Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
Legislazione
Con R. D. 22 aprile 1923, viene estesa alle nuove province la legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le norme legislative che entrano in vigore dal 1923 e negli anni successivi sono le seguenti:
- L. 17 luglio 1890, n. 6972 (12), chiamata anche "legge Crispi", riportante le "Norme sulle istituzioni di beneficenza"; la legge, strumento legislativo fondamentale per l'ambito assistenziale in Italia, definisce le istituzioni pubbliche di beneficenza e le configura come persone giuridiche di diritto pubblico, titolari di potestà statutaria e regolamentaria "Sono istituzioni pubbliche di beneficenza le opere pie (13) ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità che di malattia; b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.".
Sono esclusi dalla definizione di istituzioni pubbliche di beneficenza:
i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee;
le fondazioni private rivolte a famiglie determinate e non alla beneficenza pubblica;
le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità di riferimento, o da propri organi, istituiti dai documenti di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Sono esclusi dagli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, tra gli altri:
chi non gode dei diritti di elettorato attivo e passivo secondo le leggi comunale e provinciale;
chi riveste cariche pubbliche o è impiegato presso prefetture o altre autorità politiche e giunte provinciali amministrative;
i sindaci ed impiegati dei comuni di riferimento.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere un inventario dei beni mobili ed immobili, del quale e delle cui variazioni sono tenute a dare comunicazione al sindaco del comune di riferimento ed alla giunta provinciale amministrativa (14).
Molte tipologie di deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Le deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa e quelle concernenti le nomine degli amministratori devono essere pubblicate nelle forme previste per le deliberazioni dei consigli comunali, e trasmesse in copia all'autorità politica del circondario.
Le proposte di riforma degli statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza interessanti più comuni devono essere pubblicate nelle forme previste per le deliberazioni dei consigli comunali ed inserite nel bollettino della prefettura, e su di esse deve dare il suo parere la giunta provinciale amministrativa.
Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso dipenda dalla condizione del domicilio e della appartenenza al comune di riferimento, per determinare tale titolo (definito come domicilio di soccorso) si fa riferimento alle seguenti condizioni, in ordine di prevalenza: a) cinque anni di dimora ininterrotta nel comune b) nascita nel comune.
In generale le istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenute ad esercitare la beneficenza a chi ne abbia titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
Se gli ospedali e le istituzioni aventi come fine il ricovero o la cura di malati o feriti rifiutano soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario possono ricorrere al sindaco del comune o all'autorità politica, i quali possono emettere provvedimenti d'urgenza di immediata esecuzione.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge le istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenute all'affrancazione di legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue.
Nelle province dove per legge o consuetudine esiste l'obbligo da parte dei comuni di rimborsare agli ospedali le spese di cura e mantenimento dei malati poveri, tale obbligo è mantenuto provvisoriamente, seguendo le norme relative al domicilio di soccorso.
- R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 (15), che promulga i Regolamenti di esecuzione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, un regolamento amministrativo ed un regolamento di contabilità, con i quali vengono specificate più estesamente alcune delle disposizioni contenute nella legge stessa:
Regolamento amministrativo: spetta al Ministero dell'interno promuovere per decreto reale la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 perché un ente morale o opera pia possa qualificarsi come istituzione pubblica di beneficenza; gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono tenuti a trasmettere al prefetto copia dell'atto di costituzione.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, comprendente anche un registro di protocollo della corrispondenza, una rubrica alfabetica degli atti, un registro cronologico delle deliberazioni, un repertorio degli atti soggetti a tassa di registro; i regolamenti interni devono specificare quale sia l'incaricato della tenuta dell'archivio.
Deve essere tenuto un inventario del patrimonio, da trasmettere in copia al prefetto.
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (16): riforma la L. 17 luglio 1890, n. 6972, attribuendo agli enti regolamentati dalla legge la nuova denominazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono suddivise in due classi: le istituzioni operanti a favore dei poveri dell'intero Regno e quelle con entrata patrimoniale effettiva superiore a Lire 50.000 appartengono alla prima classe, tutte le altre appartengono alla seconda classe; le istituzioni di seconda classe devono essere formare i bilanci preventivi ogni tre anni.
Gli ospedali sono tenuti a provvedere all'assistenza ed alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto anche se secondo le rispettive norme statutarie non abbiano diritto al ricovero gratuito:
Le spese di degenza sono da rimborsarsi da parte del comune nel quale il ricoverato povero gode del diritto di soccorso; il richiedente il ricovero, se non è pagante in proprio, deve dimostrare la condizione di povertà e la necessità del ricovero.
