Pretura di Fondo, Fondo, 1923-1989 ( 1923 luglio 1-1989 maggio 1 )

Pretura di Fondo, Fondo, 1923-1989

Pretura di Fondo

ente

1923 luglio 1-1989 maggio 1

La Pretura di Fondo viene istituita con R. D. 24 marzo 1923, n. 602 (1), con il quale viene sancita ufficialmente la nuova circoscrizione giudiziaria del Regno d'Italia, in vigore a partire dall'1 luglio 1923, come definita con il contemporaneo R. D. 24 marzo 1923, n. 601 (2).
Nell'ordinamento del Regno d'Italia la pretura costituisce l'ufficio giudiziario monocratico (3) competente in materia sia civile che penale. Il R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626 assegna infatti la denominazione di pretura a quella che nel precedente ordinamento del Regno sabaudo era la "giudicatura di mandamento", autorità giurisdizionale addetta alle cause di minore rilevanza, e ne dispone l'istituzione su tutto il territorio del Regno (4). Dopo il primo conflitto mondiale viene gradualmente estesa anche al territorio trentino l'organizzazione giudiziaria italiana. Fino al 1923 continuano a sussistere i giudizi distrettuali, con sedi e circoscrizioni come determinate dal precedente regime austriaco, anche se definite con la nuova denominazione di preture a partire dal maggio 1922 (5).
La Pretura di Fondo cessa la sua esistenza con L. 1 febbraio 1989, n. 30 (6): a partire dal primo maggio 1989 le preture mandamentali trentine vengono trasformate in sezioni distaccate delle due preture circondariali di Trento e Rovereto; il distretto giudiziario di Fondo viene assorbito dal distretto della Pretura di Trento.

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La pretura si configura come ufficio dell'ordinamento giudiziario; il pretore costituisce invece un organo dello stesso ordinamento giudiziario: "L'applicazione anche alle funzioni giudiziarie dei principi generali comuni a tutti i soggetti pubblici comporta la necessità di distinguere il concetto di ufficio da quello di organo. (...) mentre l'ufficio si sostanzia di un complesso di strutture soggettive predisposte all'esercizio di un certo compendio di funzioni, l'organo ne rappresenta una articolazione interna abilitata a compiere in nome proprio atti giuridici direttamente imputabili alla persona giuridica" (7).

Norme particolari per le nuove provincie
Con R. D. 4 novembre 1928, n. 2325 (8), viene completata l'estensione alle provincie annesse delle norme vigenti nel Regno d'Italia. Entrano così in vigore anche nel territorio trentino, a partire dal 1° luglio 1929, le norme vigenti nel Regno d'Italia in materia di ordinamento giudiziario, uffici dei conciliatori, ordinamento del notariato, ed il Codice di procedura civile, approvato con R. D. 25 giugno 1865, n. 2366. Vengono inoltre estese alle provincie annesse le norme di diritto privato e societario vigenti nel Regno d'Italia: il Codice civile, approvato con R. D. 25 giugno 1865, n. 2358 (salvo per quanto riguarda i libri fondiari e ferroviari), ed il Codice di commercio approvato con R. D. 31 ottobre 1882, n. 1062 (9). Con R. D. 14 settembre 1923, n. 1921 (10), si era intanto provveduto a regolamentare il mantenimento in servizio o la dispensa dallo stesso dei magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca.

Condizione giuridica della magistratura e del personale
- R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786 (11): la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata da: conciliatori, pretori, tribunali, corti di appello e dalla corte di cassazione.
Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i vice conciliatori, i pretori, i vice pretori anche se onorari, i giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti, i magistrati del pubblico ministero, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Gli ufficiali giudiziari sono funzionari addetti all'ordine giudiziario. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni.
- L. 17 aprile 1930, n. 421 (12): è istituito un ruolo separato della magistratura addetta alle preture, regolamentato da norme particolari in materia di reclutamento e carriera. Il ruolo è costituito da uditori, uditori vice pretori, pretori aggiunti, pretori, primi pretori.
- R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 (13): il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici. I magistrati non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. I magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore. I magistrati giudicanti che abbiano conseguito almeno il grado di pretore sono inamovibili: non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, né essere collocati in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede.
- R. D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (14): i magistrati di grado non inferiore a giudice o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.
- Costituzione della Repubblica italiana (15): la giustizia è amministrata in nome del popolo. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario; non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

