto della campagna abbonamenti in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 905-906. In ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione della attività (segn. 1.1.2), sono conservati gli elenchi degli abbonamenti sottoscritti a partire dal 1918, con nomi indirizzi, liste dei soci, liste dei "blocks" consegnati, nei quali i fiduciari avrebbero dovuto annotare i nomi dei sottoscrittori.
(27) La lista di "Doni alla S.S.T." con l'ammontare delle sovvenzioni è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3), che viene anche trascritta in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 126. In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1919 (segn. 3.1.2) e Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3), sono invece conservate le lettere con le quali enti diversi assicurano alla Società appena fondata il loro sostegno economico.
(28) L'ultima pubblicazione è del 2011 a cura di F. CAGOL - S. GROFF - M. STENICO, "Il Landlibell del 1511 negli archivi trentini".
(29) L'articolo in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. III-VII, in part. III-IV, lo statuto approvato il 7 marzo 1926 in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(30) L'assemblea generale ordinaria della Società per l'anno 1926 era stata convocata il 3 gennaio, quella del 7 marzo era una convocazione straordinaria. In ASST è conservata la relazione letta dal presidente all'assemblea il 3 gennaio e una ulteriore relazione dal titolo "Relazione sociale", che viene datata al 3 gennaio, ma a posteriori; si tratta in realtà di una relazione redatta dopo questa data, con ogni probabilità dopo la convocazione del 7 marzo, dal momento che si parla dell'assemblea del 7 marzo e della riforma dello statuto come eventi già avvenuti. Si veda la documentazione relativa all'anno 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(31) Si veda la documentazione relativa all'anno 1924 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982), (segn. 1.3.1), poi pubblicata in "Cronaca sociale", "Studi trentini di Scienze Storiche", V (1924), pp. I-II.
(32) Nell'assemblea costitutiva del 15 giugno 1919 si era parlato di soci corrispondenti, ma non è chiaro se queste figure avessero già la fisionomia poi assunta nel 1926.
(33) Nel 1923 veniva pubblicato l'elenco dei soci con annotata la città di provenienza e vi si trovano studiosi di Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Pisa e Roma; l'elenco dei soci è in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. V-VII.
(34) Si confrontino gli articoli 18, 19 dello statuto del 1919 e l'articolo 20 dello statuto del 1926; la modifica del 1929 si trova in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", X (1929), pp. 80-82. Nella documentazione relativa al 1929 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1), sono raccolti diversi articoli di giornale che riportano la notizia dell'assemblea. Si tratta di articoli incollati su un foglio con in calce l'annotazione "Aggiunte chiarimenti".
(35) Si veda "L'assemblea generale della Società di Studi per la Venezia Tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIV (1933), pp. III-XIV, in part. p. X.
(36) Nel resoconto del congresso della Società tenuto il 23 febbraio 1930 sono riportati i due telegrammi inviati a conclusione dei lavori a Benito Mussolini, definito "rianimatore delle scienze italiche", e al ministro dell'Educazione nazionale, Balbino Giuliano. I telegrammi recano gli omaggi della Società, ma allo stesso tempo esaltano il ruolo svolto dalla medesima negli studi sull'italianità della regione ("Atti sociali", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), pp. III-XXXI, in part. p. XIII).
(37) Si veda il R.D. 20 gennaio 1921, s.n., "Disposizione con la quale si nomina la commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al Regno" in "Gazzetta Ufficiale", 28 febbraio 1921, n. 49, parte II, (Decreti vari-Disposizioni o Comunicazioni diverse); si veda anche L. 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 18 luglio 1927, n. 164.
(38) Si veda il fascicolo conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Toponomastica stradale (segn. 4.3.6); mancando i verbali del Consiglio di direzione per questo periodo, le notizie sulla Commissione toponomastica si ricavano solo dal resoconto dell'attività del 1931, tenuto nell'assemblea generale del 13 marzo 1932, "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIII (1932), pp. I-XI, in part. p. VII.
(39) "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXII (1941), pp. 73-86, in part. p. 73.
(40) R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, "Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 2 agosto 1934, n. 180, che veniva convertito in legge con la "Conversione in legge del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 16 gennaio 1935, n. 13.
(41) La lettera datata 6 febbraio 1935, con allegata la minuta di risposta è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1935 (segn. 3.1.18).
(42) Per un inquadramento storico si veda A. VADAGNINI, "Dai venti di guerra alla ricostruzione (1938-1948)" in "Storia del Trentino", VI, "L'età contemporanea. Il Novecento", pp. 131-165, in part. pp. 141-147. La salvaguardia dell'autonomia della Società nel periodo fascista è stata trattata in M. GARBARI "Storia e storiografia nel Trentino", pp. 177-179, 199.
(43) L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 887, 901.
(44) Il prospetto dei "Monumenta" in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401.
