Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento, 1919 agosto 13 - ( 1919 agosto 13 - )

Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento, 1919 agosto 13 -

Società di Studi per la Venezia Tridentina

Società di Studi Trentini di Scienze Storiche

Società per gli Studi Trentini

ente

1919 agosto 13 -

L'attuale Società di Studi Trentini di Scienze Storiche si costituì formalmente a Trento il 13 agosto 1919; quest'atto ufficiale rappresentava tuttavia solo la conclusione di un progetto elaborato, organizzato, illustrato nei minimi dettagli da Luigi Onestinghel fin dal 1916.

Luigi Onestinghel e la Società degli Studi Trentini: proposte per una riorganizzazione degli studi storici dopo l'annessione del Trentino al Regno d'Italia

Nato a Trento nel 1880 Luigi (Gino) Onestinghel si formò intellettualmente nel complesso clima politico-culturale che caratterizzò il Trentino tra la fine del XIX secolo e il primo ventennio del successivo. La regione era scossa dalle lotte nazionali risorgimentali e le correnti politiche clericali e liberali venivano organizzandosi in partiti, tra i quali si ritagliava uno spazio anche il nascente socialismo; la consapevolezza del cambiamento che stava avvenendo a livello politico e sociale era sostenuta da un vivace dibattito tra intellettuali, che trovava espressione nella stampa e che si concretizzava, soprattutto, nella fioritura di riviste culturali (1).
L'Onestinghel completò gli studi superiori a Trento, conseguendo la maturità classica al Ginnasio di Stato, frequentò l'università a Vienna (1898-1900), a Roma (1900-1901) e concluse gli studi a Innsbruck (1903).
Iniziò ad insegnare come supplente di storia e geografia presso il Ginnasio di Trento già durante l'anno scolastico 1903-1904. Ottenuta l'abilitazione di maestro supplente per l'anno scolastico 1906-1907, venne chiamato ad occupare la cattedra che era stata del professor Reich e divenne maestro effettivo. Nel 1909 ottenne la qualifica di Imperial Regio Professore e venne confermato all'insegnamento statale. Professore stimato nei primi anni di attività, oggetto di giudizi lusinghieri e precursore di una impostazione pedagogica dell'insegnamento molto moderna per quel periodo, l'Onestighel si sarebbe sentito ben presto "intrappolato" nell'ambiente cattolico del Ginnasio.
Descritto fin dai tempi universitari come un giovane "difficilmente riconducibile all'obbedienza e al rispetto delle consuetudini imposte dal sistema austriaco", Onestinghel avrebbe comunque cercato di adeguare il suo spirito libero e laico alle imposizioni della "cattolicissima Austria".
Dal 1910 sulla valutazione del professor Onestinghel avrebbe però cominciato a pesare la nota di biasimo del direttore scolastico. Il provvedimento era stato preso a seguito di commenti giudicati poco rispettosi della monarchia austriaca, che l'Onestinghel si era lasciato sfuggire con Savino Varazzani, un ex deputato socialista di Pavia, che si trovava in visita alla città di Trento e al quale il professore aveva accettato di fare da guida alla città. Sulle "confidenze" fattegli dall'Onestinghel, il Varazzani pubblicava un articolo su "Il secolo" di Milano nel quale riportava la critica del professore sull'ingerenza della Chiesa nella vita della scuola e dei cittadini nell'Impero austro-ungarico; l'articolo ebbe ampia risonanza, venne subito ripreso da "Il Popolo" di Trento e scatenò le reazioni del "K.K. Landesschulrat für Tirol".
Il professor Onestinghel veniva quindi perdendo la stima di cui inizialmente aveva goduto: la direzione scolastica non condivideva il suo metodo di insegnamento e non era disposta a tollerare il suo atteggiamento, che non dimostrava il dovuto rispetto all'autorità austriaca.
La sua posizione si aggravava nel momento in cui, nell'aprile del 1911, comunicava al direttore scolastico la sua intenzione di candidarsi al Parlamento di Vienna tra le file dei nazional-liberali. Questa decisione confermava, a giudizio del direttore scolastico, che il professore dimostrava di occuparsi di politica più di quanto fosse lecito ad un "imperial regio impiegato"; dopo la sua candidatura gli vennero limitati gli interventi sulla stampa e i suoi articoli furono sottoposti a censura tanto che, prima di essere pubblicati, indipendentemente dall'argomento trattato, dovevano ottenere il visto del direttore scolastico.
L'attività intellettuale dell'Onestinghel si esprimeva principalmente attraverso le riviste storico-culturali fondate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo, che davano voce alle correnti culturali e, direttamente o indirettamente, ai diversi orientamenti politici. Onestinghel era stato legato a partire dal 1906 alla rivista "Tridentum" (fondata nel 1898 da Cesare Battisti), dalla quale si era staccato nel 1910 per fondare la "Pro Cultura", divenendo successivamente presidente della società omonima. Nel frattempo aveva anche continuato a collaborare con la rivista "Archivio per l'Alto Adige", fondata da Ettore Tolomei.
La carriera di insegnante di Onestinghel si interruppe nel 1913, anno in cui si concluse il processo disciplinare a suo carico, aperto per un episodio avvenuto in classe due anni prima quando, durante una lezione di storia, uno studente aveva fatto un'infelice battuta giudicata offensiva per la casata imperiale. La mancanza di rispetto da parte dello studente era stata attribuita al metodo di insegnamento del professore, la cui situazione era aggravata dall'aver omesso di denunciare il fatto alle autorità scolastiche. Sullo stato di servizio di Onestinghel pendevano anche le accuse di aver trascurato gravemente i doveri d'ufficio e di aver collaborato con riviste di tendenze contrarie allo stato. Condannato in un primo momento ad un trasferimento punitivo in altra sede di servizio, per motivi di salute venne collocato in pensione a partire dalla fine dell'ottobre 1913. Nello stesso periodo la Giunta municipale lo nominava assistente presso la Biblioteca e il Museo di Trento.
L'inizio del primo conflitto mondiale avrebbe portato allo stretto controllo delle persone sospette e non gradite al governo austriaco e l'Onestinghel, per sottrarsi all'internamento a Katzenau, l'11 giugno 1915 lasciava Trento dirigendosi verso Bolzano per poi passare a Fondo, dove venne raggiunto dal provvedimento di confino. Dal 1916, a causa delle sue condizioni di salute, gli venne concesso di risiedere a Cloz.
L'esilio forzato non rappresentò tuttavia un periodo di isolamento e inattività, fu infatti durante la permanenza in Val di Non che l'Onestinghel cominciò a elaborare e sviluppare un progetto culturale finalizzato alla riorganizzazione degli studi trentini nella loro totalità (2).
Per tutto il periodo del confino l'Onestinghel rimase in costante contatto epistolare con diversi studiosi, ai quali sottoponeva idee e progetti e con i quali individuava ambiti e modalità di ricerca. I principali referenti furono padre Emilio Chiocchetti, al confino a Schwaz presso Innsbruck a causa delle sue idee irredentiste, don Simone Weber e Giovanni Ciccolini (3). Quando dalla teoria si sarebbe passati alla pratica, ossia alla raccolta sul campo di fonti, notizie e materiali, il gruppo di studiosi - costituito da storici e uomini di cultura - coinvolto dall'Onestinghel nella realizzazione dei suoi progetti si sarebbe ulteriormente allargato.
Onestinghel era fiducioso che la fine della guerra avrebbe reso possibile un'armonica collaborazione tra studiosi, che si sarebbero potuti confrontare con le nuove correnti di pensiero portate dall'unione del Trentino al Regno d'Italia e che avrebbero goduto di nuova libertà, resa possibile anche dalla tanto attesa autonomia regionale. Fin dal 1916 aveva auspicato la creazione di una libera costituente di studiosi che, riunita in assemblea con i rappresentanti del governo, delle autorità provinciali ed ecclesiastiche e delle istituzioni scientifiche locali, si sarebbe occupata della riorganizzazione degli studi e della cultura regionale: avrebbe discusso il problema dell'esplorazione e conservazione dei fondi archivistici trentini, della creazione di un archivio di Stato, del miglior uso del castello del Buonconsiglio (che sarebbe dovuto diventare sede di una Deputazione di storia patria per il Trentino e di una sezione trentina dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano). Tra i progetti c'era anche la raccolta di una completa bibliografia trentina che avrebbe rappresentato una continuazione del lavoro del Largaiolli, pubblicato nel 1904, alla quale sarebbe dovuto seguire un bollettino annuo corredato poi da indici decennali (4).
A completamento di questa riorganizzazione culturale si sarebbe dovuta costituire anche una Società trentino-atesina di scienze naturali (5).
Una parte dei progetti elaborati dall'Onestinghel si venne concretizzando nel corso del 1918 nei convegni da lui convocati a Revò e poi a Cles, ai quali erano presenti studiosi e uomini di cultura e nei quali si discuteva lo stato dei lavori e si davano indicazioni comuni sulle metodologie di studio e di ricerca. Nel convegno di Cles (organizzato per il mese di settembre e poi posticipato ad ottobre) nella relazione tenuta da padre Chiocchetti, su note dettate dallo stesso Onestinghel (che non era presente), si ricordava come nel mese di luglio al convegno di Revò ci si era prefissati di "Organizzare e ravvivare gli studi, riunendo intorno a un programma comune le forze intellettuali trentine e formando di essi dei gruppi ben determinati con compiti speciali, a seconda della loro competenza e delle varie esigenze del programma da attuare..."; ora a Cles si poteva dire che "quel programma, in ciò che riguarda i tre punti fondamentali di esso, le organizzazioni di studio, la rivista degli Studi Trentini, e i 'Monumenta' non è più nel campo della pura teoria" (6).
Formatosi intellettualmente alla scuola storiografica nata all'ombra delle riviste, Onestinghel condivideva appieno la storiografia di impostazione filologica di matrice tedesca e sosteneva la necessità che alla base di ogni studio vi fosse la raccolta di fonti e documenti (7). Su questo principio si fondavano i "Monumenta Tridentina", che sarebbe dovuti essere una collezione di tutte le fonti adatte ad illustrare il Trentino in maniera scientifica sotto tutti gli aspetti della storia politica, giuridica, ecclesiastica, artistica e letteraria, etnografica, demografica e sociale. Il piano dell'opera prevedeva la divisione degli argomenti in 11 serie, a loro volta divise in parti e organizzate in volumi, che nelle previsioni avrebbero dovuto essere più di un centinaio (8). Il progetto dei "Monumenta" si concretizzava con l'esplorazione degli archivi ecclesiastici della Val di Non e della Val di Sole e i metodi di ricerca, raccolta ed elaborazione dei dati furono i principali argomenti discussi nei convegni di Revò e Cles (9). In particolare a Revò, nel convegno di luglio, don Simone Weber tenne una relazione sulle norme generali da seguire per la descrizione e regestazione dei documenti d'archivio (10).
Al convegno di Cles del 1918 prendeva corpo l'ultimo progetto per la riorganizzazione degli studi trentini, ossia la pubblicazione di una "rivista di studi trentini, organo di tutte le manifestazioni storico-culturali trentine e nello stesso tempo portatore dei ... programmi intorno ai quali si raggrupperanno tutte le forze intellettuali del Paese" essa avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni dei promotori, "espressione dell'unità di intenti e in generale di spirito degli studiosi trentini in rapporto all'illustrazione storica e alla elevazione culturale della vita nostra e insieme l'organo delle idee da diffondere, da discutersi e da far trionfare perché il nostro paese prosperi e sia conosciuto dai trentini e dagli estranei". Nell'intento dei promotori questa rivista avrebbe dovuto diventare un mezzo accessibile e utile al fine di preparare i lettori, a qualunque corrente di pensiero appartenessero, alla vita pubblica, indagando, in maniera completa e oggettiva, i vari aspetti caratterizzanti il periodo storico che si stava attraversando; non quindi una rivista "con contenuto di studi seri e pesanti che formano la delizia degli eruditi ... neanche una rivista di cultura generale 'tout-court', ma una rivista di cultura generale trentina", che potesse parlare alle persone più o meno colte dei problemi della terra trentina, per farla meglio conoscere e più coscientemente amare (11).
Un ulteriore convegno era programmato per la primavera successiva, ma l'11 gennaio 1919 si spegneva Gino Onestinghel quando, a guerra conclusa, il passaggio del Trentino all'Italia faceva ben sperare lo studioso che non vi fossero finalmente più impedimenti per lo sviluppo culturale della regione (12).

La nascita della "Società per gli Studi Trentini"

Le truppe alleate entravano a Trento il 3 novembre 1918. Il giorno successivo veniva istituito un Governatorato militare al comando del generale Guglielmo Pecori Giraldi che, attraverso il Segretariato generale per gli affari civili, assumeva i poteri politici e amministrativi nei confini occupati fino alla linea del Brennero, con il compito di gestire la transizione della regione verso lo Stato italiano.
L'anno successivo, nel mese di luglio, veniva sciolto il Segretariato generale per gli affari civili e, presso la Presidenza del Consiglio, veniva istituito l'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno, sotto la direzione di Francesco Salata (13). Al Governatorato militare succedeva un analogo organo civile e con decreto del 20 luglio veniva nominato per Trento un Commissario civile straordinario nella persona di Luigi Credaro (14). Qualche mese più tardi il trattato di Saint-Germain (firmato il 10 settembre 1919) avrebbe sancito l'annessione ufficiale della regione al Regno d'Italia, ratificata più di un anno dopo dalla legge sull'annessione delle nuove province, promulgata il 26 settembre 1920 (15).
Il Governatorato militare non aveva autorità per istituire un organo con funzioni legislative autonome e quindi le norme di diritto vigenti in Trentino nel periodo di transizione rimasero le stesse che erano in vigore sotto la cessata monarchia austriaca; i codici e le leggi del Regno d'Italia sarebbero stati estesi anche al Trentino-Alto Adige solo dopo l'annessione (16).
L'ordinamento comunale rimase in un primo tempo inalterato e vennero richiamati i Consigli comunali che erano in carica nel 1915, prima cioè dello scioglimento dell'amministrazione cittadina da parte del luogotenente del Tirolo avvenuta il 20 maggio 1915. Con decreto del Governatorato militare 21 novembre 1918 venne richiamato in carica il Consiglio comunale di Trento, sotto la guida del sindaco Vittorio Zippel. La ripresa dell'attività comunale avvenne nell'ambito delle possibilità d'intervento contenute nello statuto che era stato approvato nel 1888 ed era rimasto in vigore fino all'inizio della guerra (17).
I lavori del Consiglio comunale, iniziati fin dal 17 dicembre 1918, furono in un primo tempo improntati alla soluzione dei problemi economici e sociali che gravavano sul territorio appena uscito dalla guerra, tuttavia, già a partire dal gennaio del 1919, si cominciò anche a ricostruire il tessuto culturale della città. La Biblioteca comunale, inizialmente sottoposta ad una commissione direttiva, veniva affidata ad Arnaldo Segarizzi (già bibliotecario della fondazione Querini Stampalia di Venezia) e riapriva al pubblico nel febbraio successivo; si cominciò quindi a discutere della necessità di istituire anche in città un archivio di Stato.
Fu proprio in questo quadro di ripresa culturale che si inserì la costituzione della Società per gli Studi Trentini (18).
I progetti elaborati da Luigi Onestinghel nel periodo del confino a Cloz si concretizzarono grazie all'iniziativa del sindaco di Trento Vittorio Zippel che il 29 maggio 1919 convocò presso il Municipio di Trento un gruppo di collaboratori insieme con i redattori delle "vecchie riviste paesane", che avevano dato voce al dibattito culturale, politico e sociale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Oltre agli ormai storici "Atti dell'Accademia degli Agiati", le riviste trentine quali "Archivio Trentino", "Pro cultura", "Rivista Tridentina", "San Marco", "Tridentum", che avevano interrotto le pubblicazioni a causa del conflitto, venivano ora convocate nella persona dei loro rappresentanti per superare la frammentazione culturale e promuovere un progetto comune (19). Delle decisioni prese in questa assemblea rimane una lettera circolare a stampa a firma del sindaco Zippel, nella quale si legge il resoconto della riunione che viene a rappresentare una sorta di manifesto programmatico della futura attività. La maggior parte dei convenuti sono d'accordo nel sostenere che "devono cessare le precedenti riviste ad eccezione degli 'Atti' degli Agiati, e che si deve fondare nel ... Paese una società scientifica, la quale dovrà abbracciare tutti gli studi riguardanti la regione tridentina". In questa riunione si delibera di redigere lo statuto della nuova Società che sarebbe stato poi sottoposto agli studiosi e ai rappresentanti dei comuni (dai quali si spera in primo luogo di ricevere appoggio finanziario), si discute la questione dei "Monumenta Tridentina" e la possibile e auspicata aggregazione alla Regia Deputazione veneta di storia patria (20).
Il 15 giugno il comitato promotore si riunisce in assemblea a Trento presso il municipio, ancora sotto la guida del sindaco Zippel. A questa assemblea è invitata una nutrita schiera di studiosi e intellettuali che sono chiamati ad approvare la bozza dello statuto della nuova società scientifica e a presentare eventuali proposte per la realizzazione del progetto (21).
Il primo punto all'ordine del giorno è l'edizione di una nuova, unica rivista, che abbia larga diffusione, sia in grado di dare voce alla cultura trentina e sostituisca le riviste chiuse con l'inizio della guerra. La pubblicazione di un'unica rivista non solo avrebbe permesso un miglior coordinamento delle ricerche, ma sarebbe stata vantaggiosa anche dal punto di vista dei costi, dato che la situazione economica rendeva difficile il mantenimento di diverse testate.
Successivamente il comitato promotore presentava la bozza dello statuto della nuova Società, per discuterne eventuali modifiche prima dell'approvazione definitiva.
La nascita ufficiale della Società avveniva invece nella riunione successiva convocata il 13 agosto 1919 (22). Secondo lo statuto la Società "ha per iscopo di promuovere gli studi e mettere in luce i monumenti e le altre fonti che servono a illustrare, sotto ogni aspetto, la regione tridentina" (art. 1); essa ha sede a Trento presso la Biblioteca comunale (art. 2) (23). Per quanto riguarda il nome della Società, nella riunione del 15 giugno, si era discusso a lungo sulle diverse possibilità e tra le varie proposte vi erano "Ateneo Trentino", "Società di Studi Trentini" o "Istituto di Studi Trentini". Nella trascrizione del resoconto stenografico della seduta del comitato si specifica che, risultando dubbia la votazione dei soci per la scelta del nome, la decisione viene momentaneamente sospesa, ma nel verbale trascritto e conservato nell'archivio della Società, vi è la trascrizione completa del primo articolo dello statuto dal quale risulta che l'intitolazione scelta è "Società per gli Studi Trentini" (24).
La Società è composta da soci ordinari, soci onorari e soci benemeriti (art. 4). Secondo l'articolo 5 "Il numero dei soci ordinari non è limitato. La loro elezione si fa con votazione segreta dell'assemblea, sopra proposta della Presidenza e del Consiglio. Essi sono scelti fra i cultori degli studi di cui si occupa la Società e devono essere cittadini italiani".
Nell'assemblea del 15 giugno, si era a lungo discusso se il numero dei soci dovesse essere chiuso e limitato, ma tale provvedimento era stato criticato da alcuni dei presenti perché appariva come una scelta non "democratica", inaccettabile per una Società che voleva essere nuova e moderna; vi era tuttavia il timore che il numero non limitato di soci avrebbe favorito l'aggregazione di dilettanti, tradendo la finalità strettamente scientifica dell'associazione. Da parte di alcuni tra i convenuti vi era stata la richiesta che la nuova società assumesse anche un ruolo di educazione, istruzione e diffusione del sapere, così come era stato per la "Pro Cultura" nel periodo pre-bellico. Prevalse tuttavia la linea scientifica della ricerca piuttosto che della diffusione di notizie confezionate per un ampio pubblico, della raccolta delle fonti piuttosto che della loro interpretazione ad uso divulgativo. In base allo stesso principio si venne alla decisione che il numero dei soci non fosse limitato, ma che questi provenissero dalle file dei cultori di storia trentina. I primi soci, invece, sarebbero stati nominati dal comitato promotore, secondo quanto dettato dalle disposizioni transitorie dell'articolo 41.
In merito agli organi della Società da statuto si fissa che "La Società è governata dall'assemblea generale dei soci, da un Consiglio e dall'Ufficio di presidenza" (art. 10). Fanno parte dell'Ufficio di presidenza un presidente, un vicepresidente, un segretario, un vicesegretario, un cassiere (art. 11), eletti dall'assemblea a voti segreti fra i soci ordinari (art. 12). Nella prima stesura dello statuto il presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto se non dopo che il suo ufficio sia scaduto da almeno un anno (art. 14) (25); il presidente rappresenta la Società presso l'autorità, nei contratti e negli atti in cui interviene come persona giuridica. Il presidente ha il potere di convocare l'assemblea e presiederla, distribuire gli incarichi ai singoli soci, sottoscrivere i mandati di pagamento e le relazioni da presentare all'assemblea (art. 15).
Allo stesso modo del presidente viene eletto il vicepresidente, la sua durata in carica segue le regole dettate per il presidente, del quale assume le mansioni in caso di assenza (art. 16); in quanto sostituto del presidente, quando questi non abiti a Trento, il vicepresidente dovrà essere scelto tra coloro che abitano in città, per dar corso agli affari urgenti (art. 17).
Segretario e vicesegretario vengono eletti dall'assemblea con votazione segreta tra i soci ordinari, ma devono risiedere a Trento; allo scadere della carica possono essere rieletti senza contumacia. Il segretario si occupa dell'ordinaria amministrazione, della corrispondenza, del protocollo e a lui spetta ogni anno presentare all'assemblea un resoconto sullo stato della società (art. 18). Allo stesso modo viene eletto il cassiere che deve risiedere a Trento e può essere rieletto senza contumacia (art. 19).
Lo statuto prevede che vi sia un Consiglio del quale fanno parte i membri dell'Ufficio di presidenza e sei consiglieri, eletti dall'assemblea con voto segreto tra i soci ordinari (art. 20). Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno, straordinariamente ogni qualvolta lo richieda l'Ufficio di presidenza o lo richiedano due consiglieri (art. 21). Al Consiglio vengono sottoposti gli affari prima di presentarli all'assemblea (art. 23).
Organo di governo della Società è anche l'assemblea, composta dai soci ordinari, che hanno diritto di voto e dai soci onorari, che hanno diritto di parola, ma non di voto. L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando venga richiesto dall'Ufficio di presidenza o da almeno un quarto dei soci (art. 23), essa è legale quando siano presenti almeno un terzo dei soci (in persona o rappresentati da delega) (art. 27). In questa prima stesura dello statuto è previsto che l'assemblea annuale ordinaria si svolga in due convocazioni: la prima si tiene in forma privata, il diritto a partecipare spetta solo i soci che discutono gli affari della Società, danno corso alle elezioni e approvano il bilancio (artt. 28, 29), la seconda si tiene in forma pubblica ed è aperta anche alle autorità e in questa occasione si presenta un resoconto generale dell'attività della Società (art. 30).
Dal punto di vista economico, viene fissato da statuto che la Società provveda ai suoi scopi con contributi governativi, provinciali, comunali e con le somme che ricava dalle pubblicazioni (art. 3); alla Società viene riconosciuto anche un patrimonio costituito "dal fondo delle opere sociali, dalla mobilia e dai crediti e avanzi di cassa" (art. 37).
Il programma dell'Onestinghel non era disgiunto dalla realistica consapevolezza che i principali ostacoli alla realizzazione del progetto editoriale sarebbero stati i costi di stampa, ai quali si prevedeva di far fronte prevalentemente con le entrate degli abbonamenti. Dal confino di Cloz Onestinghel aveva fatto precisi calcoli sulle spese e il numero di abbonamenti necessario a coprirle, aveva programmato la possibilità di stipulare abbonamenti a vita trasmissibili agli eredi, aveva sollecitato affinché la prima sottoscrizione dell'abbonamento si facesse per almeno due anni, tanto era il tempo necessario perché la rivista entrasse nel vivo dell'attività. Alla fine del 1918 l'attività editoriale era ancora un progetto, ma la raccolta degli abbonamenti era già avviata, grazie al lavoro dei fiduciari, che erano dei delegati che raccoglievano adesioni non solo in territorio trentino, ma anche tra i profughi trentini nella valle dell'Inn (26). La Società per gli Studi Trentini nel 1919 era già una realtà, la rivista Studi Trentini lo sarebbe stata dall'anno successivo, grazie anche a molteplici finanziamenti da parte di enti pubblici e di istituti privati, a contributi dei comuni e degli istituti di credito, ai quali si sarebbero aggiunti negli anni successivi contributi annuali e straordinari concessi dallo Stato (27).
Il primo numero della rivista Studi Trentini usciva nel 1920; con questo l'attività della Società poteva dirsi pienamente avviata, in gran parte secondo il programma che aveva stilato Luigi Onestinghel. Rimase tuttavia momentaneamente accantonato il progetto dei "Monumenta Tridentina" che di fatto non sarebbe mai stato realizzato nei termini proposti dall'Onestinghel; solo nel 1928 si sarebbe iniziata la pubblicazione della collana "Rerum Tridentinarum Fontes", con un programma ridimensionato rispetto ai "Monumenta", inaugurata dal volume di Carl Ausserer, "Regesti Castrobarcensi dell'Archivio dei Conti Trapp", ai quali sarebbero seguiti solo 7 titoli (28).

La Società per gli Studi trentini dalla fondazione alla seconda guerra mondiale.

