Comune di Flavon, Flavon, 1923 gennaio 13 - 2015 dicembre 31 ( 1923 gennaio 13 - 2015 dicembre 31 )

Comune di Flavon, Flavon, 1923 gennaio 13 - 2015 dicembre 31

Comune di Flavon

ente

D631

022086

83005110222

1923 gennaio 13 - 2015 dicembre 31

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919, n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco, tuttavia, rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.
Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, contenuta nel R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operavano la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.
Nel 1928 con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928, n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-'29).
Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente, con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.
Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.
Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.
Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n.12/L, con L.R. 4 gennaio 1993, n.1, con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L e infine con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Flavon, antico centro del contado (contà) perchè sede di un feudo indipendente dal Principato vescovile di Trento, è comune della valle di Non nella parte nord occidentale del Trentino ed è posto sulla sponda destra del Noce su un pianoro che comprende anche i comuni di Cunevo e Terres e vicino ai comuni di Nanno, Denno e Tuenno. Il territorio del comune risulta compreso tra i 356 e i 1.704 metri sul livello del mare.
Con R.D. del 6 settembre 1928, n. 2144 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 229 del 20 ottobre 1928 (1) vennero aggregati a Flavon i comuni di Terres e Cunevo e con decreto prefettizio Div.II/A n. 51775 venne resa esecutiva l'unione dei tre comuni unendo di fatto i loro patrimoni, applicando loro il sistema tributario identico per tutti i tre comuni riuniti, ordinando che il nuovo comune procedesse per l'anno 1929 alla compilazione di un bilancio unico e redigesse un unico inventario dei beni raggruppati; inoltre si stabiliva che il municipio di Flavon rimanesse sede d'ufficio ove sarebbero stati trasportati anche gli archivi degli ex comuni di Terres e Cunevo per essere conservati (2). Successivamente con decreto della Prefettura di Trento del 10 ottobre 1929, n. 9228 - Gab. (3) veniva nominato podestà di Flavon il signor Pompeo Pilati con decorrenza immediata.
Alla fine della seconda guerra mondiale la frazione di Cunevo gestì autonomamente il proprio patrimonio già dall'11 maggio 1946, data di istituzione con decreto prefettizio n. 8111/IIIB della rispettiva amministrazione separata degli usi civici. L'anno successivo con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 gennaio 1947, n. 86 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1947, Flavon, Terres e Cunevo furono ricostituiti in comuni autonomi.
Il Comune di Flavon è stato soppresso con Legge Regionale 13/2015, che ha contestualmente istituito il nuovo Comune di Contà, nato dalla fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres.

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Flavon (TN), via Nazionale, 30

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ente pubblico territoriale

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.
L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".
Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
- L.R. datata 1 giugno 1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. datata 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. datata 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";
- L.R. datata 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. datata 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 01 febbraio 2005, n. 3/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

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La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.
Le competenze del comune emergono dall'elenco delle serie, appartenenti all'archivio postunitario, classificate secondo il titolario stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897, n. 17100/2 tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:
-Categoria I: Amministrazione;
-Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
-Categoria III: Polizia urbana e rurale;
-Categoria IV: Sanità e Igiene;
-Categoria V: Finanze;
-Categoria VI: Governo;
-Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
-Categoria VIII: Leva e Truppe;
-Categoria IX: Istruzione pubblica;
-Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
-Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
-Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
-Categoria XIII: Esteri;
-Categoria XIV: Varie;
-Categoria XV: Sicurezza pubblica.
Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale, ecc.
Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926, n. 237.
Nel R.D. datato 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel R.D. del '15. Il depotenziamento dell'attività amministrativa dei comuni caratterizza l'epoca fascista.
Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.
Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della Regione in data 01 febbraio 2005, n. 3/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene approvato dal consiglio comunale.

Tra le iniziative e realizzazioni, che, pur nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite all'ente e descritte nella parte generale hanno rivestito particolare importanza nella vita della comunità locale, si segnalano: le manutenzioni delle strade interne all'abitato, interventi di sistemazione di edifici comunali e la costruzione dell'acquedotto potabile e dell'acquedotto irriguo. Non va dimenticata poi, la gestione del Corpo volontario dei vigili del fuoco, con l'importante compito della prevenzione degli incendi sul territorio comunale e provinciale.

