Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe", Transacqua, 1932 maggio 14 - ( 1932 maggio 14 - )

Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe", Transacqua, 1932 maggio 14 -

Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe"

Casa serena San Giuseppe

Ospedale San Giuseppe di Fiera di Primiero

ente

1932 maggio 14 -

Dopo la fine della I° Guerra mondiale il territorio della provincia di Trento viene annesso al Regno d'Italia: con il trattato di Saint- Germain- en- Laye, stipulato il 10 settembre 1919, il confine tra Italia ed Austria viene stabilito al Brennero; con L. 26 settembre 1920, n. 1322 (1) viene proclamata l'annessione delle province redente.
Nel primo dopoguerra per l'ospedale di Primiero [vedi scheda specifica] si pone il problema dell'adeguamento alla normativa italiana.
Il 16 aprile 1924 l'organo direttivo dell'ospedale previsto dal regolamento del 1851 e costituito dai podestà dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer, delibera di richiedere l'erezione del Pio istituto San Giuseppe in ente morale secondo la legislazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (2).
Il primo statuto rispondente alla normativa italiana viene emanato il 14 novembre 1930 ed approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 (3).
Il 14 maggio 1932 si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ente rispondente ai requisiti della legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (4).

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 3 marzo 1939 (5) l'istituto di cura di Primiero è classificato come Infermeria per cronici, in base alle disposizioni contenute nel R. D. 30 settembre 1938, n. 1631 (6).

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 28 luglio 1948 (7) viene revocato il decreto prefettizio del 3 marzo 1939, con il quale l'istituto di cura di Primiero era stato classificato come Infermeria per cronici.

In applicazione delle norme contenute nella L. 12 febbraio 1968, n. 132 (8), legge di regolamentazione degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera, e nella successiva normativa regionale in materia, con lo Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 (9), l'ex ospedale di Primiero riconosce la propria natura funzionale prevalente, definendosi come casa di riposo per anziani o inabili al lavoro con la denominazione di "Casa serena San Giuseppe".
Tale modificazione viene sancita ufficialmente con lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 17/81 del 30 aprile 1981 (10), e con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1981, n. 1557 (11), statuto con il quale l'istituzione assume la denominazione di Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe" di Primiero.