La Società iniziava quindi l'attività sotto la presidenza di Lamberto Cesarini Sforza, confidando in quel nuovo clima culturale che l'Onestinghel aveva previsto quale corollario del nuovo Trentino italiano. Nonostante il panorama politico e culturale fosse destinato a cambiare negli anni successivi, la Società non si allontanò, nemmeno nel ventennio fascista, dall'obiettività della ricerca scientifica fissata dal primo articolo dello statuto.
Nel primo decennio di attività la presidenza della Società venne assunta da Francesco Menestrina (1922-1924) seguito da Luigi Sette (1924-1926) e quindi, dopo la modifica dello statuto del 1926 (art. 19), nel triennio successivo si susseguirono tre presidenti diversi: Fulvio Mascelli (1927), Silvio a Prato (1928) e Osvaldo Orsi (1929); a Carlo Viesi, che assunse la presidenza nel 1930 e la mantenne fino al 1945, spettò quindi il compito di guidare la Società attraverso il pieno periodo fascista e il secondo conflitto mondiale.
I primi anni di attività vennero segnati dalle difficoltà economiche, anche se nell'assemblea tenuta il 18 febbraio 1923 le condizioni si definivano non "del tutto cattive"; si sollecitava tuttavia una maggior puntualità nei pagamenti degli abbonamenti e una maggior collaborazione e propaganda da parte dei soci. Per incentivare la collaborazione e dare occasione a tutti di contribuire al buon andamento delle iniziative venne proposta una variazione dello statuto e si stabilì che "ogni socio è tenuto al pagamento della tassa sociale fissata in lire 15 annue ed ha diritto di ricevere gratuitamente la rivista e le altre pubblicazioni speciali. Chi non corrisponde a quest'obbligo si considera come dimissionario e viene cancellato dall'elenco dei soci". Con poche correzioni di forma questo articolo sarebbe stato ufficialmente inserito nella nuova versione dello statuto pubblicata nel 1926 (art. 6) (29).
Il primo statuto, redatto e approvato quando ancora non erano perfettamente definiti la gestione e l'amministrazione della Società, subì in questo primo periodo continue modifiche, spesso minime, apportate per adeguarlo ai nuovi problemi e alle nuove necessità che si presentavano. Un lavoro organico di revisione statutaria che accogliesse tutte le singole modifiche apportate negli anni venne quindi affidato ad un comitato appositamente scelto, del quale facevano parte diversi soci, tra i quali Luigi Sette, Giacomo Roberti, Silvio Briani, Giovanni Battista Trener, Emilio Bortolotti, Carlo Viesi. Le modifiche avevano lo scopo di rendere "più agile e snella la Società, di toglierle il carattere pesantemente accademico" e nessuna di queste andava a modificare gli obiettivi di ricerca scientifica che la Società si era proposta, piuttosto si cercava di rendere più agevole la gestione amministrativa, burocratica ed economica per realizzarli al meglio.
Lo statuto venne approvato dall'assemblea generale il 7 marzo 1926 (30).
L'articolo 1 veniva così riformulato "La società per gli Studi trentini ha per iscopo di promuovere gli studi che servono ad illustrare sotto ogni aspetto la regione": in questo modo, eliminando la specificazione "mettere in luce i monumenti e le altre fonti", non si ponevano limiti agli argomenti trattati.
Nel nuovo statuto venivano formalizzate le modifiche già approvate dalle assemblee negli anni precedenti, quindi in primo luogo si inserirono le nuove disposizioni inerenti il pagamento del canone sociale per i soci ordinari (artt. 6 e 7); di conseguenza si modificava l'articolo 3, aggiungendo le entrate derivanti dai canoni dei soci ordinari alle entrate che fino a quel momento erano state costituite dalla vendita delle pubblicazioni sociali, dai contributi del Governo e dagli enti pubblici e privati (art. 3).
Nel 1924 "per dar maggior vitalità alla Società, estendendo l'ammissibilità a soci non solo a studiosi già provati, ma anche ad amici degli studi che lo chiedano e sieno presentati da due soci" era stata proposta e votata dall'assemblea generale una nuova modalità di cooptazione dei soci e l'articolo veniva ora inserito nel nuovo statuto (31).
Per allargare la cerchia dei collaboratori veniva quindi creata una nuova categoria di soci corrispondenti "nominati tra coloro che possono contribuire cogli studi e con ricerche scientifiche nell'illustrazione regionale"; i corrispondenti non sono soggetti al pagamento di canone sociale e hanno diritto di voto, ma la loro carica è temporanea e dura tre anni (art. 10) (32).
Con l'aumento del numero dei soci, la cui provenienza valicava i confini regionali, si rese necessario anche abbassare il numero minimo dei presenti all'assemblea generale, per impedire che i lavori venissero bloccati dalla mancanza del numero legale (33). Nella prima versione dello statuto era previsto che il numero legale fosse pari ad un terzo dei soci ordinari (art. 27, statuto del 1919), la nuova formulazione prevede invece che "L'assemblea è validamente costituita coll'intervento di almeno un quarto dei soci", ma che, in mancanza del numero legale, la seconda convocazione, tenuta mezz'ora più tardi, sarebbe stata valida indipendentemente dal numero dei presenti (art. 14, statuto del 1926).
Lo statuto così redatto è destinato a regolamentare la vita della Società di Studi Trentini fino agli anni Sessanta, quando verrà nuovamente rivisto nella sua totalità; fino a quel momento subirà solo minime variazioni.
Nell'assemblea generale dei soci del 3 febbraio 1929 la nomina del cassiere e del segretario, che fino a quel momento era stata elettiva, venne demandata al Consiglio direttivo che avrebbe scelto cassiere e segretario fra i propri membri (34).
Nel 1932 la Società affrontava il primo cambiamento di sede e dai locali della Biblioteca comunale si trasferiva presso l'I.R. Archivio di Stato, che di fatto si trovava nel medesimo edificio (35).
La Società riuscì a superare il ventennio fascista senza subire eccessive limitazioni alla sua attività e senza cadere in procedimenti di censura o ordini di chiusura, grazie all'impostazione rigorosamente storico-scientifica, che distinse le pubblicazioni per tutto il periodo del regime. La rivista mantenne la linea da sempre seguita per le pubblicazioni, evitando di trasformarsi in organo militante di opposizione politica, adottando un atteggiamento prudente e di formale ossequio al fascismo, secondo una scelta che non tradiva i principi per cui la Società era nata e che le permetteva di perseguire gli scopi fissati dall'articolo 1 dello statuto (36).
La Società in questo periodo venne spesso chiamata a collaborare con l'ente pubblico, in quanto rappresentava l'istituzione regionale più autorevole e competente per portare avanti la ricerca storica sul territorio. Tra i primi compiti assunti vi fu la revisione della toponomastica; la legge 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei", che dettava norme per la denominazione di strade e piazze, stabiliva infatti che "Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione" (art. 1) (37).
Alla Società per gli Studi Trentini spettava quindi il compito di esaminare le delibere podestarili, che venivano inoltrate dalle prefetture di Trento e di Bolzano e che proponevano i cambiamenti di denominazione di piazze e strade o l'attribuzione di nuovi toponimi. La collaborazione iniziò a partire dal 1927, ma solo nel 1931 in seno alla Società si sarebbe costituita una vera e propria Commissione toponomastica, nominata dal Consiglio direttivo, alla quale venivano passate per competenza le delibere podestarili trasmesse dalle prefetture (38).
La Società non mancò in questo contesto di cercare di salvaguardare l'identità della regione. Nella relazione presentata all'assemblea dei soci nel 1932 si sottolinea che il criterio seguito nella scelta delle denominazioni è stato quello di mantenere nelle località quei nomi che hanno un reale valore storico, una evidente ragione d'essere, topografico-storica o politica. Nel 1941 la Società rivendica palesemente il rispetto della peculiarità regionale, nel momento in cui la Prefettura dirama le necessarie istruzioni per la nuova toponomastica dei comuni; le richieste con le varianti dei toponimi vengono inoltrate alla Società che, a conclusione dell'esame di un centinaio di pratiche, lamenta che non si tiene "dalle autorità preposte, sufficiente conto dei più caratteristici toponimi locali - che della perenne italianità di questa terra sono uno dei segni più significativi - come pure dei nomi dei figli più degni della loro regione, i quali della grandezza e delle condizioni della patria sono certo la dimostrazione più degna". La Società chiedeva quindi alle prefetture che, ispirandosi a questi principi, venissero fornite delle istruzioni suppletive ed emanate nuove norme per le autorità comunali (39).
Nel 1934 il regime riforma l'organizzazione degli istituti storici italiani e istituisce la Giunta centrale per gli Studi storici, con il compito di coordinare l'attività delle Deputazioni e Società di storia patria (40). La Giunta assume anche un ruolo consultivo per tutte quelle questioni che, direttamente o indirettamente, possono riguardare la ricerca storica; il controllo sull'attività delle società storiche viene demandato ai podestà e ai prefetti ai quali spetta il compito di accertarsi che queste non prendano decisioni in materia di ricerca storica senza aver avuto il parere della Giunta stessa. La lettera con la quale giungono tali comunicazioni viene inoltrata dal comune di Trento alla Società, che invia immediatamente alla Giunta un resoconto sull'organizzazione della Società e sull'attività culturale ed editoriale svolta fino a quel momento (41). Il nuovo orientamento politico italiano richiede quindi particolare attenzione per quanto riguarda il rispetto delle imposizioni e l'adesione alle direttive del regime, per evitare il pericolo di incorrere nella censura. Con una formale adesione alle direttive imposte, le pagine della rivista accolgono le comunicazioni inerenti le attività culturali delle istituzioni create dal fascismo: l'Istituto fascista di cultura, il Dopolavoro, l'Opera Balilla.
La Società quindi si adegua alle necessità imposte dal regime con un prudente atteggiamento di collaborazione, portando avanti una ricerca che, senza polemiche con la situazione politica coeva, illustra il passato della regione sottolineandone la peculiarità storica, non destando in questo modo critiche o sospetti. La Società continuò quindi a portare avanti la sua attività fino alla pubblicazione del secondo fascicolo del 1943, anno i cui ogni attività venne sospesa a seguito della situazione venutasi a creare dopo l'armistizio e la caduta del Trentino in mani naziste (42).

L'attività della Società per gli Studi Trentini nel periodo fascista

L'attività di ricerca storico-scientifica della Società si concretizzava, come programmato dall'Onestinghel e come previsto dallo statuto (art. 32, statuto del 1919), nella pubblicazione della rivista periodica Studi Trentini. Tra le pubblicazioni della Società avrebbero dovuto esserci anche i "Monumenta Tridentina", ma la realizzazione, seppur parziale del progetto, avrebbe dovuto aspettare fino al 1928 per problemi diversi, non da ultimo quello economico.
Il primo numero della rivista Studi Trentini uscì nel 1920 e la pubblicazione fu costante e puntuale, almeno fino al 1943, anno in cui l'inasprirsi del conflitto impose una sospensione di ogni attività culturale e istituzionale della Società.
La rivista, così come era stata concepita dall'Onestinghel, avrebbe dovuto occuparsi di cultura trentina in senso lato pubblicando articoli di storia politica, ecclesiastica, artistica, ma anche di geografia, storia naturale, estetica, letteratura, economia, demografia, termica e altro, purché riguardasse il Trentino. A pieno titolo quindi nel Comitato redazionale della rivista era stato chiamato un naturalista come Giuseppe Dalla Fior, che avrebbe pubblicato sulla rivista un'ottantina di contributi inerenti le scienze naturali, e che si avvaleva della collaborazione di Francesco Menestrina, Giacomo Roberti, Ettore Zucchelli (43).
Anche la nona serie dei "Monumenta Tridentina" del resto, nel progetto iniziale, era dedicata alla fisica del Trentino e avrebbe dovuto occuparsi di geografia, mineralogia, botanica e zoologia (44).
Già dall'inizio del 1925 la presenza in una medesima rivista di temi di storia, letteratura, linguistica e scienze fisiche cominciava a rivelarsi limitante. Nel verbale dell'assemblea ordinaria del 25 gennaio 1925 "incominciò un'animata discussione circa l'indirizzo della rivista, che deve essere l'espressione del lavoro scientifico riguardante il Trentino", in particolare "venne accennato il problema della convivenza di studi folcloristici, alpinistici e di storia naturale, che devono trovare il loro sbocco naturale nelle riviste della Società, quando questa sia in grado di far fronte alle spese di stampa" (45).
Nell'assemblea generale convocata il 3 gennaio 1926 si ribadiva la necessità che la Società per gli Studi Trentini fosse il centro di tutti gli studi e che si doveva assolutamente evitare il sorgere di una pubblicazione parallela e indipendente per le scienze naturali. Il problema veniva risolto aumentando il numero di fascicoli annuali da quattro a cinque: tre fascicoli si sarebbero occupati di scienze storico-letterarie, due di scienze naturali.
Non si trattava quindi di due riviste separate, ma di una sola rivista in due sezioni, affidate a due comitati redazionali autonomi nominati dalla Direzione della Società per gli Studi Trentini: del Comitato della sezione prima, che si occupava degli studi storico-letterari, facevano parte Antonio Zieger, Giacomo Roberti, Giulio Benedetto Emert; del Comitato della seconda, dedicata alle scienze naturali, facevano parte Giovanni Battista Trener e Giuseppe Dalla Fior, coadiuvati da vari altri membri legati al Museo di storia naturale di Trento, che avrebbe contribuito anche finanziariamente per coprire l'aumento dei costi di stampa (46).
Dalla metà degli anni Venti del Novecento il regime fascista impose una svolta autoritaria al governo, che avrebbe portato all'abolizione delle libertà democratiche e alla piena realizzazione della dittatura.
Nel 1927 la Direzione della Società, per aggirare le nuove disposizioni del Sindacato degli editori, allargò la qualifica di socio ordinario a tutti gli abbonati alla rivista, ufficialmente per "allargare la cerchia della società e ad interessare sempre di più ai suoi fini tutti quelli che ne seguono e ne favoriscono il lavoro", nella consapevolezza tuttavia di "modificare notevolmente il carattere che la Società ebbe al suo costituirsi". Il provvedimento era stato in realtà adottato a seguito dell'istituzione dell'Associazione nazionale fascista editori giornali, alla quale era necessario corrispondere una quota degli abbonamenti di tutti i periodici; allargando la qualifica di socio agli abbonati il pagamento non figurava come quota per abbonamento, ma come quota sociale, esente da tassazione (47).
La Società nel frattempo portava avanti le due classi della rivista, ma incontrava grandi difficoltà a garantire un numero stabile di membri nei comitati di redazione. Nella prima stesura dello statuto spettava all'assemblea eleggere quattro soci a cui affidare l'esame degli scritti presentati per la pubblicazione, mentre i responsabili dei "Monumenta" sarebbero stati nominati di volta in volta dal Consiglio nel numero di tre (art. 33, statuto del 1919). Nel 1926 il nuovo statuto prevedeva che i Comitati di redazione fossero nominati con un numero di membri fissato dalla Direzione (art. 23) e i medesimi Comitati avrebbero designato i loro delegati in seno alla Direzione (art. 25).
Il 4 marzo 1928 il presidente, presentando la sua relazione sull'attività del 1927 all'assemblea generale, comunicava che il Comitato di redazione della sezione storica, per diversi motivi, si era ridotto al solo Antonio Zieger; per contro la sezione di scienze naturali affidata al Museo di storia naturale, che aveva i suoi rappresentanti in seno alla Direzione, garantiva una maggior continuità. Si rendeva necessario quindi garantire maggior stabilità al Comitato e si proponeva di affidare la redazione della sezione storica ai tre principali istituti di cultura della regione: l'Archivio di Stato, la Sovrintendenza Belle arti e la Biblioteca Civica. La redazione della classe seconda rimaneva invece affidata al Museo di storia naturale. Su ulteriore proposta di Trener veniva aggregato ad entrambe le classi un rappresentante dell'Associazione Nazionale Insegnanti Medi Fascisti, visto che "il governo vuole affidarle il compito di rappresentare la cultura in ogni singola regione" (48). La proposta venne accolta dall'assemblea, ma già nel 1930, dopo le modifiche apportate alle associazioni dipendenti dal partito fascista, l'Associazione Nazionale Insegnanti venne sostituita nel Comitato redazionale dalla Società per il Museo del Risorgimento (49).
La divisione dei compiti, la razionalizzazione dell'organizzazione, la specializzazione degli studi portarono alla decisione di tenere maggiormente divise le due classi della rivista, che sarebbe uscita quindi con due intestazioni distinte: Studi Trentini di Scienze Storiche e Studi Trentini di Scienze Naturali.
Per gli studi storici il Comitato di redazione venne costituito da Giuseppe De Manincor, quale redattore responsabile e rappresentante per l'Associazione Insegnanti, Fulvio Mascelli, come rappresentante dell'Archivio di Stato, Giuseppe Gerola per la Sovrintendenza e Luigi Cesarini Sforza per la Biblioteca civica. Per le scienze naturale il redattore responsabile era Giuseppe Dalla Fior, Giovanni Battista Trener rappresentava il Museo di Storia naturale ed Ezio Mosna l'Associazione Insegnanti (50).
Lo studio delle scienze naturali si allontanava quindi progressivamente dalla ricerca storica, archivistica, toponomastica, ma ancora la Società era legata all'impostazione voluta dall'Onestinghel, che aveva auspicato di allargare la ricerca a tutti i campi del sapere, purché inerenti il Trentino. Nel 1928 il Consiglio direttivo aveva accettato, su proposta di Trener, di nominare delle commissioni speciali, ossia dei gruppi di studiosi che si dividessero il lavoro, aggregando anche persone estranee, per svolgere al meglio l'attività di studio e ricerca e incrementare l'attività culturale della Società (51). Le sezioni così costituite erano sei, ognuna con un capogruppo responsabile. La prima sezione si occupava di archeologia, storia dell'arte, storia della musica (con capogruppo Giuseppe Gerola), la seconda di scienze naturali e fisico-matematiche (sotto la guida di Giovan Battista Trener), la terza di storia antica, medievale e moderna (affidata a Simone Weber), seguivano la sezione di storia del Risorgimento e contemporanea (guidata da Pietro Pedrotti), quella di scienze economico-sociali (guidata da Luigi Sette) e infine quella di storia letteraria, filologia e toponomastica (affidata a Luigi Cesarini Sforza).
Ad ogni capogruppo veniva associato un numero di studiosi e ogni gruppo operava in autonomia, restando in continuo collegamento con l'Ufficio di presidenza; le scienze naturali, ormai strettamente legate al Museo di storia naturale, venivano sentite ancora come una responsabilità della Società, così come era stato voluto all'atto di fondazione.

Il I Congresso della Società per gli Studi Trentini chiuse il primo decennio di attività della Società, che vantava ormai più di seicento soci, sia italiani che stranieri. Il congresso si tenne il 23 febbraio 1930 e vide la partecipazione delle autorità politiche e religiose trentine e dei rappresentati delle associazioni culturali. Si presentarono in questa occasione relazioni a carattere storico e artistico, venne illustrata l'attività della Società e i progressi delle iniziative culturali, come la pubblicazione delle raccolte di fonti e la compilazione della bibliografia, venne illustrato il progetto per la pubblicazione futura di una collana di monografie (52).
Nello stesso anno, nel mese di settembre, Trento e Bolzano venivano scelte come sedi per il XIX Congresso della Società per il progresso delle Scienze; la Società per gli Studi Trentini venne coinvolta grazie al suo collegamento con il Museo delle scienze di Trento, che collaborava all'organizzazione del Congresso (53).
Nell'assemblea generale del 29 marzo 1931 Gerola propose all'assemblea che il nome della Società da "Società per gli Studi Trentini" venisse cambiato in "Società di Studi per la Venezia Tridentina", adeguandosi così al nuovo nome assegnato alla regione. Nelle parole di Gerola "la proposta mira evidentemente a rendere più esplicitamente dichiarato il compito e il dovere che la società sente, e ha sempre sentito, di dover assumere responsabilità degli studi sulla Venezia Tridentina, da Ala fino al Brennero". La proposta venne a lungo discussa e alla fine accettata; il primo fascicolo della rivista del 1931 sarebbe uscito con questa nuova intestazione (54).

La ripresa dell'attività dopo il conflitto

Dopo la sospensione imposta dagli eventi bellici nel 1943 la Società riprendeva l'attività il 2 dicembre 1945, con l'adunanza generale dei soci chiamati ad eleggere la nuova Direzione. Francesco Menestrina venne acclamato presidente all'unanimità e Giulio Benedetto Emert divenne vicepresidente; della Direzione facevano parte Bruno Betta, Valentino Chiocchetti, Renato Lunelli, Franco Poggioli, Bice Rizzi, Giacomo Roberti e Antonio Zieger.
I soci accettarono di pagare l'abbonamento alla rivista per i due anni in cui non era uscita, ricevendo a sostituzione dei fascicoli mancanti, due pubblicazioni di argomento trentino edite negli anni precedenti, in questo modo fu possibile raccogliere i fondi necessari per riprendere le pubblicazioni.
A partire da questo momento venivano inoltre definitivamente scissi gli abbonamenti delle due sezioni, quella di scienze naturali e quella di scienze storiche: nate come unica rivista, erano state a lungo sentite come facce di una medesima illustrazione scientifica del territorio trentino e quindi l'abbonamento aveva compreso quattro volumi annui, due per le scienze storiche, due per le scienze naturali. Ora quest'ultima sezione si staccava definitivamente dalla Società e diveniva organo del Museo di storia naturale (55).
La pubblicazione della rivista Studi Trentini riprende con il 1946, annata XXV, e si apre con un articolo sui progetti di autonomia regionale proposti da Menestrina, chiamato già dal 1945 a presiedere il "Centro studi per l'autonomia" costituito dal Comitato di Liberazione Nazionale (56).
Questo numero esce in forma ridotta, ma non fa alcuna menzione all'interruzione e alla ripresa delle pubblicazioni a causa del conflitto. Senza soluzione di continuità, la rivista mantiene l'impostazione collaudata prima del conflitto con le medesime rubriche: "Studi", "Appunti", "Bricciche di antichità", "Notiziario" sulla vita della Società e "Recensioni bibliografiche" (57).
Anche il Comitato redazionale che aveva guidato la rivista prima della guerra veniva confermato sotto la direzione di Giulio Benedetto Emert, che avrebbe ricoperto la carica fino al 1971. Le linee guida per gli studi e le pubblicazioni rimangono quelle impostate fin dalla fondazione e non seguono né mode, né correnti politiche. Vi è tuttavia la nuova consapevolezza che le pagine della rivista debbano aprirsi agli interessi e ai problemi del presente, perché la storia deve ispirare il legislatore nella ricostruzione del tessuto politico, sociale, culturale; si sente ora la necessità di una sintesi tra il tradizionale metodo storiografico e la contemporaneità, per affrontare i problemi lasciati da una guerra appena conclusa e sostenere le richieste di autonomia regionale (58).
La Commissione toponomastica, che nel periodo fascista aveva fornito pareri in merito alle richieste di modifica dei nomi di piazze e strade presentati dalle prefetture, nel 1945 passava sotto la supervisione del comune di Trento e, affidata alla direzione di Umberto Corsini, assumeva il compito di cancellare la memoria lasciata dal fascismo e proporre per le vie e per le piazze nuovi nomi che tenessero conto della storia, anche recente, della regione (59).
Nel ventennio successivo la Società impegnava la maggior parte delle risorse e delle energie nella pubblicazione della rivista, che nel 1958 venne corredata dell'indice degli articoli dal 1920 al 1956; la collana delle "Fontes", dopo il volume di araldica di Giuseppe Gerola e quelli sugli archivi della val di Sole di Giovanni Ciccolini, pubblicati negli anni Trenta del Novecento, non vide invece altre uscite fino alla metà degli anni Sessanta (60).
Dagli anni Cinquanta riprese invece la pubblicazione delle monografie con gli studi di Aldo Alberti Poja su Castellaro Mantovano, di Iginio Rogger sul concilio di Trento, di Enrico Leonardi sulla scuola trentina, mentre nel 1961 nella collana delle monografie usciva la guida archivistica del Trentino di Albino Casetti, un testo fondamentale per la ricerca storico-archivistica in regione (61).
In questo periodo si susseguirono alla presidenza studiosi dagli interessi e dalle specializzazioni diverse: Piero Pedrotti (1947-1948), Aldo Alberti Poja (1949-1950), Giuseppe dal Rì (1951-1954), Enrico Quaresima (1954-1958), Ezio Bruti (1958-1964), coadiuvati nelle attività dai segretari Albino Casetti (1948-1953), Renato Lunelli (1953-1962), Giuseppe Cortisella (1962-1965).
Nel 1955 si ebbe una nuova redazione dello statuto, con modifiche di vocabolario, aggiustamenti e uno snellimento degli articoli che passavano da 37 a 31, ma senza che vi fossero apportate modifiche sostanziali. L'attività di pubblicazione della rivista, come mezzo per promuovere la regione sotto l'aspetto storico, letterario e artistico, diventa parte integrante dell'articolo 1. Il nome "Società di Studi per la Venezia Tridentina" (art. 1) venne confermato e la sede rimase fissata presso la Biblioteca comunale (art. 2).
L'ambito di interesse degli studi della Società è ancora la regione trentina, ma in anticipo su quello che sarà l'impostazione degli studi con la presidenza di Corsini, la storia regionale viene rapportata ad un più ampio orizzonte e ne è segnale la modifica dell'articolo 5 dello statuto, che fin dalla fondazione aveva interdetto la nomina di soci non italiani; la Direzione, a partire dal 1955, ha la facoltà di nominare i nuovi soci, che verranno scelti "tra quegli studiosi che hanno dato prova di partecipare con viva attenzione alle ricerche e agli studi di storia trentina..." (art. 5), siano essi italiani o meno.
In questa redazione dello statuto rimane ancora l'obbligo per i soci di pagare un canone annuo fissato nella misura di un terzo della somma che viene pagata dai non soci per l'abbonamento alla rivista (art. 6).
La figura dei soci corrispondenti (art. 10, nella redazione del 1926) viene eliminata e i soci benemeriti vengono sostituiti da un più moderno "soci sostenitori", che avranno diritto di voto nell'assemblea generale (art. 9), e che saranno tali finché sussidieranno la società con una cifra considerevole. Il numero dei consiglieri viene ridotto da nove a quattro (art. 18, da confrontare con l'art. 20 nella redazione del 1926) e la durata delle cariche sociali viene prolungata nuovamente a tre anni (art. 21) (62).
Le successive modifiche allo statuto sarebbero state apportate nel dicembre del 1964, anche se ancora una volta non si trattava di cambiamenti sostanziali, ma di semplici aggiustamenti. La Società manteneva ancora il nome che le era stato dato agli inizi degli anni Trenta e solo alla fine degli anni Sessanta la denominazione "Venezia Tridentina" sarebbe stata sentita come obsoleta e sarebbe stata modificata. Secondo le disposizioni dello statuto del 1964 i soci sono esentati dal pagamento del canone annuo ed hanno diritto di riceve la rivista, mentre possono acquistare le altre pubblicazioni a prezzo ridotto (art. 6). Altri aggiustamenti vengono apportati all'art. 7, dal momento che il socio, non più pagante, non può decadere per morosità (63).
Nell'assemblea generale del 20 aprile 1958 Enrico Quaresima nella relazione ai soci sottolinea che la vita della Società nell'ultimo triennio si è esplicata, come al solito, prevalentemente nella pubblicazione della rivista. In questa assemblea viene rinnovato il direttivo e la presidenza viene assunta da Ezio Bruti, che in occasione della prima riunione della Direzione propone che venga modificato il Comitato di redazione della rivista, per renderla più efficiente. Tra i nomi proposti vi è anche quello di Umberto Corsini, presidente della Sezione trentina dell'Istituto per la storia del Risorgimento che, grazie a questo suo ruolo, è indicato come la persona più adatta a rappresentare, in seno alla Società, non solo l'Istituto stesso, ma anche il Museo del Risorgimento (64). Gli impegni politici assunti da Corsini, che nel 1958 entrava in Consiglio regionale come rappresentante del Partito Liberale, porteranno in questa occasione ad un nulla di fatto (65).
Dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento alla metà del decennio successivo la Società sembra attraversare un periodo di stasi, nonostante l'uscita puntuale della rivista e la pubblicazione di diverse monografie, ultima in ordine di tempo la guida archivistica del Casetti (1961).
Il 20 dicembre 1964, parlando all'assemblea generale dei soci, Bruti sottolinea come il direttivo eletto nel 1958 avrebbe dovuto essere sostituito tre anni prima, ma a causa di diverse circostanze, che avevano in più occasioni messo in crisi la Direzione, quest'ultima aveva continuato a tirare avanti ben oltre i tre anni previsti dallo statuto, perché non si sapeva a chi affidare l'incarico della direzione della Società "in considerazione ... delle apatie delle nuove generazioni a occuparsi di studi per puro amore di scienza".
Alla fine del 1964 si tengono quindi le elezioni per il rinnovo della Direzione e la presidenza viene assunta da Umberto Corsini, che darà inizio ad un periodo in cui il metodo scientifico, che aveva caratterizzato gli studi della Società fin dalla fondazione, si rinnova allargandosi a nuovi ambiti geografici e tematici (66).

