Chiesa di Sant’Udalrico, Corte Inferiore (Rumo), [1421] - ( [1421] - )

Chiesa di Sant'Udalrico, Corte Inferiore (Rumo), [1421] -

Chiesa di Sant'Udalrico

ente

[1421] -

La chiesa di Sant'Udalrico sorge in posizione isolata all'estremità orientale della frazione di Corte Inferiore nel comune di Rumo, circondata dal cimitero e delimitata da un muro di cinta. La prima notizia documentale della chiesa di Corte Inferiore risale al 1421 in occasione di una concessione di indulgenze ai visitatori della chiesa (1), ma il primo nucleo dell'edificio risale sicuramente ad un'epoca anteriore. Ornata da affreschi di Giovanni e Battista Baschenis firmati e datati nel 1471, la costruzione venne ampliata e sopraelevata all'inizio del Cinquecento e quindi consacrata dal vescovo suffraganeo di Trento Michele Iorba il 25 luglio 1512 (2).
Dal punto di vista ecclesiastico la popolazione di Corte Inferiore, insieme a quella di Mione, faceva riferimento alla pieve di Santo Stefano di Revò; dal 1515 la cura delle anime passò alla neoeretta curazia di Marcena; nel 1729 fu eretta la primissaria curata di Mione e Corte e ai vicini delle due ville venne concesso il diritto di nominare un proprio sacerdote, soggetto sia al curato di Marcena che al parroco di Revò. Nel 1911 la parrocchia di Marcena si rese definitivamente indipendente da quella di Revò.
L'amministrazione del patrimonio della chiesa di Sant'Udalrico era affidata a dei sindaci eletti dalla comunità di Rumo. Le pergamene conservate nell'archivio della parrocchia di San Paolo di Marcena e datate a partire dal 1464 attestano che i sindaci agivano in rappresentanza della chiesa stipulando compravendite, locazioni di immobili e altri atti (3).
I sindaci della chiesa erano incaricati di riscuotere annualmente gli affitti, pagare le elemosine per la celebrazione delle messe legatarie, provvedere alle spese necessarie per il culto e pagare le dovute imposte; dovevano inoltre presentare annualmente le rese di conto del loro operato al parroco di Revò e ai rappresentanti della comunità,per riceverne l'approvazione (4).
Dall'urbario conservato nell'archivio storico della parrocchia di Revò, risalente al 1650, si evince che la chiesa di Sant'Udalrico era dotata di un discreto patrimonio di arredi sacri, di una casa, di diversi campi e prati e di una decina di capitali investiti presso privati (5).
Nel corso del tempo il patrimonio della chiesa subì delle modifiche: nella prima metà del XIX secolo le sue rendite erano costituite da interessi ricavati dai capitali, da livelli derivanti da locazioni perpetue e da affitti sempre meno redditizi dei beni immobili (6).
Il Ministro dell'Interno in data 14 luglio 1988, visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge 20 maggio 1985 n. 222 e art. 15 del regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, attesta che l'ente Chiesa di Sant'Udalrico avente sede in Corte Inferiore (Rumo) è da ritenersi dotato di personalità giuridica civile.

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Corte Inferiore (Rumo, TN)

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ente della chiesa cattolica

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

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Il curatore d'anime era il legittimo amministratore della sostanza della chiesa curata, come anche delle chiese annesse e di tutte le fondazioni istituite a favore delle stesse. Il patrimonio della chiesa era costituito dagli apparati, dagli utensili, dagli arredi sacri di cui essa è provvista per il culto divino, dagli altri beni mobili di sua proprietà, come pure dai fabbricati, fondi, capitali, introiti, diritti ad essa appartenenti, i cui proventi sono destinati a sopperire ai bisogni del culto divino e al mantenimento in buono stato dei fabbricati. Il parroco svolgeva la sua attività di responsabile amministrativo affiancato dai fabbricieri (detti anche sindaci o massari), quali rappresentanti della comunità. L'istituzione e l'azione dei fabbricieri vennero disciplinate da un decreto napoleonico del 26 maggio 1807: venivano nominati per decreto ministeriale o prefettizio, erano generalmente tre per ciascuna chiesa e duravano in carica cinque anni. Nella diocesi di Trento venne emanata nel 1865 una normativa relativa all'amministrazione delle chiese che disciplinava, tra l'altro, anche il rapporto del curatore d'anime coi fabbricieri. Il primo era considerato l'organo ecclesiastico dell'amministrazione e a lui competeva la principale direzione; i fabbricieri gli erano affiancati "tanto allo scopo di prestargli assistenza, quanto nella loro qualità di rappresentanti della comunità ecclesiastica (...). Tanto il curator d'anime che i fabbricieri devono sempre aver cognizione di quanto concerne l'amministrazione". I fabbricieri venivano di regola proposti al curatore d'anime; il loro ufficio durava due anni, salvo la possibilità di essere riconfermati. Dal 1874 (Legge 7 maggio 1874, Boll. Leggi dell'Impero n. 50) spettava al decano il diritto di nominare i fabbricieri proposti dalla comunità. Le fabbricerie erano perciò organi amministrativi dipendenti dall'autorità ecclesiastica, ai quali era demandata l'amministrazione dei beni temporali di una chiesa, con esclusione di qualsiasi ingerenza nelle questioni di culto. Anche il Codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1183-1184) contemplava espressamente la fabbriceria, escludendola però da molte ingerenze (elemosine di messe, ordine della chiesa e del cimitero, disposizione e custodia dei libri parrocchiali, ecc.). Lo stesso Codice conferiva alla chiesa personalità giuridica, con il diritto di acquistare, ritenere, amministrare liberamente ed indipendentemente da ogni potere civile beni temporali per il conseguimento dei propri fini (can. 1495). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'esclusivo controllo dell'Ordinario. Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per la natura stessa dell'ente ne era il presidente. Il Concordato del 1929 e il regio decreto del 26 settembre 1935 ridimensionarono ulteriormente la rilevanza delle fabbricerie.

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Chiesa

Diocesi di Trento
Decanato di Cles

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(1) Cfr. WEBER S., Le chiese della Valle di Non nella storia e nell'arte, vol. II: I decanati di Cles e di Fondo, Trento, 1937, p. 88.
(2) Ibidem.
(3) Cfr. COOPERATIVA KOINE', Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Marcena, Primissaria curata di Mione e Corte Inferiore, Pergamene, perg. 1 e segg.
(4) Ibidem, Primissaria curata di Mione e Corte Inferiore, Inventari delle chiese primissariali curate, regg. 1 e 2.
(5) Cfr. Chiesa di Santo Stefano in Revò, Urbari, reg. 3, cc. 254-264.
(6) Cfr. Chiesa di Sant'Udalrico in Corte Inferiore, Resoconti, fasc. 1.

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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

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Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese e dei benefici nonché delle fondazioni ecclesiastiche nella diocesi di Trento, 1865

Codice di diritto canonico (1983)

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero nella diocesi di Trento ed alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella stessa diocesi. Perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della sopraddetta diocesi di Trento

Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Denominazione Estremi cronologici
Chiesa di Sant'Udalrico in Corte Inferiore
Denominazione Estremi cronologici
Parrocchia di Santo Stefano