Nei casi d'urgenza il ricovero va effettuato comunque, salva la successiva verifica delle suindicate condizioni da parte dell'amministrazione dell'ospedale.
Se la persona che richiede il ricovero secondo le norme statutarie dell'ospedale non ha titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione deve essere preceduta da ordinanza di ricovero effettuata dal sindaco o dal prefetto.
L'amministrazione dell'ospedale deve determinare annualmente la retta giornaliera con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (17) riportante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza come inabili al lavoro e prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti sono proposte dal prefetto al Ministero dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza, del luogo o di altro comune.
Il ricovero è eventualmente autorizzato dal Ministero dell'interno.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme relative al domicilio di soccorso, e lo Stato è tenuto a farsi carico di tali spese quando esse eccedono le possibilità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e del comune di competenza.
- R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (18), riportante il Testo unico per la finanza locale: tra le spese obbligatorie a carico dei comuni è ribadito l'obbligo al rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, all'erogazione di contributi ai consorzi provinciali antitubercolari (regolamentati con L. 23 giugno 1927, n. 1276), al pagamento delle spese relative al trasporto di cadaveri al cimitero.
Il termine di dimora necessaria per l'acquisizione del diritto di soccorso passa da cinque a tre anni.
Tra le spese obbligatorie a carico delle province è ribadito l'obbligo all'erogazione di contributi ai consorzi provinciali antitubercolari per sedi, uffici, personale.
- R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (19), riportante il testo unico della legge comunale e provinciale: ribadisce le norme in materia di spese obbligatorie a carico dei comuni e delle provincie ed in materia di bilanci e rendiconti sancite con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
- R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265 (20), riportante il Testo unico delle leggi sanitarie: i comuni sono tenuti a provvedere all'assistenza medico- chirurgica e ostetrica gratuita ai poveri con diritto di soccorso, tramite il medico condotto e la levatrice condotta.
Nei comuni dove esistono delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.
La nomina dei medici condotti, stipendiati da un comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà o dalla rappresentanza consorziale tramite concorso.
L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali, sia dipendenti da provincie e comuni che da altri enti, è disciplinato dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali che saranno emanate con decreto reale su proposta del Ministero dell'interno (tali norme costituiranno il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631).
- R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (21), riportante le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali: gli istituti di cura, sia dipendenti da provincie e comuni che da altri enti, sono distinti in ospedali e infermerie.
Il decreto riguarda gli enti ospedalieri o le amministrazioni ospedaliere, cioè tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di tali enti.
La classificazione degli istituti spetta al Prefetto, con apposito decreto sulla base dei criteri previsti dalla legge stessa.
Gli ospedali provvedono alle cure medico- chirurgiche, ostetrico- ginecologiche, pediatriche e specializzate.
Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
Le infermerie si dividono in:
infermerie per malati acuti;
infermerie per convalescenti, o convalescenziari;
infermerie per cronici, o cronicari.
Le infermerie devono avere sale di degenza e servizi generali riconosciuti idonei dall'Ufficio del medico provinciale, ed un ambiente idoneo per la temporanea osservazione di malati sospetti contagiosi:
Convalescenziari ed infermerie per cronici devono avere sale di ricreazione e refettori coperti, e possibilmente anche refettori all'aperto.
Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza è costituito da medici (distinti in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti), farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate. Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliario di assistenza.
- D. L. Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (22): istituisce i Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, presieduti dai prefetti.
Il decreto stabilisce anche l'istituzione in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, di un elenco delle persone assistite o bisognose di assistenza; alle persone iscritte nell'elenco deve essere rilasciato un libretto di assistenza sul quale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono tenute ad annotare le singole prestazioni erogate.
- L. 26 aprile 1954, n. 251 (23), riportante modifiche al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 in materia di rimborso delle spese di degenza; la legge prevede quali soggetti che possono essere tenuti a tale rimborso, oltre al comune nel quale il ricoverato gode del diritto di soccorso, gli istituti mutualistici o assicurativi di diritto pubblico.
Su eventuali contestazioni tra enti diversi riguardo alle spese di spedalità la decisione è competenza del prefetto.
- L. 12 febbraio 1968, n. 132 (24), legge di regolamentazione degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera; le norme in essa contenute sono recepite e ribadite dalla Regione Trentino- Alto Adige con L.R. 31 ottobre 1969, n. 10 (25): l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti che al momento dell'entrata in vigore della legge provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri, tramite deliberazione della Giunta regionale.
Gli enti ospedalieri prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; essi hanno l'obbligo di ricoverare, senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici o privati.