(45) Si veda la documentazione relativa al 1925 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(46) Le due sezioni uscirono nel 1927 rispettivamente con il nuovo titolo "Studi Trentini. Serie I: storico-letteraria" e "Studi Trentini. Serie II: scienze naturali ed economiche". Si veda la documentazione relativa al 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(47) L'Associazione nazionale fascista editori giornali ottenne il riconoscimento giuridico con R.D. 10 febbraio 1927, n. 183, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 10 febbraio 1927, n. 48. La proposta fatta all'assemblea in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", f. 81r (segn. 1.2.1). Nella corrispondenza si trova una lettera del 24 marzo 1927, con la quale l'Associazione nazionale fascista editori giornali, nell'ordine di inquadrare tutte le aziende editrici nell'Associazione, richiede che venga comunicato il numero dei dipendenti della Società, si veda ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1927 (segn. 3.1.10). Si veda inoltre "Bollettino della Società", in "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), pp. I-XIX, in part. pp. VII-VIII.
(48) In ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", ff. 99-102, in part. f. 100 (segn. 1.2.1), in questo quaderno venivano di regola trascritti i verbali delle sedute della Direzione, ma vi è stato registrato anche il verbale dell'assemblea generale del 4 marzo 1928.
(49) "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XII (1931), pp. I-X, in part. p. VII.
(50) Venne quindi modificato anche lo statuto relativamente all'articolo 23, che nella nuova versione recita: "I Comitati di redazione delle pubblicazioni sono composti, per la classe I, storico-letteraria, dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca civica e dalla Sovrintendenza all'arte medievale e moderna; per la classe II, scienze naturali, dal Museo di storia naturale".
(51) Secondo il verbale della riunione di Direzione conservato in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", ff. 105-106 (segn. 1.2.1), questa proposta viene discussa l'11 aprile 1928 e viene pubblicata sulla rivista a seguire il verbale dell'assemblea generale del 4 marzo, in realtà nelle copie manoscritte del verbale, la decisione di creare le commissioni speciali, viene datata al 18 maggio. Il "Bollettino della Società" pubblicato nel primo fascicolo della rivista del 1928 è stato probabilmente redatto riassumendo le effettive decisioni prese nell'assemblea generale del 4 marzo e le decisioni successive adottate dalla Direzione, senza soluzione di continuità. Si confronti "Bollettino della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), p. XV e la documentazione relativa al 1928 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(52) Come già accennato i "Regesti Castrobarcensi dell'Archivio dei Conti Trapp", pubblicato da Carlo Ausserer nel 1928 avrebbero dato inizio alla collana "Rerum Tridentinarum Fontes". La collana delle monografie vedeva come primo volume pubblicato la "Bibliografia della Venezia Tridentina", uscita nel 1929 a cura di Bruno Emmert, seguita dal volume di Livio Bertagnolli sull'economia della Val di Non e dalle ricerche di Giovannangela Tarugi Secchi sulla biblioteca vescovile (entrambe uscite nel 1930). Nello stesso periodo continuava la pubblicazione della bibliografia a cura di Emmert. Si veda "Atti sociali", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), p. X; per le pubblicazioni si rimanda al sito della Società di Studi Trentini.
(53) "Il Trentino e il XIX Congresso delle Scienze", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), pp. 91-100.
(54) "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XII (1931), p. X.
(55) La circolare a stampa destinata a tutti i soci e abbonati della Società, nella quale si espone il resoconto dell'assemblea generale è conservata nella corrispondenza, ma vi è anche una lettera datata 2 dicembre 1945, scritta da Emmert ad un destinatario non meglio specificato, che riassume le decisioni adottate in assemblea; entrambe in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27).
(56) F. MENESTRINA,"Studi e progetti per l'autonomia della regione tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXV (1946), pp. 3-15; notizie sull'attività del CLN in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 197-198.
(57) I problemi discussi alla fine del 1945, specie quelli inerenti la divisione della rivista in due sezioni, sarebbero stati pubblicati in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXVI (1947), pp. 60-63.
(58) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche: cenni storici", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXVIII (1999), pp. 649-661, in part. pp. 654-655.
(59) ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27); sulla Commissione toponomastica si veda anche "Relazione di Umberto Corsini, Assessore alla pubblica istruzione nella seduta del Consiglio Municipale di Trento del 3-11-1945", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 357-376, in part. p. 370.
(60) G. GEROLA, "Gli stemmi dei comuni della Venezia Tridentina", Trento 1934; G. CICCOLINI, "Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della Valle di Sole". Vol. 1: "La pieve di Ossana", 1936, Vol. 2: "La pieve di Malé", 1939, il terzo volume, "La pieve di Livo", sarebbe stato invece pubblicato quasi trent'anni più tardi (1965).
(61) A. ALBERTI POJA, "Castellaro Mantovano (un feudo extraterritoriale del Principato di Trento)", Trento 1950; I. ROGGER, "Le nazioni al Concilio di Trento, durante la sua epoca imperiale (1545-1552)", Trento 1952; "Indici delle annate I-XXXV (1920-1956) della Rivista "Studi Trentini di Scienze Storiche", a cura di U. MORELLI, Trento 1958; E. LEONARDI, "La scuola elementare trentina, dal Concilio di Trento all'annessione alla patria", Trento 1959; A. CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento 1961.
(62) Il nuovo statuto venne discusso nell'assemblea generale dell'8 maggio 1955 e pubblicato in "Statuto sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXIV (1955), pp. 349-352. Per quanto riguarda la durata delle cariche si ricorda che nella redazione del 1926 l'articolo 19 limitava la durata delle cariche sociali ad un anno ma, dopo il susseguirsi di tre presidenti in tre anni, si era già tacitamente ritornati alle cariche triennali.
