Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa. L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero. Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti. L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.
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