Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
La Congregazione di carità e le istituzioni da questa amministrate erano regolamentate in Italia con Legge 3 agosto 1862 n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 della suddetta legge e nel relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862 n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su queste spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.
Successivamente, la Legge Crispi (Legge 17 luglio 1890 n. 6972), stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i regolamenti approvati con R. D. 5 febbraio 1891 n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare, e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle congregazioni di carità fino al R.D. 26 aprile 1923 n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.
In base alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 le congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Questi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Nei regolamenti per l'esecuzione della Legge 17 luglio 1890, emessi con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle congregazioni.
La Legge 4 marzo 1928 n. 413 riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che questa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni", così composto: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della Legge 3 aprile 1926 n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da questi designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patrimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva queste facoltà: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospenderne la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni". Per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale; egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.
Espandi il testo
Comprimi il testo