Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, Verla (Giovo), [1145] - 1987 gennaio 24 ( [1145] - 1987 gennaio 24 )

Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, Verla (Giovo), [1145] - 1987 gennaio 24

Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta di Verla

Beneficio parrocchiale di Giovo

ente

[1145] - 1987 gennaio 24

La pieve di Giovo era sottoposta al patronato della Prepositura di San Michele all'Adige e fino alla sua soppressione (1803) i pievani e i curati della parrocchia erano scelti fra i canonici del convento. I pievani venivano sostentati direttamente dalla Prepositura alla quale erano devoluti diritti delle decime e delle quarte di terre e prati appartenenti alla pieve di Giovo. Il pievano di Giovo era dunque un beneficiato della Prepositura di San Michele e da essa riceveva il necessario per il suo sostentamento. Le sue entrate erano costituite da decime di grano e "graspato", da affitti, da corresponsioni della comunità e di privati; le uscite erano utilizzate per il mantenimento del cooperatore, per il pagamento delle imposte e per tutte le spese di ordinaria manutenzione della canonica.
Con la soppressione del convento il patronato sulla parrocchia di Giovo passò al Governo. Il Fondo di religione, che aveva incamerato tutti i beni della Prepositura, era chiamato all'esercizio del diritto di patronato e conseguentemente all'adempimento degli obblighi da esso derivati.
Per il mantenimento del parroco il Fondo cedette a titolo di congrua i 3/5 della decima in generi che percepiva nel comune di Giovo e alcuni livelli. Il parroco esercitava inoltre il diritto di stola (1) in tutta la comunità di Giovo e a lui spettavano i diritti dei matrimoni, delle pubblicazioni e delle attestazioni anagafiche.
Nel 1851, con l'abolizione e la reluizione delle decime e dei livelli, il Governo smise di corrispondere la sua parte. Il parroco restò quindi privo di ogni sussistenza e il Comune, per poter avere il proprio sacerdote, deliberò di contribuire al mantenimento del parroco e del suo cooperatore. Il comune di Giovo stipulò con il parroco uno speciale contratto fissando un importo per il suo mantenimento. I contratti venivano stipulati "ad personam" e avevano carattere provvisorio e come tali vennero rinnovati fino al 1892, fine del mandato di don Carlo Collini (2). Da quel momento il Comune interruppe la sua contribuzione. La Procura di Finanza di Innsbruck interpretò però questo impegno come un obbligo permanente e intimò al comune di Giovo il pagamento della congrua. A quel tempo il patrimonio del beneficio era costituito da capitali presso privati, dalla canonica, dall'orto e da pochi prati. Nel 1894 il capocomune e il parroco promossero una vertenza per il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento al Fondo di religione. Alla fine dello stesso anno la Luogotenenza di Innsbruck riconobbe infatti le ragioni del Comune e l'obbligo del Governo nel corrispondere la congrua al parroco di Giovo.
Alla fine del XIX secolo il patrimonio del beneficio parrocchiale era ridotto esclusivamente alla casa canonicale con l'orto e ad alcuni prati.
Nel 1947 la vecchia canonica fu ceduta a privati che come pagamento costruirono la nuova casa del parroco, la cui manutenzione spettava al Comune.
Il patrimonio beneficiale continuò a ridursi e nel 1954, in occasione della visita pastorale, il parroco riferiva che "il beneficio possiede un prato di 4679 mq e un vigneto di 1877 mq. Non vi sono questue per il parroco. Il parroco, grazie al compenso religioso per le ore di scuola, può vivere" (3).
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986, l'ente beneficio parrocchiale è stato soppresso e i suoi beni (con tutte le relative pertinenze, accessioni, comproprietà, diritti, servitù e ipoteche) sono stati assegnati all'ente Parrocchia di Verla; a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente beneficio parrocchiale ha perso la personalità giuridica civile.

 Espandi il testo

ente della chiesa cattolica

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa. L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero. Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti. L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

 Espandi il testo

Chiesa

(1) Diritto esercitato sulla tumulazione di adulti e bambini. In seguito la sepoltura dei fanciulli verrà riservata al cooperatore.
(2) Parroco di Verla dal 1866.
(3) Cfr. Ufficio parrocchiale di Santa Maria Assunta di Verla, Carteggio e atti, fasc. 7.1.

 Espandi il testo

La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

 Espandi il testo

ADT, Parrocchie e curazie

 Espandi il testo

Codice di diritto canonico (1983)

Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Giovo
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Verla
Denominazione Estremi cronologici
Beneficio Mazzanti
Beneficio Silvestri Bampi