(63) La nuova versione dello statuto è pubblicata "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 420-423; una copia anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Statuti (segn. 1.1.3).
(64) Il discorso di Quaresima all'assemblea è riportato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXVII (1958), pp. 146-153. Il verbale della seduta di Direzione in "Verbali delle adunanze 1958-1964", riunioni del 29 aprile 1958 e 14 novembre 1958 (il registro è conservato presso l'attuale sede della Società, in quanto fa parte dell'archivio corrente).
(65) Il terzo volume della rivista del 1993 è dedicato interamente alla figura di Umberto Corsini, si rimanda quindi alla pubblicazione per la biografia, gli studi, le attività a "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), fasc. 3.
(66) Il discorso di Ezio Bruti e il risultato delle elezioni in "Assemblea generale della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 89-93.
(67) Per le vicende della Società nel periodo, una panoramica in M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 656-657.
(68) Il discorso venne tenuto nell'assemblea generale dei soci il 9 giugno 1985, si veda "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-369, in part. p. 360.
(69) Si veda la documentazione relativa all'anno 1968 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(70) La documentazione relativa alla sede di via Petrarca si trova nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini, conservato presso l'attuale sede della stessa.
(71) Si veda la relazione tenuta dalla nuova presidente all'assemblea generale ordinaria, riportata nelle dispense distribuite ai soci presenti e conservata nella documentazione relativa all'anno 1994 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2).
(72) A cura di Pizzini vengono compilati gli indici della rivista per le annate dal 1957 al 1981: P. PIZZINI (a cura di) "Indici delle annate XXXVI-XLVIII (1957-1969) della rivista 'Studi Trentini di Scienze Storiche'", 1971; id. "Indici delle annate XLIV-LX (1970-1981) della rivista 'Studi Trentini di Scienze Storiche'" (Sez. I e Sez. II), 1983.
(73) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", p. 659.
(74) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 362.
(75) Il testo è proposto nella lettera di convocazione dell'assemblea generale ordinaria, conservata nella documentazione relativa all'anno 1985 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2) ed è pubblicato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369.
(76) Si veda la pubblicazione M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 106.
(77) Il verbale del 13 agosto in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1).
(78) Le lettere pubblicate in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 96-98.
(79) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 362-363.
(80) La necessità che un ente si costituisse in forma pubblica per poter richiedere il riconoscimento giuridico era previsto dall'articolo 14 del Codice civile secondo il quale "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico" (sull'argomento si avrà comunque occasione di tornare).
(81) La deliberazione venne pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 aprile 1988, anno XL, n. 16; il riconoscimento della personalità giuridica in Trentino non spettava al Presidente della Repubblica, come da articolo 12 del Codice civile, ma alla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 17 della L. 11 marzo 1972, n. 118 "Provvedimenti in favore delle popolazioni Alto Atesine", in forza del quale "Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale".
(82) La documentazione originale è conservata nell'archivio corrente della Società; una copia dell'atto costitutivo del 1986 si trova in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Statuti (segn. 1.1.3).
(83) Numero di repertorio 24819, n. atto 2449 del 31 maggio 1992; l'atto originale è conservato nell'archivio corrente della Società. La delibera venne pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, anno XLV, n. 56.
(84) Lo statuto nella versione approvata dal Consiglio Provinciale di Trento l'8 ottobre 1993 venne pubblicato in "Il nuovo statuto della Società, proposto ai soci da Umberto Corsini", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 553-561.
(85) Si ricorda la formulazione dell'articolo 1: "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi storici in generale e in particolare quelli che illustrano la regione con la pubblicazione della 'Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche', con altre pubblicazioni sociali, con Congressi, Convegni e Corsi, e con altre eventuali iniziative ivi comprese la partecipazione ad Associazioni, Istituti od enti costituiti ai fini di cui sopra e la promozione di associazioni aventi le medesime finalità".
(86) La documentazione relativa a questo convegno in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifica, "Convegno storico-giuridico sulle autonomie e minoranze" (segn. 4.2.4).
(87) Gli aggiornamenti sullo stato dei lavori per la costituzione del Centro sono esposti in occasione delle assemblee dei soci e quindi trascritte in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LIX (1980), pp. 221-237, in part. p. 230; "Vita della Società", ibid., LX (1981), pp. 241-258, in part. p. 248; "Vita della Società", ibid., LXI (1982), pp. 203-219, in part. p. 211; "Vita della Società", ibid., LXII (1983), pp. 119-133, in part. p. 126; "Assemblea annuale ordinaria", ibid., LXIII (1984), pp. 217-230, in part. pp. 224-225.
(88) Il Centro non ha lasciato un proprio archivio strutturato, se non una busta di materiale relativo alla sua fondazione, che attualmente è conservato nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini; il materiale relativo al centro e consegnato dalla Società assieme all'archivio di Studi Trentini era costituito da uno scatolone contenente in prevalenza materiale bibliografico, in particolare copie di articoli tratti da diverse riviste europee che affrontano il problema delle minoranze linguistiche presenti in diverse nazioni. Trattandosi di materiale bibliografico e non propriamente archivistico, ne è stata fatta una descrizione generale ed è stato riconsegnato alla Società di Studi Trentini.