 Espandi il testo

Transacqua, viale Marconi n. 19

 Espandi il testo

ente di assistenza e beneficenza

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Legislazione

Con R. D. 22 aprile 1923, viene estesa alle nuove province la legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le norme legislative che entrano in vigore dal 1923 e negli anni successivi sono le seguenti:
- L. 17 luglio 1890, n. 6972 (12), chiamata anche "legge Crispi", riportante le "Norme sulle istituzioni di beneficenza"; la legge, strumento legislativo fondamentale per l'ambito assistenziale in Italia, definisce le istituzioni pubbliche di beneficenza e le configura come persone giuridiche di diritto pubblico, titolari di potestà statutaria e regolamentaria "Sono istituzioni pubbliche di beneficenza le opere pie (13) ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità che di malattia; b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.".
Sono esclusi dalla definizione di istituzioni pubbliche di beneficenza:
i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee;
le fondazioni private rivolte a famiglie determinate e non alla beneficenza pubblica;
le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità di riferimento, o da propri organi, istituiti dai documenti di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Sono esclusi dagli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, tra gli altri:
chi non gode dei diritti di elettorato attivo e passivo secondo le leggi comunale e provinciale;
chi riveste cariche pubbliche o è impiegato presso prefetture o altre autorità politiche e giunte provinciali amministrative;
i sindaci ed impiegati dei comuni di riferimento.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere un inventario dei beni mobili ed immobili, del quale e delle cui variazioni sono tenute a dare comunicazione al sindaco del comune di riferimento ed alla giunta provinciale amministrativa (14).
Molte tipologie di deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Le deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa e quelle concernenti le nomine degli amministratori devono essere pubblicate nelle forme previste per le deliberazioni dei consigli comunali, e trasmesse in copia all'autorità politica del circondario.
Le proposte di riforma degli statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza interessanti più comuni devono essere pubblicate nelle forme previste per le deliberazioni dei consigli comunali ed inserite nel bollettino della prefettura, e su di esse deve dare il suo parere la giunta provinciale amministrativa.
Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso dipenda dalla condizione del domicilio e della appartenenza al comune di riferimento, per determinare tale titolo (definito come domicilio di soccorso) si fa riferimento alle seguenti condizioni, in ordine di prevalenza: a) cinque anni di dimora ininterrotta nel comune b) nascita nel comune.
In generale le istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenute ad esercitare la beneficenza a chi ne abbia titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
Se gli ospedali e le istituzioni aventi come fine il ricovero o la cura di malati o feriti rifiutano soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario possono ricorrere al sindaco del comune o all'autorità politica, i quali possono emettere provvedimenti d'urgenza di immediata esecuzione.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge le istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenute all'affrancazione di legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue.
Nelle province dove per legge o consuetudine esiste l'obbligo da parte dei comuni di rimborsare agli ospedali le spese di cura e mantenimento dei malati poveri, tale obbligo è mantenuto provvisoriamente, seguendo le norme relative al domicilio di soccorso.
- R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 (15), che promulga i Regolamenti di esecuzione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, un regolamento amministrativo ed un regolamento di contabilità, con i quali vengono specificate più estesamente alcune delle disposizioni contenute nella legge stessa:
Regolamento amministrativo: spetta al Ministero dell'interno promuovere per decreto reale la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 perché un ente morale o opera pia possa qualificarsi come istituzione pubblica di beneficenza; gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenuti a trasmettere al prefetto copia dell'atto di costituzione.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, comprendente anche un registro di protocollo della corrispondenza, una rubrica alfabetica degli atti, un registro cronologico delle deliberazioni, un repertorio degli atti soggetti a tassa di registro; i regolamenti interni devono specificare quale sia l'incaricato della tenuta dell'archivio.
Deve essere tenuto un inventario del patrimonio, da trasmettere in copia al prefetto.
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (16): riforma la L. 17 luglio 1890, n. 6972, attribuendo agli enti regolamentati dalla legge la nuova denominazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono suddivise in due classi: le istituzioni operanti a favore dei poveri dell'intero Regno e quelle con entrata patrimoniale effettiva superiore a Lire 50.000 appartengono alla prima classe, tutte le altre appartengono alla seconda classe; le istituzioni di seconda classe devono essere formare i bilanci preventivi ogni tre anni.
Gli ospedali sono tenuti a provvedere all'assistenza ed alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto anche se secondo le rispettive norme statutarie non abbiano diritto al ricovero gratuito:
Le spese di degenza sono da rimborsarsi da parte del comune nel quale il ricoverato povero gode del diritto di soccorso; il richiedente il ricovero, se non è pagante in proprio, deve dimostrare la condizione di povertà e la necessità del ricovero.
Nei casi d'urgenza il ricovero va effettuato comunque, salva la successiva verifica delle suindicate condizioni da parte dell'amministrazione dell'ospedale.
Se la persona che richiede il ricovero secondo le norme statutarie dell'ospedale non ha titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione deve essere preceduta da ordinanza di ricovero effettuata dal sindaco o dal prefetto.
L'amministrazione dell'ospedale deve determinare annualmente la retta giornaliera con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (17) riportante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza come inabili al lavoro e prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti sono proposte dal prefetto al Ministero dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza, del luogo o di altro comune.
Il ricovero è eventualmente autorizzato dal Ministero dell'interno.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme relative al domicilio di soccorso, e lo Stato è tenuto a farsi carico di tali spese quando esse eccedono le possibilità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e del comune di competenza.
- R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (18), riportante il Testo unico per la finanza locale: tra le spese obbligatorie a carico dei comuni è ribadito l'obbligo al rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, all'erogazione di contributi ai consorzi provinciali antitubercolari (regolamentati con L. 23 giugno 1927, n. 1276), al pagamento delle spese relative al trasporto di cadaveri al cimitero.
Il termine di dimora necessaria per l'acquisizione del diritto di soccorso passa da cinque a tre anni.
Tra le spese obbligatorie a carico delle province è ribadito l'obbligo all'erogazione di contributi ai consorzi provinciali antitubercolari per sedi, uffici, personale.
- R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (19), riportante il testo unico della legge comunale e provinciale: ribadisce le norme in materia di spese obbligatorie a carico dei comuni e delle provincie ed in materia di bilanci e rendiconti sancite con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
- R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265 (20), riportante il Testo unico delle leggi sanitarie: i comuni sono tenuti a provvedere all'assistenza medico- chirurgica e ostetrica gratuita ai poveri con diritto di soccorso, tramite il medico condotto e la levatrice condotta.
Nei comuni dove esistono delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.
La nomina dei medici condotti, stipendiati da un comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà o dalla rappresentanza consorziale tramite concorso.
L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali, sia dipendenti da provincie e comuni che da altri enti, è disciplinato dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali che saranno emanate con decreto reale su proposta del Ministero dell'interno (tali norme costituiranno il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631).
- R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (21), riportante le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali: gli istituti di cura, sia dipendenti da provincie e comuni che da altri enti, sono distinti in ospedali e infermerie.
Il decreto riguarda gli enti ospedalieri o le amministrazioni ospedaliere, cioè tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di tali enti.
La classificazione degli istituti spetta al Prefetto, con apposito decreto sulla base dei criteri previsti dalla legge stessa.
Gli ospedali provvedono alle cure medico- chirurgiche, ostetrico- ginecologiche, pediatriche e specializzate.
Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
Le infermerie si dividono in:
infermerie per malati acuti;
infermerie per convalescenti, o convalescenziari;
infermerie per cronici, o cronicari.
Le infermerie devono avere sale di degenza e servizi generali riconosciuti idonei dall'Ufficio del medico provinciale, ed un ambiente idoneo per la temporanea osservazione di malati sospetti contagiosi:
Convalescenziari ed infermerie per cronici devono avere sale di ricreazione e refettori coperti, e possibilmente anche refettori all'aperto.
Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza è costituito da medici (distinti in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti), farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate. Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliario di assistenza.
- D. L. Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (22): istituisce i Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, presieduti dai prefetti.
Il decreto stabilisce anche l'istituzione in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, di un elenco delle persone assistite o bisognose di assistenza; alle persone iscritte nell'elenco deve essere rilasciato un libretto di assistenza sul quale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono tenute ad annotare le singole prestazioni erogate.
- L. 26 aprile 1954, n. 251 (23), riportante modifiche al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 in materia di rimborso delle spese di degenza; la legge prevede quali soggetti che possono essere tenuti a tale rimborso, oltre al comune nel quale il ricoverato gode del diritto di soccorso, gli istituti mutualistici o assicurativi di diritto pubblico.
Su eventuali contestazioni tra enti diversi riguardo alle spese di spedalità la decisione è competenza del prefetto.
- L. 12 febbraio 1968, n. 132 (24), legge di regolamentazione degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera; le norme in essa contenute sono recepite e ribadite dalla Regione Trentino- Alto Adige con L.R. 31 ottobre 1969, n. 10 (25): l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti che al momento dell'entrata in vigore della legge provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri, tramite deliberazione della Giunta regionale.
Gli enti ospedalieri prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; essi hanno l'obbligo di ricoverare, senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici o privati.
Perché un'istituzione possa essere classificata come ospedale, essa deve possedere le seguenti strutture e servizi:
un servizio di accettazione, con locali per l'osservazione dei ricoverati divisi per sesso;
idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età degli ammalati;
locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
servizi speciali di trasfusione ed anestesia; biblioteca e sala di riunione;
servizi di disinfezione, lavanderia, bagni, cucina e dispensa, guardaroba e magazzino;
un servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura postospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria;
servizio di assistenza religiosa;
sala mortuaria e di autopsia.
Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie che non possiedono i requisiti per essere classificati tra gli ospedali, per i quali la Giunta regionale non ravvisa la possibilità di trasformazione in ospedale, sono tenuti a cessare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.

