Comune di Cunevo, Cunevo, 1923 gennaio 13 - 1928 [novembre 21] ( 1923 gennaio 13 - 1928 [novembre 21] )

Comune di Cunevo, Cunevo, 1923 gennaio 13 - 1928 [novembre 21]

Comune di Cunevo

ente

1923 gennaio 13 - 1928 [novembre 21]

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919, n. 1804, e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco, tuttavia, rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, n. 9, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.
Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, contenuta nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, nella legge 4 febbraio 1926, n. 237 (riguardante l'istituzione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, del podestà, nominato con decreto reale, e della consulta municipale, nominata con decreto prefettizio) e, infine, nel R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operavano la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.
Nel 1928, con interventi di autorità operati attraverso l'emanazione di una serie di regi decreti, furono aggregati moltissimi comuni in tutt'Italia. In Trentino, al termine di questa operazione di soppressioni e accorpamenti, rimasero in vita 117 comuni. La riforma fu concentrata negli anni 1928-'29.

Con R.D. 6 settembre 1928, n. 2144, il comune di Cunevo venne aggregato, insieme a quello di Terres, al comune di Flavon.
L'ultima attestazione di esistenza della municipalità autonoma di Cunevo, rinvenuta nell'archivio dell'ente, è del 21 novembre 1928; si tratta dell'ultima registrazione a protocollo, al n. 174 (1).
La prima data riportata nell'intestazione è quella istituzionale, corrispondente all'entrata in vigore del R.D. 11 gennaio 1923, n. 9, che estese anche al Trentino l'ordinamento comunale italiano; la seconda è relativa all'ultima attestazione di esistenza dell'ente sopra citata.

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ente pubblico territoriale

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vennero estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156 (art. 2), e 23 marzo 1919, n. 504; i regi decreti 18 settembre 1919, n. 1825, e 20 ottobre 1921, n. 1576 (art. 2); i regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285, e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con i regi decreti 18 aprile 1920, n. 585, e 7 aprile 1921, n. 559.
L'art. 25 del decreto 11 gennaio 1923, n. 9, stabiliva che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore avrebbero dovuto aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che avessero perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, furono estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introdusse alcune modifiche al Testo unico del 1915; con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, furono istituiti il podestà e la consulta municipale per i comuni con meno di 5000 abitanti. Il primo assumeva su di sè le funzioni precedentemente attribuite al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e veniva nominato con decreto reale mentre la consulta, che aveva solo un ruolo consultivo, veniva nominata con decreto prefettizio (un terzo dei suoi membri erano scelti direttamente dal prefetto, gli altri due terzi su designazione degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali. Era il prefetto stesso a decidere quali di questi organismi potessero fare le designazioni e quante designazioni competessero a ciascuno di essi).
Infine, con R.D. 3 settembre 1926, n. 1910, fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno.

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La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto a quello austriaco consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.
Le competenze del comune di Cunevo trovano un'esatta corrispondenza nel titolario emanato con la circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897, n. 17100/2, di cui elenchiamo le 15 categorie:
-Categoria I: Amministrazione;
-Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
-Categoria III: Polizia urbana e rurale;
-Categoria IV: Sanità e Igiene;
-Categoria V: Finanze;
-Categoria VI: Governo;
-Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
-Categoria VIII: Leva e Truppe;
-Categoria IX: Istruzione pubblica;
-Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
-Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
-Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
-Categoria XIII: Esteri;
-Categoria XIV: Varie;
-Categoria XV: Sicurezza pubblica.

Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili (art. 177 del T.U. n. 148/1915). Può contrarre mutui, purché deliberati dal consiglio e purché sia garantito l'ammortamento del debito attraverso l'esatta determinazione delle risorse per l'ammortamento stesso e per il pagamento degli interessi (art. 190); può, in conformità alle leggi, istituire dazi e determinati tipi di tasse (tassa di famiglia, sul bestiame, sui cani ecc.) (art. 193). Dal Testo unico del 1915 è inoltre stabilito che ci sono due tipi di spese comunali, obbligatorie e facoltative. Fra le prime rientrano: le spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute dal comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali e delle piazze, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale ecc. Le spese non rientranti fra quelle espressamente definite come obbligatorie, sono facoltative (artt. 197, 198 e 199).
Con l'avvento del Fascismo, al podestà, di nomina regia, vengono assegnate le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1926, n. 237.