Umberto Corsini e la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche

Con il 1965 si apre per la Società il lungo periodo di presidenza di Umberto Corsini, che rimarrà in carica fino al 1993, anno della sua morte. Diplomato al liceo classico "G. Prati" di Trento, laureato in storia e filosofia all'Università Cattolica di Milano, Umberto Corsini, cominciò la sua attività come insegnante di storia e filosofia nei licei di Trento e Bolzano. Nel 1969 iniziò la carriera accademica con l'incarico di Storia moderna e contemporanea presso l'Istituto Universitario di Lingue moderne di Milano, presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere con sede a Feltre (Libera Università di Lingue e Comunicazione - International University of Languages and Media - IULM); nel 1976 vinse il concorso per la cattedra universitaria, iniziò l'insegnamento alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia e, in contemporanea, venne nominato direttore dell'Istituto di Storia. Nel 1984 venne eletto preside della facoltà per un triennio e venne rieletto anche per il triennio successivo, fino a che non si ritirò a riposo.
Autore di numerose pubblicazioni di storia locale, nazionale e riguardanti l'area tedesca, Corsini sosteneva e condivideva appieno il rigore scientifico che aveva caratterizzato gli studi e le pubblicazioni della Società ma, allo stesso tempo, la lunga esperienza di studio oltre i confini trentini, lo portava ad allargare gli studi verso l'esterno, a proiettare le vicende regionali in un più vasto contesto storico, abbandonando l'ottica nazionalista per considerare i rapporti intercorsi tra Trentino, Tirolo e Impero Asburgico, aprendosi alla collaborazione con altre istituzioni dell'area culturale italiana e tedesca (67).
Politicamente impegnato aderì al Partito Liberale ricoprendo la carica di assessore alla cultura per il comune di Trento, dal 1958 fu membro del Consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige e dal 1960 al 1961 assessore regionale per l'Industria, Miniere e Affari idroelettrici, tra il 1965 e il 1968 fu vicepresidente del Consiglio Provinciale di Trento. Anche grazie alla sua posizione politica vennero creati, favoriti e via via rinsaldati rapporti di collaborazione tra la pubblica amministrazione e la Società, che veniva chiamata a svolgere consulenza storica, a portare il suo contributo nelle commemorazioni, ad organizzare e presenziare alle diverse iniziative culturali. Si stringevano soprattutto i rapporti con l'Assessorato provinciale alle attività culturali; i rapporti tra la Società e l'ente pubblico venivano a configurarsi, nell'ottica del presidente, come un reciproco e necessario scambio, così descritto dallo stesso Corsini: "Noi svolgiamo un lavoro gratuito di interesse pubblico generale, non personale né di gruppo chiuso; i mezzi finanziari che riceviamo per svolgerlo non sono dei doni ma sono, per così dire, partite di giro con le quali l'ente pubblico attua le proprie finalità istituzionali nel settore della cultura, attraverso terzi, nel caso nostro la nostra Società, e per di più - abbiamo la certezza di poterlo affermare - con indubbio vantaggio economico per l'ente pubblico" (68).
Umberto Corsini, studioso conosciuto e stimato entrò a far parte anche di molteplici istituti storici, fu membro del Consiglio accademico dell'Accademia degli Agiati, presidente del Comitato trentino per la storia del Risorgimento, membro del Consiglio centrale di presidenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento in Roma, socio della Deputazione di storia patria per le Venezie, solo per citare alcune delle associazioni con le quali si trovò a collaborare.
Grazie a questa rete di contatti, il periodo della presidenza di Corsini è caratterizzato da fruttuosi rapporti tra la Società e le istituzioni culturali, le società storiche, le università, favoriti non solo dai legami professionali, ma anche da quelli personali. La collaborazione portò all'organizzazione di convegni nazionali e internazionali, che approfondivano molteplici temi di storia moderna e contemporanea e che proiettavano la storia trentina nel più ampio contesto dei rapporti con la cultura italiana a sud e tedesca a nord. Uno tra i principali referenti della Società in questo senso fu l'Istituto storico italo-germanico di Trento (attuale Fondazione Bruno Kessler), che vedeva Corsini sedere tra i membri del Comitato scientifico.
Nell'assemblea annuale ordinaria del 7 aprile 1968 su proposta di Corsini venne modificata la ormai anacronistica denominazione "Società di Studi per la Venezia Tridentina" e si passò alla più moderna "Società di Studi Trentini di Scienze Storiche" (69).
Nello stesso anno, per interessamento di Corsini e con il sostegno della Provincia di Trento, la Società lasciò la sua sede presso la Biblioteca comunale per trasferirsi in via Rosmini al civico 40. Già nel 1970 la Società stipulava tuttavia un nuovo contratto con l'Istituto Trentino di Cultura, che le concedeva in uso un appartamento in via Petrarca al civico 36. L'istituto si assumeva l'onere di pagare l'affitto, mentre alla Società rimanevano in carico le spese di manutenzione e conservazione ordinaria. Il trasferimento era già concluso nel maggio 1970, quando si chiese all'Istituto Trentino di Cultura di poter affittare due locali liberi ad una dipendente della Società, che avrebbe assunto anche funzioni di custode. La Società avrebbe occupato la sede in via Petrarca per quasi 40 anni, fino al trasferimento presso i locali della Fondazione Bruno Kessler, in via Santa Croce 77 (70).
Nel 1994 la presidente Garbari nella relazione ai soci faceva inoltre accenno ad altri due locali utilizzati dalla Società come depositi, l'uno in via Mesiano al civico 12 e l'altro messo a disposizione dai fratelli Lunelli a Ravina, entrambi usati come deposito per le pubblicazioni (71).
La rivista, che era stata guidata per trent'anni da Giulio Benedetto Emert, passò nel 1967 sotto la direzione di Pasquale Pizzini che la mantenne fino al 1989, anno in cui sarebbe stato sostituito da Lia De Finis (1989-2010) (72).
Sotto la direzione di Pizzini nel 1976, all'indomani del nuovo statuto regionale, che vedeva ampliate le competenze della Provincia in materia di beni culturali, la rivista venne sdoppiata in due sezioni, la "Sezione prima" dedicata alla storia nei suoi diversi aspetti e la "Sezione seconda" che si sarebbe occupata di preistoria, archeologia, "monumenta", storia dell'arte, storia dei centri urbani. Questa divisione avveniva d'intesa con l'Assessorato alle attività culturali della Provincia, creato nel 1968 con la sesta legislatura, che trovava nella "Sezione seconda" un valido supporto nel campo della conoscenza e della salvaguardia dei beni culturali, in particolare di quelli storico artistici. Inizialmente gestita dal medesimo direttore e Comitato redazionale della "Sezione prima", la "Sezione seconda" ebbe una redazione propria, costituita da esperti del settore, a partire dal 1980 (73).

La svolta istituzionale: la costituzione in ente morale

Dal punto di vista istituzionale la Società aveva mantenuto lo stato giuridico assunto fin dalla fondazione e ancora si configurava come una associazione privata non riconosciuta; se questo status era legittimo dal punto di vista legale, veniva tuttavia sentito come una limitazione alla luce della nuova impostazione degli studi, dei rapporti con gli enti pubblici e della collaborazione con le altre realtà culturali sul territorio. A metà degli anno Ottanta del Novecento per iniziativa del presidente Umberto Corsini si propose all'assemblea una variazione dello statuto e l'erezione della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche in ente morale.
La variazione dello statuto venne presentata all'assemblea generale ordinaria tenuta il 9 giugno del 1985. La proposta partiva dalla considerazione del percorso che aveva seguito la Società in 66 anni di vita, diceva infatti Corsini nella sua relazione all'assemblea che "Il carattere della Società, come centro di ricerca, è rimasto immutato ... [e] ... si è sempre più precisato. Ciò che è venuto modificandosi ... è l'oggetto della ricerca che, restando pur sempre quella storica, si è ampliato ed esteso, valicando i confini del Trentino e dell'Alto Adige nei quali era stato contenuto dai costituenti la Società, per assurgere a temi anche più vasti di studi storici" (74).
L'articolo 1 dello statuto veniva quindi modificato secondo questi termini: la versione "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi che servono ad illustrare la Regione sotto l'aspetto storico-letterario e artistico, in particolare con la pubblicazione della 'Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche'", veniva sostituita dalla seguente "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi storici in generale e in particolare quelli che illustrano la regione con la pubblicazione della 'Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche', con altre pubblicazioni sociali, con Congressi, Convegni e Corsi, e con altre eventuali iniziative ivi comprese la partecipazione ad Associazioni, Istituti od enti costituiti ai fini di cui sopra e la promozione di associazioni aventi le medesime finalità" (75).
Da parte dei soci venne approvata la variazione dello statuto, ma la seconda proposta del presidente, che avrebbe modificato il profilo giuridico della Società, sollevò diverse obiezioni. La Società era nata come associazione privata, in un periodo piuttosto difficile per il Trentino, retto dal Governatorato militare e in attesa di essere riconosciuto a pieno diritto italiano. Nel 1919 la volontà di costituirsi in ente morale, ottenendo il riconoscimento con regio decreto, è testimoniata dal primo statuto della Società, allegato alle relazioni stenografate dell'assemblea costituente del 13 agosto 1919. Nell'articolo primo dello statuto si leggeva infatti che la Società per gli Studi Trentini era "... eretta in ente morale con regio decreto..." (76).
Nel verbale dell'assemblea del 13 agosto 1919 erano trascritte le opinioni e i commenti dei presenti in merito agli articoli dello statuto e riguardo al primo si annotava: "Alla Società viene dato il nome di 'Società per gli studi trentini'. Dopo la definitiva annessione della Venezia Tridentina al Regno d'Italia ne verrà chiesta l'erezione in ente morale per accrescerne decoro e importanza, facilitare l'ottenimento di contributi da parte del Governo e della concessione della franchigia postale" (77). Lo statuto era stato inviato alla Sezione Affari Civili del Governatorato di Trento per l'approvazione (ottenuta il 30 giugno 1919) e allo stesso modo era stata comunicata la fondazione della una nuova società al Ministero dell'istruzione che, con lettera dell'8 luglio 1919, plaudendo all'iniziativa, invitava la Società a inviare l'atto costitutivo, per iniziare da subito l'istruttoria per l'erezione in ente morale (78).
Il motivo per cui non venne in seguito dato inizio all'iter necessario per ottenere il riconoscimento non è chiaro; ufficialmente si attendeva l'annessione del Trentino all'Italia per regolarizzare lo status e questa sarebbe avvenuta solo l'anno successivo (26 settembre 1920), quando la Società e la rivista erano già entrate nel vivo dell'attività e delle pubblicazioni.
Il 9 giugno 1985 ai soci riuniti in assemblea Corsini ricordava che non richiedere il riconoscimento ufficiale era stata una scelta ben ponderata dai soci fondatori, poiché con "attenta prudenza di uomini liberi preavvertirono e poi toccarono con mano la svolta politica in senso centralistico e totalitario che si ebbe in Italia e mantennero la ... Società giuridicamente come una associazione di fatto, pienamente libera da ogni condizionamento governativo". Tuttavia, come sottolineava Corsini, i tempi erano cambiati, lo Stato era democratico e le leggi sugli enti morali non facevano più temere condizionamenti da parte dell'autorità politico-amministrativa.
La variazione del primo articolo dello statuto avrebbe inoltre permesso alla Società di generare altre istituzioni aventi finalità culturali e il ruolo di matrice assunto dalla Società stessa sarebbe stato esplicato in maniera migliore se questa avesse avuto il riconoscimento giuridico.
Dalle obiezioni sollevate in assemblea emergeva tuttavia il timore dei soci che, una volta riconosciuta giuridicamente, la Società venisse ad essere troppo legata allo Stato e all'autorità politica, con il rischio di un condizionamento dell'attività culturale. Gli argomenti presentati a favore del cambio di status furono tuttavia convincenti: avere personalità giuridica avrebbe permesso alla Società di accettare donazioni, di limitare la responsabilità finanziaria ai soli amministratori della Società, di vantare maggior autorità e maggior dignità (79).
La proposta venne alla fine accettata e la Società, ai fini di iniziare l'iter di erezione in ente morale, il 22 giugno 1986, alle ore 9.00 nella sede della Società in via Petrarca, alla presenza del notaio Paolo Piccoli, del presidente e di 30 soci convenuti, si costituiva in forma pubblica (80).
L'atto pubblico stilato dal notaio riassumeva le tappe fondamentali della prima costituzione della Società e trascriveva nell'atto anche la documentazione originaria del 1919 comprovante il riconoscimento (mai ufficializzato) della Società da parte dell'autorità; lo statuto allegato all'atto era quello approvato nel 1964, con l'unica modifica apportata all'articolo 1 nel 1985.
Nel corso dell'assemblea si tennero anche le elezioni che confermarono Umberto Corsini alla presidenza.
Con deliberazione del 19 febbraio 1988, n. 1152, la Giunta Provinciale di Trento riconosceva l'Associazione Società di Studi Trentini di Scienze Storiche con sede in Trento, via Petrarca, n. 36, quale persona giuridica privata operante nell'ambito provinciale (81).
Il 19 aprile 1988 il notaio presentava la richiesta di registrazione della Società nei registri delle persone giuridiche della Cancelleria commerciale del Tribunale di Trento e qui veniva registrata al numero 179 (82).
Si rendeva quindi necessaria una revisione dello statuto della Società per adeguarlo al nuovo stato giuridico. Le modifiche furono apportate prevalentemente dallo stesso Corsini che il 31 maggio 1992 presentò la nuova versione all'assemblea dei soci per l'approvazione. L'atto di modifica dello statuto venne stilato in forma pubblica dal notaio presente all'assemblea e venne quindi nuovamente sottoposto alla Giunta Provinciale, che lo approvò con delibera n. 13978 del giorno 8 ottobre 1993 (83).
Nella nuova stesura dello statuto venne inserito un articolo 2 bis, indicante gli estremi legali dell'esistenza della Società, che così riporta "Costituita nel 1919 fornita di personalità giuridica con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 19 febbraio 1988 n. 1152, la società non ha scopo di lucro".
Un ritocco minimo andava a modificare l'articolo 3 che, nella lista delle somme incassate dalla società per svolgere le proprie finalità, aggiungeva i contributi dei soci sostenitori, previsti dall'articolo 9. Nella nuova stesura il riconoscimento di socio sostenitore veniva esteso anche a coloro che avessero sussidiato la Società "con duratura attività per la gestione" della Società stessa e non era più quindi riservato solo a coloro che avessero sostenuto la società con somme considerevoli.
Modifiche minimali subiva anche la convocazione dell'assemblea che, se nei dettami del precedente statuto poteva essere convocata straordinariamente dalla richiesta di almeno un decimo dei soci, nella nuova redazione poteva essere convocata su richiesta di soli 10 soci.
Cambiava anche il numero dei soci necessari per richiedere lo scrutinio segreto che passava da 5, nello statuto del 1986, ad un decimo dei soci nella nuova formulazione (art. 16). Nella Direzione il numero dei consiglieri veniva portato da 6 a 7 (art. 18). Veniva inoltre eliminato l'obbligo di scegliere un vicepresidente abitante in città, nel caso in cui il presidente avesse la residenza fuori Trento (art. 23).
Veniva aggiunto un articolo 25 bis, relativo al Collegio dei revisori dei conti, che così recitava "Il Collegio dei revisori dei conti è formato di tre membri eletti nell'assemblea generale, elegge nel suo seno il Presidente e assolve le funzioni assegnate dalle leggi vigenti".
L'articolo 26 e 27 della vecchia stesura, inerenti la convocazione della Direzione e la validità delle sedute di Direzione, venivano eliminati e l'articolo 26 della nuova formulazione specificava la gratuità dell'opera prestata dalla Direzione e prevedeva la possibilità di ottenere rimborsi spese per missioni autorizzate dalla Direzione. L'articolo 28 veniva riscritto e prevedeva la possibilità di un rimborso delle spese di ricerca per i lavori commissionati dalla Società.
Invariate rimanevano invece le pratiche per lo scioglimento della Società (art. 29) (84).

Il "Centro permanente per lo studio della storia delle minoranze religiose e nazionali"

La modifica del primo articolo dello statuto e l'acquisizione della personalità giuridica, erano stati proposti dal presidente, che aveva addotto motivazioni di carattere prevalentemente pratico: maggior visibilità, maggior possibilità di dialogo con le istituzioni, facoltà di possedere e accettare beni, minor responsabilità da parte dei soci. La modifica permetteva inoltre alla Società di farsi matrice di altre associazioni che avessero medesime finalità culturali (85).
La nuova forma, quindi, non solamente adeguava lo statuto al rinnovamento degli studi, ma mirava a fissare le basi legali per promuovere la fondazione di un "Centro permanente per lo studio della storia delle minoranze religiose e nazionali", che sarebbe nato come emanazione della Società di Studi Trentini, coinvolgendo poi studiosi italiani ed europei. Il progetto era nato a seguito del "Convegno storico-giuridico sulle autonomie e sulle minoranze", organizzato dalla Società nel 1978 a Trento, in occasione del trentesimo anniversario della promulgazione dello statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige (86). Nel 1980 Corsini, nella relazione presentata ai soci riuniti nell'assemblea generale, sottolineava come molti paesi europei avessero una ricca tradizione di studi storico-giuridici sulle minoranze, a differenza dell'Italia, in cui il tema non era mai stato approfondito. Da qui la proposta di costituire una associazione culturale che seguisse in maniera costante e continuativa questi temi e problemi, ricorrendo anche alla collaborazione di studiosi italiani ed esteri.
L'anno successivo l'argomento veniva nuovamente affrontato in sede di assemblea generale e il presidente comunicava ai soci che sarebbero stati stanziati dei fondi per i lavori preparatori per la costituzione del Centro; nel 1982 anche la Regione Trentino-Alto Adige assicurava il suo contributo per la realizzazione del progetto. Nel 1983 al progetto lavorava un comitato promotore del quale facevano parte, oltre a Umberto Corsini, giuristi, storici trentini e professori di varie università italiane, ma l'iniziativa cominciava ad interessare anche studiosi dell'area tedesca. Nel 1984 veniva presentato all'assemblea il progetto di quello che sarebbe stato un "centro di studi storici del diritto pubblico interno ed internazionale, di storia delle istituzioni, correlata con la problematica delle minoranze religiose e nazionali". La prima riunione di quelle che nelle parole di Corsini sono "forze culturali specificatamente competenti in materia", si era tenuta a Venezia e in quell'occasione si era formato un nuovo comitato promotore, costituito da professori universitari; il progetto prevedeva di tenere le riunioni del comitato in città diverse e di coinvolgere sempre più studiosi all'argomento (87).
A questo punto la storia del Centro si fa complessa; dalle poche notizie che si conoscono risulta che il Centro permanente per lo studio della storia delle minoranze religiose e nazionali aveva sede presso la medesima sede della Società in via Petrarca e il direttivo era per la maggior parte costituito da membri del direttivo della Società. Questo è il motivo principale per cui la documentazione appartenente al Centro è stata conservata nell'archivio della Società di Studi Trentini: gli atti relativi alla fondazione sono conservati nell'archivio corrente della Società, poco altro materiale costituito da sottoscrizione di soci sostenitori, richieste di contributi, dichiarazioni a fini amministrativi sono conservati nell'archivio di deposito e storico della stessa Società, con documenti coevi e della medesima tipologia prodotti e conservati da quest'ultima (88).
Tracce evidenti di una gestione congiunta delle due associazioni sono sia le carte che l'attività del Centro ha lasciato nell'archivio della Società, sia le annotazioni delle agende di segreteria, sulle quali sono appuntati dati e attività sia della Società che del Centro (89).

La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche dopo la presidenza di Umberto Corsini

Il 30 giugno 1993 il presidente veniva a mancare e gli subentrava il vicepresidente Sergio Benvenuti, presidente "ad interim" fino al mese di novembre, quando la direzione della Società, il 19 novembre 1993, affidava la presidenza a Maria Garbari, docente universitaria, allieva e collaboratrice di Corsini, destinata a raccoglierne l'eredità e a proseguire nel solco degli studi e dell'impostazione di studio e ricerca impressa dal predecessore (90).
Nei suoi quasi vent'anni di presidenza si vennero affiancando diversi vicepresidenti: Sergio Benvenuti (fino al 1995), Albino Casetti (1995-1998), Iginio Rogger (1998-2010); alla carica di segretario si avvicendarono Casimira Grandi (1993-1998), Mauro Nequirito (1998-2007), Luca Gabrielli (2007-2010).
La direzione della Sezione prima della rivista dopo essere stata a lungo assunta da Pasquale Pizzini (1967-1989), passò a Lia De Finis, che l'avrebbe mantenuta dal 1989 al 2010.
Nel 2010 la presidenza viene assunta da Marcello Bonazza e la direzione della Sezione prima della rivista passa ad Emanuele Curzel, mentre la direzione della Sezione seconda viene assunta da Antonio Carlini.
Con la nuova direzione la Società rinnova anche il titolo e la veste grafica della rivista. Dal 1976 la rivista usciva con l'unico titolo Studi Trentini di Scienze Storiche, nelle Sezioni I e II, l'una dedicata alla storia l'altra ai "monumenta". Dal primo numero del 2011 le due sezioni assumono il titolo di Studi trentini. Storia e Studi trentini. Arte, mantenendo i due comitati di redazioni divisi e affidati a due diversi direttori, coadiuvati da esperti del settore (91).

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Trento, via Roma (1919 - 1968)
Trento, via Rosmini (1968 - 1970)
Trento, via Petrarca (1970 - 2010)
Trento, via Santa Croce (2010 - )

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ente di cultura

Associazione costituita il 13 agosto 1919; ricostituita con atto pubblico il 22 giugno 1986. Persona giuridica privata operante in ambito locale, riconosciuta con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, n. 1152 del 19 febbraio 1988.