L'istituto di Primiero

A partire dall'entrata in vigore del R. D. 22 aprile 1923, n. 982 per l'ospedale di Primiero si pone il problema dell'adeguamento alla normativa italiana; tale adeguamento avviene per gradi e deve affrontare diversi ostacoli: l'accorpamento dei comuni fondatori, (26), pressioni della Prefettura di Trento per incardinare l'ospedale nella Congregazione di carità di Fiera, testimoniate dal carteggio con la Regia Prefettura di Trento relativo al riconoscimento dell'ente quale ente morale con amministrazione propria in applicazione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (27), il commissariamento del Comune di Primiero e dell'ospedale.
Il 16 aprile 1924 l'organo direttivo dell'ospedale previsto dal regolamento del 1851 e costituito dai podestà dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer, delibera di richiedere l'erezione del Pio istituto San Giuseppe in ente morale secondo la legislazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (28). La prima domanda in tale senso viene trasmessa alla Sottoprefettura di Borgo Valsugana con lettera datata 18 gennaio 1926, comprendente in allegato copia del nuovo statuto; a tale richiesta ne seguono altre, tutte respinte con varie motivazioni; dal carteggio intercorso tra l'istituto di Primiero e la Prefettura di Trento, alla data del 27 luglio 1929 l'erezione in ente morale risulta ancora inattuata (29).
Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento 11 marzo 1927, n. 5477/II/B (30), l'ospedale San Giuseppe in Fiera di Primiero viene classificato come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di prima classe, in base ai criteri stabiliti con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e con L. 17 giugno 1926, n. 1187, ed in particolare in quanto l'entrata ordinaria effettiva dell'istituto supera il limite delle 50.000 Lire annue (il decreto quantifica tale entrata in Lire 75.620). La classificazione dell'istituto da parte della Prefettura come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza si fonda implicitamente sull'art. 6 del R.D. 22 aprile 1923, n. 982, il quale stabilisce il riconoscimento come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di tutte le istituzioni esistenti nei territori annessi le quali, in base alle leggi vigenti precedentemente in tali territori, abbiano il carattere di enti morali di beneficenza. Manca però ancora all'istituto di Primiero il riconoscimento quale ente morale secondo la normativa italiana, requisito necessario perché esso possa configurarsi quale istituzione pubblica di assistenza secondo la L. 17 luglio 1890, n. 6972. Inoltre l'ente non si è ancora dotato di uno statuto e di organi di amministrazione rispondente ai requisiti richiesti dalla legge Crispi stessa.
L'organo direttivo previsto dal regolamento del 1851 resta in vigore almeno fino all'8 ottobre 1926.
Il 5 maggio 1927 sul Protocollo delle sessioni del Consiglio di amministrazione relativo al periodo dal 1924 al 1930 è registrata una sessione di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, tutti e tre podestà dei comuni interessati; il Consiglio composto da tre membri fa parte delle condizioni poste dalla legislazione italiana, ma la presenza in esso di podestà contrasta con le prescrizioni della legge Crispi.
Fino al 27 maggio 1930 sul Protocollo non compaiono altre registrazioni; il 27 maggio 1930 compare una deliberazione emanata dal Commissario prefettizio per l'amministrazione dell'ospedale San Giuseppe (è il Commissario al quale è affidata la amministrazione provvisoria del Comune di Primiero), coadiuvato dal Segretario comunale (31); lo stato di commissariamento dura almeno fino al novembre 1930, ed è il Commissario ad approvare il nuovo Statuto.
Il 13 ottobre 1931 l'ospedale riceve dalla Prefettura di Trento il nuovo statuto approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 (32), rispondente alla normativa italiana.
Il 14 maggio 1932 si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ente , rispondente ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (33).

- Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 (34); l'approvazione dello statuto con decreto reale può configurarsi anche come implicita erezione dello stesso in ente morale, e comunque ne sancisce il pieno adeguamento alla normativa italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Lo statuto stabilisce le seguenti norme: l'ospedale San Giuseppe di Fiera di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero, cura e mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi e cronici di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss.
L'ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, le rette dei ricoverati paganti, gli altri proventi non destinati ad aumenti di patrimonio e, qualora i proventi sopra descritti non fossero sufficienti, con i contributi dei comuni sopra elencati per i poveri titolari in essi del domicilio di soccorso.
- Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 3 marzo 1939 (35): l'istituto di cura di Primiero è classificato come Infermeria per cronici, in base alle disposizioni contenute nel R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.
- Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 28 luglio 1948 (36): viene revocato il decreto prefettizio del 3 marzo 1939, con il quale l'istituto di cura di Primiero era stato classificato come Infermeria per cronici. Dal carteggio intercorso tra il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente e l'Assessorato alla previdenza sociale e sanità della Regione Trentino- Alto Adige dal novembre 1964 al febbraio 1965 (37), riguardante la trasmissione all'Assessorato di informazioni relative alla classificazione dell'ente, apprendiamo che esso, in seguito al decreto prefettizio di revoca della classificazione, ha ripreso la denominazione ufficiale di "Ospedale San Giuseppe", in realtà trovandosi in uno stato giuridico non conforme ai criteri previsti dal R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.
- Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'opera pia "Ospedale san Giuseppe di Primiero" n. 11 di data 23 luglio 1960 (38), approvata dalla Giunta provinciale della Provincia di Trento in data 2 settembre 1960: viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione.
- Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale infermeria per cronici "San Giuseppe di Primiero" n. 9 di data 28 giugno 1962 (39), approvata dalla Giunta provinciale della Provincia di Trento in data 17 luglio 1962: viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione. Le modifiche allo statuto sopra descritte vengono sancite con D. P. G. R. 20 agosto 1964, n. 2128/A (40).
- Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 (41): l'istituto è definito come casa di riposo. La casa di riposo di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero di anziani o inabili al lavoro di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, ed assume la denominazione di "Casa serena San Giuseppe".
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali e con le rette degli ospiti; le spese straordinarie che non trovano copertura nel bilancio saranno sostenute dai comuni sopra elencati in proporzione alla loro popolazione.
- Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 17/81 del 30 aprile 1981 (42), e con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1981, n. 1557 (43), il primo statuto dell'ente approvato dalla Giunta regionale dopo le modifiche deliberate nel 1962: l'istituzione assume la denominazione di "Casa di soggiorno per anziani San Giuseppe di Primiero", con sede nel Comune di Transacqua.
Essa ha lo scopo di ospitare anziani di ambo i sessi in condizioni di autosufficienza fisica e psichica aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio- economiche e culturali della comunità locale.
Nei limiti dei posti disponibili possono essere ammessi anche anziani appartenenti per residenza o domicilio di soccorso a comuni diversi da quelli sopra elencati; nei limiti delle disponibilità finanziarie possono essere riservati alcuni posti a titolo gratuito.
L'istituto può inoltre promuovere la realizzazione di servizi integrativi o alternativi al ricovero, sia all'interno che all'esterno della casa.
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali , con le rette degli ospiti e con le rette a carico di enti, e con ogni altra entrata non destinata ad aumento del patrimonio.
- Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 55 di data 23 agosto 1999 (44) e con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 1999, n. 1157 (45): l'istituzione assume la denominazione di "Casa soggiorno per anziani San Giuseppe di Primiero", con sede nel Comune di Transacqua.
Le finalità dell'istituto consistono nell'attivare interventi strutturali mirati all'assistenza della persona, con la cura degli aspetti sanitario, riabilitativo ed etico e morale, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in materia socio- assistenziale e sanitaria.
L'istituto ha lo scopo di provvedere:
al ricovero, cura mantenimento ed assistenza degli anziani e persone bisognose di particolare assistenza aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, e nei limiti dei posti disponibili anche degli anziani appartenenti per domicilio di soccorso agli altri comuni della Valle di Primiero;
a promuovere la realizzazione di servizi integrativi o alternativi al ricovero (come i servizi di consegna di pasti a domicilio, di mensa aperta, di centro diurno ecc.), sia all'interno che all'esterno della casa, anche in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o altri enti pubblici;
a coordinare i propri interventi assistenziali con quelli di altri enti pubblici che svolgono funzioni assistenziali nel territorio;
al ricovero di persone non anziane ma in accertato stato di bisogno segnalate dai servizi socio- assistenziali e sanitari del territorio.
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette degli ospiti e con i contributi di enti e privati, e con ogni altra entrata non destinata ad aumento del patrimonio.