Perché un'istituzione possa essere classificata come ospedale, essa deve possedere le seguenti strutture e servizi:
un servizio di accettazione, con locali per l'osservazione dei ricoverati divisi per sesso;
idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età degli ammalati;
locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
servizi speciali di trasfusione ed anestesia; biblioteca e sala di riunione;
servizi di disinfezione, lavanderia, bagni, cucina e dispensa, guardaroba e magazzino;
un servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura postospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria;
servizio di assistenza religiosa;
sala mortuaria e di autopsia.
Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie che non possiedono i requisiti per essere classificati tra gli ospedali, per i quali la Giunta regionale non ravvisa la possibilità di trasformazione in ospedale, sono tenuti a cessare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.
L'istituto di Primiero
A partire dall'entrata in vigore del R. D. 22 aprile 1923, n. 982 per l'ospedale di Primiero si pone il problema dell'adeguamento alla normativa italiana; tale adeguamento avviene per gradi e deve affrontare diversi ostacoli: l'accorpamento dei comuni fondatori, (26), pressioni della Prefettura di Trento per incardinare l'ospedale nella Congregazione di carità di Fiera, testimoniate dal carteggio con la Regia Prefettura di Trento relativo al riconoscimento dell'ente quale ente morale con amministrazione propria in applicazione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (27), il commissariamento del Comune di Primiero e dell'ospedale.
Il 16 aprile 1924 l'organo direttivo dell'ospedale previsto dal regolamento del 1851 e costituito dai podestà dei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer, delibera di richiedere l'erezione del Pio istituto San Giuseppe in ente morale secondo la legislazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (28). La prima domanda in tale senso viene trasmessa alla Sottoprefettura di Borgo Valsugana con lettera datata 18 gennaio 1926, comprendente in allegato copia del nuovo statuto; a tale richiesta ne seguono altre, tutte respinte con varie motivazioni; dal carteggio intercorso tra l'istituto di Primiero e la Prefettura di Trento, alla data del 27 luglio 1929 l'erezione in ente morale risulta ancora inattuata (29).
Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento 11 marzo 1927, n. 5477/II/B (30), l'ospedale San Giuseppe in Fiera di Primiero viene classificato come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di prima classe, in base ai criteri stabiliti con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e con L. 17 giugno 1926, n. 1187, ed in particolare in quanto l'entrata ordinaria effettiva dell'istituto supera il limite delle 50.000 Lire annue (il decreto quantifica tale entrata in Lire 75.620). La classificazione dell'istituto da parte della Prefettura come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza si fonda implicitamente sull'art. 6 del R.D. 22 aprile 1923, n. 982, il quale stabilisce il riconoscimento come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di tutte le istituzioni esistenti nei territori annessi le quali, in base alle leggi vigenti precedentemente in tali territori, abbiano il carattere di enti morali di beneficenza. Manca però ancora all'istituto di Primiero il riconoscimento quale ente morale secondo la normativa italiana, requisito necessario perché esso possa configurarsi quale istituzione pubblica di assistenza secondo la L. 17 luglio 1890, n. 6972. Inoltre l'ente non si è ancora dotato di uno statuto e di organi di amministrazione rispondente ai requisiti richiesti dalla legge Crispi stessa.
L'organo direttivo previsto dal regolamento del 1851 resta in vigore almeno fino all'8 ottobre 1926.
Il 5 maggio 1927 sul Protocollo delle sessioni del Consiglio di amministrazione relativo al periodo dal 1924 al 1930 è registrata una sessione di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, tutti e tre podestà dei comuni interessati; il Consiglio composto da tre membri fa parte delle condizioni poste dalla legislazione italiana, ma la presenza in esso di podestà contrasta con le prescrizioni della legge Crispi.
Fino al 27 maggio 1930 sul Protocollo non compaiono altre registrazioni; il 27 maggio 1930 compare una deliberazione emanata dal Commissario prefettizio per l'amministrazione dell'ospedale San Giuseppe (è il Commissario al quale è affidata la amministrazione provvisoria del Comune di Primiero), coadiuvato dal Segretario comunale (31); lo stato di commissariamento dura almeno fino al novembre 1930, ed è il Commissario ad approvare il nuovo Statuto.
Il 13 ottobre 1931 l'ospedale riceve dalla Prefettura di Trento il nuovo statuto approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 (32), rispondente alla normativa italiana.
Il 14 maggio 1932 si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ente , rispondente ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (33).
- Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 (34); l'approvazione dello statuto con decreto reale può configurarsi anche come implicita erezione dello stesso in ente morale, e comunque ne sancisce il pieno adeguamento alla normativa italiana in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Lo statuto stabilisce le seguenti norme: l'ospedale San Giuseppe di Fiera di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero, cura e mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi e cronici di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss.