Gli enti morali nella dottrina della giurisprudenza

La prima normativa completa e coerente in merito alla costituzione delle associazioni di diritto privato viene dettata dal Codice civile, approvato con regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, al Titolo II ("Delle persone giuridiche"); per la prima volta vengono promulgate le norme per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni, fondazioni e altre istituzioni, ma anche le regole fondamentali per la loro organizzazione interna e per la loro gestione (92).
Fino all'approvazione del Codice civile, per il Regno d'Italia, la costituzione di associazioni di diritto privato e il percorso burocratico da seguire per ottenere la personalità giuridica, non erano regolamentati da leggi o normative particolari (93).
Nel Codice civile del 1865, entrato in vigore per tutte le province del Regno il 1 gennaio 1866 (94), non era stata sviluppata una normativa organica sul riconoscimento delle persone giuridiche, l'argomento era stato trattato in maniera discontinua, preso in considerazione solo qualora veniva ad interessare altri temi ed altri soggetti di diritto (95).
In questo primo Codice del Regno, nel Libro I ("Delle persone"), Titolo I ("Del godimento della cittadinanza e dei diritti civili") i corpi morali sono trattati genericamente dall'articolo 2 nel quale si legge che "I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico". In questo articolo vi è la base del riconoscimento della personalità giuridica di ogni specie di ente collettivo che sia già esistente e che sia compatibile con le leggi e i dettami del nuovo diritto pubblico e vi è anche il fondamento teorico che permette l'erezione di nuovi corpi morali, purché questi siano legalmente riconosciuti; l'articolo omette tuttavia di indicare da quale autorità debba emanare questo riconoscimento secondo la legge (96).
Il Codice del 1865 si occupa di enti morali soprattutto in merito alla regolamentazione del diritto di proprietà, così nell'articolo 425 si legge che "I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati" e, secondo l'articolo 433, "I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e possedere". Ulteriori disposizioni sono rivolte in particolare al controllo delle proprietà degli enti morali da parte dello Stato per arginare la pratica della manomorta e impedire che la ricchezza venga sottratta alla circolazione. In questa prospettiva l'articolo 932 stabilisce che "Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Esse non possono essere accettate se non col benefizio dell'inventario se non con le forme stabilite dai rispettivi regolamenti", mentre, in merito alle donazioni, l'articolo 1060 stabilisce che "Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll'autorizzazione del governo menzionata nell'articolo 932".
Anche la legislazione mirava al contenimento della manomorta e la prima legge in questo senso risaliva al periodo preunitario, pubblicata per il Regno di Sardegna nel 1850 ed estesa a tutto il Regno d'Italia dopo l'unificazione; la legge 5 giugno 1850, n. 1037, "Disciplina degli acquisti dei corpi morali", impediva a stabilimenti o corpi morali, ecclesiastici o laicali, di acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Questa legge veniva integrata dal regio decreto 30 marzo 1851, n. 1151, che disponeva in merito alla presentazione dei reclami dei privati contro le donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore di corpi morali, e infine attuata con regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, "Disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n. 1037" (97).
Altri interventi da parte dello Stato per disciplinare gli enti morali erano limitati alla promulgazione di leggi a carattere particolare per la regolamentazione di consorzi o altre associazioni legate da scopo comune (98).
Fino alla promulgazione del Codice civile nel 1942, le teorie inerenti la costituzione e il riconoscimento di un ente morale erano state sviluppate dalla giurisprudenza; la teoria era stata elaborata tra la fine dell'Ottocento e il primo trentennio del Novecento ed era stata costruita a partire dal diritto romano, dalle consuetudini medievali, dal Codice civile del 1865, dalle (poche) leggi particolari del Regno, dalla comparazione con le dottrine elaborate in altri stati, dai codici vigenti, nonché dalle sentenze dei tribunali (99).
Ne era derivata una teoria complessa e aperta a diverse interpretazioni, soprattutto in merito ai caratteri intrinseci che le associazioni dovevano possedere per ottenere l'erezione in ente morale, ma nelle linee generali le definizioni e i concetti convergevano verso una visione comune (100).
Alla luce della giurisprudenza, la modalità di associazione alla quale si conforma la Società per gli Studi Trentini è la "corporazione" (detta anche "associazione"), intesa secondo il diritto romano come "universitas personarum", contrapposta a "fondazione" intesa come "universitas rerum"; "corporazione" viene inoltre distinta da "istituzione", che differisce in quanto non ha alla base un gruppo di membri, ma una massa inorganica di destinatari che restano fuori dalla costituzione dell'ente. La corporazione quindi si configura come una "pluralità di uomini riuniti per il raggiungimento di uno scopo" che "dev'esser determinato, possibile, lecito" (101).
La giurisprudenza individua due requisiti necessari per costituire una personalità giuridica: l'esistenza di un substrato e la concessione di personalità.
La corporazione o associazione ha alla base una collettività di persone unita per un bisogno o uno scopo comune che si forma, nella maggior parte dei casi, in maniera volontaria. L'associazione prende vita con un atto costitutivo che ne è il fondamento e per regolamentare la vita futura si dà un ordinamento rappresentato dallo statuto. La costituzione di un'associazione può avere origine da diverse premesse e può nascere per iniziativa di un singolo promotore o per volontà di un gruppo riunito in comitato, che rivolge inviti e programmi al pubblico per raccogliere le adesioni di una collettività umana, che servirà da base alla persona giuridica (questo è il caso della Società per gli Studi Trentini). Comunque si arrivi all'atto costitutivo, esso ha sempre la medesima funzione e natura giuridica: rappresenta la dichiarazione unanime di volontà degli associati di unirsi in associazione e di formare un corpo collettivo al quale ciascuno dichiara di appartenere come membro subordinato. L'atto costitutivo deve essere un atto scritto, poiché sulla base di questo l'amministrazione deciderà se concedere il riconoscimento della personalità e l'autorità giudiziaria controllerà la legalità delle operazioni (102).
Lo statuto viene considerato parte fondamentale dell'atto costitutivo, sia esso congiunto, e quindi parte integrante dell'atto, sia esso semplicemente allegato.
Lo statuto fondamentale (o organico) rappresenta il complesso delle norme che regolano, in modo astratto e per il futuro, la struttura interna dell'associazione, il suo funzionamento e le modalità con cui la sua attività si esplica verso l'esterno. La giurisprudenza fissa gli elementi essenziali che devono essere riportati dallo statuto: il nome, lo scopo e la sede dell'associazione, i mezzi patrimoniali per il raggiungimento del fine prefissato, la struttura organica dell'associazione, con la definizione delle autorità che cooperano per attuare la vita corporativa, le regole per la scelta delle persone chiamate a ricoprire i diversi ruoli istituzionali, le loro funzioni e competenze. Lo statuto deve inoltre determinare i diritti e gli obblighi dei membri rispetto all'associazione e le norme per la modificazione dello statuto stesso, nonché per l'eventuale scioglimento della società e la destinazione del patrimonio residuo.
Nelle corporazioni volontarie a carattere privato lo statuto nasce da un accordo tra le parti, che possono anche conformarsi ad uno schema stabilito, un modello prefissato per le associazioni che appartengono ad una precisa categoria (103).
L'associazione può a questo punto dirsi costituita, ma non ancora in possesso della personalità giuridica; quest'ultima, che nell'ordine giuridico è la capacità a comparire tra i soggetti di diritto, deve essere concessa da chi ha la facoltà di farlo, ossia dal "potere pubblico" e, secondo la giurisprudenza, più specificatamente dal potere esecutivo (104).
Il riconoscimento di una personalità giuridica può passare attraverso diverse forme; tralasciando il riconoscimento congenito (che riguarda corporazioni e istituzioni create direttamente dallo Stato per legge), le associazioni a carattere privato ottengono di regola un riconoscimento successivo, che può avvenire in forma generale, quando viene concesso a gruppi omogenei di associazioni, che perseguono un determinato scopo e possiedono determinati requisiti previsti dalla legge, oppure può essere conseguenza di un atto speciale concesso ad un singolo ente (105).
La maggior parte dei riconoscimenti, secondo la giurisprudenza del primo Novecento, avviene per atto speciale e si configura quindi come atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo, che vi provvede con decreto regio, sentito il Consiglio di Stato. Il decreto assume quindi una formula diretta nella quale si specifica che una determinata società viene eretta in ente morale (106).
I teorici del diritto si trovano concordi nell'affermare che per la seconda metà dell'Ottocento e il primo Novecento nella legislazione italiana non si trovavano indicazioni di principi generali da seguire per ottenere il riconoscimento, tuttavia, partendo dal caso specifico della legge che regola le istituzioni pubbliche di beneficenza, "mutatis mutandis", si delinea la procedura da seguire per il riconoscimento di un ente morale (107).
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erano state regolamentate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dal successivo regio decreto di attuazione (108). In base a questa legge la fondazione di nuove istituzioni avveniva con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. La richiesta di erezione, redatta in carta da bollo, doveva essere inviata al re con i documenti necessari (in particolare l'atto di fondazione e lo statuto) e trasmessa al Ministero dell'interno per mezzo del prefetto, che vi aggiungeva il parere sulla convenienza e opportunità dell'ente. Quando il decreto veniva ottenuto, il prefetto lo inviava all'amministrazione interessata per mezzo dell'Ufficio di finanza, che si occupava della riscossione della tassa dovuta (artt. 94, 95 del R.D. 99/1891).
La regola particolare per l'ente di beneficenza viene quindi "tradotta" dalla giurisprudenza e usata come modello per gli altri casi.
Le associazioni a carattere privato dovranno inviare la richiesta di erezione in ente morale al ministero competente in materia, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto; il ministero manderà avanti la pratica che, se non vi sono impedimenti, si concluderà con l'erezione in ente morale tramite decreto regio. Il ministero competente in materia nel periodo di fondazione della Società per gli Studi Trentini è il Ministero della pubblica istruzione, al quale, fin dalla fondazione, anche se in seguito avrebbe avuto diverse riorganizzazioni, era stata assegnata la competenza sugli istituti scolastici, le biblioteche e le accademie.
Se il riconoscimento reale manca, la persona giuridica non esiste.
Questo non significa tuttavia che l'associazione in sé non possa esistere. Già a cavallo tra Ottocento e Novecento la giurisprudenza sviluppa e approfondisce la teoria delle associazioni non riconosciute. Queste si pongono in essere con un atto costitutivo, si presentano con cariche, uffici, scopo, patrimonio al pari delle associazioni riconosciute, ma difettano di personalità giuridica per cause diverse: in molti casi sono in attesa di ottenerla, in altri si sono viste rifiutare il riconoscimento richiesto, in altri ancora non possono ottenerlo perché la legge lo vieta (è il caso degli enti soppressi). Si ipotizzano tuttavia casi in cui le stesse associazioni consapevolmente non richiedono il riconoscimento, sia perché la loro finalità e la loro attività sono minime rispetto alla spesa e alla burocrazia da affrontare per la richiesta di riconoscimento, sia perché vogliono evitare le ingerenze dello Stato nella loro organizzazione e nella loro gestione (109). Tuttavia se perseguono uno scopo lecito l'esistenza di queste associazioni è perfettamente legale e trova fondamento nel diritto di riunione che è stabilito dallo Statuto Albertino del 1848, nel quale "È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica" (art. 32); anche le interpretazioni che Parlamento e tribunali avevano dato a questo articolo vengono a confermare la liceità e l'effettiva esistenza delle associazioni non riconosciute (110).
Posta la liceità della loro esistenza e la mancanza di leggi proprie per la loro organizzazione, la valutazione di vantaggi e svantaggi delle associazioni non riconosciute spetta alla giurisprudenza, che assume posizioni contrastanti.
Una parte della giurisprudenza considera la situazione degli enti non riconosciuti non molto diversa da quella delle associazioni riconosciute, attribuendo loro la capacità di acquistare, possedere, stare in giudizio per mezzo di un proprio rappresentante; quest'ultimo non rappresenta un ente collettivo (così come in una società con personalità giuridica), ma ogni singolo membro dell'associazione. "L'erezione in persona giuridica non ha dunque per mira, o per risultato, di rendere possibili acquisti, contratti e rappresentanza in giudizio, ma di renderli diretti e più facili, eliminando le difficoltà del condominio, della responsabilità personale, dell'acquisto indiretto e della rappresentanza singolare, che si converte in collettiva" (111).
Secondo l'interpretazione opposta, la mancanza di riconoscimento legale complica la gestione di un'associazione, che deve fare i conti con le problematiche legate al possesso del patrimonio, con l'impossibilità di ricevere donazioni o legati, con la responsabilità dei singoli nei confronti del gruppo, con la difficoltà di stare in giudizio. La condizione di queste associazioni viene riassunta dalla giurisprudenza in questi termini: "la vita delle associazioni non riconosciute è una vita precaria, poggiata essenzialmente sulla 'bona fides', sul buon valore delle parti e dei terzi" (112).
Nel Regno d'Italia, quindi, la normativa sulla fondazione di nuove associazioni e l'acquisizione della personalità giuridica può contare solo in minima parte sulla chiarezza della legislazione, ma trova comunque stabilità nelle regole della giurisprudenza e in una prassi ormai consolidata.

La Società per gli Studi Trentini e la rinuncia all'erezione in ente morale

La fondazione della Società per gli Studi Trentini avvenne in un periodo di transizione per la regione, che ancora non era formalmente annessa all'Italia. Il 3 novembre 1918 le truppe alleate entravano a Trento, dove il giorno successivo veniva istituito un Governatorato militare al comando del generale Guglielmo Pecori Giraldi che, assunti i poteri politici e amministrativi nei confini occupati fino alla linea del Brennero, attraverso il Segretariato Generale per gli Affari Civili, avrebbe gestito la regione nella transizione verso lo Stato italiano.
L'annessione ufficiale al Regno d'Italia sarebbe stata sancita solamente l'anno successivo dal trattato di Saint-Germain (firmato il 10 settembre 1919) e ratificata dalla legge sull'annessione delle nuove province, promulgata il 26 settembre del 1920. Il 4 luglio 1919, prima dell'annessione ufficiale, il Segretariato Generale per gli Affari Civili veniva sciolto e, presso la Presidenza del Consiglio, veniva istituito l'Ufficio Centrale per le Nuove Provincie del Regno, sotto la direzione di Francesco Salata. Il Governatorato militare venne sostituito con analogo organo civile e con decreto del 20 luglio veniva nominato per Trento un commissario straordinario nella persona di Luigi Credaro.
Le norme di diritto vigenti in Trentino rimasero, nel periodo di transizione, quelle stesse che erano in vigore sotto la cessata monarchia austriaca; solo dal 1921 si sarebbe cominciato ad estendere progressivamente anche al Trentino-Alto Adige i codici e le leggi del Regno d'Italia (113).
La Società per gli Studi Trentini viene a costituirsi quindi in una realtà territoriale che, dal punto di vista istituzionale, amministrativo e legislativo è in costruzione.
Gino Onestinghel aveva riposto grandi speranze nel passaggio del Trentino all'Italia, confidando che l'annessione al Regno non solo avrebbe portato libertà, fervore di ideali, riconoscimento e sostegno da parte delle autorità, ma avrebbe anche favorito l'arricchimento della cultura grazie alle nuove correnti intellettuali con le quali si sarebbe venuti in contatto (114).
Al termine del conflitto, nel corso del 1919 l'onere di realizzare i programmi di Onestinghel venne assunto da un comitato promotore, composto da padre Emilio Chiocchetti, Alessandro Canestrini, Quintilio Perini, Lamberto Cesarini Sforza, Adolfo Cetto, Giuseppe Menestrina, Luigi Sette e altri.
Nella prima assemblea convocata il 29 maggio sotto la presidenza di Vittorio Zippel, alla quale erano stati invitati i redattori e collaboratori delle riviste sorte prima della guerra e chiuse a causa del conflitto, si deliberò la stesura di uno statuto per la nuova Società.
La giurisprudenza aveva fissato la forma che avrebbe dovuto avere uno statuto e le norme minime che doveva contenere per regolamentare la struttura interna dell'associazione e la sua attività all'esterno. Lo statuto doveva determinare il nome, lo scopo e la sede dell'associazione, i mezzi patrimoniali con i quali raggiungere il fine prefissato, la struttura organica, le funzioni e le competenze, le responsabilità delle autorità chiamate a guidare l'associazione e le modalità per la scelta di queste ultime, i diritti e gli obblighi dei membri nei confronti dell'associazione, le norme per la modificazione dello statuto stesso, le norme per l'eventuale scioglimento e i beneficiari del patrimonio in caso di estinzione della società (115).
Lo statuto veniva quindi compilato seguendo questo schema generale e presentato all'assemblea degli studiosi convocata dal comitato promotore il 15 giugno presso il municipio di Trento, sotto la presidenza del sindaco Zippel; lo statuto venne letto, discusso, modificato in alcune sue parti e infine approvato dall'assemblea (116).
Lo statuto venne quindi inviato per l'approvazione alla sezione per gli Affari civili del Governatorato di Trento, che lo avrebbe restituito, munito di visto, il 30 giugno (117).
L'associazione non poteva dirsi ancora costituita, dato che la condizione fondamentale per portare alla luce la Società era a questo punto stilarne l'atto costitutivo, che veniva definito dalla giurisprudenza come il risultato tangibile della volontà degli associati di creare un corpo collettivo al quale aderire come membri subordinati e che rappresentava un accordo degli stessi sull'esistenza e lo scopo dell'associazione e sui diritti e obblighi degli associati.
La Società per gli Studi Trentini si costituì ufficialmente il 13 agosto 1919; all'assemblea costitutiva, tenuta presso il municipio di Trento, ancora una volta sotto la presidenza del sindaco Zippel, vennero invitati coloro che il comitato promotore aveva scelto come soci. La giurisprudenza prevedeva che l'atto costitutivo avesse forma scritta e che fosse accompagnato dallo statuto, ma non entrava nello specifico delle modalità secondo le quali doveva essere redatto.
Della fondazione ufficiale della Società rimane, come unica testimonianza, il resoconto stenografico dell'assemblea costitutiva del 13 agosto, corredato dallo statuto approvato il 30 giugno dall'Ufficio Affari Civili del Governatorato (118).
Che l'atto costitutivo fosse necessario per la nascita della Società doveva essere noto ai fondatori, lo richiedeva del resto espressamente il Ministero dell'istruzione nella lettera dell'8 luglio, nella quale prendendo atto e plaudendo all'iniziativa dell'associazione e della rivista, richiedeva esplicitamente di inviare l'atto costitutivo della Società per iniziare l'istruttoria per l'erezione in ente morale (119).
L'atto costitutivo di fatto assume la forma del verbale stenografato con il resoconto dell'assemblea, dove gli accenni alla fondazione della Società vengono diluiti nella varietà degli argomenti trattati e le operazioni effettuate per la votazione e la nomina del Consiglio e dei Comitati di redazione vengono riassunte in maniera piuttosto concisa a chiusura del verbale. Questa scelta appare quantomeno "anomala", dal momento che si trattava dell'atto di nascita di una Società, che assumeva consciamente un ruolo fondamentale per gli studi di storia regionale e che mirava a farsi rappresentante della classe intellettuale trentina nei confronti della nazione.
Per ottenere lo status di ente morale a questo punto sarebbe stato necessario richiedere il riconoscimento regio.
Nelle intenzioni iniziali vi era da parte degli associati la volontà di assumere personalità giuridica costituendosi in ente morale. Nell'assemblea del comitato promotore del 15 giugno, in merito all'articolo 1 dello statuto si specifica che "dopo la definitiva annessione della Venezia Tridentina al Regno d'Italia, ne verrà chiesta l'erezione in ente morale per accrescerne decoro e importanza, facilitare l'ottenimento di contributi da parte del Governo e della concessione di franchigia postale". L'articolo 1 dello statuto approvato dal Governatorato militare, lascia aperta questa strada e viene così formulato "La Società per gli studi trentini, eretta in ente morale con R. decreto, ha per iscopo di promuovere gli studi e mettere in luce i monumenti e le altre fonti che servono per illustrare, sotto ogni aspetto, la regione trentina" (120).
Alla costituzione della Società non segue tuttavia l'inoltro della documentazione necessaria al Ministero dell'istruzione per avviare la pratica del riconoscimento, come da precisa richiesta, e quando lo statuto viene pubblicato sul primo numero della rivista "Studi Trentini", nel primo articolo non si fa più riferimento all'erezione in ente morale (121).
Solo a distanza di più di sessant'anni, nell'assemblea generale del 9 giugno 1985, il presidente Umberto Corsini avrebbe proposto di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica per la Società, lodando la scelta di non costituirsi in ente morale fatta dai soci fondatori che, con "attenta prudenza di uomini liberi preavvertirono e poi toccarono con mano la svolta politica in senso centralistico e totalitario che si ebbe in Italia e mantennero la ... Società giuridicamente come una associazione di fatto, pienamente libera da ogni condizionamento governativo" (122).
Il cambiamento di prospettiva in effetti fu radicale e repentino. Il comitato promotore aveva da subito cercato l'appoggio delle istituzioni, pubbliche e non, aveva cercato l'aggregazione con la Deputazione veneta di storia patria, aveva richiesto la convalida dello statuto al Governatorato, aveva comunicato la costituzione della Società al Ministero dell'Istruzione, ne aveva ricevuto in cambio promesse di contributi e sovvenzioni. La Società fin dalla costituzione mirava quindi a farsi conoscere e fino alla pubblicazione ufficiale dello statuto sul primo numero della rivista, aveva espresso la volontà anche di ottenere il riconoscimento ufficiale, che di fatto avrebbe potuto essere richiesto a partire dal settembre 1920, quando veniva ratificata l'annessione del Trentino all'Italia. Ancora con entusiasmo il 29 settembre 1920, all'indomani della legge di annessione, Lamberto Cesarini Sforza, in qualità di presidente, inviava gli omaggi della Società di Studi Trentini al sovrano, dal quale otteneva il ringraziamento e l'approvazione dell'iniziativa, e tra il 1920 e il 1921 la Società inviava allo stesso i primi numeri della nuova "Rivista di Studi Trentini" (123).
Ben nota è quindi la nuova Società storico-scientifica, alla quale il 26 novembre 1921 si rivolge il vicepresidente della Camera dei deputati, Raffaele Paolucci, che necessita di visionare i due volumi "La passione del Tirolo avanti l'annessione" del Grabmayr e "Nell'Alto Adige per la verità e il diritto d'Italia" (pubblicato a cura della Società di Studi Trentini), per vari studi e per alcuni progetti di legge (124). Nel 1921, a seguito dell'istituzione della commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al regno e disporre la lezione ufficiale dei nomi dei comuni, delle frazioni e delle altre località abitate negli stessi, alle "società scientifiche e affini" viene richiesto di proporre un delegato per la commissione istituita, si chiede quindi anche alla Società per gli Studi Trentini di presentare la sua proposta (125).
La Società per gli Studi Trentini quindi si propone come coordinatrice degli studi inerenti la regione trentina, intrattiene buoni rapporti con le istituzioni e non sembra volersi sottrarre alla collaborazione con queste ultime, tuttavia non dà seguito al progetto di costituirsi in ente morale.
Il progetto di assumere una qualche veste ufficiale sarebbe stato nuovamente discusso nell'assemblea della Direzione del 23 giugno 1925. Il presidente Luigi Sette proponeva che la Società si costituisse in "consorzio economico a garanzia illimitata" o, per lo meno, in "ente morale". Si accenna quindi ad una discussione che avrebbe avuto lo scopo di preparare la modifica dello statuto. L'anno successivo si interveniva effettivamente sulla formulazione di vari articoli, ma si trattava di ritocchi, che avevano il merito di snellire il testo e rendere più agevoli le convocazioni, ma che non preparavano o favorivano in alcun modo la modifica della personalità della Società (126).
La Società quindi manteneva il suo status di associazione a carattere privato, non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, ma a tutti gli effetti legale, in quanto tale forma di associazione era prevista dalla giurisprudenza e dalla legge.
Il pericolo di condizionamento governativo degli studi temuto, secondo le parole di Corsini, dai soci fondatori, sarebbe comunque divenuto reale indipendentemente dall'avere o meno ottenuto il riconoscimento giuridico.
Con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, venne approvato e pubblicato il Codice civile che, con le successive norme di attuazione, fissava le basi legislative per la regolamentazione delle associazioni di diritto privato, riconosciute e non riconosciute; tali norme sarebbero rimaste in vigore, pressoché immutate, fino alla fine del XX secolo. Il Codice civile nel Libro primo ("Delle persone e della famiglia"), Titolo II ("Delle persone giuridiche"), articoli 12-42, stabiliva in generale che un'associazione a carattere privato che abbia intenzione di costituirsi in ente morale debba essere ufficialmente costituita con atto pubblico; ottenuta la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale, la persona giuridica doveva essere registrata nell'apposito pubblico registro istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia (127).
Non vi sono fonti che attestino che a seguito della pubblicazione del Codice sia stato rivalutato, da parte della Società, il progetto di costituirsi in ente morale. Si deve del resto ricordare che all'indomani della pubblicazione del Codice e delle relative Disposizioni di attuazione la Società interrompeva l'attività a causa dell'inasprirsi delle operazioni belliche.
La Società di Studi per la Venezia Tridentina, mantenendo quindi lo stato giuridico che aveva assunto all'atto della fondazione nel 1919, si configura ancora come associazione non riconosciuta, ammessa dalla legge e regolata dal Capo III del Codice civile; in questa forma la Società avrebbe ripreso e continuato la sua attività di ricerca e pubblicazione per il ventennio successivo (128).
L'elezione di Umberto Corsini nel 1964 diede inizio ad un lungo periodo di presidenza che permise di ripensare e modificare il ruolo della Società nel contesto degli studi storici, mantenendo saldo però quel rigore scientifico che era stato alla base della ricerca fin dalla fondazione.
Le ricerche di storia locale non vengono abbandonate, ma vengono inserite in contesti storico-geografici più ampi, nella consapevolezza che "la storiografia insegue la storia e non può non adeguarsi" (129).
Nel primo ventennio di presidenza di Corsini la Società si concentra sull'espansione dell'attività scientifica, si fa promotrice di seminari, congressi, giornate di studio di interesse nazionale e internazionale, collabora con altri istituti culturali presenti sul territorio e rafforza i legami con l'ente pubblico.
Solo nel 1985 questo rinnovamento dell'impostazione degli studi si traduce in due proposte che vengono ad incidere sulla natura stessa della Società.
Nell'assemblea generale del 9 giugno 1985 viene votata la modifica dell'articolo 1 dello statuto (130). Nella nuova stesura l'articolo viene così formulato "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha lo scopo di promuovere gli studi storici in generale, e in particolare quelli che illustrano la Regione, con la pubblicazione della Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche, con altre pubblicazioni sociali, con Congressi, Convegni e Corsi, e con altre eventuali iniziative ivi compresa la partecipazione ad Associazioni, Istituti od enti costituiti ai fini di cui sopra, e la promozione di associazioni aventi le medesime finalità" (131).
La nuova formulazione dello statuto aveva come scopo non solo quello di adeguare il primo articolo alle nuove frontiere dell'attività scientifica, ma fissava anche le basi legali per la fondazione di un "Centro permanente per lo studio della storia delle minoranze religiose e nazionali", che sarebbe nato come emanazione della Società di Studi Trentini e avrebbe coinvolto studiosi italiani ed europei.
Nell'assemblea generale del 9 giugno 1985, dopo la votazione per la modifica dello statuto, il presidente Corsini sottopone ai soci anche la proposta di erezione della Società in ente morale. Nelle parole del presidente l'acquisizione della personalità giuridica altri non è che la realizzazione di quel progetto, nato nel 1919 e poi abbandonato dai soci fondatori che, consci della svolta politica centralistica e totalitaria che si ebbe in Italia, avevano preferito mantenere la Società come un'associazione di fatto, libera da ogni condizionamento governativo. A fonte delle obiezioni dei presenti, che temono di aprire così la porta all'ingerenza dello Stato, il presidente contrappone la legislazione vigente per gli enti morali e la democraticità dello Stato, che ormai non fanno più temere ingerenze e limiti imposti dall'alto alla libertà di studio e ricerca. L'erezione in ente morale avrebbe attribuito maggior autorità e dignità alla Società, favorendo i rapporti con l'ente pubblico; sarebbe inoltre stato possibile accettare donazioni e possedere un patrimonio, la responsabilità del quale, non sarebbe più ricaduta su tutti i soci, ma solo sugli amministratori della Società.
Il riconoscimento della personalità giuridica avrebbe inoltre dotato la Società dell'autorità necessaria per porsi come matrice del nuovo "Centro permanente per lo studio della storia delle minoranze religiose e nazionali".
Le perplessità manifestate dall'assemblea portarono il presidente a non richiedere di mettere ai voti la proposta nell'immediato, ma solo di dare autorizzazione per esperire le vie e i modi per l'erezione della Società in ente morale (132).
A metà degli anni Ottanta, quando la Società di Studi Trentini inizia l'iter per l'ottenimento dell'erezione in ente morale, la legislazione vigente inerente le persone giuridiche è ancora in larga parte costituita dai dettami del Codice civile del 1942 e dalle Disposizioni attuative dello stesso.
La società deve essere costituita con atto pubblico (art. 14) e l'atto costitutivo e lo statuto devono essere strutturati in maniera tale da riportare una serie di elementi che identificano la società, ne determinano gli scopi e dettano le norme principali per la sua gestione ed eventualmente la sua estinzione (art. 16).
Nel frattempo con la legge 118 dell'11 aprile 1972 erano stati varati dei provvedimenti in favore delle popolazioni altoatesine; la legge, che regolamentava tra l'altro le materie più diverse, trasferiva alle province autonome di Trento e Bolzano le competenze sul riconoscimento della persone giuridiche private (133).
In virtù dell'articolo 17 di questa legge "Spetta alle province autonome di Trento e Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale", inoltre "I Presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime. Nell'esercizio del predetto potere i Presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo" (art. 18). La legge 118 veniva quindi a sostituirsi, in Trentino-Alto Adige, all'articolo 12 del Codice civile e, per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni operanti nell'ambito regionale, non era più necessario il decreto del Presidente della Repubblica.
Nell'assemblea generale del 22 giugno 1986, presso la sede di via Petrarca, alla presenza del notaio, si costituisce formalmente la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Nell'atto di costituzione viene inserita una lunga premessa che lega la nascita "ufficiale" della Società con la nascita "storica" del 1919, alla quale seguono la trascrizione del nuovo statuto e i nominativi dei nuovi soci fondatori. L'atto del notaio Paolo Piccoli viene registrato con numero di repertorio 2563 - Atto n. 414, datato 22 giugno 1986 (134).
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 118 del 1972, con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1152 del 19 febbraio 1988, la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche viene riconosciuta persona giuridica privata operante nell'ambito locale (135).
Secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Codice civile (integrato dalle Disposizioni di attuazione del Codice, artt. 22-25), ottenuta l'approvazione dell'atto costitutivo viene presentata richiesta di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche il 19 aprile 1988; la società è quindi ufficialmente iscritta al numero 179 del Registro delle persone giuridiche, istituito presso il Tribunale di Trento (136).
Parallelamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del Codice civile, che sottopone all'autorità governativa le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il conseguimento della personalità giuridica implica che le variazioni dello statuto e dell'atto costitutivo della Società vengano approvate della Giunta Provinciale di Trento (137).
Nell'assemblea generale del 31 maggio 1992 è presente anche il notaio Marco Dolzani che, in qualità di soggetto pubblico, verbalizza le variazioni approvate dai soci e allega al documento la copia del nuovo statuto. La variazione allo statuto viene registrata con numero 24819 di repertorio e con numero di atto 2449 e passa quindi all'esame della Giunta Provinciale, che la approva con delibera dell'8 ottobre 1993, n. 13978 (138).