 Espandi il testo

- La L. 17 luglio 1890, n. 6972, definisce così le istituzioni pubbliche di beneficenza riguardo al loro mandato: "Sono istituzioni pubbliche di beneficenza le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità che di malattia...".
- Lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 così definisce il mandato dell'ente: l'ospedale San Giuseppe di Fiera di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero, cura e mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi e cronici di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss.
Possono essere ammessi anche malati non poveri, tenuti al pagamento di una retta. Non possono essere accolti infermi e cronici affetti da malattie infettive contagiose. L'ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, le rette dei ricoverati paganti, gli altri proventi non destinati ad aumenti di patrimonio e, qualora i proventi sopra descritti non fossero sufficienti, con i contributi dei comuni sopra elencati per i poveri titolari in essi del domicilio di soccorso.
- Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 3 marzo 1939, l'istituto di cura di Primiero è classificato come Infermeria per cronici. Secondo le disposizioni contenute nel R. D. 30 settembre 1938, n. 1631, le infermerie sono istituti destinati ad accogliere malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza. Le infermerie devono avere sale di degenza e servizi generali riconosciuti idonei dall'Ufficio del medico provinciale, ed un ambiente idoneo per la temporanea osservazione di malati sospetti contagiosi; convalescenziari ed infermerie per cronici devono avere sale di ricreazione e refettori coperti, e possibilmente anche refettori all'aperto.
- Il Regolamento organico e di servizio interno dell'ente, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 17 ottobre 1941 e dalla Prefettura di Trento il 20 ottobre dello stesso anno stabilisce che nell'infermeria hanno ricovero tutti gli ammalati ed inabili poveri muniti di ordinanza di ricovero rilasciata dai comuni nei quali godono del domicilio di soccorso, o, nel caso di ricoveri d'urgenza, rilasciata da qualsiasi autorità comunale o su riconoscimento dell'urgenza da parte dei sanitari anche senza certificazioni; possono essere inoltre ricoverate persone paganti in proprio
Gli ammalati ed inabili dei comuni di Primiero e Mezzano- Imer hanno diritto di precedenza.
Non possono in alcun caso essere rifiutate le partorienti, i feriti, gli infermi affetti da malattia acuta; tubercolotici ed affetti da malattie infettive non possono essere accolti.
- Lo Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 (46) così definisce il mandato dell'ente: la casa di riposo di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero di anziani o inabili al lavoro di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss.
Possono essere ammesse anche persone non povere, tenute al pagamento di una retta.