Il Comune di Cunevo, negli anni precedenti alla sua aggregazione a Flavon, si occupò principalmente della disamina ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, dell'approvazione di contratti di vendita di piante e prodotti forestali e di quelli per l’affitto del locale adibito a caseificio e della malga Flavona, dell'istituzione ed esazione di tasse comunali, dell'approvazione di regolamenti comunali, degli appalti del fieno e della caccia sul territorio comunale, della concessione degli allacciamenti agli impianti idrici e della nomina delle varie commissioni comunali, come quelle elettorale e annonaria.
Oltre alle funzioni e competenze sopra esposte, per quanto riguarda il comune di Cunevo si segnala l'attenzione posta alla sistemazione delle strade comunali, alla manutenzione dell’acquedotto irriguo e del cimitero del paese, nonché alla ristrutturazione di edifici di proprietà comunale, come la stalla della malga Pozzuoli e le scuole.

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Amministrazione

In base al Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale, esteso al Trentino con Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 9, ogni comune ha un consiglio, che elegge nel suo seno una giunta e un sindaco. La giunta viene rinnovata ogni 4 anni e si compone di un numero di assessori che varia da 2 a 10 a seconda del numero di abitanti. Per i comuni con meno di 3.000 abitanti gli assessori sono 2 e due supplenti.
Il sindaco, eletto a scrutinio segreto, dura anch'egli in carica 4 anni. Ogni comune deve inoltre avere un segretario, nominato dal consiglio, e un ufficio comunale.
Gli organi di consiglio e giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.
Per quanto riguarda le competenze dei vari organi, in base allo stesso Regio decreto del 1915, il consiglio esamina il consuntivo dell'anno precedente e lo approva, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali (art. 129), vigila sulle istituzioni comunali (per quanto riguarda quelle che si occupano di carità e beneficenza, soggette ad apposite norme, può comunque sempre vederne i conti ed esaminarne l'andamento) (art. 132), elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che compongono la giunta municipale.
Il consiglio inoltre delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a giunta o sindaco e cioè: stipendi, personale, acquisti, accettazione di lasciti e doni - salva l'autorizzazione del prefetto -, alienazioni, cessioni di crediti, servitù, azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, creazione di prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi ai beni comunali e alle istituzioni che appartengono al comune, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati (art. 131).
La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti, minimo tre. Competono alla giunta i seguenti compiti: fissare le sedute del consiglio; nominare e licenziare, su proposta del sindaco, i dipendenti comunali; deliberare sulle spese impreviste e sugli storni da un capitolo all'altro del bilancio; provvedere alle stipula dei contratti obbligatori per legge o deliberati dal consiglio; predisporre i ruoli delle tasse; redigere le proposte di regolamenti da sottoporre al consiglio; formare il progetto di bilancio; partecipare alle operazioni inerenti la leva previste dalla legge (art. 139). La giunta deve rendere conto al consiglio della sua gestione (art. 141).
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca consiglio e giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, provvede all'osservanza dei regolamenti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune in giudizio, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali (art. 151). Quale ufficiale di governo, è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica (art. 152).
Il segretario comunale deve essere dotato di apposita patente di abilitazione; per essere ammessi all'esame per il conseguimento di tale abilitazione bisogna possedere un diploma di scuola superiore o di licenza liceale (artt. 161-162). Il segretario può rogare i contratti (art. 169).
Sono previsti infine alcuni impiegati (fra i quali il tesoriere o esattore comunale), il cui numero, stipendio, attribuzioni, doveri, orari e sanzioni disciplinari sono stabiliti da appositi regolamenti comunali, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.
Il numero di membri del consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Per i comuni con meno di 3.000 abitanti i consiglieri previsti sono 15. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno, e le deliberazioni possono essere prese se è presente almeno la metà dei consiglieri (artt. 123, 124, 127).
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che paghi annualmente al comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura, quando abbia raggiunto il 21° anno di età (art. 14). Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nelle liste purché sappiano leggere e scrivere (art. 26).
La legge comunale e provinciale contenuta nel Testo unico n. 148 del 1915 viene in seguito modificata con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 "Riforma della legge comunale e provinciale". Non cambiano tuttavia nella sostanza le norme fondamentali e le attribuzioni dei vari organi che sono state sopra descritte.
Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910), i consigli e le giunte vengono sciolti. Subentra ad essi la figura del podestà. Egli è affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di provincia, da una consulta municipale, composta da un numero di membri fissati dal prefetto, con particolari requisiti, che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei membri della consulta vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