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La riorganizzazione degli studi storici in Trentino, così come era stato progettato da Luigi Onestinghel al confino a Revò, sarebbe stata possibile non appena fosse finita la guerra e la regione, finalmente unita alla nazione, libera e autonoma sarebbe venuta in contatto con nuove correnti culturali. Per la Società di Studi Trentini Onestinghel aveva previsto in primo luogo la realizzazione di tre progetti: la collaborazione tra i diversi studiosi e intellettuali per favorire il coordinamento degli studi, la pubblicazione di una rivista di studi trentini, che sostituisse tutte le riviste attive prima della guerra, e la pubblicazione dei "Monumenta Tridentina" (139).
Dopo la fondazione della Società il programma editoriale viene fissato nell'articolo 32 dello statuto che recita: "Le pubblicazioni della Società sono: I. Rivista periodica intitolata: Studi Trentini. II. Monumenta Tridentina" (140).
La rivista Studi Trentini, prevista inizialmente a periodicità trimestrale (poi variata nel corso degli anni), usciva con il primo numero nel 1920. L'introduzione al primo numero, il breve "Incominciando" del presidente Cesarini Sforza, esponeva il programma che era stato previsto per la Società (141).
Nella rivista trovavano posto articoli e interventi su molteplici temi: storia, arte, sfragistica, toponomastica, poesia e folcklore, ma anche scienze naturali, botanica e zoologia, tutti aventi alla base il medesimo interesse per la regione trentina. Rientrava quindi a pieno titolo, nel primo Comitato redazionale accanto a Francesco Menestrina, Giacomo Roberti ed Ettore Zucchelli, il naturalista Giuseppe Dalla Fior, che in pochi anni avrebbe pubblicato sulla rivista un'ottantina di contributi inerenti le scienze naturali (142).
Anche la nona serie dei "Monumenta Tridentina" del resto, nel progetto iniziale, era dedicata alla fisica del Trentino e avrebbe dovuto occuparsi di geografia, mineralogia, botanica e zoologia (143). A partire dal 1925, con la crescita delle attività, del numero dei soci e della mole di materiale da pubblicare, si poneva il problema della convivenza in una medesima rivista di argomenti storici, artistici, linguistici e di scienze fisiche; tuttavia i fondatori sentivano ancora la necessità che la rivista desse voce a tutto il lavoro scientifico riguardante il Trentino, come Onestinghel aveva indicato, e che dovesse quindi continuare a trattare anche temi folckloristici, alpinistici e di storia naturale (144).
In un primo momento la situazione venne risolta con lo sdoppiamento della rivista in due serie, con due comitati redazionali autonomi; il numero dei fascicoli passò quindi da quattro a cinque e due vennero riservati alle scienze naturali. Le due sezioni uscirono nel 1927 rispettivamente con il nuovo titolo "Studi Trentini. Serie I: storico-letteraria" e "Studi Trentini. Serie II: scienze naturali ed economiche".
La prima serie veniva affidata ad un Comitato redazionale composto da Antonio Zeieger, Giacomo Roberti, Giulio Benedetto Emert; la seconda veniva gestita da un Comitato del quale facevano parte a Giovanni Battista Trener e Giuseppe Dalla Fior, coadiuvati da vari altri membri del Museo di storia naturale di Trento, che contribuiva anche finanziariamente per coprire l'aumento dei costi di stampa (145).
Nel 1928 la redazione della parte storica viene affidata ai rappresentanti dei tre principali istituti di cultura del paese, ossia l'Archivio di Stato, la Sovrintendenza belle arti e la Biblioteca civica, alle quali si aggiunge un membro dell'Associazione Nazionale Insegnanti Medi Fascisti, sostituito dall'anno successivo con un rappresentante della Società per il museo del Risorgimento. La rivista assume quindi il nome ufficiale di "Studi Trentini di Scienze Storiche", staccandosi dalla serie seconda che assume il nome di "Studi Trentini di Scienze Naturali", che è ancora legata e dipendente dalla Società, ma che si orienta sempre di più verso il Museo di storia naturale di Trento (146). Nel 1928, per svolgere al meglio l'attività di studio e ricerca e incrementare l'attività culturale della Società, su proposta di Trener, vengono nominate delle commissioni speciali, costituite da soci coadiuvati da studiosi esterni, ognuna delle quali si occupa di uno specifico campo di studi e opera in autonomia, sotto la guida di un capogruppo, mantenendo tuttavia uno stretto legame con la Direzione. Le sezioni così costituite sono sei: archeologia, storia dell'arte, storia della musica (con capogruppo Gerola), storia antica, medievale e moderna (affidata a Weber), storia del Risorgimento e contemporanea (guidata da Pedrotti), scienze economico-sociali (guidata da Sette), storia letteraria, filologia e toponomastica (affidata a Cesarini Sforza); a queste si aggiunge una sezione per le scienze naturali e fisico-matematiche sotto la guida di Trener (147).
Nel 1943 l'attività editoriale della Società venne interrotta per l'inasprirsi del conflitto e riprese solo nei primi mesi del 1946 con la pubblicazione della rivista che, interrotta al numero 24, usciva tre anni dopo senza soluzione di continuità con il numero 25. Da questa data la sezione di scienze naturali della rivista divenne organo del Museo di storia naturale di Trento, gli abbonamenti alle due riviste, rimasti fino a quel momento inseparabili, vennero scissi e alla Società fece capo la sola pubblicazione relativa alla parte storico-letteraria (148).
Con la ripresa delle pubblicazioni la rivista mantenne le rubriche che le erano proprie prima del conflitto: "Studi", "Appunti", "Bricciche di antichità", "Recensioni bibliografiche" e comunicazioni sulla vita della Società nella sezione "Notizie".
I membri del Comitato redazionale che aveva gestito la rivista prima della guerra, venivano confermati sotto la direzione di Giulio Benedetto Emert, che avrebbe mantenuto la sua carica fino al 1971.
Pur mantenendo fede alla linea di ricerca scientifica che aveva caratterizzato gli studi e le pubblicazioni fin dalla fondazione, non si poteva ignorare che la fine della guerra e la necessità di ricostruire il tessuto politico, economico, sociale imponevano di leggere la storia in modo diverso; era quindi necessario un nuovo approccio agli studi che fosse una sintesi tra il tradizionale metodo storiografico e la contemporaneità, per affrontare i problemi lasciati dalla guerra appena conclusa e sostenere le richieste di autonomia regionale (149).
Il primo numero della rivista che usciva a guerra conclusa nel 1946 si apriva con un articolo che presentava i progetti di autonomia regionale scritto da Francesco Menestrina, che dal 1945 era stato chiamato a presiedere il "Centro studi" del Comitato di Liberazione Nazionale e al quale era stato affidato l'incarico di redigere il primo "Progetto preliminare di ordinamento autonomo della Venezia Tridentina" (150).

Attività editoriale: "Monumenta Tridentina" e "Rerum Tridentinarum Fontes", monografie e pubblicazioni diverse

L'attività editoriale, quasi esclusiva nel periodo seguente la fondazione, manterrà un ruolo fondamentale e predominante anche nel corso della vita della Società di Studi Trentini, seguendone l'espansione dell'orizzonte culturale; in particolare la rivista Studi Trentini è lo strumento nel quale si concretizza l'attività di studio e ricerca.
Nello statuto del 1919, l'articolo 32 prevedeva anche la pubblicazione dei "Monumenta Tridentina" che, nel progetto di Luigi Onestinghel, avrebbero dovuto raccogliere e pubblicare tutte le fonti adatte ad illustrare il Trentino in maniera scientifica sotto tutti gli aspetti storico-letterari e fisico-naturalistici. Il piano dell'opera prevedeva la divisione degli argomenti in 11 serie, divise in sezioni e quindi in parti, per un totale di oltre un centinaio di volumi. Nello statuto si indicavano le 11 serie così organizzate: 1. Documenti, inventari, regesti, epistolari; 2. Statuti; 3. Storie cronache, diari; 4. Risorgimento; 5. Discipline sussidiarie alla storia; 6. Scrittori trentini, edizioni critiche; 7. Dialettica e demopsicologia; 8. Belle arti; 9. Scienze fisico-naturali; 10. Scienze economico-sociali; 11. Miscellanea (151). Lo statuto del 1919 prevedeva inoltre che i lavori destinati ai "Monumenta" fossero esaminati da una commissione di tre soci scelta di volta in volta dal Consiglio (art. 33).
Questo progetto editoriale avrebbe dovuto essere inaugurato con la pubblicazioni dei regesti degli archivi ecclesiastici della Val di Non e di Sole, compilati secondo la metodologia raccomandata nei convegni di Revò e di Cles. A Cles si progettava già la raccolta e l'edizione dei dati ricavati dagli archivi parrocchiali della valle di Fiemme e di Fassa e si presentavano altri lavori, già iniziati e in qualche caso quasi conclusi, che avrebbero costituito nuovo materiale pubblicabile (152).
Durante i primi anni di vita della Società non vi furono tuttavia forze e finanziamenti sufficienti per dare inizio alla pubblicazione dei "Monumenta Tridentina". Nell'assemblea generale del 1922 si sottolineava che le condizioni economiche della Società non permettevano di dare inizio a nuove attività che richiedessero una qualsiasi spesa, sia perché i contributi rispetto al primo anno di attività erano venuti meno, sia perché gli abbonati erano molto pochi (153).
Nello statuto del 1926 l'articolo 32 veniva eliminato, ma mentre la rivista continuava ad essere citata indirettamente in diversi articoli dello statuto, i "Monumenta" non sarebbero stati più menzionati (154). Nella redazione dello statuto del 1955 la pubblicazione della rivista sarebbe divenuta parte integrante dell'articolo 1.
Il progetto dei "Monumenta" non veniva abbandonato, ma ridimensionato e nel 1928 la Società dava inizio alla collana "Rerum Tridentinarum Fontes", che avrebbe pubblicato raccolte di fonti per lo studio della storia trentina. La prima pubblicazione ufficiale furono i "Regesti Castrobarcensi dell'Archivio dei Conti Trapp" a cura di Carlo Ausserer. Al lavoro di araldica di Giuseppe Gerola uscito nel 1934, seguirono gli inventari e i regesti degli archivi parrocchiali della Val di Sole a cura di Giovanni Ciccolini. Il progetto di Onestinghel, che mirava alla regestazione di tutti gli archivi parrocchiali della Val di Sole, veniva parzialmente realizzato negli anni Trenta del Novecento con due pubblicazioni sui documenti delle pievi di Ossana e Malé (nel 1936 e nel 1939), mentre il terzo volume sull'archivio della pieve di Livo sarebbe stato pubblicato solo nel 1965. Per un lungo periodo non sarebbero seguite altre pubblicazioni di fonti e solo nel 1991, con la stampa dell'inventario del Comune di Trento a cura di Vincenzo Adorno, seguita nei primi anni Novanta del Novecento dai tre volumi della "Bibliografia Trentina" a cura di Gauro Coppola, si sarebbe data continuazione alla collana. Dopo la pubblicazione dei documenti del Capitolo della cattedrale a cura di Emanuele Curzel pubblicato nel 2000, sarebbe seguito nel 2011 il volume "Il Landlibell del 1511 negli archivi trentini" (155).
Alla pubblicazione delle fonti si aggiunse quindi la collana delle "Monografie/Atti", la cui pubblicazione iniziava nel 1930 con in volume di Lino Bertagnolli, "Appunti sull'economia della Valle di Non".
In questa collana trovarono posto le pubblicazioni della bibliografia della Venezia Tridentina di Bruno Emmert. Il progetto di raccogliere e pubblicare una bibliografia completa, un registro che segnalasse tutto ciò che era stato pubblicato inerente il Trentino, era stato promosso dallo stesso Onestinghel, che aveva previsto che la rivista avesse una rubrica dedicata alla "Bibliografia trentina". Il lavoro sarebbe dovuto partire dalla bibliografia del Largaiolli, pubblicata nel 1904, alla quale sarebbe dovuto seguire un bollettino annuo corredato poi da indici decennali (156).
Il lavoro per la compilazione della bibliografia trentina prese corpo molto lentamente. Nell'assemblea generale del 30 gennaio 1927, nella relazione sociale sull'attività dell'anno appena concluso, il presidente informava che l'attività principale della Società era stata la pubblicazione della rivista, ma aggiungeva che il comitato bibliografico aveva gettato le basi per una bibliografia trentina e che Giuseppe Gerola e Lamberto Cesarini Sforza avevano preparato le istruzioni per la raccolta dei dati e i modelli delle schede da compilare. Il progetto "ingrato e lungo" era rimasto tuttavia arenato e necessitava di nuove energie per essere portato avanti. Nella relazione all'assemblea dell'anno successivo si comunicava ai soci che la bibliografia era proseguita "sebbene insensibilmente e senza poter ancora conquistare un aspetto tangibile". Nel 1928 con la creazione delle sezioni di studio per razionalizzare e incrementare l'attività culturale della Società, la raccolta della bibliografia veniva affidata a Simone Weber, a capo del gruppo di studiosi che si sarebbero occupati di storia antica, medievale e moderna; questi avrebbero dovuto curare che la Bibliografia trentina venisse compilata al più presto (157).
I primi volumi di bibliografia furono curati da Bruno Emmert, che nel 1930 pubblicò la "Bibliografia della Venezia Tridentina: 1929" alla quale sarebbero seguiti i dati raccolti per il 1930 e il 1931.
Un progetto per la bibliografia sarebbe stato ripreso molti anni più tardi, sotto la presidenza di Umberto Corsini, almeno da quanto si deduce da un fascicolo databile agli anni Settanta del Novecento, nel quale sono raccolti materiali diversi inerenti la ricerca e la schedatura di materiale bibliografico trentino relativo alla vita economica e sociale della regione, destinato ad una futura pubblicazione. Una raccolta di materiale bibliografico sarebbe tuttavia stata data alle stampe solo negli anni Novanta, con la pubblicazione, a cura di Gauro Coppola della "Bibliografia Trentina. Sezione I. Aspetti economici e sociali", uscita in tre volumi tra il 1992 e il 1995, che schedava volumi compresi su un arco cronologico dal 1500 al 1950 (158).
Molteplici furono i campi di ricerca che portarono, tra il 1930 e il 2010, alla pubblicazione nella collana "Monografie/Atti", di più di settanta volumi che pubblicano contributi sulla storia politica, economica, religiosa del Trentino, arte, biografie di personaggi illustri, questioni di toponomastica e di archivistica, per un arco cronologico che spazia dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale. In questa collana cominciarono a essere pubblicati anche gli atti dei convegni, che avrebbero costituito una importante attività della Società a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento (159).
Un importante impegno editoriale fu la pubblicazione del "Corpus Fontanianum", che raccoglieva scritti diversi e carteggio del fisico, tossicologo, naturalista roveretano Felice Fontana. L'iniziativa, alla quale collaborarono studiosi italiani e stranieri, si concretizzò in tre volumi, usciti tra il 1980 e il 1984 (160).
Con la fine degli anni Ottanta le pubblicazioni della Società si arricchiscono della collana dei "Quaderni" che, inaugurata nel 1988 dal volume di Maria Garbari su Scipio Sighele, conta attualmente una decina di titoli.
Con la metà degli anni Novanta inizia la pubblicazione dei "Supplementi" alla rivista, il primo nel 1995 seguito dal secondo solo nel 1998; a partire da questa data i "Supplementi" hanno cadenza annuale, ma in alcuni casi si possono trovare due o più pubblicazioni nel medesimo anno.

Attività scientifica: consulenze, collaborazioni, convegni e atti

Nata come Società scientifica dedita allo studio e all'illustrazione di tutti gli aspetti della regione trentina, lontana dallo schieramento e dal dibattito politico e senza volontà di giudicare e interpretare il presente, la Società si trova ad esplicare la sua attività in un periodo di profondi cambiamenti per il Trentino, che affronta le problematiche connesse con la riorganizzazione nell'ambito di una nuova nazione e che sostiene la propria autonomia culturale e politica.
Nella riunione del comitato promotore del 15 giugno 1919, era stata discussa l'opportunità di costituire una Deputazione trentina di storia patria, un progetto che Onestinghel aveva considerato già nel 1916 (161). I convenuti avevano tuttavia espresso molte riserve, in considerazione che una Deputazione trentina si sarebbe occupata solo di storia, mentre la Società che si voleva creare avrebbe spaziato in un campo di studi molto più vasto. Non sarebbe stata auspicabile nemmeno una convivenza tra Deputazione e Società, dal momento che si temeva che una Deputazione locale avrebbe sottratto energie, materiali e fondi alla futura rivista e ai "Monumenta". Ciò che si temeva maggiormente era tuttavia che, importando in Trentino un modello di associazione nazionale, si perdesse l'identità culturale regionale e una parte del proprio patrimonio culturale.
Il problema veniva risolto con l'accettazione della proposta della Deputazione veneta di storia patria, che offriva al trentino l'opportunità di aggregarsi in un unico gruppo. Questa soluzione avrebbe permesso l'apertura verso le altre province, ma avrebbe rappresentato prevalentemente un'aggregazione ideale, che non avrebbe interferito con i programmi della Società (162).
Il processo non fu in realtà lineare. Il responsabile dell'Ufficio centrale per le nuove province, Francesco Salata, dapprima si mostrò disponibile ad accettare che il Trentino si aggregasse al Veneto (con lettera del 2 dicembre 1919), ma successivamente impose che si costituisse una Deputazioni propria per la Venezia tridentina. La vicenda si concluse con la concessione da parte del Ministero per l'Istruzione pubblica, nella persona del ministro Benedetto Croce, dell'aggregazione alla Deputazione veneta. La trasformazione della Deputazione veneta di storia patria in Deputazione veneto-tridentina sarebbe stata attuata non appena entrata in vigore la legge di annessione. E così fu: la legge di annessione venne promulgata il 26 settembre 1920 e con regio decreto 11 agosto 1921, n. 1280 la Regia Deputazione veneta di storia patria venne autorizzata a chiamarsi "Regia Deputazione veneta-tridentina di storia patria" (163).
La Società assunse quindi per il Trentino il ruolo che altrove era assunto dalle Deputazioni di storia patria, divenendo il principale referente delle istituzioni pubbliche in tutti i campi che presupponevano prestazione d'opera intellettuale, ricerca e consulenza storica.
Nel 1923 la Società veniva incaricata dalla Prefettura della Venezia tridentina di bandire un concorso per la compilazione di un manuale di storia della regione trentina ad uso delle scuole. L'iniziativa era finanziata dal Ministero per l'Istruzione pubblica nella misura di 4000 lire. La commissione giudicatrice sarebbe stata composta dal presidente della Società, da un rappresentante del Provveditorato agli studi regionale e da un delegato della Deputazione veneto-tridentina di storia patria. Il concorso si risolse in un nulla di fatto, in quanto l'unico lavoro consegnato risultava anonimo e incompleto; veniva quindi bandito un nuovo concorso, prorogando i tempi di consegna fino al 31 dicembre 1926. Nemmeno questo secondo bando ebbe successo, ma nel frattempo il vuoto storiografico veniva colmato con il volume, che non aveva partecipato al concorso, "Storia del Trentino e dell'Alto Adige" di Antonio Zieger (164).
In quanto sostituta della Deputazione di storia patria, la Società venne chiamata a collaborare con l'ente pubblico a seguito della nuova legge sulla toponomastica.
La prima legge in merito veniva promulgata con regio decreto 20 gennaio 1921, con il quale veniva nominata la commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al Regno e di proporre la lezione ufficiale dei nomi dei comuni, delle frazioni e delle altre località abitate nei territori annessi (art. 1). Tra i membri della commissione era prevista la presenza di "due delegati degli enti locali da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri su proposta delle società scientifiche e affini della Venezia Adriatica e della Venezia Tridentina da designarsi all'uopo dai Commissari civili" (art. 2, comma g) (165). Gli istituti scelti per designare il commissario furono la Società per gli Studi Trentini e l'Accademia degli Agiati; venne nominato Ottone Brentari, che entrò a far parte della Commissione nel luglio del 1921, ma che morì il 17 novembre dello stesso anno (166).
La successiva legge 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei", dettava le norme per la denominazione di strade e piazze e stabiliva che "Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione" (art. 1) (167).
Alla Società per gli Studi Trentini spettava quindi il compito di esaminare le delibere podestarili inerenti il cambiamento di denominazione (o l'attribuzione di una nuova), che venivano inoltrate dalle prefetture di Trento e di Bolzano. La Società iniziò questa collaborazione a partire dal 1927, ma solo nel 1931 si sarebbe creata una vera e propria Commissione toponomastica, nominata dal Consiglio direttivo della Società stessa (168).
La Società non mancò in questo contesto di cercare di salvaguardare l'identità della regione; nella relazione presentata nell'assemblea del 1932 si sottolineava che il criterio seguito nella scelta delle denominazioni era stato quello di mantenere nelle località quei nomi che avevano un reale valore storico, una evidente ragione d'essere topografico-storica o politica.
Nel 1941 il rispetto della peculiarità regionale venne di nuovo palesemente rivendicato, nel momento in cui la Prefettura diramava le istruzioni per la nuova toponomastica dei comuni. Le richieste con le varianti dei toponimi vennero inoltrate alla Società che, a conclusione dell'esame di un centinaio di pratiche, avrebbe lamentato che "non si teneva dalle autorità preposte sufficiente conto dei più caratteristici toponimi locali - che della perenne italianità di questa terra sono uno dei segni più significativi - come pure dei nomi dei figli più degni della loro regione, i quali della grandezza e delle condizioni della patria sono certo la dimostrazione più degna". La Società veniva quindi a chiedere alle Prefetture, che, ispirandosi a questi principi, venissero fornite delle istruzioni suppletive ed emanate nuove norme per le autorità comunali (169).
Dagli anni Cinquanta del Novecento la Società attraversò un periodo di stasi, anche se la rivista continuava a uscire puntualmente e la collana delle monografie si arricchiva di titoli, destinati a rimanere attuali per tutti gli studiosi successivi, in particolare il volume del Casetti del 1961 sugli archivi trentini, preceduto nel 1959 dal lavoro di Enrico Leonardi sulla scuola elementare trentina dal Concilio di Trento all'annessione all'Italia nel 1923 e seguito nel 1966 dal volume sul "Sacramentario Adalpretiano" di Franz Unterkircher.
Le elezioni del 1964 portarono alla presidenza Umberto Corsini, che avrebbe impresso una svolta decisiva agli studi e alle attività della Società (170).
Con la presidenza di Corsini la Società allargava gli orizzonti di studio e ricerca, iniziando a collaborare con diversi istituti culturali, società storiche, università sia trentine che di altre regioni; i molteplici incarichi assunti dal presidente - professore universitario, membro di diverse associazioni di studio e personaggio politico - favorirono i contatti con diverse realtà culturali e la realizzazione di progetti condivisi, l'organizzazione di convegni, di seminari, di giornate di studio. La storia trentina usciva dai confini regionali per dialogare con le realtà confinati rappresentate a nord dal mondo tedesco e sud da quello italiano (171).
Già a partire dal 1968 la Società veniva parzialmente coinvolta nel "VII congresso nazionale di storia del giornalismo", svoltosi tra Trento e Trieste, organizzato dal Comitato trentino dell'Istituto nazionale per la storia del giornalismo, del quale faceva parte lo stesso Albino Casetti.
Nel 1969 nell'ambito delle "Onoranze a Luigi dé Negrelli nel centenario del canale di Suez (1869 - novembre - 1969)", un gruppo culturale milanese coinvolgeva nell'organizzazione il comune di Fiera di Primiero e la Società di Studi Trentini, a cura della quale venne organizzata una tavola rotonda su Negrelli, dalla quale sarebbe nata la pubblicazione "Luigi Negrelli - Il Canale di Suez: 1869-1969".
L'archivio della Società comincia quindi a presentare documentazione consistente sull'organizzazione dei convegni a partire dalla fine egli anni Settanta del Novecento. Nel 1977 si teneva a Trento il "III. Convegno storico italo-austriaco. Austria e provincie italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali"; l'anno successivo si organizzava il "Convegno storico-giuridico sulle autonomie e sulle minoranze" in occasione del trentesimo anniversario della promulgazione dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige.
Gli anni Ottanta si aprivano con il convegno tenuto a Trento nell'ottobre 1980 in occasione del sessantesimo anno di attività della Società di Studi Trentini sul tema "Funzione e ruolo delle storie regionali negli attuali orientamenti e metodologie della storiografia". L'anno successivo si organizzò un convegno su "Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità" e nel 1982 la Società collaborava con l'Assessorato alle attività culturali della Provincia di Trento nell'organizzazione del "II Convegno storico dell'ARGE-ALP"; nel 1983 venne tenuto il convegno "Trento nell'età di Paolo Oss Mazzurana".
Nel 1988 l'attività fu particolarmente intensa e dopo un primo convegno sull'opposizione napoleonica che titolava "Dalla pace di Presburgo alla pace di Schönbrunn, 1805-1809" tenuto nel mese di giugno, a settembre la Società partecipò al convegno internazionale "Luigi Negrelli ingegnere e il Canale di Suez" tenuto a Primiero e ad ottobre al convegno di studio "Tirol - Südtirol - Trentino, 1918-1920. Tirolo - Alto Adige - Trentino 1918-1920", tenuto a Innsbruck (172).
Lo statuto si adeguava in ritardo alla crescente attività della Società e solo nell'assemblea del 9 giugno 1985 si sottoponeva ai soci la nuova versione dell'articolo 1 che recitava "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi storici in generale e in particolare quelli che illustrano la regione con la pubblicazione della 'Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche', con altre pubblicazioni sociali, con Congressi, Convegni e Corsi, e con altre eventuali iniziative ivi comprese la partecipazione ad Associazioni, Istituti od enti costituiti ai fini di cui sopra e la promozione di associazioni aventi le medesime finalità" (173).
Nel 1993 alla morte di Corsini, la nuova impostazione degli studi era già da tempo recepita e l'attività scientifica proseguiva senza soluzione di continuità, portata avanti da coloro che erano stati suoi allievi e collaboratori.
Nel 1995 si teneva a Trento il convegno "Il concetto di autonomia e federalismo nella tradizione storica italiana e austriaca" e nel 1997 l'importante convegno su "Simboli e miti nazionali tra '800 e '900". Altre iniziative sarebbero seguite, delle quali vale qui la pena di ricordare, uno per tutti, il convegno su Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale, organizzato a Trento nel maggio 2004.
Verso la metà degli anni Novanta la Società inizia anche una collaborazione con l'IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa), organizzando corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola media e per insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'attività inizia nel 1996 e prosegue fino al 2001, proponendo approfondimenti a carattere storico e archivistico nei quali la realtà trentina viene contestualizzata in un più ampio scenario europeo (174).