(89) L'addetto alla segreteria appuntava in prima pagina sulle agende annuali i dati principali della Società e del Centro (indirizzo, data di fondazione, codice fiscale, dati bancari), che evidentemente aveva una gestione parallela a quella Società. Per il Centro la segretaria segna come data di fondazione il 19 aprile 1984, che in realtà è la data in cui si costituisce ufficialmente il comitato promotore; si veda in ASST, Attività amministrativa e di funzionamento della struttura, Registri, quaderni e rubriche, Agende della segreteria (segn. 7.1.5).
(90) La presidenza passò a Maria Garbari il 19 novembre, come si legge nella relazione del presidente tenuta nell'assemblea annuale ordinaria del 15 maggio 1994, si veda la documentazione relativa all'anno 1994 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2).
(91) Si vedano "Studi Trentini. Arte", 90 (2011) e "Studi Trentini. Storia", 90 (2011).
(92) "Approvazione del testo del Codice civile", in "Gazzetta Ufficiale", 4 aprile 1942, n. 79, ed. straord.
(93) M. EROLI, "Le associazioni non riconosciute", Napoli 1990, pp. 48-57.
(94) Promulgato con L. 2 aprile 1865, n. 2215, "Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia" (entrata in vigore il 18 aprile 1865), in "Gazzetta Ufficiale", 3 aprile 1865, n. 80.
(95) Nel Codice civile del 1865 le persone giuridiche sono designate col nome di "corpi morali" o "istituti pubblici" (a seconda della loro natura), in altre fonti normative vengono definite "enti morali" o "personalità giuridiche" (F. FILOMUSI GUELFI, "Enciclopedia giuridica", Napoli 1917, p. 204). Una parte della teoria del diritto considera che il termine "ente morale" possa dirsi sinonimo di "persona giuridica" prevalentemente per il periodo precedente la pubblicazione del Codice civile del 1942, nel quale la personalità giuridica sarebbe stata attribuita esplicitamente alle società di capitali (art. 2331). Dopo la pubblicazione del Codice civile, "ente morale" sarebbe rimasto come termine per definire quella specifica persona giuridica che avesse acquistato la qualità di soggetto di diritto (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato (G. LANDI - G. POTENZA, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp. 57-59, 94). In questo contesto i termini verranno usati come sinonimi.
(96) Il commento della giurisprudenza a questo articolo del Codice si è soffermato in particolare sul valore dell'espressione "legalmente riconosciuti", nell'ordine di determinare se il riconoscimento della personalità spettasse al potere legislativo o esecutivo (G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali", Firenze 1899, pp. 132-138).
(97) Il R.D. del 1864 è pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 7 luglio 1864, n. 160. La L. del 1850, risulta ancora in vigore nel 1991 quando viene modificata dalla L. 10 aprile 1991, n. 123, "Modifica e integrazione alla L. 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 13 aprile 1991, n. 87; la L. 123/1991 esonera le Regioni e le Province autonome dalla norma dettata nel 1850, confermando nella validità gli atti e i provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome e facendo salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 123, anche se privi di autorizzazione governativa. Le disposizioni che prevedono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche verranno abrogate dall'articolo 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 maggio 1997, n. 113, s.o.
(98) La L. 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie", rappresenta la prima normativa unitaria in questo senso (pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 25 agosto 1862, n. 201) a cui si aggiunge il relativo regolamento attuativo promulgato con R.D. 27 novembre 1862, n. 1007, in "Gazzetta Ufficiale", 5 dicembre 1862, n. 288, s.o.; vi sono poi singoli decreti del sovrano che investono della personalità giuridica varie associazioni che hanno presentato richiesta di riconoscimento.
(99) Per la parte relativa all'acquisto della personalità giuridica: G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 114-178; F. FILOMUSI GUELFI, "Enciclopedia giuridica", pp. 197-208; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 388-447, 778-841, 1013-1089; si vedano inoltre nell'enciclopedia "Digesto italiano", Torino 1926, le voci: "corpi morali", "persona giuridica", "acquisti dei corpi morali", "accettazione di eredità", "donazioni".
(100) Secondo alcune teorie gli elementi indispensabili ad una associazione per ottenere la personalità giuridica erano il patrimonio, il carattere perpetuo e l'utilità pubblica, ma non mancavano le voci discordanti; per un confronto G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 118-121; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 418-447; si veda anche la voce "corpi morali" in "Digesto italiano".
(101) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 388, 396-397, 401 e la voce "corpi morali" in "Digesto italiano".
(102) Si parla di atto scritto, ma non necessariamente pubblico; vi erano diversi enti la cui costituzione avveniva tramite atto pubblico, ma si trattava di casi regolamentati da legge specifica come ad esempio la L. 15 aprile 1886, n. 3818, "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso" (pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 29 aprile 1886, n. 100) secondo la quale "La costituzione della società [di mutuo soccorso] e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile" (art. 3).
(103) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 778-790.
(104) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 133-144, nonché la voce "persona giuridica" in "Digesto italiano".
(105) Si approfondisce qui la teoria e la pratica dell'atto speciale, in quanto viene ad interessare direttamente la costituzione della Società per gli Studi Trentini. Vi è tuttavia una parallela teoria del riconoscimento generale, compiuto tramite registrazione, per la quale si rimanda a F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 812-815.
