Ente comunale di assistenza di Cagnò, Cagnò, 1951 - 1993 ( 1951 - 1993 )

Ente comunale di assistenza di Cagnò, Cagnò, 1951 - 1993

Ente comunale di assistenza di Cagnò

ECA di Cagnò

ente

1951 - 1993

Con la legge n. 847 del 3 giugno 1937 le congregazioni di carità vennero soppresse (art. 5) e sostituite con gli Enti Comunali Assistenza ai quali l'art. 1 della stessa legge assegnava il compito di assistere gli individui e le famiglie che si trovassero in condizioni di particolare necessità. L'art. 2 stabiliva poi che l'E.C.A. doveva essere amministrata da un comitato presieduto dal podestà e nominato in parte dal prefetto e in parte dalle associazioni fasciste. In seguito la nomina del comitato spettò al Consiglio comunale. Al nuovo ente furono trasferite tutte le attività prima svolte dalla congregazione di carità oltre che tutto il suo patrimonio. Entro un anno dall'emanazione della legge si sarebbe dovuto provvedere alla fusione con l'E.C.A. delle istituzioni pubbliche assistenziali e delle altre opere pie esistenti nel comune. Così l'E.C.A. potè contare, oltre che sul patrimonio delle congregazioni e delle istituzioni pubbliche da esse amministrate, anche su alcune addizionali appositamente previste per legge e sui contributi erogati dai comuni, dalle province e da altri enti pubblici o privati.
Negli archivi dell'E.C.A. le serie principali sono costituite dalle deliberazioni, dai bilanci preventivi e consuntivi, dai mandati e dalla documentazione relativa all'assistenza fornita.
L'Ente Comunale Assistenza venne infine soppresso con legge regionale n. 2 del 25 febbraio 1982 "Norme sullo scioglimento degli Enti Comunali Assistenza": la soppressione doveva avere effetto a partire dal 1° gennaio 1983 e si delegava alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di disciplinare l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni (art. 1). Infatti il patrimonio mobiliare ed immobiliare veniva trasferito ai rispettivi comuni, conservandone la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali (art. 2). Le funzioni di assistenza dovevano comunque essere esercitate dagli E.C.A. fino all'emanazione delle nuove leggi e alla riorganizzazione della materia. In effetti così avvenne praticamente fino al 1993. Nel frattempo fu emanata la legge provinciale n. 14 del 12 luglio 1991 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento". Essa prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 1993, le funzioni degli enti appena soppressi passassero ai comuni di Trento e Rovereto e ai Comprensori nel caso di comuni con meno di ventimila abitanti. Entro la fine di giugno del 1993 si doveva procedere alla liquidazione degli E.C.A. e a questo fine vennero nominati dei commissari liquidatori per ogni comune con il compito di verificare lo stato di attuazione della legge regionale del 1982 in merito al trasferimento del patrimonio dagli E.C.A. ai rispettivi comuni e di prendere tutti i provvedimenti in merito allo scioglimento (con delibera della Giunta provinciale n. 8551 del 18 giugno 1993).

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ente di assistenza e beneficenza

Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, regolamentava l'amministrazione delle Congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982, determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la legge del 3 agosto 1862, n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. n. 2841 del 30 dicembre 1923 che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e poi con la legge del 4 marzo 1928, n. 413 ). Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La legge del 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le Congregazioni, finché, in base all'art. 5 della legge del 3 giugno 1937, n. 847, esse vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli Enti Comunali di Assistenza.

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Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statuale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza di persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico - psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da essa amministrati.

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Assistenza/beneficenza

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. del 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
La Congregazione di carità e le istituzioni da essa amministrate erano regolamentate in Italia con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 e nel Regolamento di esecuzione della suddetta legge emesso nel 27 novembre 1862, n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su di esse spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle Congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle Congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le Congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.
Successivamente, la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972, stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i Regolamenti approvati con R. D. del 5 febbraio 1891, n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai Regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle Congregazioni di carità fino al R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.
In base alla legge del 17 luglio 1890, n. 6972 le Congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Essi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Nei Regolamenti per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890 emessi con R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle Congregazioni.
La legge del 4 marzo 1928, n. 413, riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che essa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni" composto da: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "Associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da esso designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva facoltà di: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospenderne la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni"; per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale. Egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.

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Con il R.D. del 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle Congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la legge del 17 luglio 1890, n. 6972 alle Congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.

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La scheda è stata redatta nel 1999, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo". La revisione effettuata nel 2008 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Cagnò
Comune di Novella
Denominazione Estremi cronologici
Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 3
Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza" 1937 giugno 28
Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99". 1940 dicembre 19
Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica" 1945 marzo 22
Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza" 1944 aprile 14
Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali" 1945 gennaio 18
Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1948 aprile 21
Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi" 1948 novembre 24
Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1951 luglio 30
Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali" 1954 aprile 7
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1959 gennaio 26
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica" 1975 marzo 28
Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale" 1980 settembre 1
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica". 1981 marzo 24
Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza" 1982 febbraio 25
Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza" 1987 giugno 11
Denominazione Estremi cronologici
Ente comunale di assistenza (ECA) di Cagnò
Denominazione Estremi cronologici
Congregazione di carità di Cagnò
Comune di Cagnò