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Cultura

Fino all'approvazione del Codice civile e delle relative Disposizioni di attuazione non era stata promulgata in Italia una legislazione generale ed organica per la regolamentazione delle associazioni, riconosciute o non riconosciute che fossero, e quindi non vi erano indicazioni precise sugli organi amministrativi e le autorità interne necessarie per la gestione della vita sociale e il raggiungimento dei fini prefissati (175).
Il vuoto era colmato in parte dalla consuetudine e, dal punto di vista teorico, dalla giurisprudenza che affidava l'organizzazione interna delle associazioni, il funzionamento e l'attività verso l'esterno, esclusivamente allo statuto, che rappresentava l'ordinamento costituzionale di un'associazione. Lo statuto doveva quindi riportare tutte le indicazioni necessarie alla gestione dell'associazione: il nome, lo scopo e la sede, i mezzi patrimoniali coi quali si intendeva raggiungere il fine, l'organizzazione, ossia le varie autorità necessarie per lo svolgimento della vita associativa, le loro funzioni e competenze e il modo con il quale venivano scelte le persone chiamate a ricoprire gli uffici. Lo statuto doveva anche regolamentare i diritti e gli obblighi dei membri rispetto all'associazione e le norme per la modificazione dello statuto stesso, lo scioglimento della società e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione (176).

L'amministrazione della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche quale associazione non riconosciuta

Il primo statuto della Società era stato stilato dal comitato promotore ed era stato modificato e approvato dagli studiosi riuniti in assemblea il 15 giugno 1919.
Il 30 giugno lo statuto otteneva l'approvazione dell'Ufficio affari civili del Governatorato di Trento e veniva ufficialmente assunto dalla Società all'atto della fondazione il 13 agosto 1919 (177).
Secondo lo statuto la Società è composta da soci ordinari, onorari e benemeriti (art. 4). I soci ordinari non hanno limitazione di numero e vengono eletti con votazione segreta dell'assemblea su proposta della presidenza e del Consiglio; secondo l'articolo 5 i soci ordinari vengono scelti tra i cultori degli studi di cui si occupa la Società e devono essere cittadini italiani (l'obbligo di cittadinanza italiana verrà eliminato solo nello statuto del 1955). I soci ordinari hanno voto deliberativo nell'assemblea e fra di loro sono scelte le cariche (art. 6). I soci ordinari hanno il dovere di promuovere l'attività della Società con scritti, opere e tramite le commissioni che fossero loro richieste dalla presidenza o dall'assemblea (art. 7) (178).
I soci onorari, anch'essi in numero non limitato, sono scelti tra coloro che in Italia o fuori Italia hanno contribuito, o possano contribuire con i loro studi, all'onore della Società. I soci onorari partecipano alle assemblee e hanno diritto di parola, ma non di voto (art. 8). Soci benemeriti sono gli enti o i privati che sussidiano la Società con almeno 100 lire annue (art. 9).
La Società è governata dall'assemblea generale dei soci, dal Consiglio e dall'Ufficio di presidenza. Le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea, del Consiglio e della Presidenza, per essere valide, devono conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in numero legale (art. 10).
Fanno parte dell'Ufficio di presidenza: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un vicesegretario, un cassiere (art. 11). L'Ufficio di presidenza viene scelto dall'assemblea a voto segreto, fra i soli soci ordinari (art. 12). L'Ufficio di presidenza inizia a promuovere tutto quello che importa al buon andamento della Società e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea (art. 13).
Il presidente della Società è eletto con votazione segreta dall'assemblea. Egli dura in carica tre anni e non può essere rieletto se non dopo un anno dalla scadenza del suo ufficio (art. 14). Il presidente rappresenta la Società presso l'autorità e nei contratti ed atti in cui essa interviene come persona giuridica; convoca l'assemblea e la presiede, distribuisce gli incarichi ai singoli soci della Società, sottoscrive i diplomi, i mandati di pagamento, le relazioni da presentarsi all'assemblea dalla presidenza e da pubblicarsi e dà le istruzioni al segretario circa la trattazione degli affari che non devono portarsi all'assemblea (art. 15).
Il vicepresidente è eletto dall'assemblea allo stesso modo del presidente. La durata in ufficio e la contumacia seguono le stesse norme stabilite per il presidente. Il vicepresidente esercita tutte le mansioni spettanti al presidente in caso di sua assenza ed ha sempre voto deliberativo nell'Ufficio e nel Consiglio (art. 16). Se il presidente non risiede a Trento, il vicepresidente dovrà essere eletto fra i soci residenti in questa città, affinché si possa dar corso agli affari che non ammettono ritardo (art. 17).
Il segretario è eletto con votazione segreta dall'assemblea tra i soci ordinari residenti a Trento. Egli dà corso alla corrispondenza d'ufficio, tiene il protocollo, gli atti delle adunanze e l'ordinaria amministrazione, in merito alla quale riferisce al presidente ad ogni sua richiesta e presenta ogni anno all'assemblea la relazione sullo stato della Società. Il segretario rimane in carica tre anni e può essere rieletto senza contumacia. Egli è coadiuvato e all'occorrenza supplito dall'Ufficio di presidenza e da un vicesegretario, scelto pure fra i soci ordinari allo stesso modo del segretario, senza contumacia. La carica del vicesegretario, che per regola dura tre anni, è ridotta a due allorquando egli sia stato scelto insieme al segretario (art. 18).
Il cassiere deve essere eletto dall'assemblea fra i soci ordinari dimoranti a Trento, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza contumacia. È suo obbligo di depositare presso un istituto di credito, in conformità alle deliberazioni del Consiglio, ogni somma che perviene alla Società, non potrà per qualsiasi titolo ritirare denaro senza avere il permesso scritto del presidente ed effettuerà i pagamenti secondo le disposizioni della presidenza (art. 19).
Sono inoltre previsti due revisori dei conti, eletti dall'assemblea fra i soci ordinari, la loro carica dura un anno e possono essere rieletti senza contumacia. Essi devono presentare all'assemblea generale la relazione del conto delle entrate e delle spese della Società, esaminandone tutti i documenti giustificativi (art. 39).
Il Consiglio è composto dall'Ufficio di presidenza e da sei consiglieri eletti dall'assemblea con votazione segreta fra i soci ordinari. Essi si rinnovano per anzianità, uscendone due ogni anno. Durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non dopo un anno almeno di contumacia (art. 20).
Il Consiglio si raduna, in via ordinaria ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta sembri opportuno all'Ufficio di presidenza o venga richiesto da due consiglieri (art. 21).
Il Consiglio è convocato dalla presidenza mediante invito che dovrà spedirsi almeno sei giorni prima dell'adunanza indicando le materie da trattarsi. In caso di urgenza potranno essere convocati in giornata i consiglieri residenti a Trento, e le loro deliberazioni, purché il numero dei presenti non sia inferiore a cinque, potranno essere mandate in esecuzione, ma l'urgenza sarà giustificata dal presidente nell'adunanza successiva (art. 22).
Al Consiglio devono essere sottoposti gli affari prima di portarli in assemblea (art. 23).
È necessaria almeno la presenza di sette membri perché le deliberazioni del Consiglio siano valide (art. 24).
In caso di impedimento del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il più anziano dei consiglieri residente a Trento (art. 25).
L'assemblea della Società si raccoglie a Trento, o in altro luogo della regione, ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente ogniqualvolta lo stimi opportuno l'Ufficio di presidenza o lo richiedano per iscritto almeno un quarto dei soci ordinari. La convocazione si fa per lettera dal presidente, spedita almeno 10 giorni prima del giorno assegnato, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare. Contemporaneamente l'avviso della convocazione deve essere pubblicato almeno in un giornale della regione (art. 26).
L'assemblea è legale quando il numero dei soci ordinari convenuti non sia minore di un terzo. I soci ordinari che non possono intervenire possono però farsi rappresentare da un socio ordinario, purché non si riunisca in una persona più di una procura (art. 27).
Nell'assemblea annuale ordinaria si tengono due adunanze: una privata, alla quale sono ammessi soltanto soci, e una pubblica (art. 28).
Nell'adunanza privata si fanno le comunicazioni della presidenza, le proposte di nuove pubblicazioni, l'approvazione del conto, le elezioni e in generale si trattano i più importanti affari della Società (art. 29).
L'adunanza pubblica ha luogo in forma solenne, coll'invito delle autorità locali. In essa il segretario legge una relazione sui lavori della Società nel corso dell'anno e sulle sue condizioni (art. 30).

La struttura amministrativa nello statuto del 1926

Il 6 marzo 1926 l'assemblea approva diverse modifiche relativamente all'organizzazione della Società, che si traducono in una nuova redazione dello statuto. Parte delle modifiche erano già state approvate dall'assemblea generale dei soci negli anni precedenti (la prima modifica è del 1923), poiché la crescita della Società aveva portato alla necessità di aggiustamenti progressivi, volti a risolvere i problemi economici e a migliorare l'organizzazione delle attività di studio e ricerca (179).
Secondo le nuove norme i soci ordinari non solo vengono nominati dalla Direzione, ma possono anche essere proposti da due soci, anche se la loro conferma spetta comunque alla Direzione (art. 5).
Ai soci ordinari viene fatto obbligo di pagare il canone sociale (art. 6) e hanno la facoltà di dare le dimissioni, possono inoltre essere dichiararti decaduti il caso di mancato pagamento (art. 7). Viene costituita la categoria dei soci corrispondenti, nominati tra coloro che possono contribuire con gli studi e con le ricerche ad illustrare la regione trentina; essi durano in carica tre anni, non sono obbligati a pagare il canone e in assemblea hanno diritto di voto (art. 10).
La Società è governata dall'assemblea dei soci e dalla Direzione (art. 11). L'assemblea generale ordinaria si raccoglie una volta all'anno nel mese di gennaio e straordinariamente ogni volta che lo stimi opportuno la Direzione o venga richiesto da quindici soci ordinari (art. 12, non è più necessario che siano almeno un quarto dei soci a richiederlo come nella prima stesura). L'assemblea viene convocata a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno uno dei giornali uscenti in Trento, almeno tre giorni prima del giorno fissato (art. 13).
L'assemblea si riterrà costituita regolarmente se interverranno un quarto dei soci (non più un terzo come dettato dallo statuto del 1919); la mancanza del numero legale e l'invalidazione della costituzione dell'assemblea viene aggirata con l'introduzione della seconda convocazione, da tenersi mezz'ora più tardi della prima e valida qualunque sia il numero dei partecipanti (art. 14). La convocazione dell'assemblea viene fatta solo in forma privata, la convocazione pubblica introdotta dallo statuto nel 1919 viene eliminata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti nella forma stabilita dal presidente. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi dirime il voto del presidente; nelle votazioni segrete la proposta si considera respinta. Si procede a scrutinio segreto in caso di affari personali, elezioni di cariche sociali o su richiesta di almeno cinque soci (art. 16).
Vengono quindi fissati dallo statuto i compiti dell'assemblea generale; l'assemblea ha il compito di deliberare in merito alla relazione sull'attività del programma sociale, alla relazione finanziaria e all'approvazione del consuntivo sociale, all'approvazione del preventivo, alla nomina delle cariche sociali, alla nomina dei revisori, ai cambiamenti dello statuto, allo scioglimento della Società (art. 17). Le cariche sociali hanno durata di un anno e i membri possono essere rieletti (art. 19).
Il Consiglio e l'Ufficio di presidenza vengono unificati nella Direzione, che risulta quindi composta dal presidente, dal vicepresidente, dal cassiere, dal segretario, da nove consiglieri, da scegliersi possibilmente con riguardo agli studi di cui si occupa la Società, e dai delegati di ciascun Comitato redazionale (art. 20). Spetta alla Direzione eseguire le deliberazioni delle assemblee generali, provvedere all'ordinaria amministrazione, deliberare sull'erogazione dei fondi sociali, controllare la gestione del cassiere, convocare le assemblee generali, nominare o accettare i soci e dichiararli decaduti, nominare i Comitati di redazione, i delegati della Società e le commissioni per scopi speciali, liquidare le spese incontrate in adempimento di incarichi per conto della Direzione e provvedere a tutti gli affari sociali che non siano riservati alla decisione dell'assemblea generale (art. 22).
Anche la nomina dei Comitati di redazione trova regolamentazione nello statuto; i Comitati verranno nominati con quel numero di membri che la Direzione riterrà più opportuno (art. 23), vi è quindi incompatibilità tra l'appartenenza alla Direzione e ai comitati di lavoro (art. 24). I Comitati di redazione provvedono alle pubblicazioni sociali e designano i loro delegati in seno alla Direzione (art. 25).
Viene regolamentata anche la figura del delegato nelle vallate, che ha l'incarico di coadiuvare la Direzione a diffondere le pubblicazioni sociali e il compito di procurare collaboratori (art. 26). Spetta al presidente convocare la Direzione, possibilmente una volta al mese, o quando egli lo ritiene necessario, invitando all'occorrenza anche i membri dei Comitati redazionali (art. 31). Le sessioni della Direzione sono valide se vi partecipano almeno cinque membri (art. 32).

La struttura amministrativa nello statuto del 1955 e del 1964

Nel 1942 la pubblicazione del Codice civile e delle successive Disposizioni di attuazione fornisce una prima normativa per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, dettando regole sulla loro fondazione e organizzazione, sugli organi costituenti, sulla loro amministrazione e anche sul loro scioglimento e devoluzione dei beni.
La nuova normativa è puntuale e vincolante per le associazioni che hanno personalità giuridica, ma ammette anche l'esistenza ufficiale di associazioni non giuridicamente riconosciute; riguardo a queste le disposizioni sono necessariamente più libere e il loro ordinamento interno, la regolamentazione e l'amministrazione vengono demandate agli accordi tra gli associati. Queste associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Codice civile, Capo III, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, art. 36).
La Società, che non aveva mai richiesto il riconoscimento giuridico, non è soggetta quindi a particolari obblighi di legge per quanto riguarda la sua struttura amministrativa. Le modifiche e gli aggiustamenti apportati allo statuto in merito agli organi e alla gestione della Società, non sono imposti, ma assunti per una miglior gestione degli affari interni, in ordine del raggiungimento dello scopo societario.
Nell'assemblea dell'8 maggio 1955 vengono apportate alcune variazioni alla struttura della Società, che determinano una nuova redazione dello statuto (180). La Società, elimina la figura dei soci corrispondenti, viene nuovamente ad essere costituita solo da soci ordinari, onorari e sostenitori (art. 4). La nomina dei soci ordinari diviene nuovamente esclusivo diritto della Direzione, ma per la prima volta si ammette che divengano soci anche studiosi non italiani, purché diano prova di incrementare le ricerche e gli studi di storia trentina (art. 5).
La Società è retta dall'assemblea dei soci e dalla Direzione (art. 10). Rispetto alla precedente stesura, la Direzione è composta da presidente, vicepresidente, cassiere, segretario ai quali si aggiungono il direttore della rivista e quattro consiglieri; del Comitato della rivista possono far parte, oltre ai consiglieri, anche altri soci nominati dalla Direzione (art. 18).
Le cariche sociali vengono riportate alla durata di un triennio e i membri della Direzione possono essere rieletti (art. 21). La Direzione si riunisce almeno una volta a trimestre (art. 26).
La successiva variazione dello statuto, approvata dall'assemblea generale del 20 dicembre 1964, non apporterà alcuna modifica alla struttura amministrativa della Società, che manterrà i medesimi organi e le stesse modalità di gestione (181).

La struttura amministrativa della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche dopo l'acquisizione della personalità giuridica.

Il 22 giugno 1986 la Società viene ricostituita pubblicamente secondo i dettami dell'articolo 12 del Codice civile per poter assumere personalità giuridica, anche in vista di farsi promotrice di altre associazioni aventi finalità culturali; l'acquisizione di personalità giuridica porta la Società a confrontarsi con le norme stabilite dal Codice civile per le associazioni.
Nonostante non venga esplicitato da uno specifico articolo, dal Codice civile si evince che gli organi fondamentali delle associazioni sono gli amministratori e l'assemblea dei soci. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (art. 18). L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (art. 20). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21).
Il Codice civile detta norme anche in merito ai soci. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea, se non per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (art. 24).
Le Disposizioni di attuazione del Codice civile, emanate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, prevedono che la convocazione dell'assemblea dei soci debba essere fatta nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dà disposizioni in merito, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare (art. 20). Inoltre se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (art. 8).
In generale l'organizzazione della Società di Studi Trentini era stata fissata dallo statuto e, anche nelle stesure precedenti a quella del 1986, non si allontanava di molto dalle norme dettate dal Codice e dalle Disposizioni di attuazione: le variazioni erano infatti minimali, prevalentemente riguardanti il numero dei presenti necessari per la validità delle assemblee.
Secondo le disposizioni del Codice civile, nello statuto del 1986 alla generica indicazione sulla durata dell'anno sociale, corrispondente all'anno solare, viene aggiunto che il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno (art. 20, statuto del 1986). Gli organi amministrativi non cambiano: la Società è retta dall'assemblea generale dei soci e dalla Direzione (art. 10).
A seguito della separazione della rivista in due classi, la composizione della Direzione cambia poco: la Direzione della Società è composta dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai direttori della I e della II sezione della rivista e da sei consiglieri (art. 18, statuto del 1986). La Direzione della Società ha i seguenti compiti: convoca l'assemblea generale e ne esegue le deliberazioni, provvede all'ordinaria amministrazione, delibera sull'erogazione dei fondi sociali entro i limiti del preventivo, controlla la gestione del tesoriere, fissa per i nuovi soci l'ammontare per l'abbonamento della rivista e nomina i nuovi soci (art. 19, statuto del 1986). Rispetto alle norme precedenti le sessioni della Direzione saranno valide con l'intervento di almeno sette membri (art. 27, statuto del 1986).
Una maggior adesione, sempre in merito alla struttura amministrativa, al Codice e alle Disposizioni di attuazione, si ha nell'ultima e ancora attuale versione dello statuto, proposta da Umberto Corsini, modificata con atto pubblico nell'assemblea del 31 maggio 1992 alla presenza del notaio e approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Trento, n. 13978 dell'8 ottobre 1993 (182).
Un sunto e la spiegazione dei motivi delle variazioni sono riportate puntualmente nel documento ufficiale stilato dal notaio; si tratta per lo più di adeguare gli articoli all'importante modifica dell'articolo primo, che risale comunque al 1986. L'aggiunta dell'articolo 2 bis, ricorda la fondazione del 1919 e l'acquisizione della personalità giuridica del 1988 (183).
La struttura della Società non subisce tuttavia sostanziali modifiche.
La Società è costituita dai soci, ordinari, onorari e sostenitori (art. 4). I soci ordinari sono nominati dalla Direzione, la quale li sceglie tra quegli studiosi che hanno dato prova di partecipare con viva attenzione alle ricerche e agli studi storici, ai sensi dell'articolo 1, previo il loro consenso (art. 5). Essi hanno diritto di voto nell'adunanza generale; tra di loro vengono normalmente scelte le cariche sociali. La qualità di socio ordinario cessa in seguito a dimissioni dell'interessato (art. 7, adeguato all'articolo 27 del Codice civile). I soci onorari vengono scelti dall'assemblea su proposta della Direzione tra coloro che, in Italia e all'estero, hanno già contribuito o possono notevolmente contribuire con i loro studi ai fini della Società di cui all'articolo 1. Essi possono partecipare all'assemblea generale con diritto di voto (art. 8). I soci sostenitori, enti e privati, sono tali fino al momento che sussidiano la Società con una somma considerevole o con una duratura attività per la gestione della Società. I soci sostenitori hanno diritto di voto nell'assemblea (art. 9). Il numero dei soci onorari, italiani e stranieri, e quello dei soci sostenitori non deve superare complessivamente il 25% dei soci ordinari (art. 9 bis).
Non cambiano nella stesura del 1993 le basi amministrative della Società i cui organi sono l'assemblea generale dei soci e la Direzione.
L'articolo 11, che prevede che l'assemblea generali si raduni entro l'anno solare e straordinariamente ogni qualvolta lo stimi opportuno la direzione o lo reclamino per iscritto almeno un decimo dei soci ordinari, si adegua, con le percentuali, all'articolo 20 del Codice civile.
Una variazione viene apportata all'articolo 12, comma e), in ordine a formalizzare la pratica consuetudinaria secondo la quale l'assemblea elegge la Direzione che a sua volta al suo interno elegge le cariche sociali (come specificato al punto 11 del verbale dell'assemblea stilato dal notaio); nella versione del 1986 l'articolo recitava: "Nell'assemblea generale viene deliberato sui seguenti oggetti" e al comma e) "eventuale nomina delle cariche sociali". Nella nuova versione il comma e) recita: "eventuale elezione dei soci componenti la Direzione". Come conseguenza a questa modifica ai compiti della Direzione della Società all'articolo 19, viene aggiunto un comma a) secondo il quale il primo compito della Direzione è la distribuzione nel proprio seno delle cariche sociali.