Beni immobili e strutture a disposizione dell'ente

- L'atto di compravendita dello stabile destinato all'ospedale, assunto presso il Giudizio distrettuale di Primiero il 13 gennaio 1844 (47), così descrive i beni che costituiranno il futuro ospedale: "Un maso arativo e prativo con casa rustica ed annessivi fienile e stalla, nel circondario comunale di Transacqua, denominato Campi Credai o Peschiere, segnato in catastro coi n. 7 e 225, dell'estensione di pertiche 20584¿".
- Il Regolamento interno dell'ospedale, datato 24 novembre 1851 (48) prevede tra i beni amministrati dall'ospedale anche una tenuta agricola, denominata Maso ai Campi; la vendita di fieno e sorgo prodotti in tale tenuta costituisce una delle fonti di reddito dell'istituto.
Con deliberazione del 30 giugno 1923 dell'organo direttivo dell'ospedale (49), previsto dal regolamento del 1851 e costituito dai podestà dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer, viene decisa la costruzione di una stalla e fienile, una cappella mortuaria, una legnaia; i lavori vengono attuati nel 1924.
- L'inventario dei beni di costituenti l'ospedale al 31 dicembre 1925 (50) così quantifica tali beni:
immobili: fabbricato dell'ospedale, a tre piani con relativi fabbricati accessori, particella edificiale n. 123/3 nel Comune catastale di Transacqua; arativi, prativi ed orti situati intorno al fabbricato, per complessivi 33418 metri quadrati;
mobili: mobilio, arredamento, biancheria e vestiario per 50 ricoverati;
capitali: obbligazioni del Consolidato italiano per Lire 8600, capitali ipotecari per Lire 960, rendita annua dovuta dal Priorato di San Martino di Castrozza di Lire 210 (pari ad un capitale di Lire 4200).
- Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente del 30 agosto 1926 (51) viene deciso l'impianto di un gabinetto radiologico e batteriologico; l'apparecchiatura radiologica viene installata nel corso del 1927.
- La copia di un questionario inviato alla Prefettura di Trento in data 3 aprile 1931 (52) riporta la seguente descrizione del patrimonio immobiliare e delle strutture dell'istituto: l'area complessiva dello stabilimento consiste in 33.413 metri quadrati, dei quali 750 coperti da fabbricati; l'istituto dispone di un reparto di medicina generale da 10 posti letto, un reparto di isolamento da quattro posti letto, un reparto per bambini da quattro posti letto, un reparto ad uso ricovero da 55 posti letto, un impianto per esami radiologici; non sono presenti reparto maternità, sala parto, stabilimenti di disinfezione e lavanderia, gabinetto di analisi, ambulatorio fisioterapico, farmacia interna.
- Con lettera del 17 aprile 1931 relativa al censimento delle Opere pie (53) la Prefettura di Trento chiede all'amministrazione dell'ospedale se esso abbia un reparto per infermi acuti, uno per malati cronici, o se funga soltanto da ricovero per indigenti; l'ospedale risponde di essere attrezzato unicamente come ricovero per indigenti, non esistendo reparti appositi per infermi, né acuti né cronici; negli anni tra il 1939 ed il 1945 il Consiglio di amministrazione dell'ente esamina un progetto di costruzione relativo ad un reparto per infettivi.
- A partire dal 1943 il Consiglio di amministrazione dell'ente delibera di costruire una stalla ed un fienile, e di disdettare i contratti di affitto dei fondi rustici dell'ente (quantificati in circa 30.000 metri quadrati) adiacenti l'ospedale (54); tali fondi vanno a costituire una azienda agricola a conduzione interna affidata ad un fattore locale, ancora attiva alla fine del 1971.
- A partire dagli anni '40 sui Registri dei ricoverati compaiono annotazioni relative a ricoveri per parti, e dal 1950 esse sono in grande quantità; dal 1950 su Libri mastri compare la spesa per lo stipendio della levatrice.
Con lettera di data 24 agosto 1954 (55) l'amministrazione dell'ospedale trasmette al Comune di Fiera di Primiero un modulo di rilevazione statistica riportante tra le annotazioni la notizia dell'apertura di un nuovo reparto per partorienti, dotato di stanze singole e 7 doppie, per un totale di 16 posti letto.
Nel 1961 viene stipulata una convenzione con le ostetriche condotte del Collegio ostetriche di Trento (Protocolli della corrispondenza); nel 1972 risulta ancora attivo il reparto di maternità (56).
- Una relazione dell'Ufficiale sanitario per la zona di Primiero datata 2 giugno 1945, allegata ad una lettera dell'amministrazione dell'ospedale alla prefettura di Trento di pari data (57), così descrive le strutture a disposizione dell'ospedale, definito come "casa di ricovero per invalidi e vecchi": locali ampi e bene aerati; attrezzatura "meschina e deficiente": letti da sostituire; totale assenza di bagni, acqua corrente solo nelle latrine e nell'ala nuova; un modesto ambulatorio, con annesso apparecchio radiologico non schermato.
La lettera indirizzata alla Prefettura richiede un contributo in denaro, o l'assegnazione di materiale proveniente da ex ospedali militari, per attrezzare un reparto di medicina e piccola chirurgia, comunicando anche che nella presente situazione gli ammalati della Valle di Primiero sono costretti a rivolgersi, per ogni cura ospedaliera ed intervento chirurgico, agli ospedali di Feltre o di Borgo Valsugana, distanti rispettivamente 30 e 65 Km.
- Con lettera di data 8 gennaio 1951 (58) la Giunta provinciale di Trento comunica al Comune di Fiera di Primiero che tutti i comuni della valle hanno deliberato la partecipazione alle spese relative all'allestimento di un dispensario antitubercolare presso l'ospedale. Con lettera di data 7 luglio 1954 (59) il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto comunica al Comune di Canal San Bovo che sono terminati i lavori per l'allestimento del dispensario antitubercolare mandamentale, e che il dispensario ha iniziato la sua attività; viene richiesta l'erogazione del contributo concesso da parte del comune.
- Lo Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 (60) così quantifica i beni immobili costituenti il patrimonio della casa di riposo:
"casa a tre piani, particella edificale n. 123/3 nel Comune catastale di Transacqua, solidamente costruita nel 1851; dal corpo centrale si stacca verso nord un'ala pure a tre piani; al secondo piano di quest'ala è ubicato un reparto per maternità, separato dal resto con entrata pure separata; un'altra ala si stacca verso sud, questa però ad un solo piano, ove sono poste le lavanderie e le stirerie; a nord, staccato dalla casa, sorge a un solo piano il magazzino con ripostiglio. Stalla e fienile, che sorge a 50 metri a mezzodì dalla casa (particella edificale n. 950) presso la strada che da Primiero conduce a Mezzano, sufficiente per la piccola azienda agricola gestita direttamente dall'amministrazione della casa di riposo. Terreni arativi e prativi... di un'estensione complessiva di metri quadri 24.503, reddito dominicale 53.142, reddito agrario 26.455; mobili: mobilio, arredamento, biancheria e vestiario per 50 ricoverati; i prati danno un prodotto di fieno per il mantenimento di tre bovine da latte."

