Ufficio del Giudice conciliatore di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sopra, [1948]-1992 ( [1948 febbraio 4]-1992 febbraio 11 )

Ufficio del Giudice conciliatore di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sopra, [1948]-1992

Ufficio del Giudice conciliatore di Tiarno di Sopra

ente

[1948 febbraio 4]-1992 febbraio 11

Con il R.D. 4 novembre 1928 n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", a partire dal 1° luglio 1929 anche in Trentino venne estesa la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario già operante nel Regno d'Italia, con cui era prevista la presenza in ogni comune di un giudice conciliatore nominato dal re, su proposta del consiglio comunale, con le funzioni di comporre e giudicare le controversie.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice di procedura civile del 1940 (C.p.c. approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443) e nel R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368 "Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".
Le principali norme in materia di costituzione degli uffici di conciliazione vigenti nella Regione Trentino-Alto Adige sono contenute: nell'Ordinamento Giudiziario approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni (O.G.); nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670); nelle successive norme di attuazione dello Statuto approvate con D.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49.
Con la Legge 21 novembre 1991 n. 374, in sostituzione del giudice di conciliazione, venne istituito il giudice di pace, anche se con successive modificazioni l'Ufficio del giudice conciliatore resterà operativo sul territorio fino al 1° maggio 1995.

L'Ufficio del giudice conciliatore di Tiarno di Sopra potrebbe essere stato istituito dalla ricostituzione del comune autonomo nel 1947, ma la documentazione dell'archivio induce a ritenere sia stato attivato con la proposta di nomina del giudice conciliatore avvenuta il 4 febbraio 1948.
L'ultimo documento che attesta l'attività dell'Ufficio di giudice conciliatore di Tiarno di Sopra è la richiesta, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1992, di nomina a giudice conciliatore e viceconciliatore per l'anno 1992.

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ente funzionale territoriale

Ente di diritto amministrativo

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Il Giudice conciliatore e il viceconciliatore appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4 O.G.), cioè in qualità di cittadini incaricati di svolgere funzioni giudiziarie per un periodo di tempo limitato; inoltre 'ufficio di giudice conciliatore e di viceconciliatore era gratuito ed onorario (art. 21 O.G.).
Secondo l'ordinamento giudiziario il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile e le sue competenze, oltre alla forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dal codice di procedura civile ("Il giudice conciliatore è competente in materia civile per cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione", art. 7, sez. II O.G.).
Con la Legge 18 dicembre 1941 n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.
Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.
Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

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Diritto

Il R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.
Con disposizioni successive alla Legge 16 giugno 1892 n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.
Con il R.D. 26 dicembre 1892 n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del tribunale su proposta del procuratore regio.
Secondo il nuovo ordinamento giudiziario, approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941 n. 12, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione composto dal giudice conciliatore, dal viceconciliatore, dal cancelliere e dal messo di conciliazione (artt. 20 e 28). I giudici conciliatori e i vicegiudici prestavano giuramento davanti al pretore, duravano in carica tre anni e potevano essere confermati, mentre il cancelliere e il messo giuravano davanti al giudice conciliatore e la loro carica non aveva scadenza triennale.
Dopo la nomina, il conciliatore ed il viceconciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla Legge 23 dicembre 1946 n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.
Fino al 1984 il Codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.
Tra il conciliatore ed il viceconciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al viceconciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.
Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale (che doveva contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti erano compiuti e la descrizione dell'attività svolta e delle rilevazioni fatte nonché le dichiarazioni ricevute). Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.
I cancellieri avevano l'obbligo di tenere separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.
Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.
La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. 1° febbraio 1946 n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.
Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. 1° febbraio 1946 n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; questi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (Legge 14 aprile 1930 n. 639).
Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.
Secondo l'art. 20 dell'Ordinamento giudiziario, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione; nei comuni divisi in borgate o frazioni potevano essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore ma era permessa la nomina di un solo giudice e vicegiudice conciliatore (Statuto, art. 96; Norme di attuazione, art. 28).
Salvo casi eccezionali, il giudice di conciliazione svolgeva la propria attività nella casa comunale, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere e da un inserviente comunale in veste di messo.

Nell¿archivio dell¿Ufficio del giudice conciliatore di Tiarno di Sopra sono presenti le nomine dei giudici e dei vicegiudici che si sono susseguiti dal 1948 al 1992.

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Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle giunte provinciali) al presidente della Corte d'appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore, secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art. 229 dell'ordinamento giudiziario).
Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
Secondo l'art. 94 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla nomina, decadenza o revoca dei giudici e vicegiudici conciliatori provvedeva il Presidente della Giunta regionale, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e sentito il parere della Giunta provinciale competente, mentre l'art. 95 prevedeva che la vigilanza sugli uffici di conciliazione fosse esercitata dalla Giunta provinciale.
Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, il Pretore poteva, in ogni momento, eseguire un accertamento ispettivo negli uffici di conciliazione per controllare la regolarità dei registri.

Il Giudice conciliatore di Tiarno di Sopra era soggetto al controllo della Pretura mandamentale di Riva del Garda.

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La scheda è stata redatta nel 2005, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo". La revisione effettuata nel 2008 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

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Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES, Anna GUASTALLA, Corrado SALA citato in bibliografia.

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Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Ledro
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori" 1892 giugno 16
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" 1910 aprile 14
Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione" 1924 dicembre 28
Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno 1928 novembre 4
Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione" 1940 giugno 25
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario 1941 gennaio 30
Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie 1941
Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" 1973 febbraio 1
Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore" 1984 luglio 30
Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale" 1987 gennaio 29
Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace" 1991 novembre 21
Denominazione Estremi cronologici
Ufficio del Giudice conciliatore di Tiarno di Sopra
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Tiarno di Sopra