(1) R. D. 24 marzo 1923, n. 602, "contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno", pubblicato in G. U. 13 maggio 1923, n. 113.
(2) R. D. 24 marzo 1923, n. 601, "riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno", pubblicato in G. U. 12 maggio 1923, n. 112.
(3) In quanto la funzione giurisdizionale è esercitata da un giudice unico e non da un organo collegiale.
(4) Cfr. M. MENNA, "Pretura", in "Digesto delle discipline penalistiche", vol. IX, Torino 1995, pp. 736- 737.
(5) Dal primo agosto 1922 entrano poi in vigore il Codice penale ed il Codice di procedura penale italiani; l'adozione definitiva dei codici civile e di commercio del Regno d'Italia avverrà invece soltanto nel 1928, lasciando ancora in vigore alcune norme del precedente ordinamento, quali quelle sulla pubblicità immobiliare.
(6) L. 1 febbraio 1989, n. 30, "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate", pubblicata in G. U. 6 febbraio 1989, n. 30, S. O. n. 10.
(7) R. ROMBOLI, S. PANIZZA, "Ordinamento giudiziario", in "Digesto delle discipline pubblicistiche", vol. X, Torino 1995.
(8) R. D. 4 novembre 1928, n. 2325, "Disposizioni per l'unificazione legislativa dei territori annessi al Regno", pubblicato in G. U. 5 novembre 1928, n. 257.
(9) La norma del 1928 riguarda l'entrata in vigore complessiva delle norme in questione, per le parti che non siano già entrate in vigore in virtù di precenti specifici atti normativi, come avvenuto per: le norme del Codice civile relative alla maggiore età (R. D. 21 novembre 1922, n. 1685), le disposizioni preliminari del codice civile (R. D. 23 aprile 1923, n. 893), la legge sulla cittadinanza (R. D. 7 giugno 1923, n. 1245); cfr. F. MENESTRINA, "Nuove provincie", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VIII, Torino 1939, p. 1183.
(10) R. D. 14 settembre 1923, n. 1921, "Modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie", pubblicato in G. U. 18 settembre 1923, n. 220.
(11) R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura", pubblicato in G. U. 31 dicembre 1923, n. 306.
(12) L. 17 aprile 1930, n. 421, "Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati", pubblicato in G. U. 29 aprile 1930, n. 100.
(13) R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, "Ordinamento giudiziario", pubblicato in G. U. 4 febbraio 1941, n. 28.
(14) R. D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, "Guarentigie della magistratura", pubblicato in G.U. 22 giugno 1946, n. 136.
(15) Pubblicata in G. U. 27 dicembre 1947, n. 298.
(16) A. STEINER, "I libri fondiari ed i libri di archiviazione nel diritto italiano; le ipoteche e gli altri diritti reali; la rinnovazione ipotecaria", Bolzano 1934, p. 8.
(17) R. D. 28 marzo 1929, n. 499, "disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie", pubblicato in G. U. 18 aprile 1929, n. 91.
(18) Legge 17 marzo 1897 , "concernente l'impianto di libri fondiari e l'assettamento interno degli stessi", pubblicata in B. L. P. 1897, n. 9.
(19) Il sistema dei Libri di archiviazione viene attuato nell'intero territorio del Tirolo e Vorarlberg con Circolare del 2 aprile 1817 del Tribunale d'appello del Tirolo e Vorarlberg (riportata in G. BENONI, "Delle formalità e solennità relative al titolo ed al modo di acquisizione e traslazione di diritti d'ipoteca e degli altri diritti reali prescritte pei varj distretti del Tirolo nelle diverse epoche degli ultimi tempi...", Innsbruck 1819, pp. 126- 132.). La circolare del 1817 stabilisce che l'efficacia dei diritti reali e delle relative modificazioni e cessazioni è subordinata unicamente al deposito nel Libro degli strumenti (o Libro d'archiviazione) di "una copia, o un estratto contenente tutto il complesso della stipulazione".
(20) R. D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie", pubblicato in G. U. 17 aprile 1942, n. 91.
(21) L. R. 8 novembre 1950, n. 17, "Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino- Alto Adige", pubblicata in B. U. n. 54 del 1950.
(22) Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 , i comuni di Lauregno e Senale vengono aggregati alla Provincia di Bolzano.
(23) Dalla seconda metà degli anni '20 si è verificato un processo di aggregazione che ha coinvolto molti comuni trentini; dopo la fine del secondo conflitto mondiale si verifica invece un processo di ricostituzione in comuni autonomi delle località aggregate ad altri comuni.
(24) Per l'utilizzo di tale definizione cfr. P. CALAMANDREI, "Lezioni sull'ordinamento giudiziario", Firenze 1956.
(25) Cfr. "Guida generale degli archivi di Stato italiani", vol. I, Roma 1981, pp. 115- 116.
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