(106) Questa teoria ibid., pp. 815-817; altre teorie sottolineano, per contro, che non vi sono formule stabilite per il decreto di erezione. Sono comunque previste anche forme di riconoscimento indirette o implicite, secondo le quali una società ottiene, tramite decreto, l'approvazione degli statuti o l'autorizzazione ad accettare lasciti, quindi pur non essendo riconosciuta, la sua capacità giuridica viene presupposta.
(107) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", p. 144; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 817.
(108) Rispettivamente "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 22 luglio 1890, n. 171 e R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, "Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 11 marzo 1891, s.n.
(109) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", p. 144; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 113-115, 817-818.
(110) Lo Statuto Albertino fu adottato con R.D. 4 marzo 1848; pubblicato in lingua italiana in "Gazzetta Piemontese", 5 marzo 1848, n. 56 e inserito nella "Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna", n. 674; entrato in vigore l'8 maggio 1848, nel 1861 venne esteso a tutta la penisola. In Trentino le leggi e lo Statuto del Regno d'Italia sarebbero stati introdotti solo a partire dal 1921.
(111) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 163-178; si veda anche la voce "persona giuridica" in "Digesto italiano".
(112) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 1086-1089, cit. p. 1088.
(113) Un inquadramento del periodo in F. RASERA, "Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937), in "Storia del Trentino", VI, "L'età contemporanea. Il Novecento", pp. 75-130. Per i singoli eventi e la legislazione con la quale il Trentino viene assorbito dallo stato italiano si veda tuttavia anche la sezione precedente relativa alle vicende dell'ente.
(114) M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 28-29; L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", in part. p. 394.
(115) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 786.
(116) La versione approvata in sede di costituzione della Società e inviata per il visto al Governatorato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 106-112; la successiva forma diffusa con la pubblicazione in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394.
(117) La lettera di risposta originale risulta perduta; così conferma anche Umberto Corsini nella relazione tenuta all'assemblea il 22 giugno 1986, in occasione della ricostituzione ufficiale della Società ("Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXV (1986), pp. 405-416, in part. pp. 406-407); il testo della lettera viene trascritto in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 96, riprendendolo probabilmente dal resoconto stenografico della riunione costitutiva del 13 agosto 1919, nella quale il sindaco aveva dato lettura integrale della comunicazione del Governatorato.
(118) Il documento è conservato in ACT ed è stato trascritto ibid., pp. 103-112.
(119) Il Ministero dell'Istruzione inviava in realtà due lettere datate entrambe 8 luglio 1919, l'una proveniva dalla Direzione generale della istruzione superiore, Divisione III, Biblioteche, l'altra era firmata dal Direttore generale per l'istruzione superiore: entrambe approvavano l'iniziativa e si impegnavano, per quanto possibile, a sostenere la Società con contributi. La richiesta dell'atto costitutivo era espressa in particolare nella lettera della Divisione biblioteche (le lettere sono conservate in ACT e sono state trascritte in GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 97-98).
(120) Copia del verbale in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1); pubblicato anche in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 114-120, in part. p. 117; per la prima versione dello statuto ibid., pp. 106-112, in part. p. 106.
(121) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), p. 390.
(122) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-363.
(123) In archivio è conservata la minuta della lettera del 29 settembre inviata dal presidente e la risposta stilata da Arturo Cittadini, primo aiutante di campo generale di sua maestà il re, spedita dalla tenuta regia di San Rossore (PI) l'8 ottobre 1920, entrambe conservate in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3); sono inoltre conservate le lettere di ringraziamento inviate dal Ministero della real Casa, datate 22 maggio 1920, 14 agosto 1920, 3 marzo 1921, per i numeri omaggio della rivista, in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3) e Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4).
(124) In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4). La pubblicazione dei due volumi si inseriva nel complesso clima sociale e politico portato dall'annessione che vedeva opposti i due gruppi etnici e linguistici italiano e tedesco, per il quale si rimanda a M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 55-57.
(125) La lettera di richiesta datata 17 febbraio 1921, proveniente dal Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4). La comunicazione viene presentata all'assemblea generale dei soci del 1921 in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", II (1921), pp. 67-82, in part. p. 73.
(126) ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, f. 34v (segn. 1.2.1).
(127) Le norme di attuazione del Codice vengono promulgate con il R.D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizione di attuazione del Codice civile", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 aprile 1942, n. 91, s.o. L'articolo 12 del Codice stabilisce che "Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale" (sostituito poi con la dicitura "decreto del Presidente della Repubblica"), che in definitiva fissa ciò che la prassi e la giurisprudenza avevano già assunto come norma. Le Disposizioni di attuazione del Codice civile specificano che "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi" (art. 2). La costituzione di una associazione secondo le nuove norme deve avvenire con atto pubblico, secondo l'articolo 14 infatti "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico". Anche i dettami in merito ai dati essenziali dell'atto e dello statuto non sono diverse da quanto aveva dettato la giurisprudenza negli anni precedenti: "L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [...]. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione" (art. 16). Nella formulazione del 1942, l'articolo 16 prevede anche che "Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate dall'articolo 12"; quest'ultimo comma, così come lo stesso articolo 12 del Codice civile, viene abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Si vedano il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)", in "Gazzetta Ufficiale", 7 dicembre 2000, n. 286; L. 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 marzo 1997, n. 63, s.o.