 Espandi il testo

Sanità

Assistenza/beneficenza

- Consiglio di amministrazione e Presidente del Consiglio di amministrazione
La L. 17 luglio 1890, n. 6972 stabilisce che le istituzioni pubbliche di beneficenza devono essere amministrate dalla Congregazione di carità di riferimento o da propri organi, istituiti dai documenti di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Sono esclusi dagli organi di amministrazione delle suddette istituzioni, tra gli altri: chi non gode dei diritti di elettorato attivo e passivo secondo le leggi comunale e provinciale; chi riveste cariche pubbliche o è impiegato presso prefetture o altre autorità politiche e giunte provinciali amministrative, ed i sindaci ed impiegati dei comuni di riferimento.
Il regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, specifica più estesamente alcune delle disposizioni contenute nella legge stessa: la sorveglianza sulla eventuale incompatibilità secondo la legge di membri degli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza è di competenza del prefetto, il quale fa decadere dall'ufficio la persona tramite una dichiarazione di incompatibilità.
L'ineleggibilità prevista dalla legge per gli impiegati comunali negli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza vale soltanto per gli impiegati con funzioni amministrative, non per altri stipendiati (quali insegnanti o medici condotti).
La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza ha luogo nella sessione autunnale, ed ha effetto dall'1 gennaio di ogni anno. In caso di decadenza, morte o dimissione di un membro si deve procedere immediatamente alla nomina del successore.
Le sessioni degli organi di amministrazione devono avere una cadenza ordinaria, determinata dagli statuti, e devono essere tenute sessioni straordinarie per bisogni urgenti; le sessioni devono essere indette dal presidente tramite invito scritto, o per ordine dell'autorità governativa.
Lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 istituisce un Consiglio di amministrazione composto di 9 membri effettivi, di cui due nominati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali presiede il Consiglio, e sette nominati dai consigli comunali dei sette comuni sopra elencati.
Il Consiglio resta in carica 4 anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Le adunanze del Consiglio sono ordinarie, nei mesi di marzo e settembre per l'approvazione di preventivi e consuntivi, e straordinarie, ogni volta che lo richieda un bisogno urgente, su invito del Presidente o su domanda scritta di uno dei consiglieri.
Alle adunanze può partecipare con funzioni consultive il Direttore sanitario dell'ospedale.
Le deliberazioni sono votate a maggioranza, con l'intervento di almeno metà più uno dei consiglieri.
Il Consiglio deve provvedere all'amministrazione dell'ospedale ed al suo regolare funzionamento;
redige il regolamento di amministrazione e di servizio interno, il regolamento organico del personale, il regolamento igienico e sanitario;
promuove le modifiche allo statuto ed ai regolamenti;
nomina, sospende e licenzia impiegati e salariati;
delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.
La rappresentanza legale dell'ente è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione, al quale sono affidati anche compiti esecutivi per quanto riguarda provvedimenti d'urgenza, sospensione per gravi motivi di dipendenti, esecuzione delle deliberazioni.
Il Regolamento organico e di servizio interno dell'ente, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 17 ottobre 1941 e dalla Prefettura di Trento il 20 ottobre dello stesso anno stabilisce che il Consiglio di amministrazione è costituito da tre membri attivi, uno dei quali lo presiede, e due membri supplenti; al Presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate la direzione interna dell'istituto e la gestione del personale.
Con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'opera pia "Ospedale san Giuseppe di Primiero" n. 11 di data 23 luglio 1960, approvata dalla Giunta provinciale della Provincia di Trento in data 2 settembre 1960, viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione; il Consiglio è composto di 7 membri effettivi, di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale con la carica di Presidente, e sei nominati dai consigli comunali dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer . Con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale infermeria per cronici "San Giuseppe di Primiero" n. 9 di data 28 giugno 1962, viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione; il Consiglio è composto di 9 membri effettivi, di cui due nominati dal Presidente della Giunta regionale (uno dei quali con la carica di Presidente), e sette nominati dai consigli comunali dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Mis.
Lo Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 istituisce un Consiglio di amministrazione composto di 9 membri effettivi, di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali presiede il Consiglio, e sette nominati dai consigli comunali dei sette comuni sopra elencati
Il Consiglio resta in carica 4 anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Le adunanze del Consiglio sono ordinarie, nei mesi di marzo e settembre per l'approvazione di preventivi e consuntivi, e straordinarie, ogni volta che lo richieda un bisogno urgente, su invito del Presidente o su domanda scritta di uno dei consiglieri.
Le deliberazioni sono votate a maggioranza, con l'intervento di almeno metà più uno dei consiglieri; i verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e firmati dagli intervenuti.
Il Consiglio deve provvedere all'amministrazione della casa di riposo ed al suo regolare funzionamento;
redige il regolamento organico del personale;
promuove le modifiche allo statuto ed ai regolamenti;
nomina, sospende e licenzia impiegati e salariati;
delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.
La rappresentanza legale dell'ente è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione, al quale sono affidati anche compiti esecutivi per quanto riguarda provvedimenti d'urgenza, sospensione per gravi motivi di dipendenti, esecuzione delle deliberazioni.

- Segretario contabile:
Il Segretario contabile è addetto alla tenuta della contabilità, compresa l'emissione di mandati di pagamento, e di tutti i registri occorrenti per l'amministrazione dell'ospedale; la carica di Segretario contabile è affidata al Segretario comunale del Comune di Fiera di Primiero. Lo Statuto del 1930 assegna al Segretario il compito di redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di firmare i mandati di pagamento, attribuzioni confermate dallo Statuto del 1972.

- Economo
All'Economo è affidata quale mansione principale quella di provvedere agli acquisti di quanto necessita in via ordinaria all'ospedale, nei limiti del bilancio preventivo; dall'esame dei rendiconti risulta che la figura dell'Economo non viene in realtà attivata, probabilmente le sue mansioni sono svolte dal segretario contabile.

- Tesoriere ed esattore
Dal 1934 figura come tesoriere ed esattore la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, tesoriere anche del Comune di Primiero.
Gli statuti dell'istituto, da quello del 1930 in poi, prevedono che il servizio di cassa e tesoreria sia svolto di regola dall'Esattore comunale.

- Direttore sanitario: il medico dell'ospedale è il medico condotto dei comuni che istituirono l'ospedale, come da contratto assunto con i suddetti comuni.
Lo Statuto del 1930 assegna al Direttore sanitario dell'ospedale la facoltà di intervenire con funzione consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Il Regolamento organico e di servizio interno dell'ente, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 17 ottobre 1941 e dalla Prefettura di Trento il 20 ottobre dello stesso anno affida al medico condotto di Primiero le funzioni di Direttore sanitario dell'istituto. Esso interviene con funzione consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione,
sorveglia l'ammissione e la dimissione degli infermi (tranne i casi di dimissione per motivi disciplinari, per i quali è necessario il parere del Consiglio di amministrazione);
è tenuto a visitare gli ammalati quotidianamente ed i cronici e gli inabili settimanalmente;
ha la responsabilità in materia di cure e medicazioni;
firma le prescrizioni dietetiche e farmaceutiche;
è tenuto a denunciare alle autorità competenti i casi di: morte repentina, infermità soggette ad esame medico legale, malattie contagiose, nascite e morti;
è tenuto a fornire i dati necessari per la compilazione di statistiche da parte del Ministero dell'interno o dell'autorità giudiziaria;
è tenuto a vigilare sul rispetto del regolamento di polizia mortuaria e sulla dotazione di apparecchiature mediche e chirurgiche.

