Comune di Peio, Peio, 1929 - ( 1929 - )

Comune di Peio, Peio, 1929 -

Comune di Peio

ente

1929 -

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. datato 6 ottobre 1919 n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. del 11 gennaio 1923 n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.
Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, pubblicata nel R.D. del 30 dicembre 1923 n. 1923, nella legge del 4 febbraio 1926 n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, nel R.D. del 3 settembre 1926 n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operava la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.
Subito dopo con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928 n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-1929).
Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946 n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.
Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.
Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della provincia a 223.
Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963 n. 29, con D.P.R.G. del 12 luglio 1984 n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993 n. 1, e infine con il recente D.P.R.G. del 27 febbraio 1995 n.4/L.

Con R.D. del 28 giugno 1928 n. 1686 i comuni di Celledizzo, Celentino, Cogolo, Comasine e Peio furono riuniti in un unico comune con denominazione Peio e sede a Cogolo.

 Espandi il testo

Cogolo di Peio (Peio,TN)

 Espandi il testo

ente pubblico territoriale

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923 n. 9 vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915 n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917 n. 129, 13 febbraio 1919 n.156 e 23 marzo 1919 n.504; i R.D. datati 18 settembre 1919 n.1825 e 20 ottobre 1921 n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922 n. 1285 e 21 dicembre 1922 n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911 n. 297, modificato con R.D. datati 18 aprile 1920 n. 585 e 7 aprile 1921 n. 559.
L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923 n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. datato 24 settembre 1923 n. 2013 sono estese alle nuove Province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. del 30 dicembre 1923 n. 1923, ovvero la "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915; quindi con la legge del 4 febbraio 1926 n. 237 e, infine, con il R.D. del 3 settembre 1926 n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934 n. 383 ("Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale").
Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946 n.1 furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.
Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
- L.R. datata 1 giugno 1954 n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. datata 21 ottobre 1963 n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984 n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. datata 19 gennaio 1984 n. 6/L";
- L.R. datata 4 gennaio 1993 n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";
- L.R. datata 31 luglio 1993 n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. datata 8 novembre 1993 n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995 n.4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

 Espandi il testo

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.
Le competenze del comune di Caldes emergono dell'elenco delle serie, appartenenti all'archivio postunitario, classificate secondo il titolario stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897 n. 17100/2 tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:
- categoria I: Amministrazione;
- categoria II: Opere pie e beneficenza;
- categoria III: Polizia urbana e rurale;
- categoria IV: Sanità e igiene;
- categoria V: Finanze;
- categoria VI: Governo;
- categoria VII: Grazia, giustizia e culto;
- categoria VIII: Leva e truppe;
- categoria IX: Istruzione pubblica;
- categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
- categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- categoria XIII: Esteri;
- categoria XIV: Varie;
- categoria XV: Sicurezza pubblica.
Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.
Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926 n. 237.
Nel R.D. datato 3 marzo 1934 n. 383, all'art. 91 sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel Regio decreto del 1915. Il depotenziamento dell'attività amministrativa dei comuni caratterizza l'epoca fascista.
Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.
Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della giunta regionale in data 27 febbraio 1995 n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della giunta provinciale.

 Espandi il testo

Amministrazione

In base al Regio decreto di data 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11 gennaio 1923 n. 9, ogni comune ha un consiglio, che elegge nel suo seno una giunta, che si rinnova ogni 4 anni e si compone di un numero pari (da 2 a 8) di assessori, e un sindaco, che è eletto a scrutinio segreto e dura in carica 4 anni, un segretario, nominato dal consiglio, e un ufficio comunale.
Gli organi di consiglio e giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.
Per quanto riguarda le competenze dei singoli incaricati, in base allo stesso Regio decreto il consiglio esamina il consuntivo dell'anno precedente e lo approva, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che compongono la giunta municipale.
Il consiglio inoltre delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a giunta o sindaco e cioè: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salvo autorizzazione del prefetto -, alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati (cfr. art. 131). La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti, minimo tre. Questa delibera sulle spese impreviste, sugli storni, sulla preparazione dei ruoli delle tasse, sulle proposte dei regolamenti al consiglio, sulla conclusione dei contratti deliberati dal consiglio e rende conto al consiglio della sua gestione. (art. 139). Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca consiglio e giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; quale ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica.
Il segretario comunale deve essere dotato di apposita patente di abilitazione e di un titolo di studio superiore; può rogare i contratti.
Sono previsti infine alcuni impiegati comunali le cui competenze sono stabilite da apposito regolamento.
Il numero di membri del consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Questo si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri. Un regolamento interno determina numero, stipendio e attribuzioni degli impiegati comunali (fra gli altri c'è l'esattore o il tesoriere comunale).
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il 21° anno che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926 in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i consigli e le giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco,
Il R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383, stabilisce che il podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. Inoltre è prevista la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal podestà e ne esegue gli ordini. L'apposito regolamento comunale provvede a disciplinare infine lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati dipendenti comunali, oltre che l'ordinamento d'ufficio.
La giunta e il consiglio comunale sono ripristinati con il Decreto legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946 n.1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La giunta municipale è eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.
Con il Decreto del Presidente della giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige.
Organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
Il consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera: lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).
La giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.
Il segretario comunale è un dipendente comunale, iscritto ad apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale: egli è laureato in materie specifiche, è il funzionario di più alto livello del comune e ha responsabilità in merito al controllo della legittimità delle deliberazioni comunali. Con L.R. 11 dicembre 1975 i segretari comunali diventano dipendenti comunali. Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di giunta e consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.
Nel comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi gestiti in economia, nonché la figura di un economo, e di un servizio di tesoreria.
I consiglieri eleggono un collegio di revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni (i revisori sono rieleggibili per una sola volta).
Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
Sono inoltre previste le figure dei dirigenti, cui sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
I comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale.

