Congregazione di carità di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sopra, 1923-1928 ( 1923-1928 marzo 4 )

Congregazione di carità di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sopra, 1923-1928

Congregazione di carità di Tiarno di Sopra

ente

1923-1928 marzo 4

La legislazione italiana che era estesa al Trentino in seguito al nuovo ordinamento non apportava significativi cambiamenti né alla struttura né agli scopi dell'istituzione. Questa prevedeva comunque un riordino amministrativo delle congregazioni di carità e degli enti di pubblica assistenza e beneficenza ed il ritorno ad un loro maggior controllo da parte dello Stato, in base a diversi provvedimenti di carattere generale (Legge 3 agosto 1862 n. 753, entrata in vigore col 1° gennaio 1863; relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862 n. 1007; Legge 17 luglio 1890 n. 697, modificata con Legge 4 marzo 1928 n. 413, entrata in vigore col 19 maggio 1928; regolamento di attuazione ovvero R.D. 5 febbraio 1891 n. 99; R.D. 26 aprile 1923 n. 976). In particolare il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 entrato in vigore col 16 maggio 1923 estendeva al Trentino la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, precisando: l'obbligo di provvedere entro sei mesi alla nomina dei componenti delle congregazioni di carità e alla compilazione curata dai prefetti di "elenchi, inventari e stati" previsti nel R.D. 12 gennaio 1890 n. 6594; l'affidamento entro un anno di tutti gli istituti attualmente amministrati dai comuni, provincie e da da altri enti pubblici a speciali amministrazioni autonome (previa l'erezione in ente morale se ve ne fosse stata necessità), quando non ricorressero gli estremi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 per il concentramento nella Congregazione di carità o sotto un'unica amministrazione. I fondi di beneficenza, in precedenza amministrati dai comuni e dagli altri enti pubblici, venivano dunque concentrati nella Congregazione di carità. Inoltre nella Circolare della Regia Prefettura della Venezia Tridentina datata 27 giugno 1923 si ricordava l'obbligo di istituire la Congregazione di carità in ogni comune entro il termine di sei mesi.
In base alla Legge 3 giugno 1937 n. 847 veniva infine istituito l'Ente comunale di assistenza, che avrebbe assunto tutte le competenze assegnate alla Congregazione di carità, "intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione". Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

La Congregazione di carità cessò la sua attività nel 1928. In un verbale del Comune di Tiarno del 4 marzo 1928 vengono consegnati i documenti della Congregazione di carità del Comune di Tiarno di Sopra, come di seguito precisato: "In seguito al R.D. [gennaio] a.c. n. 102 che stabilisce la riunione di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto in un unico comune ed in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del regolamento amministrativo sulle istituzioni di beneficenza approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, il signor Ribaga Costantino consegna al signor Zecchini Lino i seguenti documenti e valori già di spettanza della Congregazione di carità di Tiarno di Sopra..." (1).

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ente di assistenza e beneficenza

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. 26 aprile 1923 n. 976 regolamentava l'amministrazione delle congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la Legge 3 agosto 1862 n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la 'Legge Crispi' ovvero la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. 30 dicembre 1923 n. 2841, che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e poi con la Legge 4 marzo 1928 n. 413 ).
Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. 5 febbraio 1891 n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La Legge 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le congregazioni, finché, in base all'art. 5 della Legge 3 giugno 1937 n. 847, queste vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli enti comunali di assistenza (ECA).

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Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statuale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza a persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico-psichiche (malati e mentecatti) che da questa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da questa amministrati.

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Assistenza/beneficenza

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
La Congregazione di carità e le istituzioni da questa amministrate erano regolamentate in Italia con Legge 3 agosto 1862 n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 della suddetta legge e nel relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862 n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su queste spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.
Successivamente, la Legge Crispi (Legge 17 luglio 1890 n. 6972), stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i regolamenti approvati con R. D. 5 febbraio 1891 n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare, e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle congregazioni di carità fino al R.D. 26 aprile 1923 n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.
In base alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 le congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Questi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Nei regolamenti per l'esecuzione della Legge 17 luglio 1890, emessi con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle congregazioni.
La Legge 4 marzo 1928 n. 413 riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che questa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni", così composto: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della Legge 3 aprile 1926 n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da questi designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patrimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva queste facoltà: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospenderne la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni". Per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale; egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.

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Con il R.D. 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 alle congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.

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(1) Si veda in 2. Archivio della Congregazione di carità di Tiarno di Sopra, serie 1 'Carteggio ed atti', n. 1, del presente inventario.

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La scheda è stata redatta nell'ambito della revisione effettuata nel 2008, utilizzando i dati presenti nella scheda Congregazione di carità di Tiarno di Sopra (compilata in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo"), e apportando le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES, Anna GUASTALLA, Corrado SALA citato in bibliografia.

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Denominazione Estremi cronologici
Comune di Ledro
Denominazione Estremi cronologici
Congregazione di carità di Tiarno di Sopra
Denominazione Estremi cronologici
Ente comunale di assistenza di Tiarno di Sopra
Comune di Tiarno di Sopra
Congregazione di carità di Tiarno di Sopra