Quanto all'estinzione dell'ente, in aggiunta all'articolo 16, l'articolo 27 specifica che "Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare". Il Codice civile detta precise disposizioni per la liquidazione dei beni nel caso in cui venga dichiarata l'estinzione della personalità giuridica, quindi "Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice" (art. 30). "I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo dello statuto" (art. 31). Le norme sono anche i questo caso integrate dalle "Disposizioni di attuazione del Codice civile", soprattutto in merito alla nomina dei liquidatori e alle modalità di procedere per la devoluzione dei beni residui (cfr. artt. 11-21). Il Codice civile riassume all'articolo 17 le leggi che, prima per il regno di Sardegna e poi per il Regno d'Italia, erano state promulgate prevalentemente per arginare il fenomeno della manomorta, quindi "La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto". Le modalità secondo le quali poteva essere richiesta autorizzazione vengono invece specificate nell'articolo 5 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede [...]. Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica". L'articolo 17 del Codice civile, l'articolo 5 delle Disposizioni di attuazione e le leggi precedenti verranno abrogate dall'articolo 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (si veda L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 maggio 1997, n. 113, s.o.); l'articolo 13 abroga espressamente l'articolo 17 del Codice civile e la L. 21 giugno 1896, n. 218, che conferiva ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, nonché "le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni".
Nel Codice civile vengono inoltre fissate le norme di base per l'organizzazione della vita associativa, in particolare per la convocazione dell'assemblea che "deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (art. 20).
Quanto alle deliberazioni dell'assemblea esse "sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati" (art. 21).
Vengono inoltre dettate norme riguardanti la validità e la possibilità di annullamento delle deliberazione dell'assemblea, quando queste siano "contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [...]. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa" (art. 23).
Il Codice civile del 1942 prevede quindi all'articolo 33 la registrazione delle persone giuridiche: "In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza"; l'articolo 34 specifica che "Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori". Entrambi questi articoli saranno abrogati dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 7 dicembre 2000, n. 286.
Le Disposizioni di attuazione del Codice civile dettano norme precise per l'istituzione del registro: "Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale" (art. 22). "Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione [...]. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'articolo 33 [ossia i dati identificativi della società] e del primo comma dell'articolo 34 [ossia le modificazioni successive dei dati identificativi]" (art. 23). Ancora si specifica che "Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica" (art. 24). "Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato. L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica" (art. 25).
La legislazione inerente il riconoscimento della personalità giuridica sarebbe andata incontro ad una revisione e semplificazione a partire dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che avrebbe abrogato tutte le disposizioni che prevedevano l'autorizzazione governativa per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di donazioni eredità da parte delle persone giuridiche (Codice civile, art. 17). Fu tuttavia soprattutto il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che abolì parte degli articoli del Codice civile nell'ordine di uno snellimento della burocrazia del riconoscimento giuridico; il Regolamento abrogava gli articoli 12 e 16, quest'ultimo relativamente al comma 3, e gli articoli 27, relativamente al comma 3, e 33-34. Abrogando l'articolo 12 del Codice civile, la legge prevede a livello nazionale che "salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture" (art. 1, comma 1). "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda" (art. 1, comma 2); non è quindi più richiesto il riconoscimento tramite decreto del Presidente della Repubblica. Allo stesso modo "Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo" (art. 2, comma 1). L'articolo 9 al quale si fa riferimento nel primo articolo della legge è riferito in particolare agli enti ecclesiastici; l'articolo 7 detta norme specifiche per le regioni e le province autonome; secondo il primo comma "Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione". Il secondo comma prevede che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento". Il terzo comma viene ad interessare nello specifico la regione trentina in quanto stabilisce che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti". Ancora specifico per la particolarità amministrativa della regione è l'articolo 10, dove al comma 1 si stabilisce che "I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici...". La Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 361/2000, provvede quindi ad adeguare il proprio regolamento e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3622 del 28 dicembre 2001 viene istituito il Registro provinciale delle persone giuridiche.
Il 22 marzo 2001 la Cancelleria del tribunale di Trento trasferisce, alla Provincia autonoma di Trento, gli atti delle persone giuridiche ritenuti di competenza della stessa Provincia. Il Registro provinciale delle persone giuridiche viene istituito presso il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali, che provvede alla tenuta e alla gestione dello stesso. Nel Registro saranno iscritte le persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza della medesima Provincia e le cui finalità si esauriscono nell'ambito provinciale.
La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche non viene tuttavia toccata dalle nuove disposizioni di legge, in quanto essa viene iscritta nel registro contestualmente alla sua istituzione; secondo quanto previsto dalla deliberazione infatti gli atti relativi alle persone giuridiche private, già iscritte nel Registro precedentemente tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Trento sono stati trasmessi alla Provincia, in quanto di competenza di quest'ultima. L'istituzione del registro e le norme inerenti alla gestione del medesimo sono dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 28 dicembre 2001, n. 3622, "Istituzione del Registro provinciale delle persone giuridiche", pubblicato in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 marzo 2002, n. 10.