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Al pretore sono attribuite le funzioni generali sancite dalle norme sull'ordinamento giudiziario: il R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, assegna al pretore le funzioni di giudice in materia civile e commerciale ed in materia penale; la giurisdizione del pretore è sempre di primo grado in materia penale (non avendo il conciliatore competenza in materia penale), mentre in materia civile può detenere anche giurisdizione di secondo grado (nei casi di impugnazioni di sentenze del conciliatore).
Il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, specifica così le funzioni del pretore: giudice in primo grado (ed in appello rispetto alle sentenze dei conciliatori) in materia civile; giudice in primo grado in materia penale e nelle controversie individuali in materia di lavoro; giudice tutelare. Presso le preture, inoltre, le funzioni del pubblico ministero riguardanti la fase predibatttimentale sono esercitate dal pretore; esso cioè: veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo; inizia l'azione penale.

Una competenza speciale delle preture trentine riguarda la gestione dei sistemi di pubblicità immobiliare di tradizione austriaca, ovvero la competenza concernente la "registrazione ed il deposito, a scopo di pubblicità, dei documenti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali su immobili situati nel Mandamento" (16). Dopo il passaggio del territorio trentino all'Italia, con R. D. 28 marzo 1929, n. 499 (17), viene mantenuto infatti in vigore il sistema del libro fondiario, sistema di pubblicità immobiliare vigente nell'Impero austroungarico ed introdotto nel territorio trentino con Legge 17 marzo 1897 (18). Il decreto del 1929 prescrive inoltre il mantenimento temporaneo in vigore, nei comuni dove non sia ancora stato istituito il libro fondiario, del sistema del libro di archiviazione, un precedente sistema di pubblicità immobiliare (19). La competenza in materia di pubblicità immobiliare viene assegnata ad appositi uffici tavolari, istituiti presso le preture. A tali uffici sono preposti i pretori o giudici da questi delegati.
La persistenza dei due sistemi di pubblicità immobiliare viene ulteriormente prorogata con R. D. 30 marzo 1942, n. 318 (20). La competenza delle preture in materia di pubblicità immobiliare cessa in seguito all'entrata in vigore della L. R. 8 novembre 1950, n. 17 (21): vengono infatti istituiti appositi Uffici tavolari in tutti i comuni sedi di pretura, dipendenti da un Ufficio del Libro fondiario con sede a Trento, a sua volta direttamente dipendente dalla Giunta regionale.

Ambito territoriale
Il R. D. 24 marzo 1923, n. 601, attribuisce al distretto di Fondo i comuni di: Fondo, Sarnonico, Cavareno, Malosco, Ruffré, Ronzone, Amblar, Don, Romeno, Dambel, Seio, Vasio, Brez, Cloz, Castelfondo, Lauregno, Senale (22).
Con R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, vengono stabilite le circoscrizioni giudiziarie destinate a restare invariate fino alla riforma del 1989 (23). La Pretura di Fondo comprende i comuni di: Brez, Cavareno, Fondo, Romeno.

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La struttura organizzativa delle preture presenta alcune caratteristiche che si mantengono costanti nel corso del periodo preso in esame: la pretura è diretta dal pretore titolare; a questo possono aggiungersi altri magistrati, i quali coadiuvano il pretore. Le funzioni di pubblico ministero in fase predibattimentale sono svolte dal pretore stesso, mentre in fase dibattimentale vengono svolte da altro personale (uditori, vicepretori, funzionari di pubblica sicurezza). Le preture possono essere articolate in sezioni, addette a particolari materie o promiscue. Le preture comprendono poi una cancelleria con il relativo personale, ed ufficiali ed uscieri giudiziari. Le preture possono avere sedi distaccate, ovvero località dove il pretore può trasferirsi periodicamente per compiere atti di istruzione e per tenere udienze.