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(1) In generale questa prima parte, salvo diverse indicazioni, è compilata seguendo la biografia di Luigi Onestinghel in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza della vita e del pensiero di uno studioso trentino alla luce di nuovi documenti: Luigi Onestinghel", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LX (1981), pp. 363-412.
(2) Una biografia di Onestinghel con un approfondimento del programma culturale da lui elaborato e i metodi di lavoro proposti è stata curata dagli amici e collaboratori dopo la sua morte ed è uscita a Rovereto nel 1919 con il titolo "L'eredità spirituale di Gino Onestinghel", vi sono interventi di Enrico Quaresima, Francesco Menestrina, Adolfo Cetto, padre Emilio Chiocchetti e Simone Weber.
(3) La corrispondenza con il francescano Emilio Chiocchetti è conservata presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino a Trento, ms. 712; presso la medesima istituzione sono conservate inoltre diverse raccolte di materiale relativo a Gino Onestinghel, ai suoi progetti culturali e ai suoi lavori (si vedano i mss. 708-711). Della corrispondenza con Ciccolini restano 14 lettere a firma di Onestinghel, scritte tra il 27 agosto 1917 e il 4 settembre 1918, raccolte in una busta sulla quale vi è annotato dallo stesso Ciccolini: "Questa corrispondenza del prof. Onestinghel desidero che sia consegnata alla Biblioteca comunale di Trento" - "Corrispondenza del prof. G. Onestinghel". Le lettere sono conservate in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1).
(4) F. LARGAIOLLI, "Bibliografia del Trentino: 1475-1903", Trento 1904.
(5) L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395; M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919. La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Anno di fondazione", Trento 1989, pp. 29-30; il piano per la costituzione della Società di scienze in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini e la nascita della nuova società nel 1919", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXVIII (2009), pp. 851-913, in part. pp. 909-913.
(6) La relazione è pubblicata integralmente ibid., pp. 895-907, cit. a p. 896; l'originale trascritto è conservato presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino a Trento, ms. 709.
(7) Approfondimenti sul metodo storiografico trentino in M. GARBARI, "Storia e storiografia nel Trentino nei secoli XVIII-XX. Accademia e Società", in "Origini e funzioni delle istituzioni di studi storici regionali nell'ambito dell'Arge-Alp", Trento, Arge-Alp, 1984, pp. 175-208.
(8) La struttura dei "Monumenta Tridentina" progettata da Onestinghel veniva presentata al convegno di Cles dal Chiocchetti (testo in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", per i "Monumenta" in part. pp. 898-900). Il prospetto dei "Monumenta" è stato pubblicato in "L'eredità spirituale", pp. 59-62 (con note sullo stato dei lavori) e da qui ripreso in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401. Una copia del prospetto è conservata anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione dell'attività (segn. 1.1.2).
(9) La parte relativa agli archivi parrocchiali trovava posto in "Monumenta", "I Serie: Inventari e regesti, Parte I: Inventari e regesti degli archivi ecclesiastici trentini, Vol. I: Valli di Non e di Sole". A Cles si programmò già la seconda parte del lavoro relativa agli archivi di Fiemme e Fassa e si presentarono altri studi, terminati o in conclusione, che avrebbero dovuto essere pubblicati in tempi brevi (L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 898-900).
(10) La relazione di Simone Weber è pubblicata, ibid., pp. 887-893, trascritta dall'originale conservato presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino, ms. 708.
(11) L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 895, 900.
(12) La necessità di un altro convegno, che si sarebbe dovuto tenere nella primavera del 1919, è esposta nella lettera del 4 settembre 1918 inviata da Onestinghel a Ciccolini, conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1).
(13) Decreto luogotenenziale del 4 luglio 1919, pubblicato in "Bollettino ufficiale del Commissariato Generale per la Venezia Tridentina", fasc. VII, agosto 1919.
(14) Per il contesto storico si veda RASERA F., "Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937)", in "Storia del Trentino, VI, L'età contemporanea. Il Novecento", a cura di A. LEONARDI - P. POMBENI, Bologna 2005, pp. 75-130.
(15) L. 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia", pubblicata in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1920, n. 1322 e in "Gazzetta Ufficiale", 1 ottobre 1920, n. 232.
(16) R.D. 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove Provincie annesse al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1178, il Codice penale, quello di procedura penale ed altre leggi, pubblicato in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1921, pp. 2492-2493.
(17) L. 7 dicembre 1888, con cui vengono emanati uno statuto comunale e un regolamento elettorale comunale per la città di Trento, pubblicata in "Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg", 1889, n. 1. Lo statuto rimase in vigore fino all'introduzione della legge comunale italiana avvenuta con R.D. 11 gennaio 1923, n. 9.
(18) M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 36-40.
(19) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 385-397.
(20) La lettera-circolare a stampa è datata 8 maggio ma, visti i riferimenti interni, è stata probabilmente scritta dopo il 29 maggio. Una copia della lettera era indirizzata a Lamberto Cesarini Sforza, poi eletto primo presidente della Società, per questo è stata conservata in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1). La lettera trascritta in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 77-78, fa parte invece della documentazione inerente la fondazione della Società che è stata conservata nel fondo dell'Archivio storico del Comune di Trento (d'ora in poi ACT), Archivio storico del Comune di Trento, Fondo di ordinamento austriaco (1817-1922), Protocolli di sessione del Consiglio comunale di Trento, sub 1919.
(21) Della riunione del 15 giugno è stato conservato un resoconto stenografico (conservato in ACT) e la verbalizzazione del medesimo resoconto, quest'ultima in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1), entrambe le versioni in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 81-95; pp. 114-120. I membri del comitato promotore vengono elencati nel verbale dell'assemblea del 13 agosto e sono: Lamberto Cesarini Sforza, Arnaldo Segarizzi, Giuseppe Menestrina, Adolfo Cetto, Simone Weber, Gino Sette, Emilio Chiocchetti, Giacomo Roberti ed Ettore Zucchelli.
(22) Della riunione di fondazione del 13 agosto 1919 è conservato il resoconto stenografico (in ACT) e una versione parziale della verbalizzazione del medesimo resoconto, quest'ultimo in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore, (segn. 1.1.1), entrambe le versioni in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 103-112, p. 120.
(23) Lo statuto nella versione redatta il 15 giugno era stato inviato all'Ufficio per gli affari civili per l'approvazione e restituito vistato il 30 giugno 1919. Questa copia venne allegata al verbale della riunione del 13 agosto e l'anno successivo venne pubblicata sul primo numero della rivista in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394, dopo aver apportato una modifica all'articolo 1, che risultava fondamentale per lo stato giuridico della Società e sulla quale si avrà occasione di ritornare in seguito. Rispetto alla copia allegata al verbale della riunione del 13 agosto (pubblicato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 106-112) la versione pubblicata sulla rivista è priva dell'articolo transitorio col quale si dava "mandato ai rappresentanti del comitato promotore di scegliere i soci ordinari fra i collaboratori delle cessate riviste trentine e fra coloro che con memorie originali si sono occupati di studi trentini" (art. 41), decisione che era stata deliberata nel corso dell'assemblea del 15 giugno. Lo stesso articolo stabiliva che "I membri di tale comitato s'intendono già eletti soci ordinari e costituiscono provvisoriamente l'Ufficio di presidenza fino a quando si riunirà la prima assemblea per procedere alla nomina definitiva delle cariche sociali".
(24) Si confronti la versione pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 85, trascritta dall'originale conservato presso l'Archivio storico del Comune di Trento e quella tratta dalla già citata copia in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1), trascritta nel medesimo volume a p. 117.
(25) Nella revisione dello statuto del 1926 tutte le cariche sarebbero divenute annuali, ma con possibilità di rielezione immediata allo scadere dell'ufficio (art. 19); si veda lo statuto pubblicato in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(26) Onestinghel scriveva a Ciccolini informandolo sugli abbonamenti raccolti nella zona di Cloz ed esortandolo ad impegnarsi per raccogliere quante più adesioni possibili; le lettere in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1918 (segn. 3.1.1). Un preciso resoconto della campagna abbonamenti in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 905-906. In ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione della attività (segn. 1.1.2), sono conservati gli elenchi degli abbonamenti sottoscritti a partire dal 1918, con nomi indirizzi, liste dei soci, liste dei "blocks" consegnati, nei quali i fiduciari avrebbero dovuto annotare i nomi dei sottoscrittori.
(27) La lista di "Doni alla S.S.T." con l'ammontare delle sovvenzioni è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3), che viene anche trascritta in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 126. In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1919 (segn. 3.1.2) e Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3), sono invece conservate le lettere con le quali enti diversi assicurano alla Società appena fondata il loro sostegno economico.
(28) L'ultima pubblicazione è del 2011 a cura di F. CAGOL - S. GROFF - M. STENICO, "Il Landlibell del 1511 negli archivi trentini".
(29) L'articolo in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. III-VII, in part. III-IV, lo statuto approvato il 7 marzo 1926 in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(30) L'assemblea generale ordinaria della Società per l'anno 1926 era stata convocata il 3 gennaio, quella del 7 marzo era una convocazione straordinaria. In ASST è conservata la relazione letta dal presidente all'assemblea il 3 gennaio e una ulteriore relazione dal titolo "Relazione sociale", che viene datata al 3 gennaio, ma a posteriori; si tratta in realtà di una relazione redatta dopo questa data, con ogni probabilità dopo la convocazione del 7 marzo, dal momento che si parla dell'assemblea del 7 marzo e della riforma dello statuto come eventi già avvenuti. Si veda la documentazione relativa all'anno 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(31) Si veda la documentazione relativa all'anno 1924 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982), (segn. 1.3.1), poi pubblicata in "Cronaca sociale", "Studi trentini di Scienze Storiche", V (1924), pp. I-II.
(32) Nell'assemblea costitutiva del 15 giugno 1919 si era parlato di soci corrispondenti, ma non è chiaro se queste figure avessero già la fisionomia poi assunta nel 1926.
(33) Nel 1923 veniva pubblicato l'elenco dei soci con annotata la città di provenienza e vi si trovano studiosi di Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Pisa e Roma; l'elenco dei soci è in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. V-VII.
(34) Si confrontino gli articoli 18, 19 dello statuto del 1919 e l'articolo 20 dello statuto del 1926; la modifica del 1929 si trova in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", X (1929), pp. 80-82. Nella documentazione relativa al 1929 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1), sono raccolti diversi articoli di giornale che riportano la notizia dell'assemblea. Si tratta di articoli incollati su un foglio con in calce l'annotazione "Aggiunte chiarimenti".
(35) Si veda "L'assemblea generale della Società di Studi per la Venezia Tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIV (1933), pp. III-XIV, in part. p. X.
(36) Nel resoconto del congresso della Società tenuto il 23 febbraio 1930 sono riportati i due telegrammi inviati a conclusione dei lavori a Benito Mussolini, definito "rianimatore delle scienze italiche", e al ministro dell'Educazione nazionale, Balbino Giuliano. I telegrammi recano gli omaggi della Società, ma allo stesso tempo esaltano il ruolo svolto dalla medesima negli studi sull'italianità della regione ("Atti sociali", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), pp. III-XXXI, in part. p. XIII).
(37) Si veda il R.D. 20 gennaio 1921, s.n., "Disposizione con la quale si nomina la commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al Regno" in "Gazzetta Ufficiale", 28 febbraio 1921, n. 49, parte II, (Decreti vari-Disposizioni o Comunicazioni diverse); si veda anche L. 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 18 luglio 1927, n. 164.
(38) Si veda il fascicolo conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Toponomastica stradale (segn. 4.3.6); mancando i verbali del Consiglio di direzione per questo periodo, le notizie sulla Commissione toponomastica si ricavano solo dal resoconto dell'attività del 1931, tenuto nell'assemblea generale del 13 marzo 1932, "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIII (1932), pp. I-XI, in part. p. VII.
(39) "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXII (1941), pp. 73-86, in part. p. 73.
(40) R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, "Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 2 agosto 1934, n. 180, che veniva convertito in legge con la "Conversione in legge del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 16 gennaio 1935, n. 13.
(41) La lettera datata 6 febbraio 1935, con allegata la minuta di risposta è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1935 (segn. 3.1.18).
(42) Per un inquadramento storico si veda A. VADAGNINI, "Dai venti di guerra alla ricostruzione (1938-1948)" in "Storia del Trentino", VI, "L'età contemporanea. Il Novecento", pp. 131-165, in part. pp. 141-147. La salvaguardia dell'autonomia della Società nel periodo fascista è stata trattata in M. GARBARI "Storia e storiografia nel Trentino", pp. 177-179, 199.
(43) L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 887, 901.
(44) Il prospetto dei "Monumenta" in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401.
(45) Si veda la documentazione relativa al 1925 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(46) Le due sezioni uscirono nel 1927 rispettivamente con il nuovo titolo "Studi Trentini. Serie I: storico-letteraria" e "Studi Trentini. Serie II: scienze naturali ed economiche". Si veda la documentazione relativa al 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(47) L'Associazione nazionale fascista editori giornali ottenne il riconoscimento giuridico con R.D. 10 febbraio 1927, n. 183, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 10 febbraio 1927, n. 48. La proposta fatta all'assemblea in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", f. 81r (segn. 1.2.1). Nella corrispondenza si trova una lettera del 24 marzo 1927, con la quale l'Associazione nazionale fascista editori giornali, nell'ordine di inquadrare tutte le aziende editrici nell'Associazione, richiede che venga comunicato il numero dei dipendenti della Società, si veda ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1927 (segn. 3.1.10). Si veda inoltre "Bollettino della Società", in "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), pp. I-XIX, in part. pp. VII-VIII.
(48) In ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", ff. 99-102, in part. f. 100 (segn. 1.2.1), in questo quaderno venivano di regola trascritti i verbali delle sedute della Direzione, ma vi è stato registrato anche il verbale dell'assemblea generale del 4 marzo 1928.
(49) "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XII (1931), pp. I-X, in part. p. VII.
(50) Venne quindi modificato anche lo statuto relativamente all'articolo 23, che nella nuova versione recita: "I Comitati di redazione delle pubblicazioni sono composti, per la classe I, storico-letteraria, dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca civica e dalla Sovrintendenza all'arte medievale e moderna; per la classe II, scienze naturali, dal Museo di storia naturale".
(51) Secondo il verbale della riunione di Direzione conservato in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, "Protocolli della Società", ff. 105-106 (segn. 1.2.1), questa proposta viene discussa l'11 aprile 1928 e viene pubblicata sulla rivista a seguire il verbale dell'assemblea generale del 4 marzo, in realtà nelle copie manoscritte del verbale, la decisione di creare le commissioni speciali, viene datata al 18 maggio. Il "Bollettino della Società" pubblicato nel primo fascicolo della rivista del 1928 è stato probabilmente redatto riassumendo le effettive decisioni prese nell'assemblea generale del 4 marzo e le decisioni successive adottate dalla Direzione, senza soluzione di continuità. Si confronti "Bollettino della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), p. XV e la documentazione relativa al 1928 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(52) Come già accennato i "Regesti Castrobarcensi dell'Archivio dei Conti Trapp", pubblicato da Carlo Ausserer nel 1928 avrebbero dato inizio alla collana "Rerum Tridentinarum Fontes". La collana delle monografie vedeva come primo volume pubblicato la "Bibliografia della Venezia Tridentina", uscita nel 1929 a cura di Bruno Emmert, seguita dal volume di Livio Bertagnolli sull'economia della Val di Non e dalle ricerche di Giovannangela Tarugi Secchi sulla biblioteca vescovile (entrambe uscite nel 1930). Nello stesso periodo continuava la pubblicazione della bibliografia a cura di Emmert. Si veda "Atti sociali", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), p. X; per le pubblicazioni si rimanda al sito della Società di Studi Trentini.
(53) "Il Trentino e il XIX Congresso delle Scienze", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XI (1930), pp. 91-100.
(54) "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XII (1931), p. X.
(55) La circolare a stampa destinata a tutti i soci e abbonati della Società, nella quale si espone il resoconto dell'assemblea generale è conservata nella corrispondenza, ma vi è anche una lettera datata 2 dicembre 1945, scritta da Emmert ad un destinatario non meglio specificato, che riassume le decisioni adottate in assemblea; entrambe in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27).
(56) F. MENESTRINA,"Studi e progetti per l'autonomia della regione tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXV (1946), pp. 3-15; notizie sull'attività del CLN in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 197-198.
(57) I problemi discussi alla fine del 1945, specie quelli inerenti la divisione della rivista in due sezioni, sarebbero stati pubblicati in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXVI (1947), pp. 60-63.
(58) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche: cenni storici", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXVIII (1999), pp. 649-661, in part. pp. 654-655.
(59) ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27); sulla Commissione toponomastica si veda anche "Relazione di Umberto Corsini, Assessore alla pubblica istruzione nella seduta del Consiglio Municipale di Trento del 3-11-1945", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 357-376, in part. p. 370.
(60) G. GEROLA, "Gli stemmi dei comuni della Venezia Tridentina", Trento 1934; G. CICCOLINI, "Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della Valle di Sole". Vol. 1: "La pieve di Ossana", 1936, Vol. 2: "La pieve di Malé", 1939, il terzo volume, "La pieve di Livo", sarebbe stato invece pubblicato quasi trent'anni più tardi (1965).
(61) A. ALBERTI POJA, "Castellaro Mantovano (un feudo extraterritoriale del Principato di Trento)", Trento 1950; I. ROGGER, "Le nazioni al Concilio di Trento, durante la sua epoca imperiale (1545-1552)", Trento 1952; "Indici delle annate I-XXXV (1920-1956) della Rivista "Studi Trentini di Scienze Storiche", a cura di U. MORELLI, Trento 1958; E. LEONARDI, "La scuola elementare trentina, dal Concilio di Trento all'annessione alla patria", Trento 1959; A. CASETTI, "Guida storico-archivistica del Trentino", Trento 1961.
(62) Il nuovo statuto venne discusso nell'assemblea generale dell'8 maggio 1955 e pubblicato in "Statuto sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXIV (1955), pp. 349-352. Per quanto riguarda la durata delle cariche si ricorda che nella redazione del 1926 l'articolo 19 limitava la durata delle cariche sociali ad un anno ma, dopo il susseguirsi di tre presidenti in tre anni, si era già tacitamente ritornati alle cariche triennali.
(63) La nuova versione dello statuto è pubblicata "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 420-423; una copia anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Statuti (segn. 1.1.3).
(64) Il discorso di Quaresima all'assemblea è riportato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXVII (1958), pp. 146-153. Il verbale della seduta di Direzione in "Verbali delle adunanze 1958-1964", riunioni del 29 aprile 1958 e 14 novembre 1958 (il registro è conservato presso l'attuale sede della Società, in quanto fa parte dell'archivio corrente).
(65) Il terzo volume della rivista del 1993 è dedicato interamente alla figura di Umberto Corsini, si rimanda quindi alla pubblicazione per la biografia, gli studi, le attività a "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), fasc. 3.
(66) Il discorso di Ezio Bruti e il risultato delle elezioni in "Assemblea generale della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 89-93.
(67) Per le vicende della Società nel periodo, una panoramica in M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 656-657.
(68) Il discorso venne tenuto nell'assemblea generale dei soci il 9 giugno 1985, si veda "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-369, in part. p. 360.
(69) Si veda la documentazione relativa all'anno 1968 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(70) La documentazione relativa alla sede di via Petrarca si trova nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini, conservato presso l'attuale sede della stessa.
(71) Si veda la relazione tenuta dalla nuova presidente all'assemblea generale ordinaria, riportata nelle dispense distribuite ai soci presenti e conservata nella documentazione relativa all'anno 1994 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2).
(72) A cura di Pizzini vengono compilati gli indici della rivista per le annate dal 1957 al 1981: P. PIZZINI (a cura di) "Indici delle annate XXXVI-XLVIII (1957-1969) della rivista 'Studi Trentini di Scienze Storiche'", 1971; id. "Indici delle annate XLIV-LX (1970-1981) della rivista 'Studi Trentini di Scienze Storiche'" (Sez. I e Sez. II), 1983.
(73) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", p. 659.
(74) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 362.
(75) Il testo è proposto nella lettera di convocazione dell'assemblea generale ordinaria, conservata nella documentazione relativa all'anno 1985 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2) ed è pubblicato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369.
(76) Si veda la pubblicazione M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 106.
(77) Il verbale del 13 agosto in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1).
(78) Le lettere pubblicate in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 96-98.
(79) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 362-363.
(80) La necessità che un ente si costituisse in forma pubblica per poter richiedere il riconoscimento giuridico era previsto dall'articolo 14 del Codice civile secondo il quale "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico" (sull'argomento si avrà comunque occasione di tornare).
(81) La deliberazione venne pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 aprile 1988, anno XL, n. 16; il riconoscimento della personalità giuridica in Trentino non spettava al Presidente della Repubblica, come da articolo 12 del Codice civile, ma alla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 17 della L. 11 marzo 1972, n. 118 "Provvedimenti in favore delle popolazioni Alto Atesine", in forza del quale "Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale".
(82) La documentazione originale è conservata nell'archivio corrente della Società; una copia dell'atto costitutivo del 1986 si trova in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Statuti (segn. 1.1.3).
(83) Numero di repertorio 24819, n. atto 2449 del 31 maggio 1992; l'atto originale è conservato nell'archivio corrente della Società. La delibera venne pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, anno XLV, n. 56.
(84) Lo statuto nella versione approvata dal Consiglio Provinciale di Trento l'8 ottobre 1993 venne pubblicato in "Il nuovo statuto della Società, proposto ai soci da Umberto Corsini", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 553-561.
(85) Si ricorda la formulazione dell'articolo 1: "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi storici in generale e in particolare quelli che illustrano la regione con la pubblicazione della 'Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche', con altre pubblicazioni sociali, con Congressi, Convegni e Corsi, e con altre eventuali iniziative ivi comprese la partecipazione ad Associazioni, Istituti od enti costituiti ai fini di cui sopra e la promozione di associazioni aventi le medesime finalità".
(86) La documentazione relativa a questo convegno in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifica, "Convegno storico-giuridico sulle autonomie e minoranze" (segn. 4.2.4).
(87) Gli aggiornamenti sullo stato dei lavori per la costituzione del Centro sono esposti in occasione delle assemblee dei soci e quindi trascritte in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LIX (1980), pp. 221-237, in part. p. 230; "Vita della Società", ibid., LX (1981), pp. 241-258, in part. p. 248; "Vita della Società", ibid., LXI (1982), pp. 203-219, in part. p. 211; "Vita della Società", ibid., LXII (1983), pp. 119-133, in part. p. 126; "Assemblea annuale ordinaria", ibid., LXIII (1984), pp. 217-230, in part. pp. 224-225.
(88) Il Centro non ha lasciato un proprio archivio strutturato, se non una busta di materiale relativo alla sua fondazione, che attualmente è conservato nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini; il materiale relativo al centro e consegnato dalla Società assieme all'archivio di Studi Trentini era costituito da uno scatolone contenente in prevalenza materiale bibliografico, in particolare copie di articoli tratti da diverse riviste europee che affrontano il problema delle minoranze linguistiche presenti in diverse nazioni. Trattandosi di materiale bibliografico e non propriamente archivistico, ne è stata fatta una descrizione generale ed è stato riconsegnato alla Società di Studi Trentini.
(89) L'addetto alla segreteria appuntava in prima pagina sulle agende annuali i dati principali della Società e del Centro (indirizzo, data di fondazione, codice fiscale, dati bancari), che evidentemente aveva una gestione parallela a quella Società. Per il Centro la segretaria segna come data di fondazione il 19 aprile 1984, che in realtà è la data in cui si costituisce ufficialmente il comitato promotore; si veda in ASST, Attività amministrativa e di funzionamento della struttura, Registri, quaderni e rubriche, Agende della segreteria (segn. 7.1.5).
(90) La presidenza passò a Maria Garbari il 19 novembre, come si legge nella relazione del presidente tenuta nell'assemblea annuale ordinaria del 15 maggio 1994, si veda la documentazione relativa all'anno 1994 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2).
(91) Si vedano "Studi Trentini. Arte", 90 (2011) e "Studi Trentini. Storia", 90 (2011).
(92) "Approvazione del testo del Codice civile", in "Gazzetta Ufficiale", 4 aprile 1942, n. 79, ed. straord.
(93) M. EROLI, "Le associazioni non riconosciute", Napoli 1990, pp. 48-57.
(94) Promulgato con L. 2 aprile 1865, n. 2215, "Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia" (entrata in vigore il 18 aprile 1865), in "Gazzetta Ufficiale", 3 aprile 1865, n. 80.
(95) Nel Codice civile del 1865 le persone giuridiche sono designate col nome di "corpi morali" o "istituti pubblici" (a seconda della loro natura), in altre fonti normative vengono definite "enti morali" o "personalità giuridiche" (F. FILOMUSI GUELFI, "Enciclopedia giuridica", Napoli 1917, p. 204). Una parte della teoria del diritto considera che il termine "ente morale" possa dirsi sinonimo di "persona giuridica" prevalentemente per il periodo precedente la pubblicazione del Codice civile del 1942, nel quale la personalità giuridica sarebbe stata attribuita esplicitamente alle società di capitali (art. 2331). Dopo la pubblicazione del Codice civile, "ente morale" sarebbe rimasto come termine per definire quella specifica persona giuridica che avesse acquistato la qualità di soggetto di diritto (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato (G. LANDI - G. POTENZA, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp. 57-59, 94). In questo contesto i termini verranno usati come sinonimi.
(96) Il commento della giurisprudenza a questo articolo del Codice si è soffermato in particolare sul valore dell'espressione "legalmente riconosciuti", nell'ordine di determinare se il riconoscimento della personalità spettasse al potere legislativo o esecutivo (G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali", Firenze 1899, pp. 132-138).
(97) Il R.D. del 1864 è pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 7 luglio 1864, n. 160. La L. del 1850, risulta ancora in vigore nel 1991 quando viene modificata dalla L. 10 aprile 1991, n. 123, "Modifica e integrazione alla L. 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 13 aprile 1991, n. 87; la L. 123/1991 esonera le Regioni e le Province autonome dalla norma dettata nel 1850, confermando nella validità gli atti e i provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome e facendo salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 123, anche se privi di autorizzazione governativa. Le disposizioni che prevedono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche verranno abrogate dall'articolo 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 maggio 1997, n. 113, s.o.
(98) La L. 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie", rappresenta la prima normativa unitaria in questo senso (pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 25 agosto 1862, n. 201) a cui si aggiunge il relativo regolamento attuativo promulgato con R.D. 27 novembre 1862, n. 1007, in "Gazzetta Ufficiale", 5 dicembre 1862, n. 288, s.o.; vi sono poi singoli decreti del sovrano che investono della personalità giuridica varie associazioni che hanno presentato richiesta di riconoscimento.
(99) Per la parte relativa all'acquisto della personalità giuridica: G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 114-178; F. FILOMUSI GUELFI, "Enciclopedia giuridica", pp. 197-208; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 388-447, 778-841, 1013-1089; si vedano inoltre nell'enciclopedia "Digesto italiano", Torino 1926, le voci: "corpi morali", "persona giuridica", "acquisti dei corpi morali", "accettazione di eredità", "donazioni".
(100) Secondo alcune teorie gli elementi indispensabili ad una associazione per ottenere la personalità giuridica erano il patrimonio, il carattere perpetuo e l'utilità pubblica, ma non mancavano le voci discordanti; per un confronto G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 118-121; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 418-447; si veda anche la voce "corpi morali" in "Digesto italiano".
(101) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 388, 396-397, 401 e la voce "corpi morali" in "Digesto italiano".
(102) Si parla di atto scritto, ma non necessariamente pubblico; vi erano diversi enti la cui costituzione avveniva tramite atto pubblico, ma si trattava di casi regolamentati da legge specifica come ad esempio la L. 15 aprile 1886, n. 3818, "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso" (pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 29 aprile 1886, n. 100) secondo la quale "La costituzione della società [di mutuo soccorso] e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile" (art. 3).
(103) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 778-790.
(104) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 133-144, nonché la voce "persona giuridica" in "Digesto italiano".
(105) Si approfondisce qui la teoria e la pratica dell'atto speciale, in quanto viene ad interessare direttamente la costituzione della Società per gli Studi Trentini. Vi è tuttavia una parallela teoria del riconoscimento generale, compiuto tramite registrazione, per la quale si rimanda a F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 812-815.
(106) Questa teoria ibid., pp. 815-817; altre teorie sottolineano, per contro, che non vi sono formule stabilite per il decreto di erezione. Sono comunque previste anche forme di riconoscimento indirette o implicite, secondo le quali una società ottiene, tramite decreto, l'approvazione degli statuti o l'autorizzazione ad accettare lasciti, quindi pur non essendo riconosciuta, la sua capacità giuridica viene presupposta.
(107) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", p. 144; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 817.
(108) Rispettivamente "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 22 luglio 1890, n. 171 e R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, "Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 11 marzo 1891, s.n.
(109) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", p. 144; F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 113-115, 817-818.
(110) Lo Statuto Albertino fu adottato con R.D. 4 marzo 1848; pubblicato in lingua italiana in "Gazzetta Piemontese", 5 marzo 1848, n. 56 e inserito nella "Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna", n. 674; entrato in vigore l'8 maggio 1848, nel 1861 venne esteso a tutta la penisola. In Trentino le leggi e lo Statuto del Regno d'Italia sarebbero stati introdotti solo a partire dal 1921.
(111) G. GIORGI, "La dottrina delle persone giuridiche", pp. 163-178; si veda anche la voce "persona giuridica" in "Digesto italiano".
(112) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", pp. 1086-1089, cit. p. 1088.
(113) Un inquadramento del periodo in F. RASERA, "Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937), in "Storia del Trentino", VI, "L'età contemporanea. Il Novecento", pp. 75-130. Per i singoli eventi e la legislazione con la quale il Trentino viene assorbito dallo stato italiano si veda tuttavia anche la sezione precedente relativa alle vicende dell'ente.
(114) M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 28-29; L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", in part. p. 394.
(115) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 786.
(116) La versione approvata in sede di costituzione della Società e inviata per il visto al Governatorato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 106-112; la successiva forma diffusa con la pubblicazione in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394.
(117) La lettera di risposta originale risulta perduta; così conferma anche Umberto Corsini nella relazione tenuta all'assemblea il 22 giugno 1986, in occasione della ricostituzione ufficiale della Società ("Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXV (1986), pp. 405-416, in part. pp. 406-407); il testo della lettera viene trascritto in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 96, riprendendolo probabilmente dal resoconto stenografico della riunione costitutiva del 13 agosto 1919, nella quale il sindaco aveva dato lettura integrale della comunicazione del Governatorato.
(118) Il documento è conservato in ACT ed è stato trascritto ibid., pp. 103-112.
(119) Il Ministero dell'Istruzione inviava in realtà due lettere datate entrambe 8 luglio 1919, l'una proveniva dalla Direzione generale della istruzione superiore, Divisione III, Biblioteche, l'altra era firmata dal Direttore generale per l'istruzione superiore: entrambe approvavano l'iniziativa e si impegnavano, per quanto possibile, a sostenere la Società con contributi. La richiesta dell'atto costitutivo era espressa in particolare nella lettera della Divisione biblioteche (le lettere sono conservate in ACT e sono state trascritte in GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 97-98).
(120) Copia del verbale in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Attività del Comitato promotore (segn. 1.1.1); pubblicato anche in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 114-120, in part. p. 117; per la prima versione dello statuto ibid., pp. 106-112, in part. p. 106.
(121) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), p. 390.
(122) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-363.
(123) In archivio è conservata la minuta della lettera del 29 settembre inviata dal presidente e la risposta stilata da Arturo Cittadini, primo aiutante di campo generale di sua maestà il re, spedita dalla tenuta regia di San Rossore (PI) l'8 ottobre 1920, entrambe conservate in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3); sono inoltre conservate le lettere di ringraziamento inviate dal Ministero della real Casa, datate 22 maggio 1920, 14 agosto 1920, 3 marzo 1921, per i numeri omaggio della rivista, in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3) e Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4).
(124) In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4). La pubblicazione dei due volumi si inseriva nel complesso clima sociale e politico portato dall'annessione che vedeva opposti i due gruppi etnici e linguistici italiano e tedesco, per il quale si rimanda a M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 55-57.
(125) La lettera di richiesta datata 17 febbraio 1921, proveniente dal Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina è conservata in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1921 (segn. 3.1.4). La comunicazione viene presentata all'assemblea generale dei soci del 1921 in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", II (1921), pp. 67-82, in part. p. 73.
(126) ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, f. 34v (segn. 1.2.1).
(127) Le norme di attuazione del Codice vengono promulgate con il R.D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizione di attuazione del Codice civile", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 aprile 1942, n. 91, s.o. L'articolo 12 del Codice stabilisce che "Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale" (sostituito poi con la dicitura "decreto del Presidente della Repubblica"), che in definitiva fissa ciò che la prassi e la giurisprudenza avevano già assunto come norma. Le Disposizioni di attuazione del Codice civile specificano che "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi" (art. 2). La costituzione di una associazione secondo le nuove norme deve avvenire con atto pubblico, secondo l'articolo 14 infatti "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico". Anche i dettami in merito ai dati essenziali dell'atto e dello statuto non sono diverse da quanto aveva dettato la giurisprudenza negli anni precedenti: "L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [...]. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione" (art. 16). Nella formulazione del 1942, l'articolo 16 prevede anche che "Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate dall'articolo 12"; quest'ultimo comma, così come lo stesso articolo 12 del Codice civile, viene abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Si vedano il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)", in "Gazzetta Ufficiale", 7 dicembre 2000, n. 286; L. 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 marzo 1997, n. 63, s.o.
Quanto all'estinzione dell'ente, in aggiunta all'articolo 16, l'articolo 27 specifica che "Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare". Il Codice civile detta precise disposizioni per la liquidazione dei beni nel caso in cui venga dichiarata l'estinzione della personalità giuridica, quindi "Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice" (art. 30). "I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo dello statuto" (art. 31). Le norme sono anche i questo caso integrate dalle "Disposizioni di attuazione del Codice civile", soprattutto in merito alla nomina dei liquidatori e alle modalità di procedere per la devoluzione dei beni residui (cfr. artt. 11-21). Il Codice civile riassume all'articolo 17 le leggi che, prima per il regno di Sardegna e poi per il Regno d'Italia, erano state promulgate prevalentemente per arginare il fenomeno della manomorta, quindi "La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto". Le modalità secondo le quali poteva essere richiesta autorizzazione vengono invece specificate nell'articolo 5 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede [...]. Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica". L'articolo 17 del Codice civile, l'articolo 5 delle Disposizioni di attuazione e le leggi precedenti verranno abrogate dall'articolo 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (si veda L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 maggio 1997, n. 113, s.o.); l'articolo 13 abroga espressamente l'articolo 17 del Codice civile e la L. 21 giugno 1896, n. 218, che conferiva ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, nonché "le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni".
Nel Codice civile vengono inoltre fissate le norme di base per l'organizzazione della vita associativa, in particolare per la convocazione dell'assemblea che "deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (art. 20).
Quanto alle deliberazioni dell'assemblea esse "sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati" (art. 21).
Vengono inoltre dettate norme riguardanti la validità e la possibilità di annullamento delle deliberazione dell'assemblea, quando queste siano "contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [...]. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa" (art. 23).
Il Codice civile del 1942 prevede quindi all'articolo 33 la registrazione delle persone giuridiche: "In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza"; l'articolo 34 specifica che "Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori". Entrambi questi articoli saranno abrogati dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 7 dicembre 2000, n. 286.
Le Disposizioni di attuazione del Codice civile dettano norme precise per l'istituzione del registro: "Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale" (art. 22). "Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione [...]. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'articolo 33 [ossia i dati identificativi della società] e del primo comma dell'articolo 34 [ossia le modificazioni successive dei dati identificativi]" (art. 23). Ancora si specifica che "Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica" (art. 24). "Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato. L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica" (art. 25).
La legislazione inerente il riconoscimento della personalità giuridica sarebbe andata incontro ad una revisione e semplificazione a partire dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che avrebbe abrogato tutte le disposizioni che prevedevano l'autorizzazione governativa per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di donazioni eredità da parte delle persone giuridiche (Codice civile, art. 17). Fu tuttavia soprattutto il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che abolì parte degli articoli del Codice civile nell'ordine di uno snellimento della burocrazia del riconoscimento giuridico; il Regolamento abrogava gli articoli 12 e 16, quest'ultimo relativamente al comma 3, e gli articoli 27, relativamente al comma 3, e 33-34. Abrogando l'articolo 12 del Codice civile, la legge prevede a livello nazionale che "salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture" (art. 1, comma 1). "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda" (art. 1, comma 2); non è quindi più richiesto il riconoscimento tramite decreto del Presidente della Repubblica. Allo stesso modo "Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo" (art. 2, comma 1). L'articolo 9 al quale si fa riferimento nel primo articolo della legge è riferito in particolare agli enti ecclesiastici; l'articolo 7 detta norme specifiche per le regioni e le province autonome; secondo il primo comma "Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione". Il secondo comma prevede che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento". Il terzo comma viene ad interessare nello specifico la regione trentina in quanto stabilisce che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti". Ancora specifico per la particolarità amministrativa della regione è l'articolo 10, dove al comma 1 si stabilisce che "I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici...". La Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 361/2000, provvede quindi ad adeguare il proprio regolamento e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3622 del 28 dicembre 2001 viene istituito il Registro provinciale delle persone giuridiche.
Il 22 marzo 2001 la Cancelleria del tribunale di Trento trasferisce, alla Provincia autonoma di Trento, gli atti delle persone giuridiche ritenuti di competenza della stessa Provincia. Il Registro provinciale delle persone giuridiche viene istituito presso il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali, che provvede alla tenuta e alla gestione dello stesso. Nel Registro saranno iscritte le persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza della medesima Provincia e le cui finalità si esauriscono nell'ambito provinciale.
La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche non viene tuttavia toccata dalle nuove disposizioni di legge, in quanto essa viene iscritta nel registro contestualmente alla sua istituzione; secondo quanto previsto dalla deliberazione infatti gli atti relativi alle persone giuridiche private, già iscritte nel Registro precedentemente tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Trento sono stati trasmessi alla Provincia, in quanto di competenza di quest'ultima. L'istituzione del registro e le norme inerenti alla gestione del medesimo sono dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 28 dicembre 2001, n. 3622, "Istituzione del Registro provinciale delle persone giuridiche", pubblicato in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 marzo 2002, n. 10.
(128) Il Codice civile non si occupa solo delle associazioni che si costituiscono in enti morali con pubblico riconoscimento, il Capo III (facente parte del Libro I, Titolo II) si occupa espressamente "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati", la cui esistenza era già riconosciuta dalla prassi e formalizzata dalla giurisprudenza, ma che viene ora ufficialmente ammessa per legge. In particolare il Codice prevede che "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la Presidenza o la Direzione" (art. 36). In merito ai possessi delle associazioni non riconosciute si stabilisce che "I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso" (art. 37). Quanto alla responsabilità verso terzi, "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono fra valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38).
(129) Dal discorso di Corsini all'assemblea generale ordinaria del 1980, "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LIX (1980), pp. 221-237, in part. p. 228.
(130) Lo statuto in vigore era quello approvato il 20 dicembre 1964, dopo avervi apportato diverse modifiche, venne pubblicato con tutti gli aggiornamenti nel 1981 in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LX (1981), pp. 451-455.
(131) La modifica è documentata nel verbale dell'assemblea del 1985, pubblicato nella rubrica "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369; nella versione precedente l'articolo 1 era così formulato "La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha per scopo di promuovere gli studi che servono ad illustrare la Regione sotto l'aspetto storico-letterario e artistico, in particolare con la pubblicazione della "Rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche".
(132) Il resoconto dell'assemblea in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), pp. 359-369.
(133) L. 11 marzo 1972, n. 118, "Provvedimenti a favore delle popolazioni Alto-atesine", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 11 aprile 1972, n. 95 e successivamente in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 19 maggio 1981, n. 26, s.o.
(134) Nel nuovo atto di costituzione viene ricordata la prima fondazione della Società nel 1919 e vengono trascritti il primo statuto della Società, le lettere di approvazione dello statuto da parte del Governatorato e i riconoscimenti ottenuti dal Ministero dell'Istruzione.
(135) La deliberazione è pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 5 aprile 1988, n. 16.
(136) La documentazione originale relativa alla seconda fondazione e all'iter burocratico seguito è conservata nell'archivio corrente della Società di Studi Trentini, nel fascicolo "Atto costitutivo della Società in forma pubblica anno 1986".
(137) Il Codice civile aveva previsto che anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto fossero approvate dall'autorità governativa secondo le forme previste dall'articolo 12, ossia con decreto del Presidente della Repubblica (art. 16), la facoltà veniva trasferita alla Provincia sempre in virtù della L. 118/1972; il comma 3 sarebbe successivamente stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
(138) Le modifiche venivano a toccare molti articoli, ma si trattava per la maggior parte di variazioni non sostanziali. Per la lista delle modifiche proposte con un confronto tra vecchia e nuova stesura, si veda la documentazione relativa al 1992 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1983-2009) (segn. 1.3.2). La deliberazione con la quale si approva il nuovo statuto è pubblicata in "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, n. 56.
(139) Il programma compilato dall'Onestinghel venne esposto all'assemblea tenuta a Cles nel 1918 da Chiocchetti, in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 895-907.
(140) Il primo statuto in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), pp. 390-394.
(141) L. CESARINI SFORZA, "Incominciando", ibid., pp. 3-4.
(142) La lista dei membri del Comitato di redazione si può trovare nel verbale della riunione costitutiva del 13 agosto, pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 124; il posto di Zucchelli, trasferitosi a Roma, sarebbe stato preso nel 1920 da don Simone Weber come si legge in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", I (1920), p. 389.
(143) Il prospetto dei "Monumenta Tridentina" in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401.
(144) Si veda la documentazione relativa al 1925 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(145) Si veda la documentazione relativa al 1926 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1).
(146) In ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, ff. 99-102, in part. f. 100 (segn. 1.2.1).
(147) La proposta viene discussa l'11 aprile 1928, si veda il verbale in ASST, Attività istituzionale e sociale, Verbali delle sedute della Direzione, Convocazioni e verbali, ff. 105-106 (segn. 1.2.1); si veda anche la documentazione relativa al 1928 in ASST, Attività istituzionale e sociale, Assemblee generali dei soci, Convocazione delle assemblee generali dei soci (1920-1982) (segn. 1.3.1). Queste variazioni sono pubblicate in "Bollettino della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), p. XV.
(148) In ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1945 (segn. 3.1.27), vi è una circolare a stampa, destinata a tutti i soci e abbonati della Società, con le comunicazioni a questo proposito in sede di assemblea generale dei soci. Sulla rivista queste problematiche verranno invece pubblicate qualche anno più tardi in "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXVI (1947), pp. 60-63.
(149) M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 654-655.
(150) F. MENESTRINA, "Studi e progetti per l'autonomia della regione tridentina", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXV (1946), pp. 3-15; notizie sull'attività di Menestrina in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 197-198.
(151) Nello statuto si riportano solo le serie, il prospetto dei "Monumenta Tridentina" era in realtà molto più articolato, la versione completa venne pubblicata in "L'eredità spirituale", pp. 59-62, venne quindi riproposto nella sua completezza in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 398-401. Una copia del prospetto anche in ASST, Attività istituzionale e sociale, Documenti di fondazione, Prima organizzazione della attività (segn. 1.1.2).
(152) I dati archivistici ricavati da questa prima ricerca sugli archivi parrocchiali avrebbero dovuto trovare posto nella "I Serie: Inventari e regesti, Parte I: inventari e regesti degli archivi ecclesiastici trentini, Vol. I: Valli di Non e di Sole e Vol. II: Valli di Fiemme e di Fassa" (dal discorso di Chiocchetti su note di Onestinghel in L. DE FINIS, "Gli studiosi trentini", pp. 898-900).
(153) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", III (1922), pp. 97-104, in part. p. 97.
(154) La rivista viene per esempio citata nell'articolo 6 che prevede che i soci la ricevano gratuitamente; vari articoli citano invece il Comitato di redazione (artt. 20, 23-25).
(155) La lista completa dei volumi delle "Rerum Tridentinarum Fontes" e in generale delle pubblicazioni della Società si trova sul sito della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche.
(156) F. LARGAIOLLI, "Bibliografia del Trentino". Il progetto della bibliografia in L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395; M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 29-30.
(157) I tre resoconti delle assemblee generali dei soci sono pubblicati nel medesimo numero della rivista in "Bollettino della Società. Relazione dell'attività sociale per l'anno 1926", "Bollettino della Società. Relazione dell'attività sociale per l'anno 1927" e "Bollettino della Società. Assemblea generale del 4 marzo 1928", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IX (1928), pp. IV, IX, XV-XVI.
(158) Il fascicolo è conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, "Questioni di storia trentina" (segn. 4.3.13); il volume venne invece pubblicato nella collana "Rerum Tridentinarum Fontes", con il titolo "Bibliografia Trentina. Sezione I. Aspetti economici e sociali", a cura di G. COPPOLA, Vol. 1: (1500-1890), 1992; Vol. 2: (1891-1918), 1993, Vol. 3: (1919-1950), 1995.
(159) In questa collana nel 1961 vennero pubblicati "La guida storico-archivistica del Trentino" di A. CASETTI e negli anni Ottanta del Novecento i "Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae, saeculo XIII antiquiora" a cura di I. ROGGER e F. DELL'ORO. Anche gli indici della rivista "Studi Trentini di Scienze Storiche" curati da Ulisse Morelli e Pasquale Pizzini rientrarono nella presente collana.
(160) "Carteggio con Leopoldo Marc'Antonio Caldani 1758-1794", a cura di R. G. MAZZOLINI e G. ONGARO, 1980; P. K. KNOEFEL, "Felice Fontana 1730-1805. An annotated Bibliography", 1980; P. K. KNOEFEL, "Felice Fontana. Life and Works", 1984. La documentazione inerente il "Corpus" in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività editoriale, "Corpus Fontanianum" (segn. 4.1.9).
(161) L. DE FINIS, "Contributo per la conoscenza", pp. 394-395.
(162) La discussione è riportata nel verbale dell'assemblea del 15 giugno, pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 119-120; con telegramma del 16 giugno 1919, Menestrina comunicava alla Deputazione veneta che la Società accettava con gratitudine la proposta di aggregazione, qualche giorno più tardi la Deputazione rispondeva che sarebbero state avviate le pratiche per la modifica dello statuto al fine di rendere possibile l'aggregazione degli studiosi trentini (ibid., pp. 95-96).
(163) La vicenda è ricostruibile dal carteggio in ASST, Carteggio e atti, Corrispondenza generale della Società, Corrispondenza generale 1919 (segn. 3.1.2) e Corrispondenza generale 1920 (segn. 3.1.3). Del decreto regio si trova notizia in "Gazzetta Ufficiale", 28 settembre 1921, n. 228, il testo completo è pubblicato in "Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno", 1921, n. 228.
(164) Si veda la documentazione in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Concorso per la stesura di un manuale di storia della Venezia Tridentina (segn. 4.3.1).
(165) Il D.R. 20 gennaio 1921, s.n., pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 28 febbraio 1921, n. 49, parte II.
(166) "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", III (1922), p. 98
(167) La legge venne pubblicata in "Gazzetta Ufficiale", 18 luglio 1927, n. 164.
(168) Il fascicolo conservato in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifiche diverse, Toponomastica stradale (segn. 4.3.6), raccoglie le richieste a partire dal 1927; mancando i verbali del Consiglio di direzione per questo periodo, le notizie sulla Commissione toponomastica, si ricavano solo dal resoconto dell'attività del 1931, tenuto nell'assemblea generale del 13 marzo 1932, in "Atti della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XIII (1932), p. VII.
(169) "Notiziario", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXII (1941), pp. 73-86, in part. p. 73.
(170) "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 89-93.
(171) In generale le novità portate nel corso della presidenza di Umberto Corsini sono state riassunte in M. GARBARI, "La Società di Studi Trentini", pp. 656-657.
(172) La documentazione relativa alle attività scientifiche della Società e i fascicoli con la documentazione prodotta per l'organizzazione dei convegni sono conservati in ASST, Attività editoriale e scientifica, Attività scientifica.
(173) Il testo del singolo articolo è pubblicato in "Vita della Società", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIV (1985), p. 369 e verrà poi inserito nella nuova versione dello statuto redatto pubblicamente nel 1986.
(174) La documentazione in ASST, Attività editoriale e scientifica, Collaborazione con l'IPRASE, Organizzazione dei corsi per insegnanti (segn. 4.4.1).
(175) Il Codice e le Disposizioni sono state promulgate rispettivamente con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, "Approvazione del testo del Codice civile", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 4 aprile 1942, n. 79, ed. straor.; R.D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", 17 aprile 1942, n. 91, s.o.
(176) F. FERRARA, "Teoria delle persone giuridiche", p. 786.
(177) Lo statuto e la lettera di approvazione del Governatorato in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", pp. 96, 106-112.
(178) La scelta dei primi soci viene demandata al comitato promotore nell'assemblea costituente del 15 giugno 1919, come si riporta nel verbale della riunione (una copia pubblicata in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, "1919", p. 93).
(179) La modifica del 1923 in "Cronaca sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", IV (1923), pp. III-IV; lo statuto del 1926 in "Statuto", "Studi Trentini di Scienze Storiche", VII (1926), pp. IX-XIII.
(180) Lo statuto è pubblicato in "Statuto sociale", "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXXIV (1955), pp. 349-352.
(181) Lo statuto venne approvato nell'assemblea generale del 20 dicembre 1964 ed è pubblicato in "Studi Trentini di Scienze Storiche", XLIV (1965), pp. 420-423.
(182) La delibera è pubblicata sul "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", 16 novembre 1993, n. 56; lo statuto è pubblicato in "Il nuovo Statuto della Società, proposto ai soci da Umberto Corsini", "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXII (1993), pp. 553-561.
(183) La versione originale è conservata nell'archivio corrente della Società.