(128) Il Codice civile non si occupa solo delle associazioni che si costituiscono in enti morali con pubblico riconoscimento, il Capo III (facente parte del Libro I, Titolo II) si occupa espressamente "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati", la cui esistenza era già riconosciuta dalla prassi e formalizzata dalla giurisprudenza, ma che viene ora ufficialmente ammessa per legge. In particolare il Codice prevede che "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la Presidenza o la Direzione" (art. 36). In merito ai possessi delle associazioni non riconosciute si stabilisce che "I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso" (art. 37). Quanto alla responsabilità verso terzi, "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono fra valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38).
(129) Dal discorso di Corsini all'assemblea generale ordinaria del 1980, "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LIX (1980), pp. 221-237, in part. p. 228.
(130) Lo statuto in vigore era quello approvato il 20 dicembre 1964, dopo avervi apportato diverse modifiche, venne pubblicato con tutti gli aggiornamenti nel 1981 in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LX (1981), pp. 451-455.
(131) La modifica è documentata nel verbale dell'assemblea del 1985, pubblicato nella rubrica "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369; nella versione precedente l'articolo 1 era così formulato "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi che servono ad illustrare la Regione sotto l'aspetto storico-letterario e artistico, in particolare con la pubblicazione della "Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche".
(132) Il resoconto dell'assemblea in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-369.
(133) L. 11 marzo 1972, n. 118, "Provvedimenti a favore delle popolazioni Alto-atesine", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 11 aprile 1972, n. 95 e successivamente in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 19 maggio 1981, n. 26, s.o.
(134) Nel nuovo atto di costituzione viene ricordata la prima fondazione della Società nel 1919 e vengono trascritti il primo statuto della Società, le lettere di approvazione dello statuto da parte del Governatorato e i riconoscimenti ottenuti dal Ministero dell'Istruzione.
(135) La deliberazione è pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 aprile 1988, n. 16.
(136) La documentazione originale relativa alla seconda fondazione e all'iter burocratico seguito è conservata nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini, nel fascicolo "Atto costitutivo della Società in forma pubblica anno 1986".
(137) Il Codice civile aveva previsto che anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto fossero approvate dall'autorità governativa secondo le forme previste dall'articolo 12, ossia con decreto del Presidente della Repubblica (art. 16), la facoltà veniva trasferita alla Provincia sempre in virtù della L. 118/1972; il comma 3 sarebbe successivamente stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
(138) Le modifiche venivano a toccare molti articoli, ma si trattava per la maggior parte di variazioni non sostanziali. Per la lista delle modifiche proposte con un confronto tra vecchia e nuova stesura, si veda la documentazione relativa al 1992 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2). La deliberazione con la quale si approva il nuovo statuto è pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, n. 56.
(139) Il programma compilato dall'Onestinghel venne esposto all'assemblea tenuta a Cles nel 1918 da Chiocchetti, in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 895-907.
(140) Il primo statuto in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394.
(141) L. CESARINI SFORZA, "Incominciando", ibid., pp. 3-4.
(142) La lista dei membri del Comitato di redazione si può trovare nel verbale della riunione costitutiva del 13 agosto, pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 124; il posto di Zucchelli, trasferitosi a Roma, sarebbe stato preso nel 1920 da don Simone Weber come si legge in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), p. 389.
(143) Il prospetto dei "Monumenta Tridentina" in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401.
(144) Si veda la documentazione relativa al 1925 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(145) Si veda la documentazione relativa al 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(146) In ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, ff. 99-102, in part. f. 100 (segn. 1.2.1).
(147) La proposta viene discussa l'11 aprile 1928, si veda il verbale in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, ff. 105-106 (segn. 1.2.1); si veda anche la documentazione relativa al 1928 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1). Queste variazioni sono pubblicate in "Bollettino della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), p. XV.
(148) In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27), vi è una circolare a stampa, destinata a tutti i soci e abbonati della Società, con le comunicazioni a questo proposito in sede di assemblea generale dei soci. Sulla rivista queste problematiche verranno invece pubblicate qualche anno più tardi in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXVI (1947), pp. 60-63.
(149) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 654-655.
(150) F. MENESTRINA, "Studi e progetti per l'autonomia della regione tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXV (1946), pp. 3-15; notizie sull'attività di Menestrina in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 197-198.
(151) Nello statuto si riportano solo le serie, il prospetto dei "Monumenta Tridentina" era in realtà molto più articolato, la versione completa venne pubblicata in "L'eredità spirituale", pp. 59-62, venne quindi riproposto nella sua completezza in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401. Una copia del prospetto anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione della attività (segn. 1.1.2).
(152) I dati archivistici ricavati da questa prima ricerca sugli archivi parrocchiali avrebbero dovuto trovare posto nella "I Serie: Inventari e regesti, Parte I: inventari e regesti degli archivi ecclesiastici trentini, Vol. I: Valli di Non e di Sole e Vol. II: Valli di Fiemme e di Fassa" (dal discorso di Chiocchetti su note di Onestinghel in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 898-900).
(153) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", III (1922), pp. 97-104, in part. p. 97.
(154) La rivista viene per esempio citata nell'articolo 6 che prevede che i soci la ricevano gratuitamente; vari articoli citano invece il Comitato di redazione (artt. 20, 23-25).