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Si possono distinguere due diverse tipologie di rapporti gerarchici riguardanti le preture: quelli interni al potere giudiziario e quelli che intercorrono con gli altri poteri dello Stato, in particolare con l'esecutivo. Riguardo alla prima tipologia, la scala gerarchica (24) degli organi giudiziari resta sostanzialmente invariata dal 1923 alla soppressione delle preture del 1998. Con R. D. 24 marzo 1923, n. 601 viene infatti stabilita la seguente linea gerarchica: le preture sono sottoposte in linea gerarchica ai Tribunali, a loro volto sottoposti alle Corti d'appello; viene poi istituita un'unica Corte di cassazione (con sede a Roma, in sostituzione delle quattro corti regionali di Firenze, Napoli, Palermo e Torino), competente nell'annullamento delle sentenze di appello. Per quanto riguarda il territorio dell'attuale Provincia di Trento l'articolazione giudiziaria vede al vertice la Sezione di Corte d'appello di Trento, quindi i Tribunali di Trento e Rovereto con le relative preture. La Pretura di Fondo dipende dal Tribunale di Trento.
Riguardo ai rapporti gerarchici del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato, fino al secondo conflitto mondiale vigono le seguenti norme:
R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786: i funzionari dell'ordine giudiziario (compresi pretori, vice pretori, personale addetto a cancellerie e segreterie) sono nominati dal Re su proposta del Ministero per la giustizia. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le corti, i tribunali e tutti i giudici dello Stato, e dirige l'attività dei pubblici ministeri.
R. D. 30 gennaio 1941, n. 12: i magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Qualsiasi provvedimento relativo alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alla sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale. Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. L'istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato.

Il ministero competente in materia di ordinamento giudiziario aveva assunto con R. D. 16 novembre 1919, n. 2109, la denominazione di Ministero della giustizia e degli affari di culto. Con R. D. 20 luglio 1932, n. 884, esso assume la denominazione di Ministero di grazia e giustizia. All'interno del Ministero, le competenze in materia di gestione del personale e dell'organizzazione giudiziaria sono attribuite all'Ufficio del personale, istituito con R. D. 2 dicembre 1923, n. 2572, e poi all'Ufficio superiore del personale e degli affari generali, istituito con R. D. 27 ottobre 1927, n. 2187 (25).

