(1) L'organizzazione del governo della Comunità di Volano dal XV al XVIII secolo viene illustrata in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, da cui sono state riprese gran parte delle informazioni di seguito riportate. Riguardo alla Comunità di Volano cfr. anche G.M. VARANINI, Dinamiche sociali e politiche in un villaggio rurale. Riguardo all'organizzazione delle comunità trentine in età moderna cfr. M. NEQUIRITO, Le carte di regola delle comunità trentine.
(2) Cfr. in APV, Y 1 2, le deliberazioni relative alla tassa sull'uva.
(3) Vedi il testo della regola del 1474 in F. GIACOMONI, Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, pp. 178-181: "Anno nativitate eiusdem 1474, indictione .VII. die lune mensis 14 februarii, in villa Avolani…omnes habitatores in predicta villa Avolani ibidem constituti et congregati…ad concionem et regular fatiendam more solito…ordinaverunt et constituerunt ac faciunt, constituunt et ordinant prudentes viros…dantes et concedentes dicti constituientes prefatis sindicis plenam libertatem et mandatum com plena libera speciali et generali daministratione faciendi, statuendi et ordinandi…" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 227. Riguardo agli statuti cfr. l'introduzione alla serie Y 1.
(4) Vedi APV, Y 1 1: "ellectione delli giurati fatta dalli massari…" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 229. Vedi anche APV Y 1 2 (cap. 1 dello statuto del 1654): "…che li massari novi habbiano da eleggersi quatro iurati…"
(5) Vedi APV, Y 1 2 (cap. 1 dello statuto del 1654): "poi questi sei uomini [2 massari e 4 giurati] habbiano authorita di ellegere tutti li altri officianti che fanno bisogno per il detto Commun".
(6) Vedi APV, Y 1 2 (cap. 5 dello statuto del 1654): "Ordiniamo et statuimo che li saltari della campagna sianno tenuti, et obligati a vigilare diligentemente nella campagna et ancho al monte…"
(7) Cfr. la serie Y 6.
(8) Vedi APV, Y 1 1, c. 5r "che quello de Comune serà elletto a scuodere li pegni o manifesti…" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 230.
(9) Vedi APV, Y 1 2: "8. Che il resonat sii tenuto et obligato a schiriver tutte le cose del Commun" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 233.
(10) Vedi APV, Y 1 1, c.21v "Che quelli che serano zurati del Comune non se possino meter più in tal officio fina passati tre anni dopoi seran stati zurati…Che quelli serano massari del Comune de Volano non si possino meter più a tal officio del massaro fina passati diece anni dopoi che Haverano fatto la massaria per il loro anno…"citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 230.
(11) Lo statuto è preceduto da una disposizione del Capitano del circolo ai confini d'Italia in base alla quale le riunioni della regola vengono limitate ad una sola seduta all'anno. Vedi APV, Y 1 3: "Avendosi dalla continua osservanza che le tante volte replicate Regole generali altro non producono che confusione e successivi disturbi, abbino e devanno queste essere intieramente levate a riserva d'una sola volta all'anno, nel tempo da stabilirsi, e ciò affine di ellegere quelli, che dovranno presieder alli affari comunali" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 234.
(12) Vedi in APV, Y 1 3 la disposizione del Capitano del circolo ai confini d'Italia: "…ed in ordine a questo dovranno per via della solita secreta ballotazione essere elletti quattro giurati ed un massaro con altre 26 persone, la più parte possessionate di 800 ragnesi detratte le dotti delle mogli, che formeranno un consiglio di trentauno, con l'istessa autorità che tiene e governa di presente il consiglio della citta di Roveredo" citato in C. ZENDRI, Volano e i suoi statuti, p. 235.
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