 Espandi il testo

Con R. D. 22 aprile 1923, n. 982 viene estesa alle nuove province la legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le norme legislative che entrano in vigore dal 1923 e negli anni successivi, fino all'emanazione del primo statuto di autonomia regionale, sono le seguenti:
- Con L. 17 luglio 1890, n. 6972 le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la sorveglianza del Ministero degli interni tramite le prefetture, alle quali sono affidate le competenze in merito ai controlli di legalità.
Il ministero:
vigila sul regolare andamento delle istituzioni;
esamina le condizioni delle istituzioni nei rapporti amministrativi ed in relazione ai loro fini;
cura l'osservanza della legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e regolamenti.
La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con propria amministrazione è fatta con decreto reale.
Un'amministrazione che non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti interni può essere sciolta o commissariata temporaneamente con decreto reale. L'autorità politica può annullare le deliberazioni e gli atti delle istituzioni pubbliche di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o regolamenti o statuti.
I prefetti possono, di propria iniziativa o su richiesta del comune, ispezionare gli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa, la quale ha funzioni di controllo di merito ed approvazione su molte tipologie di deliberazioni.
Le proposte di riforma degli statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza interessanti più comuni devono essere pubblicate nelle forme previste per le deliberazioni dei consigli comunali ed inserite nel bollettino della prefettura, e su di esse deve dare il suo parere la giunta provinciale amministrativa.
Se gli ospedali e le istituzioni aventi come fine il ricovero o la cura di malati o feriti rifiutano soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario possono ricorrere al sindaco del comune o all'autorità politica, i quali possono emettere provvedimenti d'urgenza di immediata esecuzione.
- Il regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, specifica più estesamente alcune delle disposizioni contenute nella L. 17 luglio 1890, n. 6972: spetta al Ministero dell'interno promuovere per decreto reale la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 perché un ente morale o opera pia possa qualificarsi come istituzione pubblica di beneficenza; gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenuti a trasmettere al prefetto copia dell'atto di costituzione. Per la costituzione in ente morale di una istituzione va prodotta una domanda trasmessa al Re dal prefetto, con allegati atto di fondazione, statuto, parere del consiglio comunale o, per istituzioni intercomunali, del consiglio provinciale. Gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenuti a trasmettere al prefetto copia dell'atto di costituzione.
La sorveglianza sulla eventuale incompatibilità secondo la legge di membri degli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza è di competenza del prefetto, il quale fa decadere dall'ufficio la persona tramite una dichiarazione di incompatibilità.
- Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 apporta alcune modifiche alla L. 17 luglio 1890, n. 6972.
E' in generale aumentata la potestà di intervento sostitutivo da parte di prefetti e sottoprefetti: possono promuovere d'ufficio la fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; possono promuovere d'ufficio il raggruppamento di istituzioni con scopi affini.
Se l'istituzione non compie un atto obbligatorio (compreso l'esame del rendiconto presentato dal tesoriere, funzione che la legge del 1890 assegnava alle giunte provinciali amministrative), provvede d'ufficio il sottoprefetto tramite un delegato speciale.
I sottoprefetti hanno funzioni di coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nei singoli comuni e nell'intero circondario.
Le amministrazioni di ospedali devono determinare annualmente la retta giornaliera con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto.
- Il R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265 stabilisce che la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali, sia dipendenti da provincie e comuni che da altri enti, sono di competenza della Direzione generale della sanità pubblica e dell'Ufficio sanitario provinciale; l'autorizzazione all'apertura di ospedali viene concessa dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
- Il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 stabilisce per gli istituti di cura la distinzione tra ospedali e infermerie, e la classificazione degli istituti spetta al Prefetto, con apposito decreto sulla base dei criteri previsti dalla legge stessa. L'idoneità delle sale di degenza e dei servizi delle infermerie è attestata dall'Ufficio del medico provinciale. I regolamenti interni e quelli relativi al personale sono sottoposti all'omologazione del prefetto.
- Dal 10 settembre 1943 al maggio del 1945 la valle di Primiero ricade sotto l'amministrazione militare tedesca dell'Operationszone Alpenvorland.
Con Ordinanza del 17 novembre 1943, n. 35, del Commissario supremo della Zona di operazioni nelle Prealpi la funzione di controllo sui preventivi delle istituzioni di assistenza e beneficenza è assegnata al Commissario Prefetto della Provincia di Trento.
- Il D. L. Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, istituisce i Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, presieduti dai prefetti.
Ad essi sono assegnate le seguenti competenze:
coordinamento e vigilanza sulle attività assistenziali;
vigilanza sulla gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
promozione di consorzi tra istituzioni ed approvazione dei relativi statuti e regolamenti;
ricevimento di istanze di ricovero o sussidio e loro distribuzione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della provincia;
decisione sui ricorsi in materia di concessione di posti di ricovero,
assegni continuativi ed ogni altra prestazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
compiti consultivi in materia di domande di erezione in ente morale, proposte di scioglimento di amministrazioni, dichiarazioni relative alla natura giuridica.

Con L. C. 26 febbraio 1948 n. 5 (61), riportante lo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige: sancisce la competenza della Regione ad emanare norme legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sancisce inoltre la competenza della Giunta provinciale in materia di vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Con D. P. R. 18 febbraio 1958, n. 307 (62), riportante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, sono trasferite alla Regione le attribuzioni concernenti i provvedimenti per assicurare il servizio di assistenza medica ed ostetrica nei comuni e loro consorzi, i provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale sanitario condotto ed ospedaliero, i provvedimenti concernenti l'apertura di case ed istituti di cura.
Viene ribadita la competenza della Giunta provinciale in materia di controllo degli atti amministrativi di case ed istituti di cura, compresa nella competenza attribuita dal primo Statuto di autonomia alla Giunta provinciale in materia di vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- D. P. R. 26 gennaio 1959, n. 97 (63), riportante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono trasferite alla regione le attribuzioni amministrative in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza attribuite dalla legislazione nazionale al Ministero dell'interno, ai prefetti ed ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, tranne per quanto riguarda l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi, che rimane di competenza del prefetto.
Il Commissario del Governo può intervenire in tutti i giudizi in cui sia interessata la pubblica beneficenza, ed impugnare le sentenze già pronunciate, competenza prima assegnata ai prefetti.
Il controllo di merito, e di legittimità per quanto non compete al prefetto, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è assegnato alle giunte provinciali delle province di Trento e Bolzano; molte tipologie di deliberazioni sono soggette all'approvazione della giunta provinciale.
Eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale nell'esercizio del controllo di legittimità vanno presentati alla Giunta regionale, che provvede definitivamente. L'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, già esercitata dal Ministero dell'interno, passa alla Regione; resta la competenza del Ministero della sanità in materia di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura, limitatamente all'organizzazione ed all'attività sanitaria.
I provvedimenti di sospensione e scioglimento delle amministrazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono adottati con decreto del Commissario del Governo, e possono essere proposti dalla Giunta regionale o dalle due giunte provinciali

Con L. R. 21 ottobre 1963, n. 29 (64), riportante le norme relative all'ordinamento dei comuni, vengono specificate le modalità del controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da parte della Giunta provinciale: tutte le deliberazioni sono soggette a controllo di legittimità; sono invece soggette a controllo di merito le deliberazioni relative a: approvazione di regolamenti; approvazione di bilanci preventivi e consuntivi; acquisto ed alienazione di beni mobili, immobili, titoli di credito, azioni industriali; mutui e prestiti vincolanti oltre i 5 anni e locazioni di immobili di durata superiore ai 9 anni.