L'ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, le rette dei ricoverati paganti, gli altri proventi non destinati ad aumenti di patrimonio e, qualora i proventi sopra descritti non fossero sufficienti, con i contributi dei comuni sopra elencati per i poveri titolari in essi del domicilio di soccorso.
- Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 3 marzo 1939 (35): l'istituto di cura di Primiero è classificato come Infermeria per cronici, in base alle disposizioni contenute nel R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.
- Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 28 luglio 1948 (36): viene revocato il decreto prefettizio del 3 marzo 1939, con il quale l'istituto di cura di Primiero era stato classificato come Infermeria per cronici. Dal carteggio intercorso tra il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente e l'Assessorato alla previdenza sociale e sanità della Regione Trentino- Alto Adige dal novembre 1964 al febbraio 1965 (37), riguardante la trasmissione all'Assessorato di informazioni relative alla classificazione dell'ente, apprendiamo che esso, in seguito al decreto prefettizio di revoca della classificazione, ha ripreso la denominazione ufficiale di "Ospedale San Giuseppe", in realtà trovandosi in uno stato giuridico non conforme ai criteri previsti dal R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.
- Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'opera pia "Ospedale san Giuseppe di Primiero" n. 11 di data 23 luglio 1960 (38), approvata dalla Giunta provinciale della Provincia di Trento in data 2 settembre 1960: viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione.
- Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale infermeria per cronici "San Giuseppe di Primiero" n. 9 di data 28 giugno 1962 (39), approvata dalla Giunta provinciale della Provincia di Trento in data 17 luglio 1962: viene modificato lo Statuto dell'ente del 14 novembre 1930, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione. Le modifiche allo statuto sopra descritte vengono sancite con D. P. G. R. 20 agosto 1964, n. 2128/A (40).
- Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972 (41): l'istituto è definito come casa di riposo. La casa di riposo di Primiero ha lo scopo di provvedere al ricovero di anziani o inabili al lavoro di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, ed assume la denominazione di "Casa serena San Giuseppe".
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali e con le rette degli ospiti; le spese straordinarie che non trovano copertura nel bilancio saranno sostenute dai comuni sopra elencati in proporzione alla loro popolazione.
- Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 17/81 del 30 aprile 1981 (42), e con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1981, n. 1557 (43), il primo statuto dell'ente approvato dalla Giunta regionale dopo le modifiche deliberate nel 1962: l'istituzione assume la denominazione di "Casa di soggiorno per anziani San Giuseppe di Primiero", con sede nel Comune di Transacqua.
Essa ha lo scopo di ospitare anziani di ambo i sessi in condizioni di autosufficienza fisica e psichica aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio- economiche e culturali della comunità locale.
Nei limiti dei posti disponibili possono essere ammessi anche anziani appartenenti per residenza o domicilio di soccorso a comuni diversi da quelli sopra elencati; nei limiti delle disponibilità finanziarie possono essere riservati alcuni posti a titolo gratuito.
L'istituto può inoltre promuovere la realizzazione di servizi integrativi o alternativi al ricovero, sia all'interno che all'esterno della casa.
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali , con le rette degli ospiti e con le rette a carico di enti, e con ogni altra entrata non destinata ad aumento del patrimonio.
- Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 55 di data 23 agosto 1999 (44) e con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 1999, n. 1157 (45): l'istituzione assume la denominazione di "Casa soggiorno per anziani San Giuseppe di Primiero", con sede nel Comune di Transacqua.
Le finalità dell'istituto consistono nell'attivare interventi strutturali mirati all'assistenza della persona, con la cura degli aspetti sanitario, riabilitativo ed etico e morale, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in materia socio- assistenziale e sanitaria.
L'istituto ha lo scopo di provvedere:
al ricovero, cura mantenimento ed assistenza degli anziani e persone bisognose di particolare assistenza aventi domicilio di soccorso nei comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer e Sagron Miss, e nei limiti dei posti disponibili anche degli anziani appartenenti per domicilio di soccorso agli altri comuni della Valle di Primiero;
a promuovere la realizzazione di servizi integrativi o alternativi al ricovero (come i servizi di consegna di pasti a domicilio, di mensa aperta, di centro diurno ecc.), sia all'interno che all'esterno della casa, anche in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o altri enti pubblici;
a coordinare i propri interventi assistenziali con quelli di altri enti pubblici che svolgono funzioni assistenziali nel territorio;
al ricovero di persone non anziane ma in accertato stato di bisogno segnalate dai servizi socio- assistenziali e sanitari del territorio.
La casa di riposo provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette degli ospiti e con i contributi di enti e privati, e con ogni altra entrata non destinata ad aumento del patrimonio.
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