 Espandi il testo

Con ordine di servizio datato 29 maggio 1915 del comando supremo del regio esercito italiano viene costituito un segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico politico amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza datata 19 novembre 1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un governatore degli affari civili, il quale con R.D. datato 24 luglio 1919 n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vicecommissari.
Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge datata 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci.
In base al R.D. datato 4 febbraio 1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. datato 11 gennaio 1923 n. 9, il regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia vi sono un prefetto, con funzioni esecutive, un viceprefetto, un consiglio di prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del prefetto.
Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali sono trasmesse ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del prefetto o del sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il prefetto inoltre può ordinare, a spese del comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. datato 3 marzo 1934 n. 383. La giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la provincia sono il consiglio provinciale e la deputazione cui si aggiunge un presidente (con R.D. datato 30 dicembre 1923)
Per i comuni c'è la possibilità di unirsi in consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.
Con R.D. datato 21 gennaio 1923 n. 93 viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i circondari, corrispondenti ai distretti politici.
Con l'avvento del fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923).
Dopo la guerra, con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui comuni passano alla giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei comuni.
La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2 del 1993.
La legge regionale datata 27 febbraio 1995 prevede varie forme di collaborazione intercomunale: convenzioni fra comuni, consorzi di comuni, unione di comuni.
La giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi del comuni.
Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione di gestione secondaria.
Con la L.P. datata 2 marzo 1964 n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", sono fondati gli 11 comprensori della Provincia autonoma di Trento per coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio, Gli organi sono la giunta comprensoriale e l'assemblea comprensoriale. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. datata 7 dicembre 1973 n. 62 e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. datato 9 novembre 1981 n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socioeconomica. Oltre a questi compiti primari il comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai comuni. Le strutture assistenziali del comprensorio sono le seguenti: assistenza sociale, assistenza domiciliare, centro servizi per anziani, centro socioeducativo, centro giovani.

Dal punto di vista ecclesiastico Peio è compreso nella diocesi di Trento, decanato di Ossana.

 Espandi il testo

La scheda è stata redatta nel 2007, in base al tracciato descrittivo del programma "Sesamo 2000". La revisione effettuata nel 2009 ha comportato le modifiche necessarie a garantire un livello minimo di coerenza rispetto alle regole di descrizione contenute nel manuale "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori", Trento, 2006.

 Espandi il testo

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES citato in bibliografia.

 Espandi il testo

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Denominazione Estremi cronologici
Comune di Peio
Denominazione Estremi cronologici
Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico" 1887 gennaio 9
Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro". 1897 maggio 20
Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno". 1901 settembre 21
Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale". 1911 febbraio 12
Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno" 1921 aprile 7
Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno" 1921 ottobre 23
Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778" 1921 novembre 12
Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale" 1923 gennaio 11
Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento" 1923 gennaio 21
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile" 1923 settembre 24
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale" 1923 dicembre 30
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". 1923 dicembre 30
Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale" 1924 gennaio 31
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato" 1924 maggio 23
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale" 1925 ottobre 23
Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti" 1926 febbraio 4
Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237" 1926 maggio 6
Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale" 1926 maggio 9
Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno" 1926 settembre 3
Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali" 1927 marzo 17
Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie" 1929 aprile 23
Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" 1929 marzo 28
Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile" 1929 luglio 26
Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco 1929 agosto 28
Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale 1931 settembre 14
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" 1934 marzo 3
Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito" 1938 febbraio 24
Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole" 1938 giugno 16
Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile" 1940 ottobre 28
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" 1941 dicembre 18
Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale" 1943 dicembre 28
Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici" 1944 aprile 12
Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie" 1944 aprile 4
Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo" 1944 luglio 27
Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto" 1945 febbraio 1
Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 gennaio 7
Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali" 1946 marzo 4
Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 marzo 10
Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1946 marzo 15
Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità" 1946 marzo 15
Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale" 1946 dicembre 23
Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni" 1947 giugno 9
Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva" 1948 gennaio 7
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" 1948 febbraio 26
Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati 1949 aprile 29
Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali" 1954 giugno 1
Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" 1958 gennaio 31
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L" 1984 luglio 12
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 1972 agosto 31
Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale" 1992 febbraio 14
Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'. 1865 dicembre 14
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni" 1995 febbraio 27
Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali 2003 febbraio 17
Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale". 1915 febbraio 4
Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248". 1865 marzo 20
Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866 1865 dicembre 6
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Peio
Denominazione Estremi cronologici
Comune di Comasine
Comune di Cogolo
Comune di Peio
Comune di Celentino
Comune di Celledizzo