Dopo l'estensione della legge comunale e provinciale italiana alle nuove province, e quindi anche al Trentino, il consiglio e la giunta comunale di Cunevo, così come previsti dalla normativa, cominciarono a deliberare il 24 dicembre 1923. Questi organi rimasero in carica fino al maggio 1926 quando, in ottemperanza a quanto previsto dal R.D. 4 febbraio 1926, n. 237, che istituiva i podestà nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, subentrò appunto questa nuova figura che assumeva su di sè le funzioni precedentemente svolte dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio. A Cunevo l'incarico fu assegnato a Francesco Pilati.
Dal dicembre 1923 al maggio 1926 l'incarico di sindaco era stato svolto da Cesare Job di Cunevo; con deliberazione del podestà dell'11 giugno 1926, n. 8, egli venne nominato delegato del podestà (2).

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Con Ordine di servizio di data 29.5.1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico-politico-amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19.11.1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24.7.1919, n. 1251, viene sostituito da un commissario generale civile, coadiuvato da vice-commissari.
Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la conversione in legge (L. 26 settembre 1920) del Regio Decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria. Comunque, fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci.
Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato da Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro, sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.
In base al Regio Decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto 11.1.1923 n. 9, il Regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia vi sono un prefetto, con funzioni esecutive, un vice-prefetto, un consiglio di prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una giunta amministrativa, presieduta dallo stesso prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del prefetto.
Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali devono essere trasmesse ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto di questi ultimi o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di quindici giorni (un mese per bilanci e consuntivi). Il prefetto inoltre può ordinare, a spese del comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383. La giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la provincia sono il consiglio provinciale e la deputazione, ai quali si aggiunge, con l'emanazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, un presidente (art. 73).
Per i comuni c'è la possibilità di unirsi in consorzi fra loro o con la provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.
Con R.D. 21.1.1923, n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i circondari, corrispondenti ai distretti politici. Con R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le sottoprefetture.
Il Regio Decreto Legge 23 ottobre 1925, n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui comuni e sulle province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.
Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) mentre il prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923).

Il comune di Cunevo fu soggetto all'autorità politico-amministrativa della Regia Sottoprefettura di Cles e della Prefettura di Trento; mantenne rapporti con le altre autorità politico-amministrative provinciali e statali; circa le varie istituzioni locali, risultano rapporti con il comune di Flavon, con quello di Terres e con gli altri comuni limitrofi della valle.
Durante la sua attività il comune di Cunevo aderì alla Confederazione degli enti autarchici nell’agosto 1925 e al Consorzio provinciale antitubercolare nel giugno 1927; aveva dei rappresentanti nel Consorzio segretarile di Flavon, Terres e Termon, nel Consorzio sanitario medico di Flavon, nel Consiglio agrario provinciale, Sezione forestale; mantenne rapporti con la Congregazione di carità e il Consiglio scolastico locale.
Nell'ambito ecclesiastico Cunevo era primissaria curata della pieve di Flavon, decanato di Denno, diocesi di Trento.

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1. ACCu., 1.1 "Comune di Cunevo", 1 "Protocolli degli esibiti", n. 1, 1921 marzo 2 - 1928 novembre 21;
2. ACCu., 1.1 "Comune di Cunevo (ordinamento italiano)", 1923-1928, 1 "Deliberazioni del Consiglio comunale", n. 1, 1923-1928

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La scheda è stata compilata secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006

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ACCu., 1.2 "Comune di Cunevo (ordinamento italiano)", 1923-1928, 1"Deliberazioni del Consiglio comunale", n. 1, 1923-1928

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Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Contà
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno". 1901 settembre 21
Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale". 1911 febbraio 12
Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento" 1923 gennaio 21
Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale" 1924 gennaio 31
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato" 1924 maggio 23
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale" 1925 ottobre 23
Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti" 1926 febbraio 4
Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237" 1926 maggio 6
Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale" 1926 maggio 9
Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno" 1926 settembre 3
Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali" 1927 marzo 17
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico" 1887 gennaio 9
Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno" 1921 ottobre 23
Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro". 1897 maggio 20
Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale". 1915 febbraio 4
Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno" 1921 aprile 7
Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778" 1921 novembre 12
Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale 1923 gennaio 11
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile" 1923 settembre 24
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". 1923 dicembre 30
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale" 1923 dicembre 30
Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'. 1865 dicembre 14
Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248". 1865 marzo 20
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Cunevo
Comune di Cunevo (ordinamento italiano)
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Cunevo
Consiglio scolastico locale di Cunevo
Comune di Flavon
Congregazione di carità di Cunevo
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