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Amministrazione

In base al Regio decreto di data 4 febbraio 1915, n. 148 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923, n. 9, ogni comune ha un consiglio, che elegge nel suo seno una giunta e un sindaco. La giunta viene rinnovata ogni 4 anni e si compone di un numero pari, da 2 a 10, di assessori. Il sindaco, eletto a scrutinio segreto, dura anch'egli in carica 4 anni. Ogni comune deve inoltre avere un segretario, nominato dal consiglio, e un ufficio comunale.
Gli organi di consiglio e giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.
Per quanto riguarda le competenze dei singoli incaricati, in base allo stesso Regio decreto, il consiglio esamina il consuntivo dell'anno precedente e lo approva, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che compongono la giunta municipale.
Il consiglio inoltre delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a giunta o sindaco e cioè: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto -, alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati (cfr. art. 131). La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti, minimo tre. Essa delibera sulle spese impreviste, sugli storni, sulla preparazione dei ruoli delle tasse, sulle proposte dei regolamenti al consiglio, sulla conclusione dei contratti deliberati dal consiglio e rende conto al consiglio della sua gestione (art. 141). Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca consiglio e giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; quale ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica.
Il segretario comunale deve essere dotato di apposita patente di abilitazione e di un titolo di studio superiore; può rogare i contratti.
Sono previsti infine alcuni impiegati comunali le cui competenze sono stabilite da apposito regolamento.
Il numero di membri del consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri. Un regolamento interno determina numero, stipendio e attribuzioni degli impiegati comunali (fra gli altri c'è l'esattore o il tesoriere comunale).
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il 21° anno che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910), i consigli e le giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di Provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art. 68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.
Il R.D. di data 3.3.1934, n. 383, stabilisce che il podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal podestà e ne esegue gli ordini. L'apposito regolamento comunale provvede a disciplinare infine lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati dipendenti comunali, oltre che l'ordinamento d'ufficio.
...
La giunta e il consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sapevano leggere e scrivere potevano diventare consiglieri comunali, ma non coloro che avevano rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La giunta municipale veniva eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori poteva essere data un'indennità di carica. I consigli comunali duravano in carica 4 anni e si rinnovavano completamente alla scadenza del quadriennio.

Le disposizioni fondamentali attualmente in vigore per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono contenute nel Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 3/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modifiche (leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9). Il quadro normativo fondamentale sull'ordinamento dei comuni è completato dal Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal DPReg. 11 maggio 2010, n. 8/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale, e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario.
Nell'attuale ordinamento organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco (art. 11 del DPReg. n. 3/L).

Attribuzioni del consiglio comunale (artt. 12 e 26 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera principalmente: lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia; i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive; la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio; nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Attribuzioni della giunta (artt. 16 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto entro i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Attribuzioni del sindaco (artt. 29, 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
E' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.
Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8
giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende: alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.
Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Il Capo V del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L detta disposizioni in merito agli uffici e al personale dei comuni. In particolare, agli artt. 35 e 36, disciplina l'organizzazione degli uffici e delinea il ruolo e i compiti dei dirigenti e, agli artt. dal 37 al 40, quelli del segretario comunale. I comuni disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.
Il segretario comunale, nella regione Trentino-Alto Adige, è un dipendente del comune.
E' il funzionario più elevato in grado, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

Anche l'amministrazione di Flavon si adeguò alla legge comunale e provinciale italiana. Il Consiglio e la Giunta comunale previsti dalla normativa cominciarono a deliberare dal 21 febbraio 1923 fino all'8 maggio 1926 quando in base alle nuove normative subentrò la figura del podestà, incarico assegnato a Francesco Pilati, già precedentemente sindaco. I vari podestà alternati ai commissari prefettizi deliberarono fino al marzo 1945 in modo continuativo.
Con decreto della Prefettura di Trento n. 2283 Gab. dell'11 luglio 1945 (4) venne nominato provvisoriamente commissario prefettizio il signor Albino Giovannini in attesa delle elezioni che si svolsero il 31 marzo 1946 dalle quali risultò eletto sindaco Modesto Bortoletti. Infine, in seguito alla ricostituzione in comune autonomo di Flavon con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, n. 86 del 21 gennaio 1947 vennero indette nuove elezioni amministrative il 20 luglio 1947 che portarono alla nomina del sindaco Bruno Tamè e del nuovo Consiglio comunale; da allora in poi l'attività amministrativa del comune si svolse regolarmente.