(155) La lista completa dei volumi delle "Rerum Tridentinarum Fontes" e in generale delle pubblicazioni della Società si trova sul sito della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche.
(156) F. LARGAIOLLI, "Bibliografia del Trentino". Il progetto della bibliografia in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395; M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 29-30.
(157) I tre resoconti delle assemblee generali dei soci sono pubblicati nel medesimo numero della rivista in "Bollettino della Società. Relazione dell'attività sociale per l'anno 1926", "Bollettino della Società. Relazione dell'attività sociale per l'anno 1927" e "Bollettino della Società. Assemblea generale del 4 marzo 1928", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), pp. IV, IX, XV-XVI.
(158) Il fascicolo è conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, "Questioni di storia trentina" (segn. 4.3.13); il volume venne invece pubblicato nella collana "Rerum Tridentinarum Fontes", con il titolo "Bibliografia Trentina. Sezione I. Aspetti economici e sociali", a cura di G. COPPOLA, Vol. 1: (1500-1890), 1992; Vol. 2: (1891-1918), 1993, Vol. 3: (1919-1950), 1995.
(159) In questa collana nel 1961 vennero pubblicati "La guida storico-archivistica del Trentino" di A. CASETTI e negli anni Ottanta del Novecento i "Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, saeculo XIII antiquiora" a cura di I. ROGGER e F. DELL'ORO. Anche gli indici della rivista "Studi Trentini di Scienze Storiche" curati da Ulisse Morelli e Pasquale Pizzini rientrarono nella presente collana.
(160) "Carteggio con Leopoldo Marc'Antonio Caldani 1758-1794", a cura di R. G. MAZZOLINI e G. ONGARO, 1980; P. K. KNOEFEL, "Felice Fontana 1730-1805. An annotated Bibliography", 1980; P. K. KNOEFEL, "Felice Fontana. Life and Works", 1984. La documentazione inerente il "Corpus" in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività editoriale, "Corpus Fontanianum" (segn. 4.1.9).
(161) L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395.
(162) La discussione è riportata nel verbale dell'assemblea del 15 giugno, pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 119-120; con telegramma del 16 giugno 1919, Menestrina comunicava alla Deputazione veneta che la Società accettava con gratitudine la proposta di aggregazione, qualche giorno più tardi la Deputazione rispondeva che sarebbero state avviate le pratiche per la modifica dello statuto al fine di rendere possibile l'aggregazione degli studiosi trentini (ibid., pp. 95-96).
(163) La vicenda è ricostruibile dal carteggio in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1919 (segn. 3.1.2) e Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3). Del decreto regio si trova notizia in "Gazzetta Ufficiale", 28 settembre 1921, n. 228, il testo completo è pubblicato in "Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno", 1921, n. 228.
(164) Si veda la documentazione in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Concorso per la stesura di un manuale di storia della Venezia Tridentina (segn. 4.3.1).
(165) Il D.R. 20 gennaio 1921, s.n., pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 28 febbraio 1921, n. 49, parte II.
(166) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", III (1922), p. 98
(167) La legge venne pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 18 luglio 1927, n. 164.
(168) Il fascicolo conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Toponomastica stradale (segn. 4.3.6), raccoglie le richieste a partire dal 1927; mancando i verbali del Consiglio di direzione per questo periodo, le notizie sulla Commissione toponomastica, si ricavano solo dal resoconto dell'attività del 1931, tenuto nell'assemblea generale del 13 marzo 1932, in "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIII (1932), p. VII.
(169) "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXII (1941), pp. 73-86, in part. p. 73.
(170) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 89-93.
(171) In generale le novità portate nel corso della presidenza di Umberto Corsini sono state riassunte in M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 656-657.
(172) La documentazione relativa alle attività scientifiche della Società e i fascicoli con la documentazione prodotta per l'organizzazione dei convegni sono conservati in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifica.
(173) Il testo del singolo articolo è pubblicato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369 e verrà poi inserito nella nuova versione dello statuto redatto pubblicamente nel 1986.
(174) La documentazione in ASST, Attività editoriale e scientifica, Collaborazione con l'IPRASE, Organizzazione dei corsi per insegnanti (segn. 4.4.1).
(175) Il Codice e le Disposizioni sono state promulgate rispettivamente con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, "Approvazione del testo del Codice civile", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 4 aprile 1942, n. 79, ed. straor.; R.D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 aprile 1942, n. 91, s.o.
(176) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 786.
(177) Lo statuto e la lettera di approvazione del Governatorato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 96, 106-112.
(178) La scelta dei primi soci viene demandata al comitato promotore nell'assemblea costituente del 15 giugno 1919, come si riporta nel verbale della riunione (una copia pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 93).
(179) La modifica del 1923 in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. III-IV; lo statuto del 1926 in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(180) Lo statuto è pubblicato in "Statuto sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXIV (1955), pp. 349-352.
(181) Lo statuto venne approvato nell'assemblea generale del 20 dicembre 1964 ed è pubblicato in "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 420-423.
(182) La delibera è pubblicata sul "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, n. 56; lo statuto è pubblicato in "Il nuovo Statuto della Società, proposto ai soci da Umberto Corsini", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 553-561.
(183) La versione originale è conservata nell'archivio corrente della Società.
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