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(1) R. D. 24 marzo 1923, n. 602, "contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno", pubblicato in G. U. 13 maggio 1923, n. 113.
(2) R. D. 24 marzo 1923, n. 601, "riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno", pubblicato in G. U. 12 maggio 1923, n. 112.
(3) In quanto la funzione giurisdizionale è esercitata da un giudice unico e non da un organo collegiale.
(4) Cfr. M. MENNA, "Pretura", in "Digesto delle discipline penalistiche", vol. IX, Torino 1995, pp. 736- 737.
(5) Dal primo agosto 1922 entrano poi in vigore il Codice penale ed il Codice di procedura penale italiani; l'adozione definitiva dei codici civile e di commercio del Regno d'Italia avverrà invece soltanto nel 1928, lasciando ancora in vigore alcune norme del precedente ordinamento, quali quelle sulla pubblicità immobiliare.
(6) L. 1 febbraio 1989, n. 30, "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate", pubblicata in G. U. 6 febbraio 1989, n. 30, S. O. n. 10.
(7) R. ROMBOLI, S. PANIZZA, "Ordinamento giudiziario", in "Digesto delle discipline pubblicistiche", vol. X, Torino 1995.
(8) R. D. 4 novembre 1928, n. 2325, "Disposizioni per l'unificazione legislativa dei territori annessi al Regno", pubblicato in G. U. 5 novembre 1928, n. 257.
(9) La norma del 1928 riguarda l'entrata in vigore complessiva delle norme in questione, per le parti che non siano già entrate in vigore in virtù di precenti specifici atti normativi, come avvenuto per: le norme del Codice civile relative alla maggiore età (R. D. 21 novembre 1922, n. 1685), le disposizioni preliminari del codice civile (R. D. 23 aprile 1923, n. 893), la legge sulla cittadinanza (R. D. 7 giugno 1923, n. 1245); cfr. F. MENESTRINA, "Nuove provincie", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. VIII, Torino 1939, p. 1183.
(10) R. D. 14 settembre 1923, n. 1921, "Modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie", pubblicato in G. U. 18 settembre 1923, n. 220.
(11) R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura", pubblicato in G. U. 31 dicembre 1923, n. 306.
(12) L. 17 aprile 1930, n. 421, "Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati", pubblicato in G. U. 29 aprile 1930, n. 100.
(13) R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, "Ordinamento giudiziario", pubblicato in G. U. 4 febbraio 1941, n. 28.
(14) R. D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, "Guarentigie della magistratura", pubblicato in G.U. 22 giugno 1946, n. 136.
(15) Pubblicata in G. U. 27 dicembre 1947, n. 298.
(16) A. STEINER, "I libri fondiari ed i libri di archiviazione nel diritto italiano; le ipoteche e gli altri diritti reali; la rinnovazione ipotecaria", Bolzano 1934, p. 8.
(17) R. D. 28 marzo 1929, n. 499, "disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie", pubblicato in G. U. 18 aprile 1929, n. 91.
(18) Legge 17 marzo 1897 , "concernente l'impianto di libri fondiari e l'assettamento interno degli stessi", pubblicata in B. L. P. 1897, n. 9.
(19) Il sistema dei Libri di archiviazione viene attuato nell'intero territorio del Tirolo e Vorarlberg con Circolare del 2 aprile 1817 del Tribunale d'appello del Tirolo e Vorarlberg (riportata in G. BENONI, "Delle formalità e solennità relative al titolo ed al modo di acquisizione e traslazione di diritti d'ipoteca e degli altri diritti reali prescritte pei varj distretti del Tirolo nelle diverse epoche degli ultimi tempi...", Innsbruck 1819, pp. 126- 132.). La circolare del 1817 stabilisce che l'efficacia dei diritti reali e delle relative modificazioni e cessazioni è subordinata unicamente al deposito nel Libro degli strumenti (o Libro d'archiviazione) di "una copia, o un estratto contenente tutto il complesso della stipulazione".
(20) R. D. 30 marzo 1942, n. 318, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie", pubblicato in G. U. 17 aprile 1942, n. 91.
(21) L. R. 8 novembre 1950, n. 17, "Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino- Alto Adige", pubblicata in B. U. n. 54 del 1950.
(22) Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 , i comuni di Lauregno e Senale vengono aggregati alla Provincia di Bolzano.
(23) Dalla seconda metà degli anni '20 si è verificato un processo di aggregazione che ha coinvolto molti comuni trentini; dopo la fine del secondo conflitto mondiale si verifica invece un processo di ricostituzione in comuni autonomi delle località aggregate ad altri comuni.
(24) Per l'utilizzo di tale definizione cfr. P. CALAMANDREI, "Lezioni sull'ordinamento giudiziario", Firenze 1956.
(25) Cfr. "Guida generale degli archivi di Stato italiani", vol. I, Roma 1981, pp. 115- 116.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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Legge provinciale del 17 marzo 1897, n. 77 sul libro fondiario

Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno

Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 602, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno

R. D. 14 settembre 1923, n. 1921, modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie

R. D. 30 dicembre 1923, n. 2785, modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione di sedi distaccate di pretura

R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"

R. D. L. 23 aprile 1931, n. 484, modificazioni all'ordinamento giudiziario

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

R. D. 16 marzo 1942, n. 262, approvazione del codice civile

R. D. 30 marzo 1942, n. 318, disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie

L. R. 8 novembre 1950, n. 17, legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino- Alto Adige

L. 1 febbraio 1989, n. 30, costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Borgo d'Anaunia
Denominazione Estremi cronologici
Legge provinciale del 17 marzo 1897, n. 77 sul libro fondiario 1897 marzo 17
Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno 1923 marzo 24
Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 602, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno 1923 marzo 24
R. D. 14 settembre 1923, n. 1921, modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura delle nuove provincie 1923 settembre 14
R. D. 30 dicembre 1923, n. 2785, modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione di sedi distaccate di pretura 1923 dicembre 30
R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura 1923 dicembre 30
Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" 1929 marzo 28
R. D. L. 23 aprile 1931, n. 484, modificazioni all'ordinamento giudiziario 1931 aprile 23
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario 1941 gennaio 30
R. D. 16 marzo 1942, n. 262, approvazione del codice civile 1942 marzo 16
R. D. 30 marzo 1942, n. 318, disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie 1942 marzo 30
L. R. 8 novembre 1950, n. 17, legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino- Alto Adige 1950 novembre 8
L. 1 febbraio 1989, n. 30, costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate 1989 febbraio 1
Denominazione Estremi cronologici
Distretto giudiziario di Fondo
Denominazione Estremi cronologici
Giudizio distrettuale di Fondo