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Con Ordine di servizio di data 29.5.1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico-politico-amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un Commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19.11.1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un Governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24.7.1919, n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vice Commissari.
Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge di data 26 settembre 1920 che converte in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i Capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di Sindaci.
Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato dal Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro, sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle Commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.
In base al Regio Decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un Vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.
Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. di data 3.3.1934, n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. di data 30.12.1923).
Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di Comune interesse.
Con R.D. 21.1.1923, n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. di data 2.1.1927, n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.
Il Regio Decreto Legge datato 23 ottobre 1925, n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.
Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei Comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del Comune (cfr. R.D. di data 3.3.1934, n.383, titolo VIII).
La perdita delle libertà assicurate dal sistema decentrato è vissuta dalle popolazioni come una violazione della loro stessa identità e l'aggregazione dei Comuni è vista come la fine del diritto di gestire in proprio gli interessi della Comunità, fiera della propria autonomia, per cui si genera una diffusa opposizione al Fascismo, raramente scoppiata in atti eclatanti, ma capace di costruire un vuoto intorno al regime.
La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno con la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.
L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.
La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.
Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).
Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.
La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.
La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.
La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.
Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.
Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni.
Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del Comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.

Flavon, prima incluso nel Comprensorio Valle di Non (C6), ora fa parte della Comunità della Valle di Non.
Il comune ha partecipato alla Confederazione degli Enti autarchici in Trento; ha dato contributi all'Ente opere assistenziali provinciale, alla Cattedra ambulante di agricoltura, al Consorzio provinciale antitubercolare, all'Unione italiana ciechi - sezione Trentino-Alto Adige, al Corpo bandistico locale e al Corpo dei vigili del fuoco locali; ha aderito al Consorzio medico intecomunale di Denno, al Consorzio veterinario di Denno, al Consorzio irriguo di Flavon, Terres e Cunevo, al Consorzio ostetrico fra i comuni Denno, Campodenno, Flavon, Cunevo e Terres; al Consorzio per la gestione del Nesso Flavona, al Consorzio B.I.M. dell'Adige, all'Unione nazionale comuni ed enti montani; ha mantenuto rapporti con gli istituti di credito, le ASUC di Flavon e Cunevo, la Congregazione di carità poi ECA, l'Ufficio del Giudice conciliatore, il Comitato ONMI, la Pro loco locale, i comuni limitrofi e le autorità politico-amministrative, provinciali e statali superiori.
Nell'ambito ecclesiastico Flavon è sede di parrocchia, istituita "ab immemorabili", dedicata alla Natività di San Giovanni Battista.

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1. ACFl., 1.3 "Comune di Flavon (ordinamento italiano)", 10 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 5: unione di comuni di Terres, Cunevo a Flavon, 1928 - 1929;
2. Ibidem;
3. Ibidem;
4. ACFl., 1.3 "Comune di Flavon (ordinamento italiano)", 10 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 64: cat. I

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informatico degli archivi storici del Trentino. Manuale guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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ACFl., 1.3 "Comune di Flavon (ordinamento italiano)", 1923-1972

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Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n. 29"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Contà
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778" 1921 novembre 12
Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale 1923 gennaio 11
Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento" 1923 gennaio 21
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile" 1923 settembre 24
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". 1923 dicembre 30
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale" 1923 dicembre 30
Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale" 1924 gennaio 31
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato" 1924 maggio 23
Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 marzo 10
Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità" 1946 marzo 15
Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 marzo 15
Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale" 1946 dicembre 23
Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni" 1947 giugno 9
Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1948 gennaio 7
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" 1948 febbraio 26
Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati 1949 aprile 29
Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali" 1954 giugno 1
Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" 1958 gennaio 31
Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni 1963 ottobre 21
Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni 1968 novembre 5
Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni" 1971 marzo 31
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 1972 agosto 31
Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248". 1865 marzo 20
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'. 1865 dicembre 14
Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico" 1887 gennaio 9
Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro". 1897 maggio 20
Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno". 1901 settembre 21
Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale". 1911 febbraio 12
Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale". 1915 febbraio 4
Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno" 1921 aprile 7
Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno" 1921 ottobre 23
Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934 marzo 3
Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito" 1938 febbraio 24
Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile" 1929 luglio 26
Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno" 1926 settembre 3
Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" 1929 marzo 28
Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie" 1929 aprile 23
Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco 1929 agosto 28
Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale 1931 settembre 14
Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole" 1938 giugno 16
Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile" 1940 ottobre 28
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" 1941 dicembre 18
Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale" 1943 dicembre 28
Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie" 1944 aprile 4
Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici" 1944 aprile 12
Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo" 1944 luglio 27
Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto" 1945 febbraio 1
Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 gennaio 7
Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali" 1946 marzo 4
Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale" 1926 maggio 9
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale" 1925 ottobre 23
Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti" 1926 febbraio 4
Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237" 1926 maggio 6
Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali" 1927 marzo 17
Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n. 29" 1975 aprile 30
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L" 1984 luglio 12
Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale" 1992 febbraio 14
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni" 1995 febbraio 27
Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali 2003 febbraio 17
Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige 2005
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Flavon
Comune di Flavon (ordinamento italiano)