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Archivio della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche (ASST)
Archivio Storico del Comune di Trento (ACT)
Fondazione Biblioteca di San Bernardino

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Legge 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano e annessione al regno dei territori attribuiti all'Italia"

Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove Provincie annesse al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1178, il Codice penale, quello di procedura penale ed altre leggi

Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1226, "Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma"

"Conversione in legge del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma"

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 febbraio 1988, n. 1152, Riconoscimento della personalità giuridica alla Società di Studi Trentini

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 ottobre 1993, n. 13978, Approvazione della variazione dello statuto della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche

R. D. 16 marzo 1942, n. 262, approvazione del codice civile

R. D. 30 marzo 1942, n. 318, disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie

Legge 2 aprile 1865, n. 2215, "Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia"

Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, "Disposizioni per l'esecuzione della L. 5 giugno 1850, n. 1037"

Legge 10 aprile 1991, n. 123, "Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali"

Legge 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie"

Statuto albertino

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L. 15 aprile 1886, n. 3818, "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso"

Legge 21 giugno 1896, n. 218, "Che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili"

Regio Decreto 27 novembre 1862, n. 1007, Regolamento attuativo della legge sulle Opere pie

Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento, 28 dicembre 2001, n. 3622, "Istituzione del Registro provinciale delle persone giuridiche"

Regio decreto 20 gennaio 1921, s.n., disposizione con la quale si nomina la commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al Regno

Regio decreto 11 agosto 1921, n. 1280, col quale sulla proposta del ministro su la istruzione pubblicavengono apportate modificazioni allo statuto della Regia Deputazione veneta di storia patria

Legge 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei"

Legge 11 marzo 1972, n. 118, "Provvedimenti in favore delle popolazioni Alto Atesine"

Legge 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano e annessione al regno dei territori attribuiti all'Italia"

Decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, col quale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno

R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, "Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Legge 7 dicembre 1888, con cui vengono emanati uno statuto comunale e un regolamento comunale elettorale per la città di Trento

Denominazione Estremi cronologici
Legge 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano e annessione al regno dei territori attribuiti all'Italia" 1920 settembre 26
Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove Provincie annesse al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1178, il Codice penale, quello di procedura penale ed altre leggi 1921
Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1226, "Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma" 1934 luglio 20
"Conversione in legge del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma" 1934 luglio 20
Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 febbraio 1988, n. 1152, Riconoscimento della personalità giuridica alla Società di Studi Trentini 1988 febbraio 19
Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 ottobre 1993, n. 13978, Approvazione della variazione dello statuto della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 1993 ottobre 8
R. D. 16 marzo 1942, n. 262, approvazione del codice civile 1942 marzo 16
R. D. 30 marzo 1942, n. 318, disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie 1942 marzo 30
Legge 2 aprile 1865, n. 2215, "Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia" 1865 aprile 2
Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, "Disposizioni per l'esecuzione della L. 5 giugno 1850, n. 1037" 1864 giugno 26
Legge 10 aprile 1991, n. 123, "Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali" 1991 aprile 10
Legge 3 agosto 1862, n. 753, "Sull'amministrazione delle Opere pie" 1862 agosto 3
Statuto albertino 1848 marzo 4
Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)" 2000 febbraio 10
L. 15 aprile 1886, n. 3818, "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso" 1886 aprile 29
Legge 21 giugno 1896, n. 218, "Che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili" 1986 giugno 21
Regio Decreto 27 novembre 1862, n. 1007, Regolamento attuativo della legge sulle Opere pie 1862 dicembre 5
Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1890 luglio 17
Deliberazione della Giunta provinciale di Trento, 28 dicembre 2001, n. 3622, "Istituzione del Registro provinciale delle persone giuridiche" 2001 dicembre 28
Regio decreto 20 gennaio 1921, s.n., disposizione con la quale si nomina la commissione incaricata di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi al Regno 1921 gennaio 20
Regio decreto 11 agosto 1921, n. 1280, col quale sulla proposta del ministro su la istruzione pubblicavengono apportate modificazioni allo statuto della Regia Deputazione veneta di storia patria 1921 agosto 11
Legge 23 giugno 1927, n. 1188, "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" 1927 giugno 23
Legge 11 marzo 1972, n. 118, "Provvedimenti in favore delle popolazioni Alto Atesine" 1972 marzo 11
Legge 26 settembre 1920, n. 1322, "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano e annessione al regno dei territori attribuiti all'Italia" 1920 settembre 26
Decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, col quale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno 1919 luglio 4
R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, "Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1891 marzo 11
Legge 7 dicembre 1888, con cui vengono emanati uno statuto comunale e un regolamento comunale elettorale per la città di Trento 1888 dicembre 7
Denominazione Estremi cronologici
Società di Studi Trentini di Scienze Storiche