 Espandi il testo

(1) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
(2) ACSAP, 3.5; i riferimenti a documentazione dell'Archivio della casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe" di Primiero, d'ora in avanti ACSAP, sono costituiti dal numero di corda (numero della serie seguito dal numero dell'unità) dell'unità archivistica contenente l'informazione di riferimento, a volte seguiti da ulteriore specificazione.
(3) ACSAP, 6.16
(4) ACSAP, 3.4
(5) ACSAP, 1.1
(6) Pubblicato in G.U. 25 ottobre 1938, n. 245.
(7) b. 1.1, "Statuto. 1929- 1999".
(8) Pubblicata in G. U. 12 marzo 1968, n. 1443.
(9) ACSAP, 1.1
(10) ACSAP, 1.1
(11) Pubblicata in B. U. 5 gennaio 1982, n. 1.
(12) Pubblicata in G.U. 22 luglio 1890, n. 71.
(13) "La dottrina, la giurisprudenza e la pratica avevano accolto tale significato di Opera pia: ente che al di là di scopi originari di culto, perseguiva fini assistenziali. In realtà la nozione di Opera pia si era gradualmente trasformata sino ad abbracciare, oltre alle istituzioni benefiche- e al di là del loro essere dipendenze o pertinenze dell'autorità ecclesiastica- anche quegli enti che prestavano opere o fornivano servizi di pubblica utilità" (L. COLACINO CINNANTE, "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", in "Digesto delle discipline pubblicistiche", vol. VI, Torino 1993., pag. 687)
(14) Le giunte provinciali amministrative sono organi dell'amministrazione statale, presieduti dai prefetti, con funzioni consultive, di vigilanza e di controllo di merito sulle deliberazioni degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sostituiscono le deputazioni provinciali istituite con L. 3 agosto 1862, n. 753.
(15) Pubblicato in G.U. 11 marzo 1891.
(16) Pubblicato in G.U. 8 gennaio 1924, n. 6.
(17) Pubblicato in G. ZANOBINI- L. ZANOBINI, "Codice delle leggi amministrative", Milano 1957, pagg. 1337- 1386.
(18) Pubblicato in G.U. 19 settembre 1931, n. 217.
(19) Pubblicato in G. ZANOBINI- L. ZANOBINI, cit., pagg. 191- 281.
(20) Pubblicato in G.U. 9 agosto 1934, n. 186.
(21) Pubblicato in G.U. 25 ottobre 1938, n. 245.
(22) Pubblicato in G. U. 9 maggio 1945, n. 56.
(23) Pubblicata in G.U. 7 giugno 1954, n. 128.
(24) Pubblicata in G. U. 12 marzo 1968, n. 1443.
(25) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1969, n. 50.
(26) I comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua vengono riuniti in un unico comune denominato Primiero, con sede municipale a Fiera di Primiero; con R. D. 15 dicembre 1927, n. 2559 2010 (Pubblicato in G. U. 13 gennaio 1928, n. 10), i comuni di Mezzano ed Imer vengono riuniti in un unico comune denominato Mezzano- Imer. L'accorpamento cessa con D. L. del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 493 (Pubblicato in G. U. 9 gennaio 1947, n. 6), per quanto riguarda Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua; con D. L. del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1946, n. 86 (Pubblicato in G. U. 15 marzo1947, n. 62), per quanto riguarda Mezzano ed Imer.
(27) ACSAP, 1.1
(28) ACSAP, 3.5
(29) ACSAP, 1.1
(30) ACSAP, 1.1
(31) ACSAP, 3.5
(32) ACSAP, 6.16
(33) ACSAP, 3.4
(34) ACSAP, 1.1
(35) ACSAP, 1.1
(36) ACSAP, 1.1
(37)\ACSAP, 1.1
(38) ACSAP, 1.1
(39) Pubblicata in B. U. 10 agosto 1962, n. 32.
(40) Pubblicato in B. U. 8 dicembre 1964, n. 54.
(41) ACSAP, 1.1
(42) ACSAP, 1.1
(43) Pubblicata in B. U. 5 gennaio 1982, n. 1.
(44) ACSAP, 1.1
(45) Pubblicata in B. U. 16 novembre 1999, n. 51/I- II.
(46) ACSAP, 1.1
(47) ACSAP, 1.1
(48) ACSAP, 3.3
(49) ACSAP, 8.45, fasc. "1924. Atti ospedale San Giuseppe".
(50) ACSAP, 1.1
(51) ACSAP, 3.5
(52) ACSAP, 19.73, fasc. "Archivio 1931. Questionario comune a tutte le istituzioni".
(53) ACSAP, 8.45, fasc. "Corrispondenza 1931".
(54) ACSAP, 3.6
(55) ACSAP, 8.51, fasc. "Anno 1954. Corrispondenza", n. 126 di protocollo.
(56) ACSAP, 3.8
(57) ACSAP, 8.48, fasc. "Corrispondenza evasa 1945", n. 43 di protocollo.
(58) ACSAP, 8.51, fasc. "Anno 1954. Corrispondenza", allegato al n. 100 di protocollo.
(59) ACSAP, 8.51, fasc. "Anno 1954. Corrispondenza", n. 100 di protocollo.
(60) ACSAP, 1.1
(61)Pubblicata in G.U. 13 marzo 1948, n. 62.
(62) Pubblicata in G. U. 14 aprile 1958, n. 90.
(63) Pubblicato in G.U. 27 marzo 1959, n. 75.
(64) Pubblicata in B. U. 29 ottobre 1963, n. 45.

 Espandi il testo

La scheda è stata realizzata seguendo lo standard ISAAR e le regole applicative formulate dal gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica, coordinato dal Servizio beni librari ed archivistici della Provincia Autonoma di Trento, raccolte nel "Manuale- guida per la descrizione dei soggetti produttori di archivi sulla base dello standard ISAAR, 26 ottobre 1999".

 Espandi il testo

Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.

 Espandi il testo

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera

Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Legge 26 aprile 1954, n. 251, che apporta modifiche al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 22 aprile 1922, n. 982 che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Regio decreto e relazione 18 giugno 1931, n.773, art.154, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Denominazione Estremi cronologici
Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera 1958 febbraio 18
Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" 1890 luglio 17
Legge 26 aprile 1954, n. 251, che apporta modifiche al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 1954
Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni 1963 ottobre 21
Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza" 1891 febbraio 05
Regio decreto 22 aprile 1922, n. 982 che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 1922 aprile 22
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" 1934 marzo 3
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" 1934 luglio 27
Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali 1938 settembre 30
Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica" 1945 marzo 22
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1959 gennaio 26
Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale 1931 settembre 14
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" 1948 febbraio 26
Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 1923 aprile 22
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1923 dicembre 30
Regio decreto e relazione 18 giugno 1931, n.773, art.154, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" 1931 giugno 18
Denominazione Estremi cronologici
Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe" di Primiero
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Sagron Mis